36.2015.24
Affiliazione all'assicurazione malattie svizzera di un'assicurata domiciliata nel nostro Paese e messa al beneficio di una rendita AI svizzera, il cui marito, domiciliato in Svizzera ed al beneficio d
5 novembre 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.24
cs
Lugano
5 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2015 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 2 aprile 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Nel corso del 2014 __________,
nato nel __________, ha compilato per sé stesso, per la moglie RI 1, cittadina __________
al beneficio di un permesso C-CE/AELS, nata nel __________, in Svizzera dal __________
1984 ed i figli __________, nata nel __________ e __________, nato nel __________,
il questionario E 106/S1 dell’Istituzione comune LAMal di Soletta, indicando
che la moglie beneficia di una pensione svizzera.
1.2. Il 20 giugno 2014 l’Istituto
delle assicurazioni sociali, dopo aver accertato il tipo di rendita e l’inizio
del diritto alla prestazione (doc. 15), ha scritto ad RI 1, rilevando che,
quale beneficiaria di una pensione sociale svizzera (rendita d’invalidità) dal
1° marzo 2013, è soggetta all’obbligo assicurativo nel nostro Paese, insieme al
figlio __________ ed ha concesso un termine di 20 giorni per trasmettere un documento
a comprova delle avvenute iscrizioni presso un assicuratore svizzero
riconosciuto (doc. 13).
1.3. In seguito al rifiuto
dell’interessata di assicurare sé stessa ed il figlio in Svizzera, con
decisione dell’11 luglio 2014 (doc. 11) la Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio dei contributi, ha intimato ad RI 1 ed ai suoi figli __________ e __________
di iscriversi presso un assicuratore riconosciuto ed autorizzato all’esercizio
ai sensi della LAMal e di produrre entro 30 giorni un documento a comprova
dell’avvenuta iscrizione. La Cassa ha accertato che RI 1, il 1° marzo 2013 è stata
messa al beneficio di una prestazione sociale svizzera (rendita AI di fr. 1'525
oltre ad una rendita completiva per il figlio __________ di fr. 610) con
effetto dal 1° ottobre 2011 e di conseguenza è tenuta ad assicurarsi nel nostro
Paese contro le malattie, unitamente ai figli, non potendo più essere
considerati a carico del marito, beneficiario di una pensione svizzera ed
attivo quale indipendente (tenutario di un’azienda agricola) in __________
(doc. 11). Copia della decisione è stata trasmessa all’Istituzione comune LAMal
di Soletta.
1.4. Il 12 luglio 2014 RI 1 ed i
suoi figli, rappresentati da __________, hanno interposto reclamo (doc. 10).
1.5. Con scritto del 16 settembre
2014 l’Istituzione comune LAMal ha scritto adRI 1, confermando il suo obbligo
assicurativo in Svizzera e precisando che, poiché un’assicurazione con effetto
retroattivo presso una cassa malati svizzera non è possibile, per evitare un
vuoto assicurativo, l’iscrizione presso l’istituzione comune sarebbe stata
mantenuta fino al 30 settembre 2014. Copia dello scritto è stata trasmessa sia alla
Cassa cantonale che all’__________ di __________ (doc. 6).
1.6. Il 18 settembre 2014
l’interessata ha informato l’Istituzione comune LAMal di aver interposto
reclamo contro la decisione emessa dalla Cassa cantonale e di rimanere di
conseguenza affiliata presso la medesima istituzione per il tramite del proprio
marito fino ad una decisione definitiva del Tribunale (doc. 5b).
1.7. Il 26 settembre 2014 l’Istituzione
comune LAMal ha ribadito che il diritto di chiedere prestazioni sarebbe
terminato il 30 settembre 2014 (doc. 5a).
1.8. Nel corso del mese di
dicembre 2014 RI 1 ha trasmesso all’istituzione comune LAMal una fattura
relativa all’acquisto di occhiali in Svizzera, chiedendo il rimborso dei costi
(cfr. doc. 3b).
1.9. Con decisione del 25 febbraio
2015 l’Istituzione comune LAMal ha rilevato che solo i cittadini di uno Stato
UE/AELS che non sono soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera hanno
diritto all’aiuto reciproco in materia di prestazioni e che in concreto
l’interessata è tenuta ad assicurarsi nel nostro Paese. L’istituzione ha deciso
che l’iscrizione per l’assistenza delle prestazioni in natura è terminata il 30
settembre 2014 e che dal 1° ottobre 2014 non vi è più alcun diritto ad ottenere
prestazioni presso l’Istituzione comune LAMal. Di conseguenza la richiesta di
rimborso dei costi degli occhiali viene rifiutata (doc. 3b).
1.10. Con scritto del 25 febbraio
2015 alla Cassa di compensazione, l’Istituzione comune LAMal ha ricordato che
garantisce l’assistenza sanitaria alle persone che sono assicurate all’estero e
che non può assumersi i costi delle persone soggette all’obbligo assicurativo
in Svizzera poiché non vengono più rimborsati dall’assicurazione estera.
L’istituzione ha rammentato di non poter decidere circa l’obbligo assicurativo,
competenza prettamente cantonale ed ha rilevato che alla luce delle
contestazioni di RI 1 che non intende assicurarsi in Svizzera, vi è il rischio
di lacune assicurative. Di conseguenza ha invitato l’amministrazione cantonale
ad emettere urgentemente una decisione su reclamo, togliendo contestualmente
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso al Tribunale, poiché un’assicurazione
con effetto retroattivo presso un assicuratore malattie in Svizzera non è
possibile (doc. 3).
1.11. Il 3 marzo 2015 RI 1 si è
opposta alla decisione dell’Istituzione comune LAMal, rilevando l’incompetenza
a decidere circa l’obbligo assicurativo e sostenendo che con giudizio 36.2007.8
del 13 febbraio 2007 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato la
sua affiliazione in __________, presso l’__________ di __________, per il
tramite del proprio marito (doc. 2a).
1.12. Con decisione su reclamo del 2
aprile 2015 la Cassa cantonale di compensazione ha confermato l’obbligo
assicurativo di RI 1 in Svizzera, mentre ha esonerato i figli, considerati a
carico del padre, __________, ed assicurati di conseguenza in __________ (doc.
1).
1.13. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su reclamo, chiedendone l’annullamento e domandano
all’Istituzione comune LAMal di Soletta di riattivare la copertura assicurativa
dal 1° ottobre 2014 (doc. I). La ricorrente rileva di essere iscritta, unitamente
ai suoi due figli, presso l’Istituzione comune LAMal “tramite il modello E
106/S1” del marito, il quale essendo beneficiario di una rendita sociale
sia svizzera che __________ ed essendo attivo quale indipendente in __________,
è colà assicurato contro le malattie. A questo proposito l’interessata invoca
l’art. 34 cpv. 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, in base al quale, nel caso
di una persona pensionata in uno stato ed esercitante un’attività lavorativa, a
titolo dipendente o indipendente, in un altro Stato UE, per l’assoggettamento
all’assicurazione sociale contro le malattie fa stato il paese in cui la
persona interessata svolge l’attività lavorativa. La ricorrente rileva inoltre
che “con sentenza del 13 febbraio 2007, incarto no. 36.2007.8, il Tribunale
Cantonale decide che “fintanto che risulta confermato e comprovato l’esercizio
di un’attività lavorativa in __________, il Sig. __________, e parimenti i
membri della famiglia RI 1, __________ e __________, __________ devono
considerarsi assoggettati all’assicurazione sociale delle cure medico sanitarie
ai sensi di quanto previsto in materia dallo Stato __________. Il signor __________,
così come i predetti familiari potranno acquisire le cure medico-sanitarie in
Svizzera per mezzo del modulo E 106, rilasciato dalla __________ di iscrizione.”
La ricorrente evidenzia inoltre che il 26 settembre 2014 l’Istituzione comune
LAMal di Soletta l’ha invitata ad assicurarsi presso un assicuratore svizzero e
contesta l’intervento dell’autorità federale, poiché non competente ad
esprimersi in merito. Essa ritiene di continuare ad aver diritto alle
prestazioni erogate dalla __________ di __________, alla quale è affiliata.
Assicurarsi in Svizzera sarebbe un doppione e troppo oneroso alla luce della
minima pensione svizzera di cui beneficia. L’interessata rileva inoltre che
secondo il diritto svizzero una volta emessa una sentenza passata in giudicato
(in concreto la sentenza 36.2007.8 del 13 febbraio 2007), vige il principio
dell’incontrovertibilità e di conseguenza nessun giudice può pronunciarsi
nuovamente sulla medesima questione.
1.14. Con risposta dell’11 maggio
2015 la Cassa propone la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.15. Con decisione su opposizione
del 20 aprile 2015 l’Istituzione comune LAMal di Soletta ha confermato la
cessazione dell’iscrizione per l’assistenza delle prestazioni in natura in
Svizzera con effetto dal 30 settembre 2014 e il rifiuto della richiesta di
rimborso per gli occhiali inoltrata nel mese di dicembre 2014, togliendo
contestualmente l’effetto sospensivo al ricorso (cfr. inc. 36.2015.37). RI 1 è
insorta al TCA anche contro questa decisione su opposizione (inc. 36.2015.37).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la ricorrente deve affiliarsi in Svizzera in seguito al
riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità. Non più contestata è
invece la posizione dei figli. Nella misura in cui la ricorrente contesta la
presa di posizione dell’Istituzione comune LAMal di Soletta, le sue censure
sono irricevibili, poiché fanno parte di una procedura che sarà trattata
separatamente (inc. 36.2015.37).
2.2. Secondo l'art. 3 LAMal:
" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per
le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui
all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
3Può estendere
l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in
particolare a quelle che:
a. esercitano
un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13
cpv. 2 LPGA).
b. lavorano
all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4L'obbligo
d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni
consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare
(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."
Per l’art. 5 cpv. 1 LAMal
se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio
federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate
nell’articolo 3 capoverso 3.
Secondo l’art. 5 cpv. 2
LAMal in casi d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia il giorno
dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il
ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi
indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato
e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo
gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la
situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
3 LAMal l’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto
all’obbligo d’assicurazione.
Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal
le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice
civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3
della legge.
L’art. 2 cpv. 1 OAMal
prevede che non sono soggetti all’assicurazione, tra l’altro, le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle
persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del relativo allegato K
e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale,
sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della loro attività
lucrativa in tale Stato (lett. c), le persone che sono incluse
nell’assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c,
d o e quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia
di prestazioni o beneficiano di una copertura equivalente per le cure in
Svizzera (lett. f), le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie
estera di una persona quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza
reciproca in materia di prestazioni (lett. g).
Va qui rammentato che con
il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di
seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento
(CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità",
modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97, regolamento (CE) n.
1290/97, regolamento (CE) n. 1223/98, regolamento (CE) n. 1606/98 e regolamento
(CE) n. 307/1999 e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle
persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera
dall'altra parte.
Giusta l’art. 1 cpv. 1
dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale
allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in
particolare il regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), come pure il regolamento (CE)
n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art.
95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.
Una decisione del Comitato
misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto
dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le
Parti
applicheranno tra di loro il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013
del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Il regolamento (CE)
n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per
il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Circa le norme valide
vigente il regolamento (CE) n. 1408/71 va rilevato che il titolo II (art. 13 a
17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della
legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a
17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le
disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;
art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71).
Per l’art.
17bis del regolamento (CE) n. 1408/71, il titolare di una
pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato
membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più
Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere
esonerato, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di
quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a
causa dell’esercizio di un’attività professionale.
L’obbligo
assicurativo delle persone a beneficio di una pensione viene regolato dagli
art. 28, 28 bis e 29 del regolamento (CE) n. 1408/71 (cfr. G. Eugster in: SBVR
XIV, Soziale Sicherheit, 2a edizione, Basilea-Ginevra-Monaco 2007, n. 64 e
seguenti, pag. 420 e seguenti; cfr. anche Allegato II, sezione A/1 lett. o
cifra 3/ii dell’ALC). Le regole relative all’assistenza reciproca e le norme
inerenti lo Stato competente definiscono per la Svizzera anche le norme
applicabili all’obbligo assicurativo (G. Eugster, op. cit., n. 64, pag. 420).
Di regola,
in caso di applicazione del regolamento (CE) n. 1408/71, il familiare, come
definito dal regolamento, senza attività lucrativa di un pensionato soggiace al
medesimo obbligo assicurativo del beneficiario della rendita (art. 27 e 28
regolamento (CE) n. 1408/71). Tuttavia, il familiare senza attività lucrativa che
ha un diritto proprio ad una rendita, di norma, è soggetto al diritto dello
Stato che versa la rendita (cfr. anche G. Eugster, op. cit., n. 64 e seguenti,
pag. 420 e seguenti). Nel caso di erogazione di rendite da più Stati vi sono
norme specifiche (art. 27 e 28 regolamento (CE) n. 1408/71).
Di principio
il pensionato è affiliato nel Paese di residenza se ottiene, da questi, una
rendita (cfr. G. Eugster, op.cit., n. 66, pag. 420).
Le rendite
svizzere comprendono le rendite dell’AVS, dell’AI, della LAINF e le rendite
ponte del secondo pilastro (cfr. G. Eugster, op. cit., n. 69, pag. 421).
Il regolamento
(CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, in vigore per la Svizzera dal 1° aprile
2012 prevede norme simili a quelle appena esposte (cfr. art. 11 e seguenti).
Per
l’art. 11 n. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si
applica il regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato
membro.
Secondo
Fatti
l’art. 11 n. 3 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004, fatti salvi gli art. 12-16,
una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
Per l’art.
23 del regolamento (CE) n. 883/2004 chiunque riceva una pensione o pensioni ai
sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato
membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la
legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali
prestazioni dall’istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima,
come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di
tale Stato membro.
Secondo
l’art. 32 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 un diritto autonomo a
prestazioni in natura in base alla legislazione di uno Stato membro o al
presente capitolo è prioritario rispetto ad un diritto derivato alle
prestazioni per familiari. Un diritto derivato alle prestazioni in natura è
tuttavia prioritario rispetto ai diritti autonomi se il diritto autonomo nello
Stato di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza
dell’interessato in tale Stato membro.
Di
principio, i beneficiari di una rendita sono di conseguenza assoggettati, come
in precedenza, nel loro luogo di domicilio se percepiscono la prestazione dallo
Stato in cui sono domiciliati. Se lo Stato di domicilio non versa alcuna
rendita, i beneficiari sono assoggettati nello Stato che eroga la prestazione.
Nella
lettera indirizzata ai cantoni ed intitolata “Informazioni per i cantoni del
febbraio 2002 sulle ripercussioni dell’accordo con la comunità europea sulla
circolare libera delle persone”, a pag. 12, vigente il regolamento (CE) n.
1408/71, l’UFAS rammenta che:
" 5.1
Residenza in uno Stato della CE
La LAMal prevede l’assoggettamento obbligatorio all’assicurazione
delle cure medicosanitarie per tutte le persone residenti in Svizzera. Con
l’entrata in vigore dell’Accordo, anche determinate persone residenti negli
Stati della CE saranno soggette all’obbligo assicurativo in Svizzera. Si tratta
delle categorie seguenti:
(…)
. i
beneficiari di una rendita svizzera, se non percepiscono una rendita dallo
Stato in cui risiedono e se sono stati affiliati ad un’assicurazione che dà
diritto a rendite solo in Svizzera o più a lungo in Svizzera che negli Stati
della CE (escluso lo Stato di residenza), ed i loro familiari senza attività
lucrativa (le rendite svizzere sono l’AVS, le rendite AI, le rendite
dell’assicurazione contro gli infortuni e le rendite transitorie delle casse
pensioni);
(…)
5.2 Residenza in Svizzera
Viceversa, con l’entrata in vigore dell’Accordo, i cittadini di
uno Stato comunitario o della Svizzera che risiedono in Svizzera ma esercitano
un’attività lucrativa in uno Stato comunitario (o appartengono ad un’altra
delle categorie di cui al numero 5.1) ed i loro familiari senza attività
lucrativa non saranno più soggetti all’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie svizzera, bensì al diritto relativo all’assicurazione malattie
dello Stato comunitario in cui esercitano l’attività lucrativa. La Svizzera non
accorda a queste persone il diritto di scegliere se assicurarsi nel sistema
svizzero o meno. (…)”
Con
l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004, nella lettera ai Governi
cantonali del 9 marzo 2012, l’UFSP ha rammentato:
" (…)
3.3 Assoggettamento
dei beneficiari di rendite e dei loro familiari senza attività lucrativa
Non c’è alcun cambiamento rispetto al vecchio
diritto per quel che concerne l’assicurazione dei beneficiari di rendite e dei
loro familiari senza attività lucrativa. Le regole valide finora restano tali,
ossia:
Considerandi
. coloro
che beneficiano di una rendita nel loro Paese di domicilio sono assoggettati
all’assicurazione malattie obbligatoria nel loro Paese di domicilio, come pure
i loro familiari senza attività lucrativa;
. coloro
che non beneficiano di alcuna rendita nel loro Paese di domicilio sono
assoggettati all’assicurazione malattie obbligatoria nel Paese che versa loro
la rendita, come pure i loro familiari senza attività lucrativa;
. coloro
che beneficiano di rendite versate da più Paesi sono assoggettati
all’assicurazione malattie obbligatoria nel Paese in cui hanno versato i
contributi sociali più a lungo, come pure i loro familiari senza attività
lucrativa. » (ndr : se lo Stato di residenza non versa alcuna rendita:
cfr. Informazioni per i cantoni del febbraio 2002 sulle ripercussioni
dell’accordo con la comunità europea sulla circolare libera delle persone e
art. 23 del regolamento (CE) n. 883/2004).”
Circa il
diritto transitorio per l’art. 87 cpv. 8 del regolamento
(CE) n. 883/2004 se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è
soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui
legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 1408/71,
tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a
quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni
dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non
presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a
norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di
tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione
competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del
presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato
membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è
presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta
legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
2.3
In concreto, l’insorgente, con
decisione del 1° marzo 2013 è stata messa al beneficio di una rendita AI con
effetto dal 1° ottobre 2011.
Ritenuto che per quanto
concerne l’assoggettamento dei beneficiari di rendite e dei loro familiari
senza attività lucrativa non vi è alcun cambiamento rispetto a quanto previsto
dal regolamento (CE) n. 1408/71 (cfr. lettera ai Governi cantonali del 9
marzo 2012 dell’UFSP ed art. 23 del regolamento (CE) n. 883/2004), in concreto,
considerato inoltre che un’affiliazione retroattiva non è possibile (cfr. art.
5.
cpv. 2 LAMal e Perrenoud, l’assurance-maladie in: Droit suisse de la sécurité
sociale, Volume II, Berna, 2015, n. 54, pag. 45), è applicabile il regolamento
(CE) n. 883/2004 (cfr. art. 87 cpv. 8 e contrario del regolamento (CE)
n. 883/2004).
Nel caso di specie
l’insorgente, domiciliata nel nostro Paese, senza attività lucrativa e
beneficiaria di una rendita AI è pertanto tenuta ad affiliarsi contro le
malattie in Svizzera in applicazione degli art. 23 e 32 cpv. 1 del regolamento
(CE) n. 883/2004 (cfr. anche lettera ai Governi cantonali del 9 marzo
2012.
dell’UFSP e, relativamente al diritto anteriore, simile a
quello attualmente in vigore : G. Eugster, op. cit.,
n. 64 e seguenti, pag. 420 e seguenti).
L’interessata in virtù
dell’art. 23 del regolamento (CE) n. 883/2004 ha infatti una pretesa propria
(ossia autonoma rispetto al marito) alle prestazioni nei confronti del suo
Stato di domicilio, ossia la Svizzera. Questo diritto alle prestazioni,
fondato sull’art. 23 prevale rispetto al diritto derivato, e dunque di secondo
rango, che detiene quale familiare di __________ (cfr. art. 32 cpv. 1 del
medesimo regolamento).
Ne segue che a giusta ragione la Cassa ha imposto all’insorgente di
affiliarsi contro le malattie in Svizzera.
2.4
La ricorrente sostiene
tuttavia che questo Tribunale con sentenza 36.2007.8 del 13 febbraio 2007 avrebbe
deciso che «fintanto che risulta confermato e comprovato l’esercizio di
un’attività lavorativa in __________, il Sig. __________, e parimenti i membri
della famiglia RI 1, __________ e __________, __________, devono considerarsi
assoggettati all’assicurazione sociale delle cure medico sanitarie ai sensi di
quanto previsto in materia dallo Stato __________. Il signor __________, così
come i predetti familiari potranno acquisire le cure medico-sanitarie in
Svizzera per mezzo del modulo E 106, rilasciato dalla __________ __________ di
iscrizione».
Va innanzitutto evidenziato che quanto riportato dall’insorgente nel
suo ricorso non è frutto di una sentenza di questo Tribunale. Infatti,
la procedura 36.2007.8, cui fa riferimento l’interessata, è sfociata in un
decreto di stralcio in seguito all’emissione di una nuova decisione da parte
dell’amministrazione che ha reso privo di oggetto il ricorso allora presentato
dalla famiglia __________.
Nel decreto di stralcio 36.2007.8 del 13 febbraio 2007 è stato
riportato per esteso il contenuto della nuova decisione del 12 febbraio 2007, emessa
in sostituzione della decisione impugnata dall’allora UAM (ora : Cassa
cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), il quale al punto 2 del
Dispositivo
dispositivo aveva stabilito quanto sopra riportato per esteso.
Nel frattempo tuttavia la
situazione della ricorrente si è modificata, nel senso che il 1° marzo 2013 è
stata messa al beneficio di una rendita d’invalidità svizzera con effetto dal
1° ottobre 2011. I presupposti per essere esonerata dall’obbligo assicurativo
in Svizzera non esistono più (cfr. consid. 2.3). In presenza di una modifica
sostanziale dello stato di fatto alla base della decisione del 12 febbraio
2007, l’amministrazione poteva, come ha fatto, procedere con la sua revisione
per il futuro (cfr., per analogia, l’art. 17 cpv. 2 LPGA per il quale
ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato é, d’ufficio, o su richiesta, aumentata,
diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito
una notevole modificazione; cfr. anche, sempre per analogia, Kieser, ATSG
Kommentar, 2a edizione, 2009, n. 1 e seguenti ad art. 17, pag. 229 e seguenti,
in particolare n. 39 e seguenti ad art. 17, pag. 239 e seguenti; cfr. anche per
analogia, in ambito di affiliazione alla LAVS, la costante giurisprudenza
federale secondo la quale se la questione del cambiamento dello statuto
concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi
assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere
esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto
in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione
processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti rimunerazioni, non
ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente: DTF 121 V 1; cfr.
anche Greber, Duc, Scartazzini, Basilea, 1997, Commentaire des articles 1 à 16
de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg.
ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185) ed imporre alla
ricorrente di affiliarsi ad un assicuratore che esercita la LAMal nel nostro
Paese.
Va
qui rilevato che, di principio, un’affiliazione retroattiva all’assicurazione
malattie non è possibile (cfr. art. 5 cpv. 2 LAMal; DTF 129 V 162 e Perrenoud, op.
cit., loc. cit.) e pertanto, nel caso di specie, la revisione della decisione
del 12 febbraio 2007 vale unicamente per il futuro.
Ciò
esclude la possibilità per la ricorrente di far valere il principio della buona
fede (a proposito delle condizioni cfr., da ultimo, la sentenza 9C_5/2015 del
31 luglio 2015 consid. 3), peraltro neppure esplicitamente sollevato. Infatti,
a partire dal momento in cui la Cassa, il 20 giugno 2014, le ha notificato il
termine di 20 giorni per comprovare l’avvenuta iscrizione ad un assicuratore
riconosciuto in Svizzera, l’interessata era al corrente del fatto che, per il
futuro, sarebbe stata tenuta obbligatoriamente ad assicurarsi nel nostro Paese
ed avrebbe di conseguenza dovuto cautelarsi in attesa della decisione
giudiziaria (cfr. a questo proposito, in ambito AVS, la sentenza H
167/04 - H 168/04 del 21 luglio 2006, consid. 3.4.1; cfr. anche in ambito LAMal
[rimborso di un medicamento], la sentenza K 107/05 del 25 ottobre 2005, consid.
3.4.1 e la sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009).
Alla luce di quanto
sopra esposto è pertanto a giusta ragione che l’amministrazione ha imposto alla
ricorrente di affiliarsi obbligatoriamente contro le malattie in Svizzera
presso un assicuratore riconosciuto.
Il
ricorso va di conseguenza respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
2.5. Infine questo Tribunale,
abbondanzialmente, rileva quanto segue.
In
primo luogo l’amministrazione, in assenza di affiliazione della ricorrente in
Svizzera, visto il tempo trascorso, nei limiti e tempi concessi dal diritto
federale (in particolare art. 6 LAMal) e cantonale (art. 6 e seguenti LCAMal,
in particolare art. 19; art. 7 RLCAMal), è invitata ad agire celermente,
affiliando d’ufficio l’interessata ad un assicuratore esercitante la LAMal nel
nostro Paese. Ciò alfine di evitare lacune assicurative, ritenuto come
l’affiliazione, di principio, non ha effetto retroattivo (art. 5 cpv. 2 LAMal;
Perrenoud, op. cit., loc. cit.).
In
secondo luogo va rilevato che il marito della ricorrente, pur essendo
domiciliato in Svizzera dove percepisce anche una rendita svizzera, è affiliato
contro le malattie in __________ in considerazione della sua attività lucrativa
agricola indipendente ivi svolta. Dagli atti emerge che in sede di opposizione
la ricorrente è stata rappresentata da “__________”, __________, che ha numeri
di telefono, fax ed e-mail svizzeri ed il cui rappresentante legale sembra
essere il marito dell’insorgente, __________ (cfr. doc. 10, pag. 3). Nel sito __________,
citato in calce alla pagina 1 del reclamo e consultato il 14 ottobre 2015,
figura che __________ è presidente di __________. Ci si potrebbe pertanto chiedere
se l’interessato svolga attività lucrativa anche in Svizzera. Tanto più che nella
lettera del 21 gennaio 2015 dell’Ufficio federale della sanità pubblica agli
assicuratori, riassicuratori e all’istituzione comune LAMal circa le modifiche
recentemente entrate in vigore con il 1° gennaio 2015 in relazione con il
regolamento 883/2004 figura, per quanto concerne le attività marginali (pag. 4,
testo in francese) che “pour déterminer la législation applicable en cas
d’activités dans deux ou plusieurs Etats, les activités marginales (définis
comme telles par la nature de l’activité, ou qui correspondent, à titre
indicatif, à moins de 5% du temps de travail ou du revenu) ne sont en règle
générale plus prises en compte. Diriger une société basée en Suisse ne peut
pas être considéré comme une activité marginale, en raison de la nature de
cette activité” (sottolineatura del redattore).
Non
essendo oggetto del contendere, non spetta comunque a questo Tribunale
approfondire la questione, bensì alla Cassa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti