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Decisione

36.2014.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 ottobre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i solleciti di fine luglio e del 15 settembre 2014 l’opposizione è rimasta

senza seguito;

· che, per questo motivo, l’assicurato ha

inoltrato, con la rappresentanza dell’RA 1, l’istanza in discussione;

· che nelle proprie considerazioni di

diritto l’esponente richiama la giurisprudenza federale riferita al versamento

delle indennità per un periodo variabile da 3 a 5 mesi al fine di permettere all’assicurato, che deve cambiare professione al fine di ridurre il danno, di

provvedere in tal senso;

· che il ricorrente ha contestato il

mancato riconoscimento di un termine per la “ripresa di un’attività lavorativa

confacente” alla luce delle condizioni pneumologiche da un lato e l’età (50

anni), nonché l’attività di minatore svolta;

· che l’assicurato ha quindi postulato la

concessione di un termine di 4 mesi con indennizzo sino a fine agosto 2014,

formulando un petitum di questa natura;

· che il ricorso non è stato intimato

all’assicuratore per la formulazione di osservazioni e per la presentazione

dell’incarto completo alla luce dell’esito del gravame (art. 4 cpv. 1 LPrTCA);

· che dinanzi al Tribunale cantonale delle

Assicurazioni possono essere impugnate, in ambito di assicurazione contro le

malattie, le decisioni rese dall’assicuratore su opposizione dell’assicurato a

norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA (art. 1 LPrTCA);

· che il ricorso può essere interposto

anche nel caso in cui, richiesto, l’assicuratore non emani la decisione o la

decisione su opposizione che gli compete (art. 2 LPrTCA);

· che avverso una decisione formale

dell’assicuratore malattia all’assicurato è dato il rimedio dell’opposizione

(art. 52 cpv. 1 LPGA);

Considerandi

· che in concreto, per quanto desumibile

dagli atti, l’assicurato, debitamente rappresentato, ha ottenuto

dall’assicuratore una decisione formale intestata “Decisione LAMal”;

· che, correttamente, la decisione 20

maggio 2014 dell’assicurato-re reca l’indicazione dei rimedi di diritto pur

parlando di impugnativa e non di opposizione;

· che avverso tale decisione l’assicurato

poteva, come ha fatto, inoltrare la sua opposizione (doc. A7);

· che il ricorso al Tribunale cantonale

delle Assicurazioni 20 ottobre 2014 del signor RI 1, contro la "Decisione

LAMal 20 maggio 2014 dell’assicurazione CO 1” (così l’intestazione), è inam-missibile

siccome il rimedio come tale non dato e per la sua intempestività;

· che, a fronte dell’apparente ritardo

dell’assicuratore nell’emanare la decisione di sua competenza, l’assicurato

avrebbe semmai potuto inoltrare al Tribunale cantonale delle Assicurazioni un ricorso

per denegata giustizia;

· che il ricorso per denegata giustizia ha

altre basi giuridiche e deve essere motivato nella sua specifica ottica e non

nel merito;

· che l’assicurato essendo rappresentato da

un sindacato la circostanza non poteva sfuggirgli. Per tale motivo, e per il

fatto che la ratio dell’istituto non è quella di modificare nella sua

integralità intestazione, descrizione fattuale, motivazione e conclusioni, non

trova applicazione in concreto l’art. 4 cpv. 3 LPrTCA. Per tale motivo non si

giustifica la concessione del termine legale per procedere all’emendamento del

testo prodotto;

· che l’assicurato potrà, sinché

l’assicuratore non avrà emanato il provvedimento che gli è stato richiesto,

inoltrare nuovamente a questa Corte, se lo riterrà e se ne considererà

adempiuti i presupposti, un ricorso per denegata giustizia teso all’ottenimento

della condanna dell’assicuratore ad emanare il provvedimento per il quale è in

mora (e non una condanna di merito), motivato in tale ottica;

· che, nonostante l’esito, non si fa carico

di tasse di giustizia e spese alla parte ricorrente rispettivamente all’organizzazione

che lo patrocina.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 20 ottobre 2014 è inammissibile.

2. Non

si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti