36.2014.78
Convivenza stabile. Dura da più di 6 mesi. La coppia forma una UR sui cui redditi determinare il diritto alla RIPAM
2 febbraio 2015Italiano58 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.78-79
36.2014.84-85
e
36.2014.102-103
IR/sc
Lugano
2 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 29 settembre 2014 formulati da
1. RI
1
2. RI
2
contro
le 3 distinte decisioni su reclamo, tutte datate 12
settembre 2014, emanate dalla
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
e riferite alla riduzione dei premi dell’assicurazione
contro le malattie degli anni 2012, 2013 e 2014
considerato in fatto
1.1. Il 27 giugno 2011 RI 1, 1967,
domiciliato a __________ in __________, celibe, senza attività lavorativa, ha
chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie (RIPAM qui di seguito) indicando limitate entrate, comprovate dalla
necessaria tassazione e senza specificare la sua convivenza con RI 2 (doc. 1
inc. 36.2014.8-79).
La Cassa Cantonale di
Compensazione AVS AI IPG Servizio Prestazioni ha concesso, con decisione 23
novembre 2011, la RIPAM nella misura di un sussidio di CHF 3'565,20. La
decisione è stata successivamente confermata, con riferimento però ad altro
assicuratore malattie, il 16 gennaio 2012 per il medesimo importo del sussidio.
1.2. Il 29 maggio 2012 RI 1 ha
chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie per l’anno 2013 (doc. 1 inc. 36.2014.84-85), che gli è stata concessa
il 17 dicembre 2012 nella misura massima, per un importo di CHF 3'607,20 (doc.
2 inc. 36.2014.84-85).
1.3. Il 2 maggio 2013 RI 1 ha
invece chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria LAMal
per l’anno 2014 (doc. 1 inc. 36.2014.102-103) che gli è stata accordata ancora
una volta nella misura massima (CHF 3'649,20) l’11 giugno 2014 (doc. 3 inc.
36.2014.102-103).
1.4. Mediante corrispondenza
riferita alla RIPAM 2015 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG è
venuta a conoscenza del fatto che RI 1 convive stabilmente con RI 2.
L’amministrazione ha così eseguito le verifiche imposte dal caso interpellando
l’assicurato che, con lettera 10 giugno 2014, ha riferito di vivere sotto lo stesso tetto con la signora RI 2, ma di non avere nessun obbligo
di mantenimento nei confronti della stessa e di non essere a carico
economicamente della convivente. Egli ha confermato inoltre di essere senza
attività lavorativa e che la sua situazione non è cambiata rispetto al passato.
Alla luce di questa
situazione la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha riesaminato il
diritto del signor RI 1 a beneficiare della RIPAM per tutti i 3 anni in
discussione, ossia 2012, 2013 e 2014. La Cassa ha considerato componenti l’unità
di riferimento (UR qui di seguito) postulante la riduzione del premio non più
il solo RI 1 ma vi ha aggiunto anche la signora RI 2 siccome tra i due
esistente una convivenza stabile.
1.5. Alla luce dei nuovi calcoli
eseguiti la Cassa ha deciso di rifiutare integralmente la RIPAM per tutti gli
anni in discussione alla luce dell’entità dell’importo dei redditi accertati in
capo ai due componenti l’UR. Le decisioni sono state rese tutte il 30 giugno
2014 (doc. 7 inc. 36.2014.78-79; doc. 5 inc. 36.2014.84-85; doc. 7 inc.
36.2014.102-103).
1.6. RI 1 e RI 2 si sono aggravati
contro tutte queste decisioni mediante lungo ed articolato reclamo datato 14
luglio 2014 (doc. 8 inc. 36.2014.78-79; doc. 6 inc. 36.2014.84-85; doc. 8 inc.
36.2014.102-103) lamentando, sostanzialmente, la considerazione di una
convivenza, per loro non tale da comportare un calcolo unico dei due nella
stessa UR, evidenziando che, in sede fiscale, essi sono considerati persone
sole, e come tale dovrebbero essere ritenuti anche in ottica RIPAM.
Con decisioni su reclamo tutte
emesse il 12 settembre 2014 (doc. 11 inc. 36.2014.78-79; doc. 9 inc.
36.2014.84-85; doc. 11 inc. 36.2014.102-103), dopo una ulteriore verifica dei
parametri di calcolo attraverso i dati fiscali, l’amministrazione ha confermato
Fatti
i provvedimenti contestati con dettagliate ed articolate decisioni le cui motivazioni
saranno riprese, dove necessario, nel presente giudizio.
1.7. Con ricorsi
tutti del 29 settembre 2014 (doc. I inc. 36.2014.78-79; doc. I inc.
36.2014.84-85; doc. I inc. 36.2014.102-103) RI 1 e RI 2 impugnano le decisioni
emanate su reclamo dinanzi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Essi riprendono
sostanzialmente le medesime argomentazioni sostenute in sede di reclamo, e
meglio contestano il sussistere di una convivenza tale da potere essere
ritenuta per giungere al cumulo dei redditi, e quindi tale da consentire di
contemplare i ricorrenti nella medesima UR, e ciò per l’assenza di obblighi di
mantenimento e per la loro indipendenza. Essi evidenziano assenza di interessi
economici comuni poiché “ognuno paga le proprie spese indipendentemente
dall’altro e nessuno di noi due ha obblighi di mantenimento verso l’altro”.
I ricorrenti osservano inoltre come il signor RI 1 abbia sempre chiesto ed
ottenuto la RIPAM e non abbia indicato in precedenza tale convivenza poiché “siamo
due <entità> separate e non un nucleo familiare” (doc I p. 2) e
convinto della correttezza di tale suo agire.
Le decisioni sarebbero
ingiuste, secondo i ricorrenti. Il signor RI 1 “è in possesso di una laurea
in filosofia, di un attestato in storia dell’arte e di un dottorato in
teologia, conseguiti negli anni 2000 – 2007” senza essere riuscito a trovare un’attività lavorativa fissa. Non ha chiesto e non ha ottenuto quindi
prestazioni assistenziali. I ricorrenti rilevano di non avere figli in comune,
e non comprendono il significato di una convivenza “che procuri i medesimi
vantaggi di un matrimonio”. Essi ammettono che l’unico criterio ravvisabile
in concreto è quello della durata della convivenza (che dura da più di 6 mesi)
senza però vantaggi di natura economica, ed obiettano comunque che per il
diritto fiscale essi sono soggetti non cumulati, i loro redditi sono tassati
separatamente, evidenziando con ciò un trattamento differenziato tra fisco e
RIPAM.
A ciò essi aggiungono che
anche il calcolo operato dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG
Servizio Prestazioni non sarebbe corretto. Essi rilevano come gli interessi
passivi pagati dalla signora RI 1 sul debito ipotecario assommano a CHF 10'000.--
e non solo CHF 3'000.--. La situazione reale sarebbe quindi ben diversa da
quella ritenuta dall’amministrazione. Lamentano, non senza un tono
eccessivamente polemico, che le spese vive sono assai diverse da quelle
stabilite “a tavolino da un qualsiasi cervellone, che, probabilmente, avrà
uno stipendio ed un reddito ben superiore ai nostri”, con il rilievo qui
che i funzionari della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG meritano il
massimo rispetto per il lavoro che svolgono (come tutte le attività umane non
scevro da errori).
In conclusione della loro
esposizione i ricorrenti ritengono il loro caso “particolare”, i due
redditi conseguiti non dovrebbero essere sommati. Se confermata la decisione
ciò comporterebbe infatti la richiesta di prestazioni assistenziali, che però
non potrebbe essere accolta per la convivenza stabile in essere. Essi invocano
l'art. 13 Cost. cant. che garantisce il rispetto della vita privata e familiare.
Il signor RI 1 lamenta inoltre il fatto che il suo assicuratore malattie gli
abbia chiesto la restituzione dei sussidi inizialmente riconosciutigli. I
ricorrenti indicano che le fatture dell’assicuratore malattia sarebbero del 7
luglio mentre le decisioni dell’IAS in materia sono loro pervenute il 4 luglio.
Essi ne deducono che l’assicuratore malattia ha avuto conoscenza prima di loro
della decisione formale del 30 giugno 2014.
In conclusione i
ricorrenti postulano l’accoglimento dei ricorsi, l’annullamento delle decisioni
impugnate ed il riconoscimento della RIPAM al solo signor RI 1 per gli anni
2012, 2013 e 2014.
1.8. La Cassa propone la reiezione
delle impugnative (doc. III inc. 36.2014.78-79; doc. III inc. 36.2014.84-85; doc.
III inc. 36.2014.102-103) con argomenti che, laddove necessario, saranno
ripresi in corso di motivazione. In particolare l’amministrazione richiama la
nuova legge applicabile alla RIPAM in vigore dal 1° gennaio 2012, il nuovo
concetto di UR ed i limiti di reddito vigenti. L’amministrazione chiarisce poi
che, a norma della Laps, la convivenza va ritenuta per la determinazione della
RIPAM ciò che è ammesso dalla giurisprudenza federale.
Ai ricorrenti è stata
offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione
di specifiche prove (doc. IV inc. 36.2014.78-79; doc. IV inc. 36.2014.84-85;
doc. IV inc. 36.2014.102-103). Il giudice delegato ha acquisito atti fiscali
relativi ai ricorrenti relativi agli anni 2008, 2009 2010 (ossia riferiti agli
anni posti alla base della determinazione del diritto alla RIPAM degli anni qui
in contestazione; doc. VI/1-4 inc. 36.2014.84-85) ed ha indetto un'udienza di
discussione il 17 novembre 2014 (doc. VIII inc. 36.2014.84-85).
Considerandi
In ordine
2.1
A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2.
della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni è quindi competente ad esaminarlo nel merito.
2.2
I ricorsi formulati da RI 1 e
da RI 2 sono adeguatamente motivati e precisi nelle loro contestazioni poiché
ricusano il concetto di convivenza sussumibile alla LCAMal ed indicano la sussistenza
di spese superiori a quelle ritenute dell’amministrazione. Gli atti contengono
conclusioni precise postulando l’annullamento delle decisioni impugnate e
l’attribuzione della RIPAM, per il solo RI 1, per tutti gli anni in discussione
(2012, 2013 e 2014), ciò senza il carico di spese. L’atto è formalmente
ricevibile.
2.3
I ricorsi sono stati
presentati nel termine di 30 giorni dall’intimazione delle decisioni rese su
opposizione, essi sono quindi tempestivi.
2.4
Come indicato nelle
considerazioni di fatto RI 1, nella parte conclusiva del suo esposto, lamenta
il fatto che il suo assicuratore malattia gli chieda la restituzione
dell’importo dei sussidi ricevuti. Egli così esprime il suo dissenso a questo
agire:
" (…)
… l'intimazione delle decisioni di rifiuto del sussidio da parte
dell'IAS su oggetto di un vizio di forma.
Infatti, il 14.07.2014, il signor RI 1 ha ricevuto dalla Cassa
malati __________ 4 fatture, per un totale di fr. 9'909.30, relative al
rimborso del sussidio cantonale versato per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Le fatture sono datate 07.07.2014 (scadenza del pagamento
31.07
) e le decisioni dell'IAS sono state ricevute il 04.07.2014.
Ciò significa che è stata data comunicazione alla Cassa malati
delle decisioni IAS PRIMA che queste ultime fossero cresciute in giudicato,
stante il termine di trenta giorni per inoltrare reclamo.
Questo fatto non è stato peraltro menzionato nella decisione
oggetto del presente ricorso e, nel frattempo la __________ ha inviato i
richiami per le suddette fatture. (…)" (doc. I)
In merito va ricordato
che, come lo stesso ricorrente riconosce implicitamente nell’ultima frase
riportata, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons.
3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag.
294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto
e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36
cons. 1b).
Questo Tribunale cantonale
delle Assicurazioni non può conseguentemente entrare direttamente nel merito delle
pretese dell'assicuratore tese alla restituzione di sussidi per gli anni 2012,
2013.
e 2014, che la stessa sia o meno intempestiva Pendenti presso il Tribunale
cantonale delle Assicurazioni vi sono i ricorsi dei signori RI 1 e RI 2 riferiti
alle RIPAM per i medesimi periodi, avverso le decisioni 29 settembre 2014
dell’amministrazione. In assenza dunque di emanazione di una decisione di
restituzione impugnabile emanata dall’assicuratore malattia ed impugnabile al
Tribunale, il TCA non può entrare nel merito. Si rileva comunque che l’assenza
di un coordinamento tra assicuratore ed amministrazione cantonale è stato
apparentemente risolto nelle more della procedura.
2.5
I ricorsi in discussione,
tutti del medesimo tenore e con uguale contenuto, si aggravano contro 3
distinte decisioni rese su reclamo ed intimate ai due ricorrenti. Le decisioni
impugnate hanno per oggetto le riduzioni di premio per gli anni 2012, 2013 e
2014.
Nonostante i differenti anni di sussidio, si giustifica di congiungere le
cause poiché, nonostante le diversità che presentano le norme specifiche
concernenti i 3 anni di RIPAM citati su aspetti non fondamentali, le
motivazioni alla base dei gravami sono qui prevalenti; le contestazioni sono
identiche, così come gli assicurati interessati. Questi aspetti prevalgono
quindi e si giustifica dunque la congiunzione delle procedure che vengono evase
con il presente giudizio.
Nel merito
2.6
In concreto le decisioni
contestate, emanate a seguito dei reclami contro le decisioni formali del 30
giugno 2014, hanno per oggetto il riesame da parte dell’amministrazione delle
decisioni con cui, come descritto nelle considerazioni di fatto, ad RI 1 sono
stati concessi i sussidi secondo la LAMal. Occorre allora preliminarmente esaminare
se l’amministrazione poteva procedere come ha fatto, ossia se era nelle sue
competenze e facoltà procedere al riesame del diritto alla RIPAM di RI 1 per
gli anni in discussione.
2.6.1
In base all’art. 49 cpv. 1
LCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1
LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi
indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario
all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale
nel caso di pagamenti diretti all’assicurato giusta la presente legge, o nei
casi di perdita della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal (il cui tenore è simile
all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore precedentemente), prevede che per la
restituzione o il condono dell’obbligo di restituzione è applicabile per
analogia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA), del 6 ottobre 2000.
2.6.2
Per l’art. 25 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
In virtù dell’art. 25 cpv.
2.
LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03
del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un
motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha
beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti;
STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466.
consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
L’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U
409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle
prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro
versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10
maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.
Con le STCA 36.2013.21 in
re T. del 26 luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, questo Tribunale
ha, in presenza di un fatto nuovo non segnalato dai ricorrenti nella loro
iniziale richiesta di prestazioni, e meglio in un caso una donazione avvenuta
pochi mesi prima della domanda di RIPAM e nell’altro la caducità di prestazioni
PC, proceduto alla revisione delle decisioni (formali ed informali) con le
quali l’amministrazione, nel corso degli anni, ha riconosciuto il sussidio per
il pagamento dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie in
qualità di beneficiari di prestazioni complementari (limitatamente a questo
aiuto statale) ed ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente
percepiti. In quell’occasione la Cassa aveva correttamente agito nel termine di
1.
anno (art. 25 cpv. 2 LPGA).
2.6.3
In concreto è indubbio che la
Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG non conoscesse la convivenza tra RI
1.
e RI 2, che essa ritiene stabile e tale da adempiere le condizioni degli art.
26.
cpv. 4 LCAMal e 4 Lasp, ed ha erogato in maniera ritenuta erronea una
riduzione massima del premio dell’assicurazione malattia in favore di RI 1
negli anni 2012, 2013 e 2014. La Cassa ha avuto notizia della convivenza quando
ha avuto contezza della procedura riferita alla domanda di sussidio 2015, nel
corso del giugno 2014. A fronte delle emergenze di quella procedura essa ha, immediatamente,
proceduto ad effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari. In
particolare essa ha contattato RI 1 al quale ha chiesto uno scritto
chiarificatore in merito agli aspetti relativi alla convivenza, ciò che il
ricorrente ha fatto tempestivamente.
La decisione formale che
riesamina il provvedimento di riconoscimento della RIPAM è stata emanata nel
giro di poche settimane. La decisione non solo è tempestiva ma certamente
giustificata. La Cassa ritiene di avere erroneamente erogato l'importo massimo
della RIPAM per gli anni 2012, 2013 e 2014 ad RI 1, quando questi non ne
avrebbe avuto diritto, in ragione della sua convivenza stabile con RI 2. Gli
importi in discussione (CHF 3'565,20 per il 2012; CHF 3'607,20 per il 2013 e CHF
3’649,20 per il 2014) sono di indubbia rilevanza. La procedura adottata dall’amministrazione
é quindi corretta ed il Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve quindi verificare
la correttezza dell’agire dell’amministrazione quo alla nuova determinazione de
diritto alla RIPAM dei due ricorrenti per i medesimi anni.
2.7
Con effetto dall’inizio del
2012.
le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di
seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori
che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una modifica
sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a seguito
dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il
legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di distribuzione dei
sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli art. 65 e seg.
LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la precedente normativa
aveva mostrato talune lacune e, soprattutto, per ottemperare gli obiettivi di
politica sociale cantonale scelti con l’adozione della Legge
sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo
senso il Messaggio 15 settembre
2009.
del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della
LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento
promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai
criteri scelti dalla Lasp e quindi distanziarsi dal reddito imponibile
cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per
approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento
poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente sistema ma anche a “tenere conto
della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito
dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di
riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella
concretizzazione di quanto in materia di RIPAM impone la LAMal, di ampio
margine di valutazione ed apprezzamento ed é vincolato unicamente da quanto
impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i
Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani
adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione della
popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo
scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni
definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire
gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto
autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza
(DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare la
procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei
premi. Il Ticino, con le abrogate norme, aveva optato per un modello scalare (“Stufenmodell”)
che differenziava diverse classi di reddito in base alla composizione
famigliare, alle quali era attribuito un importo fisso quale riduzione del
premio. La determinazione dell’importo da riconoscere era in relazione al
reddito imponibile fissato dalle autorità fiscali.
2.8
Le nuove norme, come detto,
tendono ad ossequiare uno degli obiettivi di politica sociale cantonale dettato
dalla Laps. Al momento dell’adozione di questo corpo normativo infatti era
apparso che “la riduzione dei premi apparteneva al nucleo centrale delle
prestazioni sociali cantonali che la legge [Laps, n.d.r.] mirava a coordinare”
(Rapporto cit., pag. 2), operazione che non era stata però stato possibile
condurre a termine in occasione dell’adozione di quella legge per l’elevato
numero dei beneficiari della riduzione dei premi dell’assicurazione malattia e
delle conseguenze di tale numero sul lavoro dell’amministrazio-ne in caso di applicazione
stretta dei parametri della Laps. Non era stato cioè possibile introdurre nella
LCAMal il sistema del cosiddetto reddito disponibile, uno dei pilastri della
Laps, ossia lo strumento essenziale per determinare una situazione economica
delle famiglie postulanti prestazioni sociali in modo “più aderente alla
realtà” (Rapporto, op. cit., loc. cit.). L’adozione del reddito disponibile
avrebbe imposto un calcolo, complesso ed articolato, soggetto a minuziosa
verifica, per ogni singolo richiedente il sussidio, con un incremento
prevedibilmente impressionante dell’onere amministrativo. Per tale motivo è
stata riconosciuta l’esigenza di procedere ad adattamento successivo della
LCAMal e, nell’ambito dei lavori preparatori alla presentazione del disegno di
legge, è emersa la necessità di procedere mediante l’accertamento del reddito
disponibile in maniera comunque semplificata, ciò per permettere un onere
amministrativo sopportabile e, comunque, pervenire ad un sistema di RIPAM il
più possibile conforme all’impostazione della Laps.
Uno degli intenti del
legislatore era il conseguimento di “una maggiore equità orizzontale
nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare
maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro
dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti
indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia)
e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione
dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento
… (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che
evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato
e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).
Importante è qui
sottolineare che, nel suo messaggio di accompagnamento del disegno di legge,
l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte
la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale
per certe fasce di assicurati.
2.9
Va detto che il
Cantone Ticino accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di
un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25
LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di
prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42
e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere
di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale
il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti
l’aiuto sociale è versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza
delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se
la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che
precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in
via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della
presentazione della richiesta.
La legge (dal 2012) ha
introdotto, per la determinazione della cerchia di assicurati da considerare
per il calcolo della riduzione del premio, il concetto di unità di riferimento.
La stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale
(art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi
sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza
stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per
l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza
figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati
nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale
definito dalla Laps.
Il premio medio di
riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è
costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e
del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,
ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio
di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola
categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai
dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni
singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge
rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di
accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati
relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza
viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel
suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza
donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge
dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il
regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,
prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il
periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano
considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati
nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto
sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è
ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art. 31 LCAMal definisce
il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito
lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la
LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella
tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta
franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse specifiche
deduzioni.
Il nuovo sistema prevede
la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è accordato
l’importo massimo della prestazione sociale, limiti che dipendono dall’UR ciò
che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché tiene conto
della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in primo luogo
dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31). Questo
contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di
differenziazione per l’importo massimo della prestazione. La parte del reddito
che supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione
sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a
contribuzione del pagamento dei premi. In questo caso occorre procedere
mediante un calcolo articolato. In questa costellazione (superamento del limite
di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo
della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza
dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del
premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. La diminuzione é “pari
a una percentuale del reddito che supera il limite che da diritto all’importo
massimo” e “determina la velocità di riduzione della prestazione” (Rapporto
DSS pag. 31). Le percentuali della riduzione variano a seconda della tipologia
dell’unità di riferimento. L’art. 36a LCAMal fissa le seguenti percentuali: 8%
(persone sole con figli), 13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole
senza figli) e 22% persone coniugate con figli.
2.10
Come anticipato per
determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si
deve stabilire il RDS (Reddito disponibile semplificato) che si determina
partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per
l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di
Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i
valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’amministrazione si basa quindi
integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente
accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del
calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario
all’amministrazione acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o
tramite terzi.
Il RDS è stato fissato
considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per
quanto attiene i redditi computabili che per quel che riguarda le spese ammesse
in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle
operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.
Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito
disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli
assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente
dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale
annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza
netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).
L’amministrazione è tenuta
a considerare il reddito da attività, principale rispettivamente accessoria,
che sia svolta in maniera dipendente e/o indipendente, quello della sostanza
(mobiliare od immobiliare), comprensivo quindi del reddito locativo proprio,
dei canoni di locazione (oggi non più distinguibili a livello di decisione di
tassazione), degli interessi su titoli od azioni, ed ogni altro simile che la
Legge Tributaria comprenda tra quelli imponibili. Si tratta inoltre delle
indennità e rendite delle assicurazioni sociali o private (rendite AVS o AI
rispettivamente LAINF o versate da un assicuratore malattia, ed ancora i
versamenti di assicuratori privati), nonché dei redditi di altra fonte
considerati dall’autorità fiscale. Non fanno parte della determinazione del
reddito, secondo il Messaggio di accompagnamento della novella legislativa,
redditi di complemento del fabbisogno vitale che sono esenti fiscalmente:
assegni integrativi e di prima infanzia, borse di studio, prestazioni
complementari all’AVS ed all’AI, prestazioni assistenziali ed assegni di grande
invalido, e ciò alla luce della particolare natura di questi redditi. Si tratta
infatti di trasferimenti che coprono spese supplementari rispettivamente
prestazioni Laps successive nell’ordine di priorità dei versamenti alla
riduzione dei premi ed ancora di trasferimenti (le PC) a favore di persone che
non sono toccate dalla riforma del sistema di determinazione e quantificazione della
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(Messaggio, op. cit., pag. 16 in initio).
Dai lavori preparatori
discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora
l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS.
Va sin d’ora osservato che, come rammentato ancora nella STCA del 9 settembre
2011.
36.2011.31, STCA 14 luglio 2011 inc. 36.2011.32, STCA del 16 giugno 2011
36.2011
, STCA 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 10 settembre 2008,
36.2008.94
fra le ultime in ordine di tempo e STCA 2 giugno 1999, 36.1999.28;
29.
marzo 2004 36.03.91 fra le prime: "per costante giurisprudenza di
codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà.
L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione.
E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se
la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato
deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per
quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi
eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal
del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13
novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo
autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che
il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di
tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
2.11
Dall’importo del reddito
complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 cpv. 2 LCAMal. La legge ha fissato in maniera
esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia
fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della
Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Ci si può domandare quali criteri
abbiano condotto il legislatore ad ammettere determinate spese ed imposizioni
per ometterne altre. Il criterio discriminante sembra essere stato quello della
necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di
riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PRM qui di seguito, in merito
si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,
IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali
(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per
interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo
massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto (come postula la
ricorrente in concreto), altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture
complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per
franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) od ancora per l’invalidità,
rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni
ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non
possono essere considerate.
Gli interessi passivi,
riconosciuti fiscalmente e deducibili al massimo sino a CHF 3'000.00, erano già
ammessi in deduzione dalla prassi dedotta dalla previgente legge.
Secondo le nuove norme la
spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata
dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000.00. L’accento è posto
sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e
riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La
deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa
parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i
proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).
La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al
favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il
valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello
reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del
riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF
3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari.
La deduzione, così come
espressa all’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non è però limitata ai debiti ipotecari,
ciò che potrebbe renderla più discutibile in determinate situazioni. Per
evitare all’amministrazione la difficoltà amministrative per accertare la
natura degli interessi passivi versati (remunerazione di debiti ipotecari o di
debiti privati rispettivamente aziendali, od ancora di prestiti al consumo) il
legislatore riconosce in deduzione, sino al limite citato, gli interessi
passivi che sono riconosciuti a livello fiscale. Una differenziazione non è
infatti precisata e deducibile dai dati cui la Cassa Cantonale ha accesso
all’interno dei dati fiscali (art. 25 a LCAMal e 8 a RegLCAMal). La proposta del disegno di legge non ha fatto oggetto di approfondimento da parte
della Commissione della Gestione e delle finanze nel suo Rapporto con implicita
condivisone delle valutazioni dell’esecutivo. Di rilievo per ammettere la
deduzione dell’importo di CHF 3'000.-- è il riconoscimento degli interessi in
deduzione a livello fiscale, su questo aspetto la volontà del legislatore
appare chiara.
2.12
Determinato il RDS riferito
all’UR istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese
vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla
legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a
dipendenza della dimensione dell’UR. Se il RDS sarà inferiore al valore limite
l’UR beneficerà dell’importo massimo del sussidio. Se invece è superiore a questo
limite (come rammenta il Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una
percentuale fissa del reddito che eccede tale soglia dovrà essere destinata al
finanziamento dei premi, mentre il resto costituirà la prestazione del Cantone.
Man mano che il reddito aumenta la prestazione cantonale si riduce, fino ad
arrivare a zero. Il limite di reddito fino al quale è riconosciuto il diritto
ad una prestazione massima è stato definito nella legge alla metà del
fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò senza il computo della pigione.”,
ciò per la RIPAM riferita all’anno 2012.
Il valore limite per il
riconoscimento della massima RIPAM era pari al fabbisogno determinato secondo
l’art. 10 Laps. Dal 2013 è invece unicamente del 50% di detto valore. Per l’anno
2013.
il Consiglio di Stato aveva introdotto la novità a livello del regolamento
(art. 48 RLCAMal) senza però averne le competenze in assenza di una valida
delega legislativa (art. 84 LCAMal, che l’art. 48 RLCAMal cita espressamente,
rispettivamente all’art. 40 LCAMal). Il valore è stato finalmente modificato
con un ritocco dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal (su questi aspetti si veda la STCA 36.2013.28
in re M.V. del 5 dicembre 2013). Il limite di reddito disponibile di
riferimento, valido a partire dal 1 gennaio 2013, per la determinazione
dell'importo normativo massimo di riduzione dei premi LAMal si estende quindi
fino al limite di fabbisogno, senza computo della pigione. Nelle decisioni di
questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni riferite al sussidio 2012 (STCA 36.2014.8
in re M. del 16 aprile 2014; 36.2012.71 in re M. del 21 gennaio 2013;
36.2012.20
in re M. del 13 agosto 2012 nonché 36.2012.14 in re F del 3
settembre 2012. pubblicata in RTiD 2013 I pag. 44 e segg. no. 11) questa Corte
ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di
intervento:
a) per il titolare
del diritto:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per la persona sola
b)
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c)
per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il primo figlio
d)
per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il terzo figlio
e)
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di
riferimento:
importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.
2Per limiti minimi secondo
la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:
a) fr. 16’540.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr.
8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr.
8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr.
5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr.
2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
3I limiti dell’art. 10 cpv.
2.
vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso
dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il legislatore ha –
tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della
legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare
infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio
dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC
(e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della
riduzione).
2.13
Come indicato dunque per
l’anno 2012 il superamento del valore pieno del fabbisogno costituiva il limite
oltre il quale il reddito doveva iniziare ad essere messo a contribuzione per il
pagamento del premio, per gli anni 2013 e 2014 vi sono state le modifiche citate
per cui un RDS inferiore o uguale al 50% della somma desunta dall’art. 10 Laps
comporta il versamento della riduzione massima possibile. In altri termini il
limite di reddito oltre il quale l’assicurato o la UR debbono iniziare a
contribuire per il pagamento del premio è stato diminuito. Come vedremo in
corso di motivazione questo aspetto non ha incidenza comunque sui calcoli
relativi al diritto dei ricorrenti per gli anni in causa, per il manifesto
superamento dei limiti di reddito disponibile che consentono il versamento di
un sussidio.
2.14
Per completezza si ricorda
che, in virtù dell’art. 36 LCAMal il reddito, superiore ai limiti che
consentono il versamento della RIPAM massima, che deve contribuire al pagamento
del premio è determinato secondo l’applicazione delle seguente percentuali:
a) le
persone sole e senza figli debbono destinare il 20% del reddito disponibile
(semplificato) che supera il limite calcolato come all’art. 35 LCAMal al
pagamento dei premi;
b) le persone sole con
figli l’8%;
c) le persone coniugate
senza figli il 21% mentre le
d) persone coniugate con
figli il 13%.
2.15
L’importo del premio normativo
teoricamente da riconoscere in favore dell'UR va successivamente moltiplicato
per il coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il
coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve
finanziare dell’importo normativo del premio, determina l'importo che rimane a
carico dell’assicurato o dell’UR interessata. Il coefficiente unico per il 2012
del 73,5% è stato modificato con effetto al 1 gennaio 2013. Con la modifica il
coefficiente del 73,5% è rimasto applicabile per “le unità di
riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale alla metà del limite
di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5
giugno 2000 “ mentre un coefficiente del 70% è stato previsto negli altri casi.
2.16
La somma che risulta
dall’applicazione di questa percentuale al premio normativo calcolato alla luce
della situazione dell’assicurato o meglio dell’UR interessata, costituisce la
cifra della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli
istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del
sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la
nuova polizza, all’istante.
2.17
Con il decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2012 (del 15 novembre 2011) il Consiglio di Stato del Cantone
Ticino, in ossequio agli obblighi contenuti nella LCAMal all’art. 30 cpv. 1, ha fissato i parametri necessari alla determinazione del diritto al sussidio nel Cantone come
segue:
" a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno
2009.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF
4850.
--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF
4421.
--
- minorenni: CHF
1146.
--
c) percentuali
relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei
premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno
2010.
(BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per
l’anno 2012."
Con il decreto esecutivo
concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2013 le basi di calcolo per le riduzioni di premio
nell’assicurazione malattie sono state definite come segue:
" a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno
2010.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’908.--
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’526.--
- minorenni: CHF 1’141.--
c) percentuali
relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei
premi: come da art. 36 LCAMal."
Mentre con Decreto
esecutivo 21 maggio 2014 (entrato in vigore retroattivamente) concernente le
basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno
2014.
il Consiglio di Stato ha fissato i seguenti parametri:
" a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di
riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno
2011.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: CHF 4’965.00
- giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’594.00
- minorenni: CHF 1’156.00
c) percentuali
relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei
premi: come da art. 36 LCAMal.”
2.18
Nel caso concreto, prima di
esaminare il calcolo effettuato dall’amministrazione, è rilevante verificare la
correttezza del presupposto dal quale la Cassa è partita, e contestato dai
ricorrenti, secondo cui essi non debbono essere accomunati nella medesima UR.
2.19
La legge prevede, all’art. 26
cpv. 4 LCAMal, che i partner conviventi, in caso di convivenza stabile,
compongano una UR.
Va evidenziato come, prima
ancora della vigenza della nuova legge ticinese, la giurisprudenza federale si era
già occupata, in una fattispecie relativa alla riduzione dei premi nel cantone
di Vaud, di un caso di convivenza tra due persone in cui un giovane, stagista
avvocato, aveva chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie obbligatorie
invocando gli scarsi redditi conseguiti. Il TF ha indicato, nel suo giudizio
pubblicato nelle DTF 134 I 313 (consid. 4.2.), che:
" L'art. 18 al. 1 du règlement du Conseil d'Etat du 18 septembre 1996
concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (RLVLAMal/VD; RSV 832.01.1) précise que par couple on
entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun;
sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés,
qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont
ils assument l'entretien complet. … L'art. 23 al. 1 RLVLAMal/VD précise que,
conformément à l'art. 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque
le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun. (…)
Dans le domaine des contributions publiques ou des
restrictions des libertés, les exigences d'une base légale sont en général très
strictes (ATF 133 I 27 consid. 3.1 p. 28; ATF 133 V 402 consid. 3.2 p. 404 s.; ATF 132 I 117 consid. 4.2 p. 121; ATF 132 II 371 consid. 2.1 p. 374; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67). En matière de fourniture de prestations (ou
administration des prestations), les exigences requises sont moins sévères. Le
rang de la norme et son degré de précision dépendent du genre de la décision.
Pour les prestations sociales régulières et renouvelables et pour certaines
subventions, où le respect du principe de la légalité doit garantir l'égalité
de traitement et l'objectivité des critères d'attribution, il est en tout cas
nécessaire, au risque de violer le principe de la séparation des pouvoirs, de
définir dans la loi les lignes fondamentales de l'intervention de l'Etat. Il en
va ainsi du cercle des bénéficiaires, de la manière de fixer la prestation et
des conditions de son octroi. En revanche, les modalités concrètes des
prestations peuvent figurer dans une ordonnance (ATF 118 Ia 46 consid. 5b p. 61; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, 2e éd., Berne 2006, p.
611.
n. 1728 et p. 634 n. 1797 ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, p. 321; cf. également ATF 131 II 361 consid. 7.4 p. 385). Il n'existe entre les
concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF
129.
I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile,
la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a
considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une
communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la
rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption
(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au
moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage
qualifié"; ATF 118 II 235 consid.
3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS,
Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-)eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA
2007.
p. 13 ss). En matière d'aide sociale, il existe dans
les cantons une tendance de plus en plus marquée d'assimiler à des couples
mariés des concubins qui vivent dans une relation durable. A ce propos, si la
personne assistée vit dans une relation de concubinage stable, la jurisprudence
admet qu'il n'est pas … arbitraire de tenir compte de cette
circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il
n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.
Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers
sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (arrêts du Tribunal fédéral
2P.242/2003 du 12 janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434;
2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3;2P.218/2003 du 12 janvier 2004,
consid. 3.2;2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS
GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteheliche Lebensgemeinschaften im
Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und
Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS,
Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER
STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe
[ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si
les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est
bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non
bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent
qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux
ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme
CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé,
s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale
selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en
compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux
concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1).
Les considérations qui sont à la base de cette
jurisprudence, en particulier dans le domaine des prestations de l'aide
sociale, peuvent être transposées en matière de subsides d'assurance-maladie,
vu l'évidente analogie entre ces deux types de prestations. Dans un cas comme
dans l'autre, leur octroi est soumis à conditions de ressources. Dans les deux
domaines, les prestations sont régies, il est vrai à des degrés divers, par le
principe de la subsidiarité par rapport à d'autres sources de revenus.
La LVLAMal/VD définit les bénéficiaires de subsides
comme étant les assurés de condition économiquement modeste, dont le revenu est
égal ou inférieur au revenu déterminant. La diversité des situations à
considérer (personnes seules, couples mariés, partenaires
enregistrés, personnes seules avec enfants dont elles assument ou non l'entretien,
assurés vivant en domicile commun avec leurs parents et autres situations)
implique la nécessité de réserver à l'autorité exécutive une marge de manoeuvre
suffisante afin de cerner au mieux au plan réglementaire le cercle des
bénéficiaires et de permettre une utilisation des subsides conformes à leur
but, c'est-à-dire en fonction des besoins économiques réels des intéressés.
Dans cette optique, la prise en compte du revenu et de la fortune du partenaire
non bénéficiaire ne doit pas impérativement figurer dans une loi cantonale au
sens formel. Il s'agit, en définitive, de la concrétisation de la notion légale
d'assuré de condition modeste et du principe de la subsidiarité de la
prestation en regard de la jurisprudence qui permet, en matière de devoir
d'assistance et sous certaines conditions, d'assimiler le concubinage à l'union
matrimoniale."
Considerare, in caso di concubinato, il reddito conseguito assieme dai
concubini per valutare il diritto alla riduzione dei premi è circostanza quindi
ampiamente ammessa dalla giurisprudenza federale.
In Ticino, i concubini costituiscono
un'unità di riferimento se la convivenza è ritenuta stabile. La definizione di
convivenza stabile di partners è data dalla legislazione cantonale in materia di
armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali, la legge del 5 giugno
2000.
(Laps) è generica su questo aspetto come la LCAMal al suo art. 26 cpv. 4, ma
il concetto è esplicitato dal regolamento di applicazione della Laps del 17
dicembre 2002 all’art. 2a. In particolare la convivenza é considerata stabile
se, alternativamente: a) vi sono figli in comune; b) la convivenza procura gli
stessi vantaggi di un matrimonio; c) la convivenza è durata almeno 6 mesi. Le
condizioni sono, come indicato, alternative. Basta quindi il realizzarsi di una
sola di queste condizioni per ammettere una stabilità nella convivenza.
Con pubblicazione sul
Bollettino ufficiale delle leggi del 23 gennaio 2015 (ma con entrata in vigore
retroattiva al 1° gennaio 2015) il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAmal
inserendo un nuovo art. 10a secondo cui:
" La
convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza dura da almeno 6 mesi."
con ripresa dei
concetti già contenuti nel RLaps.
2.20
In concreto è fuor di dubbio
che RI 1 e RI 2 convivano, da oltre 6 mesi, senza figli. Essi vivono
nell’immobile di cui la signora RI 2 è proprietaria. Il signor RI 1 consegue,
come appare dalla decisione di tassazione allegata agli atti, redditi modesti e
tali da non consentire manifestamente ad una persona di sostenersi
economicamente. L’importo dei redditi lordi ritenuto in sede di tassazione 2009
è di quelli che non consentono di disporre di un’abitazione e di sostenersi
senza l’intervento di terza persone. In assenza, come confermato dai ricorrenti
in udienza, di un aiuto economico di terzi, si deve ritenere che i conviventi –
nonostante quanto sostengono – si aiutino economicamente tra loro, in
particolare la signora RI 2 metta a disposizione l’immobile e, visto il reddito
conseguito, permetta il sostentamento del compagno.
In una sentenza del 24
marzo 2013 (TCA 42.2012.2) emanata nella sua composizione completa, il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni a questo proposito ha osservato come:
" … per gli
art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità
di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra
l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se,
indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a
differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30
settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner
convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal
Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno
2000.
(Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
"
2.
Unità di riferimento
(art. 4 Laps)
2.2.1
Partner convivente
L’attuale
art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il
partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa
regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando
alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione
che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli
in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’,
indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non
appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner
senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci
(coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche
indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata
in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito
un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in
materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali),
conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al
principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali
anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per
non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola
però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della
stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una
stabilità simile ad un matrimonio.
Nella
sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere
in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza
può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso
quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme
un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile"
tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque
stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per
definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla
durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai
Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di
convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto
quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps,
prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e
dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di
applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile,
sia se vi sono figli in comune oppure no."
Ed ancora nel medesimo
giudizio, viene posto in evidenza il Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul
Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze che ritiene
quanto segue:
" (…)
Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi
costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la
convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di
verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali
condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel
caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso
vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni,
con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso
di questi anni."
Con le ulteriori seguenti
osservazioni:
" È,
altresì, utile sottolineare che secondo la giurisprudenza federale in materia
di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è
ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione
assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona
convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege
fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la
disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17
agosto 2011 consid. 2.2.).
Va, d’altronde, rilevato che ai sensi della giurisprudenza
federale ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice
economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune. E’,
invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e
sostegno reciproci (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5.
= RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid.
2.2
)."
Questi rilievi sono
assolutamente attuali e vanno ulteriormente ribaditi in questo giudizio, avente
valenza per la RIPAM. I concetti della Laps vanno infatti applicati per il
rinvio dell’art. 26 LCAMal, per l’identità dei testi ritenuti (art. 26 LCAMal e
4.
Laps e per l'art. 2a Laps) e per lo scopo stesso che si prefigge la legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Sarebbe
scioccante applicare all’ambito della riduzione dei premi dell’assicurazione
malattie, coordinata dalla Laps, un concetto di convivenza stabile diverso.
Stante la realizzazione
della condizione legale, che risulta conforme alla giurisprudenza federale, oltre
che equa e corretta nel suo risultato, su questo aspetto il ricorso va
respinto.
2.21
L’obiezione dei ricorrenti
secondo cui essi sono trattati in maniera diversa in ambito RIPAM ed in quello
fiscale non può essere ritenuta. Va sottolineato come la differente valutazione
della convivenza stabile in ambito RIPAM ed in quello fiscale sia frutto di una
scelta deliberata del legislatore, chiaramente espressa nei lavori parlamentari
citati nelle considerazioni che precedono. Due conviventi, a livello fiscale
(dove la legislazione cantonale è in parte condizionata da quella federale),
sono considerati due persone con partita fiscale distinta, i coniugi invece
sono considerati in una unica partita fiscale. Questa circostanza però non
basta per ritenere il diritto cantonale in ambito di RIPAM, diritto autonomo
come detto, non conforme al diritto federale in generale rispettivamente al
dettato dell’art. 65 LAMal, al cui senso e spirito le norme ticinesi debbono
attenersi, rispettivamente all'art. 8 Cost. fed.
L’autonomia cantonale in
materia va salvaguardata, gli ambiti specifici della Legge Tributaria del
Cantone Ticino e della LCAMal sono diversi e tendono al conseguimento di
risultati radicalmente differenti. Ciò permette al legislatore cantonale di
considerare diversamente, nei due ambiti, la convivenza stabile senza che possa
essere ritenuta una disparità di trattamento ai sensi dell’art. 8 Cost. fed. Su
questi aspetti si veda Pascal Mahon,
Droit constitutionnel. Droits fondamentaux. 3 ed. Helbing & Lichtenhahn e
Faculté de droit Université de Nauchâtel, 2014 n. 143 e 144, p. 237 e seg.
Da quanto appena esposto
discende che per la determinazione del diritto dei signori RI 1 ed RI 2 ad una
riduzione dei premi per gli anni 2012, 2013 e 2014, vanno ritenuti i redditi
conseguiti dalla coppia. In altri termini i due conviventi debbono essere
considerati appartenenti ad un’unica UR.
2.22
Per calcolare il diritto alla
RIPAM dei ricorrenti bisogna dunque definire il loro reddito determinante in
maniera semplificata, partendo cioè dai dati contenuti nelle decisioni fiscali.
Dagli stessi vanno dedotte le spese che la legge ammette. La giurisprudenza di
questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha già ritenuto, nella sentenza
(relativa alla RIPAM 2012 del 13 agosto 2012 STCA 36.2012.20) che:
" Per
determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si
deve stabilire il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla
decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza
computabile, dedotti i valori riconosciuti dalla legge in deduzione.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali
(da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati
fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che
sia, di principio, necessario acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato
medesimo o tramite terzi.
Dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte,
esclusivamente, le spese specificatamente riconosciute dall’art. 31 cpv. 2
LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni
siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in
questo senso il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag.
3.
punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17).
Ci si può domandare quali criteri abbiano condotto il legislatore ad ammettere
determinate spese per ometterne altre. Il criterio discriminante sembra essere
stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo.
La legge annovera in deduzione il premio di riferimento medio
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal
Consiglio di Stato (PRM qui di seguito, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i
contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le
pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la LT ma fino ad
un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi privati e
aziendali (secondo la LT ma sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre
spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture
complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per
franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di
gestione e manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a
carico od ancora per doppia economia non sono considerate nel testo legale."
2.23
Da quanto precede risulta
assolutamente corretto l’operato della Cassa che ha considerato unicamente CHF
3'000.-- dall’importo degli interessi ipotecari versati dalla signora RI 2 e CHF
4'000.-- quali spese professionali da porre in deduzione dal reddito. I dati
sono quelli desunti dalle tassazioni 2009, 2010 e 2011 già considerati
dall’amministrazione e non contestati dai ricorrenti in quanto tali. Dal
reddito del signor RI 1 vanno dedotti invece unicamente gli oneri sociali
versati ciò ovviamente oltre alla deduzione (per entrambe i conviventi) del
premio medio di riferimento come rettamente ha determinato la Cassa Cantonale
di Compensazione AVS AI IPG.
2.24
Occorre ora verificare il
calcolo svolto dall'amministrazione per ognuno dei 3 anni in discussione.
2.24.1
Per quanto attiene alla RIPAM
2012.
la Cassa ha considerato i premi medi dei componenti l'UR, di CHF 9'700.--.
I redditi conseguiti periodo di riferimento assommavano a CHF 67'585 (più
specificatamente la coppia ha conseguito nel 2009 redditi lordi per CHF 84’754 [CHF
79'543.-- per RI 2 e CHF 5'211.-- per RI 1] da cui dedurre per spese
professionali ed interessi passivi complessivamente CHF 7'000.-, l’importo dei
premi medi di riferimento per CHF 9'700.-- e l’importo di CHF 469 quale
contributo AVS AI IPG del signor RI 2). Questo importo è superiore ai limiti di
reddito per conseguire la RIPAM massima (determinati in CHF 13'026). Il calcolo
da svolgere, ossia:
{PMR- [(RD – limite RD per conseguimento RIPAM
massima)
* quota art. 36 LCAMal/100]} * Quota finanziamento
da un risultato negativo.
Non è quindi dato un diritto alla riduzione dei premi come correttamente
stabilito dalla Cassa.
2.24.2
Per l’anno 2013 i redditi lordi
complessivi dei conviventi (come detto non contestati in quanto tali dai
ricorrenti) assommavano a CHF 78'287.-- per un RD di CHF 61'354.-- al netto
delle spese massime deducibili (CHF 3'000.-- per interessi negativi; CHF 4'000.--
per spese professionali e CHF 117.-- per assicurazioni sociali, oltre ai PMR
per CHF 9'816.--). Il calcolo, eseguito con la medesima formula appena riportata,
da anch’esso un risultato negativo (- 233.00) che non consente conseguentemente
il riconoscimento della RIPAM per l’anno 2013.
2.24.3
Per l’anno 2014 la situazione è
la seguente: redditi lordi complessivi CHF 78'811.-- da cui dedurre i PMR per
CHF 9'930.--, le spese per interessi passivi e quelle professionali per
salariati per complessivi CHF 7'000.-- il contributo AVS AI IPG di RI 1 di CHF
485.
-- per un RD di CHF 61'396.--. Il calcolo eseguito secondo la formula
riportata in precedenza da nuovamente un risultato negativo (CHF 159,40) che
non consente il riconoscimento di una RIPAM.
2.25
Alla luce di quanto precede,
ritenuto come sussistessero tutti i presupposti di legge affinché la Cassa
ricalcolasse il diritto alla RIPAM di RI 1, correttamente l’amministrazione vi
ha provveduto per gli anni 2012, 2013 e 2014, ciò alla luce della convivenza
stabile tra i due ricorrenti. La Cassa ha calcolato in maniera corretta il
diritto alla RIPAM per RI 2 ed RI 1 negandolo. Ne segue che i ricorsi debbono
essere respinti senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di
ripetibili in favore della Cassa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi 29 settembre 2014
formulati da RI 1 e RI 2, __________, contro le decisioni 12 settembre 2014
della Cassa Cantonale di compensazione AVS AI IPG in materia di RIPAM per gli
anni 2012, 2013 e 2014 sono respinti.
2. Non si
prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti