36.2014.65
Richiesta di sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Conferma dell'ammontare della riduzione (corrispondente al premio dovuto) e dell'inizio d
21 ottobre 2014Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.65
cs
Lugano
21 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell’8 agosto 2014 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. L’11
marzo 2014 RI 1, nato nel __________, affiliato per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso __________, ha inoltrato
all’Istituto delle assicurazioni sociali la richiesta per l’ottenimento del
sussidio per il pagamento del premio assicurativo per il 2014.
B. L’istanza
è stata accolta limitatamente al periodo da aprile a dicembre 2014, per un
importo complessivo di fr. __________, corrispondente al premio effettivamente
dovuto per i mesi in questione (doc. 7).
C. Con
decisione su reclamo dell’8 agosto 2014 l’Istituto delle assicurazioni sociali
ha confermato sia il periodo del versamento sia l’ammontare della riduzione
concessa (doc. 14).
D. RI
1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, domandando un
aumento dell’importo riconosciuto e il pagamento del sussidio anche per i mesi
da gennaio a marzo 2014 (doc. I). L’interessato chiede che al calcolo del
sussidio vengano applicati i dati evinti dalla tassazione 2012 o 2013 e non dalla
tassazione 2011. Inoltre afferma di aver già trasmesso la richiesta di sussidio
nel corso della seconda metà del mese di agosto 2013 e sostiene che il
formulario dovrebbe ancora trovarsi negli uffici dell’amministrazione. Egli
chiede, sulla base di una sentenza zurighese citata in un articolo del __________
del 2013 (recte: 2003), di poter comunque beneficiare della riduzione del
premio anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014.
E. Con
risposta del 19 settembre 2014 l’amministrazione propone la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
in
ordine
1.La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2. In
concreto l’insorgente contesta di aver trasmesso in ritardo la richiesta di
sussidio per il premio dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie,
domandando di poter beneficiare della riduzione anche per i mesi da gennaio a marzo
2014 e chiede che gli venga riconosciuta una riduzione maggiore, in base alle
tassazioni 2012 e 2013.
3. Per
quanto concerne l’ammontare della riduzione del premio dell’assicurazione di
base per i mesi da aprile a dicembre 2014 questo Tribunale evidenzia che l’Istituto
delle assicurazioni sociali ha riconosciuto all’interessato l’importo massimo
possibile corrispondente al premio che deve pagare ad __________ nel 2014 con
una franchigia di fr. __________, e meglio fr. __________ al mese, ossia fr. __________
per nove mesi, dopo essere stato informato dall’assicuratore medesimo circa l’importo
effettivamente dovuto dall’insorgente (cfr. risposta, doc. IV, pag. 2; cfr.
anche www.priminfo.ch dove figura che il premio mensile per __________ e per l’__________
di __________ per il 2014, con franchigia di fr. __________, __________, ammonta
a fr. __________).
Infatti,
per l’art. 37 cpv. 2 LCAMal l’importo di riduzione dei premi non può
oltrepassare l’ammontare del premio effettivo a carico dei membri dell’unità di
riferimento.
Il
sussidio, che è versato direttamente all’assicuratore (cfr. art. 65 cpv. 1
seconda frase LAMal), serve per il pagamento del premio mensile e la persona
assicurata non può pretendere di vedersi riconosciuto un importo maggiore
rispetto a quello dovuto, altrimenti si troverebbe, senza motivo, arricchita.
Ne
segue che nel preciso caso di specie la richiesta dell’insorgente di porre alla
base del calcolo del sussidio i dati evinti dalla tassazione 2012 o 2013,
poiché ritenuti maggiormente favorevoli, invece di quelli del 2011 utilizzati
dall’amministrazione, non va approfondita poiché non modificherebbe comunque
l’ammontare dell’importo erogato.
Su questo punto la
decisione merita conferma.
4. Va
ora stabilito se l’interessato può essere messo al beneficio del sussidio anche
per i mesi da gennaio a marzo 2014.
Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 1 LCAMal la riduzione dei premi è corrisposta tramite
presentazione di un’istanza scritta. Sono riservati gli art. 42 cpv. 1 e 43
cpv. 1 (relativi ai beneficiari di prestazioni complementari e ai beneficiari
di prestazioni LAPS).
Per
l’art. 25 cpv. 2 LCAMal per gli assicurati in via ordinaria, se l’istanza è
presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza la
riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di competenza.
Secondo
l’art. 25 cpv. 3 LCAMal se l’istanza è presentata dopo il termine di cui al
cpv. 2, ma nell’anno di competenza, il diritto alla riduzione dei premi per gli
assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente la
presentazione.
L’art.
25 cpv. 4 LCAMal prevede che il regolamento determina le modalità di
presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
Questo
TCA evidenzia che il nuovo art. 25 LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012, è
stato adottato per attenuare le conseguenze delle norme applicate in precedenza
che prevedevano, in sostanza, che se l’assicurato inoltrava la richiesta nel
corso dell’anno di competenza, riservati motivi giustificativi che la
giurisprudenza cantonale ha interpretato in maniera restrittiva, non aveva
diritto al sussidio, neppure per i mesi successivi alla trasmissione della
richiesta (cfr. sentenza 36.2008.112 del 29 settembre 2008).
A
questo proposito, e per quanto concerne l’accenno del ricorrente ad una
sentenza di un altro Cantone figurante in un articolo del 2003 (e non del 2013
come indicato dall’insorgente: (cfr. doc. A6: “(…) Ein
Gesuch um eine Prämieverbilligung ist immer im laufenden Jahr und noch ein Jahr
später möglich. Und wer noch keine Prämienverbilligung für 2002 beantragt oder
erhalten hat, bekommt dank dem __________ Entscheid bis Ende dieses Jahres
nochmals eine Chance – notfalls halt schriftlich, wenn die Schalter über die Feiertage
geschlossen sind” ) di un quotidiano svizzero tedesco, il TCA ha già avuto
modo, in passato, di chinarsi sulla questione della conformità del diritto cantonale
con quello federale.
Con sentenza 36.2005.141 del 9 gennaio 2006 (più volte
riconfermata, cfr. ad esempio la sentenza 36.2007.151 del 25 febbraio 2008), il
TCA ha esaminato le censure sollevate dall’allora ricorrente circa la
violazione dei principi della proporzionalità, della preminenza del diritto
federale e del divieto del formalismo eccessivo.
Questo
Tribunale ha rammentato che per l’art. 65 LAMal, nella versione prima della
modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2012, i Cantoni accordano riduzioni
dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio
federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad
assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un
lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui
della Confederazione e dei Cantoni di cui all’articolo 66 siano versati
integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni
d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le
circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei
beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di
premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro
obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del
loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono tenuti a
collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82 capoverso 3, purché siano
adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla
Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da
permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il
Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.
Per
l’art. 66 LAMal (nella versione in vigore al momento dell’emanazione della
citata sentenza) la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per
la riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a. Questi sussidi sono
fissati mediante decreto federale semplice di una durata di quattro anni,
tenuto conto dell’evoluzione dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie e dello stato delle finanze della Confederazione. Il
Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base
alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di
assicurati secondo l’articolo 65a lettera a. Il Consiglio federale decide,
secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, il contributo minimo di questi
ultimi ai sussidi federali. Il contributo globale dei Cantoni corrisponde
almeno alla metà dell’importo complessivo dei sussidi federali. Un Cantone può
diminuire al massimo del 50 per cento il contributo che è tenuto a versare
giusta il capoverso 4 se è comunque garantita la riduzione dei premi per gli
assicurati di condizione economica modesta. Il sussidio federale accordato a
questo Cantone è quindi ridotto in modo corrispondente. Il Consiglio federale
può emanare disposizioni più dettagliate in materia. Il Consiglio federale può
autorizzare i Cantoni a riportare all’esercizio seguente le differenze annuali
tra l’importo dei sussidi federali e cantonali e l’importo dei sussidi versati.
Il
TCA ha poi rammentato che per il principio della forza derogatoria del diritto
federale di cui all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre
cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o un decreto
federale urgente hanno deciso essere di competenza della Confederazione e che
quest’ultima ha effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia
ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale
ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i cantoni conservando la competenza,
quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui
fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale
(STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126
Fatti
I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433
consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Giusta
l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro
le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza
federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.
sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come
ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica
modesta (sentenza del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal;
Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno
1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni;
cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le
competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è
quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue
Krankenversicherungsrecht, pag. 5).
Questo
Tribunale ha stabilito che in simili condizioni si deve concludere che
l’assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale
e che alle condizioni indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni
(STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4) ed ha rammentato che con
sentenza del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., l’Alta
Corte ha ricordato che la giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di
una grande libertà per quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei
premi, nel senso che possono definire autonomamente la nozione di “assicurati
di condizione economica modesta” (cfr. anche DTF 122 I 343).
Per
quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei
sussidi, il TCA ha concluso che i cantoni godono pertanto di una grande
autonomia ed ha applicato a legge cantonale allora in vigore affermando che
nella “misura in cui il Regolamento cantonale prescrive l’obbligo, tranne
casi particolari, di chiedere il sussidio entro l’anno precedente la
corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente.
Tant’è che l’art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la
cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle
riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in
anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano
prese prima dell’inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente
se l’assicurato fa valere il suo diritto l’anno precedente l’inizio del
versamento del sussidio. In concreto la norma di diritto cantonale non entra in
conflitto con quella di diritto federale e va dunque tutelata”.
Il
TCA, per quanto concerne la violazione del divieto di formalismo eccessivo e
dell’arbitrio, ha rammentato che gli art. 9 e 29 Cost. prevedono che ognuno ha
diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona
fede da parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad
autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità
di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rilevato che "Das aus Art. 29 Abs. 1 BV
(früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des überspitzten Formalismus wendet
sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein
schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und
die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder
gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung
vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit Hinweisen)". Il TFA ha ancora
rilevato, in DTF 130 V 177 che "Überspitzter Formalismus ist eine
besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein
Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge
sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit
übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte
Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in
unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang
prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und rechtsgleiche
Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen Rechts zu
gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV
im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte
Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen
gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des
materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II
142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin
geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a,
118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis)".
Questo
Tribunale ha poi ricordato che una decisione non è arbitraria - e quindi non
viola l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da
quella adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura
preferibile; lo è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una
norma o di un chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il
sentimento di giustizia e equità (cfr. DTF 124 V 137 consid. 2b p. 139;
DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27 gennaio
2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).
Il
TCA ha evidenziato che nel caso allora giudicato “l’amministrazione si è
limitata ad applicare una norma cantonale che prevede la procedura da seguire
nel caso in cui si intende ottenere il beneficio del sussidio per il pagamento
del premio dell’assicurazione obbligatoria. Questa norma, come visto in
precedenza, permette all’autorità cantonale, nella misura del possibile, di
decidere sul diritto al sussidio tempestivamente per evitare che l’assicurato
debba farsi carico di premi cui non può far fronte. Chiedere agli assicurati di
presentare la richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui non ravvisabili,
entro la fine dell’anno che precede il diritto alla corresponsione del
sussidio, non è arbitrario e non viola il divieto di formalismo eccessivo.
Infatti, come già giudicato in diverse occasioni da questo Tribunale, e come
ammesso dall’amministrazione, se un assicurato non dispone ancora di tutti i
documenti necessari a stabilire la sua condizione economica, può comunque
trasmettere il formulario di richiesta con l’indicazione che la documentazione
sarà inviata in un secondo tempo (cfr. anche DTF 130 I 26, consid. 3.3.3.4 nell’ambito
dell’entrata in vigore della moratoria sull’apertura degli studi medici ove il
TF ha stabilito che i medici, non ancora in possesso dell’attestato di
equipollenza del loro titolo, potevano comunque inoltrare la loro istanza prima
dell’entrata in vigore della moratoria, indicando che la documentazione
mancante sarebbe stata trasmessa in un secondo tempo). L’inoltro della
richiesta entro la fine dell’anno che precede il diritto al sussidio non è
pertanto resa inutilmente difficile o impedita dalla norma contestata. Ciò
anche se il ricorrente, se avesse trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe
avuto diritto al sussidio”.
Infine,
il TCA ha rilevato che “l’insorgente fa valere la violazione del principio
della proporzionalità il quale esige che le misure adottate dall’ente pubblico
siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni
diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati
(art. 36 cpv. 3 Cost., DTF 128 II 340 consid. 4; 125 I 209 consid. 10d/aa pag.
223, 441 consid. 3b)” e che nel caso concreto “la decisione
dell’autorità cantonale, che si è limitata ad applicare il diritto cantonale
vigente in materia di procedura, non può essere considerata sproporzionata.
L’assicurato avrebbe infatti potuto ottenere il sussidio se avesse rispettato
Considerandi
il termine” imposto “dall’art. 45 del Reg. LCAMal”.
Nelle successive sentenze il Tribunale ha confermato questa
giurisprudenza. Ad esempio con pronunzia del 5 settembre 2007 (inc.
36.2007
), il TCA ha affermato che:
"
(…) il giudice deve applicare le norme vigenti e non può scostarsene,
ciò anche se l’applicazione del rigoroso termine del 31 dicembre, comunque
adeguatamente lungo, appare iniquo nel suo risultato al punto di non permettere
ad una donna che ha lavorato un’intera vita crescendo da sola un figlio, e ciò
con le grandi difficoltà che la signora X rammenta, con entrate decisamente
ridotte e derivanti dalla disoccupazione, di beneficiare del sussidio. La legge
e le norme applicabili al caso concreto (volute da Parlamento e Governo) non
permettono neppure, come evidenziato nelle recenti sentenze di questo Tribunale
citate dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia nelle sue osservazioni, di
concedere un aiuto parziale limitato nel tempo o ridotto per l’importo (si
vedano le sentenze di cui agli inc. 36.2005.177 in re D. del 24 gennaio 2006 e
36.2005.127
in re O. sentenza del 30 novembre 2005). Non può essere purtroppo
apportato un correttivo al ritardo nella domanda di sussidio con un diritto ammesso
in parte o limitato."
Il
1° gennaio 2012 è entrata in vigore una modifica dell’art. 65 LAMal, che ora
prevede:
"
1I Cantoni accordano
riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Versano
l'importo per la riduzione del premio direttamente agli assicuratori presso i
quali queste persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la
cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il
domicilio in Svizzera, ma che vi soggiornano per un lungo periodo.
1bisPer i redditi medi e bassi i Cantoni
riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti
in periodo di formazione.
2Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli
assicuratori avviene sulla base di uno standard uniforme. Il
Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver sentito i Cantoni e gli
assicuratori.
3I Cantoni provvedono affinché nell'esame
delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare
dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il
versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non
debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi.
4I Cantoni informano regolarmente gli
assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi.
4bisIl Cantone comunica all'assicuratore il
nome degli assicurati che hanno diritto a una riduzione dei premi e l'importo
della riduzione con un anticipo sufficiente, affinché gli assicuratori possano
tenere conto della riduzione al momento della fatturazione dei premi. L'assicuratore informa gli aventi diritto dell'importo effettivo della
riduzione al più tardi in occasione della fatturazione successiva.
5In caso di riduzione dei premi, gli
assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto dalle disposizioni
concernenti l'assistenza amministrativa e giudiziaria di cui all'articolo 82.
6I Cantoni forniscono alla Confederazione
dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari, così da permetterle di
verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni."
Accertato
che il nuovo art. 65 LAMal, in parte modificato con effetto dal 1° gennaio
2012, non si scosta in maniera importante dalla versione precedentemente in
vigore relativamente alle questioni già ampiamente esaminate e risolte da
questo Tribunale vigente la vecchia versione LCAMal, modificata con il 1°
gennaio 2012, ed il vecchio RLCAMal, che prevedevano norme maggiormente
restrittive quo all’inizio del diritto al versamento del sussidio, questo TCA
non ha alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza cantonale citata. Il
nuovo art. 65 cpv. 4 bis LAMal, conferma semmai la necessità di poter decidere
sui sussidi con un ragionevole anticipo alfine di permettere agli assicuratori
di tener conto della riduzione nella fatturazione dei premi.
A
giusta ragione l’amministrazione, in applicazione dell’art. 25 cpv. 3 LCAMal,
ha pertanto assegnato il sussidio con effetto dal mese successivo all’inoltro
della richiesta.
Il
ricorrente sostiene tuttavia di aver trasmesso la domanda già nel corso del
mese di agosto 2013, come ogni anno, dopo aver ricevuto il formulario ufficiale
della Cassa.
Dagli
atti emerge che l’insorgente ha inoltrato la richiesta dell’11 marzo 2014 con
il formulario ufficiale inviatogli dalla Cassa (doc. 1 e IV) e l’interessato
non ha prodotto alcuna copia della richiesta asseritamente inoltrata dopo la
metà del mese di agosto del 2013, né ha prodotto qualsiasi altro indizio
(ricevuta postale, corrispondenza con l’amministrazione, ecc.), tramite la
quale comprovare la sua tesi.
Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la Lptca, che prevede la massima
dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio
del diritto (in questo senso: Marco
Borghi e Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag.
89.
e segg.; cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01
del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,
SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V
195.
consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio
in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211;
AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsver-fahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Lu-zerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza
di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159
consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
L'obbligo di accertamento
d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non
rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della
prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede
infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
In
concreto, l’insorgente non ha comprovato di aver inoltrato (tempestivamente)
una richiesta di riduzione dei premi (cfr. la sentenza 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, consid. 3.3 e seguenti).
Al
ricorrente non può neppure essere d’aiuto la circostanza che, a suo dire, vi
sarebbe stata una diminuzione del reddito e della sostanza rispetto al 2011.
Infatti, da una parte già si è detto che l’interessato ha diritto al sussidio
massimo, per cui una riduzione ulteriore del reddito e della sostanza figuranti
nelle tassazioni 2012 e 2013 non ha comunque alcuna incidenza circa l’ammontare
del sussidio. Inoltre, la tassazione 2012 è stata emessa il 21 agosto 2013,
ossia ampiamente entro il termine del 31 dicembre 2013 entro il quale inoltrare
la domanda di riduzione dei premi. Per cui un ritardo nell’inoltro della richiesta
non può essere imputabile a questa circostanza.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione
impugnata merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti