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Decisione

36.2014.56

Denegata giustizia. Richieste di un'assicurata che l'assicuratore malattia deve considerare quale richiesta di emanazione di decisione ma assenza di un ritardo ingiustificato

30 settembre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

2014 CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso precisando che RI 1, è assicurata

presso CO 1 "successore di __________, dal 2009 con una franchigia di CHF

2'500.-- e specificando come:

"

(…)

Il

16 aprile 2010 l'assicurata si è recata presso lo studio dentistico del Dr. __________

per il controllo di una ferula notturna e per la riparazione della stessa …

(…)

Per

il trattamento eseguito al controllo il Dr. __________ invia alla CO 1 un preventivo

di CHF 1'214.--. Il 12 maggio 2010 la CO 1 … annuncia sia al Dr. __________

che all'assicurata di non poter intervenire tramite l'assicurazione

obbligatoria delle cure per le prestazioni in stretta relazione con la ferula …

(…)

In

seguito a questo preventivo il Dr. __________ emette due fatture. Il 21 giugno

2010 la CO 1 riceve dal Dr. __________ la nota d'onorario che ammonta a CHF

1'052.80 (doc. n° 5) ed il 19 novembre 2010 l'assicurata riceve una fattura di 414.20 (doc. n° 6). Per la migliore comprensione si annota che il totale della

nota d'onorario di CHF 1'052.80, sottraendo i CHF 414.20 della fattura inviata

all'assicurata fanno la differenza di CHF 638.60. Il versamento dell'importo di

CHF 638.60 è stato effettuato dalla CO 1 il 12 giugno 2010 al Dr. __________ (doc.

n° 7).

(…)

l'assicurata invia al Dr. __________ una lettera con copia alla CO 1, in cui contesta

la fattura …

(…)

Il

19 maggio 2011 la CO 1, avendo l'assicurata dei premi arretrati, annulla le

coperture complementari ...

(…)

Il

22 settembre 2011 l'assicurata disdice l'assicurazione ...

(…)

Il

14 novembre 2011 via Fax perviene alla CO 1 una lettera dell'assicurata,

redatta dalla società ticinese dei medici dentisti (STMD). In essa "la

Commissione Arbitrale si pronuncia come segue:

1. L'importo di fr. 638.60 (fattura

inviata al __________) deve essere totalmente bonificata alla paziente

Considerandi

2.

la fattura di fr. 414.20 e tutte

le spese ad essa correlate devono essere annullate

3.

il collega __________ emette una

nuova fattura, a saldo dell'intero trattamento, contenente le posizioni 4000 e

4653.

+ spese di laboratorio per un importo totale di fr. 634.30 (doc. n° 12).

(…)

Il

23.

novembre 2011 CO 1 informa l'assicurata che per effettuare le modifiche,

necessità di una nota di credito del Dr. __________ ...

(…)

Il

24.

gennaio 2012 il Dr. __________ invia una nuova fattura di CHF 634.40 alla CO

1.

...

(…)

Il

27.

gennaio 2012 la CO 1 chiede il rimborso dell'importo di CHF 4.20 relativo

alla fattura di CHF 1'052.80 ...

(…)

Il

7.

febbraio 2012 CO 1 informa l'assicurata che, essendoci ancora dei premi

scoperti e delle partecipazioni ai costi arretrati, non ha potuto accettare la

disdetta del contratto. (…)" (doc. V)

· che, sempre nella risposta di cura

l'assicuratore ribadisce che un cambiamento di Cassa non sia stato possibile

alla ricorrente per via di premi non pagati;

· che, con atto 9 settembre 2014,

all'assicurata ricorrente è stata concessa facoltà di replicare e di chiedere

l'assunzione di specifiche prove (doc. VI);

· che il 12 settembre 2014 il giudice delegato

ha chiesto all'assicuratore di produrre una lista delle procedure esecutive

contro RI 1. All'assicurata è stato chiesto, il medesimo giorno di produrre

copia dei PE fatti spiccare a suo carico dalla Cassa Malati (doc. VII e VIII);

· che il 22 settembre 2014 è pervenuto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni un lungo scritto della ricorrente che

riprende minuziosamente i fatti ed espone il merito del tema del contendere.

L'atto

(doc. IX) è stato trasmesso all'assicuratore per conoscenza alla luce del fatto

che il ricorso di RI 1 lamenta, ed ha unicamente per oggetto, una ritardata o denegata

giustizia;

· che il 29 settembre 2014 l'assicuratore ha ribadito la sua posizione producendo un estratto delle esecuzioni contro

l'assicurata (doc. XI e XI/1);

· che la presente procedura non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

· che in tema di ricorso per denegata

giustizia, come evocato ancora recentemente nella sentenza emanata nella causa

inc. 36.2013.76 in re M. del 17 gennaio 2014, va ricordato che la decisione

impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF

122.

V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997

UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non

ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr.

STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons.

1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);

· che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali

e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione

vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che vale anche per le

decisioni formali richieste) in maniera motivata e con l’avvertimento relativo

ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e

quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante

ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche

se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una

decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia i ricorsi per

ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra

2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante giurisprudenza del Tribunale

Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.

cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego

di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad

emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato,

tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre

circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le

ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per

l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente,

non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons.

3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad

una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.

150.

p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art.

61.

cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto

delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura

amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

· che va qui ribadito come, in caso di

accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale

ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un termine ragionevole la

procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren,

cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il

giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri

atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare

il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di

una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e,

laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle

more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a

ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario

e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;

· che in concreto la signora RI 1 lamenta

diverse manchevolezze da parte del proprio assicuratore malattie dal quale

intende svincolarsi;

· che, allo stato attuale delle cose CO 1

non ha emanato una decisione formale impugnabile a questo Tribunale cantonale

delle Assicurazioni in materia di uscita dalla stessa da parte della ricorrente

per la successiva affiliazione presso altro assicuratore, e neppure con

riferimento al conteggio relativo alle prestazioni del curante dott. __________;

· che RI 1 lamenta anche, senza comunque

corroborare il suo dire, di essersi vista notificare atti di pignoramento non

supportati da formali decisioni di rigetto delle opposizioni ad atti esecutivi

formalmente emanate e debitamente cresciute in giudicato. Con l'invio 29

settembre 2014 CO 1 ha trasmesso la lista delle esecuzioni inoltrate contro la

signora RI 1 da cui emerge che, per l'esecuzione __________ (premi

ottobre-dicembre 2013) è stata emanata una decisione su opposizione (inviata il

1° luglio 2014) mente una decisione formale è stata notificata per la procedura

esecutiva __________ notificata il 27 agosto 2014;

· che CO 1 in ogni caso è invitata ad

emanare un provvedimento impugnabile, in tempi contenuti, in relazione alla

controversia concernente il dott. __________ per i noti fatti.

L'assicuratore

dovrà inoltre emanare una formale decisione in materia di uscita

dall'assicurazione qualora l'assicurata persistesse nelle sue richieste in tal

senso. La decisione in questo ambito dovrà semmai essere emanata sollecitamente

stante la scadenza di fine anno;

· che, allo stato degli atti, non può

essere ritenuta una denegata giustizia da parte dell’assicuratore. CO 1 ha dato

seguito alle richieste dell’assicurata in forma di scritti ed informazioni.

L’intenzione di ottenere una formale decisione impugnabile non è stata chiaramente

espressa ancorché all'assicuratore non sfugga che l'assicurata non è esperta in

materia e le sue insistenze erano chiaramente da interpretare quale profondo dissenso

verso le prese di posizione dell'assicuratore;

· che le spese vengono poste a carico dello

Stato e non si attribuiscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti