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Decisione

36.2014.37

Assunzione di costi di cura all'estero a carico dell'assicurazione complementare (retta dalla LCA), negata poiché le condizioni contrattuali non sono adempiute. In concreto non vi era alcuna urgenza

27 maggio 2014Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi motivi che hanno portato questo Tribunale a negare l’esistenza di un

caso urgente in ambito LAMal, possono essere ripresi nella presente procedura.

7.1 L’attore

afferma che l’11 settembre 2012, mentre si trovava all’estero, ha accusato

dolori cervicali insopportabili e si è recato presso lo studio del Dott. __________,

specialista e primario in neurochirurgia presso l’__________ __________ (__________

che ha riscontrato un grave problema cervicale. Lo specialista ha deciso di

prescriverne il ricovero per intervento di microdiscectomia cervicale urgente.

Sei giorni dopo è stato ospedalizzato e sottoposto a tutti i necessari

controlli preoperatori ed il 18 settembre 2012 ha subito un intervento di artrodesi cervicale che ha richiesto la collaborazione di cinque

medici specialisti.

L’assicurato

contesta di essersi recato all’estero per effettuare il citato intervento e

rileva che a causa dei dolori lancinanti che lo affliggevano e che lo

assalivano ad ogni tentativo di movimento, era praticamente paralizzato. Lo

specialista gli aveva consigliato di limitare al massimo qualsivoglia movimento

e/o spostamento sino al giorno dell’operazione, per evitare un aggravamento

delle condizioni di salute.

L’attore

evidenzia poi di non aver potuto organizzare un viaggio di rientro in Svizzera

proprio a causa delle sua precaria situazione di salute e della necessità di

rimanere a letto senza effettuare alcuno spostamento fino al giorno

dell’intervento.

In

primo luogo il TCA evidenzia che l’interessato, in assenza del peggioramento

dello stato di salute attestato l’11 settembre 2012 dal dott. __________,

sarebbe ritornato in Svizzera. Con la petizione afferma infatti di essersi “visto

costretto a prolungare il proprio soggiorno all’estero a causa

dell’impossibilità ad affrontare gli spostamenti” (doc. I, inc. 36.2014.37,

sottolineatura del redattore; cfr., a proposito della nozione di intervento

necessario dal punto di vista medico per la continuazione del soggiorno

all’estero in ambito LAMal, la sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, al consid.

5.3).

Nel

caso di specie, ritenuto che l’insorgente, in assenza del peggioramento dello

stato di salute sarebbe tornato nel nostro Paese, non occorre pertanto

stabilire se l’intervento era necessario per continuare la permanenza

all’estero (cfr. anche sentenza 36.2012.84 del 1° marzo 2013), ma va esaminato

se l’intervento era urgente, nel senso che doveva essere effettuato

immediatamente a causa del suo stato di salute.

In

secondo luogo questo tribunale evidenzia che dagli atti emerge uno svolgimento

della fattispecie diverso da quello descritto in sede di petizione.

Innanzitutto,

se è vero che l’interessato ha prodotto un certificato medico del Dott. __________,

specialista in neurochirurgia, primario della divisione neurochirurgica __________

__________, datato 11 settembre 2012 tramite il quale “si richiede ricovero

per intervento di microdiscectomia cervicale urgente” per “ernia discale

cervicale” (doc. A), d’altra parte dalla documentazione medica della __________

__________ e dal tempo trascorso tra la visita presso il dott. __________ e

l’intervento presso il nosocomio __________ (6 giorni), non vi sono elementi

per ritenere una situazione d’urgenza (cfr. a questo proposito la sentenza K

65/03 del 5 agosto 2003).

L’attore,

che afferma di non avere altra documentazione o mezzi di prova da produrre

(doc. V), non comprova di essere stato impossibilitato a ritornare in Svizzera

tra l’11 settembre 2012 ed il 17/18 settembre 2012 e di aver avuto difficoltà a

muoversi.

Ora,

la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio

inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione

delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le

apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi

probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi

probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è

applicabile la Lptca, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio

inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (in questo senso:

Marco Borghi e Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad

art. 18 pag. 89 e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5

settembre 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo

2001; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque

compito del giudice chiarire d'ufficio

in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello

di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,

nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove

dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR

1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF

117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni

sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza

di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

In

concreto l’interessato sostiene che a causa dei dolori lancinanti che lo

affliggevano e che lo assalivano ad ogni tentativo di movimento, era

praticamente paralizzato e che il dott. __________ gli aveva consigliato di

limitare al massimo qualsivoglia movimento e/o spostamento sino al giorno

dell’operazione, per evitare un aggravamento delle condizioni di salute. A

prescindere dall’assenza assoluta di qualsiasi prova in tal senso, va

evidenziato che dalla documentazione medica prodotta emerge una situazione

sostanzialmente differente. Il fatto che l’operazione abbia avuto luogo una

settimana dopo la prima visita, che l’interessato non abbia dovuto rimanere in

Ospedale in attesa dell’intervento, ma che sia stato ricoverato solo il giorno

prima dell’operazione e, soprattutto, che dagli atti medici risultano parametri

nella norma (cfr. in particolare allegato 2, doc. P, inc. 36.2014.36 dove nella

valutazione infermieristica, circa il “movimento”, la crocetta è stata

apposta a “autonomo” e dove figura inoltre che non vi sono state

alterazioni del sonno) e che il dolore concerneva la spalla ed il braccio

sinistro (allegato 2, doc. P, inc. 36.2014.36) comprovano semmai una situazione

valetudinaria stabile che avrebbe inoltre permesso all’interessato di tornare

in Svizzera senza particolari difficoltà. Ciò vale a maggior ragione nel caso

di specie, ritenuto che l’assicurato si trovava a __________, ossia a pochi

chilometri dal Canton Ticino, raggiungibile sia in automobile che in treno in

poco più di un’ora ed a prezzi abbordabili (cfr. www.ffs.ch; cfr. anche la

sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, al consid. 5.3, dove il TF accenna

alla vicinanza tra il luogo di domicilio e il luogo del ricovero).

L’assenza

di qualsiasi urgenza è del resto suffragata dal contenuto della documentazione

della __________ __________. Nel rapporto d’uscita del 19 settembre 2012 il

medico responsabile, circa il “tipo di ricovero”, ha apposto la crocetta

ad “ordinario”, e non “d’urgenza” (allegato 2, doc. C, inc.

36.2014.36), così come nella cartella anestesiologica è stato indicato che si

trattava di un intervento elettivo (cfr. allegato 2, doc. I, inc. 36.2014.36:

crocetta apposta ad “elezione” e non ad “urgenza”) e nella cartella

infermieristica circa il tipo di ricovero è stato indicato “ordinario” e

non “urgente” (Allegato 2, doc. P, inc. 36.2014.36).

Inoltre,

anche il medico fiduciario (cfr. a proposito delle valutazioni dei medici

fiduciari l’art. 57 cpv. 4 e 5 LAMal), ha potuto rilevare l’assenza di

qualsiasi urgenza o necessità di intervenire immediatamente (allegato 2, doc. O,

inc. 36.2014.36).

L’assicurato

non si è trovato in una situazione tale da impedirgli il rientro in Svizzera,

soprattutto alla luce del fatto che da quando è stato visitato dal proprio

medico l’11 settembre 2012 a quando ha subito l’operazione (18 settembre 2012),

non è stato degente presso alcuna struttura sanitaria e avrebbe potuto tornare

nel nostro Paese per sottoporsi all’operazione consigliatagli dal proprio

medico.

Alla luce della chiara ed univoca (tranne per quanto concerne il

certificato del medico curante, dott. __________ dell’11 settembre 2012)

documentazione agli atti, non vi è pertanto dubbio alcuno che il trattamento

effettuato presso __________ __________ non era un ricovero urgente.

Ne

segue che, ai sensi dell’art. __________ dell’assicurazione __________ l’attore

non ha diritto al pagamento di nessuna prestazione. Il citato disposto prevede

infatti il rimborso delle cure in caso di urgenza all’estero, in aggiunta a

quelle previste dalla LAMal. Non essendoci alcuna urgenza (neppure in ambito

LAMal), l’interessato non ha diritto ad alcunché né dall’assicurazione di base

(inc. 36.2014.36), né in ambito LCA.

7.2. Abbondanzialmente

va evidenziato che nella parallela procedura LAMal (inc. 36.2014.36), questo

TCA ha pure respinto, per i motivi che seguono, la censura del ricorrente

secondo cui il medesimo trattamento non avrebbe potuto essere effettuato in

Svizzera ed in particolare in Ticino:

" (…)

Dall’attestato del 19

settembre 2012 del Dott. __________, specialista in neurochirurgia, primario

neurochirurgia, emerge quanto segue:

“ (…)

Il paziente ha presentato di recente comparsa di

impaccio motorio e parestesie urenti arti superiori ed in particolare dolorio e

parestesie in territorio C7 a sin Gli accertamenti hanno escluso altre

patologie neurologiche Una NMR dimostrava una sofferenza radicolomidollare

ediscartrosi cervicale C5 C6 e C6 C7 prevalente a sin

Nonostante una terapia conservativa sia il quadro

clinico che il quadro NMR dimostravano un peggioramento fino a marcata

ipostenia del tricipite dx cosi che in data 18 9 2012 si è proceduto ad

intervento di asportazione di ernia discale cervicale e osteofiti in C5 C6 e C7

e successiva artrodesi cervicale per via anterolaterale dx (PCB Alphatec e

idrosilapatite) in C6 C7 e C5 C6.”

(allegato 2, doc. O)

Dalla descrizione

dell’intervento non emergono elementi per far ritenere che questo tipo di

operazione o un’operazione con risultati analoghi non sarebbe fruibile in

Svizzera e che nel nostro Paese vi sia una grave lacuna nell’offerta delle cure

nell’ambito del trattamento di patologie quali quelle descritte dal dott. __________,

tali da permettere di distanziarsi dal principio della territorialità, ossia di

cure che richiedono delle tecniche altamente specializzate o di trattamenti

complessi di malattie rare, per le quali, proprio in ragione di questa rarità,

la Svizzera non dispone di un'esperienza diagnostica o terapeutica sufficiente

(Eugster, op. cit., n. 480 segg.; DTF 134 V 330).

L’insorgente non ha

neppure comprovato che nel nostro Paese non avrebbe potuto ottenere le

medesime cure in un lasso di tempo ragionevole.

Ora, rilevato che un

intervento di asportazione di ernia discale cervicale e ostefiti è notoriamente

effettuata in Svizzera nella maggior parte dei nosocomi pubblici, va

evidenziato che l’artrodesi cervicale per via anterolaterale è anch’essa

prevista nella lista degli interventi chirurgici effettuati nel nostro Paese,

in particolare nel DRG, con il codice 81.2, e non vi è dunque alcun motivo per

distanziarsi, in questo ambito, dal principio della territorialità (cfr. apps.swissdrg.org/manual30/tables/533446cee4b09d0773a71ddd?

locale=it&page=63; cfr. anche medcode.ch/code/ch/it/chop/2013 /81.02).

Abbondanzialmente va

evidenziato che essa è esplicitamente pubblicizzata anche in Ticino (cfr. www.__________.ch/

docs/Schiena.pdf: “In determinati pazienti, il dolore cervicale o

lombare (comunemente chiamati «mal di collo» e «mal di schiena») è causato da

lesioni più evolute dei dischi, che – invecchiati prematuramente – perdono la

loro capacità di fungere da ammortizzatori e dissipatori dello sforzo meccanico

tra le vertebre. In alcuni di questi casi, interventi di artrodesi o

stabilizzazione vertebrale consentono di tenere sotto controllo il dolore e di

migliorare così la qualità della vita. Attualmente l’80% di questi interventi

sono eseguiti con tecniche chirurgiche mini-invasive, capaci di garantire

risultati equivalenti (o superiori), con minori rischi: ferite più piccole e

cosmetiche, probabilità d’infezione ridotta di circa 3 volte, meno dolore

postoperatorio e un recupero più veloce)” (sottolineatura del redattore).

Nulla avrebbe di

conseguenza impedito al ricorrente di effettuare il medesimo intervento nel

nostro Cantone, dove è domiciliato.

Va a questo proposito rammentato che in DTF 134 V 330, il TF ha evidenziato come i "motivi

d'ordine medico" di cui all’art. 34 cpv. 2 LAMal vanno interpretati in

maniera rigorosa (DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275 con

riferimento a GUY LONGCHAMP, Conditions et étendue du droit aux prestations de

l'assurance-maladie sociale, tesi Losanna 2004, pag. 262). Occorre

infatti evitare che i pazienti ricorrano su grande scala a una forma di

"turismo medico" a carico dell'assicurazione malattia obbligatoria. A

tal proposito va ricordato che il sistema della LAMal si basa su un regime di

convenzioni tariffarie con gli stabilimenti ospedalieri. Una parte del finanziamento

ospedaliero si fonda su tali convenzioni (art. 49 LAMal). Orbene, volere riconoscere agli assicurati il diritto di farsi curare

a spese dell'assicurazione obbligatoria presso uno stabilimento altamente

specializzato all'estero alfine di ottenere - comprensibilmente - le migliori

possibilità di guarigione oppure di farsi curare dai migliori specialisti

all'estero per la cura di una patologia in particolare significherebbe minare

nelle sue fondamenta questo sistema di finanziamento e, di conseguenza, anche

la pianificazione ospedaliera che gli è intrinsecamente connessa. Con il tempo,

ciò potrebbe in effetti compromettere il mantenimento di una offerta

terapeutica di qualità in Svizzera, essenziale per la sanità pubblica (DTF 131

V consid. 3.2 pag. 276 con riferimento alle analoghe considerazioni espresse in

materia, ma in ambito comunitario, dalla Corte di giustizia delle Comunità

europee [CGCE] per giustificare delle restrizioni alla libera prestazione dei

servizi: v. sentenze del 13 maggio 2003, Müller-Fauré e Van Riet,

C-385/99, Racc. 2003, pag. I-4509, n. 72 segg. e del 12 luglio 2001, Smits e

Peerbooms, C-157/99, Racc. 2001, pag. I-5473, n. 72 segg.). È d'altronde

questa una delle ragioni per le quali l'assicurato, in assenza di motivi

medici, non ha diritto al rimborso di un importo equivalente delle spese che

sarebbero occorse per la realizzazione del trattamento in Svizzera. In questi

casi, l'assicurato non può prevalersi del diritto alla sostituzione della

prestazione (DTF 131 V 271 consid. 3.2 ibidem con riferimento).”

7.3. Alla

luce di quanto sopra, ritenuto che nella parallela procedura in ambito LAMal

(inc. 36.2014.36) questo Tribunale non ha ritenuto essere adempiute le

condizioni affinché all’attore fossero rimborsate le cure usufruite in __________

dal 17 al 19 settembre 2012, non può neppure trovare applicazione l’invocato

art. __________.

Infatti,

tale disposto è stato inserito al fine di evitare ad un assicurato che si reca

all’estero e necessita di cure che di principio sono a carico dell’assicuratore

del Paese competente (ad esempio in concreto sarebbe la Svizzera) ma che sono

rimborsate secondo le norme del Paese di dimora temporanea (in concreto sarebbe

l’__________), che debba assumersi franchigie, partecipazioni ai costi, ecc. previste

dalla legislazione del Paese di dimora temporanea (cfr. art. 19 e seguenti

regolamento (CE) n. 883/2004, cfr. inc. 36.2014.36), quando l’ALC (con i suoi

regolamenti) prevede il rimborso delle spese a carico dell’assicurazione

sociale del Paese di competenza.

A

questo proposito il TCA ha già avuto modo di rilevare che come emerge da una

presa di posizione dell’Ufficio federale della Sanità pubblica (UFSP) figurante

nella sentenza del Tribunale federale (TF)9C_61/2007 del 25 febbraio 2008, di

principio, in applicazione dell’art. 22 paragrafo 1 lett. a punto i del

regolamento n. 1408/71 (dal 1° aprile 2012: art. 19 e seguenti regolamento (CE)

n. 883/2004), in caso di trattamento medico fruito nel corso di un soggiorno in

uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, le prestazioni in natura sono assicurate,

per conto dell’assicuratore svizzero, dall’istituto del luogo di soggiorno,

secondo le disposizioni che quest’ultimo applicherebbe se il paziente vi fosse

affiliato (sentenza 36.2008.71 del 17 novembre 2008). La coordinazione delle

norme sulla sicurezza sociale, introdotte con l’ALC, ha quale scopo quello di

assimilare il paziente straniero al paziente locale, senza alcuna

discriminazione sia a livello delle prestazioni che dei contributi diretti (ad

esempio partecipazione ai costi) da versare (sentenza 36.2008.71 del 17

novembre 2008).

Nel

caso giudicato dal TF, si trattava di un assicurato domiciliato in Svizzera,

ricoverato d’urgenza in Belgio ed al quale era stata chiesta una franchigia di

€ 356.61 che l’assicuratore svizzero si è rifiutato di rimborsare. L'Alta Corte

ha confermato la decisione della Cassa malati, affermando tra l’altro che la

questione della partecipazione personale del ricorrente ai trattamenti medici

dispensati in Belgio va giudicata in base alle norme del diritto belga ed ha

stabilito che la Cassa non è competente per pronunciarsi tramite decisione

sulla fondatezza di fatture emananti da organi di sicurezza sociali esteri (“l’obligation

de l’intimeé - qui n'était de toute manière pas habilitée à se

prononcer par voie de décision sur le bien-fondé de factures émanant d'organes

de sécurité sociale étrangers - se limitait en l'espèce à renvoyer le recourant

au droit national belge, dont elle pouvait dès lors se dispenser d'énoncer les

spécificités. L'intimée a d'ailleurs rempli ses

obligations à l'occasion de sa première intervention du 14 juillet 2006,

lorsqu'elle a fait savoir au recourant que le droit communautaire (dont elle

avait rappelé les dispositions applicables) renvoyait à la législation belge.”). Il TF ha inoltre affermato:

" A cet

égard, la participation personnelle mise à la charge du recourant conformément

au droit belge ne pourrait être contestée qu'en vertu des règles de procédure

belges, auprès des autorités compétentes de ce pays (Gebhard Eugster,

Krankenversicherung, in: SBVR/Soziale Sicherheit, 2e éd, n. 501 p. 567). L'assureur

et les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour connaître de tels litiges

et n'ont de surcroît aucune raison de s'exprimer sur la législation belge. Tout

au plus pourrait-on se demander si, en vertu de son devoir de renseigner et de

conseiller (art. 27 LPGA), l'intimée aurait aussi dû préciser au recourant

qu'il devait formuler toute réclamation éventuelle quant au montant des

participations demandées auprès des organes belges compétents. Cette dernière

question peut rester indécise dans la présente affaire, car en procédure

d'opposition, le recourant était déjà assisté par un mandataire qualifié qui ne

devait pas ignorer la marche à suivre en pareille circonstance.”

L’art. __________ è stato adottato proprio per evitare che

assicurati curati all’estero e che beneficiano delle prestazioni ai sensi

dell’ALC e del regolamento (CE) n. 883/2004 (in precedenza: regolamento (CE) n.

1408/71) debbano comunque assumersi franchigie od altre partecipazioni ai costi

previste dalla legislazione del Paese di cura.

In

assenza, come nel caso di specie (cfr. il parallelo inc. 36.2014.36), di

rimborso delle cure all’estero da parte dell’assicuratore competente svizzero

in applicazione della LAMal, in combinazione con l’ALC e il regolamento (CE) n.

883/2004, l’art. __________ non può trovare applicazione.

8. Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la petizione deve essere respinta.

Va qui

rammentato che con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 il TF ha affermato:

" (…)

1.

Il ricorso è

presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a

LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale

(art. 90 LTF) emanata dall’autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1

LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Esso è ammissibile a prescindere

dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente

la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori

concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie

sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica

istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese

di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799

consid. 1.1)”

Secondo l'art. 49 cpv.

Considerandi

2.

LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed

a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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