36.2014.37
Assunzione di costi di cura all'estero a carico dell'assicurazione complementare (retta dalla LCA), negata poiché le condizioni contrattuali non sono adempiute. In concreto non vi era alcuna urgenza
27 maggio 2014Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2014.37
Data decisione, Autorità:
27.05.2014, TCA
Titolo:
Assunzione di costi di cura all'estero a carico dell'assicurazione complementare (retta dalla LCA), negata poiché le condizioni contrattuali non sono adempiute. In concreto non vi era alcuna urgenza
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
CURA STAZIONARIA
CURE ALL'ESTERO
art. 18 cpv. 1 CO
art. 7 CPC
art. 100 cpv. 1 LCA
art. 75 LCAMAL
art. 1 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2014.37
cs
Lugano
27 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 9 aprile 2014
di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in fatto
A. AT
1, nato nel 1958, è affiliato dal 1° aprile 2008 presso __________, con una
franchigia di fr. 1'500 e senza rischio infortunio, per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal e presso CV 1 (di
seguito: __________) dove ha sottoscritto alcune assicurazioni complementari (__________,
__________, __________ __________ e __________).
B. Con
e-mail del 19 settembre 2012 AT 1 ha informato l’assicuratore di essere stato
ricoverato a __________), presso la __________ __________, dal 17 al 19
settembre 2012, a causa di una microdiscectomia cervicale. Il trattamento è
costato complessivamente Euro 27'711.04 (doc. C e seguenti).
C. CV
1 ha rifiutato di assumersi i costi dell’intervento, rilevando che non si è
trattato di un’urgenza, bensì di un’operazione pianificata. Con decisione
formale del 14 ottobre 2013, sostanzialmente confermata dalla decisione su
opposizione del 10 marzo 2014 (doc. G), l’assicuratore ha ribadito di non
intendere assumere le spese dell’operazione effettuata in __________. Nella
decisione su opposizione, dopo aver rammentato che “in una sentenza del 15
giugno 2010 nella causa C-211/08, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha
precisato che la situazione delle cure impreviste di cui all’art. 22 n. 1 lett.
a) del regolamento 1408/71 (ormai art. 19 cpv. 1 R 883/2004) comprende, in
particolare, un numero indefinito di casi nei quali lo stato di salute
dell’affiliato durante un soggiorno temporaneo di quest’ultimo in un altro
Stato membro necessita di cure ospedaliere legate a delle circostanze speciali,
come l’urgenza della situazione, la gravità dell’affezione o dell’incidente o,
ancora, l’impossibilità sotto il profilo medico di un rimpatrio nello Stato
membro di affiliazione che, obiettivamente, non lasciano alternativa se non la
fornitura di un trattamento ospedaliero all’interessato in una struttura
situata nello Stato membro di soggiorno”, ha ribadito che nel caso di
specie “l’intervento effettuato in __________ poteva essere realizzato in
Svizzera e che non esisteva urgenza ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 OAMal e
dell’art. 19 cpv. 1 R 883/2004”.
CV
1 ha infine affermato: “(…) considerato che la nozione d’urgenza non è
soddisfatta e che a titolo della LAMal non può essere concessa nessuna
prestazione, a titolo della categoria __________ dell’assicurato –
conformemente alla cifra __________ delle condizioni speciali
dell’assicurazione malattia complementare – non è possibile alcuna presa a
carico” (doc. C).
D. AT
1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione
su opposizione, oggetto di procedura separata (inc. 36.2014.36) ed ha inoltrato
contestualmente anche una petizione (doc. I, inc. 36.2014.37).
L’attore
afferma che l’11 settembre 2012, mentre si trovava all’estero, ha accusato
dolori cervicali insopportabili e si è recato presso lo studio del Dott. __________,
specialista e primario in neurochirurgia presso l’__________ __________ __________,
che ha riscontrato un grave problema cervicale. Lo specialista ha deciso di
prescriverne il ricovero per un intervento di microdiscectomia cervicale
urgente. Sei giorni dopo l’attore è stato ospedalizzato e sottoposto a tutti i
necessari controlli preoperatori ed il 18 settembre 2012 ha subito un intervento delicato di artrodesi cervicale che ha richiesto la collaborazione di
cinque medici specialisti.
L’assicurato
contesta di essersi recato all’estero per effettuare il citato intervento e
rileva che a causa dei dolori lancinanti che lo affliggevano e che lo
assalivano ad ogni tentativo di movimento, era praticamente paralizzato. Lo
specialista gli aveva consigliato di limitare al massimo qualsivoglia movimento
e/o spostamento sino al giorno dell’operazione, per evitare un aggravamento
delle condizioni di salute.
L’attore
afferma di essersi “visto costretto a prolungare il proprio soggiorno
all’estero a causa dell’impossibilità ad affrontare gli spostamenti” ed
evidenzia che, vista la delicatezza dell’intervento al quale doveva sottoporsi,
forse non sarebbe neppure stato possibile subire l’operazione in Ticino, ma
avrebbe dovuto recarsi oltralpe, peggiorando la sua situazione che gli impediva
ogni movimento.
L’interessato
contesta che il lasso di tempo di 6 giorni possa essere un criterio per
stabilire l’urgenza o meno dell’intervento, essendo semmai determinante
l’impossibilità di ritornare in Svizzera. Inoltre, 6 giorni d’attesa non sono
tanti, rilevato che i pazienti che devono sottoporsi ad interventi chirurgici
sono confrontati a liste d’attesa più o meno lunghe e che nel caso di specie è
stato necessario l’intervento di 5 specialisti. L’attore evidenzia poi di non
aver potuto organizzare un viaggio di rientro in Svizzera proprio a causa della
sua precaria situazione di salute e della necessità di rimanere a letto senza
effettuare alcuno spostamento fino al giorno dell’intervento. Infine, con
riferimento all’assicurazione complementare __________, l’interessato evidenzia
che per l’art. __________ “su presentazione di una fattura dettagliata
allestita da un fornitore di prestazioni esercitante in uno dei paesi
dell’Unione europea (UE), __________ assume ogni partecipazione pecuniaria
sopportata dall’assicurato”. Per l’attore, ritenuto che tutte le fatture
emesse dalla __________ __________ sono state trasmesse il 19 settembre 2012,
non vi è alcun motivo per non procedere al rimborso delle spese mediche da lui
sostenute.
E. Con
risposta del 30 aprile 2014 l’assicuratore propone di dichiarare irricevibile
il “ricorso”, poiché non ha emesso alcuna decisione in ambito di assicurazione
complementare. Infatti CV 1 non ha facoltà di emettere decisioni formali e
decisioni su opposizione. L’assicuratore sostiene che se l’interessato intende
far valere delle prestazioni derivanti dall’assicurazione __________, deve
introdurre una nuova procedura contro __________ (doc. III).
F. Con
scritto del 14 maggio 2014 l’attore rileva di non aver altra documentazione da
produrre. L’interessato sottolinea inoltre di essersi sempre rivolto ad __________
per chiedere il rimborso delle cure mediche ricevute all’estero sia in virtù
dell’assicurazione di base sia in virtù dell’assicurazione complementare.
L’assicuratore ha sempre preso posizione sull’integralità delle richieste senza
mai sostenere di essere autorizzata a determinarsi unicamente sulla richiesta
fondata sull’assicurazione di base o sull’assicurazione complementare. Del
resto la convenuta nella decisione formale e su opposizione si è sempre
genericamente firmata “CV 1” e nella decisione su opposizione del 10 marzo 2014 ha preso posizione sia sulla richiesta di rimborso ai sensi dell’assicurazione obbligatoria che
ai sensi dell’assicurazione complementare “__________”. L’attore conclude
affermando che “nella misura in cui effettivamente fosse indispensabile
mutare la denominazione della parte convenuta, si chiede formalmente in
applicazione del principio dell’economia processuale, del principio della buona
fede e della celerità, che tale procedere non abbia quale conseguenza la
necessità di reintrodurre una nuova procedura giudiziaria” (doc. V).
G. Il
22 maggio 2014 l’assicuratore ha evidenziato che la nozione di urgenza
dell’assicurazione __________ corrisponde a quella dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) e che ai sensi dell’art. __________
delle condizioni speciali dell’assicurazione __________ la presa a carico “è
in complemento alle prestazioni previste dalla LAMal”. La convenuta ha
concluso rilevando che “l’esito di un’eventuale procedura civile nell’ambito
della LCA dipende in ogni caso dall’esito della procedura amministrativa LAMal”
(doc. VII).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Oggetto
della presente procedura è unicamente il ricorso/petizione tramite il quale
l’attore chiede che CV 1 sia condannata a versare Euro 27'711.04 sulla base
dell’assicurazione complementare __________.
Il
ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione del 10 marzo 2014 in ambito LAMal verrà esaminato nella procedura parallela (inc. 36.2014.36), la cui
documentazione viene qui richiamata e i cui atti, prodotti dalle parti, saranno
alla base anche del presente giudizio.
3. L’assicuratore
sostiene che la petizione è irricevibile poiché l’atto del 9 aprile 2014 è intitolato
“ricorso”, poiché la decisione su opposizione contro cui è insorto l’attore è
stata emanata da __________ e poiché CV 1, attiva nell’ambito delle
assicurazioni complementari ai sensi della LCA, non può emettere decisioni.
Va innanzitutto
rammentato che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore l'art. 7 CPC (Codice di
procedura civile), secondo cui i Cantoni possono designare un tribunale
competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie
secondo la LAMal.
Nel
Canton Ticino, l’art. 75 LCAMal prevede che le contestazioni degli assicuratori
tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni
complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami
d’assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio ai sensi
della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni.
Inoltre, per l'art. 1 cpv. 2 LPTCA, il TCA giudica le altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale che gli
sono attribuite dalle singole leggi; quindi anche le contestazioni in ambito
d'assicurazione complementare all'assicurazione sociale.
In
concreto, non v'è dubbio che la
vertenza in esame concerne un’assicurazione complementare retta dalla LCA e
praticata da un assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai sensi della
LAMal. Va a questo proposito rammentato che il TCA, con sentenza 36.2004.85 del
21 marzo 2005, ha già stabilito di essere “competente a decidere
sulle petizioni inoltrate contro gli assicuratori sociali tradizionali,
indipendentemente dalla forma giuridica da loro adottata per praticare
l’assicurazione complementare.”
Ne
segue che, di principio, la petizione è ricevibile.
Le
censure sollevate dalla convenuta vanno respinte.
A
parte l’errore nel titolo (la petizione è stata chiamata “ricorso”),
l’attore, sulla base dell’art. 7 CPC, si è rivolto correttamente a questo TCA,
convenendo in giudizio CV 1 che, come ammesso in sede di risposta dal medesimo
assicuratore (doc. III), è attiva nell’ambito delle assicurazioni complementari
ai sensi della LCA. Sempre a giusta ragione l’attore non ha chiesto
l’emanazione di una decisione, poiché in ambito di assicurazioni complementari
la convenuta può unicamente rilasciare delle prese di posizione. L’interessato
ha comunque correttamente accennato alla decisione su opposizione del 10 marzo
2014 emanata da __________, poiché quest’ultimo assicuratore, in coda alla
motivazione, ha preso posizione anche sull’assicurazione complementare __________,
oggetto della presente vertenza.
Abbondanzialmente
va infine evidenziato che nella prima pagina della citata decisione su
opposizione, in alto a sinistra, figura il nome “__________” (doc. G), con una
scrittura uguale a quella figurante nelle condizioni speciali per
l’assicurazione malattie complementare “____________________” (doc. H).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il TCA può entrare nel merito della
petizione del 9 aprile 2014.
nel
merito
4. Nel
caso di specie è pacifico che l’attore nel 2012 beneficiava dell’assicurazione
complementare per viaggi e vacanze “__________” (doc. I, III ed H).
Ai
sensi dell’art. __________ delle condizioni speciali per l’assicurazione
complementare (di seguito: __________), durante un soggiorno temporaneo
all’estero di un assicurato, la cui durata non supera __________, vengono
assunte alla tariffa locale in vigore le spese delle cure scientificamente
riconosciute ai sensi del diritto svizzero e sopraggiunte in caso d’urgenza,
oltre alle prestazioni previste dalla LAMal, e a complemento delle
assicurazioni concluse presso CV 1__________ e su riserva dell’articolo __________
qui di seguito.
Per
l’art. __________ l’assicurato che prevede un soggiorno temporaneo all’estero
di una durata superiore a __________ e che desidera beneficiare delle
prestazioni della presente categoria oltre a questo periodo iniziale, deve
inoltrare una richiesta preliminare a CV 1. Un’estensione della copertura alla
durata effettiva del soggiorno potrà essere offerta.
L’art.
__________ regola la copertura della partecipazione messa a carico
dell’assicurato a beneficio degli Accordi bilaterali sulla libera circolazione
delle persone conclusi tra la Svizzera e l’UE, rispettivamente l’AELS
Ai
sensi dell’art. __________ su presentazione di una fattura dettagliata
allestita da un fornitore di prestazioni esercitante in uno dei paesi dell’Unione
Europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), CV
1__________ assume ogni partecipazione pecuniaria sopportata dall’assicurato
(franchigia, aliquota percentuale, ecc.), in applicazione della legislazione
del paese di villeggiatura.
Per
l’art. __________ la prestazione offerta al precedente articolo __________
s’indirizza unicamente ai soli assicurati a beneficio degli Accordi bilaterali
sulla libera circolazione delle persone conclusi tra la Svizzera e l’UE,
rispettivamente l’AELS.
A
norma dell’art. __________ all’estero, CV 1__________, assume le spese di un
trasporto necessario dal profilo medico ed adattato alla situazione medica, a
condizione che lo stato dell’assicurato non gli consenta di utilizzare un mezzo
di trasporto usuale pubblico o privato.
Per
l’art. __________ le spese d’assistenza e di rimpatrio di un assicurato sono
coperte conformemente alla convenzione d’assistenza turistica conclusa tra __________.
e l’organo di assistenza, le cui disposizioni fanno parte integrante delle __________.
Secondo l’art. __________ l’assistenza e il rimpatrio sono garantiti per la
durata effettiva del soggiorno all’estero.
L’art.
__________ prevede che a complemento dell’art. __________, sono esclusi dalla
presente categoria le malattie o gli infortuni già esistenti al momento della
partenza dell’assicurato. Sono ugualmente escluse le prestazioni in caso di
maternità.
5. Per
costante giurisprudenza al contratto d’assicurazione si applicano i principi
generali dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale
non contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1 LCA
rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile
(sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a
pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e
delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve,
come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta
interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei
contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1
CO; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza
4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1). Se non gli è possibile stabilire
tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso
la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso che le
parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà
(principio dell’affidamento: sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid.
3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129 III 118
consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza
di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il giudice
dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la
conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b).
Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini utilizzati
dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può
erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si debba
escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una clausola
contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine
perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere
che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell’accordo
concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212
consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole
redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate
trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del
quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore
(DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga
applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da
attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti
interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi
d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (DTF 122
III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).
6. Per
quanto concerne le condizioni generali (di seguito: CGA), va ancora rilevato
che esse devono essere inserite nel formulario di proposta rilasciato
dall'assicuratore o consegnate al proponente prima ch'egli abbia inoltrato il
formulario contenente la sua proposta. Da ciò deriva, come
evidenziato da dottrina (Carrė,
Loi fédérale sur le contrat d'assurance,
Losanna 2000, pag. 120 ad art. 3 LCA; Viret, Assurances-maladie complémentaires et
loi sur le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur de la
Société suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997,
pag. 666 segg., in particolare pag. 673) e giurisprudenza (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2), che le condizioni generali d'assicurazione sono parte
integrante del contratto d'assicurazione.
Come rammenta Vincent Brulhart,
Droit des Assurances privées, Stämpfli 2008 n° 263 e segg. (pag. 120 e
segg.), il contenuto del contratto può essere di principio determinato
liberamente ed é, il più delle volte, fissato nelle condizioni generali
preformulate. Si tratta di "conditions contractuelles qui
règlent les droits et les obligations des contractants…fixent l'étendue de la
couverture" (V.
Brulhart, op. cit., n° 26-4). La dottrina ricorda
che l'uso di condizioni generali é la regola in materia di contratto
d'assicurazione:
" De fait,
l'utilisation des conditions générales est indissociable de la technique
d'assurance." (V.
Brulhart, op. cit., n° 267)
La
tecnica d'assicurazione (si veda l'autore citato no. 15 e segg. della sua
opera) si fonda sulla legge dei grandi numeri ed il calcolo delle probabilità;
da ciò la necessità di considerare un grande numero di eventi simili per
dedurne le probabilità di sopravvenienza futura con necessità di definire
convenientemente il rischio e le condizioni della sua assunzione da parte
dell'assicuratore. Questi motivi, in uno con la necessità di mantenere i costi
amministrativi degli assicuratori ridotti (V.
Brulhart, op. cit., n° 270 pag. 121) conducono all'offerta di prodotti
standardizzati, con rischi e garanzie uniformati "…ce qui intervient par
l'utilisation de conditions contractuelles préformulées" (V. Brulhart, op. cit., n° 271, pag.
121).
Le
CGA reggono il contratto solo se vengono integrate nello stesso.
La
legge sul contratto d'assicurazione non definisce il contratto che regola. L'assicurazione
è una convenzione per la quale, a fronte del versamento di un premio,
l'assicuratore si impegna - in caso di realizzazione di un rischio aleatorio
previsto - a garantire la sua controparte delle conseguenze dell'evento. Si
tratta di un contratto sinallagmatico, successivo poiché esplica i suoi effetti
nel tempo ed è generalmente, come rileva parte della dottrina (V. Brulhart,
op. cit., n° 399) un contratto d'adesione siccome elaborato, redatto e stampato
dall'assicuratore prima della sua conclusione, ciò che ha per effetto che il
prenditore d'assicurazione aderisce, in genere senza discussione delle
clausole, all'elaborato dell'assicuratore.
Di
per sé il contratto d'assicurazione non è sottoposto ad alcuna condizione di
forma e può essere concluso oralmente o per atti concludenti (Willy König,
Schweizerisches Privat-versicherungsrecht, 3a ed. Berna 1967 pag. 69 e
DTF 112 II 245).
Se
il contratto d'assicurazione non è sottoposto a condizioni di forma anche la
proposta assicurativa ne è svincolata (V.
Brulhart, op. cit., n° 404 e n° 262) pur potendo le parti convenire
altrimenti. Per quanto attiene alle CGA, definite da Erns Kramer e Bruno
Schmidlin, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Tomo IV, 3 ed.,
Berna 1986, pag. 177-178, quali forma di legislazione emanata dall'economia
privata o di legislazione senza legislatore, le stesse regolano il contratto
nella misura in cui siano, come detto, integrate nello stesso.
Se
è ammissibile la conclusione di un contratto d'assicurazione per "facta
concludentia", deve essere ammessa la possibilità di modificare il
contratto stesso rispettivamente le CGA con le medesime modalità.
7. In
concreto l’attore sostiene in primo luogo di aver diritto al rimborso delle
prestazioni usufruite in __________ dal 17 al 19 settembre 2012, trattandosi di
un caso d’urgenza.
Nella
parallela causa in ambito LAMal (inc. 36.2014.36), il TCA ha escluso che nel
caso di specie vi sia stata un’urgenza ed ha respinto il ricorso.
Fatti
I
medesimi motivi che hanno portato questo Tribunale a negare l’esistenza di un
caso urgente in ambito LAMal, possono essere ripresi nella presente procedura.
7.1 L’attore
afferma che l’11 settembre 2012, mentre si trovava all’estero, ha accusato
dolori cervicali insopportabili e si è recato presso lo studio del Dott. __________,
specialista e primario in neurochirurgia presso l’__________ __________ (__________
che ha riscontrato un grave problema cervicale. Lo specialista ha deciso di
prescriverne il ricovero per intervento di microdiscectomia cervicale urgente.
Sei giorni dopo è stato ospedalizzato e sottoposto a tutti i necessari
controlli preoperatori ed il 18 settembre 2012 ha subito un intervento di artrodesi cervicale che ha richiesto la collaborazione di cinque
medici specialisti.
L’assicurato
contesta di essersi recato all’estero per effettuare il citato intervento e
rileva che a causa dei dolori lancinanti che lo affliggevano e che lo
assalivano ad ogni tentativo di movimento, era praticamente paralizzato. Lo
specialista gli aveva consigliato di limitare al massimo qualsivoglia movimento
e/o spostamento sino al giorno dell’operazione, per evitare un aggravamento
delle condizioni di salute.
L’attore
evidenzia poi di non aver potuto organizzare un viaggio di rientro in Svizzera
proprio a causa delle sua precaria situazione di salute e della necessità di
rimanere a letto senza effettuare alcuno spostamento fino al giorno
dell’intervento.
In
primo luogo il TCA evidenzia che l’interessato, in assenza del peggioramento
dello stato di salute attestato l’11 settembre 2012 dal dott. __________,
sarebbe ritornato in Svizzera. Con la petizione afferma infatti di essersi “visto
costretto a prolungare il proprio soggiorno all’estero a causa
dell’impossibilità ad affrontare gli spostamenti” (doc. I, inc. 36.2014.37,
sottolineatura del redattore; cfr., a proposito della nozione di intervento
necessario dal punto di vista medico per la continuazione del soggiorno
all’estero in ambito LAMal, la sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, al consid.
5.3).
Nel
caso di specie, ritenuto che l’insorgente, in assenza del peggioramento dello
stato di salute sarebbe tornato nel nostro Paese, non occorre pertanto
stabilire se l’intervento era necessario per continuare la permanenza
all’estero (cfr. anche sentenza 36.2012.84 del 1° marzo 2013), ma va esaminato
se l’intervento era urgente, nel senso che doveva essere effettuato
immediatamente a causa del suo stato di salute.
In
secondo luogo questo tribunale evidenzia che dagli atti emerge uno svolgimento
della fattispecie diverso da quello descritto in sede di petizione.
Innanzitutto,
se è vero che l’interessato ha prodotto un certificato medico del Dott. __________,
specialista in neurochirurgia, primario della divisione neurochirurgica __________
__________, datato 11 settembre 2012 tramite il quale “si richiede ricovero
per intervento di microdiscectomia cervicale urgente” per “ernia discale
cervicale” (doc. A), d’altra parte dalla documentazione medica della __________
__________ e dal tempo trascorso tra la visita presso il dott. __________ e
l’intervento presso il nosocomio __________ (6 giorni), non vi sono elementi
per ritenere una situazione d’urgenza (cfr. a questo proposito la sentenza K
65/03 del 5 agosto 2003).
L’attore,
che afferma di non avere altra documentazione o mezzi di prova da produrre
(doc. V), non comprova di essere stato impossibilitato a ritornare in Svizzera
tra l’11 settembre 2012 ed il 17/18 settembre 2012 e di aver avuto difficoltà a
muoversi.
Ora,
la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio
inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione
delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le
apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi
probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi
probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è
applicabile la Lptca, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio
inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in questo senso:
Marco Borghi e Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad
art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5
settembre 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo
2001; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque
compito del giudice chiarire d'ufficio
in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF
125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
12; Spira, Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello
di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,
nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove
dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR
1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF
117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni
sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei
fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque
privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe
alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in
caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la
legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza
di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
In
concreto l’interessato sostiene che a causa dei dolori lancinanti che lo
affliggevano e che lo assalivano ad ogni tentativo di movimento, era
praticamente paralizzato e che il dott. __________ gli aveva consigliato di
limitare al massimo qualsivoglia movimento e/o spostamento sino al giorno
dell’operazione, per evitare un aggravamento delle condizioni di salute. A
prescindere dall’assenza assoluta di qualsiasi prova in tal senso, va
evidenziato che dalla documentazione medica prodotta emerge una situazione
sostanzialmente differente. Il fatto che l’operazione abbia avuto luogo una
settimana dopo la prima visita, che l’interessato non abbia dovuto rimanere in
Ospedale in attesa dell’intervento, ma che sia stato ricoverato solo il giorno
prima dell’operazione e, soprattutto, che dagli atti medici risultano parametri
nella norma (cfr. in particolare allegato 2, doc. P, inc. 36.2014.36 dove nella
valutazione infermieristica, circa il “movimento”, la crocetta è stata
apposta a “autonomo” e dove figura inoltre che non vi sono state
alterazioni del sonno) e che il dolore concerneva la spalla ed il braccio
sinistro (allegato 2, doc. P, inc. 36.2014.36) comprovano semmai una situazione
valetudinaria stabile che avrebbe inoltre permesso all’interessato di tornare
in Svizzera senza particolari difficoltà. Ciò vale a maggior ragione nel caso
di specie, ritenuto che l’assicurato si trovava a __________, ossia a pochi
chilometri dal Canton Ticino, raggiungibile sia in automobile che in treno in
poco più di un’ora ed a prezzi abbordabili (cfr. www.ffs.ch; cfr. anche la
sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, al consid. 5.3, dove il TF accenna
alla vicinanza tra il luogo di domicilio e il luogo del ricovero).
L’assenza
di qualsiasi urgenza è del resto suffragata dal contenuto della documentazione
della __________ __________. Nel rapporto d’uscita del 19 settembre 2012 il
medico responsabile, circa il “tipo di ricovero”, ha apposto la crocetta
ad “ordinario”, e non “d’urgenza” (allegato 2, doc. C, inc.
36.2014.36), così come nella cartella anestesiologica è stato indicato che si
trattava di un intervento elettivo (cfr. allegato 2, doc. I, inc. 36.2014.36:
crocetta apposta ad “elezione” e non ad “urgenza”) e nella cartella
infermieristica circa il tipo di ricovero è stato indicato “ordinario” e
non “urgente” (Allegato 2, doc. P, inc. 36.2014.36).
Inoltre,
anche il medico fiduciario (cfr. a proposito delle valutazioni dei medici
fiduciari l’art. 57 cpv. 4 e 5 LAMal), ha potuto rilevare l’assenza di
qualsiasi urgenza o necessità di intervenire immediatamente (allegato 2, doc. O,
inc. 36.2014.36).
L’assicurato
non si è trovato in una situazione tale da impedirgli il rientro in Svizzera,
soprattutto alla luce del fatto che da quando è stato visitato dal proprio
medico l’11 settembre 2012 a quando ha subito l’operazione (18 settembre 2012),
non è stato degente presso alcuna struttura sanitaria e avrebbe potuto tornare
nel nostro Paese per sottoporsi all’operazione consigliatagli dal proprio
medico.
Alla luce della chiara ed univoca (tranne per quanto concerne il
certificato del medico curante, dott. __________ dell’11 settembre 2012)
documentazione agli atti, non vi è pertanto dubbio alcuno che il trattamento
effettuato presso __________ __________ non era un ricovero urgente.
Ne
segue che, ai sensi dell’art. __________ dell’assicurazione __________ l’attore
non ha diritto al pagamento di nessuna prestazione. Il citato disposto prevede
infatti il rimborso delle cure in caso di urgenza all’estero, in aggiunta a
quelle previste dalla LAMal. Non essendoci alcuna urgenza (neppure in ambito
LAMal), l’interessato non ha diritto ad alcunché né dall’assicurazione di base
(inc. 36.2014.36), né in ambito LCA.
7.2. Abbondanzialmente
va evidenziato che nella parallela procedura LAMal (inc. 36.2014.36), questo
TCA ha pure respinto, per i motivi che seguono, la censura del ricorrente
secondo cui il medesimo trattamento non avrebbe potuto essere effettuato in
Svizzera ed in particolare in Ticino:
" (…)
Dall’attestato del 19
settembre 2012 del Dott. __________, specialista in neurochirurgia, primario
neurochirurgia, emerge quanto segue:
“ (…)
Il paziente ha presentato di recente comparsa di
impaccio motorio e parestesie urenti arti superiori ed in particolare dolorio e
parestesie in territorio C7 a sin Gli accertamenti hanno escluso altre
patologie neurologiche Una NMR dimostrava una sofferenza radicolomidollare
ediscartrosi cervicale C5 C6 e C6 C7 prevalente a sin
Nonostante una terapia conservativa sia il quadro
clinico che il quadro NMR dimostravano un peggioramento fino a marcata
ipostenia del tricipite dx cosi che in data 18 9 2012 si è proceduto ad
intervento di asportazione di ernia discale cervicale e osteofiti in C5 C6 e C7
e successiva artrodesi cervicale per via anterolaterale dx (PCB Alphatec e
idrosilapatite) in C6 C7 e C5 C6.”
(allegato 2, doc. O)
Dalla descrizione
dell’intervento non emergono elementi per far ritenere che questo tipo di
operazione o un’operazione con risultati analoghi non sarebbe fruibile in
Svizzera e che nel nostro Paese vi sia una grave lacuna nell’offerta delle cure
nell’ambito del trattamento di patologie quali quelle descritte dal dott. __________,
tali da permettere di distanziarsi dal principio della territorialità, ossia di
cure che richiedono delle tecniche altamente specializzate o di trattamenti
complessi di malattie rare, per le quali, proprio in ragione di questa rarità,
la Svizzera non dispone di un'esperienza diagnostica o terapeutica sufficiente
(Eugster, op. cit., n. 480 segg.; DTF 134 V 330).
L’insorgente non ha
neppure comprovato che nel nostro Paese non avrebbe potuto ottenere le
medesime cure in un lasso di tempo ragionevole.
Ora, rilevato che un
intervento di asportazione di ernia discale cervicale e ostefiti è notoriamente
effettuata in Svizzera nella maggior parte dei nosocomi pubblici, va
evidenziato che l’artrodesi cervicale per via anterolaterale è anch’essa
prevista nella lista degli interventi chirurgici effettuati nel nostro Paese,
in particolare nel DRG, con il codice 81.2, e non vi è dunque alcun motivo per
distanziarsi, in questo ambito, dal principio della territorialità (cfr. apps.swissdrg.org/manual30/tables/533446cee4b09d0773a71ddd?
locale=it&page=63; cfr. anche medcode.ch/code/ch/it/chop/2013 /81.02).
Abbondanzialmente va
evidenziato che essa è esplicitamente pubblicizzata anche in Ticino (cfr. www.__________.ch/
docs/Schiena.pdf: “In determinati pazienti, il dolore cervicale o
lombare (comunemente chiamati «mal di collo» e «mal di schiena») è causato da
lesioni più evolute dei dischi, che – invecchiati prematuramente – perdono la
loro capacità di fungere da ammortizzatori e dissipatori dello sforzo meccanico
tra le vertebre. In alcuni di questi casi, interventi di artrodesi o
stabilizzazione vertebrale consentono di tenere sotto controllo il dolore e di
migliorare così la qualità della vita. Attualmente l’80% di questi interventi
sono eseguiti con tecniche chirurgiche mini-invasive, capaci di garantire
risultati equivalenti (o superiori), con minori rischi: ferite più piccole e
cosmetiche, probabilità d’infezione ridotta di circa 3 volte, meno dolore
postoperatorio e un recupero più veloce)” (sottolineatura del redattore).
Nulla avrebbe di
conseguenza impedito al ricorrente di effettuare il medesimo intervento nel
nostro Cantone, dove è domiciliato.
Va a questo proposito rammentato che in DTF 134 V 330, il TF ha evidenziato come i "motivi
d'ordine medico" di cui all’art. 34 cpv. 2 LAMal vanno interpretati in
maniera rigorosa (DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275 con
riferimento a GUY LONGCHAMP, Conditions et étendue du droit aux prestations de
l'assurance-maladie sociale, tesi Losanna 2004, pag. 262). Occorre
infatti evitare che i pazienti ricorrano su grande scala a una forma di
"turismo medico" a carico dell'assicurazione malattia obbligatoria. A
tal proposito va ricordato che il sistema della LAMal si basa su un regime di
convenzioni tariffarie con gli stabilimenti ospedalieri. Una parte del finanziamento
ospedaliero si fonda su tali convenzioni (art. 49 LAMal). Orbene, volere riconoscere agli assicurati il diritto di farsi curare
a spese dell'assicurazione obbligatoria presso uno stabilimento altamente
specializzato all'estero alfine di ottenere - comprensibilmente - le migliori
possibilità di guarigione oppure di farsi curare dai migliori specialisti
all'estero per la cura di una patologia in particolare significherebbe minare
nelle sue fondamenta questo sistema di finanziamento e, di conseguenza, anche
la pianificazione ospedaliera che gli è intrinsecamente connessa. Con il tempo,
ciò potrebbe in effetti compromettere il mantenimento di una offerta
terapeutica di qualità in Svizzera, essenziale per la sanità pubblica (DTF 131
V consid. 3.2 pag. 276 con riferimento alle analoghe considerazioni espresse in
materia, ma in ambito comunitario, dalla Corte di giustizia delle Comunità
europee [CGCE] per giustificare delle restrizioni alla libera prestazione dei
servizi: v. sentenze del 13 maggio 2003, Müller-Fauré e Van Riet,
C-385/99, Racc. 2003, pag. I-4509, n. 72 segg. e del 12 luglio 2001, Smits e
Peerbooms, C-157/99, Racc. 2001, pag. I-5473, n. 72 segg.). È d'altronde
questa una delle ragioni per le quali l'assicurato, in assenza di motivi
medici, non ha diritto al rimborso di un importo equivalente delle spese che
sarebbero occorse per la realizzazione del trattamento in Svizzera. In questi
casi, l'assicurato non può prevalersi del diritto alla sostituzione della
prestazione (DTF 131 V 271 consid. 3.2 ibidem con riferimento).”
7.3. Alla
luce di quanto sopra, ritenuto che nella parallela procedura in ambito LAMal
(inc. 36.2014.36) questo Tribunale non ha ritenuto essere adempiute le
condizioni affinché all’attore fossero rimborsate le cure usufruite in __________
dal 17 al 19 settembre 2012, non può neppure trovare applicazione l’invocato
art. __________.
Infatti,
tale disposto è stato inserito al fine di evitare ad un assicurato che si reca
all’estero e necessita di cure che di principio sono a carico dell’assicuratore
del Paese competente (ad esempio in concreto sarebbe la Svizzera) ma che sono
rimborsate secondo le norme del Paese di dimora temporanea (in concreto sarebbe
l’__________), che debba assumersi franchigie, partecipazioni ai costi, ecc. previste
dalla legislazione del Paese di dimora temporanea (cfr. art. 19 e seguenti
regolamento (CE) n. 883/2004, cfr. inc. 36.2014.36), quando l’ALC (con i suoi
regolamenti) prevede il rimborso delle spese a carico dell’assicurazione
sociale del Paese di competenza.
A
questo proposito il TCA ha già avuto modo di rilevare che come emerge da una
presa di posizione dell’Ufficio federale della Sanità pubblica (UFSP) figurante
nella sentenza del Tribunale federale (TF)9C_61/2007 del 25 febbraio 2008, di
principio, in applicazione dell’art. 22 paragrafo 1 lett. a punto i del
regolamento n. 1408/71 (dal 1° aprile 2012: art. 19 e seguenti regolamento (CE)
n. 883/2004), in caso di trattamento medico fruito nel corso di un soggiorno in
uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, le prestazioni in natura sono assicurate,
per conto dell’assicuratore svizzero, dall’istituto del luogo di soggiorno,
secondo le disposizioni che quest’ultimo applicherebbe se il paziente vi fosse
affiliato (sentenza 36.2008.71 del 17 novembre 2008). La coordinazione delle
norme sulla sicurezza sociale, introdotte con l’ALC, ha quale scopo quello di
assimilare il paziente straniero al paziente locale, senza alcuna
discriminazione sia a livello delle prestazioni che dei contributi diretti (ad
esempio partecipazione ai costi) da versare (sentenza 36.2008.71 del 17
novembre 2008).
Nel
caso giudicato dal TF, si trattava di un assicurato domiciliato in Svizzera,
ricoverato d’urgenza in Belgio ed al quale era stata chiesta una franchigia di
€ 356.61 che l’assicuratore svizzero si è rifiutato di rimborsare. L'Alta Corte
ha confermato la decisione della Cassa malati, affermando tra l’altro che la
questione della partecipazione personale del ricorrente ai trattamenti medici
dispensati in Belgio va giudicata in base alle norme del diritto belga ed ha
stabilito che la Cassa non è competente per pronunciarsi tramite decisione
sulla fondatezza di fatture emananti da organi di sicurezza sociali esteri (“l’obligation
de l’intimeé - qui n'était de toute manière pas habilitée à se
prononcer par voie de décision sur le bien-fondé de factures émanant d'organes
de sécurité sociale étrangers - se limitait en l'espèce à renvoyer le recourant
au droit national belge, dont elle pouvait dès lors se dispenser d'énoncer les
spécificités. L'intimée a d'ailleurs rempli ses
obligations à l'occasion de sa première intervention du 14 juillet 2006,
lorsqu'elle a fait savoir au recourant que le droit communautaire (dont elle
avait rappelé les dispositions applicables) renvoyait à la législation belge.”). Il TF ha inoltre affermato:
" A cet
égard, la participation personnelle mise à la charge du recourant conformément
au droit belge ne pourrait être contestée qu'en vertu des règles de procédure
belges, auprès des autorités compétentes de ce pays (Gebhard Eugster,
Krankenversicherung, in: SBVR/Soziale Sicherheit, 2e éd, n. 501 p. 567). L'assureur
et les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour connaître de tels litiges
et n'ont de surcroît aucune raison de s'exprimer sur la législation belge. Tout
au plus pourrait-on se demander si, en vertu de son devoir de renseigner et de
conseiller (art. 27 LPGA), l'intimée aurait aussi dû préciser au recourant
qu'il devait formuler toute réclamation éventuelle quant au montant des
participations demandées auprès des organes belges compétents. Cette dernière
question peut rester indécise dans la présente affaire, car en procédure
d'opposition, le recourant était déjà assisté par un mandataire qualifié qui ne
devait pas ignorer la marche à suivre en pareille circonstance.”
L’art. __________ è stato adottato proprio per evitare che
assicurati curati all’estero e che beneficiano delle prestazioni ai sensi
dell’ALC e del regolamento (CE) n. 883/2004 (in precedenza: regolamento (CE) n.
1408/71) debbano comunque assumersi franchigie od altre partecipazioni ai costi
previste dalla legislazione del Paese di cura.
In
assenza, come nel caso di specie (cfr. il parallelo inc. 36.2014.36), di
rimborso delle cure all’estero da parte dell’assicuratore competente svizzero
in applicazione della LAMal, in combinazione con l’ALC e il regolamento (CE) n.
883/2004, l’art. __________ non può trovare applicazione.
8. Alla
luce di tutto quanto sopra esposto la petizione deve essere respinta.
Va qui
rammentato che con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 il TF ha affermato:
" (…)
1.
Il ricorso è
presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a
LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale
(art. 90 LTF) emanata dall’autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1
LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Esso è ammissibile a prescindere
dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente
la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori
concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie
sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica
istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese
di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799
consid. 1.1)”
Secondo l'art. 49 cpv.
Considerandi
2.
LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e
senza il nominativo dell’attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed
a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster