Lexipedia

Decisione

36.2014.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 ottobre 2014Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I ed escissione sesamoide laterale (febbraio 2013), reazione depressiva su

dolore cronico e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di

cefalea tensionale (doc. 16).

Lo

specialista ha evidenziato che l’interessata presenta una sintomatologia algica

perenne da 5 anni, localizzata all’avampiede destro, “all’esame clinico

un’allodonia falangea I e II ed un segno di Tinnel sulle cicatrici dorsali e

ventrali, senza segni per un deficit funzionale della caviglia, senza atrofia,

con alla deambulazione una zoppia ed una deambulazione con sovraccarico della

parte laterale del piede destro” (doc. 16). L’insorgente presenta inoltre

una sindrome da dolore cronico con caratteristiche neuropatiche, con dolore

incoercibile, inveterato, malgrado multiple procedure diagnostiche e

terapeutiche nell’arco degli ultimi 5 anni, la cui nosologia esatta non ha

potuto essere determinata con attualmente pure delle ricadute a livello

emotivo-affettivo, in modo particolare con una reazione depressiva di media

entità.

Il

dr. med. __________ ha affermato che l’interessata risulta inabile in forma

completa e a lungo termine quale cameriera, in ragione di una metatarsalgia al

piede destro, mentre “in un’attività senza deambulazione, senza carico del

piede destro, persiste un’esigibilità lavorativa parziale, tenuto presente che

il dolore cronico persistente, perseverante e perenne che ha comunque delle

ricadute a livello della concentrazione e dello stato di umore della paziente.

In un’attività senza concentrazione, senza responsabilità, in postura seduta,

con coinvolgimento solo del cinto superiore ipotizzo un’esigibilità del 50%”.

Il

6 settembre 2013 la dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia FMH, ha attestato un’inabilità al lavoro totale dal 6 settembre al

30 settembre 2013 per malattia, rilevando che l’insorgente è in cura per un

trattamento psichiatrico ambulatoriale (doc. 17). In seguito al sussistere

della patologia psichica (doc. 18 e 19), la ricorrente è stata visitata, il 30

ottobre 2013, dalla dr.ssa med. __________ FMH psichiatria e psicoterapia, per

ordine dell’assicuratore.

La

specialista dopo aver riassunto la documentazione e descritto l’anamnesi

familiare/personale, fisiologica, patologica remota, socio lavorativa, lo

sviluppo della malattia ed i risultati della terapia, la vita quotidiana, i

disturbi soggettivi e lo status, ha posto la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di episodio depressivo maggiore di grado medio ICD 10 F 32.1, reattivo alla problematica somatica e alla perdita del proprio ruolo sociale e lavorativo

ed ha affermato che si è anche strutturato un disturbo somatoforme da dolore

persistente ICD 10 F45.4 (doc. 22).

Circa

la capacità lavorativa, la dr.ssa med. __________ ha affermato che “attualmente

l’inabilità lavorativa completa è giustificabile dalla presenza di uno stato

depressivo che porta come limitazioni quelle di un tono depresso, instabilità

emotiva con crisi di pianto, facile esauribilità, sentimenti di inadeguatezza,

perdita dello slancio vitale, ansia e preoccupazioni per il proprio futuro,

ritiro sociale. Ciò si traduce nell’incapacità a mantenere costanza e coerenza

nelle proprie attività anche quotidiane. Non è prevedibile un aumento della sua

capacità lavorativa per le prossime 6-8 settimane, in seguito appare indicato

coinvolgere i curanti al fine di valutare un progetto di reinserimento

lavorativo, visto che a livello fisico non è più proponibile la sua attività

lavorativa che ormai svolgeva da vent’anni per lo stesso datore di lavoro.

Ritengo infatti che visto le fragilità presenti e descritto nel mio rapporto

sia auspicabile e indicato un accompagnamento verso il processo di

reintegrazione poiché le sue risorse psichiche sono minate sia degli aspetti

depressivi che di sovraccarico socio-familiare, e non sarebbe in grado in

maniera autonoma di proporsi attivamente ad un nuovo datore di lavoro ed essere

competitiva sul mercato. Il rischio è che se l’assicurata non riuscirà a

trovare un aiuto concreto nella integrazione lavorativa, questo fattore possa

avere un influsso negativo sul quadro depressivo attuale portando la sua

evoluzione verso forme più gravi” (doc. 22).

Alla

domanda di sapere se “lo stato di salute è stabilizzato?”, la

specialista ha risposto negativamente, affermando: “ritengo che sia

necessario ancora un periodo di cura e del suo potenziamento al fine di

valutare i cambiamenti del quadro clinico” (doc. 22).

Il

22 novembre 2013 la dr.ssa med. __________ ha nuovamente attestato un’inabilità

al lavoro al 100% dal 1° dicembre 2013 al 31 dicembre 2013 (doc. 24).

Il

16 dicembre 2013 la stessa dr.ssa med. __________ ha affermato:

" (…)

La diagnosi descritta nel rapporto

precedente (24.10.2013) di “Disturbo da dolore cronico con fattori somatici e

psichici” (F 45.41) e “Episodio depressivo di intensità media” (F 32.1), rimane

per la situazione attuale invariata. (…)

Prognosi

Come già comunicato telefonicamente al

Dott. med. __________, è auspicabile che la paziente possa beneficiare nel mese

di gennaio 2014 di un’incapacità lavorativa dell’80%. Nel mese di febbraio 2014

verrà ridotta al 50%. Per facilitare un reinserimento professionale è indicato

che la signora venga accompagnata in questo processo. E’ inoltre indicato che

la signora RI 1 prosegua con la presa a carico psicoterapica e

psicofarmacologica.” (doc. 26)

Il

19 dicembre 2013 la dr.ssa med. __________ ha attestato un’inabilità al lavoro

all’80% dal 1° gennaio 2014 al 31 gennaio 2014 (doc. 27), mentre il 30 gennaio 2014 ha certificato un’incapacità al lavoro del 50% dal 1° febbraio 2014 al 28 febbraio 2014 (doc.

29).

Il

26 agosto 2014 il dr. med. __________, interpellato dall’assicurato-re, ha

affermato che “come da mia perizia del 30.08.2013 ritengo l’esigibilità

lavorativa al 50% in un’attività adeguata e da riferirsi ad un contratto di

lavoro a tempo pieno. Infatti in un’attività con le limitazioni da me elencate

questo è proponibile appunto con un contratto a lavoro pieno” (doc. 36).

6. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto

(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg.,

l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio

del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circo-stanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

Considerandi

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

7.

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può confermare l’operato

dell’assicuratore.

Gli

accertamenti medici effettuati dalla convenuta non permetto-no infatti ancora,

con la necessaria tranquillità, di ritenere corretta la valutazione

dell’incapacità lavorativa della ricorrente.

Pacifico

che l’interessata è completamente inabile al lavoro nella precedente attività

lavorativa (cfr. anche doc. 16), per i motivi che seguono dagli atti non emerge

con la necessaria chiarezza il grado complessivo d’incapacità lavorativa

dell’insorgente in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. In

particolare non è possibile concludere, come ha invece fatto la Cassa, che la

ricorrente va ritenuta abile al 100% in un’attività al 40% perché i medici

hanno attestato un’incapacità lavorativa del 50% in attività leggere.

Il

dr. med. __________, che è specialista FMH in medicina interna, ha infatti attestato

un’incapacità lavorativa al 50% in attività leggere e confacenti allo stato di

salute della ricorrente, precisando, il 26 agosto 2014, che l’incapacità

lavorativa è da riferirsi ad un “contratto di lavoro a tempo pieno” e,

soprattutto, che “in un’attività con le limitazioni da me elencate questo è

proponibile appunto con un contratto a lavoro pieno” (doc. 36). Ciò

significa che per un’attività lavorativa al 40%, come era quella assicurata

presso la convenuta, l’incapacità lavorativa dell’insorgente potrebbe dover

essere valutata in maniera differente e che le limitazioni ivi elencate in una

professione esercitata con un grado d’attività inferiore non sono

necessariamente le stesse. Sulla base delle affermazioni del dr. med. __________,

questo Tribunale, per lo stesso motivo, non può neppure, automatica-mente e

senza previamente sottoporre nuovamente la fattispecie allo specialista,

ritenere che anche in un’attività al 40% l’interessata sarebbe stata abile al

lavoro al 50% con le limitazioni ivi descritte. Non è infatti possibile

escludere che con un contratto al 40% l’incapacità lavorativa sia diversa, e

meglio che le limitazioni descritte dal dr. med. __________ non siano

compatibili con un’attività lavorativa al 50% effettuata nell’arco di un tempo

lavorativo del 40%.

E’

di conseguenza necessario effettuare un ulteriore accerta-mento in punto alla

questione di sapere, con precisione, in che misura l’interessata può svolgere

un’attività al 40%, con quali limitazioni e che tipo di attività sarebbero

possibili.

Ma

vi è un ulteriore elemento che necessita di maggiori approfondimenti.

L’incapacità

lavorativa al 50% è stata accertata il 28 agosto 2013 dal dr. med. __________

sulla base della diagnosi di metatarsalgia al piede destro con caratteristiche

neuropatiche, esito di intervento alluce valgo, esito di neurolisi

dorso-mediale metatarsale I, artrotomia metatarsale falangeale I ed escissione

sesamoide laterale, oltre che di reazione depressiva su dolore cronico (doc.

16). L’interessata, inoltre, dal settembre 2013, dal punto di vista psichico è

stata dapprima ritenuta totalmente incapace al lavoro e poi, dal 1° febbraio

2014, incapace al lavoro al 50% (doc. 26 e 29), sulla base della diagnosi di

episodio depressivo maggiore di grado medio (ICD 10 F 32.1) e disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4; doc. 22), rispettivamente episodio depressivo di intensità media (F 32.1) e disturbo da dolore cronico con

fattori somatici e psichici (F 45.41; doc. 26). Ora, a prescindere dalla

circostanza che anche per le patologie psichiche valgono le precedenti

osservazioni, va in ogni caso evidenziato che l’assicuratore non ha proceduto

ad una valutazione globale delle malattie.

A questo proposito secondo l’Alta Corte, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non

si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo

a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF

9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’inca-pacità lavorativa, va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa

era stato fatto.

In

una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,

pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione

di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione

in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

In

una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un

assicurato affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che

psichiatriche - il TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare

l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di

determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un

giudizio globale, che scaturisca da una ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati.

In

quell’occasione, a fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario,

secondo il quale “la patologia psichiatrica complica e peggiora quella

dell’apparato locomotorio” e vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di

una discussione globale tra perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo,

il Presidente del TCA ha provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel

corso di un dibattimento che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.

Alla

luce delle risultanze della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito

reumatologo e il perito psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei

medici del SMR, il TCA, con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo

avere ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, la discussione fra gli

esperti di principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr.

STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha

concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per

i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in

psichiatria.

Recentemente, con sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014, al consid.

7, il TF ha rimproverato al Tribunale cantonale di aver proceduto direttamente

ad una valutazione circa l’entità del cumulo, senza far capo ad una valutazione

medica ed ha rinviato la causa al TCA per l’allestimento di un esame

specialistico:

" (…)

Diverso è invece il discorso relativo

alla decisione della Corte cantonale di stabilire direttamente l'entità del

cumulo delle percentuali di inabilità lavorativa negli ambiti neurologico e

reumatologico e di fissare al 40% il tasso di incapacità lavorativa globale.

Trattasi in questo caso effettivamente di una valutazione che, in mancanza di

dati medico-specialistici al riguardo, non poteva essere presa autonomamente

dai giudici di prime cure. In effetti, non solo il principio della cumulabilità

(parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale, ma anche la questione della

sua misura sono di ordine squisitamente medico (RDAT 2002 I n. 72 pag. 485, I

338/01, consid. 2b). Sennonché, contrariamente al primo aspetto, sul quale i

periti si sono già pronunciati a diverse riprese, sebbene in maniera non proprio

lineare, mancano - a causa della soluzione ritenuta dall'amministrazione -

valutazioni mediche sul secondo aspetto. I giudici di prime cure non potevano

prescindere dalla raccolta di queste informazioni specialistiche. Sostituendosi

ai medici in questo esercizio esulante dal loro campo di competenze, essi hanno

di conseguenza reso una decisione contraria ai principi giurisprudenziali in

materia. Si impone di conseguenza di annullare il giudizio cantonale e di

rinviare la causa all'istanza precedente affinché, previo esame specialistico,

chiarisca - sulla base della situazione esistente fino alla data della

decisione amministrativa in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V

362.

consid. 1b pag. 366) - la misura della cumulabilità delle due incapacità

lavorative parziali e si pronunci di nuovo sull'eventuale diritto alla rendita

dopo il 30 novembre 2008.”

Nel

caso di specie manca una presa di posizione dei medici sia circa il principio

della cumulabilità delle incapacità lavorative al 50% attestate dal dr. med. __________

e dalla dr.ssa med. __________ (la dr.ssa med. __________ aveva attestato

un’incapacità al 100%, con possibile miglioramento in futuro; cfr. doc. 22),

sia, in caso di cumulabilità, della sua misura.

In

queste condizioni è necessario innanzitutto stabilire il grado esatto

dell’incapacità lavorativa in attività leggere e confacenti allo stato di

salute della ricorrente per le patologie diagnosticate dal dr. med. __________

e dalle dr.sse med. __________ e __________ in un’attività al 40%, ed in

seguito, tramite un esame specialistico (sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto

2014, consid. 7), accertare se le incapacità lavorative derivanti dalla metatarsalgia

al piede destro con caratteristiche neuropatiche, esito di intervento alluce valgo,

esito di neurolisi dorso-mediale metatarsale I, artrotomia metatarsale

falangeale I ed escissione sesamoide laterale e dalle patologie psichiche sono

cumulabili o meno e, in caso di risposta positiva, in quale misura. Ritenuto

inoltre che l’interessata ha inoltrato una domanda di prestazioni AI e che agli

atti è stato prodotto unicamente il progetto di decisione, l’assicuratore dovrà

aggiornare l’incarto ed accertare se nel frattempo sono stati effettuati

accertamenti nell’ambito della procedura AI.

Alla

luce di quanto sopra esposto risulta prematuro esaminare le altre censure

sollevate dalla ricorrente, ed in particolare quella relativa al gap salariale.

La

decisione impugnata deve di conseguenza essere annullata e l’incarto rinviato

all’assicuratore affinché proceda agli accertamenti descritti in precedenza.

Ritenuto

l’esito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva di

oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF

9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore per

ulteriori accertamenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. CO 1 verserà al ricorrente fr. 2'500.-- (IVA inclusa se dovuta), a

titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti