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Decisione

36.2014.53

Ricorso per denegata/ritardata giustizia perché la Cassa non da seguito ad una propria decisione. Irricevibile

8 luglio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

Il

pagamento sarà effettuato dopo che la decisione del Tribunale d'Appello

relativa al caso in questione passerà in giudicato, ossia alla scadenza del termine

dei trenta giorni dalla notificazione della stessa." (doc. III)

· che, come appare dagli atti di questo

Tribunale cantonale delle Assicurazioni, la decisione del 5 giugno 2014 del TCA

è stata intimata il 6 giugno 2014 e ricevuta il 10 giugno successivo da CO 1

come verificato tramite track & trace;

· che alla luce di tale circostanza,

siccome non risulta – dalla natura degli scritti inoltrati dal signor RI 1 – che

questi abbia voluto impugnare un decreto di stralcio in una procedura in cui la

cassa stessa gli ha riconosciuto pieni diritti, la crescita in giudicato è

imminente ed il pagamento si incrocerà verosimilmente con il presente giudizio;

· che, non di meno, occorre rammentare

all’assicuratore che se, nei casi ordinari, è assolutamente normale attendere

la crescita in giudicato di decisioni del Tribunale cantonale prima di darvi

seguito, nel caso di modifica della decisione in favore dell’assicu-rato la

situazione va trattata diversamente, ciò soprattutto laddove il Tribunale abbia

– come in concreto – dato un seguito alla decisione (nuova) del 19 maggio 2014

dell’assicuratore;

· che, più specificatamente, il Giudice

delegato, a fronte della nuova decisione del 19 maggio 2014, ha interpellato il ricorrente segnalandogli che la procedura appariva divenuta priva d’ogget-to

siccome venivano soddisfatte le sue richieste, ma che un termine scadente il 26

maggio 2014 gli veniva concesso per eventualmente opporsi al preannunciato

stralcio della procedura siccome divenuta priva d’oggetto;

· che il signor RI 1 si è rivolto al TCA

con scritto del 26 maggio cui ha annesso una lettera all’assicuratore del

seguente tenore: "La Vs. del 9.5.14 mi è arrivata in data 12.5.14, la

Vs. raccomandata in data 15.5.14. Mi sembra strano che mi mandate adesso, quasi

un anno più tardi, una lettera con cui lamentate la "mancanza dei

documenti", documenti che avevo mandato al Vs. ufficio un anno fa. Il

30.08.13, assieme al Vs. rifiuto di rimborso, mi avete mandato un dettagliato

questionario, il quale ho riempito con cura e rispedito in data 23.9 (L'arrivo

è stato confermato da Voi). Sotto voce 8 avevo parlato del fatto, che per

Pasqua per una visita familiare (bambini, nipoti ecc.) ero andato in __________.

Durante questa visita mi accorse, che la cicatrice, derivante da un intervento

chirurgico in seguito ad un incidente in data 30.08.12, incominciava di

disfarsi. Per scrupolo sono andato nella stessa clinica, in cui allora

l'incidente era stata curata. Tale visita avete misinterpretata nel senso che

sostenete (secondo il parere del Vs. medico di controllo) che io allora ero

andato a posto all'estero per sottopormi al trattamento medico (sia detto che

tale "estero" ha un rispettivo accordo con la Svizzera). Su questo

Vs. commento avevo risposto, che un "medico di controllo" difficilmente

potrebbe sapere ad una distanza di 800 chilometri se i rispettivi problemi di salute erano acuti o meno. Tale giudizio è inoltre in

contrasto col certificato rilasciato dalla clinica di __________ (il

certificato fu allora faxato direttamente dalla clinica di __________ a Voi).

Alla mia seconda obiezione in data 2.11.13 avete ripetuto la precedente

giustificazione del rifiuto, però mai parlato di mancanza di documenti. Al Vs.

rifiuto definitivo mi sono rivolto all'ufficio assicurazioni cantonale in __________

per ottenere un giudizio imparziale, lì mi hanno rinviato al Tribunale di

Lugano. In data 14 marzo 2014, il tribunale vi invita di prendere posizione

entro 20 giorni, avete addirittura ottenuto una proroga di 30 giorni, alla

quale non avete risposto pure. Siete caduti in mora. Adesso travisate le

Vs. precedenti giustificazioni e parlate di documenti mancanti. Non posso concordare

con Voi. Il 24.6.13 assieme alla mia domanda di rimborso ho aggiunto le

seguenti fatture: 19.6., 4.6., 6.6., 4.6., 31.5., 31.5., un totale di 6

allegati. In data 18.7.13 – dopo una telefonata con __________ vi ho mandato

altre 3 fatture: 28.6, 5.7. e 20.5.13, con gli allegati un totale di 13 pagine.

L'intera relazione medica della clinica di __________ certificato

dell'ambulanza, certificato di dimissione (2 pagine), relazione dell'intervento

chirurgico (4 pagine), e diversi altri certificati. Con ciò avete ottenuto i

miei completi documenti che oggi dichiarate "mancanti". E per tutto

ciò impiegate quasi un anno? Per me il Vs. atteggiamento è un altro rifiuto e

una tattica dilatoria per non rispondere alle richieste prestazioni. Già tempo

fa la Vs. gestione venne giudicata negativamente nel SRF

"Kassensturz". Che osate di usare la stessa Vs. tattica dilatoria

anche con il Tribunale di Lugano mi meraviglia assai. Non c'è altro da aggiungere."

(doc. IX/1 dell'inc. 36.2014.23).

· che la presente procedura può essere

evasa a giudice unico alla luce della sua natura e del suo rilievo generale e

per l’esito che le viene dato;

· che il tema sollevato dall’assicurato

sembra essere quello della denegata e ritardata giustizia. In sostanza

l’assicurato lamenta il fatto che l’assicuratore abbia ammesso il suo buon

diritto al rimborso delle prestazioni per cure mediche ma non dia seguito alla

propria decisione e non rimborsi conseguentemente le prestazioni anticipate

dall’assicurato;

· che occorre evidenziare, dal profilo

giuridico, se un siffatto gravame sia proponibile in una simile costellazione;

· che in discussione sono prestazioni in

Considerandi

natura ai sensi dell’art. 14 LPGA (in questo senso Ueli Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo 2009, ad art. 14 n. 37 p. 195) che Philos non esegue nei tempi

desiderati dal ricorrente;

· che ci si deve porre quindi la questione

a sapere se prestazioni quali quelle in discussione possano essere oggetto di

un ricorso per denegata giustizia con intervento del giudice delle assicurazioni

sociali. In altri termini ci dobbiamo chiedere se il giudice delle assicurazioni

sociali possa essere adito siccome l’assicura-tore non da seguito ad una

decisione propria favorevole all’as-sicurato, o se non si tratti invece di un

compito che esula dalle competenze giudiziarie e rientri, semmai, in quelle

delle autorità esecutive rispettivamente amministrative di sorveglianza dell’as-sicuratore

sociale;

· che la dottrina rammenta come l’oggetto

del litigio in un ricorso per denegata o ritardata giustizia non possa essere

di natura materiale, come rammenta Ueli Kieser (op. cit., ad art. 56 n. 14 p.

706): “bilden materiellen Rechte oder Pflichten nicht Streitgegenstand

entsprechender Beschwerde, sondern dieser beschränkt sich auf die Frage der

Rechtsvezögerung bzw. –verweigerung“. Il ricorso al Tribunale può essere

formulato quindi se l’assicuratore non emana una decisione formale od una decisione

su opposizione, come rammenta bene il testo medesimo della norma, e tende

esclusivamente ad ottenere l’emanazione del provvedimento lamentato da parte

dell’assicurato, non altro, almeno in ordine di principio. La dottrina

rammenta che:

" Art. 56 Abs. 2 ATSG legt fest, dass bei

Rechtsverzögerung eine direkte Beschwerde an das kantonale Versicherungsgericht

zulässig ist. Damit wird unterstrichen, dass es darum geht, möglichst sofort

zum Erlass eines materiellen Entscheids über die strittige Frage zu gelangen.

Es wäre insoweit – als ultima ratio – auch denkbar, dass das Gericht umgehend

als Sanktion (dazu auch N 22) einen materiellen Entscheid fällt (dazu uhlmann, Art. 94 N 8)."

(Ueli Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 17 p. 707)

ed

ancora evoca, più specificatamente, quali siano le conseguenze dell’ammissione

di un reclamo per denegata o ritardata giustizia:

" Wird die Rechtsverzögerungs- bzw.

Rechtsverweigerungsbeschwerde gutgeheissen ist der Versicherungsträger durch

die Gerichtsinstanz anzuweisen, das Verfahren innert nützlicher Frist

abzuschliessen bzw. die fragliche Handlung vorzunehmen (vgl. *Kieser, Verwaltungsverfahren, N 507,

516; vgl. ferner SVR 2001 KV Nr. 38). Die Rechtsprechung lässt es offen, ob die

– wegen der Rechtsverzögerung eingetretene – Unmöglichkeit der Begutachtung

dazu führt, dass der Versicherungsträger die Folgen der Beweislosigkeit für die

Arbeitsunfähigkeit im massgebenden Zeitpunkt zu tragen hat (vgl. BGE 129 V 422);

sie betrachtet es als grundsätzlich genügende Genugtuung, dass die

Gerichtsinstanz eine unzulässige Rechtsverzögerung feststellt (vg. BGE 129 V

411, Rubrum)."

(Ueli Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 22 p. 708)

· che l’assicurato può deferire al Tribunale

cantonale delle Assicurazioni un ingiustificato ritardo dell’assicuratore nell'emanare

le decisioni dovute rispettivamente nell’istruire una procedura, nell’acquisire

le prove necessaire, e ciò con fine ultimo quello di emanare la decisione di

competenza dell’assicuratore stesso;

· che, come ribadisce anche la costante

prassi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, in caso di

accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale

ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la

procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura mentre il giudice

non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di

verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il

merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di

una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e,

laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle

more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a

ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era

necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;

· che nel caso di specie una decisione formale

(il 19 maggio 2014 in sostituzione del provvedimento impugnato)

dell’assicuratore è già stata emanata, la stessa è passibile di una opposizione

ancorché, per quanto appare, è stata ammessa dall’assicurato e va nel senso dei

suoi auspici. Non appare quindi più ammissibile un intervento del Tribunale

cantonale delle Assicurazioni per costringere l’assicuratore ad agire al fine

di rendere una decisione formale od una decisione su opposizione (diversa

potrebbe essere la situazione se l’assicuratore, nonostante una decisione

favorevole all’assicurato, ravvedesse motivi – successivi alla stessa – per non

darvi seguito: in questa costellazione la Cassa dovrebbe emanare un

provvedimento ed in caso di ritardo ingiustificato o di un rifiuto un ricorso

al TCA sarebbe possibile);

· che in concreto l’ultima costellazione

non sembra essere data, per cui un gravame per denegata giustizia finalizzato

unicamente all’esecuzione della decisione già adottata dall’assicuratore non è

ricevibile;

· che, non di meno, colpisce l’assicuratore

nel suo oggettivo ritardo. Complessivamente l’assicurato attende da oltre un

anno quanto gli spetta e con il provvedimento del 19 maggio 2014 gli sono stati

finalmente riconosciuti i suoi diritti con una decisione che ha reso priva di oggetto

la causa allora pendente;

· che il signor RI 1 ha palesemente

manifestato la sua intenzione di non aggravarsi contro lo stralcio del TCA

nella causa 36.2014.23 e di non volere contestare la decisione 19 maggio 2014

dell’assicuratore chiedendone anzi l’immediata esecuzione essendo la stessa

coincidente con le sue richieste. Addurre, a motivo di ulteriore ritardo nel conteggiare

e pagare da parte della Cassa quanto dovuto, l’attesa della crescita in

giudicato della decisione rispettivamente del decreto del giudice delegato, appare

formalistico con conseguenze dilatorie apparentemente ingiustificate;

· che, sia come sia, l’assicuratore ha

formalmente comunicato al ricorrente che il versamento del dovuto avverrà a 30

giorni dalla notificazione della decisione del TCA, ciò che interverrà ancora

entro la corrente settimana. Si invita la Cassa a non tardare ulteriormente nei

suoi obblighi in questa fattispecie che ha già imposto ad un assicurato di

adire il Tribunale cantonale delle Assicurazioni per vedersi riconoscere le

proprie valide e fondate ragioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso per denegata giustizia è irricevibile.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti