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Decisione

36.2014.51

Disdetta del contratto assicurativo, retto dalla LCA, a causa del mancato pagamento dei premi nel termine assegnato con la diffida. Riassunto della giurisprudenza. Rifiuto, a torto, dell'assicurata, d

12 settembre 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

7 luglio 2014 l’attrice ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. V),

trasmessa all’assicuratore per conoscenza (doc. VI).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata).

Nel

merito

Considerandi

2.

Per

quanto concerne l'indennità per perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato,

come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che

l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito

senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la

malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario,

compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto

di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle

condizioni di applicazione di questa norma, Adrian

von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:

Krankentaggeldversi-cherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo

2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).

La durata del pagamento

del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO;

sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116

seg.).

Salvo pattuizione

contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la

fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf

Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in:

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo

2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme configurano

il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una

protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362

cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO

prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto

mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca

un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza

cfr. Adrian von Kaenel, op. cit.,

pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione

delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla

legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante

il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a

CO).

La deroga al regime di

base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo

che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti

essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi

assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131.

III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

3.

Va ancora evidenziato che l'assicurazione d'indennità

giornaliere in caso di malattia può essere stipulata nella forma di un'assicurazione

di somme o di un'assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.2).

L'assicurazione di somme garantisce una

prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e

non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non

appena l'evento assicurato si sia verificato (sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche, sulla nozione di assicurazione di

somme in relazione a un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattie, la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e 3.2.5,

pubblicata in DTF 133 III 527).

L'assicurazione contro i danni mira

invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle

prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito

dall'assicurato (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2)

La

questione di sapere se si è in presenza dell'una o dell'altra forma di

assicurazione va decisa mediante l'interpretazione del contratto di

assicurazione e delle condizioni generali d'assicura-zione che lo accompagnano

(CGA), secondo le regole usuali dell'interpretazione dei contratti (sui criteri

di distinzione fra queste due modalità di assicurazione, cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).

4.

Ai

sensi dell’art. __________, i diritti e i doveri dei contraenti sono definiti

nella polizza, nelle eventuali aggiunte, nelle condizioni generali

d’assicurazione (CGA), nelle condizioni complementari e nelle condizioni

speciali del contratto. Nella misura in cui non sia esplicitamente convenuto

altrimenti, vale la legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).

Per

l’art. __________ CGA l’assicuratore assume la copertura assicurativa contro le

conseguenze economiche della malattia, dell’infortunio e della maternità. Le

prestazioni assicurate sono indicate nella polizza.

Secondo

l’art. __________ CGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica

o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame

o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

A

norma dell’art. __________ CGA l’indennità giornaliera assicurata è corrisposta

per la durata dell’incapacità lavorativa attestata dal medico o dal

chiropratico, dopo decorrenza dell’eventuale periodo di attesa. Per l’art. __________

CGA in caso d’incapacità lavorativa parziale di almeno il 25%, l’indennità

giornaliera è corrisposta in proporzione al grado d’incapacità lavorativa. A

partire da un’incapacità lavorativa di almeno il 66 2/3%, si corrisponde

l’indennità giornaliera completa, fatta riserva di eventuali prestazioni di

terzi.

L’art.

__________ CGA prevede che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi

incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra

professione o campo d’attività.

Secondo

l’art. __________ CGA su richiesta dell’assicuratore l’assicurato è tenuto a

sottoporsi ad una visita medica eseguita dal suo medico fiduciario o da un

medico designato dall’assicuratore. I relativi costi vanno a carico

dell’assicuratore.

Per

l’art. __________ CGA dopo la fine dell’incapacità lavorativa si deve

immediatamente inviare all’assicuratore una conferma in merito al grado e alla

durata della stessa. In caso d’incapacità lavorativa di lunga durata

l’assicurato è tenuto a inviare una conferma dell’incapacità lavorativa (scheda

di controllo) ogni quattro settimane.

L’art.

__________ CGA prevede che se gli obblighi in caso di sinistro indicati alle

cifre __________ restano deliberatamente inosservati e questo influisce

negativamente sulla determinazione dell’entità o delle conseguenze di una

malattia o di un infortunio, l’assicuratore riduce o rifiuta le prestazioni.

5.

L'art.

20.

LCA concerne l'"Obbligo della diffida. Conseguenze della mora"

dell'assicurato (cfr. nota marginale del disposto di legge). Esso prevede che

nel caso in cui il premio non sia stato pagato alla scadenza o entro il termine

di rispetto concesso dal contratto, il debitore debba essere diffidato per

iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad

effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida (cpv.

1). Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligazione dell'assicuratore è

sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida (cpv. 3).

La LCA regola il tema della mora

contrattuale in maniera diversa rispetto alle disposizioni del Codice delle

Obbligazioni (CO), nella misura in cui non fa dipendere la validità della mora

dalla data di ricezione da parte del debitore della diffida. Nonostante il tenore

della nota marginale dell'art. 20 LCA, la diffida non è obbligatoria; essa

diviene necessaria se l'assicuratore intende ottenere la sospensione dei suoi

obblighi contrattuali (TC SG in RUA XI n. 23; TC VD in RUA VI n. 107; TC NE in

RUA VI n. 113, citati in: Carré,

Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 210 ad art. 20

LCA).

Se l'assicuratore non notifica una

diffida al debitore, il primo non può liberarsi dei suoi obblighi nel caso in

cui si produca l'evento assicurato e neppure può recedere dal contratto (Kuhn/ Montavon, Droit des assurances

privées, Losanna 1994, pag. 197).

Tuttavia, l'invio di una diffida non è

soggetto ad alcun termine se non a quello di due anni previsto dall'art. 46

LCA, trascorso il quale il diritto dell'assicuratore al pagamento del premio si

prescrive (TC VD in RUA IX n. 52; RUA III n. 95, in: Carré, op. cit., pag. 212 ad art. 20 LCA). L'assicurato,

infatti, non si trova in mora per il solo fatto che il premio è scaduto: è

necessario ancora che l'assicuratore lo diffidi. La diffida deve informare il

debitore in modo esplicito e completo su tutte le conseguenze del

ritardo nel caso in cui l'assicurato non adempia ai suoi obblighi nel termine

concessogli (Hasenböhler, in:

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag

(VVG), Basilea 2001, n. 42 ad art. 20 LCA; DTF 128 III 186, in particolare consid. 2; SJ 2003 I pag. 215 e seg.). Una diffida che non indica le conseguenze

del mancato adempimento degli obblighi è irregolare e non può produrre gli

effetti che non sono stati citati (DTF 128 III 186; SJ 2003 I pag. 215 e seg.).

La legge accorda comunque al debitore

un termine legale di quattordici giorni (termine di grazia) per provvedere al

pagamento. Questo termine non inizia a decorrere dalla notifica della diffida,

ma dal momento del suo invio (STF in RUA XVIII n. 13, in: Carron, La loi fédérale sur le contrat

d'assurance, Friburgo 1997, n. 179 pag. 61; Kuhn/Montavon,

op. cit., pagg. 189-193).

Contrariamente a quanto è previsto dal

CO, la messa in mora diventa effettiva – e l'assicurato deve pure degli

interessi moratori - se, alla scadenza del termine legale, il debitore non ha

ancora dato seguito al pagamento del premio. Qualora il termine di grazia venga

a scadere infruttuosamente, gli obblighi dell'assicuratore vengono sospesi

(art. 20 cpv. 3 LCA).

La sospensione dura fino al pagamento

completo del premio, oltre accessori, a meno che un'intenzione diversa risulti

dall'attitudine dell'assicuratore (DTF 112 II 463; DTF 103 II 204). Il pagamento,

o semplicemente la maturazione di un altro premio intervenuta successivamente a

quello che è stato oggetto della diffida, non hanno alcun effetto sulla

sospensione. Ad ogni modo, l'assicuratore è tenuto ad accettare il pagamento di

un premio posteriore, a meno che non intenda recedere dal contratto, possibilità

questa cui non è obbligato (DTF 103 II 204).

Infine, se l'assicuratore ha incassato

il premio corrispondente al nuovo periodo d'assicurazione, ciò non significa

che egli abbia rinunciato a ricevere i premi dovuti per i periodi anteriori e,

ancor meno, che rinunci a sospendere le proprie obbligazioni (Kuhn/ Montavon, op. cit., pag. 189

segg.).

Se, invece, il debitore adempie al suo

obbligo contrattuale versando nei quattordici giorni di tempo di cui alla

diffida il premio dovuto all'assicuratore, egli si sottrae alle conseguenze

della mora. A tal proposito si osserva che l'obbligo dell'assicuratore di

versare le prestazioni resta salvaguardato durante tutto il termine legale

(termine di grazia) per gli eventi che potrebbero sopraggiungere durante questo

periodo. Tale obbligo permane anche se, più tardi, emergesse che la diffida è

rimasta senza effetto (art. 20 cpv. 3 LCA).

Se allo scadere del termine di grazia

il debitore ha pagato solo una parte del premio scaduto, bisogna ritenere che

egli non ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. In tal caso, gli obblighi

dell'assicuratore sono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA), anche se la parte ancora

dovuta rappresenta una piccola porzione dell'intero premio arretrato (Kuhn/Montavon, op. cit., pagg. 194 e

195). A dipendenza delle circostanze, rimangono tuttavia riservate le intenzioni

diverse dell'assicuratore (DTF 112 II 463).

Alla luce di quanto precede, dunque,

quando il premio arretrato non venga versato prima della scadenza

del termine legale di quattordici giorni, la mora del debitore diventa

effettiva. Ciò comporta la sospensione degli obblighi dell'assicuratore (art.

20.

cpv. 3 LCA). Tuttavia, un contratto sospeso nei suoi effetti non equivale

ad un contratto estinto o rescisso; significa invece semplicemente che gli

obblighi dell'assicuratore sono sospesi, mentre il contratto

d'assicurazione in quanto tale resta vigente.

La sospensione degli obblighi

dell'assicuratore interviene a danno dell'assicurato che resta debitore del

premio. Si ribadisce quindi che, di regola, l'assicuratore non ha

obblighi nei confronti dell'assicurato se un evento si produce dopo la scadenza

infruttuosa del termine legale di diffida (quattordici giorni) (Kuhn/ Montavon, op. cit., pag. 198 e

seg.; Hasenböhler, op. cit., nn.

19-32 ad art. 21 LCA, pag. 334 segg.).

Il pagamento successivo dei premi fa

infatti rinascere le prestazioni ex nunc esclusi comunque i rischi realizzati

(Su questi aspetti si veda V. Brulhart, op.cit., n° 563 Kuhn/Montavon, op.cit.,

pag. 199; DTF 6 maggio 2002 [5C_258/2001], cfr. anche sentenza 36.2009.174 del

17.

febbraio 2011).

L'art.

21.

LCA prevede infatti che:

"

Quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle vie legali il premio

arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato all'articolo 20

della presente legge si ritiene che sia receduto dal contratto e abbia

rinunciato al pagamento del premio. (cpv. 1)

Se l'assicuratore ha richiesto il

premio o l'ha accettato più tardi, la sua responsabilità rinasce dal momento in

cui il premio arretrato venga pagato con interessi e spese (cpv. 2)"

Qualora gli effetti del contratto siano

sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA) e l'assicuratore non intenti una procedura

esecutiva nei due mesi che fanno seguito alla scadenza del termine di grazia,

v'è la presunzione irrefragabile – che esclude l'apporto della prova del

contrario (STF in RUA VIII n. 109, in: Carré,

op. cit., pag. 218 ad art. 21 LCA) - che egli voglia recedere dal contratto e

quindi che rinunci al pagamento del premio arretrato (TComm. ZH in RUA XIV n.

33, in: Carron, op. cit., n. 194

pag. 67), fatto comunque salvo quanto prescritto al capoverso 2 dell'art. 21

LCA.

Il contratto, ai termini dell'art. 21

cpv. 1 LCA, si estingue dunque ex nunc e non ab initio. Anziché

attendere che la presunzione irrefragabile sia effettiva (presunzione di

rescissione), l'assicuratore ha la possibilità di dichiarare espressamente che

vuole recedere dal contratto. Per far ciò, egli non deve aspettare che sia

trascorso il periodo di due mesi, ma può dichiarare la sua volontà

immediatamente (Kuhn/Montavon,

op.cit., pag. 199).

Se l'assicuratore recede effettivamente

dal contratto, qualunque sia il modo in cui ciò avvenga (per dichiarazione

dell'assicuratore o alla scadenza del termine di due mesi), giusta l'art. 21

cpv. 1 LCA egli perde automaticamente ogni diritto a ricevere i premi arretrati

ed a rivendicare le prestazioni precedentemente fornite. V'è dunque una

finzione della rinuncia da parte dell'assicuratore per il recupero dei premi

arretrati (Kuhn/Montavon, op.

cit., pag. 198 e seg.; Hasenböhler,

op. cit., nn. 4-18 ad art. 21 LCA, pag. 330 segg.).

Se l'assicuratore non ha intenzione di

recedere dal contratto può pretendere dal debitore che quest'ultimo dia seguito

ai suoi obblighi. Ciò significa che può esigere dall'assicurato l'esecuzione

del contratto e quindi il pagamento del premio ormai scaduto. Onde evitare che

si crei una situazione di presunzione di rinuncia all'adempimento contrattuale

(art. 21 cpv. 1 LCA), il creditore può introdurre al competente ufficio una

procedura esecutiva atta a recuperare il premio arretrato. Il creditore deve

agire nel periodo di due mesi che ha fatto seguito alla diffida legale di pagamento.

Infatti, se in questo lasso di tempo l'assicuratore non si attiva per

recuperare il premio, sussiste la presunzione di rinuncia a recuperare il

premio arretrato (TC ZG in RUA XIX n. 30, in: Carron,

op. cit., n. 189 pag. 65).

Se l'assicuratore, trascorso il termine

legale di grazia di quattordici giorni, sceglie di ottenere il pagamento del

premio - e quindi di non rinunciare al contratto – e concede ancora del tempo all'assicurato

prima di procedere con il recupero del premio, il contratto rimane ugualmente

sospeso conformemente all'art. 20 cpv. 3 LCA (STF in RUA V n. 124, in: Carré, op. cit., pag. 220 ad art. 21

LCA).

Nell'eventualità in cui la procedura

esecutiva abbia avuto esito favorevole o che il creditore abbia accettato più

tardi il pagamento del premio arretrato comprese le spese e gli interessi

moratori (art. 21 cpv. 2 LCA) - anche se gli ammontari di questi ultimi dovessero

essere esigui (DTF 112 II 463) -, gli obblighi dell'assicuratore rinascono dal

momento in cui l'importo del premio arretrato è stato interamente pagato (ex

nunc). Il pagamento non esplica effetti retroattivi a partire da quando

gli obblighi dell'assicuratore sono stati sospesi (TD BE in RUA XIII n. 91, in:

Carron, op. cit., n. 196 pag. 67).

Gli obblighi dell'assicuratore

rinascono dunque soltanto a condizione che egli abbia accettato più tardi il

pagamento del premio scaduto (Kuhn/Montavon,

op. cit., pag. 202).

Come indicato in precedenza, se

l'assicuratore accetta il pagamento del nuovo premio prima che il premio

arretrato sia stato soluto, ciò non significa che egli rinunci alla sospensione

del contratto. L'assicuratore può prevalersi della sospensione della copertura

anche se il precetto esecutivo teso al recupero del premio scaduto è notificato

dopo il pagamento del nuovo premio (DTF 103 II 204).

La sospensione della copertura

assicurativa si ripercuote sugli obblighi dell'assicuratore, e né la scadenza

né il pagamento di un premio susseguente hanno per effetto che la garanzia contrattuale

fornita dall'assicuratore torni in vigore (DTF 103 II 204, STF in RUA XIV n.

32, in: Carron, op. cit., n. 188

pag. 65). Il rapporto d'assicurazione fra l'assicuratore e l'assicurato rinasce

soltanto per accordo delle parti (STF in RUA VIII n. 25/109, in: Carré, op. cit., pag. 218 ad art. 21

LCA). Grazie al solo pagamento, l'assicurato non può infatti rimettere

unilateralmente in vigore il contratto: il pagamento va infatti accettato da

parte dell'assicuratore (art. 21 cpv. 2 LCA).

6.

In

concreto il 23 gennaio 2014 l’assicuratore ha trasmesso alla società un

richiamo di pagamento dell’importo di fr. 1'278, pari all’ammontare dovuto per

i primi sei mesi dell’anno, assegnando contestualmente un termine di 14 giorni

per solvere il debito (doc. 5).

Il

20.

febbraio 2014 la convenuta ha notificato un “sollecito raccomandato”

assegnando un ulteriore termine di 14 giorni per pagare l’arretrato (doc. 6). A

pagina 2 del sollecito sono stati citati gli art. 20 e 21 LCA ed è stato

precisato, tra l’altro, che “in caso di mancato pagamento entro 14 giorni

dalla data dell’invio del sollecito per raccomandata il nostro obbligo di

prestazione è interrotto (= interruzione della copertura) fino al pagamento

completo dei premi, degli interessi e delle spese. Per il periodo

d’interruzione della copertura non potete far valere il diritto alle

prestazioni, neanche retroattivamente. Dopo la decorrenza del termine di

sollecito possiamo recedere dal contratto o inoltrare domanda d’esecuzione nei

vostri confronti, senza ulteriore notifica. Le relative disposizioni di legge

sono riportate nel riquadro sottostante” (doc. 6).

Il

sollecito è stato impostato il 18 febbraio 2014 (doc. 7).

Con

e-mail del 3 marzo 2014 il patrocinatore dell’attrice ha chiesto di esonerare

l’interessata dal pagamento del premio ed in ogni caso la sospensione del

pagamento, mentre il 21 marzo 2014 ha chiesto di poter pagare ratealmente.

Il

27.

marzo 2014 l’assicuratore, in assenza di qualsiasi pagamento, ha scritto

alla società affermando che “abbiamo deciso di recedere definitivamente dal

contratto rinunciando al pagamento degli arretrati, secondo quanto previsto

dall’art. 21 cpv. 1 LCA. La relativa mutazione è stata eseguita con effetto al

31.

marzo 2014. I premi in mora verranno abbandonati ed eventuali futuri

pagamenti non saranno accettati” (doc. 8).

Il

31.

marzo 2014 l’attrice ha contestato la disdetta ed ha prodotto copia del

cedolino postale con il pagamento del premio avvenuto il 28 marzo 2014 (doc.

9). L’ammontare di fr. 1'328 è stato restituito dall’assicuratore all’attrice

il 3 aprile 2014 (doc. 10). Il 7 aprile 2014 è stato compilato il conteggio definitivo,

poi stralciato in seguito alla risoluzione del contratto (doc. 21).

Alla

luce di quanto accaduto, questo TCA deve confermare l’avvenuta disdetta del

contratto con effetto al 31 marzo 2014.

L’interessata,

cui l’assicuratore ha inviato una notifica ai sensi di legge con l’indicazione

delle conseguenze in caso di mancato pagamento dei premi (doc. 6), non ha

versato quanto dovuto entro 14 giorni dall’invio del sollecito.

Ciò ha comportato la sospensione

dell’assicurazione a far tempo dalla scadenza del termine di diffida (art. 20

cpv. 3 LCA) ed ha permesso all’assicuratore di esercitare il suo diritto di

recedere immediatamente dal contratto. Infatti, l'assicuratore ha la

possibilità di dichiarare espressamente che vuole recedere dal contratto. Per

far ciò, egli non deve aspettare che sia trascorso il periodo di due mesi, ma

può dichiarare la sua volontà immediatamente (Kuhn/Montavon,

op.cit., pag. 199).

Se l'assicuratore recede effettivamente

dal contratto, qualunque sia il modo in cui ciò avvenga (per dichiarazione

dell'assicuratore o alla scadenza del termine di due mesi), giusta l'art. 21

cpv. 1 LCA egli perde automaticamente ogni diritto a ricevere i premi arretrati

ed a rivendicare le prestazioni precedentemente fornite. V'è dunque una finzione

della rinuncia da parte dell'assicuratore per il recupero dei premi arretrati (Kuhn/Montavon, op. cit., pag. 198 e

seg.; Hasenböhler, op. cit., nn.

4-18 ad art. 21 LCA, pag. 330 segg.).

In

concreto l’assicuratore con lo scritto del 27 marzo 2014 ha significato all’attrice di voler recedere dal contratto con effetto dal 31 marzo 2014 ed ha

restituito i premi pagati 28 marzo 2014 dall’interessata.

La

circostanza che l’attrice ha chiesto inizialmente di essere esonerata dal

pagamento dei premi o comunque la sospensione del loro pagamento ed in seguito

un pagamento rateale non le può essere d’aiuto, giacché solo con il pagamento

del premio entro il termine di 14 giorni avrebbe potuto evitare le conseguenze

previste dalla legge. Del resto, l’esonero dal pagamento dei premi o il

pagamento rateale, in caso di malattia, non sono previsti dalla LCA e dalle CGA.

L’interessata,

giustamente, non fa neppure valere che la sua malattia l’avrebbe impedita di

procedere con il pagamento. Infatti, avendo dato facoltà al proprio legale di

rappresentarla dal 23 dicembre 2013 (cfr. doc. B), l’attrice avrebbe potuto

delegargli questo compito.

Ne

segue che il contratto assicurativo in essere è stato validamente disdetto con

effetto al 31 marzo 2014.

7.

Con

la petizione l’attrice chiede inoltre che “a seguito della notifica

d’inabilità lavorativa a partire dal 18.02.2014 è fatto ordine a CV 1 di far

allestire una perizia medica. Il perito sarà scelto di comune accordo tra le

parti e sarà domiciliato nel cantone Ticino, dove risiede l’assicurata”.

Ai

sensi dell’art. __________ CGA su richiesta di CV 1 l’assicurato è tenuto a

sottoporsi ad una visita medica eseguita dal suo medico fiduciario o da un

medico designato dall’assicuratore. I relativi costi vanno a carico dell’assicuratore.

Per l’art. __________ CGA se una persona assicurata non si presenta senza

giustificazione a una visita medica predisposta da CV 1, l’assicuratore

mantiene il diritto di fatturare alla persona assicurata l’onorario per la

consultazione mancata.

A

norma dell’art. __________ CGA se gli obblighi in caso di sinistro indicati

alle cifre __________ restano deliberatamente inosservati e questo influisce

negativamente sulla determinazione dell’entità o delle conseguenze di una

malattia o di un infortunio, CV 1 riduce o rifiuta le sue prestazioni.

Dagli

atti emerge che l’assicuratore ha dapprima organizzato una visita ad opera

della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia. In seguito alle

lamentele dell’assicura-ta la quale l’ha ritenuta parziale mancando il

requisito dell’indi-pendenza economica, la visita è stata annullata e

l’assicuratore ha proposto un esame presso un medico del Canton __________ Da

parte sua l’attrice ha contestato anche questa soluzione ed ha proposto una visita

presso il dr. med. __________ oppure presso il dr. med. __________.

CV

1.

non ha accettato le richieste dell’interessata ed ha indicato che l’attrice

avrebbe allora dovuto sottoporsi ad una visita presso il __________, ad opera

della dr.ssa __________.

A

causa del rifiuto dell’attrice, la quale sosteneva che nè la dr.ssa med. __________,

né la dr.ssa __________, sono psichiatre, anche questa visita è stata

annullata.

Va

rilevato che la dr.ssa med. __________ è titolare di un diploma in __________ e

che con il suo diploma è autorizzata ad esercitare quale medico consulente nel

servizio di accertamento medico presso __________ di __________ dal __________ (cfr.

plico doc. 22). Il rifiuto dell’assicurata di sottoporsi ad una perizia ad

opera della dr.ssa med. __________, collaboratrice del __________, per il

motivo che quest’ultima non sarebbe una psichiatra è di conseguenza

ingiustificato. Neppure la circostanza che la dr.ssa med. __________ non è una

specialista in psichiatria è determinante, ritenuto come quest’ultima funga da

direttrice del __________ e quindi da supervisore dell’attività svolta dai

propri collaboratori.

Va

qui pure evidenziato che con sentenza 9C_801/2012 del 28 ottobre 2013 in ambito di assicurazione federale per l’invalidità, il TF al consid. 4.1 ha precisato che al fine di assicurare una procedura amministrativa e di ricorso equa, la DTF 137

V 210 ha posto, al consid. 3, alcuni principi (diritto di partecipazione,

diritto ad una decisione incidentale impugnabile) e raccomandazioni aventi

quale scopo di definire uno standard uniforme delle perizie mediche

pluridisciplinari __________. In seguito a quanto stabilito dal TF, l’UFAS ha

adottato il sistema “Suisse MED@P” destinato agli Uffici AI per

l’attribuzione su base aleatoria dei mandati delle perizie mediche

pluridisciplinari (art. 72 OAVS). La giurisprudenza ha precisato in seguito che

questi principi e queste raccomandazioni, con l’eccezione dell’attribuzione del

mandato su base aleatoria, sono applicabili per analogia anche alle perizie

mono e bi-disciplinari (DTF 139 V 349, consid. 5.4 pag. 357) e si applicano

anche agli altri ambiti delle assicurazioni sociali toccati da questa problematica

(DTF 138 V 318 consid. 6.1 pag. 321).

Nel

sito www.suisseMED@P.ch figura che la piattaforma in rete

SuisseMED@P serve ad attribuire, su base aleatoria, mandati per perizie mediche

pluridisciplinari. È stata ideata per gli Uffici AI e i centri peritali

riconosciuti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Si

tratta di una piattaforma in rete, gestita dalla Conferenza degli Uffici

AI (CUAI) e amministrata da __________ (cfr. anche: www.bsv.admin.ch /themen/iv/00027/index.html?lang=it

e l’informativa emessa dall’UFAS relativa all’”attribuzione dei mandati e

metodo aleatorio SuisseMED@P” ivi pubblicata).

Dal

1° marzo 2012 gli Uffici AI attribuiscono tutti i mandati per perizie mediche

pluridisciplinari attraverso SuisseMED@P. Dalla stessa data in poi, i centri

peritali possono accettare mandati degli Uffici AI solo attraverso questa

piattaforma. I centri fatturano le loro perizie sulla base delle convenzioni

tariffali sottoscritte con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS).

La

piattaforma serve ad attribuire, su base aleatoria, mandati per perizie mediche

pluridisciplinari. Gli utenti ai quali è destinata sono gli Uffici AI e i

centri peritali riconosciuti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS).

Il

__________ fa dunque parte di una rete di istituti riconosciuti a livello

svizzero dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali per l’allestimento

di perizie indipendenti mono-, bi- e pluridisciplinari nell’ambito

dell’assicurazione federale per l’invalidità.

L’attrice

avrebbe pertanto dovuto effettuare la visita peritale proposta dall’assicuratore

non essendoci motivi oggettivi, peraltro neppure fatti valere, per essere

sottoposta ad un esame ad opera di un altro professionista.

L’interessata

non invoca del resto alcun articolo di legge, né alcuna norma delle CGA per

giustificare la richiesta inoltrata al TCA di ordinare all’assicuratore di

sottoporla ad una perizia medica ad opera di un altro perito (con sede in

Ticino), rispetto a quelli già proposti dalla convenuta, la quale, tra l’altro,

ha cercato un compromesso accettando la ricusa dei primi due specialisti

proposti e facendo capo al __________, istituto indipendente e riconosciuto

dall’UFAS, per l’allestimento delle perizie in ambito dell’assicurazione

federale per l’invalidità.

L’attrice

non può pertanto rivendicare un diritto ad essere esaminata da un altro

specialista.

Ritenuto

che nella petizione l’interessata non ha chiesto la condanna della convenuta al

versamento di prestazioni, non deve qui essere esaminato se l’attrice ha

diritto ad indennità giornaliere per il periodo dal 18 febbraio 2014 al 31

marzo 2014.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la petizione, manifestamente infondata, va

respinta.

8.

L’assicurata

ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

L'art.

28.

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del

gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto

un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre

2004).

In

concreto, alla luce degli atti e delle motivazioni riportate nei considerandi

precedenti, la petizione era sin dall’inizio manifestamente priva di esito

favorevole. L’interessata, di primo acchito, non aveva alcuna possibilità di

vincere la causa.

Già

solo per questo motivo l’istanza deve essere respinta, senza che sia necessario

esaminare oltre se l’interessata si trova nel bisogno.

9.

Con

sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 il TF ha affermato:

"

(…)

1.

Il ricorso è presentato dalla parte

soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo

(art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF)

emanata dall’autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una

causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Esso è ammissibile a prescindere dal valore

litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la

ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori

concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie

sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica

istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese

di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799

consid. 1.1)”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato

ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.-

negli altri casi.

Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti