36.2015.11
È esclusa la possibilità di ottenere la riduzione del premio chiesto in corso d'anno retroattivamente dall'inizio dell'anno da sovvenzionare. Lasciato aperto il quesito della possibilità di ottenere l
6 agosto 2015Italiano41 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.11
IR/sc
Lugano
6 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 febbraio 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto
1.1. RI 1 con domicilio a __________
ma con residenza abituale a __________, separata, senza attività, madre di __________,
1995, ed assicurata presso __________, ha chiesto, il 23 maggio 2014, di essere
posta al beneficio della riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie per il 2014 per se e per la figlia studente presso un
istituto superiore a __________.
Già al momento
dell'inoltro del modulo RI 1 ha comunicato come: "Negli anni precedenti
ricevevo direttamente questo formulario e solo ora, sollecitando presso di voi
il mio sussidio per quest'anno, ho appreso che la domanda non era stata
inoltrata. (…) … l'ufficio tassazioni non ha emesso la decisione di tassazione
per gli anni 2011 e 2012. Ho sollecitato l'emissione in data 8 maggio 2014.
Presumo quindi che il formulario da parte vostra non mi sia arrivato in assenza
della tassazione di riferimento 2011. La mia situazione economica non è mutata,
ho grandi difficoltà economiche … vi chiedo gentilmente di valutare la
concessione del sussidio a decorrere dal 01.01.2014." (doc. 1).
1.2. Con lettera interlocutoria la
Cassa ha comunicato all'assicurata rappresentate l'unità di riferimento, che la
decisione in merito alla richiesta sarebbe stata emanata solo successivamente
alla decisione di tassazione riferita all'anno 2011 (doc. 2).
1.3. In data 31 luglio 2014 l'amministrazione ha emanato il suo provvedimento accogliendo la richiesta, concedendo la
massima riduzione possibile ma unicamente per i mesi da giugno a dicembre 2014
(doc. 3).
1.4. Il successivo 21 agosto 2014 RI
1 ha inoltrato reclamo all'amministrazione contro il provvedimento postulando
il riconoscimento della RIPAM per tutto il 2014. Nel suo reclamo l'assicurata
ha evidenziato di non avere ricevuto direttamente dalla Cassa rispettivamente
tramite l'Ufficio tassazioni, il formulario per domandare la riduzione "(…)
Confidando in questa consuetudine, per l'anno 2014 non ho minimamente pensato
di inoltrare istanza di sussidio attendendo, in perfetta buona fede, l'invio
del questionario direttamente da parte vostra. (…) visto che non ricevevo
nulla, venni informata che per il diritto alla riduzione dei premi
dell'assicurazione malattia per l'anno 2014 fa stato la notifica di tassazione
cantonale 2011, della quale purtroppo non ero ancora in possesso, malgrado le
mie sollecitazioni e l'invio regolare, entro il termine del 30.04.2012, della
dichiarazione. Sempre in buona fede, pensai che appena emessa la citata
tassazione, codesto lod. Ufficio avrebbe provveduto ad inviarmi il formulano, o
al limite a decidere in merito, non essendovi stato alcun cambiamento nella mia
situazione economica e familiare rispetto agli anni precedenti. A partire dal
01.01.2014 la mia Cassa Malati, la __________, mi ha chiesto il pagamento
mensile della quota piena, non essendo in possesso di alcuna decisione di
riduzione di premio. Con l'aiuto del mio genitore ho effettuato il pagamento
richiesto e (…) il 26 maggio 2014 ho inoltrato al vostro Ufficio la richiesta
di riduzione dei premi LAMal 2014. (…) Preciso che questa procedura, pur
essendo alquanto anomala, non è dipesa assolutamente dalla mia errata gestione
della pratica, ma da un insieme di fattori che hanno determinato questo
inconveniente. Più precisamente, la mancanza della tassazione ha
determinato il mancato invio automatico del questionario di richiesta riduzione
premio, il ritardo da parte dell'UT nell'emissione della tassazione, malgrado
l'invio della dichiarazione in tempo regolare e le sollecitazioni, la mia buona
fede nell'attesa del questionario di richiesta sussidio, fattori questi che
messi assieme hanno determinato la mancata presentazione della domanda di sussidio
entro la fine anno 2013. (…)" (doc. 4).
1.5. Dopo avere eseguito le
verifiche dei calcoli eseguiti (doc. 5) l'amministrazione ha comunicato alla
signora RI 1 il 25 agosto 2014 che una presentazione della richiesta di
riduzione "… nel caso di specie dopo il 31.12.2013, ma nell'anno di
competenza, (conferisce) il diritto alla riduzione dei premi per gli assicurati
tassati in via ordinaria … solo a partire dal mese seguente la presentazione
(art. 25 cpv. 3 LCAMal)" (doc. 6). L'assicurata ha reagito il successivo
2 settembre 2014 chiedendo il rilascio di una decisione impugnabile (doc. 7).
La Cassa ha acquisito
presso RI 1 nuove informazioni con richiesta dell'11 settembre 2014 (doc. 8) evasa
con l'invio di un plico pervenuto alla Cassa l'8 ottobre 2014.
RI 1 ha prodotto i dati (e
parzialmente i giustificativi) dei salari, attestazione di pagamento dei
contributi AVS AI IPG, i certificati di salario 2011, 2012 e 2013 nonché i
documenti attestanti la separazione dal marito, l'affido della figlia __________
nonché le conseguenze economiche del divorzio nel frattempo intervenuto (doc.
9).
A richiesta della Cassa
(lettera 2 ottobre 2014, doc. 10) RI 1 ha completato la produzione della
documentazione al 4 novembre 2014 (doc. 11).
1.6. Il 6 novembre 2014 la Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha comunicato all'assicurata di avere "…
annullato la decisone impugnata per il periodo giugno-dicembre 2014. (…) … in
sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo
mese di dicembre riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere
positivo. (…)" (doc. 13).
Il 30 novembre 2014 (doc.
14) l'amministrazione ha emesso un nuovo provvedimento con cui ha riconosciuto,
in favore della ricorrente, la riduzione massima del premio (CHF 2'128,70 per RI
1 e CHF 1'969,80 per __________) ancora una volta però limitatamente al periodo
luglio-dicembre 2014.
Con lettera 10 dicembre
2014 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha evaso una richiesta
telefonica dell'assicurata ribadendo i limiti temporali della concessione
dell'aiuto sociale (doc. 15).
Il successivo 17 dicembre
2014 (doc. 16) RI 1 ha inoltrato formale reclamo contro il provvedimento che la
Cassa ha respinto con la decisione su reclamo del 12 febbraio 2015 (doc. 19).
1.7. Il 22 febbraio 2015 (doc. I) RI
1 ha inoltrato ricorso contro la decisione su reclamo ribadendo le ragioni già
fatte valere nel reclamo e nelle corrispondenze riassunte e riprese nei
passaggi precedenti.
In sostanza il mancato
rispetto del termine del 31 dicembre 2013 è da ricondurre alla "mancanza
della tassazione (che) ha determinato il mancato invio automatico del
questionario di richiesta di riduzione del premio".
All'accoglimento del
ricorso la Cassa si è opposta con risposta di causa del 13/16 marzo 2015 (doc.
III) le cui argomentazioni saranno riprese, ove necessario, in corso di
motivazione.
La ricorrente è stata
sentita dal giudice delegato, accompagnata dal padre __________, il 26 giugno 2015. In corso d'udienza essa ha ribadito il contenuto del ricorso e le sue grandi difficoltà
economiche alla luce del contenzioso con l'ex marito.
Non sono state acquisite
ulteriori prove.
In ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale
delle Assicurazioni è quindi competente ad esaminarlo nel merito.
2.2. Il ricorso formulato da RI 1
adeguatamente motivato e preciso nelle sue conclusioni è ricevibile in ordine
sia per il suo contenuto che per la tempestività siccome formulato il 22
febbraio 2015 avverso la decisione su reclamo del precedente 12 febbraio 2015.
Nel merito
2.3. Oggetto della procedura è il
quesito a sapere se, correttamente, l'amministrazione ha attribuito alla
ricorrente la riduzione del premio unicamente dal giugno 2014 e non dovesse invece
attribuire l'aiuto sociale dal gennaio del medesimo anno.
2.4. Con effetto dall’inizio del
2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di
seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è utilizzato sia nei lavori
preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito una
modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato a
seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale
2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di
distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli
art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la
precedente normativa aveva mostrato talune lacune e, soprattutto, per
ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale scelti con l’adozione
della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in
questo senso il Messaggio 15
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, ed il Parlamento
promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai
criteri scelti dalla Lasp e quindi distanziarsi dal reddito imponibile
cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per
approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento
poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle
famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente sistema ma anche a “tenere conto
della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito
dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di
riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella
concretizzazione di quanto in materia di RIPAM impone la LAMal, di ampio
margine di valutazione ed apprezzamento ed é vincolato unicamente da quanto
impone l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i
Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani
adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo di informazione della
popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo
scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta infatti ai Cantoni
definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire
gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto
autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza
(DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare la
procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei
premi. Il Ticino, con le abrogate norme, aveva optato per un modello scalare (“Stufenmodell”)
che differenziava diverse classi di reddito in base alla composizione
famigliare, alle quali era attribuito un importo fisso quale riduzione del
premio. La determinazione dell’importo da riconoscere era in relazione al
reddito imponibile fissato dalle autorità fiscali.
2.5. Le nuove norme, come detto,
tendono ad ossequiare uno degli obiettivi di politica sociale cantonale dettato
dalla Laps. Al momento dell’adozione di questo corpo normativo infatti era
apparso che “la riduzione dei premi apparteneva al nucleo centrale delle
prestazioni sociali cantonali che la legge [Laps, n.d.r.] mirava a coordinare”
(Rapporto cit., pag. 2), operazione che non era stata però stato possibile
condurre a termine in occasione dell’adozione di quella legge per l’elevato
numero dei beneficiari della riduzione dei premi dell’assicurazione malattia e
delle conseguenze di tale numero sul lavoro dell’amministrazio-ne in caso di
applicazione stretta dei parametri della Laps. Non era stato cioè possibile introdurre
nella LCAMal il sistema del cosiddetto reddito disponibile, uno dei pilastri
della Laps, ossia lo strumento essenziale per determinare una situazione
economica delle famiglie postulanti prestazioni sociali in modo “più
aderente alla realtà” (Rapporto, op. cit., loc. cit.). L’adozione del
reddito disponibile avrebbe imposto un calcolo, complesso ed articolato,
soggetto a minuziosa verifica, per ogni singolo richiedente il sussidio, con un
incremento prevedibilmente impressionante dell’onere amministrativo. Per tale
motivo è stata riconosciuta l’esigenza di procedere ad adattamento successivo
della LCAMal e, nell’ambito dei lavori preparatori alla presentazione del
disegno di legge, è emersa la necessità di procedere mediante l’accertamento
del reddito disponibile in maniera comunque semplificata, ciò per permettere un
onere amministrativo sopportabile e, comunque, pervenire ad un sistema di RIPAM
il più possibile conforme all’impostazione della Laps.
Uno degli intenti del
legislatore era il conseguimento di “una maggiore equità orizzontale
nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare
maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro
dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti
indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia)
e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione
dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento
… (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che
evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato
e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).
Importante è qui
sottolineare che, nel suo messaggio di accompagnamento del disegno di legge,
l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte
la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale
per certe fasce di assicurati.
2.6. Va detto che il Cantone
Ticino accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di
un’istanza scritta accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25
LCAMal) da parte degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di
prestazioni complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42
e 43 LCAMal). Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere
di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale
il sussidio è richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti
l’aiuto sociale è versato dal 1 gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza
delle condizioni per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se
la domanda è tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che
precede quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in
via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della
presentazione della richiesta.
2.7. Il sistema voluto con la novella
del 24 giugno 2010, a partire dal 1° gennaio 2012, è già stato oggetto di un
cambiamento con effetto al 1° gennaio 2015 con una nuova definizione di premio
medio di riferimento e l'introduzione del concetto di reddito disponibile massimo
(art. 32a LCAMal).
2.8. Per quanto d'interesse per la
procedura in discussione va evidenziato come, in base al regolamento, l'istanza
di riduzione del premio o di suo rinnovo (art. 8 RLCAMal) va presentata da un
membro maggiorenne dell'unità di riferimento a mano dell'apposito formulario
che viene "recapitato ai potenziali beneficiari dalla Cassa … o può
essere richiesto alla medesima … debitamente compilato e corredato dai
giustificativi" (art. 8 cpv. 2 RLCAMal).
Questo TCA evidenzia che
il nuovo art. 25 LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012, è stato adottato per
attenuare le conseguenze delle norme applicate in precedenza che prevedevano,
in sostanza, che se l’assicurato inoltrava la richiesta nel corso dell’anno di
competenza, riservati motivi giustificativi che la giurisprudenza cantonale ha
interpretato in maniera restrittiva, non aveva diritto al sussidio, neppure per
Fatti
i mesi successivi alla trasmissione della richiesta (cfr. sentenza 36.2008.112
del 29 settembre 2008).
A questo proposito, con
riferimento all’accenno di un ricorrente a sentenza di un altro Cantone
(ripresa nella STCA 36.2014.65 del 21 ottobre 2014 in re S, consid. 4) riportata in un quotidiano confederato e secondo cui,: “…
Ein Gesuch um eine Prämieverbilligung ist immer im laufenden Jahr und noch ein
Jahr später möglich. Und wer noch keine Prämienverbilligung für 2002 beantragt
oder erhalten hat, bekommt dank dem Winterthurer Entscheid bis Ende dieses
Jahres nochmals eine Chance – notfalls halt schriftlich, wenn die Schalter über
die Feiertage geschlossen sind” ), il TCA ha già avuto modo, in passato, di
chinarsi sulla questione della conformità del diritto cantonale a quello
federale.
Con sentenza 36.2005.141 del 9 gennaio 2006 (più volte
riconfermata, cfr. ad esempio la sentenza 36.2007.151 del 25 febbraio 2008), il
TCA ha esaminato le censure sollevate dall’allora ricorrente circa la
violazione dei principi della proporzionalità, della preminenza del diritto
federale e del divieto del formalismo eccessivo rammentando che:
“… per l’art. 65 LAMal,
nella versione prima della modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2012, i
Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica
modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a
persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi
soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in modo
che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all’articolo 66
siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle
condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare
dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita
la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle
riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in
anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente
gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono
tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82 capoverso 3, purché
siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla
Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da
permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il
Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.
Per l’art. 66 LAMal
(nella versione in vigore al momento dell’emanazione della citata sentenza) la
Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la riduzione dei
premi a tenore degli articoli 65 e 65a. Questi sussidi sono fissati mediante
decreto federale semplice di una durata di quattro anni, tenuto conto
dell’evoluzione dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e dello stato delle finanze della Confederazione. Il Consiglio
federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua
popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati
secondo l’articolo 65a lettera a. Il Consiglio federale decide, secondo la
capacità finanziaria dei Cantoni, il contributo minimo di questi ultimi ai
sussidi federali. Il contributo globale dei Cantoni corrisponde almeno alla
metà dell’importo complessivo dei sussidi federali. Un Cantone può diminuire al
massimo del 50 per cento il contributo che è tenuto a versare giusta il
capoverso 4 se è comunque garantita la riduzione dei premi per gli assicurati
di condizione economica modesta. Il sussidio federale accordato a questo
Cantone è quindi ridotto in modo corrispondente. Il Consiglio federale può
emanare disposizioni più dettagliate in materia. Il Consiglio federale può
autorizzare i Cantoni a riportare all’esercizio seguente le differenze annuali
tra l’importo dei sussidi federali e cantonali e l’importo dei sussidi versati.
(STCA 36.2014.65 del 21
ottobre 2014, in re S. consid. 4)
Il TCA (STCA
36.2014.65 citata) ha poi rammentato che per il principio della forza
derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale
deve sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o
un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della
Confederazione e che quest’ultima ha effettivamente disciplinato. Questo
principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie
che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i cantoni
conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni
di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli
previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2;
DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2
Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma,
DTF 125 I 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
Giusta
l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro
le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza
federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.
sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come
ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica
modesta (sentenza del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal;
Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno
1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni;
cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le
competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è
quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue
Krankenversicherungsrecht, pag. 5).
Questo
Tribunale ha constatato come in simili condizioni l’assicurazione malattia non
è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che in determinati casi i
Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00,
consid. 4) ed ha rammentato che con sentenza del 3 maggio 2005, pubblicata in
DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., l’Alta Corte ha ricordato che la
giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per
quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che
possono definire autonomamente la nozione di “assicurati di condizione
economica modesta” (cfr. anche DTF 122 I 343).
Per quanto
concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, il
TCA ha concluso che i cantoni godono pertanto di notevole autonomia ed ha
applicato a legge cantonale allora in vigore affermando che nella “misura in
cui il Regolamento cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di
chiedere il sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo,
esso non viola il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3
seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i
Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in
modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di
pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell’inizio del diritto
al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l’assicurato fa valere il suo
diritto l’anno precedente l’inizio del versamento del sussidio. In concreto la
norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di diritto
federale e va dunque tutelata” (STCA 36.2012.2 del 16 aprile 2012 in re B.)
Il TCA, per quanto attiene
alla violazione del divieto di formalismo eccessivo e dell’arbitrio, rammenta
nella sua prassi (STCA 36.2014.65 citata per tuttte) che gli art. 9 e 29 Cost.
prevedono che ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il
principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e che in
procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha
diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro
un termine ragionevole. In DTF 127 I 131, il TF ha rilevato
che "Das aus Art.
29 Abs. 1 BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des
überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als
exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum
blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in
unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei,
ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit
Hinweisen)". Il TF ha ancora rilevato, in DTF 130 V 177 che "Überspitzter
Formalismus ist eine besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt
vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne
dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle
Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften
überspannte Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg
in unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im
Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und
rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen
Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV
im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte
Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen
gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des
materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II
142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin
geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit
Hinweis)".
Va inoltre ricordato che una decisione non è arbitraria - e quindi non
viola l’art. 9 Cost. - per il semplice fatto che una soluzione diversa da
quella adottata dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura
preferibile; lo è, per contro, quando risulta manifestamente insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una
norma o di un chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il
sentimento di giustizia e equità (cfr. DTF 124 V 137 consid. 2b p. 139;
DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1; STFA del 27 gennaio
2005 nella causa T., H 315/03, consid. 7.1.).
Il TCA ha evidenziato che
nel caso allora giudicato (STCA 36.2005.211 del 24 febbraio 2006; ma si vedano
anche 36.2005.180 del 10 gennaio 2006 e quanto riportato nella STCA 36.2014.65
del 21 ottobre 2014): “l’amministrazione si è limitata ad applicare una
norma cantonale che prevede la procedura da seguire nel caso in cui si intende
ottenere il beneficio del sussidio per il pagamento del premio
dell’assicurazione obbligatoria. Questa norma, come visto in precedenza,
permette all’autorità cantonale, nella misura del possibile, di decidere sul
diritto al sussidio tempestivamente per evitare che l’assicurato debba farsi
carico di premi cui non può far fronte. Chiedere agli assicurati di presentare
la richiesta di sussidio, tranne eccezioni qui non ravvisabili, entro la fine
dell’anno che precede il diritto alla corresponsione del sussidio, non è
arbitrario e non viola il divieto di formalismo eccessivo. Infatti, come già
giudicato in diverse occasioni da questo Tribunale, e come ammesso
dall’amministrazione, se un assicurato non dispone ancora di tutti i documenti
necessari a stabilire la sua condizione economica, può comunque trasmettere il formulario
di richiesta con l’indicazione che la documentazione sarà inviata in un secondo
tempo (cfr. anche DTF 130 I 26, consid. 3.3.3.4 nell’ambito dell’entrata in
vigore della moratoria sull’apertura degli studi medici ove il TF ha stabilito
che i medici, non ancora in possesso dell’attestato di equipollenza del loro
titolo, potevano comunque inoltrare la loro istanza prima dell’entrata in
vigore della moratoria, indicando che la documentazione mancante sarebbe stata
trasmessa in un secondo tempo). L’inoltro della richiesta entro la fine
dell’anno che precede il diritto al sussidio non è pertanto resa inutilmente
difficile o impedita dalla norma contestata. Ciò anche se il ricorrente, se
avesse trasmesso tempestivamente la richiesta, avrebbe avuto diritto al
sussidio”.
Ed ancora la prassi di
questo TCA (riportata in STCA 36.2005.211 del 24 febbraio 2006; ma si vedano
anche 36.2005.180 del 10 gennaio 2006 e quanto ripreso nella STCA 36.2014.65
del 21 ottobre 2014) rileva “l’insorgente fa valere la violazione del
principio della proporzionalità il quale esige che le misure adottate dall’ente
pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a
soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei
privati (art. 36 cpv. 3 Cost., DTF 128 II 340 consid. 4; 125 I 209 consid.
10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b)” e che nel caso concreto “la decisione
dell’autorità cantonale, che si è limitata ad applicare il diritto cantonale
vigente in materia di procedura, non può essere considerata sproporzionata.
L’assicurato avrebbe infatti potuto ottenere il sussidio se avesse rispettato
il termine” imposto “dall’art. 45 del Reg. LCAMal”.
2.9. Nelle
successive sentenze il Tribunale ha confermato questa giurisprudenza. Ad
esempio con pronunzia del 5 settembre 2007 (inc. 36.2007.105), il TCA ha
affermato che:
" (…) il
giudice deve applicare le norme vigenti e non può scostarsene, ciò anche se
l’applicazione del rigoroso termine del 31 dicembre, comunque adeguatamente
lungo, appare iniquo nel suo risultato al punto di non permettere ad una donna
che ha lavorato un’intera vita crescendo da sola un figlio, e ciò con le grandi
difficoltà che la signora X rammenta, con entrate decisamente ridotte e
derivanti dalla disoccupazione, di beneficiare del sussidio. La legge e le
norme applicabili al caso concreto (volute da Parlamento e Governo) non
permettono neppure, come evidenziato nelle recenti sentenze di questo Tribunale
citate dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia nelle sue osservazioni, di
concedere un aiuto parziale limitato nel tempo o ridotto per l’importo (si
vedano le sentenze di cui agli inc. 36.2005.177 in re D. del 24 gennaio 2006 e
36.2005.127 in re O. sentenza del 30 novembre 2005). Non può essere purtroppo
apportato un correttivo al ritardo nella domanda di sussidio con un diritto
ammesso in parte o limitato."
2.10. Il 1° gennaio 2012 è entrata
in vigore una modifica dell’art. 65 LAMal, che ora prevede:
" 1I Cantoni accordano riduzioni dei premi
agli assicurati di condizione economica modesta. Versano l'importo per la
riduzione del premio direttamente agli assicuratori presso i quali queste
persone sono assicurate. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli
aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in
Svizzera, ma che vi soggiornano per un lungo periodo.
1bisPer i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento
i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione.
2Lo scambio di dati fra i Cantoni e gli assicuratori avviene sulla base di
uno standard uniforme. Il Consiglio federale disciplina le modalità dopo aver
sentito i Cantoni e gli assicuratori.
3I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento
vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze
economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i
Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in
modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di
pagare i premi.
4I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla
riduzione dei premi.
4bisIl Cantone comunica all'assicuratore il nome degli assicurati che hanno
diritto a una riduzione dei premi e l'importo della riduzione con un anticipo
sufficiente, affinché gli assicuratori possano tenere conto della riduzione al
momento della fatturazione dei premi. L'assicuratore informa gli aventi diritto
dell'importo effettivo della riduzione al più tardi in occasione della
Considerandi
fatturazione successiva.
5In caso di riduzione dei premi, gli assicuratori sono tenuti a
collaborare oltre quanto previsto dalle disposizioni concernenti l'assistenza
amministrativa e giudiziaria di cui all'articolo 82.
6I Cantoni forniscono alla Confederazione dati anonimi concernenti gli
assicurati beneficiari, così da permetterle di verificare l'attuazione degli
scopi di politica sociale e familiare. Il Consiglio federale emana le
necessarie prescrizioni."
Accertato che il nuovo
art. 65 LAMal non si scosta in maniera importante dalla versione
precedentemente in vigore relativamente alle questioni già ampiamente esaminate
e risolte da questo Tribunale vigente la vecchia versione LCAMal, modificata
con il 1° gennaio 2012, ed il vecchio RLCAMal, che prevedevano norme
maggiormente restrittive quo all’inizio del diritto al versamento del sussidio,
questo TCA non ha alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza cantonale
citata. Il nuovo art. 65 cpv. 4 bis LAMal, conferma semmai la necessità di
poter decidere sui sussidi con un ragionevole anticipo alfine di permettere
agli assicuratori di tener conto della riduzione nella fatturazione dei premi.
A giusta ragione
l’amministrazione, in applicazione dell’art. 25 cpv. 3 LCAMal, ha pertanto
assegnato il sussidio con effetto dal mese successivo all’inoltro della
richiesta.
2.11
Da evidenziare ancora come l'art.
46.
LCAMal regola il tema, diverso da quello qui in discussione, della riduzione
dei premi nella forma retroattiva, ossia riferita ai premi per gli "anni
precedenti quello di competenza" (così la marginale).
In tale costellazione il
diritto alla riduzione, che decade dopo 5 anni a partire dalla richiesta, è "escluso
se all'assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede"
(così l'art. 46 cpv. 3 LCAMal). L'istanza formale, che la legge impone salvo
che si tratti dell'ipotesi di soppressione di prestazioni complementari
AVS/AI/IPG (art. 47 LCAMal) deve essere inoltrata.
Nel caso in esame la domanda
di riduzione del premio è stata presentata nell'anno stesso di competenza e non
si tratta dunque di un'istanza di sussidio retroattiva. La marginale, su questo
aspetto, è chiara.
Ne deriva che l'istanza
retroattiva non può essere riferita ai mesi dell'anno di competenza che l’amministrazione
non può riconoscere siccome la domanda di riduzione inoltrata in corso
dell'anno. In concreto le norme della Sezione II del Capitolo IV della LCAMal
non trovano applicazione diretta regolando, per volontà esplicita del
legislatore, una fattispecie particolare e precisamente contestualizzata,
diversa da qualle in discussione.
2.12
La materia è quindi regolata
unicamente dall'art. 25 LCAMal che impone espressamente agli assicurati tassati
in via ordinaria, come è il caso della parte ricorrente, di inoltrare l'istanza
entro la fine dell'anno che precede quello ci competenza per conseguire la
riduzione durante tutto l'anno di sussidio.
Se tale termine non è
rispettato, al contrario delle norme vigenti prima del 1° gennaio 2012 (per un
esempio tra tanti STCA 36.2007.86, del 16 agosto 2007, in re L.P.; STCA 36.2006.25 del 15 febbraio 2007, in re U.DS.) che precludeva il riconoscimento
dell'aiuto sociale per tutto l'anno di sussidio, le nuove norme hanno ammorbidito
le conseguenze del ritardo. In effetti se l'istanza è presentata in corso
d'anno non prelude la riduzione del premio, ma ne riduce il periodo di
riconoscimento (se dati i presupposti come nel caso concreto) dal mese
successivo la richeista alla fine dell'anno di competenza.
La legge è quindi silente
in merito alla possibilità di un assicurato (od un rappresentante di una unità
di riferimento) di domandare retroattivamente la riduzione per i mesi dell'anno
di competenza non considerati dall'amministrazione per l'inoltro della
richiesta successivamente al 31 dicembre dell'anno che precede quello di
sussidio.
Occorre allora verificare
se tale possibilità sia da riconoscere siccome lacunosa la legge o se il
legislatore abbia mantenuto un silenzio qualificato.
2.13
Come rammenta la
giurisprudenza federale (DTF 130 V 372) che ci si trova confrontati con una lacuna
propria, che deve essere colmata dal giudice, quando il legislatore ha omesso
di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna
soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione della
legge (DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 348 consid. 3b/aa). Per converso, il
giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata
voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una norma
negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola
desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al
legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso di diritto o
addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante
della normativa (DTF 127 V 442 consid. 2b, DTF 124 V 271 consid. 2a, DTF 124 V
348.
consid. 3b/aa e rispettivi richiami).
Nel contesto della
riduzione dei premi il Consiglio di Stato, nel suo messaggio del 15 settembre
2009.
di modifica della LCAMal e di cambio di paradigma per la determinazione
del diritto alla riduzione dei premi, ha evidenziato in tema di richiesta di
riduzione e sua tempestività quanto segue:
" Con il
nuovo modello, fondato su un reddito disponibile che potrà essere definito solo
nel corso del mese di ottobre, per l'inoltro delle richieste è giustificato
ridurre gli effetti dell'attuale art. 28 cpv. 2 LCAMal, che dispone
imperativamente l'inoltro dell'istanza entro il 31 dicembre dell'anno che
precede quello di competenza. Con la nuova impostazione, se l'istanza viene
presentata durante l'anno di competenza, in linea di principio l'effetto inizia
a partire dal mese successivo (ad esempio: un'istanza depositata il 12 marzo
2012.
determinerà il diritto alla RP solo a far tempo del 1° aprile 2012)."
Ed ancora:
" L'inoltro
delle richieste da parte di persone che non hanno ricevuto in via automatica il
modulo rappresenta un aspetto delicato, in quanto, come già rilevato, il
cittadino non sarà in grado di procedere ad un'autovalutazione immediata circa
le possibilità di accesso alla RP. Pertanto può determinarsi l’eventualità che,
nel dubbio, l’assicurato proceda sistematicamente ad inoltrare la richiesta. Il
rischio che l'UAM venga investito da domande unicamente cautelative appare
dunque evidente, con il conseguente carico amministrativo che ne deriverebbe.
Per limitare il numero di richieste “improprie” in entrata, e contenere di
conseguenza il carico per l’Amministrazione, è pertanto fondamentale prevedere
dei filtri. Attualmente i moduli sono reperibili, in primo luogo, presso le
Cancellerie comunali, alle quali è comunque indicato di procedere ad un'azione
di filtraggio. Con il nuovo modello ciò non sarà più immediatamente ottenibile,
in ragione del fatto che per determinare il diritto all'accesso alla RP
occorrerà acquisire conoscenze di tipo specifico sia in ordine ai meccanismi di
costruzione del reddito disponibile, sia per quanto attiene alle regole di
dettaglio che presiedono alla RP medesima, nonché disporre di appropriate
strutture informatiche. Per le medesime ragioni non appare praticabile
l'opzione di coinvolgere gli sportelli Laps attualmente in esercizio. Il
concetto di reddito disponibile Laps, pur presentando alcune analogie con il
reddito disponibile per l’applicazione della RP, si differenzia però in modo
importante in quanto determinato al momento della richiesta e non a partire dai
dati codificati dal sistema di accertamento fiscale. Inoltre occorrerebbe
potenziare gli effettivi per un compito ad hoc, di per sè estraneo alla Laps.
Al proposito occorre anche ricordare che le strutture degli sportelli Laps sono
definite dai Comuni. Non è nemmeno indicato consentire di scaricare liberamente
il modulo attraverso internet, senza alcun filtro, proprio per evitare la
generazione di istanze improprie di cui già si è detto, con il corollario degli
effetti collaterali conseguenti (decisioni negative, richieste di informazione,
reclami verbali o scritti, ricorsi)."
In merito al commento
della norma il Consiglio di Stato osservava in particolare che l’art. 25 LCAMal
2012:
" Per
l’essenziale ricalca l’attuale articolo 28. Per quanto attiene al capoverso 3,
così come è stato esplicitato a messaggio (Capitolo 14), l’indeterminazione
soggettiva dell’assicurato quanto a sapere se possa rientrare o meno nel
diritto alla RP, giustifica il fatto che se la richiesta è depositata dopo il
31.
dicembre dell’anno che precede quello di competenza, il diritto alla RP può
nascere solo a partire dal mese successivo la presentazione dell’istanza,
purché la stessa sia formulata nel corso dell’anno di competenza (se fosse
presentata oltre il 31 dicembre dell’anno di competenza si configura come
domanda tardiva e sarà trattata ai sensi dei disposti specifici legati a questa
fattispecie, come più compiutamente si dirà in prosieguo). In questo modo si
tutela l’assicurato, in quanto la costruzione autonoma del proprio reddito
disponibile non può oggettivamente rientrare nel novero delle conoscenze
semplici, o comuni, e di portata generale; e nel contempo si mantiene
l’incentivo alla responsabilizzazione individuale, nel senso che più tardi
viene depositata l’istanza, più l’assicurato beneficiario di RP sarà penalizzato.
E il grado di penalizzazione risulterà proporzionale all’ampiezza del ritardo."
Dal
canto suo il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze, su
questo aspetto, si è così espressa:
" Il nuovo
modello di riduzione dei premi ripropone l’attuale modello organizzativo misto,
secondo il quale le richieste di prestazioni sono automatiche per i beneficiari
Laps (come per i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI), mentre gli
altri potenziali beneficiari devono presentare annualmente un’istanza sulla
base di moduli ricevuti dall’amministrazione. L’invio dei moduli al potenziale
beneficiario permette di informare compiutamente quest’ultimo dei suoi diritti,
di aiutare concretamente le persone che hanno più difficoltà nelle pratiche
burocratiche e semplifica il lavoro amministrativo, siccome i moduli contengono
già dati verificati. L’invio dei moduli sarà impostato a partire dai parametri
conosciuti per l'anno che precede quello di competenza, ma nel corso del mese
di ottobre si procederà ad un secondo invio, una volta conosciuta l’evoluzione
dei premi per l’anno successivo. Si ricorda che con il nuovo modello l'importo
della prestazione sarà stabilito in maniera globale per l'UR e poi sarà
successivamente ripartito sui singoli membri, secondo i criteri gerarchici
presentati nel messaggio. Siccome con il nuovo modello il RDS non sarà più un
dato così immediato come quello del reddito imponibile ai fini fiscali e potrà
essere definito solo nel corso del mese di ottobre, il Consiglio di Stato propone,
a giusta ragione, di ridurre gli effetti della norma che attualmente dispone
imperativamente l'inoltro dell'istanza entro il 31 dicembre dell'anno che
precede quello di competenza. Con la nuova impostazione sarà possibile
presentare l’istanza anche nel corso dell’anno di competenza, ma in questo caso
di principio la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di
presentazione dell’istanza.
In questo senso andavano
anche l’Iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli
relativa alla “modifica dell'art. 28a LCAMal (procedura per l'ottenimento
dei sussidi di cassa malattia)” del 23 giugno 2008, e la Mozione presentata
da Lorenzo Quadri "per una migliore campagna informativa sulla
decorrenza dei termini di richiesta del sussidio di cassa malati" del
25.
giugno 2007 e messaggio 6024 del 29 gennaio 2008.
Nel suo commento alle
norme la Commissione della gestione e delle finanze ha ribadito l’aspetto della
tempestività dell’istanza se presentata entro il 31 dicembre precedente l’anno
di competenza e la possibilità di vedere la prestazione diminuita (e non
negata) se l’istanza presentata in corso d’anno.
Dai lavori preparatori
discende che il Parlamento ha inteso regolare compiutamente la materia come ha
fatto. Non si può ritenere in concreto l’esistenza di una lacuna da parte del
legislatore.
2.14
Resta da esaminare se, in
ottica procedurale, sia possibile all’assicurato che formula una domanda oltre
il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di competenza,
domandare la restituzione dei termini in caso sussistano impellenti ragioni che
hanno impedito l’inoltro tempestivo della richiesta.
Come rammenta l’art. 76
cpv. 1 LCAMal, nell’ambito delle procedure concernenti la riduzione dei premi è
applicabile la Legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013 per gli
aspetti procedurali. Questa normativa prevede, all’art. 15, che la parte che
non rispetta il termine può chiederne la restituzione purché può dimostrare di
non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa. La
domanda di restituzione contro il lasso dei termini deve essere presentata
all’autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Come rammenta la
giurisprudenza del TRAM in materia, in particolare emanata sotto l’egida della
previgente legge di procedura del 19 aprile 1966 (art. 12) ma su questi aspetti
simile nei suoi contenuti all’attuale normativa, la restituzione in intero è
possibile quando all'assicurato sia:
" stato
impedito a compiere l'atto omesso in tempo utile a causa di un fatto grave, che
non poteva essere evitato. La durata e l'intensità dell'impedimento vanno
esaminate concretamente. Il semplice fatto che un impedimento intervenga
durante la decorrenza di un termine non giustifica un'automatica restituzione
dei termini: l'impedimento deve essere stato tale da non permettere di
rispettare il termine in questione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 9 e giurisprudenza ivi citata). La malattia può essere un caso di impedimento, ma a condizione
che il quadro clinico sia tale da impedire al ricorrente di agire oppure di
dare disposizioni per agire, come i casi di incoscienza o immobilizzazione
continuate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 13). Costante giurisprudenza stabilisce, in fine, che la degenza costituisca un fatto grave
giustificante, solo se l'infermità è di natura tale da impossibilitare il
conferimento di un mandato (RDAT 1981, n. 29; GAT/351). Inoltre, la
giurisprudenza richiede che chi si assenta all'estero anche solo per vacanze
organizzi i propri affari, prima della partenza. In pratica una simile assenza
può giustificare una restituzione in intero solo quando l'assenza è dovuta ad
una partenza imprevista (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 22). Ora, in base a quanto spiegato, la situazione descritta dall'istante non permette di
accogliere la richiesta di restituzione in intero. Come dichiarato dall'istante
stesso, egli è partito per la cura un mese dopo la notificazione della
decisione. La pregressa situazione di salute dell'istante, per quanto seria e
della quale il tribunale non ha motivo di dubitare, nulla muta all'esito della
presente: la situazione descritta da (…) non adempie a nessuno di questi
requisiti. Non sussistono pertanto i presupposti per una restituzione in
intero." (TRAM 90.2007.55 del 3 ottobre 2007)
2.15
Ora, in concreto, anche
volendo ammettere l’applicabilità delle norme procedurali tese alla
restituzione in intero dei termini, anche se invero un’istanza in tal senso non
è stata formulata dalla ricorrente, la stessa non potrebbe essere accolta
poiché le ragioni che soggiacciono al ritardo non sono legate ad un impedimento
derivato da una circostanza grave e non ovviabile.
Pur ammettendo le
traversie dell’assicurata, il suo travagliato divorzio, l’impegno educativo per
crescere la figlia da sola, e l’esercizio di una attività lavorativa in __________,
non si può ritenere il sussistere di una causa d’impedimento nella mancata
tempestiva trasmissione della tassazione rispettivamente del modulo per
l’inoltro della domanda, siccome alla qui ricorrente era comunque possibile
domandare l’aiuto sociale, anche in assenza di tali elementi di valutazione che
sarebbero stati successivamente prodotti od acquisiti dall’amministrazione per
evadere la richiesta. L’assicurata ha tardato senza esserne stata impedita.
Da rilevare a quest’ultimo
proposito come, sotto l’egida delle norme vigenti sino a fine 2011, il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva considerato (si veda ad esempio
la STCA 36.2005.112, in re S., del 3 ottobre 2005) che il mancato recapito del
formulario per l’inoltro della domanda di riduzione non poteva costituire valido
motivo di giustificazione del ritardo e non salvaguardava la buona fede
dell’assicurato.
2.16
RI 1 invoca la violazione
della buona fede da parte dell’amministrazione nel suo gravame.
Come rammenta la costante
prassi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni (per tutte nuovamente
la STCA 36.2005.112, in re S., del 3 ottobre 2005) “(…) Il diritto alla
protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico
svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della
Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei
confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni,
egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della
stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare
nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro
comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che
l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così
un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a
consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01).
Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal
principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata
giurisprudenza, secondo la quale di regola
un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una
situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a
rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che
l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione
ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio
(DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag.
223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V
66.
consid. 2a e sentenze ivi citate).
La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed.
si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti
degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione
del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in
primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla
legge. (…)”.
Ora non v’è chi non veda
come il mancato invio del formulario per domandare la riduzione del premio, e
l’assenza di una tempestiva emanazione della tassazione 2011, non costituiscano
promesse od impegni dell’autorità amministrativa preposta a riconoscere un
diritto in maniera contraria alle norme di legge.
Non sussistendone gli
estremi la buona fede non può essere ritenuta.
2.17
Alla luce di quanto precede il
ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tasse e spese e senza
attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepiscono tasse e
spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti