36.2014.9
Affiliazione tempestiva ad una Cassa malati di uno straniero che arriva in Svizzera e ottiene un permesso di dimora B. L'affiliazione va fatta entro 3 mesi ed in tal caso l'assicurazione inizia alla d
14 aprile 2014Italiano11 min
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Numero d'incarto:
36.2014.9
Data decisione, Autorità:
14.04.2014, TCA
Titolo:
Affiliazione tempestiva ad una Cassa malati di uno straniero che arriva in Svizzera e ottiene un permesso di dimora B. L'affiliazione va fatta entro 3 mesi ed in tal caso l'assicurazione inizia alla data dell'annuncio all'Ufficio controllo abitanti e non quando ha ottenuto il permesso di dimora B
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
art. 3 cpv. 3 let. a LAMAL
art. 5 cpv. 1 LAMAL
art. 1 cpv. 2 let. a OAMAL
art. 1 cpv. 2 let. f OAMAL
art. 7 cpv. 1 let. a OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2014.9
TB
Lugano
14 aprile
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 novembre
2013 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Dal
15 giugno 2013 RI 1, cittadino __________ nato nel 1968, è al beneficio di un
permesso di dimora di tipo B UE/AELS ed in quanto tale si è annunciato tempestivamente
alla Cassa malati __________, che l'ha affiliato per l'assicurazione malattia
obbligatoria di base a partire dal 1° agosto 2013.
B. Con
decisione dell'11 settembre 2013 (doc. 4) la Cassa cantonale di compensazione è
intervenuta comunicando all'interessato che il suo contratto con la Cassa
malati __________ avrebbe dovuto avere inizio dal giorno in cui è entrato nel
nostro Cantone, quindi ha anticipato d'ufficio la data d'inizio al 15 giugno
2013.
C. Il
reclamo ricevuto dalla Cassa malati il 24 settembre 2013 (doc. 6) è stato
ripresentato alla Cassa di compensazione il 5 novembre 2013 (doc. 8), la quale
il 26 novembre 2013 (doc. Vbis) ha emesso la decisione su reclamo che conferma
l'inizio dell'obbligo assicurativo dell'interessato al 15 giugno 2013, ossia dal
giorno in cui si è annunciato presso il competente Ufficio di controllo degli
abitanti (art. 5 cpv. 1 LAMal e art. 7 cpv. 1 OAMal). Pertanto, l'amministrazione
ha confermato che l'assicuratore malattia è tenuto a riscuotere i premi ed a
riconoscere all'assicurato le prestazioni di legge per il periodo dal 15 giugno
al 31 luglio 2013.
D. Il
3 gennaio 2014 (docc. 10 e I) l'assicurato ha inviato alla Cassa di
compensazione uno scritto con cui lamentava l'ingiustizia di essere affiliato
retroattivamente quando, invece, egli si è annunciato correttamente all'Ufficio
controllo abitanti. La colpa è del permesso di dimora che tardava ad arrivare, perciò
non ha potuto stipulare prima una copertura per l'assicurazione malattia e
beneficiarne, visto che quando ha avuto bisogno di cure mediche le ha dovute
effettuare in __________, pagando di tasca propria.
La Cassa di
compensazione ha informato l'assicurato che il suo scritto sarebbe stato
trasmesso al TCA (docc. 11 e II), che l'ha infatti considerato come un atto di
ricorso (docc. 13 e VII).
E. Con
risposta del 31 gennaio 2014 (doc. VIII) la Cassa di compensazione ha proposto
di respingere il ricorso. L'amministrazione ha rilevato che l'assicurato aveva
tre mesi di tempo, dalla sua entrata in Svizzera, per mettersi in regola ed
ottenere il permesso di dimora. Se è pur vero che finché detto permesso non è
stato ottenuto la Cassa malati non poteva perfezionare il contratto di
affiliazione, ciò non significa però che la copertura assicurativa abbia poi
inizio soltanto dalla ricezione del permesso di dimora. L'art. 7 OAMal prevede
infatti che in caso di affiliazione tempestiva, il rapporto deve avere inizio
dalla data in cui il beneficiario del permesso si è notificato all'Ufficio controllo
abitanti. Pertanto, l'assicurato avrebbe dovuto affiliarsi dal 15 giugno 2013.
Inoltre, questa
affiliazione anticipata dovrà permettere all'assicurato di beneficiare, quale
controprestazione del pagamento dei premi per il periodo dal 15 giugno al 31
luglio 2013, del riconoscimento, se dovuto, dei costi delle prestazioni mediche
ottenute all'estero in quel lasso di tempo.
Il ricorrente non ha
prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IX).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAMal, ogni persona domiciliata in
Svizzera deve assicurarsi per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Per l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal, il
Consiglio federale può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi
il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che esercitano un'attività in
Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).
Infatti, l'art. 1 cpv. 1 OAMal prevede
che le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli art. 23 a 26 CC sono tenute ad assicurarsi conformemente all'art. 3 LAMal.
Giusta l'art. 1 cpv. 2 OAMal, sono inoltre
tenuti ad assicurarsi, per la lettera a, gli stranieri con permesso di
soggiorno di breve durata o di dimora secondo gli art. 32 e 33 LStr, valevole
almeno tre mesi e, per la lettera f, le persone con permesso
di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone o dell'Accordo AELS, valevole almeno tre mesi.
A norma dell'art. 4
cpv. 1 LAMal, le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente
l'assicuratore tra quelli designati all'art. 11 LAMal.
Per quanto concerne
l'inizio dell'assicurazione, l'art. 5 cpv. 1 LAMal prevede che se
l'affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l'assicurazione inizia
dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio
federale stabilisce l'inizio dell'assicurazione delle persone menzionate
nell'art. 3 cpv. 3 LAMal.
In effetti, il
Consiglio federale ha emanato l'art. 7 cpv. 1 OAMal e, per ciò che qui interessa,
la lettera a dispone che i cittadini stranieri con un permesso di domicilio,
con un permesso di dimora oppure con un permesso di dimora di breve durata ai
sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. a e f sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi
dal momento in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo
degli abitanti. Se l'affiliazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dalla
data del suddetto annuncio. In caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione
inizia dalla data dell'affiliazione.
3. In
specie il ricorrente, cittadino __________, è arrivato in Svizzera il 15 giugno
2013 in provenienza dall'estero e quel giorno stesso si è annunciato
all'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ (doc. 1).
Avendo, da quel giorno, la propria
dimora abituale nel nostro Cantone, in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal RI
1 era dunque tenuto ad affiliarsi all'assicurazione malattia obbligatoria in
Svizzera.
In merito alla tempestività della sua
affiliazione, l'assicurato ha osservato che, a causa della mole di lavoro e del
tempo di attesa di altri documenti personali dovuti all'avvenuto matrimonio, dall'Ufficio
stranieri di __________ ci sono voluti due mesi per ottenere il permesso di
dimora di tipo B UE/AELS. Nel frattempo, egli ha provato più volte ad
iscriversi ad una Cassa malati, ma senza un permesso valido di dimora non è
riuscito a stipulare una copertura assicurativa per la malattia (doc. 6).
Dagli atti emerge, infatti, che la
Cassa malati __________ scelta dall'assicurato l'ha iscritto fra i suoi
affiliati (solo) dal 1° agosto 2013 (doc. 2). Tuttavia, la Cassa di
compensazione, autorità preposta alla verifica dell'osservanza dell'obbligo di
affiliazione (art. 6 LAMal), è intervenuta anticipando d'ufficio al 15 giugno
2013 la data di inizio del suo rapporto assicurativo con la Cassa malati __________
(doc. 4).
L'agire della Cassa di compensazione è
corretto.
In effetti, ogni assicurato che ha la
propria dimora in Svizzera è tenuto ad assicurarsi per le cure medico-sanitarie
(art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal). L'art. 7 cpv. 1 OAMal precisa che i cittadini stranieri con un permesso di dimora sono tenuti ad
assicurarsi entro tre mesi dal momento in cui si sono annunciati presso il competente
Ufficio di controllo degli abitanti.
In discussione non è qui
la tempestività con cui il ricorrente si è annunciato alla Cassa malati, che è
pacifica, bensì la fissazione della data di inizio della sua affiliazione alla
Cassa malati __________.
Come ha specificato la
Cassa di compensazione, l'art. 7 cpv. 1 OAMal prevede espressamente che se
l'affiliazione è tempestiva, l'assicurazione inizia dalla data del suddetto
annuncio.
In concreto, ciò
significa che poiché, come detto, l'assicurato si è correttamente annunciato ad
un assicuratore malattia entro il termine di tre mesi dalla sua entrata in
Svizzera, allora l'inizio della sua affiliazione va fatto forzatamente risalire
al giorno in cui egli si è annunciato all'Ufficio controllo abitanti del suo
Comune di dimora. Di conseguenza, l'inizio di affiliazione alla Cassa malati __________
va dunque correttamente fissato al 15 giugno 2013.
Altre interpretazioni
non sono possibili.
4. In
merito alla lamentela dell'assicurato secondo cui egli, sprovvisto del permesso
di dimora a causa dei ritardi dovuti al competente Ufficio, non abbia potuto
affiliarsi prima del 1° agosto 2013, tale circostanza è del tutto ininfluente. Infatti,
ciò che conta, come detto, è che l'affiliazione avvenga retroattivamente alla
data in cui il ricorrente si è annunciato al suo Comune.
Questo Tribunale
osserva che è comunque nel corso ordinario delle cose che il rilascio del
citato permesso non sia immediato, ma che richieda un certo lasso di tempo. Per
questo motivo, il legislatore ha espressamente previsto un periodo di tempo di
tre mesi, affinché colui che si stabilisce nel nostro Paese abbia il tempo di
venire a conoscenza di questo - e di altri - obbligo assicurativo, che capisca
cosa debba fare, che si attivi e che quindi intraprenda i passi necessari per
espletare questa incombenza.
Se la stessa viene
eseguita entro tre mesi dal giorno in cui l'interessato si è annunciato al
controllo abitanti del suo nuovo Comune di domicilio o di dimora, allora il suo
obbligo assicurativo decorrerà da quello stesso giorno e non dal giorno in cui
si è effettivamente annunciato ad una Cassa malati, dopo avere ottenuto, a
tutti gli effetti, il permesso di domicilio o di dimora.
Una tale soluzione creerebbe
in effetti delle evidenti disuguaglianze di trattamento fra i nuovi assicurati,
Fatti
i quali verrebbero affiliati ad un assicuratore malattia a dipendenza del
giorno in cui hanno ottenuto dal competente Ufficio il permesso di dimora o di
domicilio, circostanza, però, del tutto aleatoria. La conseguenza sarebbe che
ognuno pagherebbe poi i premi a seconda di quando ha ricevuto il permesso di dimora/domicilio
e l'ha mostrato alla Cassa malati. Ciò costituirebbe una soluzione inaccettabile.
5. Quanto
all'affermazione che, non potendo stipulare un contratto assicurativo essendo
sprovvisto del permesso di dimora, il ricorrente ha dovuto fare capo a dei
Considerandi
fornitori di prestazioni esteri per curarsi, pagando personalmente le
prestazioni ricevute, una volta che avrà versato i premi LAMal dovuti anche dal
15.
giugno al 31 luglio 2013 egli potrà trasmettere alla sua Cassa malati le fatture
delle spese che si è assunto e chiederne il rimborso.
Se saranno dati i presupposti legali
per un rimborso di prestazioni ricevute all'estero, la Cassa malati __________
dovrà darne comunicazione al ricorrente e provvedere di conseguenza.
6.
Stanti
le argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione su
reclamo confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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