36.2014.46
Rimborso di indebite IPG. Assicurato già inabile al lavoro. IPG non dovute. Contratti di lavoro prodotti alla Cassa di compensazione AVS ed all'assicuratore malattia contrastanti. Segnalazione al Mini
21 agosto 2014Italiano18 min
Source ti.ch
accomandata
Incarto
n.
36.2014.46
IR/sc
Lugano
21 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 12/14 maggio 2014 formulata da
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
considerato in fatto ed in diritto
· che con azione di ripetizione
dell’indebito arricchimento AT 1 (AT 1 qui di seguito) ha chiesto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni di condannare il convenuto CV 1 a rimborsare la
somma di CHF 6'667,40 oltre interessi al 5% a far tempo dal 6 febbraio 2014;
· che alla base della sua azione
l’assicuratore evidenzia quanto segue:
a) con
il 1° giugno 2013 CV 1 ha iniziato la sua collaborazione con la __________ di __________
(quale direttore)
b) il
7 agosto 2013 la __________ ha annunciato che dal 17 luglio 2013 il suo
collaboratore era inabile al lavoro in misura completa a causa malattia;
c) la
malattia è stata verificata dal Dott. __________ come richiesto dall’ il 30 settembre
2013
d) l’assicuratore
ha versato prestazioni dal 17 luglio al 31 agosto 2013;
e) AT
1 ha accertato che CV 1 non poteva essere annoverato tra le persone assicurate
siccome iscritto alla Cassa __________ di compensazione AVS AI IPG quale
persona senza attività lavorativa, e non figurava quale collaboratore
dell’azienda;
f) in
precedenza l’assicurato aveva fatto pervenire all’assicura-tore una serie di
documenti tra cui un verbale del CDA dell’azienda per il quale egli era nominato
direttore della stessa;
g) comunicatogli
la non copertura da parte di AT 1 il 28 ottobre 2013 l’assicurato ha reagito
con scritto raccomandato;
· che AT 1 ha quindi chiesto la
restituzione delle prestazioni effettuate in favore dell’assicurato siccome
questi non rientrerebbe tra le persone assicurate in seno alla __________ di __________,
e ciò con richiamo all’art. 62 cpv. 1 CO;
· che a fondamento giuridico delle sue tesi
l’assicuratore evidenzia quanto segue:
"
… niente lasciava
intendere che il signor CV 1 non potesse essere annoverato fra i "…
soggetti all'AVS svizzera …" (art. 5.2 CGA) o meglio solo il signor CV 1
non poteva certo ignorare la propria situazione di soggetto iscritto alla Cassa
__________ di compensazione AVS / AI / IPG quale persona senza attività
lucrativa (doc. V). In proposito necessita ricordare il tenore dell'art. 136
cpv. 1 OAVS che recita "Per il versamento dei contributi, il datore di
lavoro iscrive i nuovi salariati presso la cassa di compensazione competente
entro un mese dall'inizio del rapporto di lavoro": formalità non
espletata. (…)" (doc. I, pag. 5)
· che AT 1 evidenzia ancora come il signor CV
1 non avrebbe poi potuto assumere un incarico impegnativo come quello di
dirigere un’azienda alla luce dell’esistenza di una situazione psico-fisica non
idonea, AT 1 rileva infatti che:
"
… con rapporto intermedio
LCS di data 29 agosto 2013 (doc. E) il curante l'assicurato, dr. med. __________,
specificava che il trattamento ambulatoriale fosse in essere dal 25 ottobre
2010. Pure il medico di fiducia di AT 1 si è espresso sul tema (doc. P). In
buona sostanza, il signor CV 1, causa il proprio stato psico-fisico, contestualmente
la firma del proprio contratto di lavoro non poteva essere ragionevolmente
ritenuto abile al lavoro e dunque parte integrante della "cerchia delle
persone assicurate". Ora, ammesso e non concesso che il signor CV 1 si
ritenesse abile a svolgere il succitato gravoso impegno di direttore della __________
è altresì palese come egli disponeva di tutti gli elementi per rendersi conto
che egli non poteva vantare qualsivoglia diritto fronte __________ atteso come
– oggettivamente – egli fosse iscritto alla cassa di compensazione quale
persona senza attività lucrativa (doc. V). Detta situazione si è appalesata
solo in seguito e di riflesso sono venute meno le premesse di fondo al diritto
di percezione delle indennità perdita di guadagno. Pertanto, AT 1 ha
"interrotto" l'erogazione di prestazioni e contestualmente a ciò ha
sollecitato la restituzione di quanto versato senza motivo e meglio CHF
6'667.40. (…)" (doc. I, pag. 5-6)
· che la petizione è stata trasmessa
all’assicurato con concessione di un termine di 20 giorni per la formulazione
di una risposta, in data 14 maggio 2014 (doc. II);
· che l’invio del Tribunale cantonale delle
assicurazioni non è stato ritirato alla posta dal signor CV 1
· che il TCA ha trasmesso all’assicurato
uno scritto il 26 maggio 2014 con cui lo ha informato che il termine della
risposta di causa decorreva dalla fine del termine di giacenza della lettera raccomandata
e che, in assenza di una risposta di causa, il Tribunale cantonale delle assicurazioni
avrebbe giudicato sulla base degli atti prodotti dall’assicuratore e sulle
“prove che (il TCA n.d.r.) riterrà di dovere accogliere”;
· che l’assicurato non ha dato seguito
all’invito del Tribunale;
· che il 20 giugno 2014 il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha interpellato la Cassa __________
di compensazione per conoscere l'esatto statuto contributivo nel corso del 2013
e l'importo dell'eventuale salario;
· che il successivo 25 giugno 2014 la Cassa
__________ di compensazione AVS AI IPG ha informato il Tribunale cantonale
delle assicurazioni che il signor CV 1 "… è stato affiliato alla nostra
Cassa quale PSAL durante il periodo 1.2007 – 12.2012. Durante il mese di
novembre 2013, abbiamo provveduto allo stralcio quale PSAL con effetto
31.12.2012, in quanto … tramite l'Agenzia comunale AVS di __________, ci è
stato comunicato che a partire dal 1°.06.2013, il sig. CV 1 già A.U. della __________,
ne sarebbe diventato anche Direttore generale. Oltre al verbale dell'Assemblea
generale straordinaria della __________, ci è stato allegato anche copia del
contratto di lavoro a tempo indeterminato, dove il salario mensile fisso
stabilito era di fr. 2'500.-- mensili, più fr. 208.33 di 13.a mensile. (…) Il
salario lordo determinante relativo al 2013 dell'assicurato in oggetto di fr.
12'019.--" (doc. XII);
· che CV 1 è stato invitato a prendere
posizione in merito entro conveniente termine ma egli non ha ritirato lo
scritto del TCA e non ha conseguentemente rispettato il tempo fissato;
· che, dal canto suo, AT 1, il 30 luglio 2014, ha chiesto il richiamo dalla Cassa __________ di compensazione AVS AI IPG degli atti sui quali
l’amministrazione ha fondato l’affiliazione dell’assicurato ed ha comunicato al
TCA l’importo del salario. L’assicuratore ha infatti evidenziato come il
salario segnalato alla Cassa AVS “incoccia con i fogli stipendio trasmessi
(giugno-settembre 2013) a AT 1 … per complessivi CHF 24'000.-- (doc. Z) e sulla
base dei quali veniva sollecitata la corresponsione di prestazioni assicurative
…” (doc. VIII);
· che il giudice delegato, con scritto del
6 agosto 2014, ha chiesto ad AT 1 se avesse "sporto una denuncia a
carico del signor CV 1 per i fatti oggetto del suo scritto del 30 luglio
scorso. In tal caso voglia cortesemente produrre copia di tale esposto ed
informare il Tribunale circa l’esito delle indagini." (doc. IX);
· che il giudice delegato ha in ogni modo
chiesto, il medesimo 6 agosto 2014 (doc. X), alla Cassa __________ di compensazione
AVS AI IPG la trasmissione della documentazione necessaria, ossia: ".
verbale dell’Assemblea generale straordinaria della __________ . copia del
contratto di lavoro a tempo indeterminato con salario fissato in CHF 2'500.- +
fr. 208.33 (quota tredicesima mensile). Le sarei molto grato se potesse farmi
avere copia della comunicazione del mese di marzo 2014 del datore di lavoro __________
Fatti
di __________, con l’indicazione del salario lordo determinante 2013 di CV 1
(CHF 12'019)." (doc. X);
· che l’amministrazione ha trasmesso, l’8
agosto 2014, quanto richiesto, in particolare la notifica di mutazione del 15
novembre 2013 con richiesta di stralcio dall’affiliazione quale persona senza
attività lucrativa con effetto dal 1° giugno 2013, il verbale dell’AG della __________
del 29 maggio 2013 da cui emerge in particolare quanto segue:
"
… il presidente del
giorno comunica agli azionisti presenti che il signor CV 1, già amministratore
Unico della società, ne diventa anche Direttore Generale dal 1° giugno 2013
dando le sue prestazioni per 10 ore a settimana con uno stipendio di CHF
2'500.00 mensili per 13 mesi. (…)" (doc. XII/1)
· che dal contratto di lavoro prodotto alla
Cassa __________ emerge poi che CV 1 è stato assunto con effetto al 1° giugno
2013 quale direttore generale part-time con salario mensile composto da salario
base di CHF 2'500.-- maggiorato della quota tredicesima di CHF 208.33;
· che il contratto è stato sottoscritto dal
signor CV 1 sia quale dipendente che in veste di datore di lavoro;
· che nella dichiarazione dei salari della __________
per il 2013, redatta il 13 febbraio 2014 e sottoscritta con firma che non pare
quella del qui convenuto, spedita alla Cassa __________ di compensazione AVS AI
IPG, emerge una retribuzione versata nel 2013 a CV 1 di complessivi CHF 12'019.--;
· che la documentazione acquisita è stata
trasmessa alle parti il successivo 11 agosto 2014 per una presa di posizione.
Il convenuto non ha ritirato l’invio raccomandato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni mentre l’assicuratore ha ribadito quanto, per completezza, si riprende
qui di seguito:
"
… dalla comparazione
della documentazione allegata allo scritto 8 agosto 2014 inviato a codesto lod.
TCA dall'__________ (atto. XII + 1/3) ed i documenti spediti dal signor CV 1 a AT
1 (doc. Z) si desumono evidenti ed incomprensibili discrepanze. In modo
particolare, appare strano che le copie del "verbale dell'assemblea
generale straordinaria della Puliexpert SA con sede in Stabio"
confezionato identico giorno e avente oggetto simile divergano per quanto concerne
la retribuzione mensile e l'orario settimanale d'occupazione del signor CV 1.
(…)" (doc. XIV)
· che non sono state acquisite ulteriori
prove;
· che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2
della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007);
· che oggetto del giudizio è sapere se AT 1
a giusta ragione può pretendere da CV 1 la restituzione dell’importo di CHF
6'667,40 che l’assicuratore ritiene essere stato pagato a torto a titolo di
indennità per perdita di guadagno subita nel periodo corrente dal 17 luglio al
31 agosto 2013;
· che, per quanto concerne l'indennità per
perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come emerge da una sentenza del
TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se
il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla
sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo
limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario
in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per
più di tre mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, Adrian von
Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung:
Arbeits- und versiche-rungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115);
· che la durata del pagamento
del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO;
sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.);
· che, salvo pattuizione
contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la
fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf
Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo
2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20);
· che queste norme
configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono
una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art.
362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628);
· che l'art. 324a cpv. 4 CO
prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto
mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca
un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza
cfr. Adrian von Kaenel, op. cit.,
pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione
delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla
legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante
il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a
CO);
· che la deroga al regime di base deve
essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi
di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve
menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la
percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni,
se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella
pratica – il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere
in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei
Considerandi
premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131.
III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali);
· che, in concreto, il contratto è retto
dalla LCA e dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione
collettiva d'indennità giornaliera __________ secondo la LCA, edizione 2006 (doc.
1), che prevedono all'art. 2 che le basi del contratto sono la polizza, le
dichiarazioni riportate sulla proposta d'assicurazione, le CGA, la LCA e gli accordi
e le convenzioni speciali;
· che, per l'art. 3.1 CGA, è considerata
malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la
conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure
provochi un'incapacità al lavoro.
A norma dell'art. 3.4 CGA, è
considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività.
È considerata incapacità al guadagno la
perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 3.5 CGA).
Giusta l'art. 6.1 CGA, per i dipendenti
è assicurata la percentuale del salario AVS effettivo indicata nella polizza.
Restano salvi eventuali altri accordi contrattuali. Quale base per la determinazione
delle indennità giornaliere vale l'ultimo salario percepito prima dell'inizio
del caso d'assicurazione. Nel periodo di fruizione di un'indennità giornaliera
non si prendono in considerazione eventuali aumenti di salario, salvo che
l'aumento avvenga necessariamente sulla base di disposizioni del contratto
collettivo di lavoro. Il salario massimo assicurabile è indicato nella polizza;
· che l'indennità giornaliera viene
corrisposta, in caso d'incapacità al lavoro di almeno il 25%, in proporzione al
grado dell'incapacità al lavoro stessa (art. 12.1 CGA);
· che, in virtù dell'art. 13.2 CGA, la
persona assicurata deve dimostrare la perdita di guadagno. Se non può
dimostrare la perdita di guadagno, non sussiste alcun diritto a prestazioni;
· che, per quanto qui d’interesse, occorre
ancora evidenziare come, la persona assicurata è tenuta a collaborare
all'esecuzione della presente assicurazione. Deve fornire all'assicuratore segnatamente
tutti i dati di cui l'assicuratore necessita per l'accertamento del diritto a
prestazione e per la determinazione dell'ammontare delle prestazioni (art. 13.7
CGA);
· che, per l'art. 15.1 CGA, l'obbligo di prestazione
inizia dopo la decorrenza del periodo di attesa convenuto nella polizza. Il periodo
d'attesa inizia a decorrere dal primo giorno dell'incapacità al lavoro
confermata dal medico, al più presto comunque tre giorni prima dell'inizio del
trattamento. L'indennità giornaliera si calcola convertendo il salario
assicurato in un anno intero e dividendo la somma annua assicurata per 365 o
per 366 negli anni bisestili (art. 21 CGA);
· che la copertura di cui beneficia __________
presso l’attrice è un’assicurazione contro i danni, perché la copertura per
l'indennità giornaliera va calcolata sulla base del salario annuo assicurato
(art. 21 CGA);
· che, questo Tribunale cantonale delle assicurazioni
non può non evidenziare le particolarità del caso concreto. In effetti dalla documentazione
prodotta con la petizione dell’assicuratore, emerge (doc. Z) che __________
avrebbe assunto il suo AU quale dipendente con effetto dal 1° giugno 2013. Al
punto 7 del contratto trasmesso all’assicuratore (doc. Z) risulta un salario
mensile fisso di CHF 6'000.-- ed una quota tredicesima di CHF 500.--. Il
contratto appare firmato da CV 1 sia quale datore di lavoro che quale
collaboratore. Analogamente il Verbale di assemblea generale del 29 maggio 2013
prodotto dall’assicuratore prevede un salario di CHF 6'000. per tredici
mensilità;
· che il verbale della medesima assemblea
generale prodotto alla Cassa __________ di compensazione AVS AI IPG specifica invece
un salario di CHF 2'500.-- per tredici mesi;
· che le firme apposte (apparentemente) dal
Presidente del giorno dell’AG, __________ di __________, sui diversi verbali
dell’Assemblea generale sono radicalmente differenti tra loro;
· che già solo per questo motivo, ossia per
l’assoluta incertezza sull’assunzione di CV 1, e, soprattutto sulla pretesa
entità del danno da questi effettivamente patito, la petizione
dell’assicuratore va accolta. La dimostrazione del danno incombe all’assicurato
che pretende la prestazione. Indubbiamente in concreto esiste una assoluta
cacofonia tra i documenti prodotti, e neppure dai fogli stipendio, sempre
allegati al doc. Z, aiutano a migliore comprensione. L’unico elemento che si
può trarre dai fogli paga è l’apparente consonanza degli stessi con il
contratto trasmesso all’assicuratore;
· che non solo la documentazione
contraddittoria, ed è il meno che si possa dire, non permette di quantificare
il danno patito dall’assicurato, con la conseguenza che questo giudice deve trasmettere
la documentazione completa al Ministero Pubblico alla luce della sospetta
commissione di reati, ma addirittura, come sollevato dall’assicuratore nella
sua petizione e non contestato dall’assicurato nonostante le numerosissime
possibilità di esprimersi che gli sono state offerte, CV 1 già soffriva della
patologia inabilitante al momento della sua assunzione alle dipendenze del
datore di lavoro;
· che dagli atti dell’assicuratore
(valutazione dott. __________ 12 novembre 2013) emerge che CV 1 soffre di un
disturbo da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva ICD 10
GM-F43.2 e altri disturbi della personalità. Il professionista, non altrimenti
smentito, ha indicato che il signor CV 1 il 1° giugno 2013 non era, con
verosimiglianza confinante alla certezza, “ancora abile al lavoro … egli
avrebbe essere dichiarato inabile al lavoro anche il 1° giugno 2013” e ciò alla luce dei motivi che il dott. __________ ha dettagliatamente espresso nel suo
parere, in particolare per i periodi di ricovero presso la Clinica __________
di __________ e la lunga inabilità lavorativa dal settembre 2012 al 31 maggio
2013, cui è seguita l’assunzione (e sulla bontà di quel contratto sussistono i
dubbi appena espressi), e la nuova lunga inabilità;
· che, da quanto precede discende, come
correttamente rilevato dall’assicuratore, che l’assicurato era già malato ed
inabile al lavoro e non poteva quindi pretendere le indennità che gli sono
state versate a torto dall’assicuratore che ora, a giusta ragione, ne chiede la
restituzione;
· che l’importo calcolato
dall’assicuratore, e gli accessori, non sono stati contestati dal convenuto e
sono corroborati dalla documentazione che è stata prodotta agli atti;
· che la petizione va pertanto pienamente
accolta, senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili
siccome non dovute. L’incarto con copia della presente decisione è trasmesso al
Ministero Pubblico del Cantone Ticino a Lugano per quanto di competenza di
questo Ufficio Giudiziario.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione 12/14 maggio 2014 formulata da AT 1, __________, è integralmente accolta.
Di conseguenza:
1.1. CV
1, __________, è condannato a pagare all’assicura-tore AT 1, __________,
l’importo di CHF 6'667,40 oltre interessi al 5% dal 6 febbraio 2014.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Copia
della presente decisione e di tutti i documenti ad essa annessi nonché quelli
acquisiti agli atti è trasmessa immediatamente al Ministero Pubblico del
Cantone Ticino a Lugano per quanto di competenza di questo Ufficio Giudiziario.
4. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato
ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.-
negli altri casi.
Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti