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Decisione

36.2015.11

È esclusa la possibilità di ottenere la riduzione del premio chiesto in corso d'anno retroattivamente dall'inizio dell'anno da sovvenzionare. Lasciato aperto il quesito della possibilità di ottenere l

6 agosto 2015Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi successivi alla trasmissione della richiesta (cfr. sentenza 36.2008.112

del 29 settembre 2008).

A questo proposito, con

riferimento all’accenno di un ricorrente a sentenza di un altro Cantone

(ripresa nella STCA 36.2014.65 del 21 ottobre 2014 in re S, consid. 4) riportata in un quotidiano confederato e secondo cui,: “…

Ein Gesuch um eine Prämieverbilligung ist immer im laufenden Jahr und noch ein

Jahr später möglich. Und wer noch keine Prämienverbilligung für 2002 beantragt

oder erhalten hat, bekommt dank dem Winterthurer Entscheid bis Ende dieses

Jahres nochmals eine Chance – notfalls halt schriftlich, wenn die Schalter über

die Feiertage geschlossen sind” ), il TCA ha già avuto modo, in passato, di

chinarsi sulla questione della conformità del diritto cantonale a quello

federale.

Con sentenza 36.2005.141 del 9 gennaio 2006 (più volte

riconfermata, cfr. ad esempio la sentenza 36.2007.151 del 25 febbraio 2008), il

TCA ha esaminato le censure sollevate dall’allora ricorrente circa la

violazione dei principi della proporzionalità, della preminenza del diritto

federale e del divieto del formalismo eccessivo rammentando che:

“… per l’art. 65 LAMal,

nella versione prima della modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2012, i

Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica

modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a

persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi

soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in modo

che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all’articolo 66

siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle

condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare

dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita

la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle

riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in

anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente

gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono

tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82 capoverso 3, purché

siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla

Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da

permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il

Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per l’art. 66 LAMal

(nella versione in vigore al momento dell’emanazione della citata sentenza) la

Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la riduzione dei

premi a tenore degli articoli 65 e 65a. Questi sussidi sono fissati mediante

decreto federale semplice di una durata di quattro anni, tenuto conto

dell’evoluzione dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie e dello stato delle finanze della Confederazione. Il Consiglio

federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua

popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati

secondo l’articolo 65a lettera a. Il Consiglio federale decide, secondo la

capacità finanziaria dei Cantoni, il contributo minimo di questi ultimi ai

sussidi federali. Il contributo globale dei Cantoni corrisponde almeno alla

metà dell’importo complessivo dei sussidi federali. Un Cantone può diminuire al

massimo del 50 per cento il contributo che è tenuto a versare giusta il

capoverso 4 se è comunque garantita la riduzione dei premi per gli assicurati

di condizione economica modesta. Il sussidio federale accordato a questo

Cantone è quindi ridotto in modo corrispondente. Il Consiglio federale può

emanare disposizioni più dettagliate in materia. Il Consiglio federale può

autorizzare i Cantoni a riportare all’esercizio seguente le differenze annuali

tra l’importo dei sussidi federali e cantonali e l’importo dei sussidi versati.

(STCA 36.2014.65 del 21

ottobre 2014, in re S. consid. 4)

Il TCA (STCA

36.2014.65 citata) ha poi rammentato che per il principio della forza

derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale

deve sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o

un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della

Confederazione e che quest’ultima ha effettivamente disciplinato. Questo

principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie

che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i cantoni

conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni

di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli

previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2;

DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2

Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma,

DTF 125 I 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a

e sentenze ivi citate).

Giusta

l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro

le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza

federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.

sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches

Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come

ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica

modesta (sentenza del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal;

Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno

1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni;

cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le

competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è

quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue

Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

Questo

Tribunale ha constatato come in simili condizioni l’assicurazione malattia non

è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che in determinati casi i

Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00,

consid. 4) ed ha rammentato che con sentenza del 3 maggio 2005, pubblicata in

DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., l’Alta Corte ha ricordato che la

giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per

quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che

possono definire autonomamente la nozione di “assicurati di condizione

economica modesta” (cfr. anche DTF 122 I 343).

Per quanto

concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, il

TCA ha concluso che i cantoni godono pertanto di notevole autonomia ed ha

applicato a legge cantonale allora in vigore affermando che nella “misura in

cui il Regolamento cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di

chiedere il sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo,

esso non viola il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3

seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i

Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in

modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di

pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell’inizio del diritto

al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l’assicurato fa valere il suo

diritto l’anno precedente l’inizio del versamento del sussidio. In concreto la

norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di diritto

federale e va dunque tutelata” (STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012 in re B.)

Il TCA, per quanto attiene

alla violazione del divieto di formalismo eccessivo e dell’arbitrio, rammenta

nella sua prassi (STCA 36.2014.65 citata per tuttte) che gli art. 9 e 29 Cost.

prevedono che ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il

principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e che in

procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha

diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro

un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rilevato

che "Das aus Art.

29 Abs. 1 BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des

überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als

exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum

blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in

unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei,

ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit

Hinweisen)". Il TF ha ancora rilevato, in DTF 130 V 177 che "Überspitzter

Formalismus ist eine besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt

vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne

dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle

Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften

überspannte Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg

in unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im

Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und

rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen

Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV

im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte

Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen

gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des

materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II

142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin

geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit

Hinweis)".

Va inoltre ricordato che una decisione non è arbitraria - e quindi non

viola l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da

quella adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura

preferibile; lo è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in

contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una

norma o di un chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il

sentimento di giustizia e equità (cfr. DTF 124 V 137 consid. 2b p. 139;

DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27 gennaio

2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).

Il TCA ha evidenziato che

nel caso allora giudicato (STCA 36.2005.211 del 24 febbraio 2006; ma si vedano

anche 36.2005.180 del 10 gennaio 2006 e quanto riportato nella STCA 36.2014.65

del 21 ottobre 2014): “l’amministrazione si è limitata ad applicare una

norma cantonale che prevede la procedura da seguire nel caso in cui si intende

ottenere il beneficio del sussidio per il pagamento del premio

dell’assicurazione obbligatoria. Questa norma, come visto in precedenza,

permette all’autorità cantonale, nella misura del possibile, di decidere sul

diritto al sussidio tempestivamente per evitare che l’assicurato debba farsi

carico di premi cui non può far fronte. Chiedere agli assicurati di presentare

la richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui non ravvisabili, entro la fine

dell’anno che precede il diritto alla corresponsione del sussidio, non è

arbitrario e non viola il divieto di formalismo eccessivo. Infatti, come già

giudicato in diverse occasioni da questo Tribunale, e come ammesso

dall’amministrazione, se un assicurato non dispone ancora di tutti i documenti

necessari a stabilire la sua condizione economica, può comunque trasmettere il formulario

di richiesta con l’indicazione che la documentazione sarà inviata in un secondo

tempo (cfr. anche DTF 130 I 26, consid. 3.3.3.4 nell’ambito dell’entrata in

vigore della moratoria sull’apertura degli studi medici ove il TF ha stabilito

che i medici, non ancora in possesso dell’attestato di equipollenza del loro

titolo, potevano comunque inoltrare la loro istanza prima dell’entrata in

vigore della moratoria, indicando che la documentazione mancante sarebbe stata

trasmessa in un secondo tempo). L’inoltro della richiesta entro la fine

dell’anno che precede il diritto al sussidio non è pertanto resa inutilmente

difficile o impedita dalla norma contestata. Ciò anche se il ricorrente, se

avesse trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe avuto diritto al

sussidio”.

Ed ancora la prassi di

questo TCA (riportata in STCA 36.2005.211 del 24 febbraio 2006; ma si vedano

anche 36.2005.180 del 10 gennaio 2006 e quanto ripreso nella STCA 36.2014.65

del 21 ottobre 2014) rileva “l’insorgente fa valere la violazione del

principio della proporzionalità il quale esige che le misure adottate dall’ente

pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a

soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei

privati (art. 36 cpv. 3 Cost., DTF 128 II 340 consid. 4; 125 I 209 consid.

10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b)” e che nel caso concreto “la decisione

dell’autorità cantonale, che si è limitata ad applicare il diritto cantonale

vigente in materia di procedura, non può essere considerata sproporzionata.

L’assicurato avrebbe infatti potuto ottenere il sussidio se avesse rispettato

il termine” imposto “dall’art. 45 del Reg. LCAMal”.

2.9. Nelle

successive sentenze il Tribunale ha confermato questa giurisprudenza. Ad

esempio con pronunzia del 5 settembre 2007 (inc. 36.2007.105), il TCA ha

affermato che:

" (…) il

giudice deve applicare le norme vigenti e non può scostarsene, ciò anche se

l’applicazione del rigoroso termine del 31 dicembre, comunque adeguatamente

lungo, appare iniquo nel suo risultato al punto di non permettere ad una donna

che ha lavorato un’intera vita crescendo da sola un figlio, e ciò con le grandi

difficoltà che la signora X rammenta, con entrate decisamente ridotte e

derivanti dalla disoccupazione, di beneficiare del sussidio. La legge e le

norme applicabili al caso concreto (volute da Parlamento e Governo) non

permettono neppure, come evidenziato nelle recenti sentenze di questo Tribunale

citate dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia nelle sue osservazioni, di

concedere un aiuto parziale limitato nel tempo o ridotto per l’importo (si

vedano le sentenze di cui agli inc. 36.2005.177 in re D. del 24 gennaio 2006 e

36.2005.127 in re O. sentenza del 30 novembre 2005). Non può essere purtroppo

apportato un correttivo al ritardo nella domanda di sussidio con un diritto

ammesso in parte o limitato."

2.10. Il 1° gennaio 2012 è entrata

in vigore una modifica dell’art. 65 LAMal, che ora prevede:

" 1I Cantoni accordano riduzioni dei premi

agli assicurati di condizione economica modesta. Versano l'importo per la

riduzione del premio direttamente agli assicuratori presso i quali queste

persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli

aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in

Svizzera, ma che vi soggiornano per un lungo periodo.

1bisPer i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento

i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione.

2Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di

uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver

sentito i Cantoni e gli assicuratori.

3I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento

vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze

economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i

Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in

modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di

pagare i premi.

4I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla

riduzione dei premi.

4bisIl Cantone comunica all'assicuratore il nome degli assicurati che hanno

diritto a una riduzione dei premi e l'importo della riduzione con un anticipo

sufficiente, affinché gli assicuratori possano tenere conto della riduzione al

momento della fatturazione dei premi. L'assicuratore informa gli aventi diritto

dell'importo effettivo della riduzione al più tardi in occasione della

Considerandi

fatturazione successiva.

5In caso di riduzione dei premi, gli assicuratori sono tenuti a

collaborare oltre quanto previsto dalle disposizioni concernenti l'assistenza

amministrativa e giudiziaria di cui all'articolo 82.

6I Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimi concernenti gli

assicurati beneficiari, così da permetterle di verificare l'attuazione degli

scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale emana le

necessarie prescrizioni."

Accertato che il nuovo

art. 65 LAMal non si scosta in maniera importante dalla versione

precedentemente in vigore relativamente alle questioni già ampiamente esaminate

e risolte da questo Tribunale vigente la vecchia versione LCAMal, modificata

con il 1° gennaio 2012, ed il vecchio RLCAMal, che prevedevano norme

maggiormente restrittive quo all’inizio del diritto al versamento del sussidio,

questo TCA non ha alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza cantonale

citata. Il nuovo art. 65 cpv. 4 bis LAMal, conferma semmai la necessità di

poter decidere sui sussidi con un ragionevole anticipo alfine di permettere

agli assicuratori di tener conto della riduzione nella fatturazione dei premi.

A giusta ragione

l’amministrazione, in applicazione dell’art. 25 cpv. 3 LCAMal, ha pertanto

assegnato il sussidio con effetto dal mese successivo all’inoltro della

richiesta.

2.11

Da evidenziare ancora come l'art.

46.

LCAMal regola il tema, diverso da quello qui in discussione, della riduzione

dei premi nella forma retroattiva, ossia riferita ai premi per gli "anni

precedenti quello di competenza" (così la marginale).

In tale costellazione il

diritto alla riduzione, che decade dopo 5 anni a partire dalla richiesta, è "escluso

se all'assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede"

(così l'art. 46 cpv. 3 LCAMal). L'istanza formale, che la legge impone salvo

che si tratti dell'ipotesi di soppressione di prestazioni complementari

AVS/AI/IPG (art. 47 LCAMal) deve essere inoltrata.

Nel caso in esame la domanda

di riduzione del premio è stata presentata nell'anno stesso di competenza e non

si tratta dunque di un'istanza di sussidio retroattiva. La marginale, su questo

aspetto, è chiara.

Ne deriva che l'istanza

retroattiva non può essere riferita ai mesi dell'anno di competenza che l’amministrazione

non può riconoscere siccome la domanda di riduzione inoltrata in corso

dell'anno. In concreto le norme della Sezione II del Capitolo IV della LCAMal

non trovano applicazione diretta regolando, per volontà esplicita del

legislatore, una fattispecie particolare e precisamente contestualizzata,

diversa da qualle in discussione.

2.12

La materia è quindi regolata

unicamente dall'art. 25 LCAMal che impone espressamente agli assicurati tassati

in via ordinaria, come è il caso della parte ricorrente, di inoltrare l'istanza

entro la fine dell'anno che precede quello ci competenza per conseguire la

riduzione durante tutto l'anno di sussidio.

Se tale termine non è

rispettato, al contrario delle norme vigenti prima del 1° gennaio 2012 (per un

esempio tra tanti STCA 36.2007.86, del 16 agosto 2007, in re L.P.; STCA 36.2006.25 del 15 febbraio 2007, in re U.DS.) che precludeva il riconoscimento

dell'aiuto sociale per tutto l'anno di sussidio, le nuove norme hanno ammorbidito

le conseguenze del ritardo. In effetti se l'istanza è presentata in corso

d'anno non prelude la riduzione del premio, ma ne riduce il periodo di

riconoscimento (se dati i presupposti come nel caso concreto) dal mese

successivo la richeista alla fine dell'anno di competenza.

La legge è quindi silente

in merito alla possibilità di un assicurato (od un rappresentante di una unità

di riferimento) di domandare retroattivamente la riduzione per i mesi dell'anno

di competenza non considerati dall'amministrazione per l'inoltro della

richiesta successivamente al 31 dicembre dell'anno che precede quello di

sussidio.

Occorre allora verificare

se tale possibilità sia da riconoscere siccome lacunosa la legge o se il

legislatore abbia mantenuto un silenzio qualificato.

2.13

Come rammenta la

giurisprudenza federale (DTF 130 V 372) che ci si trova confrontati con una lacuna

propria, che deve essere colmata dal giudice, quando il legislatore ha omesso

di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna

soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione della

legge (DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa). Per converso, il

giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata

voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una norma

negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola

desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al

legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o

addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante

della normativa (DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 271 consid. 2a, DTF 124 V

348.

consid. 3b/aa e rispettivi richiami).

Nel contesto della

riduzione dei premi il Consiglio di Stato, nel suo messaggio del 15 settembre

2009.

di modifica della LCAMal e di cambio di paradigma per la determinazione

del diritto alla riduzione dei premi, ha evidenziato in tema di richiesta di

riduzione e sua tempestività quanto segue:

" Con il

nuovo modello, fondato su un reddito disponibile che potrà essere definito solo

nel corso del mese di ottobre, per l'inoltro delle richieste è giustificato

ridurre gli effetti dell'attuale art. 28 cpv. 2 LCAMal, che dispone

imperativamente l'inoltro dell'istanza entro il 31 dicembre dell'anno che

precede quello di competenza. Con la nuova impostazione, se l'istanza viene

presentata durante l'anno di competenza, in linea di principio l'effetto inizia

a partire dal mese successivo (ad esempio: un'istanza depositata il 12 marzo

2012.

determinerà il diritto alla RP solo a far tempo del 1° aprile 2012)."

Ed ancora:

" L'inoltro

delle richieste da parte di persone che non hanno ricevuto in via automatica il

modulo rappresenta un aspetto delicato, in quanto, come già rilevato, il

cittadino non sarà in grado di procedere ad un'autovalutazione immediata circa

le possibilità di accesso alla RP. Pertanto può determinarsi l’eventualità che,

nel dubbio, l’assicurato proceda sistematicamente ad inoltrare la richiesta. Il

rischio che l'UAM venga investito da domande unicamente cautelative appare

dunque evidente, con il conseguente carico amministrativo che ne deriverebbe.

Per limitare il numero di richieste “improprie” in entrata, e contenere di

conseguenza il carico per l’Amministrazione, è pertanto fondamentale prevedere

dei filtri. Attualmente i moduli sono reperibili, in primo luogo, presso le

Cancellerie comunali, alle quali è comunque indicato di procedere ad un'azione

di filtraggio. Con il nuovo modello ciò non sarà più immediatamente ottenibile,

in ragione del fatto che per determinare il diritto all'accesso alla RP

occorrerà acquisire conoscenze di tipo specifico sia in ordine ai meccanismi di

costruzione del reddito disponibile, sia per quanto attiene alle regole di

dettaglio che presiedono alla RP medesima, nonché disporre di appropriate

strutture informatiche. Per le medesime ragioni non appare praticabile

l'opzione di coinvolgere gli sportelli Laps attualmente in esercizio. Il

concetto di reddito disponibile Laps, pur presentando alcune analogie con il

reddito disponibile per l’applicazione della RP, si differenzia però in modo

importante in quanto determinato al momento della richiesta e non a partire dai

dati codificati dal sistema di accertamento fiscale. Inoltre occorrerebbe

potenziare gli effettivi per un compito ad hoc, di per sè estraneo alla Laps.

Al proposito occorre anche ricordare che le strutture degli sportelli Laps sono

definite dai Comuni. Non è nemmeno indicato consentire di scaricare liberamente

il modulo attraverso internet, senza alcun filtro, proprio per evitare la

generazione di istanze improprie di cui già si è detto, con il corollario degli

effetti collaterali conseguenti (decisioni negative, richieste di informazione,

reclami verbali o scritti, ricorsi)."

In merito al commento

della norma il Consiglio di Stato osservava in particolare che l’art. 25 LCAMal

2012:

" Per

l’essenziale ricalca l’attuale articolo 28. Per quanto attiene al capoverso 3,

così come è stato esplicitato a messaggio (Capitolo 14), l’indeterminazione

soggettiva dell’assicurato quanto a sapere se possa rientrare o meno nel

diritto alla RP, giustifica il fatto che se la richiesta è depositata dopo il

31.

dicembre dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla RP può

nascere solo a partire dal mese successivo la presentazione dell’istanza,

purché la stessa sia formulata nel corso dell’anno di competenza (se fosse

presentata oltre il 31 dicembre dell’anno di competenza si configura come

domanda tardiva e sarà trattata ai sensi dei disposti specifici legati a questa

fattispecie, come più compiutamente si dirà in prosieguo). In questo modo si

tutela l’assicurato, in quanto la costruzione autonoma del proprio reddito

disponibile non può oggettivamente rientrare nel novero delle conoscenze

semplici, o comuni, e di portata generale; e nel contempo si mantiene

l’incentivo alla responsabilizzazione individuale, nel senso che più tardi

viene depositata l’istanza, più l’assicurato beneficiario di RP sarà penalizzato.

E il grado di penalizzazione risulterà proporzionale all’ampiezza del ritardo."

Dal

canto suo il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze, su

questo aspetto, si è così espressa:

" Il nuovo

modello di riduzione dei premi ripropone l’attuale modello organizzativo misto,

secondo il quale le richieste di prestazioni sono automatiche per i beneficiari

Laps (come per i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI), mentre gli

altri potenziali beneficiari devono presentare annualmente un’istanza sulla

base di moduli ricevuti dall’amministrazione. L’invio dei moduli al potenziale

beneficiario permette di informare compiutamente quest’ultimo dei suoi diritti,

di aiutare concretamente le persone che hanno più difficoltà nelle pratiche

burocratiche e semplifica il lavoro amministrativo, siccome i moduli contengono

già dati verificati. L’invio dei moduli sarà impostato a partire dai parametri

conosciuti per l'anno che precede quello di competenza, ma nel corso del mese

di ottobre si procederà ad un secondo invio, una volta conosciuta l’evoluzione

dei premi per l’anno successivo. Si ricorda che con il nuovo modello l'importo

della prestazione sarà stabilito in maniera globale per l'UR e poi sarà

successivamente ripartito sui singoli membri, secondo i criteri gerarchici

presentati nel messaggio. Siccome con il nuovo modello il RDS non sarà più un

dato così immediato come quello del reddito imponibile ai fini fiscali e potrà

essere definito solo nel corso del mese di ottobre, il Consiglio di Stato propone,

a giusta ragione, di ridurre gli effetti della norma che attualmente dispone

imperativamente l'inoltro dell'istanza entro il 31 dicembre dell'anno che

precede quello di competenza. Con la nuova impostazione sarà possibile

presentare l’istanza anche nel corso dell’anno di competenza, ma in questo caso

di principio la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di

presentazione dell’istanza.

In questo senso andavano

anche l’Iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli

relativa alla “modifica dell'art. 28a LCAMal (procedura per l'ottenimento

dei sussidi di cassa malattia)” del 23 giugno 2008, e la Mozione presentata

da Lorenzo Quadri "per una migliore campagna informativa sulla

decorrenza dei termini di richiesta del sussidio di cassa malati" del

25.

giugno 2007 e messaggio 6024 del 29 gennaio 2008.

Nel suo commento alle

norme la Commissione della gestione e delle finanze ha ribadito l’aspetto della

tempestività dell’istanza se presentata entro il 31 dicembre precedente l’anno

di competenza e la possibilità di vedere la prestazione diminuita (e non

negata) se l’istanza presentata in corso d’anno.

Dai lavori preparatori

discende che il Parlamento ha inteso regolare compiutamente la materia come ha

fatto. Non si può ritenere in concreto l’esistenza di una lacuna da parte del

legislatore.

2.14

Resta da esaminare se, in

ottica procedurale, sia possibile all’assicurato che formula una domanda oltre

il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza,

domandare la restituzione dei termini in caso sussistano impellenti ragioni che

hanno impedito l’inoltro tempestivo della richiesta.

Come rammenta l’art. 76

cpv. 1 LCAMal, nell’ambito delle procedure concernenti la riduzione dei premi è

applicabile la Legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013 per gli

aspetti procedurali. Questa normativa prevede, all’art. 15, che la parte che

non rispetta il termine può chiederne la restituzione purché può dimostrare di

non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa. La

domanda di restituzione contro il lasso dei termini deve essere presentata

all’autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Come rammenta la

giurisprudenza del TRAM in materia, in particolare emanata sotto l’egida della

previgente legge di procedura del 19 aprile 1966 (art. 12) ma su questi aspetti

simile nei suoi contenuti all’attuale normativa, la restituzione in intero è

possibile quando all'assicurato sia:

" stato

impedito a compiere l'atto omesso in tempo utile a causa di un fatto grave, che

non poteva essere evitato. La durata e l'intensità dell'impedimento vanno

esaminate concretamente. Il semplice fatto che un impedimento intervenga

durante la decorrenza di un termine non giustifica un'automatica restituzione

dei termini: l'impedimento deve essere stato tale da non permettere di

rispettare il termine in questione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 9 e giurisprudenza ivi citata). La malattia può essere un caso di impedimento, ma a condizione

che il quadro clinico sia tale da impedire al ricorrente di agire oppure di

dare disposizioni per agire, come i casi di incoscienza o immobilizzazione

continuate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 13). Costante giurisprudenza stabilisce, in fine, che la degenza costituisca un fatto grave

giustificante, solo se l'infermità è di natura tale da impossibilitare il

conferimento di un mandato (RDAT 1981, n. 29; GAT/351). Inoltre, la

giurisprudenza richiede che chi si assenta all'estero anche solo per vacanze

organizzi i propri affari, prima della partenza. In pratica una simile assenza

può giustificare una restituzione in intero solo quando l'assenza è dovuta ad

una partenza imprevista (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 22). Ora, in base a quanto spiegato, la situazione descritta dall'istante non permette di

accogliere la richiesta di restituzione in intero. Come dichiarato dall'istante

stesso, egli è partito per la cura un mese dopo la notificazione della

decisione. La pregressa situazione di salute dell'istante, per quanto seria e

della quale il tribunale non ha motivo di dubitare, nulla muta all'esito della

presente: la situazione descritta da (…) non adempie a nessuno di questi

requisiti. Non sussistono pertanto i presupposti per una restituzione in

intero." (TRAM 90.2007.55 del 3 ottobre 2007)

2.15

Ora, in concreto, anche

volendo ammettere l’applicabilità delle norme procedurali tese alla

restituzione in intero dei termini, anche se invero un’istanza in tal senso non

è stata formulata dalla ricorrente, la stessa non potrebbe essere accolta

poiché le ragioni che soggiacciono al ritardo non sono legate ad un impedimento

derivato da una circostanza grave e non ovviabile.

Pur ammettendo le

traversie dell’assicurata, il suo travagliato divorzio, l’impegno educativo per

crescere la figlia da sola, e l’esercizio di una attività lavorativa in __________,

non si può ritenere il sussistere di una causa d’impedimento nella mancata

tempestiva trasmissione della tassazione rispettivamente del modulo per

l’inoltro della domanda, siccome alla qui ricorrente era comunque possibile

domandare l’aiuto sociale, anche in assenza di tali elementi di valutazione che

sarebbero stati successivamente prodotti od acquisiti dall’amministrazione per

evadere la richiesta. L’assicurata ha tardato senza esserne stata impedita.

Da rilevare a quest’ultimo

proposito come, sotto l’egida delle norme vigenti sino a fine 2011, il

Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva considerato (si veda ad esempio

la STCA 36.2005.112, in re S., del 3 ottobre 2005) che il mancato recapito del

formulario per l’inoltro della domanda di riduzione non poteva costituire valido

motivo di giustificazione del ritardo e non salvaguardava la buona fede

dell’assicurato.

2.16

RI 1 invoca la violazione

della buona fede da parte dell’amministrazione nel suo gravame.

Come rammenta la costante

prassi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni (per tutte nuovamente

la STCA 36.2005.112, in re S., del 3 ottobre 2005) “(…) Il diritto alla

protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico

svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della

Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei

confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni,

egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della

stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare

nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro

comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che

l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal

principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata

giurisprudenza, secondo la quale di regola

un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una

situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a

rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che

l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione

ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio

(DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag.

223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1

vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V

66.

consid. 2a e sentenze ivi citate).

La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed.

si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti

degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione

del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in

primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla

legge. (…)”.

Ora non v’è chi non veda

come il mancato invio del formulario per domandare la riduzione del premio, e

l’assenza di una tempestiva emanazione della tassazione 2011, non costituiscano

promesse od impegni dell’autorità amministrativa preposta a riconoscere un

diritto in maniera contraria alle norme di legge.

Non sussistendone gli

estremi la buona fede non può essere ritenuta.

2.17

Alla luce di quanto precede il

ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tasse e spese e senza

attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepiscono tasse e

spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti