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Decisione

36.2014.94

IPG secondo la LCA. Conseguenze di un infortunio. Malattia psichica. Rapporti medici dei curanti (non specialisti) non ritenuti

23 gennaio 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti aspetti:

"

(…)

4.1 Diagnosi avente ripercussione sulla

capacità lavorativa e data della comparsa.

Lombalgia

e dorsalgia ricorrente su minimi alterazioni degenerative, cervicalgia ricorrente

su piccole protrusioni discali posteriori tra C3 e C6 con impronta minima sugli

spazi liquorali. A livello di D7 e D8 ernia discale paramediale sinistra con discreta

impronta sul midollo. Piccola protrusione discale L1-L2 con lieve impronta sul

sacco durale. Piccola protrusione discale L5-S1 priva di effetti compressivi di

rilievo. Decondizionamento muscolare.

(…)

All'odierna

valutazione clinica il paziente si presenta in buone condizioni generali,

esprime più volte disagio psicologico per stato depressivo e attacchi di

panico.

L'esame

clinico dimostra un paziente in buone condizioni generali, mobilità complessiva

conservata, deambulazione non limitata in ambulatorio, cambi di postura non

limitati, posizione statica seduta mantenuta durante la raccolta anamnestica

senza difficoltà.

Clinicamente

si evidenzia un decondizionamento generale della muscolatura. La mobilità del

rachide è conservata senza segni per radicolite.

Si

è presa visione della documentazione clinica fornita dal paziente e messa a disposizione

nell'incarto assicurativo.

L'esame

clinico, la documentazione clinica radiologica permette di confermare una diagnosi

di:

Lombalgia

e dorsalgia ricorrente su minime alterazioni degenerative, cervicalgia ricorrente

su piccole profusioni discali posteriori tra C3 e C6 con impronta minima sugli

spazi liquorali. A livello di D7 e D8 ernia discale paramediale sinistra con discreta

impronta sul midollo. Piccola profusione discale L1 - L2 con lieve impronta sul

sacco durale. Piccola protrusione discale L5-S1 priva di effetti compressivi di

rilievo. Decondizionamento muscolare.

Visto

quanto sopra descritto, considerate le dichiarazioni dell'assicurato, valutato

tutto l'incarto dei curanti, visto l'esame clinico, dal punto di vista medico

teorico risulta giustificata in abituale attività lavorativa una IL 20% intesa

come rendimento ridotto su intera giornata di lavoro. IL giustificata dai

limiti funzionali descritti nell'allegato e riferibili esclusivamente a

patologia internistica osteoarticolare.

IL

0% in attività adatta e rispettosa dei limiti funzionali.

Le

IL prendono valore dalla data dell'odierna valutazione clinica.

(…)

Nessun

cambiamento di professione necessario dal punto di vista clinico, il rendimento

ridotto del 20% dal punto di vista clinico non comporta la necessità di non svolgere

l'ultima attività di magazziniere. (…)" (doc. 12)

Il

18 giugno 2014 AT 1 ha inoltrato all'UAI una domanda di prestazioni (doc. 13).

Da rilevare che il dott. __________ (doc. 12) ha ritenuto, dal canto suo,

inopportuno il coinvolgimento dell'AI per una riqualifica professionale alla

luce dei suoi accertamenti medici.

D. CV

1 ha chiesto pure una valutazione psichiatrica al Dr. __________, FMH psichiatria.

Il

4 agosto 2014, visto il rapporto del dott. __________, CV 1 ha comunicato a AT

1 che:

"

Il nostro medico di

fiducia ha prestato particolare attenzione ai rapporti peritali del Dr. Med. __________,

FMPI medicina interna, Master in reumatologia, Perito SIM e del Dr. Med. __________,

FMPI psichiatria e psicoterapia, riguardante la sua incapacità lavorativa

iniziata il 30 gennaio 2014, stilati dai medici designati dall'assicurazione.

Da

un'attenta analisi, egli constata che la ripresa lavorativa al 100% è possibile

a partire da subito, nell'attività svolta fino ad ora.

Sulla

base di quanto precede, e nella misura in cui non avvenga nel frattempo una

ripresa lavorativa, siamo disposti eccezionalmente, a procedere ancora al versamento

delle indennità giornaliere fino, e non oltre, il 15 agosto 2014. Le consigliamo

pertanto di iscriversi all'Assicurazione Disoccupazione." (Doc. 14)

Scritto

che il rappresentante di AT 1 ha contestato il 5 agosto 2014 (doc. 15) ma

ribadito il 13 agosto successivo da CV 1 (doc. 16).

E. AT

1 ha trasmesso all'assicuratore ulteriore certificato medico del curante dr. __________

(doc. 17) e del neurologo dott. __________ (doc. 18) il 25 e 29 agosto 2014.

Quest'ultimo,

dopo avere riepilogato la situazione medica e gli esami svolti, ha evidenziato

che:

"

(…)

AI

controllo neurologico

effettuato in data

04/07/2014 si evidenziava

ancora uno scarso

compenso dal punto di vista del tono dell'umore;

il paziente lamentava-ancora sintomatologia ansiosa con attacchi di panico; lamentava ancora importante lombalgia.

(…)

il paziente

riferisce di non avere tollerato l'aumento di dosaggio di Daparox gocce

a 15 gocce.

L'esame

obiettivo neurologico è sostanzialmente sovrapponibile.

Tuttavia

accanto alla deflessione del tono dell'umore si evidenzia comunque un relativo

coinvolgimento-cognitivo ad espressione soprattutto frontale (memoria a breve termine e working memory), per una rivalutazione del quale si rimanda ad un controllo

di tipo neuropsicologico

programmato in data

17/09/2014. (…)"

(doc. 18)

senza

conclusioni relative ad una incapacità lavorativa.

Alla

luce della valutazione del neurologo che si è chinato su tematiche psichiatriche,

CV 1 ha nuovamente interpellato il dott. __________, suo psichiatra di fiducia,

che così si è espresso in merito al rapporto del dott. __________:

"

(…)

Il

Dr. __________ riassume gli accertamenti medici eseguiti, tutti antecedenti

alla visita fiduciaria del 17.06.2014. In effetti, al momento della visita

dello scorso giugno non era stata presentata in atti nozione della valutazione

neuropsicologica del 10.04.2014, adesso citata e riassunta dal Dr. __________.

Tuttavia, il profilo neuro-psicologico, come viene citato dal Dr. __________,

non lascia emergere deficit significativi, che possano limitare la funzionalità

dell'assicurato nelle attività semplici e ripetitive da lui sempre, svolte, e non

si discosta in modo altrettanto significativo dalla mia osservazione diretta.

Il

neurologo curante certifica, inoltre, un notevole calo del tono dell'umore con

attacchi di panico, insonnia, facile irritabilità, episodi di tachicardia,

perdita dell'autostima, rallentamento psicomotorio, difficoltà di attenzione,

concentrazione e deficit di memoria.

Risulta

sempre prescritta una medicazione blanda e verosimilmente inefficace a curare i

sintomi psichici elencati.

(…)

Il

neurologo, infine, enuncia un coinvolgimento della memoria breve termine e working

memory senza chiarire se si tratta di un fatto rispettivamente di una condizione

nota, come sembra verosimile dal contenuto globale del documento. Egli,

infatti, rimanda a un accertamento neuropsicologico programmato per il prossimo

17 settembre e non si esprime ulteriormente.

Infine,

il neurologo consiglia la riduzione di Daparox a 5 gtt/die e l'introduzione di

Cymbalta, inizialmente 30mg/die per una settimana poi 60mg/die, che rappresenta

il dosaggio minimo efficace. Anche qui, non è chiaro se il Dr. __________ abbia

solo consigliato la modifica terapeutica o questa sia stata effettivamente

prescritta né il collega precisa i motivi che lo hanno indotto a consigliare

questa modifica della terapia.

Noto,

inoltre, che il Dr. __________ ha visitato l'assicurato a distanza di quasi 2

mesi (4.07.2014, 29.08.2014), non si tratta di una presa a carico incisiva, con

colloqui ravvicinati nel tempo, come sarebbe giustificato dai sintomi elencati

all'inizio del certificato.

Riguardo

alla certificazione del Dr. __________ si tratta, pertanto con verosimiglianza,

per la parte psichiatrica di mia competenza, di un diverso apprezzamento del

curante dello status da me apprezzato in giugno 2014.

Riguardo

al certificato del generalista, Dr. __________, si tratta di un certificato

generico d'inabilità lavorativa privo d'informazioni oggettive o oggettivabili

riguardo allo stato di salute psichico dell'assicurato.

In

conclusione, dal lato medico-psichiatrico, non sono presentati elementi nuovi rispettivamente

modificazioni significative di fatti noti che possano modificare la mia

precedente presa di posizione."

(doc.

19)

su

cui il dott. __________ ha espresso le seguenti ulteriori osservazioni il 30 settembre

2014 (dopo riprese delle precedenti valutazioni):

"

(…)

Al

controllo neurologico il paziente presenta un ottimo compenso sul piano clinico

in seguito a trattamento con Cymbalta

cps 60 mg: 1 cps al mattino.

L'esame

obiettivo neurologico non evidenzia segni di significato acuto.

Non

controindicazioni alla ripresa totale dell'attività lavorativa." (doc. 20)

F. Il

14 ottobre 2014 CV 1 ha comunicato al rappresentante del sig. AT 1 quanto segue:

"

(…)

Dopo

attento esame della documentazione inoltrataci, rapporto medico del Dr. __________

del 29 agosto 2014, vi informiamo che la Cassa mantiene la propria decisione

del 4 agosto 2014, ovvero le prestazioni d'indennità giornaliera del Signor AT

1 hanno termine al 15 agosto 2014. (…)" (doc. 21)

Con

progetto di decisione 27 novembre 2014 l'UAI ha previsto di non riconoscere diritto alcuno a AT 1 (doc. 22).

G. Il

6 novembre 2014 ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni la condanna

di CV 1 al pagamento di indennità di CHF 4'167,60 dal 16 agosto al 30 settembre

2014 (doc. I).

CV

1 si è opposta alle pretese con risposta di causa 12 gennaio 2015 (doc. VII)

che ha fatto seguito a nuova richiesta di chiarimenti al dott. __________ (doc.

23) che ha ritenuto come:

"

… dal lato

medico-psichiatrico, non sono presentati elementi nuovi rispettivamente

modificazioni significative di fatti noti che possano modificare la mia

precedente presa di posizione e oggettivare una qualsiasi inabilità lavorativa

per motivi psichici dal 16.08.2014 al 30.09.2014." (doc. 23)

A

AT 1 (doc. VIII) è stata offerta la possibilità di formulare nuove osservazioni

e richieste probatorie. Il 21 gennaio 2015 (doc. IX) egli ha ribadito le sue

richieste.

Considerandi

in

ordine

1.

La

presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

nel

merito

2.

Questo

Tribunale cantonale deve valutare se, tra il 16 agosto ed il 30 settembre 2014 AT

1.

era inabile al lavoro e se tale inabilità era indennizzabile.

3.

Per quanto concerne l'indennità per perdita di guadagno, va innanzitutto

rilevato, come emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007

(4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il

lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua

persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo

limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario

in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per

più di tre mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, Adrian von Kaenel, Verhältnis einer

Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-

und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).

La durata del pagamento

del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO;

sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116

seg.).

Salvo pattuizione

contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la

fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf

Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in:

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo

2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme configurano

il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una

protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362

cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO

prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto

mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca

un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza

cfr. Adrian von Kaenel, op. cit.,

pag. 120 segg.). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione

delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla

legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante

il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a

CO).

La deroga al regime di

base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo

che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti

essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi;

per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro

documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1

con numerosi riferimenti dottrinali).

4.

Nel

caso in esame le parti hanno concluso un contratto che prevede l'indennità giornaliera

per incapacità lavorativa secondo la LCA.

Le

CGA (doc. 1) e le condizioni specifiche IPG (doc. 2) edizione 1° settembre 2009

si applicano in concreto.

Per

l'art. 3 CGA "è considerata malattia qualsiasi danno alla salute

fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che

richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al

lavoro". Per l'art. 16 e l'art. 17 l'assicurato deve dimostrare il danno e fornire la documentazione necessaria per giustificare la fondatezza della

sua pretesa.

Per

l'art. 34 CGA "l'assicuratore ha il diritto di chiedere a sue spese

delle perizie effettuate da medici o specialisti di sua scelta al fine di

definire lo stato di salute dell'assicurato o la sua capacità di lavoro.

L'assicurato deve sottoporsi a tali perizie mediche volte a definire la

diagnosi e a determinare il diritto alle prestazioni", mentre l'art. 35

impone all'assicurato l'obbligo di ridurre il danno.

Le

condizioni specifiche (doc. 2) all'art. 12 prevedono in particolare che l'IPG è

versata in caso di incapacità lavorativa a partire dal 25%.

5.

Va

ancora evidenziato che l'assicurazione d'indennità giornaliere in caso

di malattia può essere stipulata nella forma di un'assicurazione di somme o di

un'assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007,

consid. 4.4.2).

L'assicurazione di somme garantisce una

prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e

non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non

appena l'evento assicurato si sia verificato (sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche, sulla nozione di assicurazione di

somme in relazione a un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattie, la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e 3.2.5,

pubblicata in DTF 133 III 527).

L'assicurazione contro i danni mira

invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle

prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito

dall'assicurato (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2)

La questione di sapere se si è in

presenza dell'una o dell'altra forma di assicurazione va decisa mediante

l'interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni generali

d'assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali

dell'interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due

modalità di assicurazione, cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).

Nel

caso concreto per le CGA esposte e la natura della polizza siamo confrontati

con un'assicurazione di danno.

6.

In

concreto questo TCA, dopo attento esame della documentazione medica prodotta

agli atti e minuziosamente descritta nelle considerazioni di fatto che precedono,

deve allinearsi alla posizione di CV 1.

Il

certificato medico (valutazione del dott. __________), relativo alle problematiche

fisiatriche e del rachide, è completo, preciso, dettagliato, minuzioso e specifico,

segue una visita medica approfondita e non è nella sostanza contraddetto da

altre valutazioni agli atti perlomeno per il periodo di tempo qui in consa 16

agosto – 30 settembre 2014.

Il

medico specialista ha considerato un'incapacità lavorativa, nel senso di una

diminuzione della resa, al momento della sua valutazione (9 luglio 2014) del

20%.

Dal

canto suo lo psichiatra fiduciario della Cassa dott. __________, specialista in

materia al contrario del neurologo dott. __________ richiesto dall'assicurato,

ha preso dettagliatamente posizione in merito allo status di AT 1 valutandone

la piena capacità lavorativa.

Specificatamente,

per il periodo in discussione il dott. __________ si è espresso, in maniera

convincente precisa e specifica, nel complemento doc. 23 del 6 dicembre 2014

redatto pendente causa prendendo posizione sulla valutazione del dott. __________.

Egli

ha in particolare evidenziato che il profilo psicologico non lascia emergere

deficit significativi comportanti limitazioni nell'attività di AT 1; e come la

causa farmacologica fosse "blanda e verosimilmente inefficace"

per la patologia di certa gravità come quella espressa dal neurologo curante.

Il

dott. __________ rileva poi l'assenza di una presa a carico psichiatrica

incisiva ed adeguata ad uno status che si pretende patologico e tale da inabilitare

la capacità lavorativa, ed in conclusione egli constata come lo stesso dott. __________

abbia ritenuto AT 1 pienamente capace per il 30 settembre 2014.

Va

quindi pienamente sottoscritta la conclusione del dott. __________ per cui non

sono presenti elementi tali da oggettivare una inabilità lavorativa dal 16 agosto

2014.

al 30 settembre 2014.

7.

Per

costante giurisprudenza (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Il giudice delle assicurazioni sociali

è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla

loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di

rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici

fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352).

Per la valenza probante di un rapporto

medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di

uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la sua denominazione quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122.

V 160 consid. 1c; RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì semplicemente il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts

et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre

en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des

uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

Tali criteri di

valutazione debbono guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche

nelle fattispecie rette dalla LCA, come quella in discussione.

8.

Alla

luce di quanto precede la petizione, non suffragata da sostrato probatorio

adeguato, va respinta senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di

ripetibili all'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1

LTF).

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti