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Decisione

36.2015.24

Affiliazione all'assicurazione malattie svizzera di un'assicurata domiciliata nel nostro Paese e messa al beneficio di una rendita AI svizzera, il cui marito, domiciliato in Svizzera ed al beneficio d

5 novembre 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

l’art. 11 n. 3 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004, fatti salvi gli art. 12-16,

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

Per l’art.

23 del regolamento (CE) n. 883/2004 chiunque riceva una pensione o pensioni ai

sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato

membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la

legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali

prestazioni dall’istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima,

come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di

tale Stato membro.

Secondo

l’art. 32 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 un diritto autonomo a

prestazioni in natura in base alla legislazione di uno Stato membro o al

presente capitolo è prioritario rispetto ad un diritto derivato alle

prestazioni per familiari. Un diritto derivato alle prestazioni in natura è

tuttavia prioritario rispetto ai diritti autonomi se il diritto autonomo nello

Stato di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza

dell’interessato in tale Stato membro.

Di

principio, i beneficiari di una rendita sono di conseguenza assoggettati, come

in precedenza, nel loro luogo di domicilio se percepiscono la prestazione dallo

Stato in cui sono domiciliati. Se lo Stato di domicilio non versa alcuna

rendita, i beneficiari sono assoggettati nello Stato che eroga la prestazione.

Nella

lettera indirizzata ai cantoni ed intitolata “Informazioni per i cantoni del

febbraio 2002 sulle ripercussioni dell’accordo con la comunità europea sulla

circolare libera delle persone”, a pag. 12, vigente il regolamento (CE) n.

1408/71, l’UFAS rammenta che:

" 5.1

Residenza in uno Stato della CE

La LAMal prevede l’assoggettamento obbligatorio all’assicurazione

delle cure medicosanitarie per tutte le persone residenti in Svizzera. Con

l’entrata in vigore dell’Accordo, anche determinate persone residenti negli

Stati della CE saranno soggette all’obbligo assicurativo in Svizzera. Si tratta

delle categorie seguenti:

(…)

. i

beneficiari di una rendita svizzera, se non percepiscono una rendita dallo

Stato in cui risiedono e se sono stati affiliati ad un’assicurazione che dà

diritto a rendite solo in Svizzera o più a lungo in Svizzera che negli Stati

della CE (escluso lo Stato di residenza), ed i loro familiari senza attività

lucrativa (le rendite svizzere sono l’AVS, le rendite AI, le rendite

dell’assicurazione contro gli infortuni e le rendite transitorie delle casse

pensioni);

(…)

5.2 Residenza in Svizzera

Viceversa, con l’entrata in vigore dell’Accordo, i cittadini di

uno Stato comunitario o della Svizzera che risiedono in Svizzera ma esercitano

un’attività lucrativa in uno Stato comunitario (o appartengono ad un’altra

delle categorie di cui al numero 5.1) ed i loro familiari senza attività

lucrativa non saranno più soggetti all’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie svizzera, bensì al diritto relativo all’assicurazione malattie

dello Stato comunitario in cui esercitano l’attività lucrativa. La Svizzera non

accorda a queste persone il diritto di scegliere se assicurarsi nel sistema

svizzero o meno. (…)”

Con

l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004, nella lettera ai Governi

cantonali del 9 marzo 2012, l’UFSP ha rammentato:

" (…)

3.3 Assoggettamento

dei beneficiari di rendite e dei loro familiari senza attività lucrativa

Non c’è alcun cambiamento rispetto al vecchio

diritto per quel che concerne l’assicurazione dei beneficiari di rendite e dei

loro familiari senza attività lucrativa. Le regole valide finora restano tali,

ossia:

Considerandi

. coloro

che beneficiano di una rendita nel loro Paese di domicilio sono assoggettati

all’assicurazione malattie obbligatoria nel loro Paese di domicilio, come pure

i loro familiari senza attività lucrativa;

. coloro

che non beneficiano di alcuna rendita nel loro Paese di domicilio sono

assoggettati all’assicurazione malattie obbligatoria nel Paese che versa loro

la rendita, come pure i loro familiari senza attività lucrativa;

. coloro

che beneficiano di rendite versate da più Paesi sono assoggettati

all’assicurazione malattie obbligatoria nel Paese in cui hanno versato i

contributi sociali più a lungo, come pure i loro familiari senza attività

lucrativa. » (ndr : se lo Stato di residenza non versa alcuna rendita:

cfr. Informazioni per i cantoni del febbraio 2002 sulle ripercussioni

dell’accordo con la comunità europea sulla circolare libera delle persone e

art. 23 del regolamento (CE) n. 883/2004).”

Circa il

diritto transitorio per l’art. 87 cpv. 8 del regolamento

(CE) n. 883/2004 se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è

soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui

legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71,

tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a

quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni

dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non

presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a

norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di

tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione

competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del

presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato

membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è

presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta

legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

2.3

In concreto, l’insorgente, con

decisione del 1° marzo 2013 è stata messa al beneficio di una rendita AI con

effetto dal 1° ottobre 2011.

Ritenuto che per quanto

concerne l’assoggettamento dei beneficiari di rendite e dei loro familiari

senza attività lucrativa non vi è alcun cambiamento rispetto a quanto previsto

dal regolamento (CE) n. 1408/71 (cfr. lettera ai Governi cantonali del 9

marzo 2012 dell’UFSP ed art. 23 del regolamento (CE) n. 883/2004), in concreto,

considerato inoltre che un’affiliazione retroattiva non è possibile (cfr. art.

5.

cpv. 2 LAMal e Perrenoud, l’assurance-maladie in: Droit suisse de la sécurité

sociale, Volume II, Berna, 2015, n. 54, pag. 45), è applicabile il regolamento

(CE) n. 883/2004 (cfr. art. 87 cpv. 8 e contrario del regolamento (CE)

n. 883/2004).

Nel caso di specie

l’insorgente, domiciliata nel nostro Paese, senza attività lucrativa e

beneficiaria di una rendita AI è pertanto tenuta ad affiliarsi contro le

malattie in Svizzera in applicazione degli art. 23 e 32 cpv. 1 del regolamento

(CE) n. 883/2004 (cfr. anche lettera ai Governi cantonali del 9 marzo

2012.

dell’UFSP e, relativamente al diritto anteriore, simile a

quello attualmente in vigore : G. Eugster, op. cit.,

n. 64 e seguenti, pag. 420 e seguenti).

L’interessata in virtù

dell’art. 23 del regolamento (CE) n. 883/2004 ha infatti una pretesa propria

(ossia autonoma rispetto al marito) alle prestazioni nei confronti del suo

Stato di domicilio, ossia la Svizzera. Questo diritto alle prestazioni,

fondato sull’art. 23 prevale rispetto al diritto derivato, e dunque di secondo

rango, che detiene quale familiare di __________ (cfr. art. 32 cpv. 1 del

medesimo regolamento).

Ne segue che a giusta ragione la Cassa ha imposto all’insorgente di

affiliarsi contro le malattie in Svizzera.

2.4

La ricorrente sostiene

tuttavia che questo Tribunale con sentenza 36.2007.8 del 13 febbraio 2007 avrebbe

deciso che «fintanto che risulta confermato e comprovato l’esercizio di

un’attività lavorativa in __________, il Sig. __________, e parimenti i membri

della famiglia RI 1, __________ e __________, __________, devono considerarsi

assoggettati all’assicurazione sociale delle cure medico sanitarie ai sensi di

quanto previsto in materia dallo Stato __________. Il signor __________, così

come i predetti familiari potranno acquisire le cure medico-sanitarie in

Svizzera per mezzo del modulo E 106, rilasciato dalla __________ __________ di

iscrizione».

Va innanzitutto evidenziato che quanto riportato dall’insorgente nel

suo ricorso non è frutto di una sentenza di questo Tribunale. Infatti,

la procedura 36.2007.8, cui fa riferimento l’interessata, è sfociata in un

decreto di stralcio in seguito all’emissione di una nuova decisione da parte

dell’amministrazione che ha reso privo di oggetto il ricorso allora presentato

dalla famiglia __________.

Nel decreto di stralcio 36.2007.8 del 13 febbraio 2007 è stato

riportato per esteso il contenuto della nuova decisione del 12 febbraio 2007, emessa

in sostituzione della decisione impugnata dall’allora UAM (ora : Cassa

cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), il quale al punto 2 del

Dispositivo

dispositivo aveva stabilito quanto sopra riportato per esteso.

Nel frattempo tuttavia la

situazione della ricorrente si è modificata, nel senso che il 1° marzo 2013 è

stata messa al beneficio di una rendita d’invalidità svizzera con effetto dal

1° ottobre 2011. I presupposti per essere esonerata dall’obbligo assicurativo

in Svizzera non esistono più (cfr. consid. 2.3). In presenza di una modifica

sostanziale dello stato di fatto alla base della decisione del 12 febbraio

2007, l’amministrazione poteva, come ha fatto, procedere con la sua revisione

per il futuro (cfr., per analogia, l’art. 17 cpv. 2 LPGA per il quale

ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione

formalmente passata in giudicato é, d’ufficio, o su richiesta, aumentata,

diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito

una notevole modificazione; cfr. anche, sempre per analogia, Kieser, ATSG

Kommentar, 2a edizione, 2009, n. 1 e seguenti ad art. 17, pag. 229 e seguenti,

in particolare n. 39 e seguenti ad art. 17, pag. 239 e seguenti; cfr. anche per

analogia, in ambito di affiliazione alla LAVS, la costante giurisprudenza

federale secondo la quale se la questione del cambiamento dello statuto

concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi

assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere

esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto

in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione

processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non

ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente: DTF 121 V 1; cfr.

anche Greber, Duc, Scartazzini, Basilea, 1997, Commentaire des articles 1 à 16

de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg.

ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185) ed imporre alla

ricorrente di affiliarsi ad un assicuratore che esercita la LAMal nel nostro

Paese.

Va

qui rilevato che, di principio, un’affiliazione retroattiva all’assicurazione

malattie non è possibile (cfr. art. 5 cpv. 2 LAMal; DTF 129 V 162 e Perrenoud, op.

cit., loc. cit.) e pertanto, nel caso di specie, la revisione della decisione

del 12 febbraio 2007 vale unicamente per il futuro.

Ciò

esclude la possibilità per la ricorrente di far valere il principio della buona

fede (a proposito delle condizioni cfr., da ultimo, la sentenza 9C_5/2015 del

31 luglio 2015 consid. 3), peraltro neppure esplicitamente sollevato. Infatti,

a partire dal momento in cui la Cassa, il 20 giugno 2014, le ha notificato il

termine di 20 giorni per comprovare l’avvenuta iscrizione ad un assicuratore

riconosciuto in Svizzera, l’interessata era al corrente del fatto che, per il

futuro, sarebbe stata tenuta obbligatoriamente ad assicurarsi nel nostro Paese

ed avrebbe di conseguenza dovuto cautelarsi in attesa della decisione

giudiziaria (cfr. a questo proposito, in ambito AVS, la sentenza H

167/04 - H 168/04 del 21 luglio 2006, consid. 3.4.1; cfr. anche in ambito LAMal

[rimborso di un medicamento], la sentenza K 107/05 del 25 ottobre 2005, consid.

3.4.1 e la sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009).

Alla luce di quanto

sopra esposto è pertanto a giusta ragione che l’amministrazione ha imposto alla

ricorrente di affiliarsi obbligatoriamente contro le malattie in Svizzera

presso un assicuratore riconosciuto.

Il

ricorso va di conseguenza respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

2.5. Infine questo Tribunale,

abbondanzialmente, rileva quanto segue.

In

primo luogo l’amministrazione, in assenza di affiliazione della ricorrente in

Svizzera, visto il tempo trascorso, nei limiti e tempi concessi dal diritto

federale (in particolare art. 6 LAMal) e cantonale (art. 6 e seguenti LCAMal,

in particolare art. 19; art. 7 RLCAMal), è invitata ad agire celermente,

affiliando d’ufficio l’interessata ad un assicuratore esercitante la LAMal nel

nostro Paese. Ciò alfine di evitare lacune assicurative, ritenuto come

l’affiliazione, di principio, non ha effetto retroattivo (art. 5 cpv. 2 LAMal;

Perrenoud, op. cit., loc. cit.).

In

secondo luogo va rilevato che il marito della ricorrente, pur essendo

domiciliato in Svizzera dove percepisce anche una rendita svizzera, è affiliato

contro le malattie in __________ in considerazione della sua attività lucrativa

agricola indipendente ivi svolta. Dagli atti emerge che in sede di opposizione

la ricorrente è stata rappresentata da “__________”, __________, che ha numeri

di telefono, fax ed e-mail svizzeri ed il cui rappresentante legale sembra

essere il marito dell’insorgente, __________ (cfr. doc. 10, pag. 3). Nel sito __________,

citato in calce alla pagina 1 del reclamo e consultato il 14 ottobre 2015,

figura che __________ è presidente di __________. Ci si potrebbe pertanto chiedere

se l’interessato svolga attività lucrativa anche in Svizzera. Tanto più che nella

lettera del 21 gennaio 2015 dell’Ufficio federale della sanità pubblica agli

assicuratori, riassicuratori e all’istituzione comune LAMal circa le modifiche

recentemente entrate in vigore con il 1° gennaio 2015 in relazione con il

regolamento 883/2004 figura, per quanto concerne le attività marginali (pag. 4,

testo in francese) che “pour déterminer la législation applicable en cas

d’activités dans deux ou plusieurs Etats, les activités marginales (définis

comme telles par la nature de l’activité, ou qui correspondent, à titre

indicatif, à moins de 5% du temps de travail ou du revenu) ne sont en règle

générale plus prises en compte. Diriger une société basée en Suisse ne peut

pas être considéré comme une activité marginale, en raison de la nature de

cette activité” (sottolineatura del redattore).

Non

essendo oggetto del contendere, non spetta comunque a questo Tribunale

approfondire la questione, bensì alla Cassa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti