36.2014.96
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
11 marzo 2015Italiano27 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2014.96+97
TB
Lugano
11 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2014 di
1. RI
1
2. RI
2
contro
la decisione su reclamo del 16 ottobre 2014 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI
2, 1943, beneficiaria di una rendita di invalidità, nel gennaio 2007 (doc. 1) il
suo diritto alle PC è stato oggetto di una revisione.
Con il passaggio alla rendita AVS, dal
1° settembre 2007 il suo diritto alle prestazioni complementari è stato ricalcolato
(doc. 2).
Il foglio di calcolo valido dal 1°
gennaio 2011 (doc. 3) indica, come per il 2007, un reddito da attività
lucrativa di Fr. 30'000.-. Infatti, nel calcolo delle PC è sempre stato compreso
anche il marito RI 1, 1946, attivo quale tassista.
Oltre alla prestazione complementare
mensile in denaro, i coniugi RI 1 beneficiavano del pagamento del premio di
Cassa malati da parte della Cassa cantonale di compensazione.
B. Nell'ambito
della revisione del suo diritto alla PC del 28 febbraio 2011, il 30 maggio 2011
(doc. 4) RI 2 ha allegato all'apposito formulario il rendiconto economico
dell'attività del marito, dal quale emergeva un utile netto imponibile di Fr.
39'004.-.
Con il raggiungimento dell'età della
pensione e la cessazione dell'attività a fine anno, il 25 gennaio 2012 (doc.
A6) la Cassa di compensazione ha comunicato a RI 1 di averlo stralciato come
indipendente dal 31 dicembre 2011.
Il 24 febbraio 2012 (doc. A5) anche RI
1 ha chiesto il riconoscimento di prestazioni complementari, dichiarando di
percepire una rendita AVS di Fr. 18'984.-, mentre la moglie di Fr. 16'548.-; la
sostanza ammontava a Fr. 26'210.-.
Con decisione del 25 settembre 2012
(doc. 7) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la richiesta di
prestazioni per i coniugi RI 1 per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre
2011, dato che le spese riconosciute (Fr. 53'379.-) erano coperte dai redditi
determinanti (Fr. 66'579.-), composti di Fr. 48'000.- di reddito da attività
lavorativa dipendente del marito, Fr. 18'984.- di rendita AVS del marito e Fr.
16'548.- di rendita AVS della moglie.
Con decisione del 29 ottobre 2012 (doc.
8) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dal 1°
gennaio 2012, riconoscendo ai coniugi Fr. 120.- al mese, oltre al pagamento del
premio LAMal, versato direttamente alla Cassa malati.
C. Con
due distinte decisioni emesse il 25 giugno 2013 la Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio delle prestazioni, ha chiesto ad RI 1 (doc. A3) e a RI 2 (doc. A4) la
restituzione dei premi versati direttamente all'assicuratore malattie nel periodo
dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2011 (Fr. 3'294.- a testa), poiché venendo
meno il diritto alle prestazioni complementari era decaduto pure il diritto al
pagamento del premio mensile di Cassa malati da parte sia delle prestazioni
complementari, sia sotto forma di riduzione del premio LAMal.
D. Il
9 luglio 2013 (doc. 10) RI 1 e RI 2 hanno domandato all'amministrazione di
concedere loro il condono della somma da restituire, invocando delle difficoltà
economiche.
La domanda di condono è stata respinta
con un'unica decisione datata 11 novembre 2013 (doc. 13), confermata con
decisione su reclamo del 16 ottobre 2014 (doc. A1), emessa a seguito del
reclamo del 19 novembre 2013 (doc. A2).
La Cassa di compensazione ha evidenziato
che il requisito della buona fede non è dato, poiché l'assicurato ha omesso di
informare tempestivamente il Servizio prestazioni complementari sulla sua
attività indipendente e meglio che la sua situazione personale era mutata.
L'inosservanza dell'obbligo di informare comporta la restituzione delle
prestazioni indebitamente percepite e quindi la restituzione dei premi
dell'assicurazione malattia, decisioni nel frattempo cresciute in giudicato.
E. Con
un unico ricorso datato 12 novembre 2014 (doc. I) RI 1 (36.2014.96) e RI 2 (36.2014.97)
si sono rivolti al TCA chiedendo di rivalutare il caso e di concedere loro il
condono dei premi LAMal del 2011 da restituire, ritenuto sia che l'importo è
tanto elevato da creare loro seri problemi finanziari sia che l'errore è stato
fatto in buona fede.
RI 1 ha fatto presente che quando nel
febbraio 2012 ha compilato il formulario per la richiesta delle prestazioni
complementari, essendo già in pensione ha involontariamente dimenticato di
esporre il reddito conseguito nell'ultimo periodo dell'anno di lavoro, ciò che
ha comportato la richiesta di restituzione di Fr. 6'588.-. Questo errore
sarebbe dovuto alla sua scarsa istruzione scolastica.
A suo dire, però, l'Istituto delle
assicurazioni sociali era già al corrente che egli aveva terminato la sua
attività lavorativa al 31 dicembre 2011, visto che nel gennaio 2012, e quindi
prima che egli richiedesse le PC, l'aveva stralciato dalla categoria degli indipendenti.
Inoltre, la sua buona fede sarebbe data
dal fatto che fiscalmente ha dichiarato per il 2011 sia il reddito conseguito da
attività lucrativa sia la rendita AVS percepita.
Il ricorrente ha evidenziato che la sua
situazione finanziaria non gli permette comunque di restituire quanto preteso
dalla Cassa, prova ne è che già per il 2012 ha ottenuto il pagamento del premio di Cassa malati da parte delle prestazioni complementari, riattivandosi il
diritto alle prestazioni complementari.
Infine, RI 1 ha osservato che la moglie
non ha alcuna colpa per l'errore che egli ha commesso nella compilazione del
suo (di lui) formulario di richiesta PC e che quindi RI 2 è in buona fede; tenuto
anche conto che è invalida, almeno a lei deve essere concesso il condono.
F. Nella
risposta del 5 dicembre 2014 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha
proposto di respingere il ricorso.
Secondo l'amministrazione, la revisione
periodica del 28 febbraio 2011 del diritto alle PC di RI 2 è stata evasa tenendo
conto di un reddito da attività indipendente del marito di Fr. 30'000.-,
desunto dal rendiconto economico dell'anno 2005, allegato alla revisione
periodica del 2007 compilata dalla moglie il 12 febbraio 2007. Per contro,
nell'ambito della domanda di PC di RI 1 del 24 febbraio 2012 è emerso un
reddito da attività indipendente di Fr. 48'000.-, desunto dalla notifica di tassazione
IC 2010 del 26 settembre 2012. Questo nuovo elemento ha comportato il riesame
del diritto dal 1° aprile al 31 dicembre 2011 e l'emanazione della decisione di
rifiuto delle prestazioni del 25 settembre 2012.
La decadenza del diritto alle PC ha
comportato però anche il venir meno per la Cassa di compensazione, Servizio
sussidi assicurazione malattia, dell'obbligo di versare direttamente alla Cassa
malati l'intero premio dell'assicurazione malattia obbligatoria per i coniugi RI
1.
D'avviso dell'amministrazione, il
presupposto della buona fede viene dunque a cadere, dal momento che
l'assicurato non ha dato seguito all'obbligo di informare la Cassa di
compensazione, Servizio prestazioni complementari, sulla sua effettiva situazione
personale o economica, in particolare la mancata informazione dell'aumento del
suo reddito da attività indipendente (da Fr. 30'000.- a Fr. 48'000.-).
La Cassa di compensazione ha da ultimo
informato gli assicurati della possibilità di procedere con il pagamento
rateale della somma dovuta (Fr. 6'588.-).
Fatti
I ricorrenti non hanno prodotto nuovi
mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Considerandi
2.
Il
1° gennaio 2012 sono entrate in vigore delle modifiche alla LCAMal portanti
sulla riduzione dei premi. In tale contesto, l'art. 59 LCAMal concernente la
restituzione e il condono di prestazioni indebitamente percepite è stato
abrogato ed è stato ripristinato, con il medesimo tenore, al nuovo art. 49
LCAMal.
Occorre qui rilevare che per quanto
riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni
transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei
disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che, nel caso in esame, lo
stato di fatto giuridicamente determinante (premi LAMal da restituire) si è realizzato
antecedentemente al 1° gennaio 2012, le citate modifiche legali non sono
applicabili al periodo in oggetto aprile-dicembre 2011, ma fanno stato le norme
vigenti fino al 31 dicembre 2011 (STCA 30.2013.2 del 24 luglio 2013; STCA
36.2012.78
del 6 febbraio 2013; STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012).
nel merito
3.
In
virtù dell'art. 59 cpv. 1 LCAMal, le riduzioni di premio indebitamente
percepite devono essere restituite dal beneficiario all'assicuratore presso il
quale egli è affiliato, oppure all'amministrazione cantonale nel caso di
pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1 seconda frase, o nei
casi di perdita della PC all'AVS/AI.
Giusta l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, per la
restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per
analogia la LPGA.
Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, cui
rinvia l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, le prestazioni indebitamente riscosse non
devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare
della restituzione è stabilito mediante decisione.
A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella
decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il
condono.
L'assicuratore decide di rinunciare
alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono
(art. 3 cpv. 2 OPGA).
L'art. 60 LCAMal dispone che la domanda
di condono dell'obbligo di restituzione di sussidi indebitamente percepiti è
rivolta dall'assicurato, direttamente o tramite il proprio assicuratore, all'istanza
designata dal Consiglio di Stato (art. 60 LCAMal).
Il Consiglio di Stato fa decidere nel
merito delle domande di condono (art. 61 LCAMal).
A questo proposito, va evidenziato che
lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di affermare che l'autorità competente
in ambito di condono è l'Istituto delle assicurazioni sociali (STCA 36.208.153
del 17 agosto 2009; STCA 36.2007.169 del 20 febbraio 2008; STCA del 10 agosto
2004, 36.2003.72), perciò l'istanza di condono deve essere formulata
direttamente alla Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,
Servizio sussidi assicurazione malattia, che è un settore dell'Istituto delle
assicurazioni sociali (IAS).
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave
difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato
(art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,
motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro
30.
giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in
giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è
pronunciata una decisione.
4.
Secondo
le norme citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag.
313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato
o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in
buona fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe
un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola delle due
condizioni appena elencate non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
5.
Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio
2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio
art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003) vale per analogia anche in materia di assicurazione malattia (DTF 133 V
579.
consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurata
ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere
l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo
all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a
una grave negligenza. Per contro, l'assicurata può invocare la propria buona
fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza
(per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare;
cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr.
pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c
pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede
intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto
o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere
d'esame del Tribunale federale è limitato (art. 97 e 105 LTF). Per contro, il
tema di sapere se una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente
esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 221 consid.
3.
pag. 223 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3; sentenza
8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1).
6.
La
grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute
in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i
redditi determinanti secondo la LPC (art. 5 cpv. 1 OPGA).
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali
fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il
fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della
sostanza.
La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari
da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.-
per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia
fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in
considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a
restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione
(Kieser, op. cit., n. 25 all'art.
25).
Il Giudice, dunque, non è tenuto ad
esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione
economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata.
Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di
economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova
situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b;
Meyer-Blaser, Die Rückerstattung
von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
7.
Va
ancora osservato che il pagamento del premio lordo dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari
AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori (art. 41 cpv. 1
LCAMal). L'ammontare dell'importo di questo premio lordo a carico della
riduzione dei premi nell'assicurazione malattie è determinato, nella forma
forfetaria (art. 41 cpv. 3 LCAMal), in applicazione dell'OPC-AVS/AI (art. 41
cpv. 2 LCAMal).
V'è quindi una certa interdipendenza
tra il diritto alle prestazioni complementari e il diritto al pagamento del
premio LAMal da parte del Cantone di domicilio.
Per contro, la circostanza che i
beneficiari di prestazioni complementari siano automaticamente beneficiari
anche del pagamento dei premi di cassa malati non ha influenza sulla procedura
di restituzione di premi indebitamente percepiti.
8.
In
specie, la condizione della buona fede è stata messa in dubbio dall'amministrazione,
la quale sostiene che l'assicurato abbia violato l'obbligo di informare il
Servizio prestazioni complementari dell'incremento del suo reddito da attività
indipendente così come risulta dalla notifica di tassazione 2010, dato che ciò ha
comportato un cambiamento della sua situazione personale ed economica, con
conseguente revisione e ricalcolo delle PC.
Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA,
gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.
Colui che rivendica prestazioni
assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per
accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv.
2.
LPGA).
Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA,
inoltre, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la
prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al
competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2
LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Infine, l'art. 24
OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona
che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o
l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza
ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni
mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione
materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale
anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
9.
In
concreto RI 2, in qualità di beneficiaria di una rendita di invalidità, era l'avente
diritto delle prestazioni complementari ma, di riflesso, ne beneficiava pure il
coniuge, finché dal 1° aprile 2011, con il compimento dei 65 anni, anche RI 1 ha
maturato un diritto proprio, che egli ha fatto valere il 24 febbraio 2012 con
una personale richiesta di PC.
Oltre alla percezione di
una prestazione complementare mensile, la Cassa di compensazione pagava per conto
degli assicurati, versandoli direttamente alla loro Cassa malati, i rispettivi premi
dell'assicurazione malattia obbligatoria.
Il diritto alle PC dei
coniugi RI 1 per l'anno 2011 derivava dal fatto che agli assicurati era
conteggiato, oltre alla rendita AVS della moglie, un reddito da attività
lucrativa di Fr. 30'000.-, la quota della sostanza computabile e gli interessi
da deposito a risparmio (doc. 3).
Dal 1° aprile 2011 RI 1,
ancora attivo professionalmente, è stato posto al beneficio della rendita AVS.
Ciò ha comportato la
modifica delle condizioni economiche del nucleo familiare e quindi la necessità
di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari della famiglia RI 1.
Questa mutazione degli
elementi di calcolo si è tuttavia sovrapposta sia alla revisione periodica del
28.
febbraio 2011 del diritto della moglie (doc. 4), formulario ritornato alla
Cassa, compilato, nel mese di giugno 2011, sia alla domanda di prestazioni complementari
del 24 febbraio 2012 del marito (doc. A5), che è stata oggetto di accertamenti
(segnatamente, la richiesta a fine marzo 2012 [doc. 6] di produrre le
notifiche di imposta per gli anni 2009 e 2010). La situazione si è sbloccata
unicamente il 26 settembre 2012, con l'emanazione da parte della competente autorità
delle notifiche di tassazione IC 2008 su reclamo, IC 2009 e IC 2010 dei coniugi,
a seguito delle quali l'amministrazione ha potuto rendere una nuova decisione
relativa sia al periodo, già valutato in precedenza, dal 1° aprile al 31
dicembre 2011 (doc. 7), sia all'anno 2012 (doc. 8).
I nuovi fattori fissati
dall'Ufficio di tassazione, e in particolare il reddito da attività
indipendente, hanno dato luogo al calcolo del 25 settembre 2012 (doc. 7) da parte
del Servizio prestazioni complementari, che ha modificato la situazione degli assicurati.
Più dettagliatamente, se
prima la differenza tra le loro entrate e le loro uscite era di Fr. 19'548.-
(doc. 3), ciò che permetteva di beneficiare del pagamento diretto del premio di
Cassa malati e di prestazioni mensili in contanti, con i dati della decisione
di tassazione IC 2010 (tuttavia ripresi dalla Cassa soltanto in parte) questa
differenza si è azzerata - anzi, le entrate superavano le uscite per addirittura
Fr. 13'200.- (doc. 7) -, con conseguente rifiuto delle PC e anche del diritto
al pagamento del premio LAMal.
In queste circostanze, è
fuor di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dei ricorrenti ha
avuto, quale conseguenza, un'importante variazione della loro situazione
materiale. Pertanto, come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24
OPC-AVS/AI, gli assicurati avrebbero dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa
cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari, l'aumento di
reddito e di sostanza, affinché il loro diritto fosse così rivisto tenuto conto
dei nuovi elementi.
10.
L'insorgente
ha fatto valere che questo mancato avviso derivava dal fatto che "Involontariamente,
però, non ho completato correttamente il formulario, datato 24.2.2012 (…)
dimenticando di esporre il reddito ancora conseguito nell'ultimo periodo
dell'anno di lavoro." e "il mio errore è stato fatto in buona fede."
(doc. I).
Al riguardo, questo
Tribunale evidenzia che al capitolo "Redditi" del formulario di
"Richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI"
(doc. A5), la domanda n. 23 si riferisce al reddito netto proveniente da
un'attività indipendente non agricola e che, in effetti, gli assicurati non
hanno indicato alcuna cifra.
Eppure, al punto seguente
figurano, titolo in neretto, delle "Avvertenze per le cifre 21-23",
aventi il seguente tenore:
" Tutti i
redditi da attività lucrativa, devono essere indicati alle cifre 21-23,
compresi anche i redditi di lieve entità e quelli dei membri della famiglia
(moglie e figli beneficiari di rendite). Si tratta dei redditi conseguiti
nell'anno precedente; se l'attività lucrativa è iniziata o cessata nel corso
dell'anno, dovrà essere fatta un'annotazione alla cifra 58 del modulo di
richiesta. Qualora il reddito dichiarato dall'assicurato fosse inferiore a
quello indicato nella tassazione fiscale, la differenza dovrà essere motivata e
giustificata.".
In concreto, poiché RI 1
ha cessato l'esercizio dell'attività di tassista a fine anno 2011 conseguendo
fino a quel momento dei redditi, in effetti egli era tenuto ad indicare nell'apposito
formulario il reddito aziendale realizzato nel 2011.
La circostanza che un
mese prima, il 25 gennaio 2012 (doc. A6), la Cassa cantonale di compensazione
abbia comunicato all'assicurato lo stralcio dalla categoria degli affiliati
come indipendente, non significa ancora che anche il Servizio prestazioni complementari
ne fosse a conoscenza. Seppure quest'ultimo servizio sia anch'esso integrato
nella Cassa cantonale di compensazione, tuttavia questo comparto si distingue e
si differenzia dal Servizio affiliazioni e contributi, che si occupa di
affiliazioni di assicurati in ambito di AVS e quindi nulla ha a che vedere con l'erogazione
di prestazioni complementari.
Per contro, il TCA
osserva che l'aver prodotto questo documento insieme alla richiesta di PC
doveva far nascere nell'assicurato il pensiero che era determinante che egli, nel
febbraio 2012, segnalasse il reddito che aveva conseguito durante l'anno 2011,
ossia fino alla cessazione della sua attività lucrativa o, se ancora non
disponeva di una cifra certa trattandosi di un'attività indipendente appena
conclusa, indicasse il reddito realizzato nel 2010.
D'altronde, come visto,
la necessità di indicare i redditi conseguiti l'anno precedente figura espressamente
nel formulario stesso.
Se avesse esposto questo
importo, il nuovo ammontare sarebbe (verosimilmente) servito per ricalcolare il
diritto alle prestazioni complementari per il 2011 e quale base di calcolo per tale
diritto per l'anno 2012, senza attendere l'emanazione delle decisioni di
tassazione.
Questo Tribunale rileva
che alla sua domanda di PC l'assicurato ha invece accluso la notifica di
tassazione IC 2008 emanata il 16 dicembre 2009 (doc. 5), ovvero la più recente
decisione di tassazione a quel momento in suo possesso che, per inciso, è stata
oggetto di un reclamo, evaso soltanto in data 26 settembre 2012 insieme alle
altre dichiarazioni di imposta per gli anni 2009 e 2010 (doc. 6).
Vero è che il Servizio
prestazioni complementari della Cassa di compensazione ha subito richiesto
all'assicurato, il 27 marzo 2012 (doc. 6), di produrre le notifiche di imposta
per gli anni 2009 e 2010 ed eventualmente di sollecitare il competente Ufficio
tassazioni al riguardo.
Come detto, le IC 2009 e
IC 2010 sono poi state rese il 26 settembre 2012 e la più recente tassazione è
stata utilizzata dalla Cassa di compensazione per ricalcolare il diritto alle
prestazioni complementari dei coniugi retroattivamente dal momento in cui RI 1
è andato in pensione.
A ben vedere, però, la
notifica di tassazione IC 2008 che il ricorrente ha trasmesso nel marzo 2012 alla
Cassa unitamente alla sua richiesta di prestazioni complementari gli era di
gran lunga più sfavorevole, giacché indicava un reddito da attività indipendente
dichiarato di Fr. 39'028.-, ma accertato di Fr. 100'000.-.
Inoltre, l'assicurato
nemmeno aveva avvisato l'amministrazione che questa tassazione era provvisoria
siccome era stata oggetto di reclamo, dimenticanza, questa, che andava peraltro
a suo discapito, visto che il 26 settembre 2012 il reddito da attività indipendente
è stato poi fissato in Fr. 72'000.-.
In tale evenienza, non si
può quindi concludere che il ricorrente, nell'ambito della sua richiesta di
prestazioni complementari, abbia violato il suo obbligo di annunciare ogni
cambiamento della situazione personale o economica.
Certo, l'amministrazione
ha tratto questa conclusione dopo che il 26 settembre 2012 sono state
emanate le notifiche di tassazione IC 2008 su reclamo, IC 2009 e IC 2010.
A posteriori, quindi, la Cassa cantonale di compensazione ha rilevato che il reddito
dell'assicurato era passato da Fr. 30'000.-, cifra risultante dal rendiconto
economico del 2005 (doc. 1) prodotto da RI 2 nell'ambito della revisione
periodica del 2007 (doc. 1), a Fr. 72'000.- negli anni 2008 e 2009
rispettivamente a Fr. 48'000.- nel 2010.
L'obbligo di informare la
Cassa su ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei
beneficiari delle PC va tuttavia valutato al momento della richiesta
stessa/revisione delle PC.
Nell'evenienza concreta,
come esposto, per RI 1 era impossibile nel febbraio 2012 esporre un reddito da
attività indipendente per l'anno 2010 di Fr. 48'000.-, visto che tale importo è
stato determinato autonomamente dall'autorità fiscale soltanto nel settembre 2012.
Al momento della domanda
PC, invece, per l'assicurato il reddito aziendale netto conseguito nel 2010 ammontava
a Fr. 39'004.-, così come risulta dal rendiconto economico del 2010 allegato alla
dichiarazione fiscale di quell'anno e prodotto alla Cassa di compensazione
insieme al formulario per la revisione periodica del diritto alle PC della
moglie del 28 febbraio 2011, compilato il 30 maggio 2011 (doc. 4).
In assenza del reddito
netto del 2011, egli avrebbe quindi dovuto indicare semmai questa somma. Ma,
come visto, l'allegata notifica di tassazione IC 2008 l'ha posto in una situazione peggiore, anche se la Cassa di compensazione non ha
(inspiegabilmente) ritenuto di dovere procedere al ricalcolo del diritto alle
PC sulla scorta di questi dati, ma ha preferito attendere l'emanazione delle
più recenti decisioni di tassazione.
Alla luce di quanto
esposto, una violazione da parte di RI 1 dell'obbligo di informare la Cassa di
compensazione, Servizio prestazioni complementari, al momento della richiesta
delle PC del febbraio 2012, non è dunque stata accertata.
11.
Va
ancora esaminato se vi si stata una violazione di tale obbligo commessa da RI 2
nell'ambito della revisione delle prestazioni complementari del febbraio 2011.
Infatti, nella decisione
del 25 settembre 2012 con cui l'amministrazione ha ricalcolato il diritto dei
coniugi RI 1 negando loro il versamento di prestazioni complementari, è indicato
che "Abbiamo esaminato la richiesta del 28.02.2011".
Ora, il 28 febbraio 2011
la Cassa di compensazione ha spedito all'assicurata un formulario onde
procedere alla revisione del suo diritto alle PC; non si è dunque trattato di
una richiesta di revisione da parte dell'interessata medesima.
Ad ogni buon conto, questa
revisione periodica è giunta, come da prassi, sia a quattro anni dalla
precedente (del 31 gennaio 2007) sia in vista della nascita del diritto alla
rendita di vecchiaia da parte del marito, che dal 1° aprile 2011 avrebbe comunque
comportato il ricalcolo del loro diritto alle prestazioni.
In quell'evenienza,
l'assicurata ha indicato che la sostanza posseduta al 1° gennaio 2011 ammontava
a Fr. 33'194.- e che la pigione, che condivideva con il marito, era pari a Fr.
15'000.-.
Quale ultima decisione di
tassazione in suo possesso l'interessata ha allegato la IC 2007 emessa il 10
dicembre 2008, dalla quale risultava, in particolare, un reddito da attività
indipendente del marito dichiarato pari a Fr. 39'347.- ed accertato in Fr.
40'000.-.
Il reddito aggiornato da
attività lucrativa del marito figurava tuttavia nel rendiconto economico dell'anno
2010.
(Fr. 39'004.-), che è stato unito all'ulteriore documentazione trasmessa
alla Cassa cantonale di compensazione.
In tali circostanze, il
TCA conclude che da parte di RI 2 non v'è stata alcuna violazione del suo
obbligo di segnalare dei cambiamenti personali e/o materiali, dato che il 30
maggio 2011 essa ha chiaramente informato la Cassa cantonale di compensazione
che il reddito aziendale netto conseguito dal marito ammontava, nel 2010, a Fr. 39'004.-.
Se poi, come visto,
questo reddito è stato modificato, a posteriori, in Fr. 48'000.-
dall'autorità fiscale, non si può certo imputare all'assicurata una colpa né
tanto meno una negligenza nell'avere segnalato dei redditi inferiori a quanto
si sono poi rivelati essere due anni dopo, per mano dell'Ufficio di tassazione.
A quel momento, ossia nel
corso del 2011, il reddito del marito realizzato nel 2010 si presentava come
pari a Fr. 39'004.- e questa informazione è stata correttamente data
all'amministrazione.
Tutto quanto è occorso
poi in seguito - da parte dell'autorità fiscale - non può certo essere imputato
ai ricorrenti e quindi nemmeno deve andare a loro discapito.
Come detto, semmai,
l'unico rimprovero che si può muovere nei confronti di RI 1 è di non avere indicato,
nel febbraio 2012, l'ammontare dei redditi conseguiti nel 2011, negligenza che,
sebbene possa concretizzare una violazione del suo dovere di informare la Cassa,
è superata dalla circostanza che l'assicurato ha prodotto la notifica di
tassazione IC 2008, che peraltro peggiorava la sua situazione.
12.
Tutto
ben considerato, secondo il TCA le circostanze esposte portano ad escludere che
ad entrambi gli assicurati si possa rimproverare di non essere stati in buona
fede riguardo al calcolo del loro diritto alle prestazioni complementari e nel
non avere comunicato alla Cassa di compensazione i (più recenti) redditi da attività
indipendente di RI 1.
Da quanto precede discende
dunque che alcun rimprovero può essere mosso nei confronti dei ricorrenti nella
procedura di fissazione del loro diritto alle prestazioni complementari dal 1°
aprile al 31 dicembre 2011.
Una negligenza non è
ravvisabile, perciò la loro buona fede deve essere tutelata.
Di conseguenza, la
decisione impugnata deve essere annullata e il ricorso accolto con rinvio degli
atti alla Cassa di compensazione, affinché essa proceda ad esaminare l'altra
condizione, cumulativa, per potere concedere agli assicurati il condono delle
prestazioni da restituire. L'amministrazione analizzerà quindi, attenendosi ai
criteri esposti dall'art. 5 OPGA, se la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25
cpv. 1 LPGA sia data in specie ed emanerà una nuova decisione sulla domanda di
condono degli interessati.
Malgrado siano vincenti
in causa, poiché non sono patrocinati da un legale i ricorrenti non hanno
diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione,
affinché esamini la condizione della grave difficoltà ai sensi dell'art. 25
cpv. 1 LPGA e dell'art. 5 OPGA e si pronunci nuovamente sulla domanda di
condono dei ricorrenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti