36.2015.28
Restituzione di prestazioni indebitamente percepite a causa di comportamento fraudolento ex art. 40 LCA (trasmissione di fatture false all'assicuratore).Condizione oggettiva e soggettiva adempiuta.L'a
2 febbraio 2017Italiano54 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.28
TB
Lugano
2 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 30 aprile 2015 di
AT 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione complementare contro le
malattie
ritenuto in fatto
1.1. CV 1, nata nel 1956, dal 2003
(doc. A1) era affiliata presso AT 1 per la copertura complementare per la
medicina alternativa che le ha riconosciuto, dal 2004 al 2011, i costi dei
numerosi trattamenti effettuati presso lo __________ di __________, fatturati
nell’arco degli anni (in 8 volte) Fr. 10'145,05 (docc. A6 e A7), di cui
l’assicurata ha ottenuto rimborso secondo quanto previsto dal contratto
(franchigia di Fr. 300.-, quota parte del 20% a carico dell’assicurata,
rimborso annuo massimo di Fr. 10'000.-) nella misura di Fr. 7'926,60 (doc. A3).
1.2. Nel corso del 2011 il
Ministero Pubblico del Canton Ticino ha aperto una procedura nei confronti
della __________ dello __________ per truffa e falsità in documenti in
relazione con la fatturazione di prestazioni effettuate presso la sua
struttura.
Con l’ordine di perquisizione e sequestro del 10 marzo 2011 (doc.
A8) il Procuratore pubblico incaricato del caso ha informato l’assicuratore
malattia dell’apertura del procedimento, indicando che “è probabile che
l’inchiesta si possa in seguito estendere anche nei confronti dei collaboratori
e dei clienti __________”, perciò ha chiesto all’assicuratore se dei suoi
affiliati gli avessero trasmesso per il rimborso, dal 2007, delle fatture.
Rispondendo affermativamente, il 14 settembre 2012 ed il 22 aprile
2013 (doc. A9) AT 1 si è quindi dichiarata accusatore privato nel citato
procedimento penale.
1.3. Con petizione del 30 aprile
2015 (doc. I) AT 1 ha chiesto la condanna di CV 1 al pagamento dell’importo
complessivo di Fr. 8'076,60 quali prestazioni ottenute a torto dall’assicurazione
medicina alternativa in applicazione dell’art. 40 LCA e dell’art. 62 segg. CO e
ha chiesto contestualmente il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n.
__________ dell’U__________ di __________ per il medesimo importo (doc. A5).
L’attrice sostiene che, con l’agire fraudolento dell’assicurata,
ai sensi dell’art. 40 LCA essa sia dunque legittimata a chiedere in restituzione
tutte le prestazioni derivanti dal contratto (DTF 131 III 314).
L’assicuratore malattia, oltre ai Fr. 7'926,60 figuranti nel
decreto d’accusa, domanda il riconoscimento di Fr. 150.- per le spese
sopportate nella presente procedura quale risarcimento danni.
1.4. Il 20 maggio 2015 (doc. III) CV
1 ha fornito la propria risposta, avanzando in primo luogo la richiesta di
sospensione della causa in attesa dell’esito del procedimento penale in corso.
Nel merito, l’interessata si è opposta alla richiesta di rimborso
del suo assicuratore malattia e così pure al rigetto dell’opposizione al
precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti.
A suo dire, a causa degli importanti problemi di salute, in
particolare alla tiroide con rilevante aumento di peso, emicranie, mal di
spalle e schiena, su consiglio del suo medico ha deciso di seguire delle cure __________
scegliendo di affidarsi allo studio in questione, che disponeva di terapisti
riconosciuti e professionali che le fornivano prestazioni della cui correttezza
e copertura assicurativa ella non ha mai dubitato, visto che, per di più, di
ciò si era personalmente informata presso l’assicuratore malattia.
L’interessata sapeva invece che il trattamento __________ non era
coperto dal suo assicuratore, tanto che se ne assumeva personalmente l’intero
costo.
Inoltre, la convenuta ha contestato di avere voluto beneficiare di
un indebito profitto e che sarebbero state fatturate delle terapie a nome della
figlia.
Impugnate sono pure le fatture emesse dalla struttura in questione
siccome allestite dalla sua titolare e sulle quali l’assicurata non ha avuto
alcun controllo, visto che la data delle fatture non corrisponde a quella delle
schede anamnesi, perciò essa non può riconoscere queste prestazioni.
Alla stessa stregua la convenuta ha contestato gli importi
tariffari e le prestazioni, non documentate, non essendo indicati in modo
preciso i trattamenti effettuati. Essa riconosce di avere ricevuto dei
trattamenti come massaggi, linfodrenaggio ed altre terapie da cui ha tratto beneficio,
ma osserva di non avere mai chiesto dei trattamenti non coperti dalla sua
assicurazione. In tal senso si fidava di quanto le indicava la titolare,
persona nella quale aveva deposto la sua massima fiducia.
Da quanto precede discende che la convenuta non intende versare un
importo per il quale non ha nessuna responsabilità, avendo per di più pagato
sempre regolarmente i premi e le partecipazioni. Viene dunque negata l’applicazione
dell’art. 40 LCA e in particolare la condizione dell’avere dichiarato in modo
inesatto dei fatti per trarne un indebito profitto; non v’è stato alcun inganno
da parte sua. Non è quindi vero che vi sono state delle cure differenti per Fr.
10'145,05 a quelle fatturate.
Infine, impugnando interamente la pretesa di parte attrice, l’assicurata
non condivide pure l’addebito di Fr. 150.- per spese.
1.5. Con decreto d’accusa del 10
agosto 2015 (doc. B) il Procuratore pubblicato incaricato ha condannato l’assicurata
ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da Fr. 30.- cadauna sospesa
condizionalmente per due anni e a una multa di Fr. 300.- per ripetuta truffa e
ripetuta falsità in documenti.
1.6. Il 12 gennaio 2016 (doc. XV)
l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, è stata sentita nel corso di
un’udienza davanti al giudice delegato e alla presenza dell’assicuratore
malattia, al termine della quale la procedura è stata sospesa sino all’esito
del procedimento penale. Durante la discussione è emerso ciò che, per
completezza, viene qui riportato per esteso:
"
(…)
Il giudice prende atto che non ci
sono novità nell’ottica della procedura penale a seguito dell’accusa formulata
nei confronti di CV 1 per ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti. Il
19.8 scorso l’avv. RA 1 ha inoltrato opposizione al DA, PP ha confermato
l’imputazione e la sig.ra CV 1 attende la convocazione dinanzi alla giudicatura
penale.
Fatti
I fatti rimproverati sono riferiti
al periodo 2004-2011.
La convenuta contesta l’addebito
penale, contesta anche l’obbligo risarcitorio civile.
Il giudice passa in rassegna i doc.
relativi all’anamnesi cui fanno seguito le descrizioni di prestazioni
beneficiate per cui si desume il beneficio di prestazioni quali “__________”
che palesemente non sono coperti. La convenuta precisa che questa prestazioni
sono da lei sempre state pagate personalmente e non sono state trasmesse
all’assicurazione per il rimborso con forme di fatturazioni diverse.
Il giudice rileva il riporto per i
periodi delle prestazioni di importi “in buono”. Questi importi possono essere
derivati da o pagamenti effettuati, anche in forma di acconto oppure con
prestazioni per le quali la fatturazione non era corretta.
Le schede manoscritte riportano
prestazioni che l’assicurata dichiara di non avere mai ricevuto, in particolare
la maschera al viso. Per il resto prestazioni denominate “__________” sono
effettivamente state beneficiate in data che non so ricostruire e comunque
pagate privatamente.
Passata in rassegna nuovamente la
medesima documentazione, dalla stessa non si evince il motivo per cui da un
lato le schede non riportino le prestazioni poi fatturate all’assicuratore, non
si riesce a ricostruire il flusso finanziario del buono, si tratta di importi
sempre diversi e la sua ragione precisa.
Il giudice comunica che non
acconsente al richiamo generico dell’inc. 980/2011 della PP __________ che
verosimilmente si riferisce alla sig.ra __________ o forse ad altri coimputati,
il richiamo come tale è generico. È compito di parte attrice, che è pure
accusatrice privata nella procedura penale, produrre al TCA la documentazione
necessaria a confortare, se necessario, le proprie tesi. Questa esigenze vien
meno se l’assicuratore reputa sufficiente la documentazione già acquisita agli
atti.
Il Giudice rileva dal decreto
d’accusa prodotto agli atti avverso il quale l’assicurata si è opposta che il
n. di inc. riferito alla convenuta è __________.
Agli atti è contenuto quindi il
rapporto della Polizia giudiziaria.
I verbali di polizia e di procura
cui la convenuta si è sottoposta sono solo uno, quello agli atti. Non vi è
stato un verbale davanti alla PP, non vi è stato un verbale di confronto con la
__________ ancorché la convenuta lo abbia richiesto.
Le parti danno atti che i documenti
agli atti costituiscono materiale probatorio non contestato, l’assicuratore
produce la conferma del decreto d’accusa e un verbale 10.1.2011 davanti alla PP
di __________, così come un ulteriore della medesima signora reso il 25.5.2011,
da ultimo produce un conteggio di prestazioni per dei trattamenti
17.4.2008/24.5.2008 trasmesso alla signora CV 1 e riferito a trattamento di __________
svolti da __________. Altro documento è pure conteggio prestazioni per 2
trattamenti, il primo di __________ nel periodo 31.1.2011 rispettivamente
trattamento 10.2.2011/23.3.2011 __________ per un complessivo di Fr. 1'700.--.
Le parti concordano con la proposta
del giudice di tenere in sospeso la presente procedura sino che le autorità
penali (Pretura penale) avranno giudicato la fattispecie in conseguenza alla
conferma del decreto d’accusa __________.
Secondo le valutazioni prudenziali
che possono essere fatte all’ora attuale questo dovrebbe avvenire entro
l’estate prossima.”.
1.7. Il 29 marzo 2016 (doc. XVII)
parte attrice ha trasmesso al TCA la copia del verbale di interrogatorio di __________
del 22 agosto 2012 (doc. XVII/1), informandolo della conferma da parte del
Procuratore pubblico del decreto d’accusa del 10 agosto 2015. L’assicuratore
malattia ha inoltre osservato che la convenuta ha riconosciuto di avergli
trasmesso le otto fatture in cui figuravano dei trattamenti assicurati anziché
quelli realmente avvenuti così come risultanti dalla scheda anamnesi, che la
scheda anamnesi differiva dalle fatture e che ha effettuato i trattamenti
risultanti dalla scheda anamnesi pagando sempre quanto fatturato dalla
terapista. Secondo l’attore, l’assicurata ha commesso l’errore di non
controllare le fatture che trasmetteva per il rimborso e nemmeno ha prodotto
delle prove a sostegno delle sue contestazioni, mentre gli elementi emersi in
sede penale permettono di concludere che l’assicurata abbia agito sapendo e con
l’intenzione di ingannarlo e pertanto si giustifica la restituzione delle
prestazioni erogate a torto ex art. 62 CO.
1.8. In vista dello svolgimento
del dibattimento in ambito penale, il 20 ottobre 2016 (doc. XXI) il giudice
delegato del TCA ha riattivato la procedura, mentre le parti hanno chiesto di
tenerla ancora in sospeso fino all’esito del procedimento penale, che ha avuto
luogo il 22 novembre 2016 (docc. XXII e XXIV).
Il 25 novembre 2016 (doc. XXV) l’assicuratore malattia ha prodotto
al Tribunale la sentenza resa il 22 novembre 2016 (doc. C1) dal Presidente
della Pretura penale.
Poiché per le sue pretese di risarcimento l’assicuratore malattia
è stato rinviato al foro civile, visto l’esito della procedura penale, l’attore
ha chiesto al TCA di condannare l’assicurata a restituire ex art. 40 LCA
l’importo di Fr. 7'926,60 oltre a Fr. 150.- di spese.
1.9. Con sentenza 81.2015.545 del
22 novembre 2016 (doc. C1), che è cresciuta in giudicato a seguito del ritiro
del 9 gennaio 2017 (doc. XXXIV/1) dell’annuncio di appello del 1° dicembre 2016
(doc. XXX/1), CV 1 è stata condannata ad una pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere da Fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni, e al pagamento di una multa di Fr. 300.-.
Basandosi sul decreto d’accusa del 10 agosto 2015 (doc. B), contro
cui l’assicurata ha interposto un’opposizione il 19 agosto 2015 (doc. XI/1), il
giudice della Pretura penale ha riconosciuto che nel periodo 2004-2011
l’assicurata è stata autrice colpevole di ripetuta truffa per avere (doc. C1
pagg. 4 e 5)
"
(…)
1.1.1. accettato di far risultare, contrariamente al
vero, su otto fatture, anziché i trattamenti estetici per la diminuzione di
peso e anticellulite effettuati ed i prodotti estetici ricevuti, tutti non
riconosciuti dalla complementare della cassa malati, trattamenti di medicina
complementare mai effettuati, ma riconosciuti da quest’ultima, segnatamente
- fattura del 30.09.2004 a nome CV 1 per
trattamenti dal 16.08.2004 al 30.09.2004 di massaggio, per un totale di Fr.
1'452.60, rimborsata dalla cassa malati in ragione di Fr. 1'307.35;
- fattura del 23.12.2004 a nome CV 1 per
trattamenti dal 09.11.2004 al 23.12.2004 di massaggio, per un totale di Fr.
1'452.60, rimborsata dalla cassa malati in ragione di Fr. 1'307.35;
- fattura del 24.05.2008 a nome CV 1 per
trattamenti dal 17.04.2008 al 24.05.2008 di massaggio per un totale di Fr.
1'452.60, rimborsata dalla cassa malati in ragione di Fr. 922.10;
- fattura del 30.09.2009 a nome CV 1 per
trattamenti dal 26.08.2009 al 30.09.2009 di riflessologia, per un totale di Fr.
1'162.10, rimborsata dalla cassa malati in ragione di 929.70;
- fattura del 08.11.2009 a nome CV 1 per
trattamenti dal 18.10.2009 al 08.11.2009 di cromoterapia, per un totale di Fr.
871.55, rimborsata dalla cassa malati in ragione di Fr. 697.25;
- fattura del 24.12.2009 a nome CV 1 per
trattamenti dal 25.11.2009 al 24.12.2009 di linfodrenaggio, per un totale di Fr.
1'291.20, rimborsata dalla cassa malati in ragione di Fr. 1'032.95;
- fattura del 31.01.2011 a nome CV 1 per
trattamenti dal 03.01.2011 al 31.01.2011 di cromoterapia, per un totale di Fr.
1'166.40, rimborsata dalla cassa malati in ragione di Fr. 933.10;
- fattura del 23.03.2011 a nome CV 1 per
trattamenti dal 10.02.2011 al 23.03.2011 di naturopatia, per un totale di Fr.
1'296.00, rimborsata dalla cassa malati in ragione di Fr. 796.80,
trasmettendo personalmente alla cassa
malati AT 1 le otto fatture per trattamenti terapeutici (fatture ricevute dal __________),
sottacendo il fatto che dette fatture erano in realtà dei falsi, in quanto le
prestazioni indicate sulle stesse non erano mai state effettuate (o lo sono
state in minima parte) (…)”.
Inoltre, il giudice penale ha ritenuto che l’interessata ha (doc.
C1 pag. 6)
" (…)
1.1.2. accettato di far risultare, contrariamente al
vero, su tre fatture, anziché il numero di trattamenti riconosciuti
dall’assicurazione complementare realmente effettuati da sua figlia __________,
un numero maggiore di trattamenti di medicina complementare mai effettuati,
segnatamente
- fattura
del 03.07.2009 a nome __________ per trattamenti dal 26.06.2009 di
linfodrenaggio, per un totale di Fr. 1'291.20, rimborsata dalla cassa malati in
ragione di Fr. 1'162.10;
- fattura
del 30.12.2009 a nome __________ per trattamenti dal 02.12.2009 al 30.12.2009
di riflessologia, per un totale di Fr. 1'162.10, rimborsata dalla cassa malati
in ragione di Fr. 1’045.90;
- fattura
del 17.05.2010 a nome __________ per trattamenti dal 08.04.2010 al 17.05.2010
di linfodrenaggio, per un totale di Fr. 1'291.20, rimborsata dalla cassa malati
in ragione di Fr. 1’162.10,
trasmettendo personalmente alla cassa
malati __________ le tre fatture, a nome di sua figlia __________, per
trattamenti terapeutici (fatture ricevute dal __________), sottacendo il fatto
che dette fatture erano in realtà dei falsi, in quanto le prestazioni indicate
sulle stesse non erano mai state effettuate alle date riportate (o lo sono
state in minima parte)”.
Da questa sentenza di condanna emerge che l’interessata è riuscita
“in tal modo a farsi versare dalla citata cassa malati AT 1 i
relativi importi, per complessivi Fr. 7'926.60” (doc. C1 pag. 5)
rispettivamente è riuscita “a farsi versare, per conto di sua figlia, dalla
citata casa malati __________ i relativi importi, per complessivi Fr. 3'370.10”
(doc. C1 pag. 6).
Questo agire ha permesso da una parte all’assicurata di “ottenere
un illecito profitto, consistente nel non dover pagare personalmente le fatture
riferite a trattamenti puramente estetici, non riconosciuti dalle casse malati”
(doc. C pag. 5) e d’altra parte a lei e a sua figlia di “ottenere un
illecito profitto, consistente nel farsi rimborsare un importo maggiore
rispetto a quanto sarebbe stato di sua spettanza se nella fattura fossero state
riportati i trattamenti di cui aveva effettivamente beneficiato dei trattamenti
presso __________.” (doc. C1 pag. 6).
Inoltre, nel medesimo periodo si è configurato il reato di
ripetuta falsità in documenti, per avere, l’assicurata (doc. C1 pag. 6 e 7),
" per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, fatti di
importanza giuridica, facendone in seguito uso a scopo d’inganno, e meglio, per
avere fatto allestire delle fatture fittizie, facendone poi uso a scopo
d’inganno e meglio trasmettendole alle assicurazioni di medicina complementare AT
1 e __________, a cui erano rispettivamente affiliate l’imputata e la di lei
figlia, documentazione fittizia allestita da __________ o da personale del __________,
che attestava, contrariamente al vero, che l’imputata e la di lei figlia si
erano sottoposte a terapie medicali riconosciute presso il __________, mentre
in realtà le stesse si erano sottoposte a terapie estetiche (in particolare
terapie dimagranti e anticellulite), rispettivamente a un numero di prestazioni
inferiori rispetto a quelle indicate, il tutto allo scopo di indurre la cassa
malati medicina complementare AT 1, presso cui l’imputata era assicurata, e la
cassa malati di medicina complementare __________, presso cui era assicurata la
figlia, a versare gli importi relativi a tali fatture (per complessivi Fr. 11'296.70),
importi in seguito utilizzati per saldare le fatture scoperte e/o quale
rimborso per quanto già versato a favore del __________ (…)”.
In tal modo, prosegue la pronuncia penale, l’assicurata ha
ottenuto “per sé e per la di lei figlia un illecito profitto, consistente
nel non dover pagare personalmente le fatture riferite a trattamenti puramente
estetici, non riconosciuti dalle casse malati”. Inoltre, l’accusata ha così
permesso a “__________di ottenere anch’essa un illecito profitto,
consistente nel fidelizzare il cliente, permettendogli di effettuare dei
trattamenti estetici senza dover pagarli personalmente.” (doc. C1 pag. 7).
1.10. Con scritto del 5 dicembre
2016 (doc. XXIX) parte convenuta ha contestato integralmente le accuse nei suoi
confronti, avendo sempre agito in buona fede, fidandosi delle fatturazioni
emesse dalla sua terapista e non dubitando della veridicità delle stesse,
perciò non ha mai ritenuto di doverle controllare prima di inviarle.
Inoltre, la stessa non ha mai né visto né firmato le schede
anamnesi, perciò potrebbero essere state modificate e quindi contesta che siano
state allestite correttamente.
L’interessata ha infine sollevato che le pretese dell’assicuratore
sarebbero prescritte ex art. 67 CO quando sono state fatte valere e quindi il
TCA non dovrebbe entrare nel merito delle stesse, dato che è dal rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria del 4 febbraio 2013 che l’attore conosceva in
dettaglio la situazione relativa al presunto indebito arricchimento.
1.11. L’assicurata ha informato il
TCA il 5 dicembre 2016 (doc. XXX) di avere presentato l’annuncio di appello
alla sentenza pretorile e il 9 gennaio 2017 (doc. XXXIV), come rilevato, di
averlo ritirato.
Il 22 dicembre 2016 (doc. XXXII) AT 1 ha ribadito la fondatezza
della sua pretesa e ha contestato che sia prescritta, avendo agito tempestivamente
non appena ha appreso delle indebite prestazioni, dapprima inviando una
richiesta di restituzione il 22 ottobre 2013 poi facendo spiccare un precetto
esecutivo, che sono atti ad interrompere il termine di prescrizione che, in
specie, è comunque più lungo in presenza di una condanna penale (art. 60 CO).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Nel suo ultimo scritto del 5
dicembre 2016 (doc. XXIX) CV 1 ha sollevato l’eccezione della prescrizione
della pretesa dell’attore.
A suo dire l’assicuratore malattia, che era sempre in contatto con
il Ministero pubblico, era perfettamente al corrente dell’andamento del
procedimento penale in corso ed era subito entrato in possesso del rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria del 4 febbraio 2013.
Pertanto, al più tardi a quella data, o comunque nei giorni
seguenti, l’assicuratore conosceva in dettaglio la situazione relativa al
presunto indebito arricchimento (DTF 129 III 503 consid. 3.4) e quindi al più
tardi da quel giorno ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione di un
anno ex art. 67 CO.
La petizione del 30 aprile 2015 risulterebbe dunque tardiva e le
sue pretese sarebbero prescritte.
AT 1 ritiene invece di avere tempestivamente agito non appena è
venuta a conoscenza della prestazione indebita, dapprima con la richiesta di
restituzione del 22 ottobre 2013, poi con l’avvio della procedura esecutiva e
l’inoltro della petizione il 30 aprile 2015, oltre agli atti compiuti nella
procedura penale. Per l’assicuratore, la decorrenza della prescrizione sarebbe
stata interrotta da questi atti e ogni volta iniziavano dei nuovi termini
giusta l’art. 135 CO. Ha infine osservato che in caso di condanna penale
valgono dei termini di prescrizione penale più lunghi (art. 60 CO).
2.2. La prescrizione in caso di
obbligazioni derivanti da atti illeciti è regolata dall’art. 60 CO, che dispone
che
" 1 L'azione di
risarcimento o di riparazione si prescrive in un anno decorribile dal giorno in
cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso
nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.
Considerandi
2.
Se però la detta azione deriva da un atto punibile, a riguardo del
quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si
applica anche all'azione civile.
3.
Qualora l'atto illecito abbia fatto nascere un credito verso il
danneggiato, questi può rifiutare il pagamento anche dopo prescritta l'azione
derivata dall'atto illecito.”.
In ambito di obbligazioni derivanti da indebito
arricchimento, l’art. 67 CO disciplina come segue la prescrizione:
" 1 L'azione
di indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui
il danneggiato ebbe conoscenza del suo diritto di ripetizione, in ogni caso nel
termine di dieci anni dal giorno in cui nacque tale diritto.
2.
Se l'arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi
può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l'azione d'indebito.”.
Giusta l’art. 130 cpv. 1 CO, la
prescrizione comincia quando il credito è esigibile.
L’art. 135 CO dispone che
" La prescrizione è interrotta:
1.
mediante riconoscimento del debito per parte del
debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la
dazione di pegni o fideiussioni;
2.
mediante atti di esecuzione, istanza di
conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale,
nonché mediante insinuazione nel fallimento.
Quali atti interruttivi da parte del creditore,
l’art. 138 CO prevede in particolare che
" 1 Quando
la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o
eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa
davanti all'autorità adita.
2.
Quando l'interruzione avviene mediante esecuzione per debiti, la
prescrizione ricomincia ad ogni singolo atto esecutivo.”.
Per quanto concerne la procedura applicabile dal TCA
nelle cause LCA come quella in esame, l’art. 243 cpv. 2 lett. f CPC dispone che
in ambito di controversie derivanti da assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18
marzo 1994 sull'assicurazione malattie si applica la procedura semplificata
senza riguardo al valore litigioso.
Per l’art. 244 CPC intitolato azione semplificata,
il capoverso 1 dispone che l'azione può essere proposta nelle forme di cui
all'art. 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il
tribunale. La petizione contiene:
a. la designazione delle parti;
b. la domanda;
c. la designazione dell'oggetto litigioso;
d. se necessario, l'indicazione del valore
litigioso;
e. la data e la firma.
Secondo l’art. 245 cpv. 1 CPC, se la petizione non
contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo
cita le parti al dibattimento.
Se la petizione contiene una motivazione, il giudice
assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie
osservazioni (art. 245 cpv. 2 CPC).
Nell’ambito della procedura ordinaria (artt. 219
segg. CPC), l’art. 221 e l’art. 222 CPC definiscono i contenuti della petizione
e della risposta di causa.
L’art. 222 cpv. 1 CPC prevede che il giudice
notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per
presentare la risposta scritta.
Al suo capoverso 2, l’art. 222 CPC dispone che alla
risposta si applica per analogia l'articolo 221. Il convenuto deve specificare
quali fatti, così come esposti dall'attore, riconosce o contesta.
Secondo l’art. 221 CPC, la petizione contiene:
a. la designazione delle parti e dei loro eventuali
rappresentanti;
b. la domanda;
c. l'indicazione del valore litigioso;
d. l'esposizione dei fatti;
e. l'indicazione dei singoli mezzi di prova con
riferimento ai fatti esposti;
f. la data e la firma.
In altri termini, la stessa dinamica di allegazione
e specificazione applicabile all’attore vale anche per il convenuto grazie al
rinvio dell’art. 222 cpv. 2 prima frase CPC. Ma, oltre a ciò, il convenuto deve
pure specificare quali fatti esposti dall’attore riconosce o contesta
(Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, Francesco Trezzini, art. 222 pag. 993).
L’art. 222 CPC non menziona espressamente le
eccezioni. Ciò non toglie che, di principio, è con lo scritto di risposta che
esse vanno proposte (Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, 2011, Francesco Trezzini,
art. 222 pag. 995). Lo dimostra da un lato il fatto che la riconvenzionale –
che è l’alter ego dell’eccezione – va proposta contestualmente alla
risposta e, dall’altro, che l’eccezione è parte integrante dello strumentario
difensivo del convenuto, che va dunque addotto in un’unica soluzione e non in
modo frammentato.
L’autore precisa inoltre che di principio la proposizione di
un’eccezione deve avvenire in termini espliciti, affinché si manifesti
inequivocabilmente all’attenzione della parte contro la quale essa è opposta,
mentre un vago accenno è insufficiente. Ma, come per le richieste di causa (principali
e riconvenzionali), tornano applicabili i medesimi correttivi dedotti dal
principio dell’affidamento e dal divieto dell’eccessivo formalismo.
2.3
Nell’evenienza concreta, alla
petizione del 30 aprile 2015 (doc. I) di AT 1 ha fatto seguito la risposta del 20
maggio 2015 (doc. III) formulata personalmente dalla convenuta, in cui, però, nessuna
eccezione è stata sollevata.
Il 17 novembre 2015 (doc. XIII) il giudice delegato del TCA ha
convocato le parti per il 12 gennaio 2016 per la discussione di causa e il 15
dicembre 2015 (doc. XIV) l’avv. RA 1 ha informato il Tribunale che avrebbe rappresentato
la convenuta in quell’occasione. Neppure durante l’udienza è stata menzionata
la prescrizione della pretesa creditoria.
È solo il 5 dicembre 2016 (doc. XXIX) che il patrocinatore della
convenuta ha sollevato l’eccezione di prescrizione dell’azione inoltrata
dall’assicuratore malattia il 30 aprile 2015.
Stante quanto precede, non avendo invocato l’eccezione di
prescrizione con la propria risposta di causa ex art. 222 CPC, il TCA non può
tenerne conto avendo la convenuta fatto valere i propri diritti manifestamente
tardivamente.
Peraltro, un tale agire viola anche la buona fede processuale, che
è dedotta dal principio generale della buona fede degli artt. 2 e 3 CC. Essa
dispone che tutte le persone che partecipano al procedimento
devono comportarsi secondo buona fede (art. 52 CPC). Infatti, alle parti è
fatto obbligo di sollevare senza indugio le loro obiezioni e domande
processuali, pena l’inammissibilità di gravami tardivi (DTF 135 III 334 consid.
2.
).
In specie, sollevare la prescrizione della pretesa creditoria
un anno e mezzo dopo l’introduzione dell’azione condannatoria da parte
dell’assicuratore malattia costituisce un atto di malafede processuale.
Da quanto esposto discende che, al di là del fondamento di tale
asserzione, che qui non occorre verificare oltre, si deve concludere che
l’eccezione che la parte convenuta ha sollevato soltanto il 5 dicembre 2016 per
il tramite del suo patrocinatore malgrado le sia stata data la possibilità di
formulare per iscritto le proprie osservazioni dopo l’inoltro della petizione
(art. 245 cpv. 2 CPC), non può essere tutelata siccome è tardiva.
Di conseguenza, il TCA è legittimato a entrare nel merito della
pretesa creditoria dell’attore del 30 aprile 2015.
nel merito
2.4
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la convenuta deve restituire all’attrice l’importo di
Fr. 7'926,60 oltre a Fr. 150.- di risarcimento danni e se deve essere rigettata
l’opposizione al PE n. __________ del 28 aprile 2014 dell’U__________ di __________
fatto spiccare nei confronti di CV 1.
2.5
In concreto le parti hanno
concluso l’Assicurazione per medicina alternativa - __________ (doc. A1), cui
sono applicabili le Condizioni generali d’assicurazione, edizione 01.2001 (doc.
A2) e la LCA (doc. A2 pag. 1).
Ai sensi dell’art. 1 CGA, l’assicurazione per medicina alternativa
è da considerare assicurazione complementare all’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione
malattie (LAMal). Nei casi di prestazioni per i quali è in obbligo di versare
prestazioni un assicuratore LAINF, LAMal, l’assicurazione militare,
l’assicurazione d’invalidità oppure un’altra assicurazione sociale, nell’ambito
delle prestazioni assicurate, l’assicuratore paga soltanto la parte di
prestazioni dovuta e non coperta da tali assicuratori.
Per l’art. 2 CGA l’assicuratore assume, ai sensi delle
disposizioni di seguito riportate, prestazioni per trattamenti e rimedi
curativi nell’ambito della medicina alternativa. L’attrice eroga prestazioni in
caso di malattia e infortunio (cfr. art. 3 CGA).
L’art. 5.1 CGA prevede che l’assicuratore paga nell’ambito
dell’art. 6 segg. le prestazioni per trattamenti ambulatoriali, trattamenti
stazionari e rimedi curativi della medicina alternativa, nella misura in cui
ciò è utile al trattamento di una malattia o di postumi di infortunio. Per ogni
anno civile assicurato, previa detrazione della partecipazione ai costi ai
sensi dell’art. 14, l’assicuratore assume complessivamente al massimo l’importo
annuale riportato nella polizza. In concreto ciò corrisponde ad un importo
massimo di Fr. 10'000.- all’anno, tenuto conto di una franchigia di Fr. 300.- e
di una partecipazione ai costi del 20% (doc. A1).
Per l’art. 6.1 CGA sia il fornitore di prestazioni scelto come
pure il metodo applicato devono essere riportati nelle liste dell’assicuratore,
figuranti nell’allegato. Determinanti sono le liste valevoli al momento del
trattamento.
Secondo l’art. 6.2 CGA, l’assicuratore compila una lista dei
metodi e una lista dei fornitori di prestazioni. Nell’ambito dell’art. 5
l’assicuratore assume i costi per i metodi della medicina alternativa, a
condizione che il trattamento venga eseguito da un fornitore di prestazioni
riconosciuto da AT 1 per il metodo scelto. Il metodo e il fornitore di
prestazioni devono essere riportati sulla lista determinante. I rimedi curativi
vengono assunti, se prescritti e consegnati con appropriatezza nell’ambito di
un metodo riconosciuto dall’assicuratore, per l’applicazione del quale il
fornitore di prestazioni è riconosciuto dall’assicuratore, che si riserva di
compilare una lista negativa dei rimedi curativi.
2.6
In concreto la convenuta non
contesta che dal 2004 al 2011 ha trasmesso all’assicuratore delle fatture per
prestazioni eseguite presso lo __________ per un importo complessivo di Fr. 10'145,05
né di aver ottenuto un rimborso di Fr. 7'926,60. A questo proposito va
evidenziato che, come emerge dal verbale di interrogatorio del 23 gennaio 2013,
l’interessata trasmetteva le fatture all’assicuratore per il rimborso e quanto
ricevuto era successivamente versato in contanti alla responsabile della
struttura (doc. A10 pag. 5: “[…] a dipendenza della frequenza dei
trattamenti mi arrivavano a casa le fatture. Non tutti i mesi però. Io poi davo
un’occhiata al contenuto della fattura. Nel senso che controllavo più o meno se
i trattamenti che avevo eseguito corrispondevano a quello che figurava nella fattura
e contavo le sedute visto che non potevo ricordarmi ogni singolo giorno che ero
stata nel __________. Quindi se ci ero stata dieci volte lo stesso numero
doveva figurare anche nella fattura. La fattura poi la inviavo per posta alla AT
1.
che mi versava sul mio conto bancario il rimborso. Una volta ricevuto il
rimborso prelevavo il denaro che poi consegnavo brevi mano direttamente alla __________,
e qualche volta anche alle ragazze e mi rilasciavano sempre una ricevuta.”.
Pag. 6: “Tutte le fatture come detto mi venivano spedite a casa. Tranne i
trattamenti __________, che pagavo personalmente a __________, tutte le altre
le spedivo personalmente alla AT 1.”).
L’assicurata sostiene, tuttavia, che tutte le cure effettuate sono
state eseguite lecitamente trattandosi di massaggi, linfodrenaggi, che ha
effettuato tutti questi trattamenti su consiglio medico a causa di problemi
alla tiroide, che non ha mai chiesto dei trattamenti non coperti dalla sua
Cassa malati, che si fidava delle indicazioni date dalla responsabile dello
studio e che ogni volta si informava presso il suo assicuratore per sapere se
questi trattamenti che la terapista le indicava fossero riconosciuti.
Essa ritiene di conseguenza di non dover restituire alcunché, non essendo
responsabile per quello che è accaduto.
Da parte sua l’assicuratore, sulla base dell’inchiesta penale e
della condanna di cui al decreto d’accusa del 10 agosto 2015, confermata con
sentenza del 22 novembre 2016, ritiene che la truffa commessa dall’assicurata
sia ormai comprovata e chiede l’annullamento del contratto con effetto
retroattivo ai sensi dell’art. 40 LCA, con conseguente restituzione da parte
della convenuta di tutte le prestazioni riconosciute.
2.7
Ai sensi dell’art. 40 LCA,
intitolato frodi nelle giustificazioni, l’assicuratore non è vincolato al
contratto di fronte all’avente diritto, se questi od il suo rappresentante,
nell’intento di indurlo in errore, ha dichiarato inesattamente o taciuto dei
fatti che escluderebbero o limiterebbero l’obbligo dell’assicuratore, o se, nel
medesimo intento, egli non ha fatto o ha fatto tardivamente le comunicazioni
che per l’articolo 39 della presente legge gli incombono.
La norma esige, dal punto di vista
oggettivo, che la dissimulazione o la dichiarazione inesatta dei fatti sia
idonea a influenzare l’esistenza o l’estensione di un’obbligazione
dell’assicuratore, ossia che sulla base di una dichiarazione corretta dei fatti
l’assicuratore avrebbe fornito una prestazione maggiore o minore. È inoltre
necessario, dal punto di vista soggettivo, che l’avente diritto abbia
agito con la consapevolezza e la volontà di indurre in errore l’assicuratore,
poco importando se sia o meno riuscito nel suo intento (sentenza 5C.99/2002 del
12.
giugno 2002, consid. 3.1; sentenza 5C.48/2003 del 16 maggio 2003, consid.
2.
; sentenza 5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 4.1; sentenza 5C.265/2006
del 19 marzo 2008, consid. 4.1.2). L’onere della prova circa l’esistenza di
dichiarazioni fraudolente dell’assicurato volte ad indurre in errore
l’assicuratore incombe a quest’ultimo (DTF 130 III 321 consid. 3.1; sentenza
5P.399/1998 del 10 novembre 1998, consid. 2c/aa; sentenza 5C.11/2002 dell’11
aprile 2002, consid. 2a; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002, consid. 3.1;
sentenza 5C.48/2003 del 16 maggio 2003, consid. 2.2; sentenza 5C.8/2004 del 1°
luglio 2004, consid. 2.1; sentenza 5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 4.1).
Con sentenza 4A_432/2015 dell’8 febbraio 2016, al considerando 5.3
il TF ha rammentato che l’applicazione dell’art. 40 LCA necessita la volontà di
indurre in errore l’assicuratore, la quale è data laddove la persona
assicurata, coscientemente e volontariamente, afferma cose false per ottenere
un vantaggio patrimoniale.
Va qui evidenziato che per giurisprudenza costante dell’Alta Corte
è sufficiente che l’intenzione di indurre in errore l’assicuratore ai sensi
dell’art. 40 LCA sia comprovata secondo il principio della verosimiglianza
preponderante (sentenza 4A_432/2015 dell’8 febbraio 2016 al consid. 2.2, con
rinvio alla sentenza 4A_382/2014 del 3 marzo 2014, consid. 5.3 e alla sentenza
4A_431/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.5).
L’art. 53 CO, applicabile in tutto il diritto privato (sentenza
4A_533/2013 del 27 marzo 2014, consid. 3.3: “[…] Art. 53 OR, der im ganzen
Privatrecht anwendbar ist […]”) e che regola l’indipendenza del Giudice
civile rispetto al codice penale, al giudizio penale di assoluzione e al
giudizio, in generale, del Giudice penale (cfr. sentenza 4A_533/2013 del 27
marzo 2014, consid. 3.3: “[…] regelt die Unabhängigkeit der Zivilrichters
gegenüber dem Strafgesetz, dem freisprechenden Urteil des Strafgerichts und dem
Urteil des Strafrichters überhaupt […]”), al cpv. 1 prevede che nel
giudizio circa l’esistenza o la non esistenza della colpa e la capacità di
discernimento il giudice non è vincolato dalle disposizioni di diritto penale,
che regolano l’imputabilità, né dalla sentenza di assoluzione in sede penale.
Secondo l’art. 53 cpv. 2 CO, così pure il giudice civile non è
vincolato dalla sentenza penale circa l’apprezzamento della colpa e la
determinazione del danno.
A questo proposito la dottrina rammenta che l’art. 40 LCA descrive
uno stato di fatto retto dal diritto civile. La truffa ai sensi dell’art. 146
CP non è identica, nella misura in cui il diritto penale conosce l’elemento
qualificativo dell’agire astuto e applica, in parte, norme probatorie (quale “in
dubio pro reo”) che il diritto civile non conosce (Nef, in: Basler
Kommentar, n. 3 e segg. ad art. 40 LCA). Occorre pertanto sempre stabilire
autonomamente, in base alle norme del diritto civile, se le condizioni
oggettive e soggettive dell’art. 40 LCA sono adempiute. Tuttavia, la stessa
dottrina rileva che l’indipendenza del giudice civile nei confronti del
giudizio penale vale segnatamente in caso di assoluzione della persona
assicurata. Infatti, sovente gli elementi costitutivi della truffa non trovano
conferma in ambito penale, poiché manca l’inganno astuto previsto dall’art. 146
CP. L’art. 40 LCA non richiede (invece) la prova dell’inganno astuto, così che
un’assoluzione in ambito penale non necessariamente implica l’assenza di una
frode ai sensi dell’art. 40 LCA. Neppure una condanna della persona assicurata
ai sensi dell’art. 146 CP può essere ripresa senza approfondimenti dal giudice
civile, segnatamente laddove si possa concludere che il giudice penale abbia
commesso un errore nel giudizio (Nef, op. cit., n. 6 ad art. 40 LCA). Le
autorità penali hanno maggiori possibilità di accertare i fatti. Il giudice
civile può utilizzare gli atti penali nell’ambito del libero apprezzamento
delle prove (Nef, op. cit., n. 7 ad art. 40 LCA).
Come rammenta il TF nella sentenza 4A_319/2012 del 28 gennaio 2014
al considerando 4.1, secondo la giurisprudenza, se da un lato l’art. 53 CO
impone al giudice civile di pronunciarsi sull’apprezzamento della colpa e sulla
determinazione del danno senza tenere conto di una sentenza penale intervenuta
in precedenza, dall’altro lato non gli impedisce, nel limiti stabiliti dal
pertinente diritto processuale, di riferirsi alle risultanze e agli
accertamenti di fatto che emergono nel processo penale, procedendo poi a una
valutazione autonoma degli stessi sotto il profilo del diritto civile (DTF 125
III 401 consid. 3; cfr. pure sentenza 4C.74/2000 del 16 agosto 2001 consid. 1,
3.
e 4b; cfr. anche sentenza 4A_533/2013 del 27 marzo 2014, consid. 3.3 e
sentenza 4A_319/2012 del 28 gennaio 2013, consid. 4.1; cfr. anche la sentenza
4A_491/2013 del 6 febbraio 2014).
2.8
In concreto l’assicurata in
sede penale è stata condannata per ripetuta truffa, segnatamente per avere
accettato di fare risultare su 8 fatture, anziché i trattamenti estetici per la
diminuzione di peso e anticellulite effettuati, tutti non riconosciuti
dall’assicurazione complementare in oggetto, dei trattamenti di medicina
complementare fittizi, mai effettuati, nonché per avere accettato di fare
risultare, contrariamente al vero, su tre fatture, anziché il numero di
trattamenti riconosciuti dall’assicuratore realmente effettuati dalla figlia,
un numero maggiore di trattamenti di medicina complementare mai effettuati. Inoltre,
la convenuta è stata condannata per ripetuta falsità in documenti per avere fatto
allestire delle fatture fittizie, facendone poi uso a scopo di inganno e meglio
trasmettendole personalmente al suo assicuratore malattia complementare e a
quello della figlia allo scopo di indurli a versarle i relativi importi, poi
utilizzati per saldare le fatture emesse dalla terapista ed ottenere così un illecito
profitto non dovendo pagarle lei direttamente visto che in realtà si trattava
di falsi, in quanto le prestazioni indicate sulle stesse non erano mai state
effettuate.
2.8.1
Dal punto di vista oggettivo,
gli estremi per l’applicazione dell’art. 40 LCA sono adempiuti.
Dall’istruttoria è infatti emerso che l’interessata trasmetteva
direttamente all’assicuratore per il rimborso le fatture emesse dallo __________
(doc. A10: verbale di interrogatorio del 23 gennaio 2013 pag. 5: “[…] La
fattura poi la inviavo per posta alla AT 1 che mi versava sul mio conto
bancario il rimborso. […]. Pag. 6: ”[…] tutte le altre le spedivo
personalmente alla AT 1 […]“).
Le fatture trasmesse all’attrice costituivano, perlomeno in parte,
dei falsi. Sia perché sono state emesse per prestazioni in realtà mai usufruite
nelle date figuranti sulle fatturazioni medesime, sia perché le prestazioni non
a carico dell’assicuratore venivano sostituite, in fase di fatturazione, da
prestazioni che invece erano rimborsate dall’assicurazione complementare.
Ciò trova conferma nei documenti prodotti dall’assicuratore, in
particolare nel verbale di interrogatorio della polizia del 23 gennaio 2013 (doc.
A10) e del 1° febbraio 2013 (doc. A10).
La convenuta si era recata presso lo __________ la prima volta il
18.
gennaio 2002 per ritenzione idrica, dolori dorsali e per correggere il peso.
In quella occasione l’assicurata ha compilato la scheda anamnesi e ha ottenuto
il primo trattamento. Le terapie sono poi proseguite fino al 23 marzo 2011
(doc. A10).
In quegli anni l’assicurata si è rivolta allo studio nel corso del
mese di novembre 2014 per fare trattamenti di talassoterapia, __________ per
disintossicare e __________ per dimagrire, avvenuti nei primi tre mesi del 2005
(doc. A10 scheda 2).
Dalla scheda 2 (doc. A10) risultano pure dei trattamenti nei mesi
di settembre e ottobre 2006.
La scheda 3 (doc. A10) indica dei trattamenti dal 28 maggio 2008
al 23 giugno 2008 e poi il 28 maggio 2009, il 16 giugno 2009 e il 4 agosto 2009.
A questo proposito, nel verbale di interrogatorio del 23 gennaio
2013.
(doc. A10) effettuato dalla Polizia cantonale emerge che le 8 fatture che
sono state in seguito inviate dal fornitore di prestazioni alla convenuta non
collimano con le prestazioni figuranti nelle summenzionate schede anamnesi
(doc. A10 pag. 7: “[…] Le facciamo prendere atto che, quanto indicato
su queste fatture, non trova riscontro con quanto annotato nella sua scheda di
anamnesi. [….]”).
Al riguardo, l’interessata ha risposto che “[…] io non
controllavo nel dettaglio le fatture che mi venivano inviate a casa. Non mi
sono accorta neppure che figurava come terapista la __________. Sono sicura che
lei di trattamenti non me ne ha fatti. Magari una volta sì però non tutte le
date che dice lei. Le date sulle fatture non corrispondono a quanto risulta
nella mia scheda di anamnesi e non so come spiegarmelo. Dovete chiedere a lei
spiegazioni. __________ mi proponeva massaggi che poi magari lei chiamava __________
o altro questo non lo so. Per me erano semplici trattamenti riconosciuti dalla
cassa malati. Mi ricordo d’aver effettuato trattamenti __________ unicamente
nel 2011 che pagavo più di 2'000.- CHF di tasca mia con i soldi regalatimi a
natale e compleanno. Non posso dimostrarlo poiché non dispongo più di questa
fattura. Anche se sul questionario __________ risultano 12 sedute da 2'500.-
CHF, con la mia firma, non rammento d’averle fatte. A questo punto presumo
d’averle davvero effettuate. Non so spiegarmi tutto quel pasticcio. __________
mi ha sempre detto che l’unico trattamento non riconosciuto dalla cassa malati
era __________ tutti gli altri erano rimborsabili. Io mi sono fidata di __________
e come detto non prestavo particolare attenzione al contenuto delle fatture.”
(doc. A10 pag. 8).
La Polizia ha inoltre fatto prendere atto all’assicurata che le 8
fatture in questione sono state emesse al solo scopo di permetterle di ottenere
il rimborso da parte della sua Cassa malati, perciò ha contestato
all’interessata che questi documenti fanno capire che lei stava commettendo una
truffa ai danni del suo assicuratore malattia. L’interrogata ha risposto che la
titolare della struttura non le aveva mai detto che le avrebbe fatturato dei
trattamenti non riconosciuti dalla Cassa malati menzionandoli come trattamenti
riconosciuti (doc. A10 pag. 8).
Effettivamente, la scheda 3 (doc. A10) indica che la convenuta si
è recata presso la nota struttura in data 28 e 30 maggio 2008, il 6, 9, 12, 17,
20.
e 26 giugno 2008 per fare talassoterapia, alghe, __________, __________. Complessivamente,
quindi, nel 2008 le prestazioni effettivamente ricevute ammontano a Fr. 1'020.-
e sulla scheda è indicato: “1050 – 370 = 650.- Fatt. 1350.- maggio 08
Acc. 1'000.- il 24.06.08 A saldo 452.- 28.05.09”.
Dagli atti risulta inoltre che il fornitore di prestazioni ha
trasmesso alla convenuta una fattura datata 24 maggio 2008 di Fr. 1'350.- (cui
ha poi aggiunto l’IVA), dove figurano quali prestazioni unicamente dei
massaggi.
In particolare, è indicato che 15 massaggi sono stati fatturati dal
17.
aprile al 24 maggio 2008 (doc. C4).
In sostanza, quindi, le sedute di terapia si sarebbero svolte in
un periodo durante il quale la convenuta non si era ancora rivolta, quell’anno,
al citato studio per effettuare questo tipo di cure.
Pertanto, alla luce della documentazione agli atti, questo TCA
deve concludere come comprovato che l’interessata non ha effettuato i 15
massaggi che le sono invece stati fatturati presso la citata struttura nel
periodo in questione. Di conseguenza, già la sola fattura del 24 maggio 2008,
che riporta dei massaggi per il periodo dal 17 aprile al 24 maggio 2008,
costituisce un falso.
Ciò vale non solo per l’errato periodo di fatturazione, ma anche
per il tipo stesso di prestazioni che l’assicurata avrebbe ricevuto. Nella scheda
3.
risulta infatti che nessuna delle 8 sedute effettuate tra il 28 maggio e il
23.
giugno 2008 è stata identificata con “massaggio (103)”, dato che si trattava,
invece, di trattamenti (quasi tutti) estetici quali alghe, “__________”, “__________”,
non fatturati, però, come tali.
Il periodo dei trattamenti era quindi inveritiero, non combaciando
con la scheda anamnesi, e ciò si configura, manifestamente, come un documento
falso.
Non va comunque dimenticato di rilevare che la sentenza penale del
22.
novembre 2016 (doc. C1) condanna l’assicurata per ripetuta truffa e falsità
in documenti per il periodo dal 2004 al 2011. Ciò significa che, senza che sia
necessario esaminare qui se tutte le fatture emesse nei suoi confronti fra il
2004.
e il 2011 (docc. C2-C9) - che figurano nel dettagliato elenco stilato dal
Presidente della Pretura penale nella citata sentenza - sono false o se altre
fatture contengono (anche) prestazioni effettivamente usufruite, esse costituiscono
la prova che le prestazioni dispensate in realtà all’interessata non collimano
con quelle poi fatturate e riconosciute dall’assicuratore malattia. Ne discende
che le sedute di cromoterapia, riflessologia, naturopatia e linfodrenaggio
fatturate alla convenuta non sono forzatamente state tutte effettivamente prestate
all’interessata, ma sono state (in buona parte) sostituite da trattamenti
estetici non coperti dall’assicuratore.
Già solo sulla base di queste circostanze, l’elemento oggettivo
di cui all’art. 40 LCA è qui certamente dato.
Infatti, la produzione di fatture false è idonea a influenzare
l’esistenza o l’estensione dell’obbligo prestativo dell’assicuratore.
Ciò è sufficiente, se però anche l’aspetto soggettivo è
realizzato, per liberare l’assicuratore dal suo obbligo prestativo, anche in
presenza di eventuali fatture corrette (cfr. anche la sentenza 12.2008.202
della Seconda Camera Civile del Tribunale d’Appello del 17 gennaio 2011,
confermata dalla sentenza 4A_131/2011 del 15 settembre 2011, dove la falsa
dichiarazione relativa all’acquisto di cerchioni e pneumatici di un’automobile
ha portato alla negazione del rimborso anche del valore stesso dell’automobile
rubata; cfr. anche la sentenza 5C.11/2002 dell’11 aprile 2002, consid. 2a)bb) e
la sentenza 4A_17/2001 del 14 marzo 2011; Nef, op. cit., n. 50 e seguenti ad
art. 40 LCA).
2.8.2
Dal punto di vista soggettivo,
alla luce delle dichiarazioni della medesima convenuta rilasciate in sede di
interrogatorio del 23 gennaio 2013, questo Tribunale, per i motivi che seguono,
deve concludere che l’interessata ha agito con la consapevolezza e la volontà
di indurre in errore l’assicuratore.
Questa circostanza emerge dalle parole della convenuta stessa in
ambito penale, laddove essa ha dapprima affermato che “[…] avevo chiesto di
poter fare dei massaggi linfodrenanti alle gambe poiché erano gonfie […]”
(doc. A10 pag. 4), poi ha precisato che “Facevo un po’ di tutto. Ricordo
massaggi generali, massaggi linfodrenaggio, riflessologia plantare. Non ho mai
fatto trattamenti estetici. Rammento che __________ mi proponeva il trattamento
__________ che mi avrebbe aiutato a togliere i dolori alle gambe e relativi
gonfiori oltre a farmi dimagrire. Ovviamente m’informavo presso la AT 1 e solo
il trattamento __________ non mi veniva rimborsato quindi me lo pagavo di tasca
mia.” (doc. A10 pag. 4).
L’assicurata ha inoltre dichiarato che “Se ben ricordo
frequentavo quel __________ circa una volta alla settimana.” (doc. A10 pag.
4), mentre le fatture agli atti si riferiscono a due se non addirittura a tre
sedute alla settimana. Gli appuntamenti fatturati sono infatti molto
ravvicinati nel tempo.
A proposito della fatturazione, l’interessata ha affermato che “a
dipendenza della frequenza dei trattamenti mi arrivavano a casa le fatture. Non
tutti i mesi però. Io poi davo un’occhiata al contenuto della fattura. Nel
senso che controllavo più o meno se i trattamenti che avevo eseguito
corrispondevano a quello che figurava nella fattura e contavo le sedute visto
che non potevo ricordarmi ogni singolo giorno che ero stata nel __________.
Quindi se ci ero stata dieci volte lo stesso numero doveva figurare anche nella
fattura. […]” (doc. A10 pag. 5).
Questa dichiarazione stride, però, con i fatti e in particolare,
come sopra esposto, per esempio con la scheda anamnesi 3 e la fattura del 24
maggio 2008.
In effetti, salta subito all’occhio che le sedute iscritte nella
scheda anamnesi sono (solo) 8, mentre quelle fatturate ben 15, ovvero quasi il
doppio. Una tale divergenza avrebbe dovuto subito essere rilevata dalla
convenuta, e ciò a maggior ragione visto che la fatturazione è avvenuta per un
periodo (inesistente) di trattamenti (apparentemente) ricevuti dal 17 aprile al
24.
maggio 2008, in cui l’assicurata nemmeno aveva frequentato lo studio di
terapia. D’altronde, visto che la fattura è datata 24 maggio 2008 e la prima
seduta del 2008 è avvenuta il 28 maggio 2008, non era quindi impossibile, per
l’interessata, osservare di non avere ancora iniziato le sedute e quindi notare
che qualcosa non era manifestamente corretto nella fatturazione.
Anche le altre fatture agli atti indicano delle sedute ravvicinate
ogni 2 o 3 giorni ciò che, secondo le dichiarazioni dell’assicurata, non
corrisponderebbe al vero. Tuttavia, essa ne ha richiesto ugualmente il rimborso
al suo assicuratore malattia.
Da qui la consapevolezza dell’interessata di trasmettere delle
fatture false al suo assicuratore, circostanza che era facilmente riconoscibile
già a quel tempo.
Ora, in base alla dottrina e alla
giurisprudenza, l’intenzione fraudolenta può senz’altro essere ammessa già solo
in presenza di dichiarazioni erronee (cfr. consid. 11.2 della sentenza
12.2008.202
della Seconda Camera Civile del Tribunale d’Appello del 17 gennaio
2011, confermata dalla sentenza 4A_131/2011 del 15 settembre 2011, con riferimento a Nef, op. cit., n. 23 ad art. 40), a
meno che le stesse siano state fornite per errore, distrazione o disattenzione
(cfr. consid. 11.2 della citata sentenza 12.2008.202 della Seconda
Camera Civile, confermata dalla sentenza 4A_131/2011 del 15 settembre 2011, con riferimento a Nef, op. cit., n. 23 e n. 64 art. 40
LCA; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002, consid. 3.1 e 5C.2/2007 del 17
ottobre 2007, consid. 4.1). La presenza di documenti falsi costituisce degli
indizi a dimostrazione dell’intenzione di ingannare e quindi dell’agire
intenzionale della persona assicurata (Nef, op. cit., n. 62 ad art. 40 LCA).
In concreto la convenuta non si è
limitata a trasmettere delle fatture contenenti alcuni dati sbagliati che per
errore, distrazione o disattenzione non sono stati verificati.
Essa ha invece trasmesso perlomeno una fattura (datata 24 maggio 2008)
contenente 15 prestazioni, mai effettuate, in un periodo di tempo antecedente
all’inizio delle cure presso il citato __________.
La buona fede invocata dall’assicurata, che ha contestato un suo agire
intenzionale, non può di conseguenza esserle riconosciuta.
Ne segue che questo TCA deve concludere che la convenuta era consapevole
di aver indotto in errore parte attrice (per dei casi analoghi, cfr. STCA
36.2016
+34 del 3 ottobre 2016; STCA 36.2015.38 del 29 settembre 2016; STCA
36.2015.66
del 31 agosto 2016). D’altronde, la condanna penale pronunciata il
22.
novembre 2016, cresciuta in giudicato, comprova ulteriormente questa
circostanza.
2.8.3
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, d’avviso di questo Tribunale sia le condizioni oggettive
sia quelle soggettive per applicare l’art. 40 LCA sono adempiute.
Non è di conseguenza necessario richiamare i verbali degli incarti
penali indicati dall’assicuratore (doc. I punto 2.3 pag. 4), il quale del resto
ne ha prodotto uno stralcio essendo contenuti nei verbali di interrogatorio
concernenti la convenuta (doc. A10), come pure li ha prodotti durante l’udienza
di discussione (docc. XV/1 e XV/2), né occorre assumere ulteriori prove.
Va a questo proposito rammentato che, conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.9
Occorre ora verificare quali
sono le conseguenze dell’adempimento delle condizioni dell’art. 40 LCA.
La legge mette a disposizione dell’assicuratore una sanzione
severa, più volte confermata dalla giurisprudenza del Tribunale federale.
Questa norma gli permette infatti di dipartirsi dal contratto e di
chiedere la restituzione di tutte le prestazioni fatte valere con
l’agire illecito e ad esso correlate, anche se il comportamento fraudolento
concerne solo una parte del danno o delle poste del danno (cfr. sentenza
5C.11/2002, consid. 2a)bb): “Bei
nachgewiesenem (versuchtem) Versicherungsbetrug stellt das VVG dem Versicherer
eine scharfe Sanktion zur Verfügung. Art. 40 VVG erlaubt ihm, einseitig vom
Versicherungsvertrag zurückzutreten (Jürg Nef, a.a.O., N. 1 zu Art. 40 VVG).
Dies hat zur Folge, dass der Versicherer von jeglicher Leistungspflicht befreit
wird, selbst wenn sich die Täuschung nur auf einen Teil des Schadens bzw. einen
einzelnen Schadensposten bezieht (BGE 78 II 278 E. 1 S. 280; Jürg Nef, a.a.O.,
N. 47; Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. Auflage,
1995, S. 386).”; cfr. DTF 131 III 314 consid. 2.3: “ […] Der Wortlaut von Art. 40 VVG
ist klar. Werden leistungsbegründende Tatsachen zum Zweck der Täuschung
unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen, ist der Versicherer an den Vertrag
nicht gebunden”; cfr. anche sentenza 4A_17/2011 del
14.
marzo 2011, consid. 2: „[…] L’assureur peut alors refuser toute
prestation, ce même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage
[…]“; cfr. sentenza 12.2008.202 del 17 gennaio 2011 della Seconda Camera
Civile del Tribunale d’appello, confermata dalla sentenza 4A_131/2011 del 4
agosto 2011).
Pure la dottrina (Nef, op. cit., n. 47 e seguenti ad art. 40 LCA)
rileva che l’assicuratore è liberato dal pagamento di tutta la
prestazione fatta valere dalla persona assicurata anche se la frode porta
unicamente su una parte del danno, solo su alcune poste o concerne una piccola
percentuale del danno e rammenta il caso di un falegname a cui è stato negato
l’intero rimborso chiesto dopo essere stato vittima di un incendio per aver
dichiarato la presenza di due mobili (“Radiomöbel”) di troppo o quella
di un noleggiatore di automobili cui è stata negata tutta la prestazione
relativa ad un’auto rubata del valore di Fr. 129'610.-, poiché aveva prodotto
una falsa fattura con un valore aggiuntivo di Fr. 5'390.-.
Di principio in caso di frode nella dichiarazione del sinistro, se
l’assicuratore disdice il contratto, quest’ultimo è sciolto retroattivamente
con il sorgere del sinistro e non solo dal momento in cui è stata commessa la
frode assicurativa (Nef, op. cit., n. 53 ad art. 40 LCA [cfr. anche n. 48];
cfr. sentenza 4A_17/2011 del 14 marzo 2011 consid. 2; cfr. anche sentenza
5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, dove il TF ha annullato una sentenza cantonale e
ha stabilito che tutti i contratti conclusi tra il 1978 ed il 1992 potevano essere
disdetti per una frode commessa nel corso del 2000, confermando indirettamente
la richiesta di restituzione dell’assicuratore di tutte le prestazioni
[segnatamente indennità giornaliere] versate a partire dall’operazione per
ernia del disco effettuata nel 1998 [consid. D e 4.2]; cfr. anche sentenza
4D_103/2009 del 15 luglio 2009). Per i sinistri sorti successivamente non vi è
alcun obbligo prestativo da parte dell’assicuratore (Nef, op. cit., n. 53 ad
art. 40 LCA).
L’obbligo di restituzione si fonda sulle norme relative
all’arricchimento illecito di cui agli art. 62 e seguenti CO (DTF 131 III 314
consid. 2.3.1: “[…] Ebenso wenig dürfen die Unterschiede zwischen Kündigung und
Rücktritt übersehen bzw. Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolge vermengt werden.
Die Kündigung wirkt ex nunc und damit pro futuro, was zur Folge hat, dass
bereits erbrachte Leistungen nicht zurückgefordert werden können und die
Leistungspflicht aus bereits eingetretenen Ereignissen fortbesteht.
Demgegenüber lässt der Rücktritt das Vertragsverhältnis im Grundsatz ex tunc
dahinfallen - wobei die Folgen des Rücktritts bei Versicherungsverträgen etwas
weniger weit reichend sind (vgl. dazu KÖNIG, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3. Aufl., Bern 1967, S. 91) - und begründet für
bereits erbrachte Leistungen einen Rückforderungsanspruch aus ungerecht-fertigter
Bereicherung (statt vieler: GUHL/MERZ/KOLLER, Das schweizerische
Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000, S. 309
f.)”).
Cfr. anche Nef, op. cit., n. 1, 47 e 55 ad art. 40 LCA; cfr.
sentenza 5C.11/2002 dell’11 aprile 2002, consid. 2a)bb).
Questo concetto è stato ribadito anche nella sentenza 4A_680/2014
del 29 aprile 2015, segnatamente ai consid. 4 e seguenti (cfr. anche sentenza
4A_671/2010 del 25 marzo 2011, consid. 2.6: “[…] L'art. 40 LCA est conçu pour l'hypothèse où l'ayant droit fait des
déclarations mensongères relevant de l'escroquerie à l'assurance, en
particulier pour le cas où il déclare un dommage plus étendu que celui qui est
survenu en réalité (arrêt 5C.99/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1; arrêt
5C.240/1995 du 1er février 1996 consid. 2b). Pour que l'indication mensongère
entraîne l'application de l'art. 40 LCA il faut, d'un point de vue objectif,
qu'elle soit de nature à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de
l'assureur (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, 2001, n° 16 ad art. 40 LCA). Lorsque les conditions de
l'art. 40 LCA sont réunies, l'assureur peut non seulement refuser ses
prestations, mais il peut aussi se départir du contrat et répéter en principe
celles qu'il a déjà versées, cette faculté n'existant cependant qu'à l'égard de
l'auteur de la tromperie (arrêt 5C.138/2005 du 5 septembre 2005 consid. 4.2) et
pour le contrat affecté par elle (ATF 131 III 314 consid. 2.3) […]”).
Rammentato che per l’art. 62 CO chi senza causa
legittima si trovi arricchito a danno dell’altrui patrimonio è tenuto a
restituire l’arricchimento (cpv. 1) e che si fa luogo a restituzione
specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa o per una causa
non avveratasi o che ha cessato di sussistere (cpv. 2), in concreto la
convenuta è tenuta alla restituzione della somma complessiva di Fr. 7'926,60 versata
dall’assicuratore per finte prestazioni dal 2004 al 2011, per di più non
contestata, di cui si è ritrovata arricchita senza valida causa, non essendoci
alla base una giustificata controprestazione.
2.10
L’assicuratore
chiede il pagamento di un importo di Fr. 150.- a titolo di risarcimento danni
ai sensi degli artt. 41 e seguenti CO (doc. I punto 3.4 pag. 7). A questo
proposito l’assicuratore afferma che “La
richiesta si giustifica in particolare per: - il lavoro supplementare causato a
AT 1 (soprattutto al team incasso, il centro servizi, e il servizio giuridico, ...)
dall'agire illegale della convenuta – accertato con il decreto d’accusa del
10.08.2015
- per la trattazione della pratica. Il lavoro è senz'altro stimabile
in un paio di ore, non inferiore alle 4 e, comprende: la visione atti penali,
la valutazione (in team) della misura da adottare, la corrispondenza
concernente la misura adottata (con lo scritto del 21.10.2013, storno prestazioni
del 18 e 23.10.2014, scritti AT 1 del 14.11.2013 e 20.01.2014, il sollecito e
la diffida, l'avvio della procedura esecutiva e giudiziaria, etc); - i costi
postali di corrispondenza (almeno CHF 25); - le fotocopie (atti penali e altro,
necessari per la prosecuzione della pratica: min 150 copie); - le spese di 1 trasferta
al ministero pubblico per la visione atti; - etc. Il danno di AT 1 è pertanto
senz'altro quantificabile nell'importo forfettario di CHF 150, che è
proporzionale ai dispendi avuti nella fattispecie. Se si considera che anche in
ambito LAMal, a determinate condizioni, si giustifica prelevare dall’assicurato
moroso spese giustificate per il dispendio avuto, si può buon capire che la
richiesta di rimborso spese si giustifica nella fattispecie, in presenza di un
agire illegale da parte dell’assicurata.” (doc. X).
Con sentenza 12.2012.5 del 18 febbraio 2013 la Seconda Camera Civile
del Tribunale d’Appello ha rammentato (cfr. anche le sentenze 36.2015.66 del 31
agosto 2016; 36.2015.36 dell’11 novembre 2015 e 36.2013.54 del 26 febbraio
2014):
"
5.1
Dottrina e giurisprudenza
riconoscono il principio secondo cui le spese connesse all’intervento di un
legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle
ripetibili secondo la procedura cantonale - che sono poi quelle indispensabili
causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art.
150.
CPC/TI) - costituiscono una posizione di danno risarcibile, sempre che sia
provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione
personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve
essere necessario, utile e appropriato (DTF 117 II 101; TF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 ad art. 150), ritenuto che le stesse sono considerate appropriate
e necessarie se la pretesa di cui si vuole ottenere l’esecuzione giudiziale
esiste effettivamente (sentenza del TF 19 maggio 2003 inc.4C.11/2003; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 57 ad art.
150; II CCA 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163).
5.2
Nel caso di
specie, stante la natura delle prestazioni effettuate dal legale (per l’elenco
delle prestazioni cfr. doc. Q e R), non è possibile affermare che esse
costituiscono una posizione di danno a sé stante non coperta dalle ripetibili.
Come rettamente rilevato dal Pretore tanto la cronologia quanto la tipologia delle
attività svolte risultano assimilabili agli usuali e imprescindibili atti di
preparazione di una causa giudiziaria. In concreto, il lavoro adempiuto dal
legale si lascia sostanzialmente riassumere in una presa di conoscenza della
problematica per il tramite del cliente e in una serie di contatti esplorativi
con la controparte del tutto in linea con quanto abitualmente svolto prima
dell’avvio della causa vera e propria; causa nella quale è poi effettivamente
confluito il lavoro di preparazione appena descritto. Ne discende che quanto
fatturato dal legale non può essere riconosciuto quale posta di spesa a sé
stante, distinta da quelle del procedimento giudiziario, ma rientra a pieno
titolo tra le attività coperte dalle ripetibili. Questa pretesa si rivela pertanto
infondata e la decisione del Pretore va confermata.”.
Con sentenza 5C.212/2003 del 27 gennaio 2004 il TF
ha stabilito che secondo il diritto della responsabilità civile le spese
necessarie ed adeguate all’intervento di un avvocato prima dell’apertura di un
processo civile costituiscono un danno riparabile o una parte del danno
reclamato nella misura in cui non sono incluse nelle ripetibili. In altre
parole il rimborso di tali costi può essere sollecitato nell’ambito di
un’azione in responsabilità civile se non esisteva la possibilità di ottenerne
il versamento nell’ambito del medesimo processo. Le sentenze concernono casi
relativi ad incidenti della circolazione, mentre in un caso (4C.11/2003 del 19
maggio 2003), il principio è stato applicato ad un contratto d’appalto. Il TF
ha poi rilevato di non aver mai dovuto giudicare il caso di sapere se le spese
d’avvocatura cui si è dovuto far fronte prima del processo, per poi agire
personalmente senza farsi rappresentare da un avvocato costituiscono un danno
ai sensi dell’art. 41 CO ed ha risposto affermativamente, non potendo trattare
differentemente le spese dell’avvocato a dipendenza della circostanza che la
persona si fa rappresentare o meno innanzi ai Tribunali. Queste spese
costituiscono un danno se la consultazione di un avvocato era necessaria e
adeguata per difendere la causa in giustizia.
In concreto l’assicuratore non ha dovuto far capo ad
un legale, avendo a disposizione un servizio giuridico interno. Tuttavia, nella
misura in cui ha dovuto avviare una procedura esecutiva e in seguito civile nei
confronti dell’assicurata, che ha negato di dovere restituire alcunché avendo
fatto opposizione al precetto esecutivo malgrado il suo agire fosse stato sin
dagli interrogatori del 2013 contrario alla legge, l’importo di Fr. 150.-,
proporzionato rispetto all’ammontare chiesto in restituzione, per le spese di
corrispondenza, di fotocopie dell’incarto penale, di trasferta presso il
Ministero Pubblico e di richieste di atti a tale autorità, va senz’altro riconosciuto
dal TCA (per dei casi simili, cfr. 36.2016.32+34 del 3 ottobre 2016;
STCA 36.2015.38 del 29 settembre 2016; STCA 36.2015.66 del 31 agosto 2016).
2.11
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto la convenuta deve essere condannata a versare
all’assicuratore malattia l’importo totale di Fr. 8'076,60. Di conseguenza,
l’opposizione al PE n. __________ dell’U__________ di __________ del 28 aprile
2014.
è rigettata in via definitiva per il medesimo importo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è accolta.
1.1. CV 1
è condannata a versare a AT 1 l’importo di Fr. 8'076,60.
1.2. L’opposizione
al PE n. __________ del 28 aprile 2014 fatto spiccare dall’U__________ di __________
è rigettata in via definitiva per l’importo di Fr. 8'076,60.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione alle parti e
alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art.
74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti