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Decisione

36.2014.58

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 febbraio 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i CCL prevedono un termine differente. È inoltre previsto che l'assicurazione è

conclusa con limitazione della durata delle prestazioni (art. 24.2 CGA) quando

l'incapacità di lavoro è causata dalla ricomparsa o l'aggravamento di una

malattia o delle conseguenze di un grave incidente per la/le quale/i

l'assicurato è già stato oggetto di un trattamento medico prima dell'entrata

nell'assicurazione o se essa risulta dalle conseguenze di un'infermità che

esisteva già prima dell'entrata nella cerchia degli assicurati e di cui l'assicurato

aveva conoscenza. L'indennità giornaliera è versata all'assicurato al massimo

nelle proporzioni che sono previste nelle relative convenzioni collettive.

In entrambi i casi il rischio

d'infortunio è escluso.

Le Condizioni Generali d'Assicurazione per

l'assicurazione malattia collettiva d'indennità giornaliere secondo la LCA,

nell'edizione 1996 (doc. 5), sono applicabili al contratto assicurativo stipulato

fra __________ e CV 1.

Per l'art. 18 CGA, v'è un'incapacità di

lavoro quando la persona assicurata, a seguito di un evento assicurato, è

totalmente o parzialmente incapace ad esercitare la sua attività professionale.

Secondo l'art. 20 CGA, non sono

assicurate le malattie e le conseguenze di un infortunio di cui la persona

assicurata soffre già al momento in cui l'assicurazione esplica i suoi effetti,

nella misura in cui essi hanno come conseguenza un'incapacità di lavoro. Se le

lesioni corporali possono essere soltanto parzialmente attribuite a delle

malattie assicurate, le prestazioni sono ridotte proporzionalmente sulla base

di appropriata valutazione.

L'art. 23 lett. a CGA prevede che

l'assicuratore versa l'indennità giornaliera convenuta durante l'incapacità di

lavoro certificata da un medico, ma al più presto dopo la scadenza del termine

di attesa fissato contrattualmente. Per ogni caso di malattia, CO 1 versa

l'indennità giornaliera per la durata della prestazione prevista dal contratto

(art. 23 lett. c CGA).

Per quanto concerne le prestazioni in

caso di malattia preesistente (art. 24 CGA), l'obbligo dell'assicuratore nei

casi di ricaduta o di comparsa delle conseguenze per delle malattie che esistevano

prima che la copertura assicurativa esplicasse i suoi effetti è stabilito in

funzione del contratto.

CO 1 propone delle varianti di

prestazioni:

1. Obbligo in materia di prestazioni

senza limitazione

Nel caso di assicurazioni stipulate

senza limitazione per delle malattie preesistenti (copertura integrale), le

prestazioni sono versate fino alla durata delle prestazioni prevista dal

contratto.

Considerandi

2.

Obbligo in materia di prestazioni

con limitazione

Nel caso di assicurazioni concluse con

limitazione per delle malattie preesistenti, quando l'incapacità lavorativa è

causata dalla ricomparsa o dal peggioramento di una malattia o di conseguenze

di un grave infortunio per la/le quale/i l'assicurato è già stato curato da un

medico prima della sua entrata nell'assicurazione oppure quando l'incapacità

lavorativa risulta dalle conseguenze di un'infermità che esisteva già prima

dell'entrata nell'assicurazione e di cui l'assicurato aveva conoscenza,

l'indennità giornaliera è versata all'assicurato al massimo nelle proporzioni

previste dall'assicuratore, calcolate in base alla durata del rapporto di

lavoro presso l'attuale datore di lavoro. Nel caso concreto, per una durata del

rapporto di lavoro fino a 4 anni, la durata massima delle prestazioni per caso

è pari a 120 giorni.

6.

Nel

caso di specie le parti hanno concluso un contratto di lavoro avente durata di

tre mesi, prorogata a tempo indeterminato, visto che sin dal 13 luglio 2010 l'attore lavora per conto di __________ a favore di __________.

Il 6 dicembre 2013 (doc. 5) il dottor __________

di __________, medico chirurgo specialista in malattie dell'apparato respiratorio,

ha attestato che l'interessato era affetto da lombalgia e che necessitava di 20

giorni di riposo, osservando che tale certificato è stato redatto sulla base

delle notizie clinico-anamnestiche che non è stato possibile obiettivare

all'atto della visita medica.

A seguito di quanto emerso dai

successivi atti medici richiamati dall'assicuratore, con scritto del 16 maggio

2014.

(doc. B) quest'ultimo ha informato l'interessato che gli riconosceva le

prestazioni di diritto soltanto per 120 giorni, dato che l'inabilità lavorativa

lamentata era causata da una malattia preesistente.

L'attore ha negato questa circostanza,

sostenendo in sostanza che ci sia stato un disguido nella certificazione delle

diagnosi.

7.

Dopo

il primo referto del 6 dicembre 2013, il dottor __________ ha certificato il 27

dicembre 2013 (doc. 6) che l'attore era affetto da lombalgia in spondilosi

lombare diffusa, per cui doveva stare a riposo fino al 10 gennaio 2014.

Le visite avvenute il 10

gennaio 2014 (doc. 7) ed il 20 febbraio 2014 (doc. 8) hanno dato luogo alla

diagnosi di lombalgia in spondilosi lombare diffusa; algie in sede spalla

sinistra in esiti di pregressa frattura (FKT in corso) per la quale è stato

prescritto un mese di riposo. Nel secondo certificato il curante ha specificato

che sono state richieste una visita ortopedica di controllo e una visita

fisiatrica di controllo.

Nel certificato del 20

marzo 2014 (doc. G) la diagnosi posta era di tendinopatia calcifica spalla

destra (previste onde d'urto), perciò i giorni di riposo si sono protratti fino

al 30 aprile 2014.

Il 29 aprile 2014 (doc.

H) il medico curante ha ribadito la diagnosi di tendinopatia calcifica spalla

destra, indicando che nel mese di luglio erano previste le onde d'urto e che

fino al 29 maggio 2014 l'interessato non poteva lavorare.

Il 4 giugno 2014 (doc. I)

il dottor __________ ha affermato che l'assicurato "ha dichiarato in

data odierna di non avere riportato la diagnosi di tendinopatia calcifica in

data antecedente al 13/07/2010. Il sottoscritto conferma che il paziente non ha

riportato tale diagnosi presso codesto ambulatorio in data antecedente al

13/07/2010.".

Su mandato

dell'assicuratore malattia, la __________ ha effettuato una visita domiciliare

all'attore per accertare le sue condizioni di salute. Dal rapporto redatto il

31.

gennaio 2014 (doc. 11) dall'operatrice emerge che l'inabilità lavorativa è

sorta il 7 dicembre 2013 per problemi alla spalla e che la diagnosi che gli

rendeva impossibile riprendere la pesante attività lavorativa era di metaplasia

ossicalcifica del tendine del muscolo sovraspinato sino alla giunzione

miotendinea; lombalgia e ernia inguinale.

Il 29 aprile 2014 (doc.

14) il dottor __________ ha compilato il rapporto medico sull'inabilità

lavorativa richiesto dall'assicuratore malattia, indicando quali diagnosi

principale e secondaria la lombalgia in spondilosi e la tendinopatia calcifica,

aggiungendo che il paziente dichiara essere di entità non compatibile con il

proprio lavoro. Alla domanda n. 3 sui sintomi e le constatazioni attuali, il

curante ha affermato che la patologia era prevalentemente di tipo soggettivo,

non era obiettivabile. Quanto alle cure, ai medicamenti e alle terapie attuali

(domanda n. 4), egli ha risposto che il paziente era in attesa di terapia con

onde d'urto, prevista in luglio. Nel frattempo, l'interessato ha effettuato

visite ortopediche e fisiatriche (domanda n. 5). Al quesito n. 6 se la malattia

esisteva già prima del 13 luglio 2010, lo specialista ha risposto "lombalgia

pregressa presente, di entità minore" e che il paziente era a conoscenza

di questa malattia prima di allora (domanda n. 7).

Per quanto riguarda il

peggioramento, invece, l'assicurato ne è stato informato solo in seguito

(domanda n. 8) e già prima del 13 luglio 2010 egli si è sottoposto a delle cure

per questa malattia (domanda n. 9).

La documentazione

raccolta dall'assicuratore malattia concerne gli esami ed i trattamenti medici

previsti ed effettuati dall'attore nel corso del 2014 per la spalla sinistra e

per la schiena (doc. 14). La radiografia effettuata il 13 gennaio 2014 dalla

dottoressa __________ all'Ospedale __________ di __________ alla spalla

sinistra ha rilevato un'artrosi acromion-claveare e gleno-omerale,

macrocalcificazioni nei tessuti molli adiacenti al trochite omerale e in sede

subacromiale per tendinite calcifica.

Da questi atti emerge

però anche che in data 17 giugno 2010 la stessa dottoressa aveva già effettuato

una radiografia alla spalla sinistra, giungendo alla medesima diagnosi, se non

per l'assenza di macrocalcificazioni (anche) in sede subacromiale.

Alla luce di questo

chiaro certificato medico, non è quindi possibile convenire con quanto

affermato dall'attore con e-mail del 21 maggio 2014 (doc. 16), indirizzata

all'assicuratore dopo avere appreso che aveva diritto soltanto a prestazioni

ridotte durante 120 giorni. In quello scritto egli ha affermato, a proposito

del quesito al medico curante sulla malattia già esistente prima del 13 luglio

2010, che "ci tenevo a precisare che riguarda solo e esclusivamente la

"LOMBALGIA IN SPONDILOSI LOMBARE DIFFUSA", mentre x la

TENDINOPATIA CALCIFICA SPALLA SX, e una inabilità che ho contratto dopo e

esclusivamente il 13-07-2010. il mio medico curante a unificato le due diagnosi

in una sola risposta.".

All'attore non viene in

aiuto nemmeno il successivo scritto che ha inviato il 12 giugno 2014 (doc. 17)

all'assicuratore malattia postulando il pagamento delle indennità mancanti dal

20.

marzo al 29 maggio 2014, a motivo che "come certificato dal dottor __________

la diagnosi x qui ho riportato l'inabilita lavorativa in tale periodo

(tendinopatia calcifica spalla sinistra) non e antecedente al periodo

13-07-2010".

A ben vedere, poi, il

citato certificato del 4 giugno 2014 rilasciato dal suo medico curante non

giunge alla conclusione intesa dall'interessato. In effetti, il dottor __________

ha soltanto affermato che "il paziente non ha riportato tale diagnosi

[tendinopatia calcifica alla spalla sinistra] presso codesto ambulatorio in

data antecedente al 13/07/2010.".

Ciò significa che prima

dell'inizio dell'attività lavorativa alle dipendenze di __________, il

dottor __________ non era a conoscenza della patologia alla spalla sinistra

dell'assicurato, ossia l'attore non era (ancora) stato visitato presso il suo

ambulatorio per la problematica alla spalla prima del 13 luglio 2010, ma ciò

non vuol dire che la patologia non esistesse.

Alla luce degli atti

medici esposti il TCA conclude dunque che la diagnosi di tendinopatia calcifica

alla spalla sinistra era già stata posta dagli specialisti prima della

firma del contratto lavorativo che ha fatto entrare l'attore nella cerchia

degli assicurati di CO 1.

Questa conclusione va

tratta pure per la patologia alla schiena.

Non va infatti

dimenticato che non solo l'attore ha dichiarato che la lombalgia era

preesistente al 2010, ma che anche il medico curante l'ha chiaramente indicato

alle risposte n. 6, 7 e 8 del rapporto medico sull'inabilità compilato il 29

aprile 2014 alla presenza dell'interessato medesimo (risposta n. 14). In quell'occasione,

egli ha diagnosticato sia la lombalgia in spondilosi sia la tendinopatia

calcifica, ma ha specificato che prima del 13 luglio 2010 era presente (solo)

una lombalgia pregressa, seppure di entità minore, e che è solo in seguito che

è peggiorata al punto tale da renderlo inabile al lavoro. Ad ogni modo, già

allora il paziente era al corrente dell'esistenza di questa patologia.

Da quanto precede

discende che l'inabilità lavorativa attestata il 6 dicembre 2013 dal dottor __________

dapprima per lombalgia e a decorrere dal 10 gennaio 2014 anche per algie alla

spalla sinistra, va ricondotta ad affezioni preesistenti all'inizio della copertura

assicurativa di cui l'attore beneficia grazie alla conclusione del contratto di

lavoro con __________.

Alla luce di ciò, non è quindi

possibile concludere che la malattia dell'attore - sia che si tratti di

tendinopatia calcifica, sia di lombalgia - sia sorta soltanto quando il

contratto di lavoro era già in essere.

8.

L'assicurazione

malattia d'indennità giornaliere sottoscritta dal datore di lavoro dell'attore

con CO 1 è un contratto collettivo secondo la LCA (cfr. le CGA che lo indicano

chiaramente), motivo per cui è corretto che l'assicuratore malattia convenuto

non abbia emesso una decisione formale impugnabile ex art. 49 LPGA, non essendo

applicabile la legislazione sulla parte generale delle assicurazioni sociali

valida, invece, in materia di assicurazione malattia di base retta dalla LAMal.

In merito al rinvio

dell'attore al Contratto collettivo per il settore del prestito di personale

entrato in vigore il 1° gennaio 2012, e più precisamente al suo art. 29 relativo

all'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia (doc. E), questo

CCL non può però tornare utile per la soluzione della controversia in oggetto,

visto che, come tale, esso regola i rapporti fra i lavoratori ed i datori di

lavoro, mentre la causa promossa dall'attore davanti a questo Tribunale porta

contro il suo assicuratore malattia.

Di conseguenza, in specie

fa stato il contratto sottoscritto fra l'interessato ed il suo datore di

lavoro, il quale ha assicurato i suoi dipendenti in caso di malattia presso CO

1.

(art. 4.7 del Contratto quadro di lavoro).

Ne discende che sono

dunque applicabili le norme contrattuali stipulate fra __________ e

l'assicuratore malattia convenuto, e meglio il contratto di assicurazione

malattia collettiva di indennità giornaliere del 2001, in essere anche nel 2013.

Come visto, questo

contratto distingue fra due tipi di lavoratori temporanei ed in concreto fanno

stato le disposizioni relative al personale temporaneo sottoposto alle

convenzioni collettive.

In effetti, attivo dal 13

luglio 2010 presso __________, come tale l'attore sottostà al Contratto

collettivo di lavoro delle __________.

Per questa particolare

cerchia di assicurati, l'assicuratore convenuto ed il datore di lavoro

dell'attore hanno previsto delle limitazioni della copertura assicurativa e

nell'evenienza concreta torna applicabile il rinvio all'art. 24.2 CGA.

Come esposto (cfr.

consid. 7), l'incapacità di lavoro dell'interessato è stata infatti causata

dalla ricomparsa della tendinopatia calcifica della spalla sinistra rispettivamente

dal peggioramento della lombalgia per le quali era già stato curato prima

dell'entrata nell'assicurazione con l'inizio dell'attività lucrativa per conto

di __________.

In tale evenienza, l'art.

24.2

CGA dispone che le indennità giornaliere sono versate al massimo per 120

giorni per caso se, come in specie, il rapporto di lavoro presso l'attuale

datore di lavoro è inferiore ai 4 anni.

Da quanto esposto

discende dunque che in virtù del contratto collettivo di indennità giornaliera

che vincola il suo datore di lavoro a CO 1, di cui egli ne è beneficiario, il

lavoratore qui attore ha diritto al massimo a 120 giorni di indennità per le

malattie riapparse al 6 dicembre 2013.

Va infatti ritenuto che

le stesse - o almeno una delle due - erano già presenti prima che egli

iniziasse la sua collaborazione con __________ e quindi che l'interessato entrasse

a fare parte della cerchia degli assicurati dell'assicuratore malattia

convenuto.

In queste circostanze, la

pretesa dell'attore di vedersi riconosciute dall'assicuratore malattia fino al

29.

maggio 2014 delle indennità giornaliere per le malattie preesistenti al 13

luglio 2010, e ricomparse il 6 dicembre 2013, deve pertanto essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1

LTF).

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti