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Decisione

36.2014.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 marzo 2015Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti non hanno prodotto nuovi

mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Considerandi

2.

Il

1° gennaio 2012 sono entrate in vigore delle modifiche alla LCAMal portanti

sulla riduzione dei premi. In tale contesto, l'art. 59 LCAMal concernente la

restituzione e il condono di prestazioni indebitamente percepite è stato

abrogato ed è stato ripristinato, con il medesimo tenore, al nuovo art. 49

LCAMal.

Occorre qui rilevare che per quanto

riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni

transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei

disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; DTF 127 V 466 consid. 1).

Dal momento che, nel caso in esame, lo

stato di fatto giuridicamente determinante (premi LAMal da restituire) si è realizzato

antecedentemente al 1° gennaio 2012, le citate modifiche legali non sono

applicabili al periodo in oggetto aprile-dicembre 2011, ma fanno stato le norme

vigenti fino al 31 dicembre 2011 (STCA 30.2013.2 del 24 luglio 2013; STCA

36.2012.78

del 6 febbraio 2013; STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012).

nel merito

3.

In

virtù dell'art. 59 cpv. 1 LCAMal, le riduzioni di premio indebitamente

percepite devono essere restituite dal beneficiario all'assicuratore presso il

quale egli è affiliato, oppure all'amministrazione cantonale nel caso di

pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1 seconda frase, o nei

casi di perdita della PC all'AVS/AI.

Giusta l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, per la

restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per

analogia la LPGA.

Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, cui

rinvia l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, le prestazioni indebitamente riscosse non

devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare

della restituzione è stabilito mediante decisione.

A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella

decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il

condono.

L'assicuratore decide di rinunciare

alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono

(art. 3 cpv. 2 OPGA).

L'art. 60 LCAMal dispone che la domanda

di condono dell'obbligo di restituzione di sussidi indebitamente percepiti è

rivolta dall'assicurato, direttamente o tramite il proprio assicuratore, all'istanza

designata dal Consiglio di Stato (art. 60 LCAMal).

Il Consiglio di Stato fa decidere nel

merito delle domande di condono (art. 61 LCAMal).

A questo proposito, va evidenziato che

lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di affermare che l'autorità competente

in ambito di condono è l'Istituto delle assicurazioni sociali (STCA 36.208.153

del 17 agosto 2009; STCA 36.2007.169 del 20 febbraio 2008; STCA del 10 agosto

2004, 36.2003.72), perciò l'istanza di condono deve essere formulata

direttamente alla Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,

Servizio sussidi assicurazione malattia, che è un settore dell'Istituto delle

assicurazioni sociali (IAS).

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave

difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato

(art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30.

giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in

giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è

pronunciata una decisione.

4.

Secondo

le norme citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag.

313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 28 ad art. 25):

- l'interessato

o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in

buona fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe

un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola delle due

condizioni appena elencate non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

5.

Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio

2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio

art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio

2003) vale per analogia anche in materia di assicurazione malattia (DTF 133 V

579.

consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurata

ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere

l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo

all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a

una grave negligenza. Per contro, l'assicurata può invocare la propria buona

fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza

(per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare;

cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr.

pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c

pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede

intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere

il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto

o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere

d'esame del Tribunale federale è limitato (art. 97 e 105 LTF). Per contro, il

tema di sapere se una persona abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente

esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 221 consid.

3.

pag. 223 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3; sentenza

8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1).

6.

La

grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute

in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i

redditi determinanti secondo la LPC (art. 5 cpv. 1 OPGA).

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali

fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il

fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della

sostanza.

La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari

da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.-

per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia

fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in

considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a

restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione

(Kieser, op. cit., n. 25 all'art.

25).

Il Giudice, dunque, non è tenuto ad

esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione

economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata.

Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di

economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova

situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b;

Meyer-Blaser, Die Rückerstattung

von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

7.

Va

ancora osservato che il pagamento del premio lordo dell'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari

AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori (art. 41 cpv. 1

LCAMal). L'ammontare dell'importo di questo premio lordo a carico della

riduzione dei premi nell'assicurazione malattie è determinato, nella forma

forfetaria (art. 41 cpv. 3 LCAMal), in applicazione dell'OPC-AVS/AI (art. 41

cpv. 2 LCAMal).

V'è quindi una certa interdipendenza

tra il diritto alle prestazioni complementari e il diritto al pagamento del

premio LAMal da parte del Cantone di domicilio.

Per contro, la circostanza che i

beneficiari di prestazioni complementari siano automaticamente beneficiari

anche del pagamento dei premi di cassa malati non ha influenza sulla procedura

di restituzione di premi indebitamente percepiti.

8.

In

specie, la condizione della buona fede è stata messa in dubbio dall'amministrazione,

la quale sostiene che l'assicurato abbia violato l'obbligo di informare il

Servizio prestazioni complementari dell'incremento del suo reddito da attività

indipendente così come risulta dalla notifica di tassazione 2010, dato che ciò ha

comportato un cambiamento della sua situazione personale ed economica, con

conseguente revisione e ricalcolo delle PC.

Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA,

gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.

Colui che rivendica prestazioni

assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per

accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv.

2.

LPGA).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA,

inoltre, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la

prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al

competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2

LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Infine, l'art. 24

OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona

che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o

l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza

ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni

mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione

materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale

anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

9.

In

concreto RI 2, in qualità di beneficiaria di una rendita di invalidità, era l'avente

diritto delle prestazioni complementari ma, di riflesso, ne beneficiava pure il

coniuge, finché dal 1° aprile 2011, con il compimento dei 65 anni, anche RI 1 ha

maturato un diritto proprio, che egli ha fatto valere il 24 febbraio 2012 con

una personale richiesta di PC.

Oltre alla percezione di

una prestazione complementare mensile, la Cassa di compensazione pagava per conto

degli assicurati, versandoli direttamente alla loro Cassa malati, i rispettivi premi

dell'assicurazione malattia obbligatoria.

Il diritto alle PC dei

coniugi RI 1 per l'anno 2011 derivava dal fatto che agli assicurati era

conteggiato, oltre alla rendita AVS della moglie, un reddito da attività

lucrativa di Fr. 30'000.-, la quota della sostanza computabile e gli interessi

da deposito a risparmio (doc. 3).

Dal 1° aprile 2011 RI 1,

ancora attivo professionalmente, è stato posto al beneficio della rendita AVS.

Ciò ha comportato la

modifica delle condizioni economiche del nucleo familiare e quindi la necessità

di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari della famiglia RI 1.

Questa mutazione degli

elementi di calcolo si è tuttavia sovrapposta sia alla revisione periodica del

28.

febbraio 2011 del diritto della moglie (doc. 4), formulario ritornato alla

Cassa, compilato, nel mese di giugno 2011, sia alla domanda di prestazioni complementari

del 24 febbraio 2012 del marito (doc. A5), che è stata oggetto di accertamenti

(segnatamente, la richiesta a fine marzo 2012 [doc. 6] di produrre le

notifiche di imposta per gli anni 2009 e 2010). La situazione si è sbloccata

unicamente il 26 settembre 2012, con l'emanazione da parte della competente autorità

delle notifiche di tassazione IC 2008 su reclamo, IC 2009 e IC 2010 dei coniugi,

a seguito delle quali l'amministrazione ha potuto rendere una nuova decisione

relativa sia al periodo, già valutato in precedenza, dal 1° aprile al 31

dicembre 2011 (doc. 7), sia all'anno 2012 (doc. 8).

I nuovi fattori fissati

dall'Ufficio di tassazione, e in particolare il reddito da attività

indipendente, hanno dato luogo al calcolo del 25 settembre 2012 (doc. 7) da parte

del Servizio prestazioni complementari, che ha modificato la situazione degli assicurati.

Più dettagliatamente, se

prima la differenza tra le loro entrate e le loro uscite era di Fr. 19'548.-

(doc. 3), ciò che permetteva di beneficiare del pagamento diretto del premio di

Cassa malati e di prestazioni mensili in contanti, con i dati della decisione

di tassazione IC 2010 (tuttavia ripresi dalla Cassa soltanto in parte) questa

differenza si è azzerata - anzi, le entrate superavano le uscite per addirittura

Fr. 13'200.- (doc. 7) -, con conseguente rifiuto delle PC e anche del diritto

al pagamento del premio LAMal.

In queste circostanze, è

fuor di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dei ricorrenti ha

avuto, quale conseguenza, un'importante variazione della loro situazione

materiale. Pertanto, come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24

OPC-AVS/AI, gli assicurati avrebbero dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa

cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari, l'aumento di

reddito e di sostanza, affinché il loro diritto fosse così rivisto tenuto conto

dei nuovi elementi.

10.

L'insorgente

ha fatto valere che questo mancato avviso derivava dal fatto che "Involontariamente,

però, non ho completato correttamente il formulario, datato 24.2.2012 (…)

dimenticando di esporre il reddito ancora conseguito nell'ultimo periodo

dell'anno di lavoro." e "il mio errore è stato fatto in buona fede."

(doc. I).

Al riguardo, questo

Tribunale evidenzia che al capitolo "Redditi" del formulario di

"Richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI"

(doc. A5), la domanda n. 23 si riferisce al reddito netto proveniente da

un'attività indipendente non agricola e che, in effetti, gli assicurati non

hanno indicato alcuna cifra.

Eppure, al punto seguente

figurano, titolo in neretto, delle "Avvertenze per le cifre 21-23",

aventi il seguente tenore:

" Tutti i

redditi da attività lucrativa, devono essere indicati alle cifre 21-23,

compresi anche i redditi di lieve entità e quelli dei membri della famiglia

(moglie e figli beneficiari di rendite). Si tratta dei redditi conseguiti

nell'anno precedente; se l'attività lucrativa è iniziata o cessata nel corso

dell'anno, dovrà essere fatta un'annotazione alla cifra 58 del modulo di

richiesta. Qualora il reddito dichiarato dall'assicurato fosse inferiore a

quello indicato nella tassazione fiscale, la differenza dovrà essere motivata e

giustificata.".

In concreto, poiché RI 1

ha cessato l'esercizio dell'attività di tassista a fine anno 2011 conseguendo

fino a quel momento dei redditi, in effetti egli era tenuto ad indicare nell'apposito

formulario il reddito aziendale realizzato nel 2011.

La circostanza che un

mese prima, il 25 gennaio 2012 (doc. A6), la Cassa cantonale di compensazione

abbia comunicato all'assicurato lo stralcio dalla categoria degli affiliati

come indipendente, non significa ancora che anche il Servizio prestazioni complementari

ne fosse a conoscenza. Seppure quest'ultimo servizio sia anch'esso integrato

nella Cassa cantonale di compensazione, tuttavia questo comparto si distingue e

si differenzia dal Servizio affiliazioni e contributi, che si occupa di

affiliazioni di assicurati in ambito di AVS e quindi nulla ha a che vedere con l'erogazione

di prestazioni complementari.

Per contro, il TCA

osserva che l'aver prodotto questo documento insieme alla richiesta di PC

doveva far nascere nell'assicurato il pensiero che era determinante che egli, nel

febbraio 2012, segnalasse il reddito che aveva conseguito durante l'anno 2011,

ossia fino alla cessazione della sua attività lucrativa o, se ancora non

disponeva di una cifra certa trattandosi di un'attività indipendente appena

conclusa, indicasse il reddito realizzato nel 2010.

D'altronde, come visto,

la necessità di indicare i redditi conseguiti l'anno precedente figura espressamente

nel formulario stesso.

Se avesse esposto questo

importo, il nuovo ammontare sarebbe (verosimilmente) servito per ricalcolare il

diritto alle prestazioni complementari per il 2011 e quale base di calcolo per tale

diritto per l'anno 2012, senza attendere l'emanazione delle decisioni di

tassazione.

Questo Tribunale rileva

che alla sua domanda di PC l'assicurato ha invece accluso la notifica di

tassazione IC 2008 emanata il 16 dicembre 2009 (doc. 5), ovvero la più recente

decisione di tassazione a quel momento in suo possesso che, per inciso, è stata

oggetto di un reclamo, evaso soltanto in data 26 settembre 2012 insieme alle

altre dichiarazioni di imposta per gli anni 2009 e 2010 (doc. 6).

Vero è che il Servizio

prestazioni complementari della Cassa di compensazione ha subito richiesto

all'assicurato, il 27 marzo 2012 (doc. 6), di produrre le notifiche di imposta

per gli anni 2009 e 2010 ed eventualmente di sollecitare il competente Ufficio

tassazioni al riguardo.

Come detto, le IC 2009 e

IC 2010 sono poi state rese il 26 settembre 2012 e la più recente tassazione è

stata utilizzata dalla Cassa di compensazione per ricalcolare il diritto alle

prestazioni complementari dei coniugi retroattivamente dal momento in cui RI 1

è andato in pensione.

A ben vedere, però, la

notifica di tassazione IC 2008 che il ricorrente ha trasmesso nel marzo 2012 alla

Cassa unitamente alla sua richiesta di prestazioni complementari gli era di

gran lunga più sfavorevole, giacché indicava un reddito da attività indipendente

dichiarato di Fr. 39'028.-, ma accertato di Fr. 100'000.-.

Inoltre, l'assicurato

nemmeno aveva avvisato l'amministrazione che questa tassazione era provvisoria

siccome era stata oggetto di reclamo, dimenticanza, questa, che andava peraltro

a suo discapito, visto che il 26 settembre 2012 il reddito da attività indipendente

è stato poi fissato in Fr. 72'000.-.

In tale evenienza, non si

può quindi concludere che il ricorrente, nell'ambito della sua richiesta di

prestazioni complementari, abbia violato il suo obbligo di annunciare ogni

cambiamento della situazione personale o economica.

Certo, l'amministrazione

ha tratto questa conclusione dopo che il 26 settembre 2012 sono state

emanate le notifiche di tassazione IC 2008 su reclamo, IC 2009 e IC 2010.

A posteriori, quindi, la Cassa cantonale di compensazione ha rilevato che il reddito

dell'assicurato era passato da Fr. 30'000.-, cifra risultante dal rendiconto

economico del 2005 (doc. 1) prodotto da RI 2 nell'ambito della revisione

periodica del 2007 (doc. 1), a Fr. 72'000.- negli anni 2008 e 2009

rispettivamente a Fr. 48'000.- nel 2010.

L'obbligo di informare la

Cassa su ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei

beneficiari delle PC va tuttavia valutato al momento della richiesta

stessa/revisione delle PC.

Nell'evenienza concreta,

come esposto, per RI 1 era impossibile nel febbraio 2012 esporre un reddito da

attività indipendente per l'anno 2010 di Fr. 48'000.-, visto che tale importo è

stato determinato autonomamente dall'autorità fiscale soltanto nel settembre 2012.

Al momento della domanda

PC, invece, per l'assicurato il reddito aziendale netto conseguito nel 2010 ammontava

a Fr. 39'004.-, così come risulta dal rendiconto economico del 2010 allegato alla

dichiarazione fiscale di quell'anno e prodotto alla Cassa di compensazione

insieme al formulario per la revisione periodica del diritto alle PC della

moglie del 28 febbraio 2011, compilato il 30 maggio 2011 (doc. 4).

In assenza del reddito

netto del 2011, egli avrebbe quindi dovuto indicare semmai questa somma. Ma,

come visto, l'allegata notifica di tassazione IC 2008 l'ha posto in una situazione peggiore, anche se la Cassa di compensazione non ha

(inspiegabilmente) ritenuto di dovere procedere al ricalcolo del diritto alle

PC sulla scorta di questi dati, ma ha preferito attendere l'emanazione delle

più recenti decisioni di tassazione.

Alla luce di quanto

esposto, una violazione da parte di RI 1 dell'obbligo di informare la Cassa di

compensazione, Servizio prestazioni complementari, al momento della richiesta

delle PC del febbraio 2012, non è dunque stata accertata.

11.

Va

ancora esaminato se vi si stata una violazione di tale obbligo commessa da RI 2

nell'ambito della revisione delle prestazioni complementari del febbraio 2011.

Infatti, nella decisione

del 25 settembre 2012 con cui l'amministrazione ha ricalcolato il diritto dei

coniugi RI 1 negando loro il versamento di prestazioni complementari, è indicato

che "Abbiamo esaminato la richiesta del 28.02.2011".

Ora, il 28 febbraio 2011

la Cassa di compensazione ha spedito all'assicurata un formulario onde

procedere alla revisione del suo diritto alle PC; non si è dunque trattato di

una richiesta di revisione da parte dell'interessata medesima.

Ad ogni buon conto, questa

revisione periodica è giunta, come da prassi, sia a quattro anni dalla

precedente (del 31 gennaio 2007) sia in vista della nascita del diritto alla

rendita di vecchiaia da parte del marito, che dal 1° aprile 2011 avrebbe comunque

comportato il ricalcolo del loro diritto alle prestazioni.

In quell'evenienza,

l'assicurata ha indicato che la sostanza posseduta al 1° gennaio 2011 ammontava

a Fr. 33'194.- e che la pigione, che condivideva con il marito, era pari a Fr.

15'000.-.

Quale ultima decisione di

tassazione in suo possesso l'interessata ha allegato la IC 2007 emessa il 10

dicembre 2008, dalla quale risultava, in particolare, un reddito da attività

indipendente del marito dichiarato pari a Fr. 39'347.- ed accertato in Fr.

40'000.-.

Il reddito aggiornato da

attività lucrativa del marito figurava tuttavia nel rendiconto economico dell'anno

2010.

(Fr. 39'004.-), che è stato unito all'ulteriore documentazione trasmessa

alla Cassa cantonale di compensazione.

In tali circostanze, il

TCA conclude che da parte di RI 2 non v'è stata alcuna violazione del suo

obbligo di segnalare dei cambiamenti personali e/o materiali, dato che il 30

maggio 2011 essa ha chiaramente informato la Cassa cantonale di compensazione

che il reddito aziendale netto conseguito dal marito ammontava, nel 2010, a Fr. 39'004.-.

Se poi, come visto,

questo reddito è stato modificato, a posteriori, in Fr. 48'000.-

dall'autorità fiscale, non si può certo imputare all'assicurata una colpa né

tanto meno una negligenza nell'avere segnalato dei redditi inferiori a quanto

si sono poi rivelati essere due anni dopo, per mano dell'Ufficio di tassazione.

A quel momento, ossia nel

corso del 2011, il reddito del marito realizzato nel 2010 si presentava come

pari a Fr. 39'004.- e questa informazione è stata correttamente data

all'amministrazione.

Tutto quanto è occorso

poi in seguito - da parte dell'autorità fiscale - non può certo essere imputato

ai ricorrenti e quindi nemmeno deve andare a loro discapito.

Come detto, semmai,

l'unico rimprovero che si può muovere nei confronti di RI 1 è di non avere indicato,

nel febbraio 2012, l'ammontare dei redditi conseguiti nel 2011, negligenza che,

sebbene possa concretizzare una violazione del suo dovere di informare la Cassa,

è superata dalla circostanza che l'assicurato ha prodotto la notifica di

tassazione IC 2008, che peraltro peggiorava la sua situazione.

12.

Tutto

ben considerato, secondo il TCA le circostanze esposte portano ad escludere che

ad entrambi gli assicurati si possa rimproverare di non essere stati in buona

fede riguardo al calcolo del loro diritto alle prestazioni complementari e nel

non avere comunicato alla Cassa di compensazione i (più recenti) redditi da attività

indipendente di RI 1.

Da quanto precede discende

dunque che alcun rimprovero può essere mosso nei confronti dei ricorrenti nella

procedura di fissazione del loro diritto alle prestazioni complementari dal 1°

aprile al 31 dicembre 2011.

Una negligenza non è

ravvisabile, perciò la loro buona fede deve essere tutelata.

Di conseguenza, la

decisione impugnata deve essere annullata e il ricorso accolto con rinvio degli

atti alla Cassa di compensazione, affinché essa proceda ad esaminare l'altra

condizione, cumulativa, per potere concedere agli assicurati il condono delle

prestazioni da restituire. L'amministrazione analizzerà quindi, attenendosi ai

criteri esposti dall'art. 5 OPGA, se la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25

cpv. 1 LPGA sia data in specie ed emanerà una nuova decisione sulla domanda di

condono degli interessati.

Malgrado siano vincenti

in causa, poiché non sono patrocinati da un legale i ricorrenti non hanno

diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione,

affinché esamini la condizione della grave difficoltà ai sensi dell'art. 25

cpv. 1 LPGA e dell'art. 5 OPGA e si pronunci nuovamente sulla domanda di

condono dei ricorrenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti