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Decisione

36.2014.49

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 gennaio 2015Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per procedere in tal senso, giacché questa inabilità lavorativa

sarebbe dovuta a motivi estranei alla malattia, quali il licenziamento.

7. Il

26 marzo 2014 (doc. 4) il dott. __________, medico chirurgo di __________, ha

certificato che l'attore "è ammalato; assente dal lavoro per motivi di

salute da oggi al 30/4/14 compreso".

A seguito di questo certificato, il 28

marzo 2014 (doc. 4) il datore di lavoro dell'attore ha compilato l'apposita

notifica di inabilità lavorativa, indicando quale giorno di inizio della

malattia il 26 marzo 2014 ed una durata presumibile dell'incapacità lavorativa

fino a 30 giorni.

La __________ ha inoltre osservato in

calce a detta notifica che "Gradiremmo fosse effettuato un controllo in

quanto al dipendente è stata consegnata lettera di licenziamento in data

14032014.".

Il 3 aprile 2014 (doc. 5)

l'assicuratore malattia convenuto ha quindi trasmesso all'assicurato un

formulario da consegnare al suo medico curante, che il dottor __________ ha

compilato il 9 aprile 2014 (docc. B e 7) puntualizzando che l'origine dell'incapacità

lavorativa era una malattia, senza però specificare la diagnosi (domanda n. 1).

Il curante ha inoltre riportato che il

trattamento ambulatoriale era iniziato il 26 marzo e che perdurava e che

l'ultimo controllo era avvenuto quel giorno stesso (domanda n. 3).

Il medico ha poi specificato che la

cura avveniva al domicilio del paziente (domanda n. 4).

La descrizione dell'anamnesi prevedeva

una costrizione retrosternale, palpitazioni e capogiri e lo stato attuale era

stazionario, con una prognosi da definire (domanda n. 5).

Alla domanda n. 6 se "Esistono

motivi non medici che hanno un'influenza sulla capacità lavorativa (p.es.

contesto/ambiente lavorativo, licenziamento, fattori legati al contesto

sociale, …)?", il medico curante ha risposto di sì, precisando il licenziamento.

Quanto al tipo e al contesto della

terapia attualmente in atto, sono stati indicati dei beta bloccanti e quali

medicamenti attualmente presi, il Nebivalolo, senza tuttavia precisare i

dosaggi. Quanto ai consigli per la terapia futura, il dottor __________ ha evidenziato

che sarebbe utile valutare la psicoterapia (domanda n. 7).

Alla domanda n. 8 il medico curante si

è espresso in merito al grado ed alla durata dell'inabilità lavorativa in

relazione all'attività svolta fino a quel momento, precisando che era del 100%

dal 26 marzo al 30 giugno (2014), mentre alla domanda successiva egli ha

affermato che dal 1° luglio 2014 si poteva contare su una ripresa lavorativa

completa nell'attività finora svolta, tanto che non v'erano possibili misure di

reinserimento.

Questo formulario è stato sottoposto

all'attenzione del dr. med. __________, FMH medico generico, SIM attestato

medico perito, medico di fiducia attestato SGV/SSMC, consultato da CV 1 ed il

26 aprile 2014 (doc. 12) si è pronunciato:

"

Non è possibile riconoscere l'incapacità lavorativa dell'Assicurato

considerando il Rapporto Medico redatto dal Dr. __________ in data 09.04.2014,

poiché questi non descrive accuratamente lo stato clinico (che definisce

incomprensibilmente stazionario) e funzionale dell'assicurato e soprattutto non

pone una diagnosi.

Il medico il 9 aprile senza sapere

l'esito di eventuali accertamenti medici, ricetta già una IL totale sino al 30

giugno.

Al punto 6 del rapporto, il curante

indica il licenziamento quale motivo non medico con influenza sull'incapacità

lavorativa. Dal profilo medico-assicurativo, questo costituisce un fattore

esterno e non è paragonabile a una patologia psichiatrica.

Al momento della redazione del rapporto,

inoltre, non è ancora in atto alcuna presa a carico specialistica e la

somministrazione di eventuali medicamenti non è dosata, terapia che appare

blanda non detonante un quadro clinico severo.

A mio parere, il caso non costituisce

un'inabilità lavorativa causa malattia ed è pertanto da rifiutare.".

Pendente causa, l'attore è stato

visitato l'11 luglio 2014 dal dott. __________ di __________, medico chirurgo,

psicoterapeuta, specialista in psichiatria, che in pari data ha redatto il suo

referto (doc. VII), in cui afferma di avere già avuto in cura l'assicurato dal

13 febbraio al 16 dicembre 2013 per un disturbo dell'umore depressivo maggiore,

episodio singolo, di lieve-moderata gravità (DSM IV F32.20; 296.20), con

sovrapposto in comorbilità un disturbo d'ansia, disturbo di panico senza

agorafobia (DSM IV F41.0; 300.01). A causa di questo stato di malattia è stata

somministrata al paziente una terapia antidepressiva specifica a base di

escitalopram e gli è stato fornito un supporto psicoterapico a cadenza costante

di 2 volte al mese per 6 mesi. Dall'ottobre 2013, constatato che era in corso

una piena remissione, perdurante in forma stabile almeno da tre mesi, è stata

ridotta la terapia antidepressiva e dai primi giorni di gennaio 2014,

persistendo un pieno benessere psicofisico e considerando che l'episodio di

malattia, in fase di completa remissione, era il primo episodio nell'anamnesi

psicopatologica del paziente, è stata concordata una sospensione della terapia

e visite di controllo a cadenza semestrale. L'11 luglio 2014 l'interessato si è presentato per un nuovo consulto, riferendo di essere andato incontro ad

un'importante recidiva ansiosa da marzo 2014, con la ricomparsa di attacchi di

panico, ansia anticipatoria, ansia somatizzato, in relazione ad eventi di vita

stressanti subiti in ambito lavorativo, soprattutto dopo la notizia del

licenziamento dal lavoro. Il paziente non ha voluto ricorrere ad uno

specialista, ma si faceva curare dal medico di base per considerazioni di

ordine emotivo-affettivo. Ha ammesso di avere sottovalutato la ricomparsa della

sintomatologia ansiosa ritenendola reattiva ad eventi obiettivamente ansiogeni

e, sul piano psicologico, di non avere voluto accettare con sé stesso la frustrazione

di constatare una nuova ricaduta della malattia manifestata l'anno precedente.

Ha pure avuto una certa riluttanza a rivolgesi al terapeuta a causa di

sentimenti ambivalenti, oscillanti fra la vergogna e la rabbia, sempre in

relazione alla doppia frustrazione della recidiva e del licenziamento.

Al momento del consulto, il paziente è

apparso in evidente stato ansioso e ha riferito il persistere di vissuti di

fragilità emotiva connessi con la ricomparsa della sintomatologia panica. Il

tono dell'umore è apparso lievemente depresso, con ideazione pessimistica,

"demoralizzato", deluso e stressato per la vicenda del licenziamento.

Ha descritto episodi d'ansia anticipatoria quasi quotidiani, connessi con la

presenza di impegni anche minimali, la paura di "non essere

all'altezza" anche a fronte di situazioni di vita da lui ben conosciute,

di ricorrere difensivamente ad imponenti comportamenti di evitamento. Lo

specialista ha affermato che tali dimensioni psicopatologiche dell'ansia

interferiscono pesantemente con la capacità di sentirsi abile a condurre un

veicolo se non per brevi tratti, di affrontare evenienze che prefigurano

ipotesi di conflitto, di critica o disagio emotivo. D'avviso dello psichiatra,

l'interessato si è ritrovato in una condizione di salute psichica precaria, con

un elevato livello di vulnerabilità a fattori di vita (comune), anche solo

lievemente stressanti. Pertanto, gli è stato consigliato un immediato recupero

della terapia precedente seguendo una determinata posologia fino alla prossima

visita prevista ad inizio settembre.

Dal canto suo CV 1 ha preso posizione

(doc. IX) in merito al certificato del dott. __________ indicando come questi

abbia riferito di una situazione all'11 luglio 2014 senza determinarsi sulla capacità

lavorativa. CV 1 ha prodotto un certificato medico del suo fiduciario medico

generico Dr. __________, in cui questi rileva di non potere "riconoscere

incapacità lavorativa" siccome:

"

(…)

I fattori esterni legati al

licenziamento costituiscono un fattore esterno e non sono paragonabili a una

patologia psichiatrica.

… certificazione medica del dr. __________

dell'11 luglio 2014, che descrive una situazione clinica dell'Assicurato

caratterizzata da stato ansioso con la ricomparsa della sintomatologia panica.

Ma tale certificazione in nessun caso può avere un valore retroattivo e non ha

dunque nessun valore di prova per il periodo di presenta malattia in questione,

come più volte ribadito dal Tribunale del lavoro di __________." (doc. 13)

8. Per

costante giurisprudenza (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Il giudice delle assicurazioni sociali

è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla

loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di

rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici

fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352).

Per la valenza probante di un rapporto

medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di

uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico

sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la sua denominazione quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì semplicemente il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

Considerandi

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

Tali criteri di

valutazione debbono guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche

nelle fattispecie rette dalla LCA, come quella in discussione.

9.

Dai

suesposti atti medici risulta dunque che il 26 marzo 2014 il dottor __________,

medico curante dell'assicurato, ha ritenuto che dal quel dì quest'ultimo fosse inabile

al lavoro in misura totale.

Questa circostanza è

stata confermata anche il 9 aprile seguente, quando lo stesso medico curante ha

compilato l'apposito formulario sullo stato di salute dell'attore.

Tuttavia, come ha

osservato l'assicuratore malattia convenuto, il dottor __________ ha omesso di

indicare la diagnosi, lasciando in bianco la domanda n. 1 anche in merito al

quesito a sapere da quando sono apparsi i primi sintomi.

Il curante è invece stato

completo nell'esporre l'anamnesi del paziente (costrizione retrosternale,

palpitazioni, capogiri), lo stato attuale (stazionario), la prognosi (da

definire), il tipo di terapia posta in atto (beta bloccanti), i medicamenti

presi (Nebivalolo) ed i consigli per la terapia futura (valutare la

psicoterapia).

Pertanto, d'avviso del

TCA, vanno molto relativizzate le critiche dell'assicuratore malattia secondo

cui le risposte date dal medico di base curante __________ sarebbero in

sostanza lacunose e troppo generiche.

Se è vero, da un lato,

che fa difetto l'indicazione della diagnosi, d'altro lato, però, l'anamnesi

esposta è ben dettagliata, laddove il curante ha circoscritto alla costrizione

retrosternale, alle palpitazioni ed ai capogiri i disturbi lamentati

dall'attore. Inoltre, il medico ha riferito che, essendo all'inizio della

malattia, lo stato attuale dell'assicurato era stazionario, tanto che ha

previsto che l'inabilità lavorativa totale sarebbe perdurata almeno per tre mesi,

ossia fino al 30 giugno 2014, e quindi, a quel momento, non era ancora in grado

di pronunciarsi sulla prognosi. CV 1 avrebbe comunque potuto, o dovuto,

chiedere al medico di base italiano consultato dall'attore le informazioni che

le necessitavano e mancavano nel referto. Ciò è imposto dalla buona fede che

sorregge il rapporto tra le parti.

Lamentare le carenze e

fondare, tramite il fiduciario, sulle stesse il rifiuto di riconoscere una

patologia è comportamento che non ossequia il dovere dell'assicuratore di

accertare l'esistenza, o ricusarla, di una patologia semmai indennizzabile.

La malattia all'origine

dell'incapacità lavorativa dell'attore è stata trattata con dei beta bloccanti.

La circostanza che non sia stato indicato il dosaggio del farmaco assunto dal

paziente (Nebivalolo) è del tutto ininfluente ai fini della determinazione

dell'esistenza di un'incapacità lavorativa, ritenuto che il dosaggio di un farmaco

dipende da molti fattori sia legati alla persona che li assume sia alla gravità

della patologia stessa.

Inoltre, del tutto

gratuita ed al limite della temerarietà, è l'affermazione dell'assicuratore

secondo cui "La sola prescrizione del medicamento indicato da parte del

curante (senza la prova che il medicamento venga effettivamente assunto) non attesta

di per sé in alcun modo la presenza di una patologia tale da giustificare un'inabilità

lavorativa al 100%." (doc. III punto 3.4.1 pag. 5).

Appare infatti inaccettabile

mettere in dubbio che un farmaco prescritto da un medico non sia assunto dal

paziente in assenza di qualsivoglia elemento indiziante in tal senso. Se si

desse seguito a questo tipo di affermazione, ogni prescrizione medica, ogni

diagnosi, ogni anamnesi, ogni terapia e altro ancora dovrebbe allora essere

messo sempre in dubbio dagli assicuratori ed agli assicurati spetterebbe un

onere probatorio assurdo: il compito di comprovare l'assunzione di ogni farmaco

(magari con l'invio dell'involucro vuoto) e la messa in atto delle terapie prescritte,

ciò che, a mente del TCA, è insensato.

CV 1 non ha nessun

elemento oggettivo concreto per i suoi ingiustificati e persino insultanti

sospetti. La stessa è diffidata pro futuro.

Quanto alle illazioni

dell'assicuratore convenuto sugli emendamenti delle date di fine dell'inabilità

lavorativa rispettivamente di inizio della ripresa lavorativa da parte

dell'attore, è di meridiana evidenza che si è trattato di una correzione operata

dallo stesso estensore del questionario, così come risulta chiaramente dall'apposizione

della firma del dottor __________ accanto alla modifica delle date, proprio a

suggellare la ratifica di queste modifiche.

Secondo questo Tribunale,

poi, il fatto che il medico curante abbia indicato come stazionario lo stato di

salute dell'attore e quindi che abbia sin da subito previsto un periodo di

inabilità lavorativa totale di tre mesi, non fa che anticipare ciò che lo

specialista ha poi in seguito confermato, ossia che in occasione del primo episodio

depressivo occorso durante l'anno 2013, era stata ritenuta una remissione della

patologia dopo che essa era perdurata in forma stabile almeno tre mesi, circostanza

che ha dato modo allo psichiatra di ridurre il dosaggio dei farmaci prescritti,

ed assunti, dall'attore.

Alla luce, inoltre, del

recente referto medico specialistico, molto dettagliato nell'anamnesi, nella

sintomatologia soggettiva e nella terapia in atto, non si può non ritenere come

fede facente lo status clinico descritto dal medico curante dell'attore alcuni

mesi prima. Infatti, la costrizione retrosternale, le palpitazioni ed i capogiri

sono sicuramente compatibili con la condizione di salute psichica precaria

accertata dal dottor __________ nel luglio 2014, in cui l'interessato presentava un evidente stato ansioso ed era ricomparsa la sintomatologia

panica. In tali circostanze, lo psichiatra che durante il 2013 aveva già avuto

in cura l'attore, come in precedenza ha ritenuto necessaria l'immediata assunzione

di escitalopram secondo un determinato dosaggio fino alla prossima visita,

programmata per l'inizio di settembre 2014.

Circa l'effettiva assenza

dell'indicazione della diagnosi da parte del medico curante nel formulario

compilato il 9 aprile 2014, ciò che impedisce al Tribunale di qualificarlo come

completo, va qui evidenziato che un semplice contatto tra l'assicuratore e/o il

suo medico aziendale ed il dottor __________ avrebbe facilmente ovviato a

questa omissione, apportando in breve tempo i chiarimenti di cui il convenuto necessitava

per potere compiutamente pronunciarsi sulla richiesta di prestazioni da parte

dell'interessato.

Quanto all'inabilità al

lavoro prevista almeno fino al 30 giugno 2014, sebbene essa sia stata influenzata,

come ha esplicitamente indicato il dottor __________, dal licenziamento

dell'assicurato comunicatogli con lettera del 14 marzo 2014, non può però essere

qui negato che le condizioni di salute dell'attore emerse nel marzo 2014, alla

base di questa sua incapacità lavorativa, hanno certamente una base clinica

oggettivabile. La sintomatologia manifestata nel marzo 2014 era peraltro già emersa

soltanto l'anno precedente ed era terminata appena tre mesi prima della

ricaduta in questione.

In queste condizioni, non

v'è chi non veda come un sostrato patologico fosse manifestamente presente

nell'inabilità al lavoro manifestata dall'attore il 26 marzo 2014, circostanza

che è stata poi spiegata e dettagliata più che adeguatamente. Il rapporto

specifico dello psichiatra dott. __________ può tranquillamente essere posto

alla base di questo giudizio siccome trova il correlato, per il mese di marzo

2014, nel rapporto del curante.

A fronte di una

certificazione specialistica CV 1 si è limitata ad interpellare nuovamente il

suo medico aziendale che, pur cognito della prassi dei Tribunali __________

(doc. 13) non è psichiatra e non è esperto in materia. CV 1 avrebbe fatto

meglio a sottoporre il caso ad uno specialista in materia.

Per quanto concerne

l'affermazione dell'aprile 2014 (doc. 12) del dr. med. __________ secondo cui quando

il medico curante ha compilato l'apposito questionario non era ancora in atto

alcuna presa a carico specialistica e che la terapia somministrata appariva

blanda tanto da non detonare un quadro clinico severo, va qui osservato che la

malattia che affliggeva l'attore era sopraggiunta soltanto due settimane prima

e che, proprio per questo, il medico curante, seppure non specialista, ha

ritenuto di potersi occupare dell'assicurato prescrivendo beta bloccanti e Nobivololo

quale prima misura terapica.

Non va tuttavia

dimenticato che lo stesso dottor __________, proprio perché non specialista in

materia, ha comunque consigliato al paziente un consulto psichiatrico, che però

è giunto soltanto tre mesi dopo, giacché l'attore ha "da una parte

sottovalutato la ricomparsa della sintomatologia ansiosa ritenendola reattiva

ad eventi obiettivamente ansiogeni, e, sul piano psicologico, di non aver

voluto accettare con sé stesso la frustrazione di constatare una nuova ricaduta

della malattia manifestata l'anno precedente. Riferisce inoltre di aver avuto

una certa riluttanza a rivolgersi al suo terapeuta a causa di sentimenti

ambivalenti, oscillanti fra la vergogna e la rabbia, sempre in relazione alla

doppia frustrazione della recidiva e del licenziamento." (doc. VII).

Tutto ben considerato, chiamato a verificare

se lo stato di salute dell'attore sia stato accuratamente vagliato

dall'assicuratore malattia, questo Tribunale conclude che vanno qui ritenuti dettagliati,

logici ed affidabili i referti dei medici interpellati dall'assicurato, che

vanno dunque posti quali basi per ammettere la presenza di una malattia che ha

dato luogo ad un'inabilità lavorativa totale dell'attore iniziata il 26 marzo

2014.

e perdurante oltre l'11 luglio 2014.

10.

Stanti

le considerazioni esposte, la pretesa dell'attore nei confronti di CV 1 va tutelata,

nel senso che l'assicuratore malattia va condannato a riconoscere all'attore prestazioni

di indennità giornaliera dal 26 marzo 2014 in poi sulla base del contratto assicurativo.

La petizione deve pertanto essere

accolta, senza attribuzione di ripetibili all'attore, siccome non

rappresentato.

Si prescinde

eccezionalmente dal carico di tasse e spese all'assicuratore, anche se è stata

dimostrata leggerezza e superficialità nel trattare la fattispecie. CV 1 è

comunque avvertita pro futuro.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta.

§ CV

1 è condannata a versare all'attore le indennità giornaliere contrattualmente

previste a causa dell'inabilità lavorativa totale sorta il 26 marzo 2014.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1

LTF).

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti