36.2014.68
Contestazione dell'ammontare dei premi, delle partecipazioni ai costi, delle spese e degli interessi di mora. Solidarietà tra i coniugi. Rigetto dell'opposizione al PE fatto spiccare dall'assicuratore
29 gennaio 2015Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.68
cs
Lugano
29 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 agosto 2014 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 è affiliata presso CO 1 per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie di base, insieme a suo
marito ed a sua figlia.
1.2. Con decisione del 19 febbraio
2014 l’assicuratore ha condannato RI 1 al pagamento di un importo complessivo
di fr. 6'150.50, affermando che “mediante questa disposizione di pagamento,
viene sospesa l’opposizione in merito al precetto esecutivo n. __________ di CO
1 del 21.01.2014 per il credito di CHF 6'150.50. Si
applica comunque l’interesse del 5.00% ai sensi del precetto esecutivo” (doc. 5). L’importo è composto di “fatture emesse” dal 6
novembre 2012 al 20 agosto 2013, per fr. 4'398.15 di premi e fr. 1'306.20 di
partecipazioni ai costi, oltre che di spese di sollecito, spese di elaborazione
e di interessi (doc. 5).
1.3. Il 27 febbraio 2014
l’assicurata si è opposta alla citata decisione, rilevando che non figurano i
nomi (moglie, figlia e marito) dei debitori dei premi e delle partecipazioni ai
costi, che dal 1° gennaio 2014 è separata di fatto da suo marito e non vige più
la solidarietà coniugale, che le spese da lui causate non possono essere messe
a suo carico, che non sussiste alcuna base legale per la riscossione di
interessi di mora su premi e partecipazioni ai costi e che, malgrado le sue
richieste, non ha ancora ottenuto i conteggi per comprendere quali siano i
premi scoperti, a quali assicurati si riferiscono e se sono stati dedotti i
crediti del 2012 e gli acconti già versati (doc. 4).
1.4. Con decisione su opposizione
del 14 agosto 2014 l’assicuratore ha respinto le censure sollevate da RI 1,
stabilendo che:
" (…)
3.2 RI 1 deve a CO 1 CHF 5'656.60 con 5.00%
d’interessi su premi (CHF 4'398.15) a partire dal 21.04.2013 come pure le spese
di sollecito di CHF 200.00, la tassa di elaborazione di CHF 50.00 e le spese
esecutive fino ad oggi di CHF 73.00.
3.3 L’opposizione nell’esecuzione n. 1670386 per CHF
5'656.60 con 5.00% d’interessi su premi (CHF 4'398.15) a partire dal 21.04.2013
come pure le spese di sollecito di CHF 200.00, la tassa di elaborazione di CHF
50.00 e le spese esecutive fino ad oggi di CHF 73.00 viene eliminata."
(doc. 2)
CO 1 ha
inoltre allegato tre estratti conto dove figurano gli scoperti per premi e
partecipazioni ai costi relativi al periodo 01.01.2013 (recte: 6.11.2012) –
31.08.2013 (per RI 1, __________ [figlia nata nel 1994], __________ [marito]),
per complessivi fr. 6'264.40, oggetto dell’esecuzione n. __________), per il
periodo 01.09.2013 - 31.12.2013 (per RI 1, __________ [figlia nata nel 1994], __________
[marito] per fr. 3'177.35), per il periodo 01.01.2014 - 31.08.2014 (per RI 1 e __________
per fr. 2'378.15). L’assicuratore ha poi indicato che “per le fatture in
esecuzione vige la solidarietà coniugale. La base legale per la riscossione di
interessi di mora di 5% su premi sono art. 64a cpv. 1 e 2 LAMal e art. 105a
OAMal. Su partecipazioni ai costi non vengono calcolati interessi di mora”
(doc. 2).
1.5. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione (doc. I). Dopo aver ripercorso quanto
accaduto negli ultimi anni, ha chiesto di far chiarezza sugli importi ancora da
pagare, deducendo tutti gli importi già versati ed ha domandato di poter pagare
ratealmente fr. 100 al mese fino a concorrenza del saldo, poiché la sua
situazione economica non le permette un versamento maggiore (doc. I).
1.6. Con risposta del 22 ottobre
2014 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).
1.7. Con osservazioni del 27
ottobre 2014 l’insorgente ribadisce le sue censure (doc. IX). L’interessata
afferma di non avere scoperti del 2012, di volere un dettaglio degli importi di
fr. 4'398.15 e di fr. 1'306.20, di voler pagare il dovuto in maniera rateale e
di non dover pagare tasse, spese e ripetibili.
1.8. Il 10 novembre 2014 le parti
sono state sentite nel corso di un’udienza di discussione (doc. XI). Successivamente
sia RI 1 che CO 1 hanno prodotto ulteriore documentazione e si sono nuovamente
espresse in merito (doc. da XII a XXIII). Il 3 dicembre 2014 l’assicuratore ha
precisato che “l’esecuzione riguarda esclusivamente le fatture scoperte dal
mese di novembre 2012 al mese di agosto 2013 periodo in cui valeva la
responsabilità solidale dei coniugi”, che “il relativo conteggio e - per
informazione - i conteggi riguardanti i periodi successivi, sono stati allegati
alla decisione su opposizione del 14.08.2014” e che “non è disposta a
concedere un pagamento rateale dello scoperto”.
Da parte sua la
ricorrente ha affermato che:
" (…)
1) Estratto
conto dal 1.1.2013 al 31.8.2013: manca l’importo del credito a mio favore,
riportato dal 2012, di CHF 181,80 e il pagamento dei premi miei di gennaio e
febbraio 2013 che sono stati dedotti da questo credito, per cui poi si arriva
al saldo precitato di CHF 181,80 (vedi conteggio __________ allegato)
2) Estratto
conto dal 1.1.2014 al 28.11.2014: manca pagamento del 28.11.14 di CHF 345,70
(forse perché non ancora contabilizzato alla data dell’emissione dell’estratto
conto)
3) Che io
sappia, la responsabilità solidale è per i premi, non per le partecipazioni non
corrisposte. Se questo fosse corretto l’CO 1 dovrebbe stornare
tutti gli importi delle Prestazioni 2013 relative a “__________”. Vi prego di
farmi sapere.
Per il resto gli estratti conto sono corretti e
ringrazio della collaborazione.
4) Non
ho avuto conferma se la data della mia responsabilità solidale è fino alla fine
dell’anno 2013 o fino ad Agosto 2013, data in cui ho presentato domanda di
gratuito patrocinio al Comune di __________.
5) Chiedo
cortesemente, se possibile, di stralciare tutti gli addebiti di CHF 20.-- per
spese di sollecito e l’addebito di CHF 352,85 per interessi su premi fino al
28.11.2014. Comunque credo che non esista nessuna base legale per la
riscossione di interessi di mora sui premi e partecipazioni ai costi non
corrisposti. L’importo dovuto è già molto alto e io, come già ribadito più
volte, sono in difficoltà finanziarie.
E’ proprio per questo motivo che chiedo nuovamente
di volermi concedere un pagamento rateale (…)” (doc. XVIII)
1.9. Il 18 dicembre 2014
l’assicuratore ha affermato:
" (…)
1. Il totale di
CHF 181.80 (cfr. conteggio premi del 14.01.2013 – allegato 19) a favore della
signora RI 1 non è stato pagato ma riportato alla fatturazione dei premi del
mese seguente (cfr. conteggio del 11.02.2013 – allegato 18), come per il mese
precedente (cfr. conteggio del 13.12.2012 – allegato 20). I parametri
estrapolabili dal conteggio del 14.01.2013, riportati a febbraio 2013, sono
stati presi in considerazione e sono visibili a pagina 2 del conteggio allegato
18 di data 11.02.2013. I numeri di riferimento sono 1002887508 per febbraio
2013 e 1002887510 per gennaio 2013 (si allegano i dettagli del conteggio
14.01.2013).
2. L’ultimo
pagamento registrato in entrata è quello di CHF 345.70 (pagamento del
28.11.2014), valuta 03.12.2014, di conseguenza non può figurare sull’estratto
redatto il 28.11.2014.
3. La responsabilità solidale vale per premi e partecipazioni;
4. La
responsabilità solidale persiste sino alla data dell’inoltro dell’istanza di
divorzio, ossia dicembre 2013.
5. CO 1 non può
dare seguito alla richiesta di stralciare tutte le spese di sollecito e precisa
che gli interessi sono stati calcolati esclusivamente sull’importo scoperto dei
premi.
Infine CO 1 ribadisce di non essere disposta a
concedere un pagamento rateale. Il totale degli importi scoperti è troppo
elevato. Inoltre:
- risultano ancora scoperti i premi per i mesi di settembre fino a
dicembre 2013;
- il pagamento dei premi viene regolarmente registrato con un mese di
ritardo;
- a
tutt’oggi non risulta che la signora RI 1 abbia pagato le diverse fatture per
partecipazioni ai costi del 2014.” (doc. XX)
1.10. Il 5 gennaio 2015 la
ricorrente ha rilevato che:
" (…)
1) Il paragrafo
1. di detta lettera non mi è chiaro perché non ho mai ricevuto gli allegati ivi
menzionati (18-19 e 20) e posso fare riferimento soltanto agli estratti
allegati alla lettera del 3 Dicembre, sempre dell’avv. RA 1, unici estratti
finalmente comprensibili. Nell’estratto del 1.1.2013-31.8.2013 (che allego alla
presente) però figurano premi per 8 mesi (da gennaio ad agosto 2013) e negli
Accrediti/Entrate di pagamento non figurano i pagamenti dei premi miei per i
mesi di Gennaio e Febbraio 2013 e l’importo ancora a mio favore di CHF 181,80
per questo motivo ho scritto nella mia precedente lettera di questi importi
mancanti.
2) Potreste pf
farmi avere la legge/legislazione che attesta quanto espresso dall’Avv. RA 1
nel paragrafo 3 della lettera del 18 Dicembre?
3) Devo
purtroppo richiedere ancora una volta la rateazione dell’importo totale. Non ho
alcuna possibilità di pagarlo tutto in una volta, prego l’Onorevole Sig.
Giudice di voler intervenire in questo senso se possibile. Non vedo altro modo
per poter pagare e sistemare la pendenza (…)“ (doc. XXII)
1.11. Il 9 gennaio 2015 il TCA ha
trasmesso alla ricorrente i doc. 18, 19 e 20 per una presa di posizione, l’ha
informata che sul sito sentenze.ti.ch può trovare le sentenze emesse da questo
Tribunale nell’ambito qui in discussione e le ha assegnato un termine scadente
il 19 gennaio 2015 per presentare un’eventuale ulteriore presa di posizione
(doc. XXIII). Con scritto del 15 gennaio 2015 (doc. XXIV), trasmesso per
conoscenza all’assicuratore (doc. XXV), l’assicurata ha contestato il calcolo
presentato da CO 1 e, sulla base delle sentenze emesse da questo TCA, ha
evidenziato di non dover essere chiamata a pagare le spese accessorie
dell’ex-marito (spese di diffida ed interessi moratori) e ha chiesto una
dilazione di pagamento di fr. 200 al mese.
in ordine
2.1. Con la decisione formale
l’assicuratore ha in sostanza rigettato l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 21 gennaio 2014 dell’UE di __________ ed ha condannato la ricorrente a
versare fr. 6'150.50, oltre ad interessi al 5% (doc. 5). In sede di decisione
su opposizione l’assicuratore, oltre a confermare il rigetto dell’opposizione,
ha stabilito che l’insorgente deve un importo di fr. 5'656.60 oltre agli
interessi al 5% su fr. 4'398.15 di premi ancora dovuti dal 21 aprile 2013,
spese di sollecito per fr. 200, tassa di elaborazione per fr. 50 e spese
esecutive per fr. 73 (doc. 2). L’assicuratore ha inoltre elencato gli scoperti
dovuti per i periodi dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2013 e dal 1° gennaio
2014 al 31 agosto 2014.
Alla luce di quanto sopra
oggetto del contendere può essere unicamente l’importo figurante nel precetto
esecutivo n. __________ del 21 gennaio 2014, relativo al periodo da novembre
2012 ad agosto 2013 e per il quale l’interessata ha ottenuto sia una decisione
formale che una decisione su opposizione.
Nella misura in cui
l’interessata contesta anche gli importi dovuti per il periodo successivo e
meglio dal 1° settembre 2013, il ricorso si rivela irricevibile non essendo
stato oggetto di una doppia verifica da parte dell’amministrazione (decisione
formale e decisione su opposizione; cfr. art. 49 e 52 LPGA). Relativamente alla
problematica inerente il periodo dal 1° settembre 2013, occorre di conseguenza
trattare la decisione su opposizione del 14 agosto 2014 alla stregua di una
decisione formale ex art. 49 LPGA, mentre il ricorso va considerato quale
opposizione.
Su questo specifico punto
(premi, partecipazioni ai costi, spese, interessi di mora per il periodo dal 1°
settembre 2013 al 31 agosto 2014) l’assicuratore, al quale gli atti vanno
trasmessi, è pertanto tenuto ad emanare una decisione su opposizione.
nel merito
2.2. Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal,
gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La
partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il
10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la
franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.
Per l'art. 64a cpv. 1
LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi
entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto,
deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e
indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se, nonostante la
diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli
interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere
l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità
cantonale competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2 LAMal).
Per l'art.
105b cpv. 1 OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle
partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre
mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali
altri pagamenti in arretrato.
A norma
dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato
2.3. Il diritto delle
assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un
coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in
discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale
normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali,
nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85
consid. 2b).
Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,
" 1
Fatti
I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al
debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione
coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1
Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni
correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l'unione coniugale soltanto se:
1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;
Considerandi
2.
l'affare non
consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio
consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3.
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso
e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai
terzi, solidalmente anche l'altro."
A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già
avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa
parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163
cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr.
anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,
Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.
182.
n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia
obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati
come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166
cpv. 1 CC (Eugster, op. cit.,
pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla
luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per
i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF
119.
V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 (K 60/00) pubblicata in
DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i
coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone
nell'interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle
malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i
bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa
avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato
dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti
contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale,
occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.
Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha
modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore
dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge
risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge
indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del
credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per
soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI
2005.
pag. 358, il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la
stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il
cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti
della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi
rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi
indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.
2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con
la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti
("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica,
che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il
potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché
la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art.
166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a
mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione
coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di
rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità
solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo
se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di
separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini
della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano
una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)".
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) ha ricordato nella sentenza K 65/03 del 26 giugno
2006, al considerando 9, che secondo l'art. 166 cpv. 3 CC, ogni coniuge si
obbliga personalmente con i suoi atti ed obbliga solidalmente il suo coniuge
fintanto che non eccede i suoi poteri in modo riconoscibile per i terzi. Lo
scopo di questa disposizione è proprio quello di semplificare la procedura
dell'esecuzione forzata, dispensando il creditore da difficili manovre per il
recupero. Inoltre, la rappresentanza dell'unione coniugale non si esercita
soltanto durante la formazione degli atti giuridici, ma essa si estende anche
al loro sviluppo. Così, per esempio, la prescrizione interrotta contro uno dei
coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art. 136 cpv. 1 CO), e ciò
pure all'insaputa di quest'ultimo. Pertanto, la diffida notificata
all'assicurato in applicazione dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è opponibile a sua
moglie.
Queste considerazioni sono state ribadite anche nella recente
sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, dove al considerando 4 il Tribunale federale
ha affermato:
" (…) Les charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC,
comprennent notamment l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le cas
échéant aussi les assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal
(DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009,
n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des Unterhaltsrechts,
2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 166 al.
1.
et 3 CC, un époux répond solidairement des dettes de cotisations de son
conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations,
ait été créé pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de
la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et
3.
; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement
par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas
ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de
simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de
pénibles démarches de recouvrement (voir HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt
K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne
que les rapports des époux avec les tiers et est indépendant du régime
matrimonial des époux; il ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports
internes, supporte la dette (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n.
376). (…)"
2.4
In concreto l’assicuratore
ha ritenuto la separazione dei coniugi e quindi la cessazione della solidarietà
con effetto dal mese di gennaio 2014, come affermato con l’opposizione dalla medesima
ricorrente (cfr. doc. 4: “A far tempo dal 1.1.2014, come risulta
dall’Istanza di divorzio, non vivo più in comunione domestica con __________;
siamo quindi separati di fatto da tale data”). In sede di audizione
l’insorgente è stata invitata a produrre copia del primo atto giudiziario che
ha poi condotto al divorzio al fine di stabilire la data esatta della
separazione. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che il 12
settembre 2013 il Municipio di __________ ha dato preavviso favorevole alla
richiesta di ammissione dell’assistenza giudiziaria inoltrata dalla ricorrente
e da suo marito (doc. XII/ 1 e 2), mentre l’istanza di divorzio su richiesta
comune con intesa totale e istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria è
stata inoltrata nel corso del mese di dicembre 2013 (doc. XIII/Bis).
Rilevato che
la stessa insorgente ha affermato di aver notificato all’assicuratore la
separazione nel corso del mese di gennaio 2014 (cfr. anche e-mail del 28
gennaio 2014, doc. 26, pag. 3: “la ringrazio per la sua mail e le invio in
allegato un formulario per richiedere lo scorporo di famiglia suo e di sua
figlia __________ (…)”), che in sede di opposizione ha rilevato di vivere
separata dal marito dal mese di gennaio 2014 e che non vi sono altri indizi per
poter ritenere una data diversa, a giusta ragione, per il periodo oggetto del
contendere (novembre 2012 – agosto 2013), la responsabilità solidale dei
coniugi va confermata.
Essa si
estende non solo ai premi rimasti impagati, ma, come emerge dalla sentenza
36.2012.82
del 27 febbraio 2013, anche alla partecipazione ai costi, essendo
imposta dalla legge e limitata nell’importo. Il TCA ha rammentato al consid.
2.5
che:
" (…)
È innegabile che tra i bisogni correnti della famiglia non possa
essere contemplato, per quanto attiene la salute, il solo premio
dell'assicurazione di base ma debbano essere comprese le partecipazioni imposte
dalla LAMal, indissolubilmente connesse alla copertura obbligatoria e fondanti
il sistema di finanziamento di questa assicurazione sociale. Limitare il
bisogno corrente della famiglia in ottica di salute al solo premio
dell'assicurazione di base sarebbe oltremodo riduttivo. Ritenere quindi che,
recandosi dal medico per beneficiare di cure coperte dall'assicurazione obbligatoria
ed implicando in questo modo il pagamento di una partecipazione ai costi, uno
dei coniugi ecceda il potere di rappresentanza riconoscibile e, quindi, non
coinvolga solidalmente l'altro coniuge è teoria peregrina.
Per spese quali quelle in discussione (2 visite mediche presso un
professionista abilitato ad operare a carico dell'assicurazione sociale) va
ammesso palesemente che si tratti di debito che comporta solidarietà tra i
coniugi. La dottrina (Deschnaux/Steinauer/Tercier, op. cit., pag. 219) ricorda
come nell'obbligo di mantenimento cui debbono provvedere i coniugi vi sono pure
le spese mediche e farmaceutiche. (…)"
2.5
Per quanto
concerne l’importo relativo al periodo oggetto del contendere, e meglio oggetto
dell’esecuzione n. __________ (cfr. doc. XVI, scritto del 3 dicembre 2014
dell’assicuratore: “osservo che l’esecuzione riguarda esclusivamente le
fatture scoperte dal mese di novembre 2012 al mese di agosto 2013 […]”) va
evidenziato come il 3 dicembre 2014 l’assicuratore ha prodotto un estratto
conto da cui emergono i premi e le partecipazioni ai costi della ricorrente, della
figlia maggiorenne di cui l’interessata ha sempre ammesso volersi assumere i
costi (cfr. da ultimo l’udienza di discussione, doc. XI: “Per quanto attiene
invece al 2014 la ricorrente evidenzia di avere pagato ad inizio dell’anno i
premi propri e di __________, sua figlia ventenne in formazione per la quale
essa intende comunque assumersi l’onere del pagamento dei premi”) e del
marito.
Dall’estratto
relativo al periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2013 (doc. 44), che va
integrato con quello inerente l’esecuzione n. __________ comprendente anche le
partecipazioni ai costi del 6 novembre 2012 e del 13 novembre 2012 (doc. 47 e
doc. 2), risulta un ammontare complessivo di fr. 6'098.80 di premi, cui si
aggiungono fr. 1'306.20 di partecipazioni ai costi dal 6 novembre 2012 (doc.
47) al 30 luglio 2013 (doc. 44).
A fronte di
pagamenti per fr. 1'748.40, l’interessata, deve, di principio, un importo
complessivo di fr. 5'656.60.
L’insorgente,
il 10 dicembre 2014, relativamente al periodo dal 1.1.2013 al 31.8.2013,
per quanto concerne i premi, ha contestato unicamente l’assenza di un importo
di fr. 181.80 a suo favore, mentre per il resto, con l’eccezione delle spese e
degli interessi, di cui si dirà in seguito, ha rilevato che “gli estratti
sono corretti” (doc. XVIII). Con scritto del 15 gennaio 2015, la
ricorrente, dopo aver preso atto dei doc. 18,19 e 20 ha poi ritenuto che l’importo di fr. 5'768.90 (non comprensivo delle partecipazioni ai costi del 6
e del 13 novembre 2012 di fr. 87.70 [doc. 47]; ma delle spese di sollecito),
oltre che di fr. 181.80, deve essere diminuito di fr. 278.25 pari al premio
personale di gennaio 2013 e di fr. 281.20 pari al premio personale di febbraio
2013.
(doc. XXIV e 18-20).
Da un
attento esame dei citati documenti, questo TCA deve concludere che il calcolo
dell’assicuratore è corretto.
L’importo di
fr. 181.80, cui l’interessata ha effettivamente diritto (doc. C e 19), è stato
scalato dal suo debito nel conteggio del premio del mese di marzo 2013, mentre
gli altri importi citati dalla ricorrente con le osservazioni del 15 gennaio
2015.
non sono di sua spettanza ma concernono l’ammontare dei premi personali
dei mesi di gennaio 2013 (da cui è stato dedotto il sussidio) e febbraio 2013 (da
cui sono stati dedotti il sussidio e la tassa ambientale). Essa, come spiegato
qui di seguito, non ha pertanto diritto ad ulteriori deduzioni.
L’interessata
il 13 dicembre 2012 aveva un credito a suo favore di fr. 366.95, derivante dal
seguente calcolo: 2'806.35 – 371.35 – 413.60 – 413.60 – 413.60 - 413.60 –
413.
; dove fr. 2'806.35 è l’importo da lei pagato all’assicuratore il 9
luglio 2012, fr. 413.60 X 5 sono i premi dovuti da agosto a dicembre 2012 (fr. 175.60
per la ricorrente, fr. 202.30 per il marito, fr. 35.70 per la figlia) e fr.
371.35
(ossia 374.30 – 2.95 pari alla tassa ambientale) è il premio da lei
dovuto per il mese di gennaio 2013 prima della deduzione del sussidio (doc. 20).
Il 14
gennaio 2013 il credito si è ridotto a fr. 181.80. Infatti all’importo di fr.
366.95
è stato aggiunto il sussidio di fr. 93.10 per il mese di gennaio 2013 e
per il mese febbraio 2013, nonché fr. 2.95 della tassa federale ambientale per
il mese di febbraio 2013 (cfr. doc. 19) per un ammontare complessivo a suo
favore di fr. 556.10 (366.95 + 93.10 + 93.10 + 2.95). Da questo importo va tuttavia
dedotto il suo premio del mese di febbraio 2013 di fr. 374.30, e si ottiene
l’ammontare, da lei reclamato, di fr. 181.80 (doc. 19).
Infine, l’importo
di fr. 181.80 va dedotto dal premio di fr. 278.25 dovuto dalla ricorrente per
il mese di marzo 2013 (374.30 – 93.10 di sussidio – fr. 2.95 di tassa
ambientale), nonché dai premi del marito di fr. 798.90 per i mesi di gennaio e
febbraio 2013 e di fr. 399.45 per il mese di marzo 2013 e dai premi della
figlia di fr. 732.70 per i mesi di gennaio e febbraio 2013 e di fr. 366.35 per
il mese di marzo 2013 per un importo a favore, questa volta, dell’assicuratore
di fr. 2'393.85 (278.25 + 798.90 + 399.45 + 732.70 + 366.35 – 181.80; cfr. doc.
18). Nei mesi successivi il debito è poi aumentato fino a raggiungere,
complessivamente, per il periodo oggetto del contendere e relativamente
all’ammontare dei premi e delle partecipazioni ai costi, fr. 5'656.60 (fr.
5'768.90 [doc. 44] – fr. 200 [spese di sollecito di cui si dirà in seguito] +
fr. 87.70 [doc. 47; partecipazione ai costi del 6 e del 13 novembre 2012]).
Ne segue che
il conteggio presentato dall’assicuratore per il periodo fino al 31 agosto
2013, non essendo per il resto contestato, va confermato e la ricorrente è
debitrice di un importo complessivo di fr. 5'656.60 (senza le spese, di cui si
dirà in seguito).
Circa la
richiesta di poter pagare il debito ratealmente, il TCA ha già avuto modo di
rammentare che per la persona assicurata non esiste, di principio, un diritto
in tal senso (cfr. sentenza 36.2012.24 del 29 maggio 2012). Il Tribunale ha
rammentato che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente (cfr. art. 90 OAMal), ciò al fine di garantire il finanziamento
delle prestazioni dell’assicurazione malattie alla popolazione residente nel
nostro Paese. In caso di ritardo nel pagamento, l’assicuratore è tenuto ad
avviare una procedura di diffida, preceduta da un richiamo, con l’assegnazione
di un ulteriore termine per pagare il dovuto, dopodiché deve dare avvio alla
procedura esecutiva (cfr. art. 64a LAMal). Ciò deve avvenire senza eccezioni
per non portare a disuguaglianze di trattamento tra gli assicurati.
In caso di difficoltà
economiche, la legge prevede la possibilità di far capo ai sussidi per il
pagamento dei premi, il cui importo a carico dell’assicurato viene in questo
modo ridotto. Questi aiuti vengono tuttavia forniti unicamente se si rientra
nei parametri di legge fissati dalle norme cantonali (cfr. art. 65 LAMal) e, in
Ticino, viene concesso dalla Cassa di compensazione. L’interessata, per il 2013, ha beneficiato di questa riduzione.
Va pure evidenziato che in una sentenza 36.2011.75 del 21 febbraio
2012.
(consid. 9), questo Tribunale ha stabilito che contro il
rifiuto della Cassa malati di accordare un pagamento rateale (in quel caso di
Fr. 50.- al mese) per rimborsare il debito non era possibile far nulla, se non
suggerire all'allora ricorrente di rivolgersi temporaneamente all'assistenza
sociale per ricevere un aiuto concreto per fare fronte al pagamento del dovuto.
Ne segue che, anche nel
caso di specie, non essendoci un obbligo, per l’assicuratore, di concedere il
pagamento rateale del premio non ancora soluto, la richiesta dell’insorgente
non può trovare accoglimento.
2.6
L’assicuratore
ha chiesto all’insorgente anche il pagamento di un importo complessivo di fr.
200.
per i solleciti e fr. 50 per tasse di elaborazione.
Per quanto
concerne gli accessori, e meglio gli interessi di mora, le spese di sollecito e
le spese esecutive, questo TCA evidenzia che la moglie, rispettivamente il
marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell'altro
coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte. Per cui l'assicuratore
non può chiedere al debitore solidale il pagamento delle spese di diffida, d'apertura
dell'incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva
e gli interessi moratori generati dall'assenza di pagamento dei premi LAMal da
parte del coniuge (sentenza 36.2012.82 del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7
gennaio 2009; 36.2008.98 dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23
del 2 ottobre 2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).
Al riguardo, nella (prima) sentenza 36.2006.22 del 20 luglio 2006 questo
Tribunale ha evidenziato, al consid. 13, quanto segue:
" Come
visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che
con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge
risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi
dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione
a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita
comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del
22.
luglio 2005, K 114/03).
Per l'art. 146 CO salvo disposizione contraria, un
debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.
Ad esempio la mora di uno dei debitori solidali
concerne unicamente l'interessato. In altre parole solo lui deve gli interessi
moratori. Allo stesso modo in caso di colpevole impedimento di un debitore,
solo questi deve pagarne le conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler
Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).
Ciò significa che la moglie, rispettivamente il
marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi
dell'altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte.
Per cui l'assicuratore non può chiedere all'insorgente il
pagamento delle spese di diffida, d'apertura dell'incarto, del precetto
esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori
generati dall'assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."
Diverso è
invece il discorso per le spese che l’agire del coniuge, chiamato a pagare in
via solidale il debito, causa con il suo comportamento (cfr. sentenza
36.2012.82
del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7 gennaio 2009; 36.2008.98
dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23 del 2 ottobre
2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal
un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora
dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai
costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di
versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato
inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore
fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava
nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012,
secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato
Nel caso di specie l'assicuratore non ha prodotto le condizioni
generali d'assicurazione, per cui già solo per questo motivo mancano le basi
per poter condannare la ricorrente al pagamento delle spese (cfr. sentenza
36.2011.22
del 9 gennaio 2012 consid. 7; sentenza 36.2012.89 del 25 febbraio
2013, consid. 6; sentenza 36.2013.79 del 28 gennaio 2014).
Infatti, agli
atti sono sì consegnate le copie dei solleciti di pagamento dei premi LAMal, ma
l’assicuratore non ha prodotto nessuna condizione assicurativa dalla quale
possa essere desunto il suo diritto di pretendere il versamento di spese
amministrative in caso di diffida di pagamento. Se è vero che vige, in materia,
il principio inquisitorio, lo stesso è temperato dall'obbligo delle parti di
collaborare all'acquisizione delle prove.
In concreto, il
giudice delegato (doc. IV del 22 settembre 2014 trasmesso a mezzo della
Cancelleria del Tribunale cantonale delle Assicurazioni) ha chiesto
esplicitamente all'assicuratore di esprimersi sul ricorso producendo l'intero
incarto. La Cassa malati lo ha fatto - ha cioè trasmesso, dopo aver ottenuto
una proroga, gli atti a sua disposizione, tra i quali non ha però prodotto
nessuna condizione assicurativa nel senso appena espresso. Ciò non è avvenuto
neppure nelle more processuali quando l’insorgente ha nuovamente contestato di
dover pagare le tasse e spese (cfr. ad esempio il doc. IX).
Mancando quindi
la condizione per esigere il versamento delle spese amministrative (di
sollecito e di elaborazione), le stesse non possono essere qui pretese (sentenza
36.2011.22
del 9 gennaio 2012 consid. 7; sentenza 36.2012.89 del 25 febbraio
2013, consid. 6; sentenza 36.2013.79 del 28 gennaio 2014).
Ne segue che l'assicurata non deve dunque alcunché per eventuali
spese di sollecito e tasse di elaborazione.
2.7
L’assicuratore
ha chiesto anche gli interessi di mora al 5% sui premi in arretrato (fr.
4'398.15, pari a fr. 6'098.80 [premi dovuti da moglie, marito e figlia] – fr.
1’700.65 di accrediti e versamenti sui premi [i restanti fr. 47.75 sono stati
dedotti dalle partecipazioni ai costi poiché pagati dopo la domanda di
esecuzione; cfr. doc. 47]) dal 21 aprile 2013 (doc. 7).
Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il
pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola
mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di
contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di
mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi
esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi
dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal).
Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato
ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese
precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto
il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di
pagamento.
In concreto l’interessata è in ritardo con il pagamento dei premi per
i mesi da gennaio 2013 ad agosto 2013 ed è pertanto a giusta ragione che
l’assicuratore ha chiesto anche il pagamento degli interessi di mora. Tuttavia
l’assicuratore non può domandare il pagamento degli interessi di mora sui premi
dovuti dall’ex-marito (sentenza 36.2014.21 del 18 luglio 2014, consid. 6,
sentenza 36.2012.82 del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7 gennaio 2009; 36.2008.98
dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23 del 2 ottobre
2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).
Ne segue che gli interessi possono essere chiesti unicamente
sull’importo di fr. 1'947.35 (fr. 6’098.80 [premi dovuti da moglie, marito e
figlia] – fr. 1'700.65 [accrediti e pagamenti effettuati per i premi] – fr.
2'450.80 [premi marito di fr. 3'195.60 – sussidi per fr. 744.80; cfr. doc. D e
47]).
2.8
La Cassa
malati ha inoltre chiesto il pagamento dei costi delle spese esecutive (Fr. 73;
cfr. doc. 2).
Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico
spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3
L'assunzione delle spese
esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a
carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di
tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone
avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore,
oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia
successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non
essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,
sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto
(sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."
Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque
oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la
quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS
2001.
pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht
zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter
Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG
68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die
Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di
rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è
ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005,
STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per cui queste spese (Fr. 73.-) non fanno parte del rigetto dell'opposizione,
ma rimangono a carico della debitrice escussa.
2.9
Infine, per quanto concerne
l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese
amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse
malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag.
197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare
un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce
precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura
esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in
merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque
legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
In queste condizioni, la decisione su
opposizione va parzialmente modificata, nel senso che il debito complessivo
ammonta a Fr. 5'656.60 (6'098.80 [premi] + 1'306.20
[partecipazioni ai costi] – 1'748.40 [accrediti e pagamenti]), a
cui non vanno però aggiunte le spese amministrative e tasse di
elaborazione pretese. Gli interessi al 5% dal 21 aprile 2013 vanno calcolati
sull’importo di fr. 1'947.35.
Ne discende, pertanto, che l'opposizione della ricorrente al PE n. __________ del 21 gennaio 2014 emanato dall’UE di __________ deve
essere rigettata in via definitiva limitatamente alle cifre
appena esposte.
Il costo della procedura esecutiva segue
l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del giudice
amministrativo.
Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione
impugnata parzialmente modificata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1. La decisione impugnata è modificata
nel senso che la ricorrente è condannata a pagare a CO 1 fr.
5'656.60 oltre interessi di mora al 5% su fr. 1'947.35 dal 21 aprile
2013.
1.2. È rigettata in via definitiva
l’opposizione al PE n. __________ del 21 gennaio 2014 emanato
dall’UE di __________ limitatamente ad un importo di fr. 5'656.60, oltre
interessi al 5% dal 21 aprile 2013 su fr. 1'947.35.
2. L’incarto è trasmesso all’assicuratore
per i suoi incombenti (cfr. consid. 2.1).
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti