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Decisione

36.2014.66

Prolungamento del versamento di indennità giornaliere in seguito ad una malattia psichica. Rinvio degli atti all'assicuratore per ulteriori accertamenti medici

17 dicembre 2014Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati del 16 luglio 2014 della dr.ssa __________ (doc. C) e del 1°

settembre 2014 del dr. __________ (doc. D), e le chiediamo di voler rispondere

alle seguenti domande:

1. Sulla base di quale indicazione ha ritenuto, il 3 febbraio

2014, di poter considerare RI 1, dal 1° marzo 2014, completamente abile al

lavoro nella precedente attività lavorativa? In particolare, per quale ragione

ha motivato la fine dell’incapacità lavorativa con la frase “mi sembra utile

per ragioni terapeutiche, chiudere l’inabilità lavorativa”? La fine

dell’incapacità lavorativa è dovuta a ragioni mediche (quali) o ad altri

motivi?

Considerandi

2.

RI 1 evidenzia che nelle occasioni in cui è stata visitata, Lei

l’aveva consigliata di riprendere l’attività lucrativa alcuni mesi o settimane

dopo la visita ed aveva invitato l’assicuratore a “chiudere” il caso. Tuttavia,

sistematicamente, è poi emerso che lo stato di salute dell’assicurata non le ha

permesso una ripresa dell’attività e le è stato riconosciuto, da parte

dell’assicuratore, il versamento di ulteriori prestazioni a causa

dell’incapacità lavorativa. Le chiediamo di prendere posizione in merito.

3.

RI 1 contesta quanto scritto nel certificato del 3 febbraio

2014.

per quanto concerne la circostanza che “trova sempre nuove ragioni per

non reagire”. Le chiediamo di prendere posizione.

4.

Sia la dr.ssa __________ con il certificato del 16 luglio 2014,

che il dr. __________ il 1° settembre 2014, sostengono che RI 1 non ha potuto

riprendere l’attività e che l’incapacità lavorativa è giustificata anche dopo

il 1° marzo 2014. Il dr. __________ afferma che il caso di RI 1 non può essere

paragonato a quello di altri pazienti nella medesima situazione e che la

destrutturazione identitaria di cui è affetta prevede tempi di recupero molto

lunghi. Le chiediamo di voler prendere posizione in merito alle loro

valutazioni.

5.

Eventuali osservazioni." (doc. IX)

Il 27 novembre 2014 la dr.ssa

med. __________ ha affermato:

" (…)

1) Sulla

base di quale indicazione ha ritenuto, il 3 febbraio 2014, di poter considerare

RI 1, dal 1. marzo 2014, completamente abile al lavoro nella precedente

attività lavorativa? In particolare, per quale ragione ha motivato la fine

dell’incapacità lavorativa con la frase “mi sembra utile per ragioni

terapeutiche, chiudere l’inabilità lavorativa”? La fine dell’incapacità

lavorativa è dovuta a ragioni mediche (quali) o ad altri motivi?

Ho visitato questa assicurata tre volte dall’inizio

dell’incapacità lavorativa, constatando come essa drammatizzasse la situazione

e come le terapie intraprese fino ad allora non sembrassero incidere in maniera

sufficientemente efficace sui suoi sintomi.

Al contempo però, l’assicurata si mostrava ogni volta motivata a

reagire a questa situazione di stallo, dichiarando di volerne uscire entro un

tempo ragionevole a partire dal momento della visita.

La mia decisione presa a tavolino, senza ulteriori visite, voleva

essere un gesto terapeutico teso ad aiutarla spingendola ad uscire dalla

regressione prolungata. Si trattava quindi unicamente di ragioni

medico-terapeutiche.

2) RI

1.

evidenzia che nelle occasioni in cui è stata visitata, Lei l’aveva

consigliata di riprendere l’attività lucrativa alcuni mesi o settimane dopo la

visita ed aveva invitato l’assicuratore a “chiudere” il caso. Tuttavia,

sistematicamente, è poi emerso che lo stato di salute dell’assicurata non le ha

permesso una ripresa dell’attività e le è stato riconosciuto, da parte

dell’assicuratore, il versamento di ulteriori prestazioni a causa

dell’incapacità lavorativa. Le chiediamo di prendere posizione in merito.

Mi rifaccio a quanto scritto al punto 1, e cioè:

“Al contempo però, l’assicurata si mostrava ogni volta motivata a

reagire a questa situazione di stallo, dichiarando di voler uscire da questa

situazione subentrata con l’esordio della malattia, entro un tempo ragionevole

a partire dal momento della visita della paziente.”

Le mie chiusure, alla luce di questo, erano possibilistiche ed

indicative, assimilabili – per spiegarci meglio – ad ipotesi medico-teoriche.

Le scelte operate successivamente dall’ente assicurativo, sulla base dei

certificati dei Colleghi __________ non sono di mia competenza.

3) RI

1, contesta quanto scritto nel certificato del 3 febbraio 2014 per quanto

concerne la circostanza che “trova sempre nuove ragioni per non reagire”. Le

chiediamo di prendere posizione.

Questa assicurata dichiara di non avere antecedenti psichiatrici.

Il primo evento traumatico vissuto corrisponde al licenziamento subito dopo

quattro anni di lavoro. Sia questo che gli altri due traumi evocati (morte del

cane e furto con scasso in casa) non corrispondono di per sé a quelli che

vengono solitamente considerati eventi traumatici maggiori.

Non si tratta di un esordio di malattia psichiatrica grave di tipo

psicotico, non vengono descritte situazioni familiari gravi o particolarmente

problematiche.

Alla luce di queste premesse tutto sommato non troppo sfavorevoli,

un’uscita dalla situazione di impasse, dopo oltre un anno di incapacità

lavorativa per malattia, con le cure intraprese, mi è sembrata ragionevolmente

possibile. Purtroppo, l’assicurata non è riuscita ad evolvere in questa

direzione e, come noto, ha continuato nella produzione di nuovi certificati

medici, ai quali non intendo oppormi, visto che in seguito non ho più avuto

occasione di valutarla.

4) Sia

la Dr.ssa __________, con il certificato del 16 luglio 2014, che il Dr. __________,

il 1. settembre 2014, sostengono che RI 1 non ha potuto riprendere l’attività e

che l’incapacità lavorativa è giustificata anche dopo il 1. marzo 2014. Il Dr.__________

afferma che il caso di RI 1 non può essere paragonato a quello di altri

pazienti nella medesima situazione e che la destrutturazione identitaria di cui

è affetta prevede tempi di recupero molto lunghi. Le chiediamo di voler

prendere posizione in merito alle loro valutazioni.

Come detto sopra, non contesto i due certificati medici e non mi

oppongo alle conclusioni dei Colleghi, in quanto l’assicurata, per quanto

attiene alla valutazione evolutiva, è stata regolarmente seguita da loro e non

da me.

5) Eventuali

osservazioni.

Nessuna." (doc. XI)

2.6

Per costante

giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del

25.

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle

prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di

rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,

la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi

imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere

a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze

di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circo-stanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.7

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale non può confermare l’operato dell’assicuratore.

Alla luce della

documentazione agli atti e delle affermazioni della medesima dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, fiduciaria dell’assicuratore convenuto, che non

si oppone alle conclusioni dei medici __________ (doc. XI), dr.ssa med. __________,

curante dell’interessata, che l’ha seguita fornendole i medicamenti necessari,

e dr. med. __________, il quale ha ritenuto l’insorgente incapace al lavoro

anche dopo il 1° marzo 2014, questa Corte deve concludere che l’assicurata non

avrebbe potuto riprendere la propria precedente professione.

I medici

intervenuti, dr. med. __________ specialista in psichiatria, psicoterapeuta e

dr.ssa med. __________, attiva presso l’azienda ospedaliera __________,

dipartimento gestionale di salute mentale, unità operativa di psichiatria, ritengono

che anche dopo la data di cessazione del versamento delle prestazioni da parte

dell’assicuratore, la ricorrente ha continuato ad essere affetta da una grave

patologia psichica invalidante. A questo proposito va evidenziato che, pur

essendosi espressi con referti successivi alla decisione impugnata (9 luglio

2014), le loro valutazioni vanno prese in considerazione poiché fanno

riferimento anche al periodo precedente (cfr. doc. C e D).

Da parte sua, la

dr.ssa med. __________ FMH psichiatria e psicoterapia, medico fiduciario della

convenuta, non contesta il contenuto dei referti e non si oppone alle

conclusioni dei medici italiani (doc. XI).

La specialista, nel

corso dell’ultima visita effettuata il 2 ottobre 2013 (cfr. allegato doc. 20),

posta la diagnosi di scompenso ansioso-depressivo di gravità media (F 32.1.

dell’ICD 10) e disturbo di personalità immaturo, dipendente ed ansioso (F 61.0

dell’ICD 10), aveva potuto certificare personalmente come l’interessata, al momento

della visita, apparisse trascurata nell’abbigliamento ed invecchiata in

rapporto all’età biologica, apprensiva, agitata, esprimendo senza reticenze le

sue difficoltà, pur drammatizzandole. La mimica e la postura esprimevano

labilità emotiva, iperemotività, ansia ed angoscia, con tono dell’umore

diminuito, depresso e tristezza visibile. L’ideazione era inoltre impregnata di

importanti sensi di colpa, di impotenza e di inadeguatezza. La specialista aveva

rilevato che l’insorgente “presenterebbe delle visioni notturne di tipo

allucinatorio al risveglio, che interpreta come la presenza di un “angelo

custode”, sensato a proteggerla, visto che è molto impaurita da tutte le

disgrazie che le sono capitate da un anno ad oggi, iniziate con la perdita del

posto di lavoro, al quale era molto legata, la perdita del primo cugino

quarantenne e non da ultimo il devastamento della casa ad opera dei ladri e la

morte del suo cane”. La dr.ssa med. __________ aveva quindi potuto

accertare, il 3 ottobre 2013, che l’interessata era effettivamente ancora incapace

al lavoro, anche perché “il disturbo di personalità di base, impedisce

all’assicurata l’adeguato adattamento ai cambiamenti nella realtà esterna”.

Tutti gli avvenimenti, unitamente al disturbo di personalità, avevano compromesso

la ripresa della capacità lavorativa. La specialista, sempre il 3 ottobre 2013,

aveva proposto un sostegno psicoterapico settimanale, poiché la sola

farmacologia non era atta a portare all’assicurata un sostanziale miglioramento

dello stato di salute ed aveva ritenuto possibile, a breve, una ripresa

dell’attività lavorativa o nel dicembre 2013 o nel gennaio 2014.

Dopo aver preso

atto delle nuove certificazioni della dr.ssa med. __________ del 14 gennaio

2014, ma senza visitare la ricorrente, la dr.ssa med. __________, il 3 febbraio

2014, pur prorogando il termine per la ripresa dell’attività lavorativa al 1°

marzo 2014, aveva ritenuto possibile mettere termine all’incapacità lavorativa

“per ragioni terapeutiche” affermando che “molti dei miei pazienti

con questo genere di trattamento continuano a lavorare senza un giorno di

incapacità lavorativa” (doc. 20).

Interpellata dal

TCA, la specialista, esaminate le nuove valutazioni della dr.ssa med. __________

del 16 luglio 2014 (peraltro in gran parte simili alle precedenti) e del dr.

med. __________ del 1° settembre 2014,

ha rilevato di non aver seguito personalmente l’evoluzione dello stato di

salute dell’insorgente ed ha affermato di non contestare i due certificati

medici e di non opporsi alle loro valutazioni, ritenuto che gli specialisti hanno

potuto verificare personalmente l’evolversi dello stato valetudinario

dell’insorgente (doc. XI). D’altra parte la dr.ssa med. __________ ha pure

evidenziato che le proposte di chiudere le inabilità lavorative, formulate in

tre occasioni (il 14 dicembre 2012 [per il 1° marzo 2013], l’8 aprile 2013 [per

il 1° luglio 2013], il 3 ottobre 2013 [per il 1° dicembre 2013/inizio gennaio

2014]), e poi sempre smentite dai fatti, “erano possibilistiche ed

indicative” ed erano assimilabili “ad ipotesi medico-teoriche” (doc.

XI). Esse potevano di conseguenza essere ribaltate, come poi avvenuto, tramite

una valutazione concreta del caso, sulla base di una visita della ricorrente.

La presa di

posizione del 3 febbraio 2014 (doc. 20) con la quale la dr.ssa med. __________

ha ritenuto possibile una ripresa dell’attività lavorativa dal 1° marzo 2014,

senza aver visitato personalmente l’assicurata e sulla base di casi relativi ad

altri pazienti che seguono il medesimo trattamento, non può di conseguenza essere

messa alla base della chiusura della presente incapacità lavorativa. Tant’è che

viene smentita dalle valutazioni della dr.ssa med. __________ e del dr. med. __________,

che invece hanno potuto stabilire, tramite visite specifiche, e seguendo più

intensamente, perlomeno per quanto concerne la dr.ssa med. __________, l’evoluzione

dello stato valetudinario della ricorrente, che l’interessata ha continuato ad

essere incapace al lavoro.

A questo proposito

va evidenziato che il dr. med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapeuta, ha spiegato i motivi per i quali l’insorgente non ha potuto

riprendere l’attività e le ragioni per le quali le valutazioni contenute nel

referto del 3 febbraio 2014 della dr.ssa med. __________, astratte e senza

esame specifico della ricorrente, non possono essere seguite. Lo specialista ha

precisato che, in presenza della diagnosi di disturbo di personalità immaturo,

dipendente ed ansioso (F 61.0 dell’ICD 10), oltre che di scompenso ansioso-depressivo

di gravità media (F 32.1 dell’ICD 10), la continuazione dell’incapacità

lavorativa oltre il 1° marzo 2014 è giustificata, in particolare, dal tipo di

attività svolta dalla ricorrente. Infatti, il lavoro esercitato

dall’interessata (barista presso un albergo), “prevedeva il contatto con il

pubblico ed era fonte di grande sostegno al proprio vissuto identitario” ed

è “pertanto plausibile che, perdendo il posto di lavoro,” l’insorgente

abbia “perso quel contenitore, generatore di senso, che le permetteva di

vivere un ruolo di riconoscibilità per” sé stessa “oltre che sentirsi

accettata e stimata dagli altri”. Il dr. med. __________ ha sottolineato

che questo aspetto psicopatologico caratterizza l’assicurata e “si radica

nella propria storia personale ed è proprio per questo che non è ovviamente

paragonabile“ a nessun’altra storia. Da cui l’impossibilità di trarre

similitudini con altri pazienti. Lo specialista invece relativizza gli impatti

dei lutti e la devastazione dell’appartamento ad opera dei ladri, riconoscendo,

rettamente, che si tratta di eventi che pur potendo portare ad una momentanea

flessione del tono dell’umore (sindrome post-traumatica da stress) sono

risolvibili in tempi relativamente brevi e di conseguenza non possono essere

all’origine di inabilità lavorative che si protraggono nel tempo (cfr. doc. D).

Da parte sua, la

curante, dr.ssa med. __________, il 16 luglio 2014

ha anch’essa indicato i motivi per i quali la ricorrente non ha ripreso

l’attività lavorativa e le ragioni per le quali è stato necessario, più volte,

modificare la terapia psicofarmacologica (doc. C).

La circostanza che

si tratta di valutazioni di due medici stranieri, contrariamente a quanto

sembra ritenere la convenuta, non ne sminuisce la forza probante nel preciso caso

di specie. Il dr. med. __________ è infatti specialista in psichiatria e

psicoterapeuta e la dr.ssa __________ è attiva presso l’azienda ospedaliera __________,

dipartimento gestionale di salute mentale, unità operativa di psichiatria. Del

resto la stessa dr.ssa med. __________ non ne contesta il contenuto e non si

oppone alle loro conclusioni (doc. XI). Non va poi dimenticato che, malgrado in

tre occasioni la medesima fiduciaria avesse ritenuto possibile una ripresa

dell’attività lavorativa della ricorrente, in un secondo tempo, sulla base

della situazione valetudinaria concreta, e meglio dopo aver visitato

l’insorgente, la specialista ha poi sistematicamente prolungato l’incapacità

lavorativa della ricorrente. La presa di posizione del 3 febbraio 2014,

rilasciata senza aver visitato l’assicurata, deve pertanto essere relativizzata,

mentre, nel preciso caso di specie, deve essere dato maggior peso alle

valutazioni dei medici curanti che meglio hanno potuto valutare l’evoluzione

dello stato di salute dell’insorgente nel corso del tempo.

In queste

condizioni, alla luce della presa di posizione del 1° settembre 2014 del dr.

med. __________, nonché del referto del 16 luglio 2014 della dr.ssa med. __________,

questo Tribunale, preso atto delle risposte del 27 novembre 2014 della dr.ssa

med. __________, fiduciaria dell’assicuratore, deve di conseguenza ritenere che

l’insorgente non ha potuto riprendere l’attività lavorativa dal 1° marzo 2014

come auspicato in un primo tempo dal medico fiduciario dell’assicuratore.

A questo proposito

va rammentato che per l’art. 57 cpv. 4 LAMal il medico di fiducia consiglia

l'assicuratore su questioni d'ordine medico come pure su problemi relativi alla

rimunerazione e all'applicazione delle tariffe. Esamina in particolare se sono

adempite le condizioni d'assunzione d'una prestazione da parte

dell'assicuratore. L’art. 57 cpv. 5 LAMal prevede che il medico di

fiducia decide autonomamente. Né l'assicuratore né il fornitore di prestazioni

e le rispettive federazioni possono impartirgli istruzioni.

Ritenuto che in

concreto il medico fiduciario, dr.ssa med. __________, quando ha valutato

concretamente l’interessata nell’ambito delle visite specialistiche ha

sistematicamente riconosciuto l’incapacità lavorativa della ricorrente e che, interpellata

dal TCA, non contesta i due ultimi certificati dei medici __________ e non si

oppone alle loro conclusioni, alla luce della documentazione agli atti, la

richiesta dell’insorgente di annullare la decisione impugnata va accolta.

Tuttavia, dagli

atti non emerge con sufficiente chiarezza se l’interessata, dal 1° marzo 2014,

può svolgere, ed in che misura, altre attività più leggere e confacenti al suo

stato di salute e se, di conseguenza, ha diritto ad ulteriori prestazioni. L’assicuratore,

avendo considerato l’interessata completamente abile al lavoro nella precedente

attività, non ha infatti esaminato questo aspetto.

Va qui ribadito che

l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga

durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un'altra professione o campo d'attività.

Con sentenza pubblicata in RAMI

1989, p. 106ss., la nostra Alta Corte federale ha stabilito che, per il diritto

all'indennità ex art. 12bis LAMI, qualora un cambiamento di professione si

imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto

assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapa­ci­tà parziale,

determinante diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p. 106ss.; RAMI

1994, p. 113ss.).

In tale ipotesi va, cioè,

considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza

la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato

o potrebbe essere ragio­nevolmente esatto nella nuova professione.

Il grado di invalidità viene, in

quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero mercato del

lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un periodo di adattamento la

cui durata dipenderà dalle pecu­liarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287

consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss.).

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3

ai 5 mesi dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca di un

nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289

consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a; Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der

Taggeldversicherung nach KVG, in LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr.

tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente

riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha

tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi

la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle

circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età

dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF

114.

V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza

citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro

determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV

112.

pag. 123 consid. 3a).

Nel preciso caso di specie, i medici

__________ che si sono espressi dopo il 1° marzo 2014 fanno in particolare

riferimento alla difficoltà per la ricorrente di riprendere la precedente

attività, dove è totalmente incapace al lavoro, ma sono silenti circa

l’eventuale capacità lavorativa dell’interessata in professioni più consone al

suo stato di salute. Né nel referto del 16 luglio 2014 della dr.ssa med. __________

(doc. C), né in quello del 1° settembre 2014 del dr. med. __________ (doc. D) secondo

il quale “è quindi più che giustificata l’inabilità lavorativa a partire dal

18.

settembre (recte: ottobre) 2012 a tutt’oggi e prevedo un recupero delle

funzioni lavorative nell’arco di anni di intenso lavoro psicoterapico e di

adeguata terapia farmacologica”, viene esplicitamente fatto cenno a questo

aspetto, determinante per l’eventuale diritto della ricorrente ad ulteriori

prestazioni dal 1° marzo 2014.

Alla luce delle

carenze negli accertamenti svolti dall’assicuratore che si è accontentato, da

ultimo, di una presa di posizione, poi smentita in questa sede, del 3 febbraio

2014.

del proprio medico fiduciario senza alcuna visita preventiva della

ricorrente, la decisione impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato

all’assicuratore affinché, dopo aver accertato, tramite una valutazione

peritale, se l’interessata, incapace al lavoro nella sua professione, dal 1°

marzo 2014 può comunque svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato

di salute, determini il grado d’incapacità lavorativa, se necessario, sulla

base dell’usuale raffronto dei redditi e, dopo averle assegnato un termine per

eventualmente cambiare attività, determini il diritto o meno ad ulteriori

prestazioni.

In queste

condizioni l’allestimento di una perizia giudiziaria come chiesto dalla

ricorrente diviene priva di oggetto.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurispru-denza, qualora l’istruttoria da

effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

ulteriori accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 cassa malattia

verserà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta), a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti