36.2014.53
Ricorso per denegata/ritardata giustizia perché la Cassa non da seguito ad una propria decisione. Irricevibile
8 luglio 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.53
ir/sc
Lugano
8 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2014 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato
· che con atto del 18 giugno 2014 il signor
RI 1 ha lamentato implicitamente una denegata giustizia in suo danno da parte
dell’assicuratore malattie CO 1;
· che il gravame è stato redatto in lingua
tedesca ed avrebbe dovuto essere tradotto in lingua italiana per la sua
ricevibilità;
· che il Giudice delegato ha rinunciato,
alla luce della particolarità della situazione, ad imporre tale traduzione
siccome i fatti sono strettamente connessi con il procedimento incoato dallo
stesso ricorrente contro il medesimo assicuratore il 10 marzo 2014 e sfociato
nella decisione 5 giugno 2014 di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
(inc. 36.2014.23 e 24) e, soprattutto, alla luce dell'esito dell'esposto;
· che si può fare qui riferimento, in
particolare, alla decisione di questo TCA del 5 giugno 2014 in cui era stato rilevato come CO 1 avesse rifiutato di procedere al pagamento di prestazioni medico
sanitarie ottenute dall’assicurato all’estero, più precisamente in __________
· che nelle more di quella procedura CO 1
aveva riconosciuto il suo obbligo prestativo osservando di avere, solo nella
procedura di ricorso, potuto acquisire tutte le informazioni necessarie ad
evadere il caso, che – lo si rammenta – è relativo ad un ricovero e cure del maggio
2013;
· che nonostante tale ammissione CO 1 non
ha ancora eseguito il pagamento delle prestazioni da essa stessa riconosciute. Nella
procedura formante l’inc. 36.2014.23 l'assicuratore aveva infatti dichiarato di
prendere “a carico la prestazione oggetto della vertenza alle condizioni della
LAMal”;
· che il giudice delegato ha stralciato la
procedura (formante l'inc. 36.2014.23) dai ruoli e dichiarato prematura la
contestazione relativa a possibili coperture complementari all’obbligatoria
(inc. 36.2014.24);
· che alla luce di tale ammissione e
riconoscimento il pagamento della prestazione riconosciuta poteva avvenire
immediatamente da parte dell’assicuratore, ciò che non è avvenuto;
· che il 7 giugno 2014 il ricorrente si è
rivolto all’assicuratore lamentando il mancato pagamento di una prestazione che
già con la risposta del 19 maggio 2014 era stato ammesso e riconosciuto da CO 1.
L'assicurato si è espresso nei seguenti termini:
" Mit Ihrem Schreiben vom 19.5.14 haben Sie
Ihre Leistungsverpflichtung auf meine Erstattungsansprüche – 24.6.13 = 6'084.40
und 18.7.13 = 1'736.25 = EUR 7'836.25 anerkannt.
Dieses haben Sie auch dem Gericht in Lugano mitgeteilt.
Leider kann ich bis heute den Eingang Ihrer Zahlung … nicht
feststellen.
(…)
Sollte der oben genannte Betrag nicht auf meinem o.g. Konto
bei der __________ eingegangen sein, werde ich ohne weitere Nachricht, das
Weiterbetreiben beim Gericht in Lugano beantragen. Dieser geringe Betrag dürfte
doch ohne Schwierigkeiten zu bestreiten sein, …"
(doc. I/1)
· che, alla luce del mancato pagamento, e
della mancata spiegazione del ritardo da parte di CO 1 (l’assicuratore non ha
versato l’importo dovuto) l'assicurato ha adito il TCA;
· che RI 1 si è infatti rivolto al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni il 18 giugno 2014 lamentando una denegata
giustizia a suo scapito rilevando l’anno e oltre trascorso dalle cure, il tardivo
riconoscimento dell’obbligo di pagare da parte dell’assicuratore e la mancata
esecuzione da parte dell’assi-curatore stesso;
· che, ancora prima della formale intimazione
dello scritto quale gravame per denegata giustizia, il giudice delegato ha
voluto sincerarsi del mancato pagamento e delle sue ragioni;
· che l’assicuratore, sorprendentemente, ha
comunicato che:
"
(…)
Fatti
Il
pagamento sarà effettuato dopo che la decisione del Tribunale d'Appello
relativa al caso in questione passerà in giudicato, ossia alla scadenza del termine
dei trenta giorni dalla notificazione della stessa." (doc. III)
· che, come appare dagli atti di questo
Tribunale cantonale delle Assicurazioni, la decisione del 5 giugno 2014 del TCA
è stata intimata il 6 giugno 2014 e ricevuta il 10 giugno successivo da CO 1
come verificato tramite track & trace;
· che alla luce di tale circostanza,
siccome non risulta – dalla natura degli scritti inoltrati dal signor RI 1 – che
questi abbia voluto impugnare un decreto di stralcio in una procedura in cui la
cassa stessa gli ha riconosciuto pieni diritti, la crescita in giudicato è
imminente ed il pagamento si incrocerà verosimilmente con il presente giudizio;
· che, non di meno, occorre rammentare
all’assicuratore che se, nei casi ordinari, è assolutamente normale attendere
la crescita in giudicato di decisioni del Tribunale cantonale prima di darvi
seguito, nel caso di modifica della decisione in favore dell’assicu-rato la
situazione va trattata diversamente, ciò soprattutto laddove il Tribunale abbia
– come in concreto – dato un seguito alla decisione (nuova) del 19 maggio 2014
dell’assicuratore;
· che, più specificatamente, il Giudice
delegato, a fronte della nuova decisione del 19 maggio 2014, ha interpellato il ricorrente segnalandogli che la procedura appariva divenuta priva d’ogget-to
siccome venivano soddisfatte le sue richieste, ma che un termine scadente il 26
maggio 2014 gli veniva concesso per eventualmente opporsi al preannunciato
stralcio della procedura siccome divenuta priva d’oggetto;
· che il signor RI 1 si è rivolto al TCA
con scritto del 26 maggio cui ha annesso una lettera all’assicuratore del
seguente tenore: "La Vs. del 9.5.14 mi è arrivata in data 12.5.14, la
Vs. raccomandata in data 15.5.14. Mi sembra strano che mi mandate adesso, quasi
un anno più tardi, una lettera con cui lamentate la "mancanza dei
documenti", documenti che avevo mandato al Vs. ufficio un anno fa. Il
30.08.13, assieme al Vs. rifiuto di rimborso, mi avete mandato un dettagliato
questionario, il quale ho riempito con cura e rispedito in data 23.9 (L'arrivo
è stato confermato da Voi). Sotto voce 8 avevo parlato del fatto, che per
Pasqua per una visita familiare (bambini, nipoti ecc.) ero andato in __________.
Durante questa visita mi accorse, che la cicatrice, derivante da un intervento
chirurgico in seguito ad un incidente in data 30.08.12, incominciava di
disfarsi. Per scrupolo sono andato nella stessa clinica, in cui allora
l'incidente era stata curata. Tale visita avete misinterpretata nel senso che
sostenete (secondo il parere del Vs. medico di controllo) che io allora ero
andato a posto all'estero per sottopormi al trattamento medico (sia detto che
tale "estero" ha un rispettivo accordo con la Svizzera). Su questo
Vs. commento avevo risposto, che un "medico di controllo" difficilmente
potrebbe sapere ad una distanza di 800 chilometri se i rispettivi problemi di salute erano acuti o meno. Tale giudizio è inoltre in
contrasto col certificato rilasciato dalla clinica di __________ (il
certificato fu allora faxato direttamente dalla clinica di __________ a Voi).
Alla mia seconda obiezione in data 2.11.13 avete ripetuto la precedente
giustificazione del rifiuto, però mai parlato di mancanza di documenti. Al Vs.
rifiuto definitivo mi sono rivolto all'ufficio assicurazioni cantonale in __________
per ottenere un giudizio imparziale, lì mi hanno rinviato al Tribunale di
Lugano. In data 14 marzo 2014, il tribunale vi invita di prendere posizione
entro 20 giorni, avete addirittura ottenuto una proroga di 30 giorni, alla
quale non avete risposto pure. Siete caduti in mora. Adesso travisate le
Vs. precedenti giustificazioni e parlate di documenti mancanti. Non posso concordare
con Voi. Il 24.6.13 assieme alla mia domanda di rimborso ho aggiunto le
seguenti fatture: 19.6., 4.6., 6.6., 4.6., 31.5., 31.5., un totale di 6
allegati. In data 18.7.13 – dopo una telefonata con __________ vi ho mandato
altre 3 fatture: 28.6, 5.7. e 20.5.13, con gli allegati un totale di 13 pagine.
L'intera relazione medica della clinica di __________ certificato
dell'ambulanza, certificato di dimissione (2 pagine), relazione dell'intervento
chirurgico (4 pagine), e diversi altri certificati. Con ciò avete ottenuto i
miei completi documenti che oggi dichiarate "mancanti". E per tutto
ciò impiegate quasi un anno? Per me il Vs. atteggiamento è un altro rifiuto e
una tattica dilatoria per non rispondere alle richieste prestazioni. Già tempo
fa la Vs. gestione venne giudicata negativamente nel SRF
"Kassensturz". Che osate di usare la stessa Vs. tattica dilatoria
anche con il Tribunale di Lugano mi meraviglia assai. Non c'è altro da aggiungere."
(doc. IX/1 dell'inc. 36.2014.23).
· che la presente procedura può essere
evasa a giudice unico alla luce della sua natura e del suo rilievo generale e
per l’esito che le viene dato;
· che il tema sollevato dall’assicurato
sembra essere quello della denegata e ritardata giustizia. In sostanza
l’assicurato lamenta il fatto che l’assicuratore abbia ammesso il suo buon
diritto al rimborso delle prestazioni per cure mediche ma non dia seguito alla
propria decisione e non rimborsi conseguentemente le prestazioni anticipate
dall’assicurato;
· che occorre evidenziare, dal profilo
giuridico, se un siffatto gravame sia proponibile in una simile costellazione;
· che in discussione sono prestazioni in
Considerandi
natura ai sensi dell’art. 14 LPGA (in questo senso Ueli Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo 2009, ad art. 14 n. 37 p. 195) che Philos non esegue nei tempi
desiderati dal ricorrente;
· che ci si deve porre quindi la questione
a sapere se prestazioni quali quelle in discussione possano essere oggetto di
un ricorso per denegata giustizia con intervento del giudice delle assicurazioni
sociali. In altri termini ci dobbiamo chiedere se il giudice delle assicurazioni
sociali possa essere adito siccome l’assicura-tore non da seguito ad una
decisione propria favorevole all’as-sicurato, o se non si tratti invece di un
compito che esula dalle competenze giudiziarie e rientri, semmai, in quelle
delle autorità esecutive rispettivamente amministrative di sorveglianza dell’as-sicuratore
sociale;
· che la dottrina rammenta come l’oggetto
del litigio in un ricorso per denegata o ritardata giustizia non possa essere
di natura materiale, come rammenta Ueli Kieser (op. cit., ad art. 56 n. 14 p.
706): “bilden materiellen Rechte oder Pflichten nicht Streitgegenstand
entsprechender Beschwerde, sondern dieser beschränkt sich auf die Frage der
Rechtsvezögerung bzw. –verweigerung“. Il ricorso al Tribunale può essere
formulato quindi se l’assicuratore non emana una decisione formale od una decisione
su opposizione, come rammenta bene il testo medesimo della norma, e tende
esclusivamente ad ottenere l’emanazione del provvedimento lamentato da parte
dell’assicurato, non altro, almeno in ordine di principio. La dottrina
rammenta che:
" Art. 56 Abs. 2 ATSG legt fest, dass bei
Rechtsverzögerung eine direkte Beschwerde an das kantonale Versicherungsgericht
zulässig ist. Damit wird unterstrichen, dass es darum geht, möglichst sofort
zum Erlass eines materiellen Entscheids über die strittige Frage zu gelangen.
Es wäre insoweit – als ultima ratio – auch denkbar, dass das Gericht umgehend
als Sanktion (dazu auch N 22) einen materiellen Entscheid fällt (dazu uhlmann, Art. 94 N 8)."
(Ueli Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 17 p. 707)
ed
ancora evoca, più specificatamente, quali siano le conseguenze dell’ammissione
di un reclamo per denegata o ritardata giustizia:
" Wird die Rechtsverzögerungs- bzw.
Rechtsverweigerungsbeschwerde gutgeheissen ist der Versicherungsträger durch
die Gerichtsinstanz anzuweisen, das Verfahren innert nützlicher Frist
abzuschliessen bzw. die fragliche Handlung vorzunehmen (vgl. *Kieser, Verwaltungsverfahren, N 507,
516; vgl. ferner SVR 2001 KV Nr. 38). Die Rechtsprechung lässt es offen, ob die
– wegen der Rechtsverzögerung eingetretene – Unmöglichkeit der Begutachtung
dazu führt, dass der Versicherungsträger die Folgen der Beweislosigkeit für die
Arbeitsunfähigkeit im massgebenden Zeitpunkt zu tragen hat (vgl. BGE 129 V 422);
sie betrachtet es als grundsätzlich genügende Genugtuung, dass die
Gerichtsinstanz eine unzulässige Rechtsverzögerung feststellt (vg. BGE 129 V
411, Rubrum)."
(Ueli Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 22 p. 708)
· che l’assicurato può deferire al Tribunale
cantonale delle Assicurazioni un ingiustificato ritardo dell’assicuratore nell'emanare
le decisioni dovute rispettivamente nell’istruire una procedura, nell’acquisire
le prove necessaire, e ciò con fine ultimo quello di emanare la decisione di
competenza dell’assicuratore stesso;
· che, come ribadisce anche la costante
prassi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, in caso di
accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale
ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la
procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura mentre il giudice
non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di
verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il
merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di
una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e,
laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle
more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a
ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era
necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;
· che nel caso di specie una decisione formale
(il 19 maggio 2014 in sostituzione del provvedimento impugnato)
dell’assicuratore è già stata emanata, la stessa è passibile di una opposizione
ancorché, per quanto appare, è stata ammessa dall’assicurato e va nel senso dei
suoi auspici. Non appare quindi più ammissibile un intervento del Tribunale
cantonale delle Assicurazioni per costringere l’assicuratore ad agire al fine
di rendere una decisione formale od una decisione su opposizione (diversa
potrebbe essere la situazione se l’assicuratore, nonostante una decisione
favorevole all’assicurato, ravvedesse motivi – successivi alla stessa – per non
darvi seguito: in questa costellazione la Cassa dovrebbe emanare un
provvedimento ed in caso di ritardo ingiustificato o di un rifiuto un ricorso
al TCA sarebbe possibile);
· che in concreto l’ultima costellazione
non sembra essere data, per cui un gravame per denegata giustizia finalizzato
unicamente all’esecuzione della decisione già adottata dall’assicuratore non è
ricevibile;
· che, non di meno, colpisce l’assicuratore
nel suo oggettivo ritardo. Complessivamente l’assicurato attende da oltre un
anno quanto gli spetta e con il provvedimento del 19 maggio 2014 gli sono stati
finalmente riconosciuti i suoi diritti con una decisione che ha reso priva di oggetto
la causa allora pendente;
· che il signor RI 1 ha palesemente
manifestato la sua intenzione di non aggravarsi contro lo stralcio del TCA
nella causa 36.2014.23 e di non volere contestare la decisione 19 maggio 2014
dell’assicuratore chiedendone anzi l’immediata esecuzione essendo la stessa
coincidente con le sue richieste. Addurre, a motivo di ulteriore ritardo nel conteggiare
e pagare da parte della Cassa quanto dovuto, l’attesa della crescita in
giudicato della decisione rispettivamente del decreto del giudice delegato, appare
formalistico con conseguenze dilatorie apparentemente ingiustificate;
· che, sia come sia, l’assicuratore ha
formalmente comunicato al ricorrente che il versamento del dovuto avverrà a 30
giorni dalla notificazione della decisione del TCA, ciò che interverrà ancora
entro la corrente settimana. Si invita la Cassa a non tardare ulteriormente nei
suoi obblighi in questa fattispecie che ha già imposto ad un assicurato di
adire il Tribunale cantonale delle Assicurazioni per vedersi riconoscere le
proprie valide e fondate ragioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso per denegata giustizia è irricevibile.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti