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Decisione

36.2014.64

Denegata giustizia per mancata emanazione di un conteggio. Fattura non pervenuta alla Cassa. Cambio assicurazione. La mancata informazione circa la nuova affiliazione non è imputabile all'assicuratore

15 ottobre 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia;

· che per costante giurisprudenza del

Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria

od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre

secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b

e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di

giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non

abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V

20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata

giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi

è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un

prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103

V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della

procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato

(DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio

secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di

un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,

anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

· che

dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia

può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del

dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei

provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione

della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti

sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4

BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza

del 25 giugno 2003, I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA

ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e

della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un

ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi

meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non

aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997

U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a

carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei

riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da

27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);

· che con sentenza del 20 settembre 1995 del

Tribunale TC Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché

un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore

perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,

San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo

l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere

più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia

(Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in

SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata

giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il

tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni

assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di

questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto

l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. Il TF ha ripreso gli stessi principi in un

recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (sentenza 22 febbraio

2010,8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di

celerità in particolare per le decisioni di prima istanza (si veda anche la

sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 pag. 297 in particolare consid. 3.1. pag. 301 e DTF 130 I 312);

· che in caso di accoglimento di un ricorso

per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore

sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura,

rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.

anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire

l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di

istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il merito della

fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata

giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione

Considerandi

abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura,

occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il

patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo

nella reazione della Cassa è sussistito;

· che in concreto due sono i temi posti

dall’assicurato all’assicura-tore, il primo riferito al conteggio delle

prestazioni relative alle cure subite in __________ e note alle parti;

· che in particolare l’assicurato lamenta

un errore nel conteggio che non contemplerebbe un importo complessivo di CHF

2'657,55, non riconosciuto;

· che la Cassa ha fornito le sua

argomentazioni nel conteggio del 18 agosto 2014 agli atti (doc. 28) ma malgrado

ciò il signor RI 1 è convinto delle sue buone ragioni;

· che, in assenza del documento, CO 1 non è

in grado di procedere nei suoi incombenti. Il ricorrente non ha reso verosimile

l'invio di tale atto.

In

ogni caso lo potrà fare e vedersi trasmettere un conteggio che potrà semmai

contestare;

· che comunque non può essere ritenuta una

denegata e ritardata giustizia dell’assicuratore;

· che infatti dopo la decisione che ha

nella sostanza reso senza oggetto la procedura 36.2014.23, CO 1 ha proceduto,

in tempi ancora tutto sommato ammissibili, con i conteggi di sua competenza il

18.

agosto 2014 versando gli importi riconosciuti;

· che l’assicuratore, nella sua risposta di

causa, ha specificato in particolare su questo aspetto della fatturazione,

quanto segue:

" (…)

Per

quanto concerne … il non pagamento della totalità dell'importo richiesto dall'assicurato:

Stando al ricorso l'assicurato dichiara d'aver richiesto la cifra di EUR

1'736.25 alla CO 1 in data 18 giugno 2013. Questa richiesta, ovvero le fatture

che legittimano questo importo non risultano esser mai state trasmesse. Le

uniche fatture inviate alla CO 1 si ritrovano nella lettera del 24 giugno 2013

ovvero nella lettera del 17 febbraio 2014 (doc. n° 3 e 12) e giustificano unicamente

il primo importo menzionato dall'assicurato, ovvero quello di un totale secondo

l'assicuratore di "6'084.40 EUR" e dell'importo di EUR

"4'714.83".

(…)

Nel

ricorso dell'assicurato del 26 agosto 2014, l'assicurato menziona che la CO 1 gli ha solo versato l'importo di Fr. 6'961.85. L'assicurato reclama la differenza

di Fr. 2'657.65, che si presume siano questi EUR 1'736.25 della fattura mai

inviato alla __________. L'assicurato reclama, basandosi su una lettera della __________

redatta il 19 maggio 2014, che la __________ abbia riconosciuto l'obbligo. Rileggendo

la lettera del 19 maggio 2014 la cifra di Fr. 9'619.40 non è mai stata scritta,

né in quella lettera né in qualsiasi altro documento prodotto CO 1 (vedasi doc.

n° 20).

Il

18.

agosto 2014 la CO 1s invia all'assicurato un conteggio delle prestazioni,

chiedendogli nel caso qualcosa mancasse nel conteggio di inviare le

corrispettive fatture mancanti.

(…)

Se

ora l'assicurato non ha trasmesso la fattura per la quale esige l'importo, la CO

1.

non ha la possibilità di accertare la veridicità di questa richiesta ed è

impossibilitata ad eseguire l'accertamento dettatogli dall'art. 43 cpv. 1 LPGA.

(…)" (doc. III, pag. 5-6)

· che l’assicurato, benché ne avesse

l’opportunità, non ha replicato a queste allegazioni e non ha specificato di

avere trasmesso una ulteriore fattura mancante all’appello. Come indica la

Cassa questa fattura dovrà essere, se del caso, trasmessa all’assicura-tore per

il conteggio ed il signor RI 1 potrà, se del caso, contestare il conteggio;

· che in ogni caso dunque un rimprovero di

denegata giustizia contro l’assicuratore non può, in questa costellazione,

essere ritenuto;

· che per quanto attiene invece alle

lamentele relative al cambio di assicuratore non si può muovere rimprovero

all’assicuratore;

· che il signor RI 1 ha disdetto la sua

affiliazione all’assicura-tore. CO 1 evidenzia come:

"

… l'assicurato disdice

l'assicurazione via fax il 28 novembre 2013. Il 24 dicembre 2013 la CO 1 invia

all'assicurato la conferma della disdetta. Come presupposto per il cambio di

cassa malati nella lettera del 24 dicembre 2013 c'è scritto esplicitamente che

la CO 1 necessita della conferma dell'assicurazione dalla nuova cassa malati

dell'assicurato. La conferma è stata trasmessa dalla __________ solamente il 29

aprile 2014, pertanto la CO 1 disdice il contratto con l'assicurato per fine

aprile 2014 con lettera del 22 maggio 2014 alla __________. Secondo l'art. 7

cpv. 5 LAMal l'invio della conferma rimane obbligo del nuovo assicuratore.

(…)" (doc. III, pag. 7)

· che queste indicazioni non sono state

contraddette ed appaiono corrette;

· che effettivamente la reazione di CO 1 è

stata sollecita a fronte del fax dell’assicurato, la lettera è stata spedita al

recapito ticinese, ed un eventuale ritardo nella formalizzazione

nell’affiliazione alla __________ da parte dell’assicurato non è apparentemente

da ricondurre a CO 1;

· che, da quanto precede, non può essere

ritenuta una denegata giustizia a carico dell’assicuratore ed il ricorso va

pertanto respinto senza carico di tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 26 agosto 2014 formulato da RI 1 contro CO 1 è respinto.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti