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Decisione

36.2015.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 agosto 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i dipendenti con salario fortemente variabile, viene presa in considerazione la

media degli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio dell’incapacità lavorativa.

- se

la persona assicurata prima della malattia era attiva presso più di un datore

di lavoro, è determinante solo il salario percepito presso il contraente

l’assicurazione. Se per una persona assicurata e menzionatra per nome nel

contratto è concordato un salario annuo fisso, come guadagno giornaliero è da

considerare la 365esima parte del salario (assicurazione per somma).

Secondo

l’art. __________ CGA aumenti del salario o modifiche nel rapporto di impiego

vengono tenuti in considerazione per il calcolo dell’indennità giornaliera.

Tali accordi devono essere stati presi per iscritto prima del verificarsi

dell’incapacità lavorativa alla base del diritto.

7. Nel caso di specie le parti hanno concluso un’assicurazione di

danno. La polizza non prevede una somma salariale fissa da pagare ai dipendenti

in caso d’incapacità lavorativa, bensì il pagamento, dopo un periodo di attesa

di 14 giorni, dell’80% del salario AVS, tra cui gli assegni famigliari (cfr.

pag. 3 e 4 della polizza [elementi del salario assicurati], doc. 4; cfr. anche

la sentenza 36.2014.30 del 7 luglio 2014, consid. 5). Del resto l’attore

neppure lo pretende. Egli sostiene tuttavia che determinante non è il salario

che avrebbe potuto conseguire dal mese di settembre 2013, di fr. 4'100 al mese,

bensì quello conseguito nel mese di agosto 2013, prima del danno alla salute,

di fr. 5'025.

La

tesi attorea va disattesa.

Infatti,

l’assicuratore versa le prestazioni corrispondenti al danno subito dalla

persona assicurata, e meglio garantisce la perdita di guadagno comprovata che si

verifica a causa dell’incapacità lavorativa (cfr. art. __________ CGA). In

concreto l’assicurato già in data 28 maggio 2013 aveva sottoscritto con il

proprio datore di lavoro un accordo secondo il quale, con effetto dal 1°

settembre 2013, a causa del processo di riorganizzazione in atto dovuto a

ragioni economiche, il salario sarebbe stato diminuito a fr. 4'100 al mese (per

tredici mensilità; cfr. allegato al doc. 6).

Senza

il danno alla salute, intervenuto il 24 agosto 2013, l’attore dal mese di settembre

avrebbe percepito un salario di fr. 4'100 al mese (per tredici mensilità).

Questo importo, oltre all’assegno familiare correttamente preso in

considerazione dalla convenuta (cfr. doc. 6 e doc. 4, polizza assicurativa,

Considerandi

pag. 4, che prevede che gli assegni familiari fanno parte degli elementi di

salario assicurati), corrisponde al danno subito dall’assicurato a causa della

malattia. L’art. __________ CGA prevede del resto che aumenti di salario o

modifiche nel rapporto di impiego vengono tenuti in considerazione per il

calcolo dell’indennità giornaliera. Tali accordi devono essere stati presi per

iscritto prima del verificarsi dell’incapacità lavorativa alla base del

diritto.

In

concreto, ben prima dell’insorgere del danno alla salute l’attore ha sottoscritto

un accordo con il proprio datore di lavoro circa una riduzione del salario che

sarebbe entrata in vigore il 1° settembre 2013. Il danno subito

dall’interessato a far tempo dal mese di settembre corrisponde al salario che non

ha potuto percepire a causa della malattia iniziata il 24 agosto 2013, ossia

fr. 4'100 al mese (per tredici mensilità). In caso contrario la persona

assicurata si troverebbe in una situazione migliore rispetto a quella in cui si

sarebbe trovata senza il danno alla salute. Ciò non sarebbe conforme allo scopo

dell’indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, che copre, nei

limiti e nei termini pattuiti dalle parti, il danno che la persona assicurata

subisce a causa della propria malattia.

Il

calcolo della cassa va di conseguenza confermato.

8.

In queste condizioni, nella misura in cui la procedura non va stralciata dai

ruoli per avvenuta acquiescenza, la petizione va respinta.

9.

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1)”

Va

ancora rammentato che con sentenza pubblicata in DTF 139 III 133 il TF ha

stabilito che la revisione è il rimedio di diritto esperibile contro una

transazione giudiziaria secondo l’art. 241 CPC, mentre la decisione di stralcio

secondo l’art. 241 cpv. 3 CPC è unicamente impugnabile con un ricorso per

quanto attiene alle spese.

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La causa è stralciata

dai ruoli per intervenuta acquiescenza limitatamente al riconoscimento di

indennità giornaliere al 100% dal 1° dicembre 2014 al 10 febbraio 2015.

Per il resto la petizione

è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’assicuratore

verserà fr. 1'000 (IVA inclusa se dovuta) all’attore a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione alle parti ed

alla FINMA, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti