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Decisione

36.2014.78

Convivenza stabile. Dura da più di 6 mesi. La coppia forma una UR sui cui redditi determinare il diritto alla RIPAM

2 febbraio 2015Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti contestati con dettagliate ed articolate decisioni le cui motivazioni

saranno riprese, dove necessario, nel presente giudizio.

1.7. Con ricorsi

tutti del 29 settembre 2014 (doc. I inc. 36.2014.78-79; doc. I inc.

36.2014.84-85; doc. I inc. 36.2014.102-103) RI 1 e RI 2 impugnano le decisioni

emanate su reclamo dinanzi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Essi riprendono

sostanzialmente le medesime argomentazioni sostenute in sede di reclamo, e

meglio contestano il sussistere di una convivenza tale da potere essere

ritenuta per giungere al cumulo dei redditi, e quindi tale da consentire di

contemplare i ricorrenti nella medesima UR, e ciò per l’assenza di obblighi di

mantenimento e per la loro indipendenza. Essi evidenziano assenza di interessi

economici comuni poiché “ognuno paga le proprie spese indipendentemente

dall’altro e nessuno di noi due ha obblighi di mantenimento verso l’altro”.

I ricorrenti osservano inoltre come il signor RI 1 abbia sempre chiesto ed

ottenuto la RIPAM e non abbia indicato in precedenza tale convivenza poiché “siamo

due <entità> separate e non un nucleo familiare” (doc I p. 2) e

convinto della correttezza di tale suo agire.

Le decisioni sarebbero

ingiuste, secondo i ricorrenti. Il signor RI 1 “è in possesso di una laurea

in filosofia, di un attestato in storia dell’arte e di un dottorato in

teologia, conseguiti negli anni 2000 – 2007” senza essere riuscito a trovare un’attività lavorativa fissa. Non ha chiesto e non ha ottenuto quindi

prestazioni assistenziali. I ricorrenti rilevano di non avere figli in comune,

e non comprendono il significato di una convivenza “che procuri i medesimi

vantaggi di un matrimonio”. Essi ammettono che l’unico criterio ravvisabile

in concreto è quello della durata della convivenza (che dura da più di 6 mesi)

senza però vantaggi di natura economica, ed obiettano comunque che per il

diritto fiscale essi sono soggetti non cumulati, i loro redditi sono tassati

separatamente, evidenziando con ciò un trattamento differenziato tra fisco e

RIPAM.

A ciò essi aggiungono che

anche il calcolo operato dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG

Servizio Prestazioni non sarebbe corretto. Essi rilevano come gli interessi

passivi pagati dalla signora RI 1 sul debito ipotecario assommano a CHF 10'000.--

e non solo CHF 3'000.--. La situazione reale sarebbe quindi ben diversa da

quella ritenuta dall’amministrazione. Lamentano, non senza un tono

eccessivamente polemico, che le spese vive sono assai diverse da quelle

stabilite “a tavolino da un qualsiasi cervellone, che, probabilmente, avrà

uno stipendio ed un reddito ben superiore ai nostri”, con il rilievo qui

che i funzionari della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG meritano il

massimo rispetto per il lavoro che svolgono (come tutte le attività umane non

scevro da errori).

In conclusione della loro

esposizione i ricorrenti ritengono il loro caso “particolare”, i due

redditi conseguiti non dovrebbero essere sommati. Se confermata la decisione

ciò comporterebbe infatti la richiesta di prestazioni assistenziali, che però

non potrebbe essere accolta per la convivenza stabile in essere. Essi invocano

l'art. 13 Cost. cant. che garantisce il rispetto della vita privata e familiare.

Il signor RI 1 lamenta inoltre il fatto che il suo assicuratore malattie gli

abbia chiesto la restituzione dei sussidi inizialmente riconosciutigli. I

ricorrenti indicano che le fatture dell’assicuratore malattia sarebbero del 7

luglio mentre le decisioni dell’IAS in materia sono loro pervenute il 4 luglio.

Essi ne deducono che l’assicuratore malattia ha avuto conoscenza prima di loro

della decisione formale del 30 giugno 2014.

In conclusione i

ricorrenti postulano l’accoglimento dei ricorsi, l’annullamento delle decisioni

impugnate ed il riconoscimento della RIPAM al solo signor RI 1 per gli anni

2012, 2013 e 2014.

1.8. La Cassa propone la reiezione

delle impugnative (doc. III inc. 36.2014.78-79; doc. III inc. 36.2014.84-85; doc.

III inc. 36.2014.102-103) con argomenti che, laddove necessario, saranno

ripresi in corso di motivazione. In particolare l’amministrazione richiama la

nuova legge applicabile alla RIPAM in vigore dal 1° gennaio 2012, il nuovo

concetto di UR ed i limiti di reddito vigenti. L’amministrazione chiarisce poi

che, a norma della Laps, la convivenza va ritenuta per la determinazione della

RIPAM ciò che è ammesso dalla giurisprudenza federale.

Ai ricorrenti è stata

offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione

di specifiche prove (doc. IV inc. 36.2014.78-79; doc. IV inc. 36.2014.84-85;

doc. IV inc. 36.2014.102-103). Il giudice delegato ha acquisito atti fiscali

relativi ai ricorrenti relativi agli anni 2008, 2009 2010 (ossia riferiti agli

anni posti alla base della determinazione del diritto alla RIPAM degli anni qui

in contestazione; doc. VI/1-4 inc. 36.2014.84-85) ed ha indetto un'udienza di

discussione il 17 novembre 2014 (doc. VIII inc. 36.2014.84-85).

Considerandi

In ordine

2.1

A norma dell’art. 76 cpv. 1 e

2.

della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),

contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima

legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,

ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono

impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su

reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle

Assicurazioni è quindi competente ad esaminarlo nel merito.

2.2

I ricorsi formulati da RI 1 e

da RI 2 sono adeguatamente motivati e precisi nelle loro contestazioni poiché

ricusano il concetto di convivenza sussumibile alla LCAMal ed indicano la sussistenza

di spese superiori a quelle ritenute dell’amministrazione. Gli atti contengono

conclusioni precise postulando l’annullamento delle decisioni impugnate e

l’attribuzione della RIPAM, per il solo RI 1, per tutti gli anni in discussione

(2012, 2013 e 2014), ciò senza il carico di spese. L’atto è formalmente

ricevibile.

2.3

I ricorsi sono stati

presentati nel termine di 30 giorni dall’intimazione delle decisioni rese su

opposizione, essi sono quindi tempestivi.

2.4

Come indicato nelle

considerazioni di fatto RI 1, nella parte conclusiva del suo esposto, lamenta

il fatto che il suo assicuratore malattia gli chieda la restituzione

dell’importo dei sussidi ricevuti. Egli così esprime il suo dissenso a questo

agire:

" (…)

… l'intimazione delle decisioni di rifiuto del sussidio da parte

dell'IAS su oggetto di un vizio di forma.

Infatti, il 14.07.2014, il signor RI 1 ha ricevuto dalla Cassa

malati __________ 4 fatture, per un totale di fr. 9'909.30, relative al

rimborso del sussidio cantonale versato per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Le fatture sono datate 07.07.2014 (scadenza del pagamento

31.07

) e le decisioni dell'IAS sono state ricevute il 04.07.2014.

Ciò significa che è stata data comunicazione alla Cassa malati

delle decisioni IAS PRIMA che queste ultime fossero cresciute in giudicato,

stante il termine di trenta giorni per inoltrare reclamo.

Questo fatto non è stato peraltro menzionato nella decisione

oggetto del presente ricorso e, nel frattempo la __________ ha inviato i

richiami per le suddette fatture. (…)" (doc. I)

In merito va ricordato

che, come lo stesso ricorrente riconosce implicitamente nell’ultima frase

riportata, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons.

3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag.

294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto

e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36

cons. 1b).

Questo Tribunale cantonale

delle Assicurazioni non può conseguentemente entrare direttamente nel merito delle

pretese dell'assicuratore tese alla restituzione di sussidi per gli anni 2012,

2013.

e 2014, che la stessa sia o meno intempestiva Pendenti presso il Tribunale

cantonale delle Assicurazioni vi sono i ricorsi dei signori RI 1 e RI 2 riferiti

alle RIPAM per i medesimi periodi, avverso le decisioni 29 settembre 2014

dell’amministrazione. In assenza dunque di emanazione di una decisione di

restituzione impugnabile emanata dall’assicuratore malattia ed impugnabile al

Tribunale, il TCA non può entrare nel merito. Si rileva comunque che l’assenza

di un coordinamento tra assicuratore ed amministrazione cantonale è stato

apparentemente risolto nelle more della procedura.

2.5

I ricorsi in discussione,

tutti del medesimo tenore e con uguale contenuto, si aggravano contro 3

distinte decisioni rese su reclamo ed intimate ai due ricorrenti. Le decisioni

impugnate hanno per oggetto le riduzioni di premio per gli anni 2012, 2013 e

2014.

Nonostante i differenti anni di sussidio, si giustifica di congiungere le

cause poiché, nonostante le diversità che presentano le norme specifiche

concernenti i 3 anni di RIPAM citati su aspetti non fondamentali, le

motivazioni alla base dei gravami sono qui prevalenti; le contestazioni sono

identiche, così come gli assicurati interessati. Questi aspetti prevalgono

quindi e si giustifica dunque la congiunzione delle procedure che vengono evase

con il presente giudizio.

Nel merito

2.6

In concreto le decisioni

contestate, emanate a seguito dei reclami contro le decisioni formali del 30

giugno 2014, hanno per oggetto il riesame da parte dell’amministrazione delle

decisioni con cui, come descritto nelle considerazioni di fatto, ad RI 1 sono

stati concessi i sussidi secondo la LAMal. Occorre allora preliminarmente esaminare

se l’amministrazione poteva procedere come ha fatto, ossia se era nelle sue

competenze e facoltà procedere al riesame del diritto alla RIPAM di RI 1 per

gli anni in discussione.

2.6.1

In base all’art. 49 cpv. 1

LCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1

LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi

indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario

all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale

nel caso di pagamenti diretti all’assicurato giusta la presente legge, o nei

casi di perdita della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile

all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore precedentemente), prevede che per la

restituzione o il condono dell’obbligo di restituzione è applicabile per

analogia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA), del 6 ottobre 2000.

2.6.2

Per l’art. 25 LPGA le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

In virtù dell’art. 25 cpv.

2.

LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi

applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e

dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;

STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010

pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03

del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un

motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha

beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;

STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06

del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V

466.

consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

L’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U

409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle

prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro

versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10

maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.

Con le STCA 36.2013.21 in

re T. del 26 luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, questo Tribunale

ha, in presenza di un fatto nuovo non segnalato dai ricorrenti nella loro

iniziale richiesta di prestazioni, e meglio in un caso una donazione avvenuta

pochi mesi prima della domanda di RIPAM e nell’altro la caducità di prestazioni

PC, proceduto alla revisione delle decisioni (formali ed informali) con le

quali l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per

il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie in

qualità di beneficiari di prestazioni complementari (limitatamente a questo

aiuto statale) ed ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente

percepiti. In quell’occasione la Cassa aveva correttamente agito nel termine di

1.

anno (art. 25 cpv. 2 LPGA).

2.6.3

In concreto è indubbio che la

Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG non conoscesse la convivenza tra RI

1.

e RI 2, che essa ritiene stabile e tale da adempiere le condizioni degli art.

26.

cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp, ed ha erogato in maniera ritenuta erronea una

riduzione massima del premio dell’assicurazione malattia in favore di RI 1

negli anni 2012, 2013 e 2014. La Cassa ha avuto notizia della convivenza quando

ha avuto contezza della procedura riferita alla domanda di sussidio 2015, nel

corso del giugno 2014. A fronte delle emergenze di quella procedura essa ha, immediatamente,

proceduto ad effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari. In

particolare essa ha contattato RI 1 al quale ha chiesto uno scritto

chiarificatore in merito agli aspetti relativi alla convivenza, ciò che il

ricorrente ha fatto tempestivamente.

La decisione formale che

riesamina il provvedimento di riconoscimento della RIPAM è stata emanata nel

giro di poche settimane. La decisione non solo è tempestiva ma certamente

giustificata. La Cassa ritiene di avere erroneamente erogato l'importo massimo

della RIPAM per gli anni 2012, 2013 e 2014 ad RI 1, quando questi non ne

avrebbe avuto diritto, in ragione della sua convivenza stabile con RI 2. Gli

importi in discussione (CHF 3'565,20 per il 2012; CHF 3'607,20 per il 2013 e CHF

3’649,20 per il 2014) sono di indubbia rilevanza. La procedura adottata dall’amministrazione

é quindi corretta ed il Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve quindi verificare

la correttezza dell’agire dell’amministrazione quo alla nuova determinazione de

diritto alla RIPAM dei due ricorrenti per i medesimi anni.

2.7

Con effetto dall’inizio del

2012.

le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di

seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori

che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica

sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito

dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il

legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei

sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli art. 65 e seg.

LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa

aveva mostrato talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di

politica sociale cantonale scelti con l’adozione della Legge

sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo

senso il Messaggio 15 settembre

2009.

del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della

LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto

della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento

promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai

criteri scelti dalla Lasp e quindi distanziarsi dal reddito imponibile

cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per

approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da

scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento

poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui

l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed

alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.

LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le nuove norme tendono a

conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla

realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente sistema ma anche a “tenere conto

della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito

dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di

riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata

precedentemente ritenuta.

Il Cantone gode, nella

concretizzazione di quanto in materia di RIPAM impone la LAMal, di ampio

margine di valutazione ed apprezzamento ed é vincolato unicamente da quanto

impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i

Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani

adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione della

popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo

scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni

definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire

gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto

autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza

(DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare la

procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei

premi. Il Ticino, con le abrogate norme, aveva optato per un modello scalare (“Stufenmodell”)

che differenziava diverse classi di reddito in base alla composizione

famigliare, alle quali era attribuito un importo fisso quale riduzione del

premio. La determinazione dell’importo da riconoscere era in relazione al

reddito imponibile fissato dalle autorità fiscali.

2.8

Le nuove norme, come detto,

tendono ad ossequiare uno degli obiettivi di politica sociale cantonale dettato

dalla Laps. Al momento dell’adozione di questo corpo normativo infatti era

apparso che “la riduzione dei premi apparteneva al nucleo centrale delle

prestazioni sociali cantonali che la legge [Laps, n.d.r.] mirava a coordinare”

(Rapporto cit., pag. 2), operazione che non era stata però stato possibile

condurre a termine in occasione dell’adozione di quella legge per l’elevato

numero dei beneficiari della riduzione dei premi dell’assicurazione malattia e

delle conseguenze di tale numero sul lavoro dell’amministrazio-ne in caso di applicazione

stretta dei parametri della Laps. Non era stato cioè possibile introdurre nella

LCAMal il sistema del cosiddetto reddito disponibile, uno dei pilastri della

Laps, ossia lo strumento essenziale per determinare una situazione economica

delle famiglie postulanti prestazioni sociali in modo “più aderente alla

realtà” (Rapporto, op. cit., loc. cit.). L’adozione del reddito disponibile

avrebbe imposto un calcolo, complesso ed articolato, soggetto a minuziosa

verifica, per ogni singolo richiedente il sussidio, con un incremento

prevedibilmente impressionante dell’onere amministrativo. Per tale motivo è

stata riconosciuta l’esigenza di procedere ad adattamento successivo della

LCAMal e, nell’ambito dei lavori preparatori alla presentazione del disegno di

legge, è emersa la necessità di procedere mediante l’accertamento del reddito

disponibile in maniera comunque semplificata, ciò per permettere un onere

amministrativo sopportabile e, comunque, pervenire ad un sistema di RIPAM il

più possibile conforme all’impostazione della Laps.

Uno degli intenti del

legislatore era il conseguimento di “una maggiore equità orizzontale

nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare

maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro

dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti

indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia)

e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione

dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento

… (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che

evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato

e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

Importante è qui

sottolineare che, nel suo messaggio di accompagnamento del disegno di legge,

l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte

la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale

per certe fasce di assicurati.

2.9

Va detto che il

Cantone Ticino accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di

un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25

LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di

prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42

e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere

di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale

il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti

l’aiuto sociale è versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza

delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se

la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che

precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in

via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della

presentazione della richiesta.

La legge (dal 2012) ha

introdotto, per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare

per il calcolo della riduzione del premio, il concetto di unità di riferimento.

La stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale

(art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi

sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza

stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per

l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza

figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati

nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale

definito dalla Laps.

Il premio medio di

riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è

costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e

del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,

ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio

di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola

categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla base del diritto alla

riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai

dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni

singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge

rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di

accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati

relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza

viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel

suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza

donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge

dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il

regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,

prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il

periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano

considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati

nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto

sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è

ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

L’art. 31 LCAMal definisce

il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito

lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la

LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella

tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta

franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche

deduzioni.

Il nuovo sistema prevede

la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato

l’importo massimo della prestazione sociale, limiti che dipendono dall’UR ciò

che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto

della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo

dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31). Questo

contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di

differenziazione per l’importo massimo della prestazione. La parte del reddito

che supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione

sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a

contribuzione del pagamento dei premi. In questo caso occorre procedere

mediante un calcolo articolato. In questa costellazione (superamento del limite

di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo

della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza

dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del

premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. La diminuzione é “pari

a una percentuale del reddito che supera il limite che da diritto all’importo

massimo” e “determina la velocità di riduzione della prestazione” (Rapporto

DSS pag. 31). Le percentuali della riduzione variano a seconda della tipologia

dell’unità di riferimento. L’art. 36a LCAMal fissa le seguenti percentuali: 8%

(persone sole con figli), 13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole

senza figli) e 22% persone coniugate con figli.

2.10

Come anticipato per

determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si

deve stabilire il RDS (Reddito disponibile semplificato) che si determina

partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per

l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di

Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i

valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’amministrazione si basa quindi

integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente

accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del

calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario

all’amministrazione acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o

tramite terzi.

Il RDS è stato fissato

considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per

quanto attiene i redditi computabili che per quel che riguarda le spese ammesse

in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle

operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.

Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito

disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli

assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente

dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale

annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza

netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).

L’amministrazione è tenuta

a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente accessoria,

che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della sostanza

(mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio,

dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di

tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la

Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle

indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI

rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i

versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte

considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del

reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,

redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:

assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni

complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande

invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta

infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente

prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla

riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che

non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione della

riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).

Dai lavori preparatori

discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora

l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS.

Va sin d’ora osservato che, come rammentato ancora nella STCA del 9 settembre

2011.

36.2011.31, STCA 14 luglio 2011 inc. 36.2011.32, STCA del 16 giugno 2011

36.2011

, STCA 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 10 settembre 2008,

36.2008.94

fra le ultime in ordine di tempo e STCA 2 giugno 1999, 36.1999.28;

29.

marzo 2004 36.03.91 fra le prime: "per costante giurisprudenza di

codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà.

L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione.

E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se

la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato

deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per

quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi

eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal

del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13

novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo

autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che

il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di

tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

2.11

Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 cpv. 2 LCAMal. La legge ha fissato in maniera

esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia

fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della

Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che

riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Ci si può domandare quali criteri

abbiano condotto il legislatore ad ammettere determinate spese ed imposizioni

per ometterne altre. Il criterio discriminante sembra essere stato quello della

necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di

riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PRM qui di seguito, in merito

si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,

IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali

(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per

interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo

massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto (come postula la

ricorrente in concreto), altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture

complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per

franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) od ancora per l’invalidità,

rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni

ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non

possono essere considerate.

Gli interessi passivi,

riconosciuti fiscalmente e deducibili al massimo sino a CHF 3'000.00, erano già

ammessi in deduzione dalla prassi dedotta dalla previgente legge.

Secondo le nuove norme la

spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata

dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000.00. L’accento è posto

sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e

riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La

deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa

parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i

proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).

La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al

favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il

valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello

reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del

riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF

3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari.

La deduzione, così come

espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai debiti ipotecari,

ciò che potrebbe renderla più discutibile in determinate situazioni. Per

evitare all’amministrazione la difficoltà amministrative per accertare la

natura degli interessi passivi versati (remunerazione di debiti ipotecari o di

debiti privati rispettivamente aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il

legislatore riconosce in deduzione, sino al limite citato, gli interessi

passivi che sono riconosciuti a livello fiscale. Una differenziazione non è

infatti precisata e deducibile dai dati cui la Cassa Cantonale ha accesso

all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto di approfondimento da parte

della Commissione della Gestione e delle finanze nel suo Rapporto con implicita

condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di rilievo per ammettere la

deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il riconoscimento degli interessi in

deduzione a livello fiscale, su questo aspetto la volontà del legislatore

appare chiara.

2.12

Determinato il RDS riferito

all’UR istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese

vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla

legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a

dipendenza della dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al valore limite

l’UR beneficerà dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a questo

limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una

percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al

finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone.

Man mano che il reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad

arrivare a zero. Il limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto

ad una prestazione massima è stato definito nella legge alla metà del

fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il computo della pigione.”,

ciò per la RIPAM riferita all’anno 2012.

Il valore limite per il

riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno determinato secondo

l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di detto valore. Per l’anno

2013.

il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità a livello del regolamento

(art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in assenza di una valida

delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal cita espressamente,

rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato finalmente modificato

con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal (su questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28

in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il limite di reddito disponibile di

riferimento, valido a partire dal 1 gennaio 2013, per la determinazione

dell'importo normativo massimo di riduzione dei premi LAMal si estende quindi

fino al limite di fabbisogno, senza computo della pigione. Nelle decisioni di

questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni riferite al sussidio 2012 (STCA 36.2014.8

in re M. del 16 aprile 2014; 36.2012.71 in re M. del 21 gennaio 2013;

36.2012.20

in re M. del 13 agosto 2012 nonché 36.2012.14 in re F del 3

settembre 2012. pubblicata in RTiD 2013 I pag. 44 e segg. no. 11) questa Corte

ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di

intervento:

a) per il titolare

del diritto:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per la persona sola

b)

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c)

per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d)

per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e)

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di

riferimento:

importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

2Per limiti minimi secondo

la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:

a) fr. 16’540.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b) fr.

8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) fr.

8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d) fr.

5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e) fr.

2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

3I limiti dell’art. 10 cpv.

2.

vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso

dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

Il legislatore ha –

tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della

legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare

infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio

dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC

(e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della

riduzione).

2.13

Come indicato dunque per

l’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il limite

oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a contribuzione per il

pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono state le modifiche citate

per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall’art. 10 Laps

comporta il versamento della riduzione massima possibile. In altri termini il

limite di reddito oltre il quale l’assicurato o la UR debbono iniziare a

contribuire per il pagamento del premio è stato diminuito. Come vedremo in

corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza comunque sui calcoli

relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa, per il manifesto

superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono il versamento di

un sussidio.

2.14

Per completezza si ricorda

che, in virtù dell’art. 36 LCAMal il reddito, superiore ai limiti che

consentono il versamento della RIPAM massima, che deve contribuire al pagamento

del premio è determinato secondo l’applicazione delle seguente percentuali:

a) le

persone sole e senza figli debbono destinare il 20% del reddito disponibile

(semplificato) che supera il limite calcolato come all’art. 35 LCAMal al

pagamento dei premi;

b) le persone sole con

figli l’8%;

c) le persone coniugate

senza figli il 21% mentre le

d) persone coniugate con

figli il 13%.

2.15

L’importo del premio normativo

teoricamente da riconoscere in favore dell'UR va successivamente moltiplicato

per il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il

coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve

finanziare dell’importo normativo del premio, determina l'importo che rimane a

carico dell’assicurato o dell’UR interessata. Il coefficiente unico per il 2012

del 73,5% è stato modificato con effetto al 1 gennaio 2013. Con la modifica il

coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per “le unità di

riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà del limite

di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5

giugno 2000 “ mentre un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.

2.16

La somma che risulta

dall’applicazione di questa percentuale al premio normativo calcolato alla luce

della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce la

cifra della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli

istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del

sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la

nuova polizza, all’istante.

2.17

Con il decreto esecutivo

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio

LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011) il Consiglio di Stato del Cantone

Ticino, in ossequio agli obblighi contenuti nella LCAMal all’art. 30 cpv. 1, ha fissato i parametri necessari alla determinazione del diritto al sussidio nel Cantone come

segue:

" a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno

2009.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF

4850.

--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF

4421.

--

- minorenni: CHF

1146.

--

c) percentuali

relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei

premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno

2010.

(BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per

l’anno 2012."

Con il decreto esecutivo

concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio

LAMal per l’anno 2013 le basi di calcolo per le riduzioni di premio

nell’assicurazione malattie sono state definite come segue:

" a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno

2010.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’908.--

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’526.--

- minorenni: CHF 1’141.--

c) percentuali

relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei

premi: come da art. 36 LCAMal."

Mentre con Decreto

esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente) concernente le

basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno

2014.

il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti parametri:

" a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di

riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno

2011.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: CHF 4’965.00

- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’594.00

- minorenni: CHF 1’156.00

c) percentuali

relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei

premi: come da art. 36 LCAMal.”

2.18

Nel caso concreto, prima di

esaminare il calcolo effettuato dall’amministrazione, è rilevante verificare la

correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, e contestato dai

ricorrenti, secondo cui essi non debbono essere accomunati nella medesima UR.

2.19

La legge prevede, all’art. 26

cpv. 4 LCAMal, che i partner conviventi, in caso di convivenza stabile,

compongano una UR.

Va evidenziato come, prima

ancora della vigenza della nuova legge ticinese, la giurisprudenza federale si era

già occupata, in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone

di Vaud, di un caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista

avvocato, aveva chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie

invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio

pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:

" L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996

concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur

l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on

entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun;

sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés,

qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont

ils assument l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que,

conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque

le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)

Dans le domaine des contributions publiques ou des

restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général très

strictes (ATF 133 I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.; ATF 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; ATF 132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67). En matière de fourniture de prestations (ou

administration des prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le

rang de la norme et son degré de précision dépendent du genre de la décision.

Pour les prestations sociales régulières et renouvelables et pour certaines

subventions, où le respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité

de traitement et l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas

nécessaire, au risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de

définir dans la loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en

va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et

des conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des

prestations peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118 Ia 46 consid. 5b p. 61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER,

Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p.

611.

n. 1728 et p. 634 n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,

Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également ATF 131 II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les

concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF

129.

I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile,

la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a

considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une

communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la

rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption

(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au

moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage

qualifié"; ATF 118 II 235 consid.

3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS,

Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA

2007.

p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans

les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples

mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la

personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence

admet qu'il n'est pas … arbitraire de tenir compte de cette

circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il

n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.

Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers

sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral

2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;

2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004,

consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS

GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im

Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und

Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS,

Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER

STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe

[ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si

les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est

bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non

bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent

qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux

ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme

CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé,

s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale

selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en

compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux

concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).

Les considérations qui sont à la base de cette

jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide

sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,

vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme

dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux

domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le

principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.

La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides

comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est

égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à

considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires

enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non l'entretien,

assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres situations)

implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge de manoeuvre

suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des

bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur

but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.

Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire

non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au

sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale

d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la

prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir

d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union

matrimoniale."

Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito assieme dai

concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi

ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale.

In Ticino, i concubini costituiscono

un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La definizione di

convivenza stabile di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di

armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno

2000.

(Laps) è generica su questo aspetto come la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma

il concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17

dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza é considerata stabile

se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli

stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Le

condizioni sono, come indicato, alternative. Basta quindi il realizzarsi di una

sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.

Con pubblicazione sul

Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore

retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAmal

inserendo un nuovo art. 10a secondo cui:

" La

convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."

con ripresa dei

concetti già contenuti nel RLaps.

2.20

In concreto è fuor di dubbio

che RI 1 e RI 2 convivano, da oltre 6 mesi, senza figli. Essi vivono

nell’immobile di cui la signora RI 2 è proprietaria. Il signor RI 1 consegue,

come appare dalla decisione di tassazione allegata agli atti, redditi modesti e

tali da non consentire manifestamente ad una persona di sostenersi

economicamente. L’importo dei redditi lordi ritenuto in sede di tassazione 2009

è di quelli che non consentono di disporre di un’abitazione e di sostenersi

senza l’intervento di terza persone. In assenza, come confermato dai ricorrenti

in udienza, di un aiuto economico di terzi, si deve ritenere che i conviventi –

nonostante quanto sostengono – si aiutino economicamente tra loro, in

particolare la signora RI 2 metta a disposizione l’immobile e, visto il reddito

conseguito, permetta il sostentamento del compagno.

In una sentenza del 24

marzo 2013 (TCA 42.2012.2) emanata nella sua composizione completa, il

Tribunale cantonale delle Assicurazioni a questo proposito ha osservato come:

" … per gli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità

di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra

l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,

indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a

differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30

settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner

convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal

Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno

2000.

(Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

"

2.

Unità di riferimento

(art. 4 Laps)

2.2.1

Partner convivente

L’attuale

art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il

partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa

regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando

alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione

che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli

in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’,

indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non

appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner

senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci

(coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche

indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata

in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito

un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in

materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali),

conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al

principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali

anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per

non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola

però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della

stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una

stabilità simile ad un matrimonio.

Nella

sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere

in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza

può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso

quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme

un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile"

tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque

stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per

definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla

durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai

Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di

convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto

quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps,

prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e

dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di

applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile,

sia se vi sono figli in comune oppure no."

Ed ancora nel medesimo

giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul

Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene

quanto segue:

" (…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi

costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la

convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di

verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali

condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel

caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso

vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni,

con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso

di questi anni."

Con le ulteriori seguenti

osservazioni:

" È,

altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia

di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è

ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione

assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona

convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege

fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la

disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17

agosto 2011 consid. 2.2.).

Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza

federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice

economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. E’,

invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e

sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5.

= RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid.

2.2

)."

Questi rilievi sono

assolutamente attuali e vanno ulteriormente ribaditi in questo giudizio, avente

valenza per la RIPAM. I concetti della Laps vanno infatti applicati per il

rinvio dell’art. 26 LCAMal, per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e

4.

Laps e per l'art. 2a Laps) e per lo scopo stesso che si prefigge la legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Sarebbe

scioccante applicare all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione

malattie, coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso.

Stante la realizzazione

della condizione legale, che risulta conforme alla giurisprudenza federale, oltre

che equa e corretta nel suo risultato, su questo aspetto il ricorso va

respinto.

2.21

L’obiezione dei ricorrenti

secondo cui essi sono trattati in maniera diversa in ambito RIPAM ed in quello

fiscale non può essere ritenuta. Va sottolineato come la differente valutazione

della convivenza stabile in ambito RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una

scelta deliberata del legislatore, chiaramente espressa nei lavori parlamentari

citati nelle considerazioni che precedono. Due conviventi, a livello fiscale

(dove la legislazione cantonale è in parte condizionata da quella federale),

sono considerati due persone con partita fiscale distinta, i coniugi invece

sono considerati in una unica partita fiscale. Questa circostanza però non

basta per ritenere il diritto cantonale in ambito di RIPAM, diritto autonomo

come detto, non conforme al diritto federale in generale rispettivamente al

dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e spirito le norme ticinesi debbono

attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost. fed.

L’autonomia cantonale in

materia va salvaguardata, gli ambiti specifici della Legge Tributaria del

Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi e tendono al conseguimento di

risultati radicalmente differenti. Ciò permette al legislatore cantonale di

considerare diversamente, nei due ambiti, la convivenza stabile senza che possa

essere ritenuta una disparità di trattamento ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su

questi aspetti si veda Pascal Mahon,

Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing & Lichtenhahn e

Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p. 237 e seg.

Da quanto appena esposto

discende che per la determinazione del diritto dei signori RI 1 ed RI 2 ad una

riduzione dei premi per gli anni 2012, 2013 e 2014, vanno ritenuti i redditi

conseguiti dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere

considerati appartenenti ad un’unica UR.

2.22

Per calcolare il diritto alla

RIPAM dei ricorrenti bisogna dunque definire il loro reddito determinante in

maniera semplificata, partendo cioè dai dati contenuti nelle decisioni fiscali.

Dagli stessi vanno dedotte le spese che la legge ammette. La giurisprudenza di

questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha già ritenuto, nella sentenza

(relativa alla RIPAM 2012 del 13 agosto 2012 STCA 36.2012.20) che:

" Per

determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si

deve stabilire il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla

decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione

determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza

computabile, dedotti i valori riconosciuti dalla legge in deduzione.

L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali

(da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati

fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che

sia, di principio, necessario acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato

medesimo o tramite terzi.

Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte,

esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 cpv. 2

LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni

siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in

questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag.

3.

punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17).

Ci si può domandare quali criteri abbiano condotto il legislatore ad ammettere

determinate spese per ometterne altre. Il criterio discriminante sembra essere

stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo.

La legge annovera in deduzione il premio di riferimento medio

dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal

Consiglio di Stato (PRM qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i

contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le

pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT ma fino ad

un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e

aziendali (secondo la LT ma sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre

spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture

complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per

franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di

gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a

carico od ancora per doppia economia non sono considerate nel testo legale."

2.23

Da quanto precede risulta

assolutamente corretto l’operato della Cassa che ha considerato unicamente CHF

3'000.-- dall’importo degli interessi ipotecari versati dalla signora RI 2 e CHF

4'000.-- quali spese professionali da porre in deduzione dal reddito. I dati

sono quelli desunti dalle tassazioni 2009, 2010 e 2011 già considerati

dall’amministrazione e non contestati dai ricorrenti in quanto tali. Dal

reddito del signor RI 1 vanno dedotti invece unicamente gli oneri sociali

versati ciò ovviamente oltre alla deduzione (per entrambe i conviventi) del

premio medio di riferimento come rettamente ha determinato la Cassa Cantonale

di Compensazione AVS AI IPG.

2.24

Occorre ora verificare il

calcolo svolto dall'amministrazione per ognuno dei 3 anni in discussione.

2.24.1

Per quanto attiene alla RIPAM

2012.

la Cassa ha considerato i premi medi dei componenti l'UR, di CHF 9'700.--.

I redditi conseguiti periodo di riferimento assommavano a CHF 67'585 (più

specificatamente la coppia ha conseguito nel 2009 redditi lordi per CHF 84’754 [CHF

79'543.-- per RI 2 e CHF 5'211.-- per RI 1] da cui dedurre per spese

professionali ed interessi passivi complessivamente CHF 7'000.-, l’importo dei

premi medi di riferimento per CHF 9'700.-- e l’importo di CHF 469 quale

contributo AVS AI IPG del signor RI 2). Questo importo è superiore ai limiti di

reddito per conseguire la RIPAM massima (determinati in CHF 13'026). Il calcolo

da svolgere, ossia:

{PMR- [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM

massima)

* quota art. 36 LCAMal/100]} * Quota finanziamento

da un risultato negativo.

Non è quindi dato un diritto alla riduzione dei premi come correttamente

stabilito dalla Cassa.

2.24.2

Per l’anno 2013 i redditi lordi

complessivi dei conviventi (come detto non contestati in quanto tali dai

ricorrenti) assommavano a CHF 78'287.-- per un RD di CHF 61'354.-- al netto

delle spese massime deducibili (CHF 3'000.-- per interessi negativi; CHF 4'000.--

per spese professionali e CHF 117.-- per assicurazioni sociali, oltre ai PMR

per CHF 9'816.--). Il calcolo, eseguito con la medesima formula appena riportata,

da anch’esso un risultato negativo (- 233.00) che non consente conseguentemente

il riconoscimento della RIPAM per l’anno 2013.

2.24.3

Per l’anno 2014 la situazione è

la seguente: redditi lordi complessivi CHF 78'811.-- da cui dedurre i PMR per

CHF 9'930.--, le spese per interessi passivi e quelle professionali per

salariati per complessivi CHF 7'000.-- il contributo AVS AI IPG di RI 1 di CHF

485.

-- per un RD di CHF 61'396.--. Il calcolo eseguito secondo la formula

riportata in precedenza da nuovamente un risultato negativo (CHF 159,40) che

non consente il riconoscimento di una RIPAM.

2.25

Alla luce di quanto precede,

ritenuto come sussistessero tutti i presupposti di legge affinché la Cassa

ricalcolasse il diritto alla RIPAM di RI 1, correttamente l’amministrazione vi

ha provveduto per gli anni 2012, 2013 e 2014, ciò alla luce della convivenza

stabile tra i due ricorrenti. La Cassa ha calcolato in maniera corretta il

diritto alla RIPAM per RI 2 ed RI 1 negandolo. Ne segue che i ricorsi debbono

essere respinti senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di

ripetibili in favore della Cassa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi 29 settembre 2014

formulati da RI 1 e RI 2, __________, contro le decisioni 12 settembre 2014

della Cassa Cantonale di compensazione AVS AI IPG in materia di RIPAM per gli

anni 2012, 2013 e 2014 sono respinti.

2. Non si

prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti