36.2015.21
Ricorso per denegata giustizia. Mancata emanazione di una decisione nonostante ripetute richieste. Accolto
10 giugno 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.21
IR/sc
Lugano
10
giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso dell'8 aprile 2015 formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto ed in diritto
· che RI 1, domiciliato a __________, si è rivolto
al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con ricorso dell’8 aprile 2015 per
una pretesa denegata e ritardata giustizia segnalando in particolare di essere
assicurato presso CO 1 e di essersi rivolto al proprio assicuratore il 25
aprile 2014 per il tramite del curante prof. dr. __________ chiedendo in
particolare una garanzia per la copertura di costi terapeutici, esprimendosi
nei seguenti termini:
"
Il soprammenzionato
paziente è affetto da una epatite C cronica con genotipo 3 con cirrosi Child A
e trombocitopenia tra gli 80 e i 90 G/I.
Secondo
le attuali linee guida nazionali e internazionali qualifica quindi per una terapia
anti epatite C con sofosbuvir, che a breve verrà commercializzato in Svizzera.
Nel
caso specifico il sofosbuvir verrà usato in associazione a Ribavirina 1200 mg/g
per una durata di 24 settimane.
Con
la presente vi chiediamo quindi, secondo le attuali linee guida, di assumere il
costo della terapia anti epatite C comprendente il sofosbuvir." (doc. B)
· che il 6 maggio 2014 l’assicuratore ha
confermato, come rammenta il ricorso, l’assunzione del medicamento con il
principio Rivabirina 1200 per la durata di 24 settimane considerate franchigia
e partecipazioni;
· che il curante ha trasmesso
all’assicuratore, e per esso al suo medico di fiducia, un rapporto chiedendo
nella sostanza l’assunzione del medicamento Sovaldi che CO 1 ha rifiutato siccome
preparato coperto tramite coperture complementari specifiche che il ricorrente
non ha sottoscritto;
· che, come riferisce sempre l’esposto
dell’assicurato, il prof. dr. __________ ha "ricevuto comunicazione da
Gilead Sciences Switzerland Sàrl (società biofarmaceutica che si occupa della ricerca,
dello sviluppo e della commercializzazione di terapie innovative in aree dove i
bisogni di assistenza medica non sono soddisfatti, la cui missione è di
migliorare in tutto il mondo la cura dei pazienti affetti da malattie che
possono mettere a repentaglio la loro vita) (doc. E), che il medicamento
Sovaldi viene rimborsato dalle Casse malati se il paziente è colpito da epatite
C cronica e risponde ai seguenti criteri: - presenta una fibrosi epatica di
grado 3 o 4 diagnosticata con biopsia oppure presenta una rigidità grave del
fegato di > 9.5 kPa misurato
due volte a intervalli di almeno tre mesi mediante Fibroscan; si tratta di un
paziente sintomatico che ha per esempio una manifestazione extraepatica di
epatite C indipendentemente dalle lesioni epatiche. (…)" (in questo
senso il doc. E);
· che nonostante ciò l’assicuratore ha
mantenuto il suo diniego il 22 ottobre 2014 (doc. F);
· che il prof. dr. __________, il 30
ottobre 2014, si è rivolto alla patrocinatrice dell’assicurato fornendo il
resoconto della situazione nei seguenti termini:
" … paziente portatore di un'epatite C
cronica che dovrebbe essere al più presto possibile trattato con una
combinazione di 2 farmaci Solvadi e Copegus per una durata di 24 settimane.
Il Sovaldi ha un
prezzo elevato di circa fr. 19'000.-- per 4 settimane, risultando un costo
totale di più di fr. 100'000.--. Per questo motivo le Casse Malati hanno
definito dei criteri che devono essere soddisfatti che sono essenzialmente lo
stadio della malattia, che nel caso del Signor RI 1 è uno stadio IV, in altre
parole molto avanzato. L'altro criterio è quello che il medico che lo prescrive
sia uno specialista in materia, anche questo criterio è soddisfatto. Per questo
motivo la Cassa Malati deve assumersi il costo visto che il
farmaco è rimborsato attraverso l'assicurazione di base.
Nella loro lettera
del 22.10.2014 la Cassa Malati scrive di non volersi assumere il farmaco perché
non è soddisfatto il criterio dell'economicità. (…)" (doc. G)
· che la patrocinatrice dell’assicurato è
intervenuta presso l’assicu-ratore con lettera del 10 novembre 2014 con cui ha
chiesto di volerla informare sulle ragioni del rifiuto di assunzione del costo
del medicinale mediante una decisione (doc. H);
· che, non ottenendo risposta, l’avv. RA 1
ha sollecitato un riscontro il 17 novembre, 9 dicembre e 24 dicembre 2014. Sono
seguiti ulteriori contatti via mail (doc. N, O, P e Q). Visto il mancato seguito
il 24 febbraio 2015 l’assicurato, sempre per il tramite della patrocinatrice,
ha ulteriormente sollecitato l’emanazione di una decisione, e lo ha fatto il 18
marzo 2015;
· che a quest’ultimo scritto è seguito un
ulteriore scambio di mail ed è da rilevare qui come l’assicuratore (il 23 marzo
2015) abbia scritto alla patrocinatrice che, per permettere "den Fall abschliessend beurteilen können warten wir noch auf
weitere Angaben vom behandelnden Arzt. Sobald wir die benötigten Unterlagen
haben, werden Sie und Herr RI 1 über unseren Entscheid schriftlich
informiert";
· che in uno scritto al prof. dr. __________
l’assicurato, sempre rappresentato, ha specificato quanto segue:
"
(…)
Nonostante
Fatti
i miei tentativi e le vane promesse della Cassa malati CO 1, per il momento non
sono ancora riuscita ad ottenere una risposta convincente, in particolare una
decisione munita dei mezzi di ricorso. (…)" (doc. U)
· che RI 1 si è successivamente rivolto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni con il gravame in discussione, intimato
il 9 aprile 2015 (ossia il giorno stesso in cui è pervenuto) all’assicuratore
per la presentazione della risposta di causa e la produzione dell’intero incarto
(doc. V);
· che nelle more della procedura, senza
fornire al Tribunale cantonale delle assicurazioni nessuna risposta di causa e
senza la produzione del dossier, CO 1 ha trasmesso alla patrocinatrice del
ricorrente un messaggio di posta elettronica redatto da __________ (Teamleiterin
Leistungen Ambulant) con cui specifica di trasmettere in annesso la “Kopie
der Ablehnung” del medicamento Sovaldi dicendosi a disposizione per
eventuali ragguaglia. L’annesso è uno scritto al prof. dr. __________ del 30
aprile 2015, e quindi non destinato all’assicurato stesso rispettivamente alla
sua patrocinatrice, che non indica minimamente i rimedi di diritto e che si
limita a rifiutare l’assunzione dei costi siccome le condizioni per la sua
prescrizione non sarebbero pienamente adempiute;
· che il giudice delegato ha atteso la
produzione della risposta di causa (così come la patrocinatrice; doc. XIII p. 2
e XIV) senza successo;
· che il 19 maggio 2015 il giudice ha
concesso all’assicuratore il termine di grazia per l’inoltro della risposta di causa
in 3 copie in uno con l’intero dossier (doc. XV);
· che CO 1 non ha risposto e non ha
trasmesso nulla al Tribunale cantonale delle assicurazioni, senza scusarsi per
la grave omissione e per l’atteggiamento assunto;
· che la presente procedura non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che, in assenza di una formale decisione
resa su opposizione, il Tribunale cantonale delle assicurazioni può occuparsi
del gravame formulato da RI 1 unicamente nella misura in cui lo stesso sia da
intendersi quale ricorso per denegata rispettivamente ritardata giustizia;
· che in merito alla questione giuridica di
fondo sottoposta al Tribunale cantonale delle assicurazioni si può fare ampiamente
riferimento ai principi dedotti dalla giurisprudenza federale in materia ed
evocati nella decisione 36.2012.48 del 3 luglio 2012 ed in altre recenti di
questo Tribunale cantonale delle assicurazioni pubblicate sul sito
www.sentenze.ti.ch. Come ampiamente noto alle parti la decisione impugnata
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p.
294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto
e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06
del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib
36 cons. 1b);
· che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni
processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su
opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che vale anche per
le decisioni formali richieste) in maniera motivata e con l’avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su
opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate
mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto
anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una
decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia i ricorsi per ritardata
giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra
2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante giurisprudenza del Tribunale
Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa
non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114
V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10
pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso
in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione,
ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della
natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164
cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il
diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che
l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera
tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza
di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze
oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno
condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente
giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono,
segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il
comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ
1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1
lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura
amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che, come evocato nel giudizio citato e
nel giudizio 36.2011.70 del 29 novembre 2011, dottrina e giurisprudenza hanno
stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando
la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò
non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una
vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa
soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I
841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza
di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione
federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata
globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di
prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125
V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p.
339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa);
· che nella sentenza del 20 settembre 1995,
causa A.L. del Tribunale del Canton Argovia, è stata riconosciuta una ritardata
giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad
ordinare un'ulteriore perizia (Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen
in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22
giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per
Considerandi
aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso
per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o
del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle
prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è
da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser,
op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un
recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010
inc.8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di
celerità in particolare per le decisioni di prima istanza, si veda anche la
sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
" Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne
traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et
pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par
l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117 et les références). De même, la
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver
sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision
est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne
doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540 et les arrêts cités)."
· che in DTF 130 I 312 e segg. richiamata
nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato
che:
" Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou
adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de
l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1
aCst.
(ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107
Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas
une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales
(ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art.
29.
al. 1 Cst.
consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que
toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib
311.
consid. 5
p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss;
HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
5.2
Le caractère raisonnable de la durée de
la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la
cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres
critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF
119.
Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient
au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité
fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en
recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et
c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de
rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les
parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure
(HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op.
cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité
quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure
(cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une
procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p.
165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à
garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF
119.
III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/
SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et
1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3
La sanction du dépassement du délai
raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du
principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en
est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition
des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411
consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines circonstances, si les
conditions de la responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour
acte illicite sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à
statuer peut être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient
pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer
sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions
dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)." (sottolineatura del
redattore)
· che va qui ribadito come, in caso di
accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale
ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un termine ragionevole la
procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,
Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38
consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete
all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure,
conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita
all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo
ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito
alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per
determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico
di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa
è sussistito;
· che in concreto il ricorrente ha chiesto
all’assicuratore di volere decidere in merito all’assunzione di un medicamento,
e di volere emanare una formale decisione soggetta ad impugnativa;
· che la richiesta del signor RI 1 è stata
ripetuta moltissime volte, basta sfogliare gli atti presentati da parte
ricorrente, e l’assicuratore non ha emanato alcun provvedimento poiché tale non
è certamente lo scritto 30 aprile 2015 trasmesso al prof. dr. __________, in
dispregio delle norme relative alla rappresentanza, con cui è indicato il
mancato adempimento delle condizioni quale fattore che non permette
l’assunzione dei costi;
· che CO 1 ha decisamente tergiversato nel
rispondere, il suo comportamento è certamente gravemente lesivo dei diritti
dell’assicurato che ha chiesto innumerevoli volte di fare apparire in una
decisione formale i motivi del diniego al fine di sottoporli al Tribunale
laddove necessario;
· che questo approccio non viola solo gli
obblighi procedurali ma anche il minimo rispetto della dignità dell’assicurato che
non è stato minimamente considerato;
· che gli scritti del prof. dr. __________
sono chiari nell’evidenziare l’urgenza della richiesta e la sua importanza, così
come nel mettere in rilievo i costi della cura che viene richiesta;
· che l’assicuratore, se non ritiene dati i
motivi per onorare una cura, non deve negare la risposta, con il rischio di un
danno anche per la salute dell’assicurato, ma deve decidere e far decidere a
chi è preposto, in ultima analisi al TF;
· che CO 1 non può nemmeno nascondersi
sotto il fragile velo della lingua: l’italiano è lingua nazionale,
l’assicuratore è attivo anche in Ticino, i patrocinatori si sono rivolti a CO 1
anche in lingua francese e tedesca;
· che l’assenza di una risposta di causa,
di un contatto od una corrispondenza con il Tribunale lascia addirittura
basiti. Il minimo rispetto istituzionale avrebbe imposto almeno uno scritto con
delle spiegazioni, che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha invano
atteso;
· che l’atteggiamento superficiale, leggero,
banalizzante e negligente dell’assicuratore impone il carico allo stesso della
tassa di giustizia di CHF 1'000.--, delle spese fissate in CHF 200.-- ed il
versamento al ricorrente di congrue ripetibili che vengono fissate in CHF
2'800.--;
· che il riconoscimento di ripetibili rende
priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria che sarebbe comunque stata
da respingere in assenza dei presupposti per la concessione dell’aiuto statale;
· che, alla luce del contenuto degli atti
prodotti al Tribunale cantonale delle assicurazioni finalizzati all’ottenimento
dell’assistenza giudiziaria, a norma dell’art. 185 cpv. 1 LT il Tribunale
opererà la segnalazione di legge all’amministrazione fiscale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso formulato da RI 1 avverso l’inazione dell’assi-curatore CO 1 è accolto.
§ Di
conseguenza all’assicuratore CO 1 è fatto obbligo di emanare IMMEDIATAMENTE
un provvedimento impugnabile avente per oggetto le richieste di RI 1 e relative
al riconoscimento del rimborso del medicamento richiesto dal curante prof. dr. __________.
2. La
tassa di giustizia cifrata in CHF 1'000.-- e le spese determinate in CHF 200.--
sono poste a carico dell’assicuratore CO 1 che verserà, a titolo di ripetibili,
l’importo di CHF 2'800.-- (IVA se dovuta inclusa) al ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti