36.2014.72
Tempestività di un ricorso. Qui tardività
14 ottobre 2014Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.72-74
IR/sc
Lugano
14
ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sui ricorsi del 16 settembre 2014 formulati da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 7 agosto 2014 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto ed in diritto
· che con 3 distinti ricorsi, tutti datati
16 settembre 2014 e pervenuti al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il
giorno successivo, RI 1, con il patrocinio dell’avv. RA 1, si è aggravato
contro tre distinte decisioni rese su opposizione da CO 1 in materia di rigetto
dell’opposizione ad esecuzioni avviate dall’assicuratore per l’incasso di
incasso di partecipazioni;
· che nelle specifiche del ricorso riferite
alla forma la patrocinatrice del ricorrente indica di avere ricevuto le decisioni,
impugnate successivamente al Tribunale, il 18 agosto 2014;
· che i tre ricorsi sono apparsi, di primo
acchito, intempestivi. Il giudice delegato ha quindi voluto chiarire il tema
della tempestività delle impugnative alla luce del tenore dell’art. 4 cpv. 1 LPTCA
interpellando la patrocinatrice del ricorrente ed invitandola a prendere
posizione;
· che il 30 settembre 2014 l’avv. RA 1 ha
comunicato al TCA che:
"
(…)
Contrariamente
alle indicazioni da lei rilevate in track e trace, le tre raccomandate in
discussione contenenti le tre decisioni impugnate il timbro con data 8
agosto 2014, come si può desumere dalle 3 copie degli inviti di ritiro
gialli, che qui allego, pervenuti nella mia casella postale (non so quando
perché non vado tutti i giorni a svuotare la casella) con il termine scritto
per il ritiro al giorno 16 agosto 2014, sabato, pertanto secondo l'accademica
regola che se l'ultimo giorno per il ritiro cade durante il fine settimana, la
scadenza per il ritiro slitta al giorno dopo, ovvero nel caso concreto al
giorno lunedì 18 agosto 2014. Vero è che le tre buste sono state da me poi
ritirate il giorno 21 agosto 2014, ma ho calcolato 30 giorni dal giorno di
scadenza effettiva, ovvero dal 18 agosto 2014. Ne segue che il termine di 30
giorni è venuto a scadere in data 17 agosto 2014. Ne discende che i miei 3
ricorsi inviati in data 16 agosto 2014 sono tempestivi. Produco i tre inviti di
ritiro gialli che confermano i fatti ora esposti." (doc. IV)
· che il rappresentante dell’assicuratore
ha potuto esprimersi sullo scritto del ricorrente ed ha formulato proprie
osservazioni il 6 ottobre 2014 trasmesse alla patrocinatrice del ricorrente per
conoscenza;
· che, alla luce dell’esito delle procedure,
non occorre intimare i tre ricorsi ad CO 1 per una presa di posizione nel
merito poiché le impugnative, che possono essere evase con un’unica decisione, risultano
irricevibili siccome intempestive;
· che la presente procedura non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
Fatti
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che in concreto occorre verificare la
tempestività dei ricorsi in discussione;
·
che le decisioni rese su opposizione (art. 56 cpv. 1 LPGA), quali
quelle oggetto della controversia, possono essere impugnate mediante ricorso al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla loro
intimazione (art. 60 cpv. 1 LPGA);
· che la LPGA rende applicabile alla procedura
di ricorso le norme relative al computo e sospensione dei termini, all’osservanza
dei termini, alla proroga dei termini e conseguenze dell’inosservanza nonché
alla restituzione in termini così come regolati agli art. 38 a 41 LPGA (art. 61 cpv. 2 LPGA);
· che in particolare l’art. 38 LPGA prevede
che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle
parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se non deve essere
notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo
ha provocato. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un
giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente;
· che per l’art. 38 cpv. 2bis “Una
comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario” o di
un’altra persona autorizzata a ritirarla “è considerata avvenuta il (recte:
al) più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito”;
· che, secondo giurisprudenza, un atto, per
principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo
riceve effettivamente (STFA H 134/04 del 22 febbraio 2005);
· che, quando il tentativo di intimazione
di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso
un avviso di ritiro nella buca delle lettere del destinatario, l'invio è validamente
notificato quando viene ritirato alla Posta (STFA I 366/04 del 27 aprile 2005).
Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni,
l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella
misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";
DTF 127 I 31 consid. 2a/aa; 123 III 492 consid. 1; 119 V 94
consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329);
· che ne discende che
se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una
certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid. 4b;
116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal luogo di
cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i
provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito
gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può
essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in
suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto
all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto. In tal
caso, la comunicazione è da considerare ugualmente come validamente notificata (DTF
119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento);
· che, detto altrimenti, una decisione
amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come
notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per
contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna
oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale
anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere
autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali.
Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica
al destinatario medesimo (cfr. sentenza 2A.271/2001 del 3 luglio 2001);
· che questa finzione di notifica vale
tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente
attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione avrebbe
potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve fare in modo che gli
atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando
correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (STFA H 338/00 del 13
febbraio 2001; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia
92 consid. 2a);
· che, generalmente, un secondo invio e la
susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente
irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Eccezione va fatta
nel caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione
contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il
termine originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a
partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni
relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della
buona fede (STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4);
· che, a norma della giurisprudenza dell'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), la prova che una decisione è
stata notificata incombe all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; si
veda anche: Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
pag. 61). Nel caso in cui la circostanza della ricezione della decisione è
litigiosa si deve, nel dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario,
vale a dire a quella dell'assicurato (DTF 103 V 66). Infatti, se l'amministrazione
vuole assicurarsi che la decisione pervenga al destinatario, essa deve spedire
l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, §84 V, pag. 284);
· che, in merito alla
notifica di una decisione su opposizione nel periodo di ferie giudiziarie la
giurisprudenza si è espressa in una sentenza di principio pubblicata in DTF 131
V 305 consid. 4 in cui, come recita il regesto, il TF ha considerato che l'evento
scatenante il dies a quo (notifica della decisione su opposizione) può, secondo
la LPGA, sopraggiungere durante la durata della sospensione dei termini di modo
che il termine di ricorso comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza
della sospensione dei termini (si vedano anche le DTF I 643/06 del 2 novembre
2006 e 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008);
· che va ancora evidenziato come la validità
del principio della notificazione fittizia è data pure nel caso di ordine di
trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale come rammenta la giurisprudenza
in DTF 134 V 49 consid. 4 e 8C_465/2014 dell'8 luglio 2014;
· che la dottrina riprende i medesimi
principi in materia, si veda in particolare Ueli
Kieser, ATSG Kommentar, 2 Aufl., Schulthess Zurigo 2009, ad art. 38 n.
20. Il medesimo autore, con riferimento all’art. 38 cpv. 2bis LPGA, al n. 11,
rammenta come la normativa richiami il tenore dell’art. 20 cpv. 2bis PA e come,
in casi di contestazione, occorra verificare se il destinatario dovesse attendersi
un simile invio;
· che va ancora evidenziato come la
giurisprudenza (sentenza 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008) confermi che: “Aux
termes de l'art. 38 al. 2bis LPGA (applicable
selon les art. 3 let. dbis PA et 55 al. 2 LPGA), une communication qui n'est
remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée
reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de
distribution (voir aussi les art. 44 al. 2 LTF et 20 al. 2bis PA, dont la
teneur est identique). Il s'agit d'une fiction légale qui n'est pas influencée
par le délai de retrait fixé par la poste: que ce délai soit plus long ou ait
été prolongé ne modifie pas l'échéance légale des sept jours (YVES DONZALLAZ,
Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n. 1089 ad art. 44 et la référence
sous note n° 2553).“;
· che, con
riferimento all’art. 44 cpv. 2 LTF (di tenore uguale all’art. 38 cpv. 2bis
LPGA), Jean-Maurice Frésard (in
Corboz/ Wurzburger/ Ferrari/ Frésard/ Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2
ed. 2014, ad. Art. 44 n. 14) ricorda che "Le délai
de sept jours court dès le lendemain du dépôt de l'avis de retrait, même si l'envoi
ne peut pas être retiré à la poste le jour du dépôt de l'avis, ce qui est généralement
le cas dans les grandes agglomérations. Il court également pendant les vacances
judiciaires, même si le destinataire a demandé à la poste de garder son
courrier jusqu'à une date postérieure à la fin de celles-ci. Le délai pour
recourir ne commence cependant à courir qu'à la fin des féries (arrêt
2C_740/2010 du 3 mars 2011). Peu importe enfin que la tentative de notification
ait lieu un jour ouvrable, un samedi ou un jour férié (arrêt 1C_85/2010 du 4
juin 2010 consid. 1.4.2: avis de retrait déposé le
Considerandi
30.
décembre).";
· che la sentenza del TF 1C_85/2010 citata
dal giudice Frésard specifica che:
" Gemäss dem Auszug des Zustellnachweises
der Post wurde dem Beschwerdeführer
die Sendung am Mittwoch, 30. Dezember 2009 zur Abholung gemeldet. Er hat sie am
Donnerstag, 7. Januar 2010 am Postschalter abgeholt. Die Beschwerde trägt den
Poststempel vom Montag, 8. Februar 2010.
(…)
Die Mitteilung gilt spätestens
am siebenten Tag nach der erfolglosen Zustellung als erfolgt (Art. 44 Abs. 2
BGG). Da diese Frist durch das Einlegen der Abholungseinladung in den
Briefkasten des Adressaten ausgelöst wurde, begann sie am folgenden Tag zu
laufen (Art. 44 Abs. 1 BGG; BGE 135 V 49 E. 4 S. 51 f. mit Hinweisen auf BGE 123 III 492 und BGE 127 I 31 E. 3b/cc S. 37; bestätigt in
Urteil 5A_2/2010 vom 17. März 2010 E. 3.2). Die siebentägige Frist begann am
31.
Dezember 2010 und lief am 6. Januar 2010 ab. Die Sendung gilt spätestens an
diesem Tag als zugestellt. Die 30-tägige Rechtsmittelfrist (Art. 100 Abs. 1
BGG) begann unter Berücksichtigung von Art. 44 Abs. 1 BGG am Donnerstag, 7. Januar
2010.
zu laufen und endete am Freitag, 5. Februar 2010.
(…) Der Beschwerdeführer macht
zum einen geltend, auf der Abholungseinladung sei eine Frist bis zum 7. Januar
2010.
vermerkt gewesen, auf die er sich in guten Treuen verlassen habe. Aufgrund
der in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Post aufgeführten Regelungen
habe er auf diese Frist vertrauen dürfen. Da die Rechtsmittelfrist am 7. Januar
2010.
zu laufen begonnen habe, sei der 30. Tag der Rechtsmittelfrist auf den
Samstag, 6. Februar 2010, gefallen. Die Rechtsmittelfrist sei demnach erst am
nächstfolgenden Werktag, dem Montag, 8. Februar 2010, abgelaufen, seine
Beschwerde mithin rechtzeitig erhoben. Zum anderen beruft er sich auf den
Friststillstand, so dass die siebentägige Frist erst am 3. Januar 2010 begonnen
und die Rechtsmittelfrist erst am 9. Januar 2010 zu laufen begonnen habe.
… Umstritten ist die Anwendung von Art. 46 Abs. 1 lit. c BGG
auf die siebentägige Frist nach Art. 44 Abs. 2 BGG.
Wird der Adressat einer eingeschriebenen Briefpostsendung
oder Gerichtsurkunde nicht angetroffen und eine Abholungseinladung in seinen
Briefkasten gelegt, wird die Sendung in jenem Zeitpunkt als zugestellt
betrachtet, in welchem sie auf der Poststelle abgeholt wird. Geschieht dies
nicht innert der siebentägigen Frist, wird angenommen, dass die Sendung am
letzten Tag dieser Frist zugestellt wurde (Zustellfiktion). Dies gilt nur,
sofern der Adressat mit der Zustellung rechnen musste (BGE 134 V 49 E. 4 S. 51; 127 I 31 E. 2a/aa S. 34; 123 III 492 E. 1 S. 493; 115 Ia 12 E. 3a S. 15). Nach der
Rechtsprechung tritt die Zustellfiktion immer sieben Tage nach dem erfolglosen
Zustellungsversuch ein und markiert den Beginn der Rechtsmittelfrist, zu deren
Berechnung unerheblich ist, ob sie an einem Werktag oder Samstag oder
anerkannten Feiertag beginnt (BGE 127 I 31 E. 2b S. 35). Nichts anderes
gilt, wenn der Beginn der Frist in die Gerichtsferien fällt.
Nach dem Zweck von Art. 46 Abs. 1 BGG soll sich der
Rechtsuchende während des Friststillstandes grundsätzlich nicht um die Vornahme
prozessualer Handlungen sorgen müssen. Er soll keinen Nachteil erfahren, wenn
er sich während den Zeiten des Friststillstandes nicht um das Verfahren kümmern
kann. Die Regelung der Zustellfiktion gemäss Art. 44 Abs. 2 BGG enthält keine
Frist zur Vornahme einer prozessualen Handlung, sondern bestimmt, wann bzw. wie
viele Tage nach dem erfolglosen Zustellungsversuch die die Rechtsmittelfrist
auslösende Mitteilung als erfolgt zu gelten hat. Die Zustellfiktion kann daher
auch während des Friststillstandes eintreten (vgl. AMSTUTZ/ARNOLD, in: Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, N. 35 zu Art. 44 BGG; YVES DONZALLAZ,
Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, N. 1114 S. 479; derselbe, La notification en
droit interne suisse, 2002, N. 1030). Art. 46 Abs. 1 lit. c BGG ist demnach auf
die siebentägige Frist nach Art. 44 Abs. 2 BGG nicht anwendbar.
… Von der Frage des Zeitpunkts des Eintritts der
Zustellfiktion ist die Frage zu unterscheiden, wie lange eine Sendung bei der
Post abgeholt werden kann (Urteil 4P.188/2002 vom 5. November 2002 E. 2.1), was
sich nach Ziffer 2.3.7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen "Postdienstleistungen"
der Post (Ausgabe April 2009) bestimmt.
Notiert der Postbote auf der Abholungseinladung
versehentlich eine andere, als die siebentägige Frist, ändert dies
grundsätzlich nichts am Zeitpunkt des Eintritts der Zustellfiktion nach
Massgabe von Art. 44 Abs. 2 BGG (Botschaft des Bundesrates vom 28. Februar 2001
zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4297; BGE 127 I 31 E. 3b S. 36; Urteil
4P.188/2002 vom 5. November
2002.
E. 2.1).
Bedient sich eine Behörde für amtliche Verrichtungen wie die
Zustellung von Entscheiden einer Hilfsperson - hier der Post -, muss sie sich
deren Handlungen grundsätzlich anrechnen lassen. Der Empfänger darf
grundsätzlich auf diese vertrauen. Nach Ziffer 2.3.7 lit. b der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen "Postdienstleistungen" der Post (Ausgabe April
2009) ist der Inhaber einer Abholungseinladung während einer Frist von sieben
Tagen zum Bezug der darauf vermerkten Sendung berechtigt. Entsprechend vermerkt
der Postbote auf der Abholungseinladung den Tag, an dem die Frist abläuft. Hält
sich die Post bzw. der Postbote an diese Regel, was erwartet werden darf,
entspricht das Datum des Endes der postalischen Abholfrist jenem des Eintritts
der Zustellfiktion gemäss Art. 44 Abs. 2 BGG. Hält sich die Post bzw. der
Postbote nicht an diese Regel, besteht die Gefahr, dass eine Partei den
tatsächlichen Empfang der Sendung als das die Rechtsmittelfrist auslösende
Ereignis betrachtet, derweil diese Frist durch das frühere Datum der Zustellfiktion
ausgelöst wurde, ohne dass sie sich dessen bewusst ist.
So wie aus einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung den
Parteien keine Nachteile erwachsen dürfen (Art. 49 BGG), darf einer Partei
durch falsche Angaben der Hilfsperson, der sich die Behörde bedient, kein
Nachteil erwachsen, es sei denn, der Fehler sei offenkundig bzw. für die Partei
erkennbar (BGE 127 I 31 E. 3b/bb S. 36).
Im vorliegenden Fall ist die vom Postboten auf den 7. Januar
2010.
angesetzte Frist vom Datum der Zustellfiktion um einen Tag verschoben. Die
Vorinstanz macht zwar geltend, der Beschwerdeführer sei Jurist. Er ist jedoch
nicht Anwalt und auch nicht von einem solchen vertreten. Kenntnis von
juristischen Feinheiten wie die Unterscheidung der rechtlichen Unabhängigkeit
des Endes der Legalfrist betreffend Zustellfiktion vom Ende der postalischen
Abholfrist mag von einem Anwalt, der sich von Berufs wegen mit Fragen des Fristenlaufs
beschäftigt, zwar erwartet werden können, nicht aber ohne Weiteres von
jemandem, der einmal eine juristische Ausbildung genossen hat. Unter Würdigung
der konkreten Umstände ist davon auszugehen, dass dem Beschwerdeführer aus dem
Auseinanderklaffen des Datums der Zustellfiktion (6. Januar 2010) und des
letzten Tags der postalischen Abholfrist (7. Januar 2010) kein Nachteil erwachsen
darf, weshalb die Beschwerde als rechtzeitig erhoben entgegenzunehmen
ist."
Jean-Maurice
Frésard (op. cit. ad art. 44 n. 7 e n. 8) precisa poi ancora come
" Le délai commence à courir le lendemain
de la communication ou de l'événement qui le déclenche. Cette solution est
conforme à l'art. 3 par. 1 de la Convention européenne sur la computation des
délais du 16 mai 1972, entrée en vigueur pour la Suisse le 18 avril 1983 (RS
0.221.122
). Cette disposition de la convention pose en effet la règle selon
laquelle le jour où le délai commence à courir (dies a quo) n'entre pas en
ligne de compte dans le calcul de délai (alors qu'il est tenu compte du jour où
il expire, autrement dit du dies ad quem).
(…)
Le délai commerce aussi à courir le lendemain de la
communication lorsque ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour fériée
(…)"
· che in concreto le decisioni rese su opposizione
da parte dell’assicuratore malattia CO 1 recano la data del 7 agosto 2014, sono
state consegnate alla Posta il medesimo giorno come rileva l’atto di
tracciabilità degli invii, gli avvisi di ritiro delle tre raccomandate sono
stati inseriti nella casella postale della destinataria patrocinatrice il
giorno successivo (8 agosto 2014) come conferma la data apposta sui documenti
prodotti dalla patrocinatrice medesima;
·
che, in concreto, vista l’opposizione e la rappresentanza in atto
da parte di RA 1, giurista ed avvocato con studio legale proprio, era palese
che la decisione su opposizione dovesse essere resa, e conseguentemente attesa
dalla stessa;
· che, ne consegue, che il termine di
giacenza degli invii della durata di 7 giorni, ha iniziato a decorrere con il 9
di agosto (compreso), poco importa se tale giorno cadeva nel periodo delle
ferie giudiziarie;
· che il termine di giacenza dell’invio è
scaduto conseguentemente il successivo il 15 agosto 2014 e conseguentemente il
termine di ricorso il 14 settembre, domenica, e quindi riportato al giorno
successivo 15 settembre 2014;
· che i ricorsi datano e sono stati
consegnati alla posta il successivo 16 settembre 2014 risultando così
intempestivi;
· che la posticipazione del recapito
chiesto all’Ufficio postale dalla patrocinatrice, non cambia nel risultato come
rammenta la giurisprudenza appena citata;
· che, alla luce di quanto precede, i tre
ricorsi in discussione sono intempestivi e vanno dichiarati irricevibili;
· che, quand’anche si volesse ammettere,
come suggerisce la patrocinatrice del ricorrente, che il termine ultimo di
ritiro delle raccomandate scadeva il 16 agosto 2014 (come indicato il termine
di finzione legale di 7 giorni della giacenza ha iniziato a decorrere il giorno
successivo il deposito in casella dell’avviso, l’8 agosto 2014 e scadeva il 15
agosto 2014, si faccia riferimento all’art. 38 cpv. 2bis LPGA e la DTF
9C_657/2008 consid. 2.2.), nulla muterebbe nelle conclusioni di questo
Tribunale cantonale delle Assicurazioni;
· che in effetti, in tale costellazione, il
primo giorno da computare sarebbe il 17 agosto 2014, anche se una domenica come
rammenta la DTF 9C_657/2008 consid. 2.2. in medio. Diversa la situazione quando
un termine scade di domenica, ciò che non è il caso in concreto;
· che, visto quanto precede, si prescinde
dal carico di una tassa di giustizia e di spese e non si attribuiscono
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I
ricorsi 16 settembre 2014, RI 1 contro CO 1 sono congiunti nella
trattazione e nel giudizio.
2. I
ricorsi di cui sub. 1 non sono ammissibili siccome tardivi.
3. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti