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Decisione

36.2014.92

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 dicembre 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

12 pag. 35 e sentenza 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e detto

termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola

prestazione (sentenza 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 4.5; cfr. anche

la sentenza 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011).

In concreto, l’insorgente ha

affermato di non aver ricevuto la decisione del 3 maggio 2011 tramite la quale

è stato soppresso il diritto al sussidio del pagamento dei premi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e si è chiesto se

vi è stata una comunicazione tra i vari uffici amministrativi, e meglio il servizio

prestazioni complementari e l’ufficio delle prestazioni (“venendo solo oggi

a conoscenza di tale decisione, grazie al vostro scritto, mi chiedo se a suo

tempo non vi sia stata la comunicazione tra i vostri uffici. Ritengo che

l’ufficio prestazioni complementari, se effettivamente mi hanno negato il

sussidio dal 1.4.2011, avrebbe dovuto informarvi tempestivamente. Così facendo

voi stessi avreste avuto la comunicazione di non più versami prestazioni che ad

oggi risultano essere, secondo il vostro scritto, indebitamente versate”).

L’amministrazione

convenuta non ha tuttavia indicato nella decisione impugnata, quando è venuta a

conoscenza dell’errore nel versamento delle prestazioni, né ha esaminato la

tempestività della richiesta di restituzione.

Essa, non ha neppure

accertato se all’insorgente è stata notificata la decisione del 3 maggio 2011

tramite la quale la Cassa di compensazione, servizio prestazioni complementari,

ha soppresso il diritto al versamento del sussidio per il pagamento del premio

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

A questo proposito va

segnalata la sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, dove il TF, in ambito di

restituzione di prestazioni AI, ha affermato:

" 5.1 Partendo dal presupposto che le decisioni dell'UAI del 12 novembre

2004 e del 15 dicembre 2005 erano state regolarmente notificate all'assicurato

e che già esse stabilivano la limitazione temporale della rendita, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni non ha ritenuto necessario - conformemente alla

giurisprudenza sviluppata nella sentenza 9C_233/2007 - procedere a un esame dei

presupposti per una riconsiderazione della decisione del 15 dicembre 2005 ma si

è limitato a verificare se l'amministrazione aveva chiesto tempestivamente la restituzione delle prestazioni erogate in contrasto

con le decisioni in parola.

5.2 Il ricorrente per contro ribadisce anche in sede

federale che le due decisioni del 12 novembre 2004 e del 15 dicembre 2005 non

gli sono mai state notificate. Lamenta di conseguenza una violazione del

diritto per quel che concerne l'onere della prova nonché un accertamento

inesatto dei fatti. In considerazione della comunicazione della Cassa cantonale

di compensazione del 18 ottobre 2004, che non vincolava ad alcun limite

temporale il riconoscimento di una invalidità del 100% dal 1° dicembre 2003, l'insorgente sostiene che non vi sarebbe stata alcuna riscossione indebita ai sensi dell'art.

25 LPGA.

5.3 La comunicazione di una decisione è un atto

ricettizio unilaterale e in quanto tale esplica i propri effetti soltanto col e

dal momento della sua notifica regolare,

indipendentemente dal fatto che il destinatario prenda conoscenza del contenuto

(DTF 119 V 89 consid. 4c pag. 95 con riferimenti). La prova della notifica come pure del suo momento incombe secondo

giurisprudenza all'autorità che vi procede, la quale sopporta il relativo onere

della prova (DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402; 117 V 261 consid. 3b pag. 264

con riferimenti). Le circostanze rilevanti per la notifica

di decisioni amministrative devono essere stabilite con il grado della

verosimiglianza preponderante (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5

consid. 3b pag. 6). Tuttavia ciò presuppone di regola l'intimazione della

decisione per atto raccomandato poiché, per giurisprudenza, l'amministrazione non

è in grado di fornire la prova della verosimiglianza necessaria per la notifica della decisione accennando semplicemente

all'ordinario svolgimento dei suoi compiti (RCC 1984 pag. 127 consid. 1). Se la

notifica o la sua data sono contestate e se

esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle

dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124

V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale

non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al

destinatario. La prova della notifica di un

atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali

lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da parte di una persona che

riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; cfr. pure DTF 136 V

295 consid. 5.9 pag. 309). Tuttavia, la semplice presenza nel fascicolo della

copia dell'invio non è sufficiente a dimostrare che tale scritto sia stato

effettivamente spedito e ricevuto (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). In effetti,

capita talvolta che una lettera vada smarrita (DTF 106 II 173 seg.). Inoltre,

non si possono escludere errori da parte del mittente della comunicazione

(sentenza 2A.500/1996 del 28 febbraio 1997 consid. 4b).

5.4 Anche se, come rilevato dai giudici cantonali,

secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita

appare poco probabile - ma non impossibile - che due successive decisioni

correttamente indirizzate non giungano a destinazione, ciò non basta per

mettere in dubbio la dichiarazione del ricorrente, la cui buona fede è

presunta, e ammettere che l'autorità amministrativa abbia fornito la prova

necessaria circa la notifica di questi invii

(sentenza citata 2A.500/1996, in cui il Tribunale federale è giunto a tale

conclusione in una vertenza in cui l'amministrato aveva contestato di avere

ricevuto un atto giudiziario asseritamente inviato per ben tre volte per posta

semplice; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 353/01

del 25 febbraio 2003 consid. 4.1.1). E anche qualora si volesse - nella qui

denegata ipotesi - ritenere avvenuta la notifica

delle decisioni, si osserva che il provvedimento del 15 dicembre 2005, oltre ad

avere sostituito quello precedente del 12 novembre 2004, non prevedeva alcuna

limitazione temporale della rendita, ma anzi nel suo conteggio sul retro

quantificava il conguaglio per le prestazioni dovute dal 1° dicembre 2003 a fine 2005, precisando che la rendita per la figlia sarebbe stata versata fino al mese di

agosto 2006. Per quanto inoltre indicato in maniera inequivocabile

dall'amministrazione il 16 aprile 2012, lo scritto denominato "Decisione -

Parte 2: attribuzione di una rendita d'invalidità" era parte integrante

della decisione emessa il 12 novembre 2004, ma non di quella successiva del 15

dicembre 2005 - come erroneamente affermato dalla Corte cantonale il cui

accertamento va rettificato in base all'art. 105 cpv. 2 LTF - la quale si è

limitata a modificare gli importi delle prestazioni, ma non anche gli altri

parametri. Ciò significa che in ogni caso, sia che le prestazioni fossero state

fornite senza una (valida, poiché non notificata) decisione formale

(fattispecie allora sussumibile sotto la DTF 129 V 110), sia che la decisione

del 15 dicembre 2005 - in sostituzione di quella precedente del 12 novembre

2004 - fosse stata effettivamente notificata (nel qual caso era essa stessa ad

essere eventualmente errata), la domanda di restituzione

non poteva prescindere dall'esame delle condizioni della riconsiderazione. Ciò

che però né l'UAI né il Tribunale cantonale hanno fatto. Già solo per questo

motivo, la pronuncia impugnata andrebbe annullata e rinviata per difetto di

motivazione, e più precisamente per non avere esposto chiaramente le condizioni

(art. 53 cpv. 2 LPGA), i motivi e - in definitiva - nemmeno gli effetti della

rettifica (cfr. SVR 2012 IV n. 35 pag. 136 [9C_678/2011] consid. 5.3 e 5.4).”

In queste condizioni, non

avendo l’amministrazione esaminato se i presupposti per la restituzione sono

dati, la decisione impugnata deve essere annullata e l’incarto rinviato

Considerandi

all’amministrazione affinché entri nel merito delle contestazioni del

ricorrente sollevate in sede di reclamo.

Questo Tribunale ha già

stabilito, in una sentenza 30.2013.20+21 del 19 settembre 2013 che, se la Cassa

non esamina se le condizioni della restituzione sono adempiute, il TCA non può

decidere senza garantire alle parti il diritto di essere sentite.

A questo proposito va

segnalata la sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, in ambito di assicurazione sociale contro le malattie, dove il TF ha avuto modo di affermare:

" (…)

7.3

Per parte sua, il diritto

di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende segnatamente il

diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia

presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica (DTF

134.

I 140 consid. 5.3 pag. 148). Se il diritto di

essere sentito prima della decisione si applica di principio senza

restrizioni per le questioni di fatto, in materia di apprezzamento giuridico

esso è limitato ai casi in cui l'autorità intende motivare la sua decisione

con una norma o con una argomentazione giuridica che non erano state evocate

nella precedente procedura e di cui le parti non potevano supporne la

pertinenza (DTF 130 III 35 consid. 5 pag. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb pag.

278; 124 I 49 consid. 2c pag. 52; 115 Ia 94 consid. 1b pag. 96 e le sentenze

ivi citate).

(…)

7.7

E comunque, tenuto anche conto della delicatezza

e della complessità della materia, anziché dichiarare direttamente

inequivalente la copertura offerta dall'assicuratore di X.________ per il fatto

che il piano complementare non interverrebbe per alcuni tipi di prestazioni

(segnatamente per il rimborso dei farmaci), i giudici cantonali avrebbero

quantomeno dovuto dare la possibilità al

ricorrente (se non addirittura anche

all'assicuratore coinvolto) di esprimersi e di confrontarsi su questi aspetti

particolari, che fin lì non erano stati oggetto né di discussione né tanto meno

di disamina. Considerati l'estensione di un sistema di

assicurazione contro le malattie e il tenore degli accertamenti compiuti fino a

quel momento dalla Corte cantonale, che aveva piuttosto incentrato il proprio

esame sulla questione della limitazione massima (regolamentare) a fr. 35'000.-

del credito per le prestazioni complementari, il ricorrente non poteva

ragionevolmente prevedere l'argomentazione, fin lì nemmeno specificatamente

evocata dall'amministrazione, sulla quale l'autorità giudiziaria di primo grado

avrebbe poi fondato il proprio giudizio. Né egli poteva o doveva, in tali

circostanze, preventivamente informarsi sull'eventuale esistenza - da lui

apparentemente appresa solo a seguito della pronuncia impugnata - di una prassi

dell'assicuratore di X.________ in merito all'applicazione del piano

complementare anche per il rimborso di alcuni farmaci. Agendo come ha fatto,

la Corte cantonale non ha garantito nelle debite forme all'interessato il

diritto di esprimersi che lo avrebbe dovuto tutelare dalla ricezione di una

decisione che può, alla luce delle particolari circostanze del caso, definirsi

imprevedibile (sulla funzione ammonitrice ["Warnfunktion"] del

diritto di esprimersi cfr. Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch

auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag.

259; cfr. pure sentenza 1A.119/2004 del 6 luglio 2004 consid. 3.3 in fine).

7.8

Visto quanto precede e contrariamente a quanto

(implicitamente) ritenuto dall'autorità giudiziaria cantonale e dall'amministrazione,

non è dunque possibile - allo stadio attuale e sulla base degli elementi agli

atti - statuire con la necessaria attendibilità (cfr. sentenza citata

8C_364/2007 consid. 5.1) sulla equivalenza, con la LAMal, della copertura

dell'assicuratore di X.________ per le cure in Svizzera. A tale scopo la causa

va pertanto rinviata all'istanza precedente - che ha determinato il vizio

procedurale - affinché, dopo concessione alle parti del pieno diritto di

esprimersi, completi l'istruttoria su quegli aspetti da lei fin qui ritenuti

decisivi per rifiutare l'esenzione dall'obbligo assicurativo.” (sottolineature

del redattore)

Non va poi dimenticato che

con sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, l’Alta Corte, ha rammentato:

" 8.3 Ad

ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in

primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA,

secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per

analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa

ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento

asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro

insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale,

non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio

indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da

lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di

sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374;

sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).” (sottolineatura del

redattore)

Alla luce di quanto sopra

esposto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione per un esame accurato delle condizioni per chiedere la

restituzione.

Solo una volta cresciuta

in giudicato la decisione di restituzione potrà stabilire se le condizioni del

condono (buona fede ed onere troppo grave) sono adempiute.

In queste condizioni alle

richieste di assunzione di nuove prove (in particolare il richiamo degli

incarti fiscali e PC degli ultimi 10 anni e la domanda di procedere con una

discussione), non va dato seguito in questa sede.

Il TCA

rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere

il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n.

1.

CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che

ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I

472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,

consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo

stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”

(l’assicurato ha affermato di riservarsi di “esporre nell’ambito di una

discussione di cui si fa richiesta” le sue ragioni [cfr. doc. I]), questo TCA

rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della

vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla

parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Inoltre questo Tribunale,

alla luce dell’esito del ricorso, non intravvede ragioni per assumere ulteriore

documentazione.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni il

TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire il ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché proceda come ai

considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al

ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti