36.2014.63
Richieste insistenti per cure all'estero in una situazione delicata e grave. Latitanza inammissibile dell'assicuratore. Ricorso ammesso
6 ottobre 2014Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.63
IR/sc
Lugano
6 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2014 formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto ed in diritto
· che RI 1, 1998, rappresentato dalla mamma
RA 1, si è aggravato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni lamentando una
denegata giustizia commessa in suo danno dall’assicuratore malattie CO 1. In
sostanza, vittima di un grave incidente che impone importanti cure,
l’assicurato contesta il fatto che l’assicuratore malattie non voglia assumere
a suo carico le spese delle cure riabilitative neurologiche pediatriche (in
lingua italiana) poste in atto in territorio __________ da parte degli esperti
dell’Ospedale __________ “__________(__________– __________);
· che il ricorso rammenta come il 23
febbraio 2013 RI 1 è caduto, è stato ricoverato all’____________________ al
reparto di medicina intensiva sino a 4 aprile successivo e quindi trasferito
alla __________ in attesa di un intervento di “ricalottamento cranico bilaterale”;
· che tramite la curante dott. __________ è
stata chiesta all’assicuratore di base l’assunzione delle spese di
riabilitazione presso una struttura specializzata in riabilitazione pediatrica.
E’ stata indicata il __________ od il __________ rispettivamente l’Ospedale __________;
· che l’assicuratore ha scartato la
struttura __________ rilasciando la garanzia per il Centro di __________ il 7
luglio 2014;
· che, come ricorda ancora l’esposto della
madre dell’assicurato, in data 11 luglio 2014 il Dr. __________, assistente presso
l’__________ del primario prof. __________ (Neurologia), ed il successivo 17
luglio 2014 il primario stesso prof. __________ hanno scritto all’assicuratore
segnalando la necessità di una riabilitazione in lingua italiana, fondamentale
per il paziente italofono;
· che, particolarmente esplicito sulle
necessità di una necessità di recuperare il ragazzo mediante terapeuti che si
esprimano in lingua italiana è il prof. __________ stesso nello scritto 17
luglio 2014 ove dice:
"
(…)
Il
paziente è attualmente ricoverato nel nostro Reparto di Neurochirurgia per il
reimpianto delle due ossa artificiali (PEEK).
Negli
ultimi tempi il paziente ha fatto dei lenti progressi della coscienza e
dell'attenzione.
Per
questo motivo è molto importante che il paziente inizi la riabilitazione
intensiva nella sua lingua madre e adattata alla sua età.
Per
questo motivo sono state contattare due strutture, la prima a __________ dove
vi è un'attesa di minimo 2 mesi e dove sussiste il problema della lingua. In __________,
a __________, si trova la Clinica __________ specializzata nella riabilitazione
per giovani.
Per
questo motivo chiedo gentilmente di rivalutare la vostra decisione per poter dare
a questo giovane ragazzo le migliori possibilità di recupero." (doc. 12)
· che
Fatti
i responsabili del Centro universitario di __________ hanno indicato la possibilità
di eseguire delle terapie in lingua italiana ma senza fornire garanzie sulla
continuità della prestazione necessaria (doc. 13);
· che sulla base delle richieste dei
curanti e della madre relative ad una riabilitazione in __________ la Cassa ha
interpellato un primo medico di fiducia che ha condiviso la richiesta. CO 1 ha
poi però sottoposto il caso ad un secondo medico fiduciario, __________, che,
riferendosi a concetti giuridici quali il principio della territorialità della
LAMal e ritenendo che la terapia riabilitativa sia conseguibile in Svizzera ha
proposto la reiezione della riabilitazione in __________ rilevando come: "… Auch müssten alle Kinder in der
Schweiz, die eine andere Sprache als die Leistungserbringer sprechen, sie z.B.
Türken, Tamilen, Spanier, Bosnier, Serben etc. für solche Therapien jeweils ins
entsprechend sprachige Ausland verlegt werden. Dies
ist im Gesetz klar nicht so vorgesehen. (…)"
(doc. 14) dimenticando, forse, che l’italiano è una lingua nazionale,
che i bimbi italofoni in generale, e quelli ticinesi e del Grigioni italiano in
particolare sono portatori di una lingua e cultura nazionale. In Svizzera vi sono
scuole, radio TV, e dibattiti in Parlamento Federale in lingua italiana (e non
in serbo, spagnolo, turco, ecc…) perché al pari del tedesco l'italiano è lingua
della Confederazione;
· che sin d'ora va ricordata alla dott. __________
la lettura non solo della LAMal e del suo principio territoriale ma anche della
Costituzione federale all’art. 4 per cui le lingue nazionali in Svizzera sono
l’italiano, il francese il tedesco (e non il dialetto svizzero-tedesco spesso,
purtroppo, parlato nelle strutture ospedaliere dei cantoni confederati
germanofoni) ed il romancio;
· che l’art. 8 cpv. 2 Cost. Fed., che __________
certamente conosce, vieta la discriminazione delle persone per via – tra altre
– anche della loro lingua;
· che questi sono i fondamenti basilari di
uno stato federale plurilingue e sono elementi molto forti, ed in questi
periodi, particolarmente sentiti in tutti i settori sociali e della politica.
Di questi elementi giuridici CO 1 dovrà molto attentamente soppesare e
valutare, approfondire ed analizzare, pensare e meditare le conseguenze nell’emanare
la decisione che qui le viene imposta;
· che i bambini __________ che vivono a __________
e che devono recarsi nelle strutture riabilitative di lingua tedesca non
possono essere paragonati ai bimbi ticinesi o non ticinesi che vivono al sud
delle alpi dove parliamo l’italiano e non esistono strutture analoghe. Perché è
presto detto: i bimbi serbi che vivono a __________ vanno a scuola a __________,
frequentano i bimbi zurighesi e sono tenuti ad esprimersi in tedesco. La dott. __________,
se conosce il Ticino, sa che qui si parla in italiano, i bimbi vanno a scuola
dove imparano e si esprimono in quella lingua, che l’art. 1 della Costituzione
cantonale (che trova facilmente nella raccolta siste-matica del diritto
federale al no. 131.229; http://www.admin.ch/ opc/it/classified-compilation/20012210/200606120000/131.229.
pdf) prevede che il Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane,
membro della Confederazione;
· che, comunque, qui non occorre
approfondire questi aspetti anticipando un possibile giudizio di merito;
· che sulla scorta dell’illuminato ed
illuminante parere del suo secondo medico fiduciario interpellato, che non ha
però spiegato da un profilo medico (unico che le competeva) i motivi per cui
una riabilitazione fatta a __________ senza garanzie linguistiche sarebbe
efficace ed appropriato in un contesto come quello che vive il ricorrente, e
non ha spiegato perché un docente universitario quale il prof. __________ si
sbaglierebbe insistendo per il contrario, CO 1 ha comunicato al prof. __________
(e solo in copia alla mamma dell’assicurato, e ciò in lingua tedesca!) che un
trattamento estero in __________ non sarebbe stato assunto;
· che, come espone il ricorso:
"
(…)
In
data 18.07.2014 il Direttore dr.med. __________ della Rehabilitationszentrum
für Kinder und Jugendliche in __________ scriveva alla CO 1, informando che non
poteva accogliere RI 1 in quanto la lista d'attesa era di almeno due mesi, consigliando
espressamente la riabilitazione neurologica nella lingua madre ovvero l'italiano,
(…)
(…)
In
data 22.07.2014 … inviava nuovamente email alla CO 1 facendo valere ancora una
volta le ragioni espresse da tutti i medici coinvolti.
A
questi ultimi due scritti la CO 1 non ha mai dato nessuna risposta ad oggi.
RI
1 attualmente si trova ricoverato dal 07.08.2014 presso l'Ospedale __________ ",
in località __________) – __________, le attuali spese sono state prese a carico
dall'Associazione __________ che è intervenuta sostenendo con fondi propri il
ricovero di RI 1. (…)" (doc. I)
· che l’assicuratore è stato invitato il 29
agosto 2014 a formulare la risposta di causa. Il 26 settembre successivo,
quindi a quasi un mese dall’intimazione dell’atto da parte del Tribunale cantonale
delle Assicurazioni ed a termine ormai ampiamente scaduto, il servizio
giuridico di CO 1 ha postulato una proroga dei tempi per la risposta per
l’assenza per vacanze della giurista;
· che il giudice delegato ha negato la
proroga stigmatizzando l’agire dell’assicurazione: "ricevo lo scritto
26/29 settembre 2014 con cui, senza sostrato fondante sufficiente
(l’organizzazione interna del lavoro in seno alle assicurazioni malattie deve
fare in modo che un’assenza per ferie, e non improvvisa per una malattia),
postula una proroga del termine per l’inoltro della risposta di causa. Rilevo
che la stessa richiesta di proroga è pervenuta al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni a termine per la formulazione della risposta di causa ormai
scaduto. Non le nascondo che per una procedura, qualificata quale ricorso per
denegata giustizia, questa richiesta tardiva di proroga del termine per le
“vacanze” della giurista lasci perlomeno basiti. (…)" (doc. IV) invitando
la trasmissione dei soli atti entro il 1° ottobre 2014 (termine ricettizio);
· che con scritto 30 settembre 2014 CO 1 ha
tasmesso gli atti in uno con la sua presa di posizione;
· che l’assicuratore si è speso,
evidenziando di avere allora avuto il tempo necessario e che la proroga era
defatigatoria, in una prolissa risposta di causa in cui ha riepilogato
dettagliatamente i fatti nel corso di 8 pagine dense, in cui ha rilevato come: "(…)
La CO 1 ha sottoposto tale richiesta di presa a carico al proprio Servizio dei
medici di fiducia (VAD). Con presa di posizione del 30 giugno 2014 il medico di
fiducia dott. __________ ha ritenuto adempiuti i presupposti per una presa a
carico da parte dell'assicurazione malattia obbligatoria della riabilitazione
neurologica in regime stazionario, accordando un soggiorno riabilitativo di sei
settimane (prolungabile). Inoltre, il dott. __________ ha osservato che, per
motivi linguistici, la migliore soluzione sarebbe stata il ricovero in __________
(…)" (doc. V). Il medico fiduciario interpellato per primo
dall’assicuratore ha condiviso appieno le proposte del prof. __________ e della
curante;
· che dopo tale contatto, nonostante il
parere del medico fiduciario favorevole all’assicurato, l’assicuratore ha
ritenuto un impedimento giuridico ad assecondare le richieste dell’assicurato
rifacendosi a non meglio precisate “informazioni dell’Ufficio Federale della
sanità pubblica” dell’8 aprile 2008, ed è a tal proposito che si è rivolta
alla dott. __________, medico, con buona pace dell'art. 57 LAMal, e ne è
sortita una valutazione di un medico fiduciario diversa dalla prima versione
resa dal medico fiduciario (sic!);
· che la Cassa, nella sua risposta di
causa, ricorda come sia emerso che il centro di __________ curi bimbi “di
tutte le regioni del paese ed in tutte le lingue nazionali”, come poi la
dott. __________ ha riportato nel suo doc. 14;
· che CO 1 ricorda ancora come la garanzia
per le cure presso la struttura di __________ sia stata accordata e come ne sia
nato in seguito un “nutrito scambio di corrispondenza” con i curanti __________
ed il direttore medico del centro di __________ in cui CO 1 ha “confermato
il suo diniego di trattamento in __________”;
· che un colloquio è intervenuto (come
riferisce la risposta di causa) tra il primario di Neurologia dell’__________
ed il dott. __________ di CO 1 (Comitato direttivo) con redazione di una nota interna
di __________;
· che il curante prof. __________ (e non "Herr
Reinert" come scrive il signor __________ nella sua noticina) avrebbe
segnalato la disponibilità per un trasferimento alla Clinica __________ temporaneamente
(si annota che la __________ è in Ticino, a __________ ed ha costituito
soluzione transitoria per il ricorrente);
· che l’assicuratore indica la sua
disponibilità a concedere all’assi-curato (risposta p. 4 fine punto 7) un
ricovero, se ad __________ i tempi d’attesa fossero stati lunghi come
prevedibile (2 mesi), in “altro centro svizzero” senza però possibilità
di un ricovero in __________ per il principio di territorialità;
· che ne sarebbe seguita la disponibilità
ad una presa a carico del centro di riabilitazione di __________, che non è
città italofona come certamente noto anche a CO 1, e di lì, ossia dalla fine di
agosto 2014, CO 1 era “convinta che il ricorrente fosse stato ricoverato alla
REHAB di __________”, circostanza che però CO 1 non indica di avere
verificato;
· che il ricorso è stato depositato il 28
agosto 2014. CO 1 ne chiede la reiezione perché, dopo avere postulato più volte
il ricovero in __________ del ricorrente, dopo avere scritto numerose lettere e
mail e dopo richieste verbali, per un lasso di tempo di 1 mese non vi è stata
sollecitazione da parte dell’assicurato;
· che la risposta di causa è stata
Considerandi
trasmessa al ricorrente per l'esercizio dei suoi diritti processuali (doc. VI
del 1° ottobre 2014);
· che la presente procedura non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che in tema di ricorso per denegata
giustizia, come evocato ancora recentemente nella sentenza emanata nella causa
inc. 36.2013.76 in re M. del 17 gennaio 2014, va ricordato che la decisione
impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF
122.
V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997
UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non
ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr.
STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons.
1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni
processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su
opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che vale anche per
le decisioni formali richieste) in maniera motivata e con l’avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su
opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate
mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto
anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una
decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia i ricorsi per
ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra
2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante giurisprudenza del Tribunale
Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego
di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad
emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato,
tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre
circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le
ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per
l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente,
non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons.
3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad
una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.
150.
p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art.
61.
cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura
amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che va qui ribadito come, in caso di
accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale
ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un termine ragionevole la
procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,
Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid.
2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete
all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure,
conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita
all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo
ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito
alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per
determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico
di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della
Cassa è sussistito;
· che per venire ai fatti è fuor di dubbio
che il caso che investe il giovanissimo assicurato è molto urgente, decisamente
delicato, e la riabilitazione del ragazzo è questione molto importante e prioritaria,
che non può e non deve essere sottovalutata o presa sotto gamba;
· che la richiesta, in tale contesto, di
una proroga del termine per la presentazione di una risposta di causa lascia
basiti, come ha scritto il giudice delegato il 29 settembre 2014 con un eufemismo
ed è defatigatoria;
· che la domanda specifica dell’assicurato
di un ricovero a __________ è avvenuta in moltissime occasioni, circostanza
questa che non poteva sfuggire ai collaboratori dell’assicuratore nella
Svizzera interna;
· che l'assicuratore, a fronte della
valutazione del medico fiduciario che non gradiva alla luce delle indicazioni
relative alla territorialità della LAMal, in luogo e vece di decidere subito
come avrebbe invece dovuto fare mediante un argomento di natura giuridica, ha
smosso altri medici fiduciari, la dott. __________ (che ha posto sullo stesso
piano la lingua italiana dell’art. 4 Cost. Fed. e le lingue straniere), il
signor __________ ed ha avuto contatto con il prof. __________;
· che nonostante ciò, nessuna formale
decisione è stata emanata;
· che CO 1 ha erroneamente ritenuto che “non
aveva alcun motivo di compiere ulteriori passi” a fronte di qualche giorno
di assenza di richieste ed insistenze da parte dell'assicurato, mentre in realtà
una verifica dell’avvenuto ricovero a __________, un semplice accertamento, era
più che doveroso in questo particolare contesto;
· che ritenere “evasa” la questione
per il fatto che per un certo lasso di tempo l’assicurato non ha sollecitato ma
atteso una decisione, nonostante la richieste di garanzia di costi (non bisogna
dimenticare che in primis viene la salute del ricorrente e quindi sembra
normale che – a scanso di rischi – le garanzie fossero richieste, ovviamente
quale soluzione eventuale ed alternativa ad un rifiuto [formale e definitivo]
di un ricovero in __________, non è sufficiente;
· che la signora RA 1 non è una giurista,
non è un’esperta di assicurazioni sociali, non è avvezza a situazioni di questa
natura. Liquidare il caso con l’idea che tutto fosse a posto per l’assenza di
solleciti, reclami e lamentele è atteggiamento superficiale;
· che quindi CO 1 è palesemente e grossolanamente
in mora nel rendere una decisione, atto assolutamente dovuto e che comunque
poteva intervenire nelle more del presente giudizio. L’atteggiamento
dell’assicuratore sembra invece essere quello di tergiversare sino all’ultimo,
circostanza questa che non può non avere influenza sul tema delle tasse e spese
giudiziarie che saranno poste a carico dell’assicuratore per il suo comportamento
superficiale;
· che il tema in questione non pone il
semplice quesito a sapere se o meno il giovane RI 1 possa beneficiare
all’estero di cure, ma pone il delicato problema a sapere se un membro della comunità
confederale possa vantare un diritto costituzionale per giustificare il mancato
rispetto del principio della territorialità della LAMal ed ancora se ragioni
mediche (quali la comprensione delle terapie e le comunicazioni con il
terapeuta) non rientrassero nel contesto delle (note) eccezioni alla
territorialità dell'applicazione della LAMal ed ancora il caso concreto pone il
quesito a sapere se alla luce delle indicazioni del medico fiduciario dott. __________
che ha considerato il sussistere di ragioni mediche sufficienti per un ricovero
estero, CO 1 non fosse tenuta a concedere la garanzia per le cure in __________.
In altri termini CO 1 deve dire se usa i pareri del medico fiduciario a seconda
delle proprie esigenze o scelte;
· che, in altri termini, il giovane
assicurato, di cui occorre riportare le condizioni cliniche per evocarle
adeguatamente e porle a fondamento delle valutazioni dell’assicuratore, ha
subito quanto segue:
"
… vittima di politrauma
da precipitazione (23.02.2014) con trauma cranico maggiore con ematoma
subdurale frontale sinistro, contusioni parenchimali frontali bilaterali,
maggiore a sinistra, e temporale inferiore destra, ematomi subdurali parietali
bilaterali con grave edema cerebrale e grave ipertensione endocranica necessitante
decalottamento bilaterale (vedi rapporto allegato).
Dal
punto di vista neurologico, afasia mal valutabile, verosimilmente dolo di espressione
(ha ancora la tracheotomia ma, da quanto espresso dagli operatori sanitari,
sembra riesca a capire bene nei momenti di maggior lucidità), plegia a destra,
senza segni di spasticità inizialmente, ma comparsa progressiva di spasticità
bilaterale legata dapprima all'ipertensione endocranica e poi al decalottamento
prolungato. Inizialmente la motricità fine era conservata all'emisoma di sinistra,
con miglioramento progressivo del mantenimento posturale. Purtroppo, durante la
degenza riabilitativa alla Clinica __________, in attesa di ri-calottamento,
un'intercorrenza infettiva e un quadro di disidratazione, legato a una
concentrazione di farmaci neurolettici portavano al paziente a una netta
regressione dal punto di vista neurologico.
Ancora
portatore di tracheotomia che, situazione clinica permettendo, potrà essere
rimossa durante l'attuale degenza presso il Neurocentro __________, Servizio di
Neurochirurgia dell'Ospedale Regionale di __________, dove il paziente si trova
ora degente in esiti di ri-calottamento, avvenuto lunedì 23 giugno 2014.
Si
tratta quindi di un giovane paziente, 15enne, con un grave esito dopo trauma
cranico, che richiede una riabilitazione specifica, idealmente in un centro
neuro-riabilitativo pediatrico di eccellenza. (…)" (doc. 1, pag. 1)
Da
notare che il prof. __________ primario di pediatria e neuropediatra di riconosciuta
fama, non risulta essere stato interpellato dall’assicuratore al fine di comprendere
perché un ricovero in ambiente linguistico adeguato avrebbe aumentato chances e
possibilità di terapie efficaci;
· che alla luce di questo contesto
l'assicuratore doveva emanare una decisione formale puntuale precisa ed
esaustiva per la quale ha avuto tempo addirittura sino scadenza del termine per
l'inoltro della risposta di causa. Questo lasso di tempo è trascorso senza
riscontro;
· che la curante già il 27 giugno 2014
(doc. 1) chiedeva di accogliere le richieste in tempi “brevissimi siccome: "…
avrebbe bisogno d'iniziare una vera riabilitazione, che gli permetta di ricuperare
al massimo tutte le sue potenzialità, per renderlo al più autonomo possibile.
Vale la pena ancora rilevare che si tratta di un ragazzo di 15 anni, che ha
delle importantissime chances di ricuperare ancora dal punto di vista
neurologico, considerando la plasticità del sistema nervoso centrale a questa
età. (…)" (doc. 1 pag. 2), sollecitazioni all’assicuratore ne sono
contenute diverse, agl atti; la madre dell’assicurato (v. doc. 14 annotazione
della seconda medico fiduciario interpellata) ha trasmesso un mail (doc. 11) il
16.
luglio, lo scritto del Prof. dott. med. __________, primario del 17 luglio,
un mail della signora __________ del 22 luglio 2014, insomma l'esigenza di
emanare subito, con urgenza, una decisione erano palesi per tutti, quindi
sicuramente anche per i funzionari confederati della Cassa;
· che non avere emanato una decisione più
volte richiesta e sollecitata è omissione seria ed importante, che va qui
sanzionata con l’obbligo che viene fatto all’assicuratore di emanare subito
(alla luce del fatto che l’eventuale impugnativa contro il presente giudizio al
TF non ha effetto sospensivo: art. 103 cpv. 1 LTF e Anche Kieser,
ATSG-Kommentar, pag. 818 n. 63 ad art. 62 ) il provvedimento richiesto
dall’assicurato al fine di permettergli un’eventuale impugnazione;
· che, come detto, la tassa di giustizia,
ridotta a CHF 500.--, viene posta a carico dell’assicuratore alla luce delle
argomentazioni che precedono.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso formulato da RI 1 per ritardata e denegata giustizia commessa in suo
danno da parte della CO 1, , è accolto.
2. A
CO 1 è fatto ordine di emanare subito la decisione che l’assicurato ha
chiesto e sollecitato a più riprese.
3. La
tassa di giustizia cifrata in CHF 500.-- è posta a carico della CO 1. Non vengono
attribuite ripetibili siccome il ricorrente rappresentato dalla madre.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti