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Decisione

36.2014.68

Contestazione dell'ammontare dei premi, delle partecipazioni ai costi, delle spese e degli interessi di mora. Solidarietà tra i coniugi. Rigetto dell'opposizione al PE fatto spiccare dall'assicuratore

29 gennaio 2015Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al

debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo,

segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura

della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione

coniugale e della loro situazione personale."

Secondo l'art. 166 CC,

" 1

Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni

correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta

l'unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;

Considerandi

2.

l'affare non

consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio

consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3.

Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso

e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai

terzi, solidalmente anche l'altro."

A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già

avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa

parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163

cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr.

anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,

Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.

182.

n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia

obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati

come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166

cpv. 1 CC (Eugster, op. cit.,

pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla

luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per

i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF

119.

V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 (K 60/00) pubblicata in

DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i

coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone

nell'interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle

malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i

bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa

avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato

dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti

contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale,

occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha

modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore

dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge

risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge

indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del

credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per

soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI

2005.

pag. 358, il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la

stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il

cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti

della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi

rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi

indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.

2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con

la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti

("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica,

che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il

potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché

la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art.

166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a

mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione

coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di

rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità

solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo

se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di

separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini

della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano

una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)".

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) ha ricordato nella sentenza K 65/03 del 26 giugno

2006, al considerando 9, che secondo l'art. 166 cpv. 3 CC, ogni coniuge si

obbliga personalmente con i suoi atti ed obbliga solidalmente il suo coniuge

fintanto che non eccede i suoi poteri in modo riconoscibile per i terzi. Lo

scopo di questa disposizione è proprio quello di semplificare la procedura

dell'esecuzione forzata, dispensando il creditore da difficili manovre per il

recupero. Inoltre, la rappresentanza dell'unione coniugale non si esercita

soltanto durante la formazione degli atti giuridici, ma essa si estende anche

al loro sviluppo. Così, per esempio, la prescrizione interrotta contro uno dei

coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art. 136 cpv. 1 CO), e ciò

pure all'insaputa di quest'ultimo. Pertanto, la diffida notificata

all'assicurato in applicazione dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è opponibile a sua

moglie.

Queste considerazioni sono state ribadite anche nella recente

sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, dove al considerando 4 il Tribunale federale

ha affermato:

" (…) Les charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC,

comprennent notamment l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le cas

échéant aussi les assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal

(DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009,

n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des Unterhaltsrechts,

2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 166 al.

1.

et 3 CC, un époux répond solidairement des dettes de cotisations de son

conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations,

ait été créé pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de

la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et

3.

; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement

par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas

ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de

simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de

pénibles démarches de recouvrement (voir HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen

Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt

K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne

que les rapports des époux avec les tiers et est indépendant du régime

matrimonial des époux; il ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports

internes, supporte la dette (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n.

376). (…)"

2.4

In concreto l’assicuratore

ha ritenuto la separazione dei coniugi e quindi la cessazione della solidarietà

con effetto dal mese di gennaio 2014, come affermato con l’opposizione dalla medesima

ricorrente (cfr. doc. 4: “A far tempo dal 1.1.2014, come risulta

dall’Istanza di divorzio, non vivo più in comunione domestica con __________;

siamo quindi separati di fatto da tale data”). In sede di audizione

l’insorgente è stata invitata a produrre copia del primo atto giudiziario che

ha poi condotto al divorzio al fine di stabilire la data esatta della

separazione. Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che il 12

settembre 2013 il Municipio di __________ ha dato preavviso favorevole alla

richiesta di ammissione dell’assistenza giudiziaria inoltrata dalla ricorrente

e da suo marito (doc. XII/ 1 e 2), mentre l’istanza di divorzio su richiesta

comune con intesa totale e istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria è

stata inoltrata nel corso del mese di dicembre 2013 (doc. XIII/Bis).

Rilevato che

la stessa insorgente ha affermato di aver notificato all’assicuratore la

separazione nel corso del mese di gennaio 2014 (cfr. anche e-mail del 28

gennaio 2014, doc. 26, pag. 3: “la ringrazio per la sua mail e le invio in

allegato un formulario per richiedere lo scorporo di famiglia suo e di sua

figlia __________ (…)”), che in sede di opposizione ha rilevato di vivere

separata dal marito dal mese di gennaio 2014 e che non vi sono altri indizi per

poter ritenere una data diversa, a giusta ragione, per il periodo oggetto del

contendere (novembre 2012 – agosto 2013), la responsabilità solidale dei

coniugi va confermata.

Essa si

estende non solo ai premi rimasti impagati, ma, come emerge dalla sentenza

36.2012.82

del 27 febbraio 2013, anche alla partecipazione ai costi, essendo

imposta dalla legge e limitata nell’importo. Il TCA ha rammentato al consid.

2.5

che:

" (…)

È innegabile che tra i bisogni correnti della famiglia non possa

essere contemplato, per quanto attiene la salute, il solo premio

dell'assicurazione di base ma debbano essere comprese le partecipazioni imposte

dalla LAMal, indissolubilmente connesse alla copertura obbligatoria e fondanti

il sistema di finanziamento di questa assicurazione sociale. Limitare il

bisogno corrente della famiglia in ottica di salute al solo premio

dell'assicurazione di base sarebbe oltremodo riduttivo. Ritenere quindi che,

recandosi dal medico per beneficiare di cure coperte dall'assicurazione obbligatoria

ed implicando in questo modo il pagamento di una partecipazione ai costi, uno

dei coniugi ecceda il potere di rappresentanza riconoscibile e, quindi, non

coinvolga solidalmente l'altro coniuge è teoria peregrina.

Per spese quali quelle in discussione (2 visite mediche presso un

professionista abilitato ad operare a carico dell'assicurazione sociale) va

ammesso palesemente che si tratti di debito che comporta solidarietà tra i

coniugi. La dottrina (Deschnaux/Steinauer/Tercier, op. cit., pag. 219) ricorda

come nell'obbligo di mantenimento cui debbono provvedere i coniugi vi sono pure

le spese mediche e farmaceutiche. (…)"

2.5

Per quanto

concerne l’importo relativo al periodo oggetto del contendere, e meglio oggetto

dell’esecuzione n. __________ (cfr. doc. XVI, scritto del 3 dicembre 2014

dell’assicuratore: “osservo che l’esecuzione riguarda esclusivamente le

fatture scoperte dal mese di novembre 2012 al mese di agosto 2013 […]”) va

evidenziato come il 3 dicembre 2014 l’assicuratore ha prodotto un estratto

conto da cui emergono i premi e le partecipazioni ai costi della ricorrente, della

figlia maggiorenne di cui l’interessata ha sempre ammesso volersi assumere i

costi (cfr. da ultimo l’udienza di discussione, doc. XI: “Per quanto attiene

invece al 2014 la ricorrente evidenzia di avere pagato ad inizio dell’anno i

premi propri e di __________, sua figlia ventenne in formazione per la quale

essa intende comunque assumersi l’onere del pagamento dei premi”) e del

marito.

Dall’estratto

relativo al periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2013 (doc. 44), che va

integrato con quello inerente l’esecuzione n. __________ comprendente anche le

partecipazioni ai costi del 6 novembre 2012 e del 13 novembre 2012 (doc. 47 e

doc. 2), risulta un ammontare complessivo di fr. 6'098.80 di premi, cui si

aggiungono fr. 1'306.20 di partecipazioni ai costi dal 6 novembre 2012 (doc.

47) al 30 luglio 2013 (doc. 44).

A fronte di

pagamenti per fr. 1'748.40, l’interessata, deve, di principio, un importo

complessivo di fr. 5'656.60.

L’insorgente,

il 10 dicembre 2014, relativamente al periodo dal 1.1.2013 al 31.8.2013,

per quanto concerne i premi, ha contestato unicamente l’assenza di un importo

di fr. 181.80 a suo favore, mentre per il resto, con l’eccezione delle spese e

degli interessi, di cui si dirà in seguito, ha rilevato che “gli estratti

sono corretti” (doc. XVIII). Con scritto del 15 gennaio 2015, la

ricorrente, dopo aver preso atto dei doc. 18,19 e 20 ha poi ritenuto che l’importo di fr. 5'768.90 (non comprensivo delle partecipazioni ai costi del 6

e del 13 novembre 2012 di fr. 87.70 [doc. 47]; ma delle spese di sollecito),

oltre che di fr. 181.80, deve essere diminuito di fr. 278.25 pari al premio

personale di gennaio 2013 e di fr. 281.20 pari al premio personale di febbraio

2013.

(doc. XXIV e 18-20).

Da un

attento esame dei citati documenti, questo TCA deve concludere che il calcolo

dell’assicuratore è corretto.

L’importo di

fr. 181.80, cui l’interessata ha effettivamente diritto (doc. C e 19), è stato

scalato dal suo debito nel conteggio del premio del mese di marzo 2013, mentre

gli altri importi citati dalla ricorrente con le osservazioni del 15 gennaio

2015.

non sono di sua spettanza ma concernono l’ammontare dei premi personali

dei mesi di gennaio 2013 (da cui è stato dedotto il sussidio) e febbraio 2013 (da

cui sono stati dedotti il sussidio e la tassa ambientale). Essa, come spiegato

qui di seguito, non ha pertanto diritto ad ulteriori deduzioni.

L’interessata

il 13 dicembre 2012 aveva un credito a suo favore di fr. 366.95, derivante dal

seguente calcolo: 2'806.35 – 371.35 – 413.60 – 413.60 – 413.60 - 413.60 –

413.

; dove fr. 2'806.35 è l’importo da lei pagato all’assicuratore il 9

luglio 2012, fr. 413.60 X 5 sono i premi dovuti da agosto a dicembre 2012 (fr. 175.60

per la ricorrente, fr. 202.30 per il marito, fr. 35.70 per la figlia) e fr.

371.35

(ossia 374.30 – 2.95 pari alla tassa ambientale) è il premio da lei

dovuto per il mese di gennaio 2013 prima della deduzione del sussidio (doc. 20).

Il 14

gennaio 2013 il credito si è ridotto a fr. 181.80. Infatti all’importo di fr.

366.95

è stato aggiunto il sussidio di fr. 93.10 per il mese di gennaio 2013 e

per il mese febbraio 2013, nonché fr. 2.95 della tassa federale ambientale per

il mese di febbraio 2013 (cfr. doc. 19) per un ammontare complessivo a suo

favore di fr. 556.10 (366.95 + 93.10 + 93.10 + 2.95). Da questo importo va tuttavia

dedotto il suo premio del mese di febbraio 2013 di fr. 374.30, e si ottiene

l’ammontare, da lei reclamato, di fr. 181.80 (doc. 19).

Infine, l’importo

di fr. 181.80 va dedotto dal premio di fr. 278.25 dovuto dalla ricorrente per

il mese di marzo 2013 (374.30 – 93.10 di sussidio – fr. 2.95 di tassa

ambientale), nonché dai premi del marito di fr. 798.90 per i mesi di gennaio e

febbraio 2013 e di fr. 399.45 per il mese di marzo 2013 e dai premi della

figlia di fr. 732.70 per i mesi di gennaio e febbraio 2013 e di fr. 366.35 per

il mese di marzo 2013 per un importo a favore, questa volta, dell’assicuratore

di fr. 2'393.85 (278.25 + 798.90 + 399.45 + 732.70 + 366.35 – 181.80; cfr. doc.

18). Nei mesi successivi il debito è poi aumentato fino a raggiungere,

complessivamente, per il periodo oggetto del contendere e relativamente

all’ammontare dei premi e delle partecipazioni ai costi, fr. 5'656.60 (fr.

5'768.90 [doc. 44] – fr. 200 [spese di sollecito di cui si dirà in seguito] +

fr. 87.70 [doc. 47; partecipazione ai costi del 6 e del 13 novembre 2012]).

Ne segue che

il conteggio presentato dall’assicuratore per il periodo fino al 31 agosto

2013, non essendo per il resto contestato, va confermato e la ricorrente è

debitrice di un importo complessivo di fr. 5'656.60 (senza le spese, di cui si

dirà in seguito).

Circa la

richiesta di poter pagare il debito ratealmente, il TCA ha già avuto modo di

rammentare che per la persona assicurata non esiste, di principio, un diritto

in tal senso (cfr. sentenza 36.2012.24 del 29 maggio 2012). Il Tribunale ha

rammentato che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente (cfr. art. 90 OAMal), ciò al fine di garantire il finanziamento

delle prestazioni dell’assicurazione malattie alla popolazione residente nel

nostro Paese. In caso di ritardo nel pagamento, l’assicuratore è tenuto ad

avviare una procedura di diffida, preceduta da un richiamo, con l’assegnazione

di un ulteriore termine per pagare il dovuto, dopodiché deve dare avvio alla

procedura esecutiva (cfr. art. 64a LAMal). Ciò deve avvenire senza eccezioni

per non portare a disuguaglianze di trattamento tra gli assicurati.

In caso di difficoltà

economiche, la legge prevede la possibilità di far capo ai sussidi per il

pagamento dei premi, il cui importo a carico dell’assicurato viene in questo

modo ridotto. Questi aiuti vengono tuttavia forniti unicamente se si rientra

nei parametri di legge fissati dalle norme cantonali (cfr. art. 65 LAMal) e, in

Ticino, viene concesso dalla Cassa di compensazione. L’interessata, per il 2013, ha beneficiato di questa riduzione.

Va pure evidenziato che in una sentenza 36.2011.75 del 21 febbraio

2012.

(consid. 9), questo Tribunale ha stabilito che contro il

rifiuto della Cassa malati di accordare un pagamento rateale (in quel caso di

Fr. 50.- al mese) per rimborsare il debito non era possibile far nulla, se non

suggerire all'allora ricorrente di rivolgersi temporaneamente all'assistenza

sociale per ricevere un aiuto concreto per fare fronte al pagamento del dovuto.

Ne segue che, anche nel

caso di specie, non essendoci un obbligo, per l’assicuratore, di concedere il

pagamento rateale del premio non ancora soluto, la richiesta dell’insorgente

non può trovare accoglimento.

2.6

L’assicuratore

ha chiesto all’insorgente anche il pagamento di un importo complessivo di fr.

200.

per i solleciti e fr. 50 per tasse di elaborazione.

Per quanto

concerne gli accessori, e meglio gli interessi di mora, le spese di sollecito e

le spese esecutive, questo TCA evidenzia che la moglie, rispettivamente il

marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell'altro

coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte. Per cui l'assicuratore

non può chiedere al debitore solidale il pagamento delle spese di diffida, d'apertura

dell'incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva

e gli interessi moratori generati dall'assenza di pagamento dei premi LAMal da

parte del coniuge (sentenza 36.2012.82 del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7

gennaio 2009; 36.2008.98 dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23

del 2 ottobre 2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).

Al riguardo, nella (prima) sentenza 36.2006.22 del 20 luglio 2006 questo

Tribunale ha evidenziato, al consid. 13, quanto segue:

" Come

visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che

con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge

risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi

dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione

a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita

comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del

22.

luglio 2005, K 114/03).

Per l'art. 146 CO salvo disposizione contraria, un

debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.

Ad esempio la mora di uno dei debitori solidali

concerne unicamente l'interessato. In altre parole solo lui deve gli interessi

moratori. Allo stesso modo in caso di colpevole impedimento di un debitore,

solo questi deve pagarne le conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en

droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler

Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).

Ciò significa che la moglie, rispettivamente il

marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi

dell'altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte.

Per cui l'assicuratore non può chiedere all'insorgente il

pagamento delle spese di diffida, d'apertura dell'incarto, del precetto

esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori

generati dall'assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."

Diverso è

invece il discorso per le spese che l’agire del coniuge, chiamato a pagare in

via solidale il debito, causa con il suo comportamento (cfr. sentenza

36.2012.82

del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7 gennaio 2009; 36.2008.98

dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23 del 2 ottobre

2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal

un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato

inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore

fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava

nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012,

secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato

Nel caso di specie l'assicuratore non ha prodotto le condizioni

generali d'assicurazione, per cui già solo per questo motivo mancano le basi

per poter condannare la ricorrente al pagamento delle spese (cfr. sentenza

36.2011.22

del 9 gennaio 2012 consid. 7; sentenza 36.2012.89 del 25 febbraio

2013, consid. 6; sentenza 36.2013.79 del 28 gennaio 2014).

Infatti, agli

atti sono sì consegnate le copie dei solleciti di pagamento dei premi LAMal, ma

l’assicuratore non ha prodotto nessuna condizione assicurativa dalla quale

possa essere desunto il suo diritto di pretendere il versamento di spese

amministrative in caso di diffida di pagamento. Se è vero che vige, in materia,

il principio inquisitorio, lo stesso è temperato dall'obbligo delle parti di

collaborare all'acquisizione delle prove.

In concreto, il

giudice delegato (doc. IV del 22 settembre 2014 trasmesso a mezzo della

Cancelleria del Tribunale cantonale delle Assicurazioni) ha chiesto

esplicitamente all'assicuratore di esprimersi sul ricorso producendo l'intero

incarto. La Cassa malati lo ha fatto - ha cioè trasmesso, dopo aver ottenuto

una proroga, gli atti a sua disposizione, tra i quali non ha però prodotto

nessuna condizione assicurativa nel senso appena espresso. Ciò non è avvenuto

neppure nelle more processuali quando l’insorgente ha nuovamente contestato di

dover pagare le tasse e spese (cfr. ad esempio il doc. IX).

Mancando quindi

la condizione per esigere il versamento delle spese amministrative (di

sollecito e di elaborazione), le stesse non possono essere qui pretese (sentenza

36.2011.22

del 9 gennaio 2012 consid. 7; sentenza 36.2012.89 del 25 febbraio

2013, consid. 6; sentenza 36.2013.79 del 28 gennaio 2014).

Ne segue che l'assicurata non deve dunque alcunché per eventuali

spese di sollecito e tasse di elaborazione.

2.7

L’assicuratore

ha chiesto anche gli interessi di mora al 5% sui premi in arretrato (fr.

4'398.15, pari a fr. 6'098.80 [premi dovuti da moglie, marito e figlia] – fr.

1’700.65 di accrediti e versamenti sui premi [i restanti fr. 47.75 sono stati

dedotti dalle partecipazioni ai costi poiché pagati dopo la domanda di

esecuzione; cfr. doc. 47]) dal 21 aprile 2013 (doc. 7).

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il

pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola

mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di

contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di

mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi

esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi

dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato

ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese

precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto

il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di

pagamento.

In concreto l’interessata è in ritardo con il pagamento dei premi per

i mesi da gennaio 2013 ad agosto 2013 ed è pertanto a giusta ragione che

l’assicuratore ha chiesto anche il pagamento degli interessi di mora. Tuttavia

l’assicuratore non può domandare il pagamento degli interessi di mora sui premi

dovuti dall’ex-marito (sentenza 36.2014.21 del 18 luglio 2014, consid. 6,

sentenza 36.2012.82 del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7 gennaio 2009; 36.2008.98

dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23 del 2 ottobre

2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).

Ne segue che gli interessi possono essere chiesti unicamente

sull’importo di fr. 1'947.35 (fr. 6’098.80 [premi dovuti da moglie, marito e

figlia] – fr. 1'700.65 [accrediti e pagamenti effettuati per i premi] – fr.

2'450.80 [premi marito di fr. 3'195.60 – sussidi per fr. 744.80; cfr. doc. D e

47]).

2.8

La Cassa

malati ha inoltre chiesto il pagamento dei costi delle spese esecutive (Fr. 73;

cfr. doc. 2).

Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico

spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese

esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a

carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di

tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone

avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore,

oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia

successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non

essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto

(sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."

Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque

oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la

quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS

2001.

pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht

zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter

Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG

68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die

Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di

rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005,

STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Per cui queste spese (Fr. 73.-) non fanno parte del rigetto dell'opposizione,

ma rimangono a carico della debitrice escussa.

2.9

Infine, per quanto concerne

l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese

amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse

malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag.

197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare

un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce

precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura

esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in

merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque

legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

In queste condizioni, la decisione su

opposizione va parzialmente modificata, nel senso che il debito complessivo

ammonta a Fr. 5'656.60 (6'098.80 [premi] + 1'306.20

[partecipazioni ai costi] – 1'748.40 [accrediti e pagamenti]), a

cui non vanno però aggiunte le spese amministrative e tasse di

elaborazione pretese. Gli interessi al 5% dal 21 aprile 2013 vanno calcolati

sull’importo di fr. 1'947.35.

Ne discende, pertanto, che l'opposizione della ricorrente al PE n. __________ del 21 gennaio 2014 emanato dall’UE di __________ deve

essere rigettata in via definitiva limitatamente alle cifre

appena esposte.

Il costo della procedura esecutiva segue

l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del giudice

amministrativo.

Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione

impugnata parzialmente modificata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. La decisione impugnata è modificata

nel senso che la ricorrente è condannata a pagare a CO 1 fr.

5'656.60 oltre interessi di mora al 5% su fr. 1'947.35 dal 21 aprile

2013.

1.2. È rigettata in via definitiva

l’opposizione al PE n. __________ del 21 gennaio 2014 emanato

dall’UE di __________ limitatamente ad un importo di fr. 5'656.60, oltre

interessi al 5% dal 21 aprile 2013 su fr. 1'947.35.

2. L’incarto è trasmesso all’assicuratore

per i suoi incombenti (cfr. consid. 2.1).

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti