36.2014.89
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21 ottobre 2014Italiano5 min
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Incarto
n.
36.2014.89
IR/sc
Lugano
21
ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
nella procedura che oppone
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
ed avente per oggetto la decisione emanata
dall’assicuratore malattie __________
considerato in fatto ed in diritto
· che con ricorso del 20 ottobre 2014 formulato
con il patrocinio dell’ RA 1, RI 1 ha rilevato di essere alle dipendenze del __________
dal febbraio 2010 quale caposquadra e per tale motivo (così si comprende in
assenza comunque della produzione della polizza assicurativa rispettivamente
delle condizioni assicurative) assicurato presso CO 1 per la perdita di
guadagno in caso di malattia;
· che nel suo scritto al Tribunale
cantonale delle Assicurazioni RI 1 riferisce di essere inabile al lavoro dal 24
febbraio 2014 per un grave stato ansioso reattivo che si innesta su di una
malattia polmonare annunciata alla __________;
· che, per quanto riferisce l’esposto, il
22 aprile 2014 CO 1 ha chiesto una valutazione al medico fiduciario che ha
ammesso un’inabilità sino a fine aprile 2014 e quindi proponibile una ripresa
lavorativa confacente con le condizioni pneumologiche;
· che l’assicurato ha trasmesso, come
riferisce la rappresentante, ulteriori certificati medici all’assicuratore che
ha emanato una decisione formale il 20 maggio 2014 confermando il riconoscimento
di indennità solo sino a fine aprile 2014;
· che, per quanto riporta il ricorso,
l’organizzazione rappresentante dell’assicurato si è opposta alla decisione
formale 20 maggio 2014 il successivo 10 giugno chiedendo esplicitamente a CO 1 "un
periodo adeguato di almeno quattro mesi per trovare un’occupazione adeguata";
· che, come riferisce l’esposto, nonostante
Fatti
i solleciti di fine luglio e del 15 settembre 2014 l’opposizione è rimasta
senza seguito;
· che, per questo motivo, l’assicurato ha
inoltrato, con la rappresentanza dell’RA 1, l’istanza in discussione;
· che nelle proprie considerazioni di
diritto l’esponente richiama la giurisprudenza federale riferita al versamento
delle indennità per un periodo variabile da 3 a 5 mesi al fine di permettere all’assicurato, che deve cambiare professione al fine di ridurre il danno, di
provvedere in tal senso;
· che il ricorrente ha contestato il
mancato riconoscimento di un termine per la “ripresa di un’attività lavorativa
confacente” alla luce delle condizioni pneumologiche da un lato e l’età (50
anni), nonché l’attività di minatore svolta;
· che l’assicurato ha quindi postulato la
concessione di un termine di 4 mesi con indennizzo sino a fine agosto 2014,
formulando un petitum di questa natura;
· che il ricorso non è stato intimato
all’assicuratore per la formulazione di osservazioni e per la presentazione
dell’incarto completo alla luce dell’esito del gravame (art. 4 cpv. 1 LPrTCA);
· che dinanzi al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni possono essere impugnate, in ambito di assicurazione contro le
malattie, le decisioni rese dall’assicuratore su opposizione dell’assicurato a
norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA (art. 1 LPrTCA);
· che il ricorso può essere interposto
anche nel caso in cui, richiesto, l’assicuratore non emani la decisione o la
decisione su opposizione che gli compete (art. 2 LPrTCA);
· che avverso una decisione formale
dell’assicuratore malattia all’assicurato è dato il rimedio dell’opposizione
(art. 52 cpv. 1 LPGA);
Considerandi
· che in concreto, per quanto desumibile
dagli atti, l’assicurato, debitamente rappresentato, ha ottenuto
dall’assicuratore una decisione formale intestata “Decisione LAMal”;
· che, correttamente, la decisione 20
maggio 2014 dell’assicurato-re reca l’indicazione dei rimedi di diritto pur
parlando di impugnativa e non di opposizione;
· che avverso tale decisione l’assicurato
poteva, come ha fatto, inoltrare la sua opposizione (doc. A7);
· che il ricorso al Tribunale cantonale
delle Assicurazioni 20 ottobre 2014 del signor RI 1, contro la "Decisione
LAMal 20 maggio 2014 dell’assicurazione CO 1” (così l’intestazione), è inam-missibile
siccome il rimedio come tale non dato e per la sua intempestività;
· che, a fronte dell’apparente ritardo
dell’assicuratore nell’emanare la decisione di sua competenza, l’assicurato
avrebbe semmai potuto inoltrare al Tribunale cantonale delle Assicurazioni un ricorso
per denegata giustizia;
· che il ricorso per denegata giustizia ha
altre basi giuridiche e deve essere motivato nella sua specifica ottica e non
nel merito;
· che l’assicurato essendo rappresentato da
un sindacato la circostanza non poteva sfuggirgli. Per tale motivo, e per il
fatto che la ratio dell’istituto non è quella di modificare nella sua
integralità intestazione, descrizione fattuale, motivazione e conclusioni, non
trova applicazione in concreto l’art. 4 cpv. 3 LPrTCA. Per tale motivo non si
giustifica la concessione del termine legale per procedere all’emendamento del
testo prodotto;
· che l’assicurato potrà, sinché
l’assicuratore non avrà emanato il provvedimento che gli è stato richiesto,
inoltrare nuovamente a questa Corte, se lo riterrà e se ne considererà
adempiuti i presupposti, un ricorso per denegata giustizia teso all’ottenimento
della condanna dell’assicuratore ad emanare il provvedimento per il quale è in
mora (e non una condanna di merito), motivato in tale ottica;
· che, nonostante l’esito, non si fa carico
di tasse di giustizia e spese alla parte ricorrente rispettivamente all’organizzazione
che lo patrocina.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 20 ottobre 2014 è inammissibile.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti