36.2014.52
Denegata giustizia negata. L'assicurata, partita all'estero dopo avere interpellato la Cassa, non era reperibile da parte dell'amministrazione. Assenza di solleciti
25 agosto 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.52
IR/sc
Lugano
25 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2014 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto ed in diritto
· che con scritto pervenuto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni di Zurigo il 18 febbraio 2014 RI 1 ha postulato
l'intervento di quella Corte "gegen … die Krankenkasse __________ /__________,
Zürich" (doc. I);
· che allo scritto era accompagnata la
stampa di un messaggio di posta elettronica di __________ collaboratrice
dell'Ufficio per le prestazioni complementari di Zurigo (doc. 2/1),
un'attestazione dell'__________, Clinica Psichiatrica, Dr. __________, uno scritto
non firmato datato 6 agosto 2013, della stessa signora RI 1 nonché copia di
ulteriore messaggio di posta elettronica oltre a fotocopia della carta d'identità
della ricorrente;
· che il Tribunale cantonale delle
assicurazioni di Zurigo ha scritto alla ricorrente in data 21 febbraio 2014, in merito alla procedura (doc. 3 TCA ZH);
· che RI 1 ha preso posizione il successivo
26 febbraio (doc. 5/1 TCA ZH);
· che in tale scritto RI 1 fa riferimento
al fatto di essere stata ricoverata per cure quando si trovava in __________;
· che il Tribunale cantonale delle
assicurazioni di Zurigo (doc. 7, 8 e 9) ha contattato i servizi di CO 1 e del
controllo abitanti della Città di __________ per acquisire informazioni;
· che in particolare la Città di __________
ha confermato il domicilio dell'assicurata in quella Città mentre le
annotazioni relative ad CO 1 sono le seguenti:
" … CO 1 teilt mir mit, dass in Sachen der
bei ihnen unter dem Namen __________ registrierten Beschwerdeführerin kein
Einspracheentscheid der CO 1 ergangen sei. …(doc. 7 TCA ZH)
e
" … CO 1 AG teilt mir auf Anfrage mit, der
Beschwerdeführer sei bis zu seinem Wegzug nach __________ bei der CO 1
versichert gewesen. Später habe er sich wieder bei der CO 1 gemeldet und die
Übernahme der Kosten einer medizinischen Behandlung verlangt. Die CO 1 habe ihm
erklärt, dass er nicht mehr versichert sei. Diesbezüglich sei es zu weiteren
Kontakten mit dem Beschwerdeführer per E-Mail gekommen. Momentan lebe er
offenbar wieder in der Schweiz, und zwar im Tessin, und bei derCO 1 sei eine
neue Anmeldung pendent. Eine Verfügung oder ein Einspracheentscheid seien bisher
aber nicht erlassen worden, und der Beschwerdeführer habe auch nicht den Erlass
eines anfechtbaren Entscheids verlangt." (doc. 9 TCA ZH)
· che, con decreto
datato 24 marzo 2014, il Tribunale cantonale delle assicurazioni di Zurigo ha
decretato l'irricevibilità del ricorso per incompetenza territoriale e la
trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano
(doc. II);
· che gli atti sono
pervenuti al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 13 giugno 2014;
· che il 24 giugno 2014 il giudice delegato
ha scritto alla ricorrente la lettera con cui è stata spiegata la procedura
(doc. III) ed un'ordinanza di completazione e traduzione del ricorso (doc. IV);
· che con scritto del 30 giugno 2014 (doc.
V) RI 1 ha segnalato suoi problemi di salute polmonare, cure presso l'__________,
la necessità di essere munita di ossigeno e problemi con l'Ufficio prestazioni
complementari di Zurigo nonché con CO 1;
· che il 7 luglio 2014 (doc. VII) il
giudice delegato ha scritto alla ricorrente la lettera che per praticità viene
ripresa qui di seguito:
" … il Tribunale cantonale delle assicurazioni competente,
ossia quello del luogo del suo domicilio nel momento in cui formula il ricorso,
può statuire unicamente se vengono contestate delle decisioni emanate su
opposizione dagli assicuratori sociali interessati …
Rispettivamente
il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente in caso di mancata
emanazione di una decisione da parte dell'assicuratore se una domanda di questo
senso è stata formulata.
(…)
Il
Suo ricorso non esplica se l'autorità di Zurigo competente in materia di
prestazioni complementari abbia, o meno, emanato una formale decisione o una
decisione su opposizione a fronte di una sua richiesta di prestazioni.
Uguale
ragionamento vale per quanto attiene Arcosana ossia se lei intende impugnare
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni una decisione emanata su
opposizione da Arcosana.
(…)
Dagli
atti del Tribunale cantonale delle assicurazioni di Zurigo che le sono stati
mandati emerge che il Cancelliere __________ del Tribunale di Zurigo ha contattato
telefonicamente sia i responsabili dell'Ufficio di Zurigo che si occupano di prestazioni
complementari (signora Ackeret) che i responsabili di Arcosana signori Bühler e
Rothenbühler (annetto le annotazioni doc. 7 e 9 dell'inc. TCA Zurigo contenute
nell'inc. 36.2014.52 e 7 dell'inc. TCA Zurigo contenuto nell'inc. 33.2014.30).
Da
questi documenti emerge come non siano state emanate decisioni rese su opposizione
impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Per quel che riguarda
una denegata giustizia non sembra che sia stata postulata ad Arcosana rispettivamente
all'ufficio competente in materia di prestazioni complementari di Zurigo l'emanazione
di decisioni. (…)" (doc. VII)
· che RI 1 è quindi
stata formalmente invitata a volere completare il suo esposto nel termine di 15
giorni sotto pena di irricevibilità;
· che con manoscritto
pervenuto il 10 luglio 2014 RI 1 ha indicato, per quanto qui di rilievo, di
volere sapere da Arcosana "come che sono", ossia informazioni
circa il suo statuto;
· che il giudice
delegato ha interpellato il Comune di __________ par avere informazioni
specifiche sull'assicurata (doc. IX e X) e l'autorità comunale ha precisato
l'arrivo a __________ della parte ricorrente il 1° dicembre 2013, il
cambiamento di nome intervenuto il 4 aprile 2014, l'annuncio della partenza di RI 1 per Zurigo;
· che il Municipio di
Chiasso ha comunicato in particolare che la ricorrente "in data
odierna", ossia il 10 luglio 2014, ha notificato nuovamente il suo arrivo a __________.
Il
Municipio ha poi precisato quanto segue:
" (…)
Da informazioni ulteriori assunte, risulta che l'interessata
è gravemente ammalata e che è seguita dal servizio sociale comunale. Dopo
essere stata rimpatriata quale cittadina svizzera, ha avuto una degenza
all'ospedale di __________.
Per quanto riguarda l'annunciata partenza da __________ per __________,
di fatto la stessa non si è mai mossa da __________; l'amministrazione dello stabile
ha confermato che ha versato il canone di locazione ininterrottamente e __________
ha attestato che i suoi consumi di energia elettrica nel mese di giugno 2014
sono stati uguali ai precedenti, nel senso di un utente che risiede in loco
(doc. E).
In conclusione, a fronte dei dati di fatto suesposti, si
conclude che RI 1, 1950 è domiciliata ininterrottamente a __________ dal 1. dicembre
2013 (certificato di domicilio)." (doc. XI)
· che RI 1 non ha
fatto pervenire al Tribunale cantonale delle assicurazioni alcun valido e
tempestivo complemento all'esposto;
· che la presente procedura non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che, già solo per
non avere rispettato la consegna del decreto di completamento del gravame (doc.
VII) il ricorso va dichiarato irricevibile;
· che lo scritto
(doc. VIII) pervenuto il 10 luglio 2014 al TCA, non si esprime minimamente in
materia di ingiustificato ritardo né evidenzia l'emanazione di un provvedimento
reso su opposizione da parte dell'assicuratore malattie;
· che, come indicato
alla ricorrente con la richiesta di completare l'esposto, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha competenza per giudicare sui ricorsi formulati
contro decisioni rese su opposizione da parte degli assicuratori sociali (art.
56 LPGA);
· che infatti la decisione impugnata
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p.
294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto
e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06
del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib
36 cons. 1b);
· che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni
processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su
opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato in maniera motivata e
con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato,
non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia
Fatti
i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia;
· che per costante giurisprudenza del
Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria
od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre
secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una
ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze
oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto
ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate
(DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la
natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento
dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che, nel caso in
esame, RI 1 non ha precisato in cosa consisterebbe il ritardo
dell’assicuratore, non ha neppure sollecitato lo stesso ad emanare una decisione
Considerandi
formale che riguardi costi di prestazioni precise e specifiche da prendere a carico
o che l’assicuratore ha indicato di non volere prendere a carico;
· che RI 1 ha problemi di salute seri, come
ricorda il Municipio di __________ nell’ultimo scritto al Tribunale cantonale
delle Assicurazioni e, quale cittadina svizzera domiciliata a Chiasso, è assicurata
contro le malattie in via obbligatoria. Dagli atti trasmessi dal Comune di __________
appare che l’assicuratore sia __________ Resta non di meno agli atti
l’annotazione del TCA ZH da cui emerge che presso CO 1 vi sarebbe aperta la questione
della “übernahme der Kosten der medizinischen Behandlung” verosimilmente
riferiti alle cure di cui l’assicurata ha beneficiato in __________. In questo
senso la nota 9 dell’incarto del TCA ZH trasmesso al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni;
· che alla luce di questa situazione
l’assicuratore CO 1 verificherà, con RI 1, gli aspetti della “neue
Anmeldung”, anche con riferimento all’esistenza di una copertura obbligatoria
presso altro assicuratore, e verificherà le richieste aperte presso di sè e
tese alla copertura di costi;
· che, alla luce di quanto precede, ossia
dell’assenza di chiarezza nell’esposizione al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni delle sue lamentele il ricorso è irricevibile. Va ricordato che RI
1.
è comunque seguita dal servizio sociale comunale di __________ che può consigliarla
anche nei suoi rapporti assicurativi con l’assicuratore malattie. Il ricorso in
discussione va dichiarato non ricevibile. Anche se fosse stato ricevibile,
comunque, il ricorso non sarebbe stato accolto alla luce del fatto che CO 1
non ha ricevuto una chiara indicazione di volere emanare una decisione formale
in merito agli aspetti della copertura dell’assicurata ricorrente. In effetti –
come ha rammentato il responsabile del servizio giuridico di CO 1 al TCA ZH (e
come riporta quindi anche la nota all’incarto citata e riprodotta più sopra) – CO
1.
è stata confrontata con talune richieste dell’assicurata di cui però l’assicuratore
non ha (apparentemente) neppure gli estremi certi del domicilio;
· che, a prescindere dalla non ricevibilità
del ricorso, CO 1 vorrà certamente chiarire gli aspetti ancora aperti con RI 1,
verificare con lei eventuali diritti vantati e, semmai, decidere in merito;
· che visto l’esito del ricorso non vengono
percepite spese e tasse e non vengono attribuite ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
non è ricevibile.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti. Ad CO 1 verranno trasmessi in copia gli atti rilevanti relativi
alla fattispecie una volta cresciuta in giudicato la presente decisione.
4. Avverso alla presente gli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti