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Decisione

36.2014.6

Sussidio CM 2013. Motivo per l'amministrazione ed il giudice di non ritenere la tassazione manifestamente errata

15 maggio 2014Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I casi di eccezione alla correttezza della

decisione di tassazione applicabile sono estremamente rari, tanto che la prassi

degli ultimi 10 anni conosce unicamente, in ambito di RIPAM, solo la

fattispecie evasa con la STCA 29 marzo 2004 citata."

2.8. In concreto RI

1 invoca un errore dell’amministrazione fiscale che integra nella sua partita

fiscale l’immobile della CE del marito (si tratta della particella __________

RF __________) su cui indica di vantare una interessenza del 25% mentre per il

rimanente spetta alle figlie. In questo senso la presentazione di una

dichiarazione fiscale specificante i beni di spettanza della CE del marito

nella misura di ¼ che non è però stata ritenuta dall’UT competente che ha

caricato (tassazioni 2010 e 2011) l’immobile citato nella partita fiscale

dell’assicurata ricorrente. A questo proposito non può qui essere sottaciuto il

contratto di divisione ereditaria parziale contenuto nella mappetta doc. 1.

Questo contratto prevede che i beni intestati al defunto marito della

ricorrente, padre delle tre figlie __________, __________ e __________, vengano

attribuiti in favore delle figlie più giovani (__________e ____________________)

con l’attribuzione di un diritto d’abitazione in favore degli altri membri

della CE. Più specificatamente il contratto prevede che RI 1 “dichiara di

cedere e cede le proprie interessenze e ragioni ereditarie nella particella __________

__________ ____________________ alle figlie __________ … e __________” che

a loro volta “A titolo di conguaglio per la cessione … costituiscono a

favore della madre .. e della signora __________ un diritto di abitazione vita

natural durante sulla casa subalterno A della part. __________ RFD __________”

l’accordo prevede inoltre che nel caso in cui “RI 1 e __________ non

volessero o potessero più abitare nello stabile … le parti concordano … che in

caso di locazione dello stabile, il canone venga suddiviso in parti uguali tra”

la ricorrente e le tre figlie. Il diritto di abitazione è stato inteso come

diritto di coabitazione con “concentrazione all’ultima superstite”.

2.9. Questo

Tribunale cantonale delle Assicurazioni si è chinato, nella sentenza appena

citata dello scorso 5 novembre 2012 (inc. 36.2012.22 in re B.), su una

situazione simile a quella in discussione. Questa Corte ha constatato in quella

fattispecie come l’usufrutto in favore della vedova non fosse iscritto a

Registro Fondiario ma fosse riconosciuto a livello fiscale e ciò nonostante il

fatto che:

"

La dichiarazione fiscale della contribuente

(sia) sempre stata presentata con l'indicazione della partecipazione alla

sostanza nella misura del 25%. Per quanto concerne il reddito di questa

sostanza (il valore locativo) veniva indicato il valore di reddito pieno …”

In quel

caso il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha constatato:

"

… l’inesistenza formale di un usufrutto o

di un diritto d’abitazione in favore della ricorrente che vive nella casa della

CE.”

(sottolineatura del redattore)

La Cassa,

in quella procedura, ha fatto riferimento al c.d. “usufrutto bonale” che

l’autorità fiscale ha ammesso ed ha rilevato come non si potesse considerare manifestamente

errata la decisione di tassazione tanto da doversene scostare. E questa Corte

ha seguito e fatto proprio quel ragionamento. In altri termini il Tribunale

cantonale delle Assicurazioni ha considerato che, pur non essendo formalmente

iscritto a RF un diritto d’usufrutto, lo stesso esisteva a carico della

particella in discussione ciò che l’Ufficio di Tassazione aveva sempre ammesso

nonostante le dichiarazioni fiscali dell’assicurata che indicavano solo una sua

quota di ¼. La vedova interessata in quella procedura non aveva impugnato le

decisioni fiscali e le stesse non erano manifestamente errate, sicché il TCA le

ha ritenute correttamente a fondamento del suo giudizio confermando la

valutazione della Cassa.

2.10. In concreto la

situazione è solo in parte simile a quella del giudizio ricordato. In effetti RI

1 è rimasta vedova ad appena 33 anni, giovane madre di 3 bambine. La Comunione

ereditaria costituitasi alla morte del marito (e padre delle 3 figlie __________

__________ e __________) è stata (solo parzialmente) sciolta unicamente nel

2010, ossia 52 anni dopo la morte del marito e padre.

Nell’agosto

2010 l’immobile __________ RFD __________ è stato attribuito alle due figlie

più giovani dell’assicurata ed in favore della stessa è stato riconosciuto un

diritto di abitazione valido sua vita natural durante, analogo diritto è stato

concesso (congiuntamente) alla figlia maggiore di RI 1, __________.

2.11. Occorre in

primo luogo verificare se, come per il diritto d’usufrutto, anche per il diritto

di abitazione valgano i medesimi principi. Ossia se a livello fiscale l’avente

diritto si veda caricare nella partita fiscale il bene nella sua interezza ed i

relativi redditi. Secondo gli art. 19, 20 e 40 LT il

reddito e la sostanza gravati da usufrutto vanno imposti integralmente nella

partita fiscale dell’usufruttuario. Il medesimo trattamento fiscale è valevole

per la sostanza gravata da un diritto d’abitazione, essendo quest’ultimo, dal

profilo fiscale, assimilabile all’usufrutto secondo la Circolare 1/2003 della

Divisione delle contribuzioni. La Camera di diritto Tributario del Tribunale di

Appello, in un giudizio dell’22 dicembre 2011 in re R. (inc. 80.2011.76) ha interpretato sostanzialmente le norme fiscali citate analogamente

a quanto indicato nella circolare ed ammesso il trattamento fiscale analogo tra

usufrutto e diritto d’abitazione ritenuto però un trattamento differenziato su

aspetti che qui non sono d’attualità (spese di manutenzione).

In

sostanza dunque il bene gravato da un diritto d’abitazione, quale quello

concesso con il contratto 24 agosto 2010 in favore della ricorrente e della figlia __________, va, di principio, inserito nella partita fiscale della persona

che beneficia del medesimo diritto.

In

concreto dall’estratto informatico del RF che questa Corte ha acquisito (doc.

IX) emerge che il fondo __________ RFD di __________ (__________) è intestato

alle proprietarie __________ e __________ in base al contratto di divisione

ereditaria del 26 agosto 2010. D’altra parte in favore di RI 1 e di __________

è garantito un diritto d’abitazione vita natural durante. Questa situazione

avrebbe dovuto portare l’UT di __________, già per il 2010, ad inserire nella

partita fiscale delle signore __________, RI 1 e Giovanna, il valore di reddito

e della sostanza dell’immobile in ragione di ½ ciascuna. In concreto invece il

fondo è inserito nella sola partita fiscale materna.

Il

giudice delegato ha interpellato l'UT __________o in merito, ponendo precise e

dettagliate domande, il 28 febbraio 2014 (doc. XI). La risposta è pervenuta il

successivo 7 aprile 2014 (doc. XIX).

Nella

presa di posizione dell'UT __________ si evidenzia come nella partita fiscale

di __________, che con la madre condivide il diritto d'abitazione sul mappale __________

RF fondiario, non è inserito nulla quo a tale diritto. L'UT ammette che il

diritto d'abitazione in questione sia concesso solo sul subalterno A alla

ricorrente ed alla figlia maggiore, ma che solo nella partita fiscale materna

sia inserito tutto il valore dello stesso. A giustificazione di tale scelta,

che si rileva palesemente errata e che non tiene conto del contratto di

divisione parziale della Comunione ereditaria, vi è il proseguimento di una "…

impostazione … già … praticata negli anni precedenti e sempre ammessa dalla

signora RI 1 ".

L'UT

osserva che la signora Ancilla Nicola, perlomeno dalle nuove stime (2005), ha

sempre inserito nella sua partita fiscale il godimento del solo subalterno A

del mappale mentre l'UT ha sempre rettificato la dichiarazione inserendo

l'intero mappale.

Ora, come

visto in precedenza, la prassi del TCA conduce, in situazioni analoghe a quelle

qui in discussione, a ritenere i beni gravati da usufrutto nella partita

fiscale dell'usufruttuario. Come visto il diritto d'abitazione va considerato

parimente. Sin qui l'agire della Cassa non è errato.

L'amministrazione

fiscale ha però erroneamente inserito l'intera sostanza ed il conseguente

reddito, nella sola partita fiscale di __________. L'esistenza di una

situazione che proseguiva da anni non è argomento sufficiente per giustificare

tale carico.

Infatti

nel 2010 la situazione è mutata mediante la sottoscrizione del contratto di

scioglimento parziale della Comunione ereditaria __________ (doc. 2) per cui la

particella __________ RF fondiario, di proprietà comune delle figlie e della

vedova di __________, è stata attribuita ad __________ e __________, le quali

hanno assunto, a fonte della rinuncia della mamma e della sorella, il debito

ipotecario gravante il bene ed hanno concesso ad RI 1 e __________ – a titolo

di conguaglio – un "diritto d'abitazione vita natural durante sulla

casa subalterno A della particella RFD __________", __________, con il

rilievo che il diritto di abitazione ê inteso quale diritto di coabitazione tra

__________ e __________ con concentrazione all'ultima superstite.

Da quanto

precede emerge, nonostante il rilievo dell'UT __________ secondo cui "…

nel modulo 7 (immobili, determinazione della sostanza e del reddito

immobiliare) del 2010 allegato al questionario della comproprietà" __________

e __________ "era indicato che tutto il valore locativo veniva esposto

alla madre", una mutazione di cui l'UT non ha tenuto conto.

La

precedente situazione (immobile e suo valore locativo) erano imposti alla qui

ricorrente.

La

mutazione, ossia lo scioglimento (parziale) della Comunione ereditaria fu __________,

ha condotto a gravare il fondo __________ RFD __________ con un diritto

d'abitazione in favore di 2 persone in coabitazione.

Per

questo motivo l'intera sostanza ed il valore di reddito della stessa, non

dovevano essere contemplati nella partita fiscale solo di RI 1 ma essere divise

tra la madre e la primogenita.

L'errore

dell'UT è palese ed evidente: l'immobile in precedenza della Comunione ereditaria

fu __________ e gravato da un usufrutto bonale in favore di RI 1 è stato

oggetto di una precisa attribuzione e di un aggravio di oneri.

A fronte

di questo errore palese la Cassa Cantonale di Compensazione doveva staccarsi

dalla decisione di tassazione 2010 e ritenere i valori rettificati emergenti dall'accordo

di divisione parziale.

2.12. Già solo per

questa ragione la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla

Cassa per una nuova decisione che consideri la metà del valore del fondo __________

RFD __________ e la metà del valore locativo dello stesso nel calcolo di RI 1.

Nel

calcolo l'amministrazione non dovrà più computare gli interessi passivi

ritenuti nella decisione annullata siccome posti a carico delle proprietarie

del fondo.

L'amministrazione

calcolerà di conseguenza il nuovo RD per la verifica del diritto alla RIPAM da

parte della ricorrente.

2.13. Sin d'ora, come

anticipato nelle considerazioni sui punti 2.4 e 2.5, va osservato che la Cassa

dovrà determinare l'importo che la ricorrente dovrà porre a contribuzione, del

pagamento del premio in applicazione dell'art. 36 LCAMal.

Come

evidenziato nella STCA 36.2014.8 del 16 aprile 2014 la norma in questione

prevede:

" Oltre il limite di cui all’art. 35, la parte di reddito

supplementare da destinare al finanziamento dei premi è definita come segue:

a) persone sole senza figli: 20% del RD che supera

il 50% del limite di cui all’art. 35;

b) persone sole con figli: 8% del RD che supera il

50% del limite di cui all’art. 35;

c) persone coniugate senza figli: 21% del RD che

supera il 50% del limite di cui all’art. 35;

d) persone coniugate con figli: 13% del RD che

supera il 50% del limite di cui all’art. 35."

Come

hanno evidenziato le parti nei loro allegati il tenore di questa norma è stato

cambiato nel corso dell’anno 2013. Come rammenta la nota posta in calce alla

norma nella sua pubblicazione nella RL (e recante il n. 77) l’articolo di legge

è stato modificato dalla legge del 25 novembre 2013 con sua entrata in vigore

retroattiva al 1 gennaio 2013 (BU 2014, 9). Il tema della retroattività di

questa norma e comunque del RD che supera il 50% del limite di cui all’art. 35

LCAMal è stato oggetto di approfondita analisi nella STCA 36.2013.28 in re V.M.

del 5 dicembre 2013 dove questa Corte ha evidenziato quanto segue:

" In merito al tema che si pone in concreto relativo

alla interpretazione delle norme dell'art. 35 e 36 LCAMal va ricordato, come ha

fatto il TF nella sentenza 12 dicembre 2011 8C_311/2011 (pubblicata in DTF 138

V 50 e segg.) al considerando 4 che, di principio, la legge va interpretata

secondo il suo senso letterale. Se il testo non è chiaro e se più

interpretazioni sono possibili occorre ricercare la volontà reale del

legislatore. (…)

L'interpretazione del testo

di legge ha quale scopo quello di determinare con precisione il senso della

regola. Il compito del giurista in genere e del giudice, che deve applicare le

norme, è quello di stabilire a quale situazione di fatto concreta la norma –

con le conseguenze in essa contenuta – debba applicarsi:

Non si dimentichi che il

giudice non é semplicemente “la bocca che ripete le parole della legge”

(Montesquieu, L’ésprit des lois, 1777, Libro XI capitolo VI) ma deve provvedere

ad interpretare le norme, a comprenderne senso, portata, applicabilità alla

situazione concreta che gli si presenta di fronte.

Per ciò fare il giudice

deve partire dal senso letterale e quindi dall'espressione utilizzata dal

legislatore. Il primo metodo interpretativo è, infatti, quello grammaticale che

costituisce

l' "Ausgangspunkt jeder

Auslegung" (Häfelin/Haller/Keller, op.cit. n° 91).

La giurisprudenza

federale, su questo aspetto, è chiara:

" Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der

Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene

Interpretationen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gefragt werden

unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente. Abzustellen ist dabei

namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm und ihren Zweck sowie auf die

Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Die

Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als

Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen." (DTF 131 II 697 e 4.1.)

In effetti dal testo

chiaro usato dal legislatore ci si può scostare soltanto

" wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er

Considerandi

nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche triftigen Gründe können

sich aus der Entstehungsgeschichte, aus dem Sinn und Zweck der Vorschrift und

aus dem Zusammenhang mit anderen Normen ergeben." (Häfelin/Haller/Keller,

op.cit., 4° 92).

In questo senso la

giurisprudenza del TF che in DTF 131 II 217 ss., pag. 221 consid. 2.3 rileva:

" Nach der Rechtsprechung darf die Auslegung

vom klaren Wortlaut eines Rechtssatzes nur dann abweichen, wenn triftige Gründe

dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche

triftigen Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, aus dem Sinn und

Zweck der Vorschrift und aus dem Zusammenhang mit anderen Gesetzesbestimmungen

ergeben. Entscheidend ist danach nicht der vordergründig klare Wortlaut einer

Norm, sondern der wahre Rechtssinn, welcher durch die anerkannten Regeln der

Auslegung zu ermitteln ist. Auch Bundesgesetze sind einer Auslegung wider den

Wortlaut zugänglich. Art. 191 BV setzt dem nur insoweit Schranken, als er

verbietet, vom klaren Wortlaut und vom Sinn und Zweck einer Vorschrift

abzugehen, um diese in den Rahmen der Verfassung zu stellen. Der Wortlaut

allein aber stellt kein Hindernis dar, selbst wenn er klar ist. Bestehen

triftige Gründe dafür, dass er den wahren Rechtssinn einer Vorschrift - die

ratio legis - nicht wiedergibt, ist es nach dem Gesagten zulässig, von ihm

abzuweichen und die Vorschrift entsprechend zu deuten, insbesondere dann, wenn

der wahre Rechtssinn entgegen dem Wortlaut

verfassungskonform erscheint (BGE 111 Ia 292 E. 3b S. 297; BGE 131 II 13 E.

7.

, mit Hinweisen)."

Nell'ambito

dell'interpretazione grammaticale il punto di partenza del giudice, come

indicato, è il testo legale stesso, ciò che comprende anche l'eventuale

marginale. Per l'interpretazione di norme federali si fa capo alle redazioni

nelle diverse lingue nazionali con il rilievo che alcuna ha la priorità sulle

altre (Häfelin/Haller/Keller, op.cit., n° 95 e DTF 125 UI 402).

L'attività

interpretativa del giudice deve quindi considerare, oltre il testo normativo, e

nella misura in cui lo stesso non sussidi pienamente, anche la sistematica

della regola. La cosiddetta "systematische Auslegung" ossia la

determinazione della portata e del senso preciso della norma alla luce della

sua relazione con le altre norme del corpo legislativo in discussione.

Un esempio illuminante

di questo metodo interpretativo è consegnato dalla giurisprudenza in DTF 105 Ib

225.

consid. 3b con cui, nella trattazione di un caso di acquisizione della

cittadinanza, il concetto di domicilio è stato collegato dal TF non alla LCit

stessa (art. 36) ma all'art. 23 CCS. Il TF così si è espresso in merito all'uso

della sistematica della legge:

" Eine systematische Betrachtung des

Bürgerrechtsgesetzes ergibt, dass es unter I. den "Erwerb und Verlust (des

Schweizer Bürgerrechts) von Gesetzes wegen" und unter II. den "Erwerb

und Verlust durch behördlichen Beschluss" regelt. II.A. trägt den Titel:

"Erwerb durch Einbürgerung". Unter diesem Titel werden in den Art. 12

bis 41 die folgenden Materien behandelt: "a. Ordentliche

Einbürgerung" (Art. 12-17), "b. Wiedereinbürgerung" (Art.

18-25), "c. Erleichterte Einbürgerung" (Art. 26-31) und "d.

Gemeinsame Bestimmungen" (Art. 32-41). Beim Art. 36 BüG handelt es sich

demnach um eine gemeinsame Bestimmung des Erwerbs durch Einbürgerung. Aufgrund

ihrer Stellung im Gesetz kann diese Bestimmung daher lediglich auf die

ordentliche Einbürgerung, die Wiedereinbürgerung und die erleichterte

Einbürgerung Anwendung finden, nicht aber auf den Erwerb und Verlust des

Bürgerrechts von Gesetzes wegen (so auch OSWALD/STEINER, Bundesgesetz über

Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, Zürich 1953, S. 35; BURGER, Die

erleichterte Einbürgerung, Diss. Bern 1971, S. 60). Anders

verhielte es sich, wenn sich diese Bestimmung am Anfang oder an Schluss des

Gesetzes unter dem Titel "Gemeinsame Bestimmungen" befinden

würde.Eine andere Frage ist, ob der Gesetzgeber mit der in Art. 36 BüG verwendeten

Formulierung "als Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes gilt..." die

Bedeutung der Bestimmung weiter fassen wollte, als es deren Stellung im Gesetz

nahelegen würde; diese Frage kann indessen nicht mit der systematischen

Auslegungsmethode beantwortet werden."

Per la determinazione

del senso della norma il giudice può ricorrere all'interpretazione storica od

all'interpretazione teleologica ossia la "Zweckvorstellung, die mit einer

Rechtsnorm verbunden ist" (Häfelin/Haller/Keller, op.cit. n° 120).

Secondo i medesimi

autori:

" Der Wortlaut einer Norm soll nicht isoliert,

sondern im Zusammenhang mit den Zielvorstellungen des Gesetzgebers betrachtet

werden. Dabei ist aber nicht allein der Zweck, den der historische Gesetzgeber

einer Norm gegeben hat, massgeblich; vielmehr kann sich der Zweck einer Norm in

gewissem Rahmen wandeln und von zeitgebundenen historischen Vorstellungen

abheben. Die teleologische Auslegung kann sich also je nach Fall sowohl mit der

historischen wie auch mit der zeitgemässen Auslegung verbinden. (…)Immer aber

muss der Zweck in der Norm selbst enthalten sein; unzulässig ist es, normfremde

Zwecke in die Norm hineinzulegen." (op.cit. n° 121 e 122)

Per un esempio di questa

modalità di interpretazione si faccia riferimento alla DTF 117 Ia 387 consid. 3

dove il TF era confrontato con l'interpretazione dell'art. 6 CEDU con

riferimento all'esclusione del pubblico dalla sala del processo penale. In

quella sentenza la nostra Alta Corte ha ritenuto come un passaggio del testo

dalla norma non fosse felicemente espresso andando conseguentemente ad

esaminare quali fossero gli intendimenti e la volontà del legislatore.

La dottrina ci ricorda

anche, per questa modalità di interpretazione delle norme, che

" Auch bei der teleologischen Auslegung ist der

Ausgangspunkt stets der Wortlaut der auszulegenden Norm. Jedoch kann gemäss der

ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts vom Wortlaut abgewichen werden,

wenn triftige Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Wortlaut nicht dem

Sinn der Norm entspricht. Gerade bei der Auslegung gegen den Wortlaut kommt der

Besinnung auf den Zweck einer Gesetzesbestimmung eine vorrangige Bedeutung

zu." (Häfelin/Haller/Keller, op. cit., n. 124)

L'Alta Corte ammette

un'interpretazione teleologica che si scosta dal testo legale in casi rari ed

in situazioni particolari; lo ha fatto nella sentenza DTF 131 II 217 in materia di LAVI dove ha considerato che, contrariamente al testo della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati,

le prestazioni ricevute dalla vittima a titolo di risarcimento del danno

materiale devono essere dedotte dall'indennità anche quando siano già state

considerate nel calcolo dei redditi determinanti secondo la legge federale

sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti

e l'invalidità.

La dottrina tende ad

evidenziare comunque che questi casi sono rari e debbano rimanere l'eccezione,

essendo possibile provvedere in tal modo:

" wenn der Zweck eindeutig feststeht und

diesem Zweck innerhalb der rechtlichen Regelung eine grosse Bedeutung zukommt.

(Häfelin/Haller/Keller, op. cit., n. 126)

Nel caso concreto la

modifica di una norma (art. 35 cpv. 2 LCAMal), cui rimanda l'art. 36 LCAMal, e

l'assenza di una modifica di quest'ultima norma, rilevato poi l'ulteriore

rinvio dell'art. 35 cpv. 2 LCAMal all'art. 10 Laps in uno con l'interpretazione

data dall'amministrazione in concreto, impongono una verifica del senso della

norma e della sua applicabilità concreta.

(…)

Per chiarire il motivo

per il quale, a fronte della modifica legislativa posta in essere come

descritto, la Cassa abbia applicato la percentuale dell'art. 36 LCAMal al

reddito che supera il 50% del limite Laps e non invece l'intero reddito

determinato come impone l'art. 35 cpv. 2 LCAMal, il Tribunale cantonale delle

Assicurazioni – come descritto nelle considerazioni relative ai fatti – ha

dapprima interpellato la Cassa (il 7 agosto 2013 doc. IX) e quindi indetto

un’udienza e sentito, il 3 ottobre 2013, i responsabili della Cassa (doc.

XVIII).

Alla luce degli accertamenti

svolti può essere qui ritenuto come il legislatore abbia modificato l'art. 35

cpv. 2 LCAMal che, per la RIPAM riferita all’anno 2013, ha il seguente tenore:

B. Limite di

reddito per la riduzione massimo di premio

Art. 35

Il limite di reddito

disponibile di riferimento per la determinazione dell'importo normativo massimo

di riduzione dei premi LAMal è differenziato a dipendenza della dimensione

dell'unità di riferimento.

Esso si estende fino

al limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5

giugno 2000.

Il legislatore non ha

invece modificato in alcun modo l'art. 36 LCAMal per l'anno 2013, mentre

l’esecutivo ha proposto soltanto il 24 settembre 2013 con Messaggio 6851 (doc.

XVIII/2) una modifica “formale” (come ricordato dal Direttore della Cassa

Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in corso dell’udienza del 3 ottobre 2013)

della norma rapportando le percentuali dell’art. 36 LCAMal (tutte) al reddito

disponibile che supera “il 50% del limite di cui all’art. 35”. L'estensione del reddito disponibile (calcolato in maniera semplificata) che conferisce il

diritto alla RIPAM massima, secondo il modificato art. 35 cpv. 2 LCAMal,

assomma all'intero importo determinato conformemente all'art. 10 cpv. 3 Laps.

La Cassa ritiene però, in caso di superamento di detto limite, che il RDS che

va messo a contribuzione per pagare il premio è quello che supera il 50%

dell'importo dell'art. 10 Laps. Questa interpretazione delle norme (art. 36 in relazione con l'art. 35 cpv. 2 LCAMal), emergerebbe, secondo la Cassa, con sufficiente

chiarezza dalla documentazione prodotta dall'amministrazione stessa ed annessa

al doc. XIII, e meglio come evocato nello scritto 9 aprile 2013 del Consiglio

di Stato alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio

(doc. XIII/4) con cui si indica come:

" Coerentemente con la volontà del Parlamento

di formalizzare i miglioramenti decisi dal Consiglio di Stato per i bassi redditi

nel settore della riduzione di premio (cioè per gli assicurati con un reddito

disponibile inferiore o uguale al 100% del limite di fabbisogno minimo, senza

computo della pigione, ai sensi della Laps), si è modificato l'art. 35 cpv. 2

LCAMal (vedi rapporto CGF del 4 dicembre 2012 n. 6689R, capitolo 2.2) che è

entrato in vigore il 1° gennaio 2013. In considerazione dei semplici rinvii alla disposizione modificata contenuti nell'art. 36 LCAMal, quest'ultima

norma avrebbe dovuto essere oggetto, per motivi di tecnica legislativa, di un

contestuale e conseguente adeguamento." (doc. XIII/4)

Come indicato, ad oggi e

comunque per l'anno 2013, una tale modifica, che la Cassa ritiene formale, non

è stata attuata. Ne discende che, da un profilo prettamente letterale, per

l'art. 35 cpv. 2 LCAMal il limite massimo per l'ottenimento della massima RIPAM

si estende fino al limite di fabbisogno (senza computo della pigione) fissato

dalla Laps mentre in virtù dell'art. 36 LCAMal i redditi che vanno "Oltre

il limite di cui all'art. 35" devono contribuire al pagamento del

premio e vanno considerati, secondo precise percentuali, e portati in deduzione

dell'importo del sussidio. Il giudice delegato ha chiesto spiegazioni in merito

alla Cassa, e la stessa, nel suo scritto 30 agosto 2013 (doc. XIII), ha

evidenziato che:

" (…)

La volontà del Consiglio di Stato, della Commissione della gestione e

delle finanze del Gran Consiglio e del Parlamento non è mai stata quella di

modificare la formula di calcolo della RIPAM per le persone con un reddito

disponibile superiore al 100% del limite di fabbisogno minimo, senza pigione,

ai sensi Laps, rispetto a quella in vigore per la RIPAM dell'anno 2012.

(…)" (doc. XIII)

Vista la lacunosa

spiegazione e la divergenza in essere tra testo legislativo e l’interpretazione

dello stesso da parte dell'amministrazione che ha ritenuto la volontà del

legislatore, come emergerebbe dagli annessi prodotti con lo scritto doc. XIII

(in particolare dai calcoli eseguiti all’attenzione della Commissione della Gestione

e delle finanze del Gran Consiglio scritto 27 novembre 2012 CDS/Commissione

Gestione doc. XIII/2), il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha voluto

approfondire il tema indicendo l'udienza del 3 ottobre 2013. In quella sede è stata evidenziata la reale volontà del legislatore relativa alla modifica

dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal e l’influenza della stessa sull’art. 36 LCAMal; ciò

che si ritrova nel Messaggio 6851 del 24 settembre 2013 (doc. XVIII/2) relativo

(anche) alla modifica (formale) dell'art. 36 LCAMal e quindi della volontà in

esso contenuta di rendere letteralmente conforme il testo legale alla volontà

del Parlamento, e prima ancora del Governo, di non estendere eccessivamente il

riconoscimento della RIPAM allargando la cerchia dei beneficiari ma aiutando

maggiormente gli assicurati più bisognosi. Tale volontà emerge chiaramente dai

dibattiti parlamentari avvenuti il 17 dicembre 2012 (doc. XVIII/1) in

particolare relativi alla modifica del coefficiente di finanziamento cantonale

del sussidio. In specie negli interventi dei deputati Gianora, Guidicelli e del

Direttore del DSS Beltraminelli, anche se in maniera non esplicita. Il senso e

la portata delle norme in questione appare anche dallo scritto 27 novembre 2012

del Consiglio di Stato destinato alla Commissione della gestione, e da questa

integrato nelle sue proposte, da cui emerge, in maniera implicita nei calcoli e

nelle cifre proposte, la fissazione del limite del 50% del RD oltre il quale le

percentuali dell’art. 36 LCAMal iniziano ad applicarsi se il RD superiore al

fabbisogno (doc. XIII/2).

Nel rapporto di

maggioranza del 12 novembre 2013 della Commissione della gestione e delle

finanze del Gran Consiglio sul già citato Messaggio n. 6851 figura la seguente

indicazione:

" Si tratta di un adeguamento formale, già

anticipato a questa Commissione dal Consiglio di Stato con la sua

corrispondenza del 9 aprile 2013 (vedi risoluzione governativa n. 1658 del 9

aprile 2013), che essa interessa l'art. 36 LCAMal e che corrisponde alla

volontà politica espressa da questa Commissione con il suo rapporto del 4

dicembre 2012 sul messaggio n. 6689."

Anche nel Rapporto di

minoranza del 12 novembre 2013 della Commissione della gestione e delle

finanze, tale modifica formale viene approvata:

" La modifica formale che interessa l'art. 36

LCAMal e che corrisponde alla volontà politica espressa dal Parlamento con

l'approvazione del rapporto del 4 dicembre 2012 sul messaggio n. 6689 è

approvata anche dalla minoranza commissionale e può entrare in vigore secondo le

indicazioni governative."

Questo Tribunale non può

esimersi dal criticare il fatto che una divergenza tra lettera della norma e

volontà del legislatore sia stata lasciata in essere per tutto il 2013, creando

dubbi interpretativi che in un ambito così delicato e sensibile socialmente,

non debbono essere lasciati.

La conclusione cui è

pervenuta la Cassa, e quindi l'interpretazione delle norme secondo la reale

volontà del legislatore, va confermata in questa sede e deve prevalere.

L’interpretazione della norma secondo la (sufficientemente chiara) volontà del

legislatore deve quindi essere ammessa e condivisa. In effetti l’art. 35 cpv. 2

LCAMal, applicabile ai sussidi 2013, prevede che la RIPAM massima venga

concessa a coloro che hanno un RDS inferiore (o uguale) fabbisogno secondo

l'art. 10 Laps (senza computo della pigione) mentre l'applicazione della

riduzione del sussidio per la doverosa messa a contributo del reddito secondo

le percentuali dell'art. 36 LCAMal deve iniziare con il superamento del 50% del

fabbisogno se il RD superiore al fabbisogno stesso. Con questa interpretazione

la manifestata volontà di aiutare i meno favoriti è effettivamente conseguita

nonostante la stessa non si sia riverberata in una norma chiara ed esplicita.

L'interpretazione secondo

la volontà del legislatore palesa quindi l'intenzione di favorire i redditi più

modesti riuscendo comunque a coniugare un contenimento della spesa complessiva

e deve qui prevalere anche se ciò, come ammesso dal Direttore della Cassa

sentito in corso dell’udienza del 3 ottobre 2013, comporta la reintroduzione di

una soglia di reddito che il legislatore intendeva, con il primordiale progetto

di legge, eliminare (rispetto al diritto previgente) con l’adozione di un

modello lineare. Questa reintroduzione di un effetto soglia va anche a

contraddire la volontà iniziale di conseguire una uguaglianza orizzontale tra

gli assicurati. Più che la coerenza del sistema e la sua linearità, nel

ragionamento mal espresso (e meglio: non esplicito) del legislativo, è prevalso

il desiderio di aggiustamento del sistema per favorire i redditi più modesti

evitando però parallelamente una crescita (che sarebbe stata significativa

economicamente) della spesa complessiva. Si pensi infatti che l'applicazione

delle norme secondo il loro senso letterale avrebbe causato al cantone una

maggiore spesa “di diversi milioni di franchi” (doc. XVIII pag. 3)

difficilmente sopportabile per casse esauste come quelle ticinesi.

Come indicato la

coerenza del sistema viene intaccata dall’introduzione di un effetto soglia le

cui conseguenze sono facilmente desumibili dall’esempio seguente: se una UR

dispone di un RDS sino a CHF 26'052.-- (che per l’ipotesi di due adulti

coniugati e senza figli costituisce il tetto del fabbisogno Laps) beneficia dell’importo

massimo della RIPAM (normativo) pari ai valori dei PMR cumulati dall’UR ossia

CHF 9'816.--. Se invece lo stesso nucleo dispone di un reddito superiore di un

solo franco deve mettere a contribuzione la somma che esorbita il 50% del RDS.

Nel nostro esempio con un RDS di CHF 26'053.--, la RIPAM ammonta a:

{9'816 – [26'053 – 50%

(26'052) x 21%]} = CHF 7'080.35

Quindi un solo franco di

RDS superiore al fabbisogno pieno comporta una diminuzione reale della RIPAM

(normativa) di CHF 2'735.65 rispetto a quella massima. Non è certo questa

soluzione che rispetta i precetti di linearità, proporzionalità, ed equità

orizzontale (oltre che verticale) esposti nel messaggio che ha accompagnato le

norme entrate in vigore il 1° gennaio 2012; nonostante ciò questo Tribunale

ritiene di dovere interpretare le norme in questione secondo la volontà che il

legislatore ha manifestato in maniera sufficientemente chiara."

Da

quanto precede discende che la modifica della norma intervenuta con la legge

del 25 novembre 2013, ed avente effetto retroattivo al 1° gennaio 2013, non ha

fatto altro che ratificare l’interpretazione della norma stessa eseguita dalla

giurisprudenza di questo TCA.”

2.14

Alla luce

dell'esito del ricorso non occorre esaminare le ulteriori censure sollevate

dalla ricorrente ed attinenti, implicitamente, alla conformità delle norme

cantonali al diritto federale contenuto all'art. 65 LAMal.

Stante al

patrocinio ed il buon esito della procedura per la ricorrente si giustifica

riconoscere un'indennità per ripetibili fissata in CHF 1'200.--. Non si

percepiscono spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

del 10 gennaio 2014 formulato da RI 1 contro la decisione 12 dicembre 2013

emanata su reclamo dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS in materia di

sussidi è accolto.

§ Di

conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa

per esecuzione dei nuovi calcoli e l'emanazione di una nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

Cantonale di Compensazione AVS verserà alla ricorrente CHF 1'200.-- (IVA

inclusa, se dovuta), a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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