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Decisione

36.2014.52

Denegata giustizia negata. L'assicurata, partita all'estero dopo avere interpellato la Cassa, non era reperibile da parte dell'amministrazione. Assenza di solleciti

25 agosto 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia;

· che per costante giurisprudenza del

Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria

od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre

secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità

non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF

108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una

ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze

oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto

ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate

(DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la

natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento

dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

· che, nel caso in

esame, RI 1 non ha precisato in cosa consisterebbe il ritardo

dell’assicuratore, non ha neppure sollecitato lo stesso ad emanare una decisione

Considerandi

formale che riguardi costi di prestazioni precise e specifiche da prendere a carico

o che l’assicuratore ha indicato di non volere prendere a carico;

· che RI 1 ha problemi di salute seri, come

ricorda il Municipio di __________ nell’ultimo scritto al Tribunale cantonale

delle Assicurazioni e, quale cittadina svizzera domiciliata a Chiasso, è assicurata

contro le malattie in via obbligatoria. Dagli atti trasmessi dal Comune di __________

appare che l’assicuratore sia __________ Resta non di meno agli atti

l’annotazione del TCA ZH da cui emerge che presso CO 1 vi sarebbe aperta la questione

della “übernahme der Kosten der medizinischen Behandlung” verosimilmente

riferiti alle cure di cui l’assicurata ha beneficiato in __________. In questo

senso la nota 9 dell’incarto del TCA ZH trasmesso al Tribunale cantonale delle

Assicurazioni;

· che alla luce di questa situazione

l’assicuratore CO 1 verificherà, con RI 1, gli aspetti della “neue

Anmeldung”, anche con riferimento all’esistenza di una copertura obbligatoria

presso altro assicuratore, e verificherà le richieste aperte presso di sè e

tese alla copertura di costi;

· che, alla luce di quanto precede, ossia

dell’assenza di chiarezza nell’esposizione al Tribunale cantonale delle

Assicurazioni delle sue lamentele il ricorso è irricevibile. Va ricordato che RI

1.

è comunque seguita dal servizio sociale comunale di __________ che può consigliarla

anche nei suoi rapporti assicurativi con l’assicuratore malattie. Il ricorso in

discussione va dichiarato non ricevibile. Anche se fosse stato ricevibile,

comunque, il ricorso non sarebbe stato accolto alla luce del fatto che CO 1

non ha ricevuto una chiara indicazione di volere emanare una decisione formale

in merito agli aspetti della copertura dell’assicurata ricorrente. In effetti –

come ha rammentato il responsabile del servizio giuridico di CO 1 al TCA ZH (e

come riporta quindi anche la nota all’incarto citata e riprodotta più sopra) – CO

1.

è stata confrontata con talune richieste dell’assicurata di cui però l’assicuratore

non ha (apparentemente) neppure gli estremi certi del domicilio;

· che, a prescindere dalla non ricevibilità

del ricorso, CO 1 vorrà certamente chiarire gli aspetti ancora aperti con RI 1,

verificare con lei eventuali diritti vantati e, semmai, decidere in merito;

· che visto l’esito del ricorso non vengono

percepite spese e tasse e non vengono attribuite ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

non è ricevibile.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti. Ad CO 1 verranno trasmessi in copia gli atti rilevanti relativi

alla fattispecie una volta cresciuta in giudicato la presente decisione.

4. Avverso alla presente gli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti