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Decisione

36.2015.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 luglio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I pazienti con apparato pilifero particolarmente sviluppato possono prevenire

il sinus pilonidalis utilizzando creme depilatorie, allo scopo di

evitare la caduta e il deposito dei peli nel solco intergluteo. Lo stesso consiglio

può essere utile a chi si è già sottoposto ad intervento chirurgico, al fine di

diminuire il pericolo di recidive. È inoltre molto importante curare l'igiene

locale e l'aerazione della regione. È infine buona norma prediligere l'utilizzo

di indumenti comodi, nonché evitare, per quanto possibile, lo sfregamento dei

tessuti e i microtraumi (http://www.medicitalia.it/minforma/chirurgia-generale/118-cisti-fistola-sacro-coccigea-ovvero-sinus-pilonidalis.html?

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La controversia in esame

porta sulla presa a carico dei costi di una terapia depilatoria con laser che i

medici curanti hanno consigliato al ricorrente, "metodo che l'aiuta in

maniera decisiva ad evitare recidive della patologia pilonidale."

(doc. D).

Se da una parte non v'è

dubbio alcuno che il sinus pilonidalis, per il quale il ricorrente è

stato operato nel 2008, sia una malattia, d'altra parte la medesima conclusione

non è possibile però trarla anche per la terapia laser suggerita all'assicurato

dai suoi curanti.

D'avviso di questo

Tribunale, infatti, come lo stesso dr. med. __________ ha riconosciuto, la

terapia consigliata è una mera cura di carattere preventivo, atta "ad

evitare recidive della patologia pilonidale." (doc. D). Di ugual

parere è d'altronde anche il dr. med. __________ sentito dalla Cassa malati, il

quale ha chiaramente affermato che il trattamento al laser ha solo scopo preventivo

per evitare una recidiva (va al riguardo osservato che nella decisione su

opposizione la Cassa malati ha erroneamente interpretato il parere del suo

medico di fiducia, indicando che "la laserterapia è effettuata a scopo

estetico evitando una recidiva").

Ne discende che, in tali

circostanze, l'assicurato non presenta uno stato patologico che provoca dolori

e delle limitazioni funzionali che hanno chiaramente valore di malattia, né un danno

alla salute mentale avente valore di malattia. Pertanto, il ricorrente non

presenta un danno qualificato alla salute corrispondente alla nozione giuridica

di malattia. La terapia depilatoria al laser non deriva da un processo

patologico (STFA 9C_465/2010 del 6 dicembre 2010).

Non trattandosi dunque di

prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi

postumi, non sono dati i presupposti affinché la terapia

depilatoria al laser debba essere riconosciuta dall'assicurazione malattia e

quindi che i relativi costi debbano essere messi a carico della Cassa malati ex

art. 25 LAMal.

8. Resta

ora da esaminare se il trattamento richiesto possa essere assunto dall'assicurazione

malattia a titolo di misura preventiva.

In virtù dell'art. 26 LAMAl, l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi di determinati esami

destinati ad individuare precocemente le malattie nonché misure preventive in

favore di assicurati particolarmente in pericolo. Tali esami o misure preventive

sono effettuati o prescritti da un medico.

A norma dell'art. 33 cpv. 1 LAMal il Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o

chiropratico i cui costi non sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie o lo sono soltanto a determinate condizioni.

Per l'art. 33 cpv. 2

LAMal l'Esecutivo federale definisce le prestazioni di cui all'articolo 25

capoverso 2 non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui

agli articoli 26, 29 capoverso 2 lettere a e c e 31 capoverso 1.

Secondo l'art. 33 cpv. 3

LAMal il Consiglio federale determina in quale misura l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi d'una prestazione,

nuova o contestata, la cui efficacia, idoneità o economicità sono ancora in

fase di valutazione.

L'art. 33 cpv. 4 LAMal

prevede che il Consiglio federale nomina commissioni che consulta ai fini della

designazione delle prestazioni. Provvede al coordinamento dei lavori di queste

commissioni.

Infine, per l'art. 33

cpv. 5 LAMal l'Esecutivo federale può delegare al Dipartimento o all'Ufficio

federale le competenze di cui ai capoversi 1-3.

A questo proposito l'art.

33 lett. d OAMal prevede che, sentita la commissione competente, il

dipartimento designa le misure di prevenzione di cui all'articolo 26

della LAMal, le prestazioni di maternità di cui all'articolo 29 capoverso 2

lettere a e c della LAMal e le cure dentarie di cui all'articolo 31 capoverso 1

della LAMal.

Le citate competenze sono state

delegate al Dipartimento federale dell'interno (DFI) che, in data 29 settembre 1995, ha promulgato l'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre).

Quanto alle misure di prevenzione,

l'art. 12 OPre dispone che l'assicurazione assume i costi delle misure di

medicina preventiva seguenti (art. 26 LAMal):

a. vaccinazioni profilattiche (art.

12a);

b. misure di profilassi di malattie

Considerandi

(art. 12b);

c. esami sullo stato di salute

generale (art. 12c);

d.

misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a

rischio (art. 12d);

e.

misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in

generale, incluse le misure destinate a tutte le persone di una determinata

classe d'età oppure a tutti gli uomini o donne (art. 12e).

9.

A

proposito del mancato riconoscimento da parte dalla Cassa malati dei costi (Fr.

514.

-) di un esame del sangue effettuato allo scopo di valutare una predisposizione

al cancro non essendo incluso nell'elenco dell'art. 12 OPre in vigore fino al

31.

dicembre 2003, il 28 ottobre 2004 (K 92/04) l'allora Tribunale federale (dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale) si è chinato sulla censura sollevata dall'assicurato,

secondo cui questa omissione costituirebbe una lacuna che appartiene al giudice

colmare, respingendo il ricorso.

In quell'occasione l'Alta

Corte ha affermato:

" (…)

3.

3.1

L'analyse de sang (ponction veineuse, prise

de sang, examens de laboratoire) n'y figure pas. En particulier, un tel examen

n'est pas mentionné parmi les mesures liées au dépistage d'un cancer (telles,

par exemple, la côlonoscopie [art. 12 let. e OPAS]). Le recourant soutient

toutefois que cette omission constitue une lacune qu'il appartiendrait au juge

de combler.

Aux termes mêmes de la

loi, selon lesquels seuls «certains examens» («bestimmte Untersuchungen» dans

le texte allemand de l'art. 26 LAMal, «determinati esami» dans le texte

italien) destinés à détecter à temps les maladies sont pris en charge par l'assurance,

le catalogue des examens et mesures de nature préventive est restreint. L'examen

des travaux préparatoires révèle que le législateur n'a pas voulu admettre le

remboursement de toute mesure préventive quelle que soit la reconnaissance

scientifique qui a été apportée à son efficacité, mais cherché à limiter la

prise en charge de telles mesures. S'écartant du projet initial du Conseil

fédéral, lequel prévoyait que «L'assurance obligatoire de soins prend en charge

les coûts des mesures de prévention effectuées ou prescrites par un médecin

[...]» (Message du Conseil fédéral concernant la révision de

l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 77 ss, ad art. 20, p. 135),

le Parlement a, avec la formulation de l'art. 26 LAMal,

adopté une version plus restrictive de la disposition en cause, en laissant

sciemment le soin au Conseil fédéral de décrire les prestations à charge de

l'assurance de base et ce, de manière limitative (cf. déclarations Brunner,

Seiler et Heberlein, BO N 1993, p. 1841; déclarations Huber, BO E 1993, p. 1056).

L'art. 26 LAMal n'exige ainsi pas que le Conseil

fédéral, ou pour lui le DFI, inclue tous les examens permettant de détecter à

temps les maladies dans la liste des prestations. Les

auteurs de l'ordonnance disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour admettre

une mesure dans le catalogue de l'art. 12 OPAS, pour autant qu'elle soit

destinée à détecter à temps une maladie (Gebhard Eugster, Krankenversicherung,

in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n° 173, p. 86). Dès lors, on

ne saurait considérer le fait que le DFI n'a pas mentionné les analyses en

cause dans la liste des mesures médicales de prévention comme une lacune

authentique au sens défini par la jurisprudence, dont l'existence appellerait

l'intervention du juge (cf. ATF 124 V 348 consid. 3b/aa et les arrêts cités).

Le seul argument évoqué par le recourant, qui est de préserver ses

petites-filles alors que «le cancer chez les femmes a progressé d'une manière

exponentielle en Suisse comme dans les pays industrialisés, ces dernières

années», n'est pour le surplus pas pertinent.

La nécessité d'une mesure

préventive doit en effet être appréciée dans un cas concret, par rapport à

l'assuré considéré individuellement (voir aussi, Guy Longchamp, Conditions et

étendue du droit aux prestations de l'assurance-maladie sociale, thèse, Berne

2004, p. 132), si bien que l'intérêt des petites-filles du recourant n'entre

pas directement en considération ici. Au demeurant, des examens visant la

prévention du cancer chez les femmes font partie des prestations prévues à

l'art. 12 OPAS (voir let. c : examen gynécologique; let. o : mammographie). Le

moyen soulevé est par conséquent infondé.

3.2

Indépendamment du

comblement de lacunes, on ne voit pas que la solution retenue à l'art. 12 OPAS,

dans la mesure où cette disposition ne comprend pas les analyses en cause, soit

contraire à loi ou sorte du cadre de la délégation du législateur. L'art.

26.

LAMal n'a en effet pas été conçu par le législateur

comme une norme prévoyant une prise en charge, par l'assurance-maladie

obligatoire, de toutes les mesures susceptibles de prévenir les maladies, aussi

utiles et raisonnables soient-elles. Le fait que l'art. 12 OPAS ne contient

qu'un catalogue restreint de telles mesures est donc inhérent au système prévu

par le législateur. Du reste, lorsqu'il contrôle les

dispositions d'une ordonnance en ce domaine, sous l'angle de leur légalité et

de leur constitutionnalité, le Tribunal fédéral des assurances s'impose une

grande retenue (cf. ATF 125 V 30 consid. 6a et les arrêts

cités)." (le sottolineature sono della redattrice).

Nell'evenienza concreta, la

depilazione con il laser non figura nella lista enumerata all'art. 12 OPre. In

particolare, oltre a non essere menzionata fra il catalogo delle prestazioni elencate

agli artt. 12a, 12c, 12d e 12e OPre, una tale prestazione non rientra neppure fra

le misure di profilassi di malattie (art. 12b OPre).

In virtù della giurisprudenza esposta

va dunque concluso che la depilazione subtotale definitiva a livello cutaneo

richiesta dal ricorrente non deve essere riconosciuta dalla Cassa malati, non

trattandosi di una misura di prevenzione delle malattie ammessa dal

legislatore.

10.

In

conclusione, stanti le considerazioni esposte, non adempiendo né ai presupposti

di malattia né rientrando nel catalogo delle misure preventive, la terapia depilatoria

con laser, atta a evitare che nell'assicurato si ripresenti un sinus pilonidalis,

come tale non deve essere riconosciuta dall'assicurazione malattia. Di conseguenza,

la Cassa malati resistente non deve dunque assumersi i costi derivanti da un simile

trattamento.

Ne discende, dunque, che

il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti