36.2014.92
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24 dicembre 2014Italiano25 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.92
cs
Lugano
24 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 1° ottobre 2014 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione dell’11
febbraio 2010 la Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari,
ha negato a RI 1, al beneficio di una rendita AVS, il pagamento delle
prestazioni complementari, riconoscendogli tuttavia il sussidio per il
pagamento del premio dell’assicurazione malattie obbligatoria dal 1° marzo 2010
(doc. 1).
1.2. Nell’ambito della revisione
delle prestazioni complementari per l’anno 2011, con decisione del 3 maggio
2011, la Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari,
ha negato, con effetto dal 1° aprile 2011, il diritto a qualsiasi prestazione,
sopprimendo nel contempo il sussidio per il pagamento del premio
dell’assicurazione malattie obbligatoria (doc. 3).
1.3. Con decisione dell’11 luglio
2013 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha chiesto
a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 7'493.40, pari al sussidio versato
dal 1° aprile 2011 al 30 settembre 2012. Contestualmente lo ha informato circa
la possibilità di inoltrare una domanda di condono (doc. 5).
1.4. Il 18 luglio 2013 RI 1 ha
inoltrato “reclamo” contro la predetta decisione, affermando:
" (…)
Con la presente inoltro regolare e tempestivo reclamo contro il
vostro scritto concernente il recupero dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico/sanitarie.
Permetto farvi notare come, con stupore e incredulità, leggo la
vostra comunicazione.
In effetti permettetemi di affermare come cado dalle nuvole e che
mai mi sarei aspettato che le prestazioni complementari AVS/AI mi sarebbero
state negate dal 1.4.2011.
Venendo solo oggi a conoscenza di tale decisione, grazie al vostro
scritto, mi chiedo se a suo tempo non vi sia stata la comunicazione tra i
vostri uffici. Ritengo che l’ufficio prestazioni complementari, se
effettivamente mi hanno negato il sussidio dal 1.4.2011, avrebbe dovuto
informarvi tempestivamente.
Così facendo voi stessi avreste avuto la comunicazione di non più
versarmi prestazioni che ad oggi risultano essere, secondo il vostro scritto,
indebitamente versate.
Visto quanto sopra, ritenendomi assolutamente in buona fede
chiedo, anche vista la mia attuale situazione finanziaria, che la vostra
richiesta venga annullata. In caso contrario chiedo già sin d’ora il condono
della somma da voi richiesta." (doc. 6)
1.5. Con decisione su reclamo del
1° ottobre 2014 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,
applicando l’art. 25 cpv. 1 LPGA, ha negato la presenza della buona fede ed ha
concluso affermando che “in difetto di uno dei due presupposti da adempiere
cumulativamente, non si procede all’esame del requisito dell’onere troppo grave”.
In calce alla decisione l’amministrazione ha affermato che “la sua richiesta
di condono verrà decisa in un secondo tempo, una volta che la decisione
relativa all’ordine di restituzione avrà definitivamente acquisito valore di
cosa giudicata” (doc. 9).
1.6. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo (doc. I).
L’insorgente ribadisce di essere stupito, alla luce della sua situazione
finanziaria, che gli siano state negate le prestazioni complementari dal 1°
aprile 2011, di non essere stato a conoscenza della citata decisione e domanda
se i vari uffici dell’amministrazione cantonale si siano scambiati le
informazioni circa la soppressione del sussidio. L’interessato rileva di aver
ricevuto gli importi chiesti in restituzione in buona fede. Il ricorrente
afferma che “non si tratta quindi di buona fede come indica la decisione qui
impugnata quanto piuttosto di condizioni materiali che giustificano il
versamento di questi importi appunto tenendo conto del fatto che le entrate del
qui ricorrente non sono neppure sufficienti a coprire il suo fabbisogno (…)”.
In via subordinata l’interessato chiede che gli venga concesso il condono della
somma richiesta.
Infine il ricorrente
afferma che “si riserva di esporre nell’ambito di una discussione di cui si
fa richiesta” altre ragioni per chiedere l’annullamento della decisione
impugnata.
1.7. Tramite risposta del 18
novembre 2014 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
Con osservazioni del 24
novembre 2014 l’insorgente ha ribadito la sua posizione, chiedendo nel contempo
di richiamare tutti gli atti fiscali degli ultimi 10 anni, nonché l’incarto
dell’AVS, dell’AI e delle PC (doc. V). Il 5 dicembre 2014 l’amministrazione ha nuovamente
chiesto la reiezione del ricorso (doc. VII), mentre il 12 dicembre 2014
l’insorgente ha rammentato di essere in buona fede (doc. VIII).
2.1. In concreto, oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’interessato deve restituire la somma
di fr. 7'493.40 percepita nel corso del periodo dal 1° aprile 2011 al 30
settembre 2012 (doc. 5).
2.2. Per l’art. 49 cpv. 1 LCAMal,
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 1 LCAMal nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), le riduzioni dei premi
indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario
all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione
cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato giusta la presente
legge, o nei casi di perdita della PC AVS/AI. L’art. 49 cpv. 2 LCAMal, nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile all’art. 59 cpv. 2 LCAMal in
vigore precedentemente), prevede che per la restituzione o il condono
dell’obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.
Secondo l’art. 25 LPGA,
applicabile in forza dell’art. 49 cpv. 2 LCAMal (e, in precedenza, dell’art. 59
cpv. 2 vLCAMal), le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4
OPGA).
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA
il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili
alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b;
STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata
in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo
2004).
Ciò non è il caso – e la
restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del
14 giugno 2012).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF U 409/06
del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V
466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione
ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del
25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. In concreto, questo Tribunale,
per i motivi che seguono, non può confermare la decisione impugnata.
L’amministrazione,
malgrado le chiare contestazioni sollevate dal ricorrente in sede di reclamo (doc.
6) contro la richiesta di restituzione (doc. 5), si è infatti in sostanza
limitata ad esaminare se, nel preciso caso di specie, sono dati i presupposti
per ottenere il condono del pagamento della somma da restituire ai sensi
dell’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA (e 4 OPGA), senza tuttavia esaminare,
preliminarmente, se, ai sensi dell’art. 53 LPGA, sono adempiute le condizioni
per chiedere in restituzione la somma percepita nel periodo litigioso, e se, ai
sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la richiesta è tempestiva.
Non va infatti dimenticato
che, per costante giurisprudenza, di principio, è possibile pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF
8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Il TF ha rilevato che di
norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e
che l’amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del
condono sono manifestamente adempiute (cfr. art. 3 cpv. 3 OPGA; cfr.
sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile
2009; sentenza I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007
del 28 giugno 2007: “Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind
unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht
zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Über Rückforderung und -
gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in zwei Schritten verfügt
(Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits im Rahmen der (ersten)
Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden, wenn offensichtlich
ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende
Einspracheentscheid beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in dessen
Begründung heisst es, bei Eingang eines entsprechenden Gesuchs werde über den
Erlass gesondert verfügt. Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den
dadurch vorgegebenen Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur
Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen
Verfahren allein die Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich“).
Ciò,
manifestamente, non è il caso in concreto, avendo l’insorgente censurato
proprio la decisione di restituzione (cfr. doc. 5; cfr. doc. 6: “[…] inoltro
regolare reclamo e tempestivo reclamo contro il vostro scritto concernente il
recupero dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico/sanitarie
[…]”).
In sede di reclamo, il
ricorrente, oltre a contestare in generale il suo obbligo di restituzione, ha implicitamente
sollevato anche la questione della tempestività della decisione dell’11 luglio
2013, chiedendo da una parte se vi sia stata una comunicazione, tra i vari
uffici, della decisione del 3 maggio 2011 tramite la quale è stato soppresso il
diritto al sussidio con effetto dal 1° aprile 2011 e dall’altra se, e di
conseguenza quando, la Cassa convenuta ha saputo della soppressione del diritto
al sussidio.
Ora, nella decisione su
reclamo impugnata dal ricorrente non sono indicate né le ragioni per le quali
le condizioni della restituzione sarebbero adempiute (cfr. art. 53 LPGA e
consid. 2.2), né i motivi circa la tempestività della richiesta di restituzione
(cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA). Per quanto concerne le condizioni della
restituzione va rammentato che una decisione può essere riesaminata se è
manifestamente errata e se la sua modifica riveste una notevole importanza. Una
decisione può invece essere oggetto di revisione quando sono scoperti nuovi
elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente.
La restituzione non
presuppone un motivo, e quindi una decisione di riconsiderazione, allorquando
l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo,
non aveva diritto. Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni
sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha
comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007;
DTF 129 V 110 consid. 1.1).
In concreto, non è dato
sapere se i presupposti per chiedere la restituzione dell’importo di fr.
7'493.40 sono adempiuti e l’amministrazione non ha neppure esaminato se la
decisione dell’11 luglio 2013 è tempestiva, alla luce del termine assoluto di
perenzione di 5 anni e relativo di 1 anno di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA.
Con sentenza 8C_918/2012
del 29 gennaio 2013, il Tribunale federale ha rammentato che il termine annuo
di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui
l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e
avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid.
3a pag. 433; 110 V 304). Se per
l'accertamento e l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la
collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione
dell'assicurazione, la conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a
fare decorrere i termini (DTF 112 V 180 consid.
4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità
incompetente non è sufficiente in tal senso (cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14
dicembre 2012 consid. 5.1).
Conformemente alla
giurisprudenza il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA
non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed
erogate (cfr. sentenza 795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL n.
Fatti
12 pag. 35 e sentenza 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e detto
termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola
prestazione (sentenza 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5; cfr. anche
la sentenza 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011).
In concreto, l’insorgente ha
affermato di non aver ricevuto la decisione del 3 maggio 2011 tramite la quale
è stato soppresso il diritto al sussidio del pagamento dei premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e si è chiesto se
vi è stata una comunicazione tra i vari uffici amministrativi, e meglio il servizio
prestazioni complementari e l’ufficio delle prestazioni (“venendo solo oggi
a conoscenza di tale decisione, grazie al vostro scritto, mi chiedo se a suo
tempo non vi sia stata la comunicazione tra i vostri uffici. Ritengo che
l’ufficio prestazioni complementari, se effettivamente mi hanno negato il
sussidio dal 1.4.2011, avrebbe dovuto informarvi tempestivamente. Così facendo
voi stessi avreste avuto la comunicazione di non più versami prestazioni che ad
oggi risultano essere, secondo il vostro scritto, indebitamente versate”).
L’amministrazione
convenuta non ha tuttavia indicato nella decisione impugnata, quando è venuta a
conoscenza dell’errore nel versamento delle prestazioni, né ha esaminato la
tempestività della richiesta di restituzione.
Essa, non ha neppure
accertato se all’insorgente è stata notificata la decisione del 3 maggio 2011
tramite la quale la Cassa di compensazione, servizio prestazioni complementari,
ha soppresso il diritto al versamento del sussidio per il pagamento del premio
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
A questo proposito va
segnalata la sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, dove il TF, in ambito di
restituzione di prestazioni AI, ha affermato:
" 5.1 Partendo dal presupposto che le decisioni dell'UAI del 12 novembre
2004 e del 15 dicembre 2005 erano state regolarmente notificate all'assicurato
e che già esse stabilivano la limitazione temporale della rendita, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni non ha ritenuto necessario - conformemente alla
giurisprudenza sviluppata nella sentenza 9C_233/2007 - procedere a un esame dei
presupposti per una riconsiderazione della decisione del 15 dicembre 2005 ma si
è limitato a verificare se l'amministrazione aveva chiesto tempestivamente la restituzione delle prestazioni erogate in contrasto
con le decisioni in parola.
5.2 Il ricorrente per contro ribadisce anche in sede
federale che le due decisioni del 12 novembre 2004 e del 15 dicembre 2005 non
gli sono mai state notificate. Lamenta di conseguenza una violazione del
diritto per quel che concerne l'onere della prova nonché un accertamento
inesatto dei fatti. In considerazione della comunicazione della Cassa cantonale
di compensazione del 18 ottobre 2004, che non vincolava ad alcun limite
temporale il riconoscimento di una invalidità del 100% dal 1° dicembre 2003, l'insorgente sostiene che non vi sarebbe stata alcuna riscossione indebita ai sensi dell'art.
25 LPGA.
5.3 La comunicazione di una decisione è un atto
ricettizio unilaterale e in quanto tale esplica i propri effetti soltanto col e
dal momento della sua notifica regolare,
indipendentemente dal fatto che il destinatario prenda conoscenza del contenuto
(DTF 119 V 89 consid. 4c pag. 95 con riferimenti). La prova della notifica come pure del suo momento incombe secondo
giurisprudenza all'autorità che vi procede, la quale sopporta il relativo onere
della prova (DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402; 117 V 261 consid. 3b pag. 264
con riferimenti). Le circostanze rilevanti per la notifica
di decisioni amministrative devono essere stabilite con il grado della
verosimiglianza preponderante (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5
consid. 3b pag. 6). Tuttavia ciò presuppone di regola l'intimazione della
decisione per atto raccomandato poiché, per giurisprudenza, l'amministrazione non
è in grado di fornire la prova della verosimiglianza necessaria per la notifica della decisione accennando semplicemente
all'ordinario svolgimento dei suoi compiti (RCC 1984 pag. 127 consid. 1). Se la
notifica o la sua data sono contestate e se
esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle
dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124
V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale
non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al
destinatario. La prova della notifica di un
atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali
lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da parte di una persona che
riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; cfr. pure DTF 136 V
295 consid. 5.9 pag. 309). Tuttavia, la semplice presenza nel fascicolo della
copia dell'invio non è sufficiente a dimostrare che tale scritto sia stato
effettivamente spedito e ricevuto (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). In effetti,
capita talvolta che una lettera vada smarrita (DTF 106 II 173 seg.). Inoltre,
non si possono escludere errori da parte del mittente della comunicazione
(sentenza 2A.500/1996 del 28 febbraio 1997 consid. 4b).
5.4 Anche se, come rilevato dai giudici cantonali,
secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita
appare poco probabile - ma non impossibile - che due successive decisioni
correttamente indirizzate non giungano a destinazione, ciò non basta per
mettere in dubbio la dichiarazione del ricorrente, la cui buona fede è
presunta, e ammettere che l'autorità amministrativa abbia fornito la prova
necessaria circa la notifica di questi invii
(sentenza citata 2A.500/1996, in cui il Tribunale federale è giunto a tale
conclusione in una vertenza in cui l'amministrato aveva contestato di avere
ricevuto un atto giudiziario asseritamente inviato per ben tre volte per posta
semplice; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 353/01
del 25 febbraio 2003 consid. 4.1.1). E anche qualora si volesse - nella qui
denegata ipotesi - ritenere avvenuta la notifica
delle decisioni, si osserva che il provvedimento del 15 dicembre 2005, oltre ad
avere sostituito quello precedente del 12 novembre 2004, non prevedeva alcuna
limitazione temporale della rendita, ma anzi nel suo conteggio sul retro
quantificava il conguaglio per le prestazioni dovute dal 1° dicembre 2003 a fine 2005, precisando che la rendita per la figlia sarebbe stata versata fino al mese di
agosto 2006. Per quanto inoltre indicato in maniera inequivocabile
dall'amministrazione il 16 aprile 2012, lo scritto denominato "Decisione -
Parte 2: attribuzione di una rendita d'invalidità" era parte integrante
della decisione emessa il 12 novembre 2004, ma non di quella successiva del 15
dicembre 2005 - come erroneamente affermato dalla Corte cantonale il cui
accertamento va rettificato in base all'art. 105 cpv. 2 LTF - la quale si è
limitata a modificare gli importi delle prestazioni, ma non anche gli altri
parametri. Ciò significa che in ogni caso, sia che le prestazioni fossero state
fornite senza una (valida, poiché non notificata) decisione formale
(fattispecie allora sussumibile sotto la DTF 129 V 110), sia che la decisione
del 15 dicembre 2005 - in sostituzione di quella precedente del 12 novembre
2004 - fosse stata effettivamente notificata (nel qual caso era essa stessa ad
essere eventualmente errata), la domanda di restituzione
non poteva prescindere dall'esame delle condizioni della riconsiderazione. Ciò
che però né l'UAI né il Tribunale cantonale hanno fatto. Già solo per questo
motivo, la pronuncia impugnata andrebbe annullata e rinviata per difetto di
motivazione, e più precisamente per non avere esposto chiaramente le condizioni
(art. 53 cpv. 2 LPGA), i motivi e - in definitiva - nemmeno gli effetti della
rettifica (cfr. SVR 2012 IV n. 35 pag. 136 [9C_678/2011] consid. 5.3 e 5.4).”
In queste condizioni, non
avendo l’amministrazione esaminato se i presupposti per la restituzione sono
dati, la decisione impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato
Considerandi
all’amministrazione affinché entri nel merito delle contestazioni del
ricorrente sollevate in sede di reclamo.
Questo Tribunale ha già
stabilito, in una sentenza 30.2013.20+21 del 19 settembre 2013 che, se la Cassa
non esamina se le condizioni della restituzione sono adempiute, il TCA non può
decidere senza garantire alle parti il diritto di essere sentite.
A questo proposito va
segnalata la sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, in ambito di assicurazione sociale contro le malattie, dove il TF ha avuto modo di affermare:
" (…)
7.3
Per parte sua, il diritto
di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende segnatamente il
diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia
presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica (DTF
134.
I 140 consid. 5.3 pag. 148). Se il diritto di
essere sentito prima della decisione si applica di principio senza
restrizioni per le questioni di fatto, in materia di apprezzamento giuridico
esso è limitato ai casi in cui l'autorità intende motivare la sua decisione
con una norma o con una argomentazione giuridica che non erano state evocate
nella precedente procedura e di cui le parti non potevano supporne la
pertinenza (DTF 130 III 35 consid. 5 pag. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb pag.
278; 124 I 49 consid. 2c pag. 52; 115 Ia 94 consid. 1b pag. 96 e le sentenze
ivi citate).
(…)
7.7
E comunque, tenuto anche conto della delicatezza
e della complessità della materia, anziché dichiarare direttamente
inequivalente la copertura offerta dall'assicuratore di X.________ per il fatto
che il piano complementare non interverrebbe per alcuni tipi di prestazioni
(segnatamente per il rimborso dei farmaci), i giudici cantonali avrebbero
quantomeno dovuto dare la possibilità al
ricorrente (se non addirittura anche
all'assicuratore coinvolto) di esprimersi e di confrontarsi su questi aspetti
particolari, che fin lì non erano stati oggetto né di discussione né tanto meno
di disamina. Considerati l'estensione di un sistema di
assicurazione contro le malattie e il tenore degli accertamenti compiuti fino a
quel momento dalla Corte cantonale, che aveva piuttosto incentrato il proprio
esame sulla questione della limitazione massima (regolamentare) a fr. 35'000.-
del credito per le prestazioni complementari, il ricorrente non poteva
ragionevolmente prevedere l'argomentazione, fin lì nemmeno specificatamente
evocata dall'amministrazione, sulla quale l'autorità giudiziaria di primo grado
avrebbe poi fondato il proprio giudizio. Né egli poteva o doveva, in tali
circostanze, preventivamente informarsi sull'eventuale esistenza - da lui
apparentemente appresa solo a seguito della pronuncia impugnata - di una prassi
dell'assicuratore di X.________ in merito all'applicazione del piano
complementare anche per il rimborso di alcuni farmaci. Agendo come ha fatto,
la Corte cantonale non ha garantito nelle debite forme all'interessato il
diritto di esprimersi che lo avrebbe dovuto tutelare dalla ricezione di una
decisione che può, alla luce delle particolari circostanze del caso, definirsi
imprevedibile (sulla funzione ammonitrice ["Warnfunktion"] del
diritto di esprimersi cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch
auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag.
259; cfr. pure sentenza 1A.119/2004 del 6 luglio 2004 consid. 3.3 in fine).
7.8
Visto quanto precede e contrariamente a quanto
(implicitamente) ritenuto dall'autorità giudiziaria cantonale e dall'amministrazione,
non è dunque possibile - allo stadio attuale e sulla base degli elementi agli
atti - statuire con la necessaria attendibilità (cfr. sentenza citata
8C_364/2007 consid. 5.1) sulla equivalenza, con la LAMal, della copertura
dell'assicuratore di X.________ per le cure in Svizzera. A tale scopo la causa
va pertanto rinviata all'istanza precedente - che ha determinato il vizio
procedurale - affinché, dopo concessione alle parti del pieno diritto di
esprimersi, completi l'istruttoria su quegli aspetti da lei fin qui ritenuti
decisivi per rifiutare l'esenzione dall'obbligo assicurativo.” (sottolineature
del redattore)
Non va poi dimenticato che
con sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, l’Alta Corte, ha rammentato:
" 8.3 Ad
ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in
primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA,
secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per
analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa
ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento
asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro
insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,
non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio
indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da
lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,
l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari
all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto
meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo
scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di
sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374;
sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).” (sottolineatura del
redattore)
Alla luce di quanto sopra
esposto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato
all’amministrazione per un esame accurato delle condizioni per chiedere la
restituzione.
Solo una volta cresciuta
in giudicato la decisione di restituzione potrà stabilire se le condizioni del
condono (buona fede ed onere troppo grave) sono adempiute.
In queste condizioni alle
richieste di assunzione di nuove prove (in particolare il richiamo degli
incarti fiscali e PC degli ultimi 10 anni e la domanda di procedere con una
discussione), non va dato seguito in questa sede.
Il TCA
rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere
il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n.
1.
CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che
ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I
472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,
consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo
stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”
(l’assicurato ha affermato di riservarsi di “esporre nell’ambito di una
discussione di cui si fa richiesta” le sue ragioni [cfr. doc. I]), questo TCA
rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della
vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla
parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata
giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico).
Inoltre questo Tribunale,
alla luce dell’esito del ricorso, non intravvede ragioni per assumere ulteriore
documentazione.
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di
procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il
TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire il ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché proceda come ai
considerandi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al
ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti