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Decisione

36.2014.65

Richiesta di sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Conferma dell'ammontare della riduzione (corrispondente al premio dovuto) e dell'inizio d

21 ottobre 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433

consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta

l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro

le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza

federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.

sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches

Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come

ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica

modesta (sentenza del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal;

Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno

1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni;

cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le

competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è

quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue

Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

Questo

Tribunale ha stabilito che in simili condizioni si deve concludere che

l’assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale

e che alle condizioni indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni

(STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4) ed ha rammentato che con

sentenza del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., l’Alta

Corte ha ricordato che la giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di

una grande libertà per quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei

premi, nel senso che possono definire autonomamente la nozione di “assicurati

di condizione economica modesta” (cfr. anche DTF 122 I 343).

Per

quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei

sussidi, il TCA ha concluso che i cantoni godono pertanto di una grande

autonomia ed ha applicato a legge cantonale allora in vigore affermando che

nella “misura in cui il Regolamento cantonale prescrive l’obbligo, tranne

casi particolari, di chiedere il sussidio entro l’anno precedente la

corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente.

Tant’è che l’art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la

cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle

riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in

anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano

prese prima dell’inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente

se l’assicurato fa valere il suo diritto l’anno precedente l’inizio del

versamento del sussidio. In concreto la norma di diritto cantonale non entra in

conflitto con quella di diritto federale e va dunque tutelata”.

Il

TCA, per quanto concerne la violazione del divieto di formalismo eccessivo e

dell’arbitrio, ha rammentato che gli art. 9 e 29 Cost. prevedono che ognuno ha

diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona

fede da parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad

autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità

di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rilevato che "Das aus Art. 29 Abs. 1 BV

(früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des überspitzten Formalismus wendet

sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein

schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und

die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder

gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung

vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit Hinweisen)". Il TFA ha ancora

rilevato, in DTF 130 V 177 che "Überspitzter Formalismus ist eine

besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein

Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge

sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit

übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte

Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in

unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang

prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und rechtsgleiche

Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen Rechts zu

gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV

im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte

Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen

gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des

materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II

142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin

geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a,

118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis)".

Questo

Tribunale ha poi ricordato che una decisione non è arbitraria - e quindi non

viola l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da

quella adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura

preferibile; lo è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in

contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una

norma o di un chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il

sentimento di giustizia e equità (cfr. DTF 124 V 137 consid. 2b p. 139;

DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27 gennaio

2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).

Il

TCA ha evidenziato che nel caso allora giudicato “l’amministrazione si è

limitata ad applicare una norma cantonale che prevede la procedura da seguire

nel caso in cui si intende ottenere il beneficio del sussidio per il pagamento

del premio dell’assicurazione obbligatoria. Questa norma, come visto in

precedenza, permette all’autorità cantonale, nella misura del possibile, di

decidere sul diritto al sussidio tempestivamente per evitare che l’assicurato

debba farsi carico di premi cui non può far fronte. Chiedere agli assicurati di

presentare la richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui non ravvisabili,

entro la fine dell’anno che precede il diritto alla corresponsione del

sussidio, non è arbitrario e non viola il divieto di formalismo eccessivo.

Infatti, come già giudicato in diverse occasioni da questo Tribunale, e come

ammesso dall’amministrazione, se un assicurato non dispone ancora di tutti i

documenti necessari a stabilire la sua condizione economica, può comunque

trasmettere il formulario di richiesta con l’indicazione che la documentazione

sarà inviata in un secondo tempo (cfr. anche DTF 130 I 26, consid. 3.3.3.4 nell’ambito

dell’entrata in vigore della moratoria sull’apertura degli studi medici ove il

TF ha stabilito che i medici, non ancora in possesso dell’attestato di

equipollenza del loro titolo, potevano comunque inoltrare la loro istanza prima

dell’entrata in vigore della moratoria, indicando che la documentazione

mancante sarebbe stata trasmessa in un secondo tempo). L’inoltro della

richiesta entro la fine dell’anno che precede il diritto al sussidio non è

pertanto resa inutilmente difficile o impedita dalla norma contestata. Ciò

anche se il ricorrente, se avesse trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe

avuto diritto al sussidio”.

Infine,

il TCA ha rilevato che “l’insorgente fa valere la violazione del principio

della proporzionalità il quale esige che le misure adottate dall’ente pubblico

siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni

diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati

(art. 36 cpv. 3 Cost., DTF 128 II 340 consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag.

223, 441 consid. 3b)” e che nel caso concreto “la decisione

dell’autorità cantonale, che si è limitata ad applicare il diritto cantonale

vigente in materia di procedura, non può essere considerata sproporzionata.

L’assicurato avrebbe infatti potuto ottenere il sussidio se avesse rispettato

Considerandi

il termine” imposto “dall’art. 45 del Reg. LCAMal”.

Nelle successive sentenze il Tribunale ha confermato questa

giurisprudenza. Ad esempio con pronunzia del 5 settembre 2007 (inc.

36.2007

), il TCA ha affermato che:

"

(…) il giudice deve applicare le norme vigenti e non può scostarsene,

ciò anche se l’applicazione del rigoroso termine del 31 dicembre, comunque

adeguatamente lungo, appare iniquo nel suo risultato al punto di non permettere

ad una donna che ha lavorato un’intera vita crescendo da sola un figlio, e ciò

con le grandi difficoltà che la signora X rammenta, con entrate decisamente

ridotte e derivanti dalla disoccupazione, di beneficiare del sussidio. La legge

e le norme applicabili al caso concreto (volute da Parlamento e Governo) non

permettono neppure, come evidenziato nelle recenti sentenze di questo Tribunale

citate dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia nelle sue osservazioni, di

concedere un aiuto parziale limitato nel tempo o ridotto per l’importo (si

vedano le sentenze di cui agli inc. 36.2005.177 in re D. del 24 gennaio 2006 e

36.2005.127

in re O. sentenza del 30 novembre 2005). Non può essere purtroppo

apportato un correttivo al ritardo nella domanda di sussidio con un diritto ammesso

in parte o limitato."

Il

1° gennaio 2012 è entrata in vigore una modifica dell’art. 65 LAMal, che ora

prevede:

"

1I Cantoni accordano

riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Versano

l'importo per la riduzione del premio direttamente agli assicuratori presso i

quali queste persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la

cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il

domicilio in Svizzera, ma che vi soggiornano per un lungo periodo.

1bisPer i redditi medi e bassi i Cantoni

riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti

in periodo di formazione.

2Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli

assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il

Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli

assicuratori.

3I Cantoni provvedono affinché nell'esame

delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare

dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il

versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non

debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi.

4I Cantoni informano regolarmente gli

assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi.

4bisIl Cantone comunica all'assicuratore il

nome degli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi e l'importo

della riduzione con un anticipo sufficiente, affinché gli assicuratori possano

tenere conto della riduzione al momento della fatturazione dei premi. L'assicuratore informa gli aventi diritto dell'importo effettivo della

riduzione al più tardi in occasione della fatturazione successiva.

5In caso di riduzione dei premi, gli

assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto dalle disposizioni

concernenti l'assistenza amministrativa e giudiziaria di cui all'articolo 82.

6I Cantoni forniscono alla Confederazione

dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari, così da permetterle di

verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni."

Accertato

che il nuovo art. 65 LAMal, in parte modificato con effetto dal 1° gennaio

2012, non si scosta in maniera importante dalla versione precedentemente in

vigore relativamente alle questioni già ampiamente esaminate e risolte da

questo Tribunale vigente la vecchia versione LCAMal, modificata con il 1°

gennaio 2012, ed il vecchio RLCAMal, che prevedevano norme maggiormente

restrittive quo all’inizio del diritto al versamento del sussidio, questo TCA

non ha alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza cantonale citata. Il

nuovo art. 65 cpv. 4 bis LAMal, conferma semmai la necessità di poter decidere

sui sussidi con un ragionevole anticipo alfine di permettere agli assicuratori

di tener conto della riduzione nella fatturazione dei premi.

A

giusta ragione l’amministrazione, in applicazione dell’art. 25 cpv. 3 LCAMal,

ha pertanto assegnato il sussidio con effetto dal mese successivo all’inoltro

della richiesta.

Il

ricorrente sostiene tuttavia di aver trasmesso la domanda già nel corso del

mese di agosto 2013, come ogni anno, dopo aver ricevuto il formulario ufficiale

della Cassa.

Dagli

atti emerge che l’insorgente ha inoltrato la richiesta dell’11 marzo 2014 con

il formulario ufficiale inviatogli dalla Cassa (doc. 1 e IV) e l’interessato

non ha prodotto alcuna copia della richiesta asseritamente inoltrata dopo la

metà del mese di agosto del 2013, né ha prodotto qualsiasi altro indizio

(ricevuta postale, corrispondenza con l’amministrazione, ecc.), tramite la

quale comprovare la sua tesi.

Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima

dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio

del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag.

89.

e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01

del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195.

consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio

in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211;

AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsver-fahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Lu-zerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza

di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159

consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento

d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non

rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della

prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede

infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo

diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

In

concreto, l’insorgente non ha comprovato di aver inoltrato (tempestivamente)

una richiesta di riduzione dei premi (cfr. la sentenza 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011, consid. 3.3 e seguenti).

Al

ricorrente non può neppure essere d’aiuto la circostanza che, a suo dire, vi

sarebbe stata una diminuzione del reddito e della sostanza rispetto al 2011.

Infatti, da una parte già si è detto che l’interessato ha diritto al sussidio

massimo, per cui una riduzione ulteriore del reddito e della sostanza figuranti

nelle tassazioni 2012 e 2013 non ha comunque alcuna incidenza circa l’ammontare

del sussidio. Inoltre, la tassazione 2012 è stata emessa il 21 agosto 2013,

ossia ampiamente entro il termine del 31 dicembre 2013 entro il quale inoltrare

la domanda di riduzione dei premi. Per cui un ritardo nell’inoltro della richiesta

non può essere imputabile a questa circostanza.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti