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Decisione

36.2015.32

Complementari rette dalla LCA. Truffa in danno dell'assicuratore mediante falsificazione di documenti. Procedura penale pendente. Azione condannatoria al TCA accolta

31 agosto 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi pazienti vi fosse CO 1 precisando inoltre che "il nostro

programma di fatturazione non impagina le fatture come da fattispecie ma i

preventivi. … la data di fatturazione risulta essere un sabato, cosa al quanto

improbabile visto che lo studio è chiuso di sabato, … Il programma di

fatturazione include sempre la data in cui è stata prodigata la cura".

E. Con

lettera 25 giugno 2013 della patrocinatrice dell’assicurata MLaw __________, CO

1 ha implicitamente ammesso gli illeciti commessi dalla cliente specificando

che, nonostante "… la situazione economica della signora CO 1 sia

precaria, la stessa è intenzionata a restituire quanto ottenuto illecitamente".

A

seguito di ciò l’assicuratore ha trasmesso alla patrocinatrice una comunicazione

(doc. A 16) il 3 luglio 2013 ed un conteggio indicante l’importo di CHF 2'000.--

(doc. A17 del 13 settembre 2013).

Con

lettera manoscritta che appare redatta della signora CO 1 l’assicurata ha indicato

il suo accordo per "la restituzione dell'importo. Però purtroppo sono

senza lavoro ed in assistenza. Posso ritornare 50.-- franchi al mese.",

importo che l’assicuratore non ha accettato stante la sua esiguità proponendo a

sua volta il versamento in 6 rate (doc. A 19). Per quanto desumibile dal doc. A

21 non sarebbe stato pagato alcunché.

Da

qui la petizione che postula la condanna dell’assicurata al pagamento di CHF

2'000.-- maggiorati di “spese” per complessivi CHF 100.--.

L’assicuratore non ha invece postulato il versamento di interessi moratori.

F. La

petizione è stata trasmessa all’assicurata per la presentazione della risposta

di causa il 4 maggio 2015 (doc. II) e non è stata ritirata alla Posta.

Ritornata al Tribunale cantonale delle assicurazioni il giudice delegato ha

scritto alla signora CO 1 una lettera ritrasmettendole la petizione (invio per

posta normale) segnalandole comunque la formale data di notifica dell’atto il

15 maggio 2015, per l’inoltro della risposta di causa che non è stata formulata.

All'assicurata è stato concesso un termine di grazia con scritto del 17 luglio

2015 (doc. IV).

Considerandi

in

ordine

1.

La

presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

nel merito

2.

L’attrice

fonda la sua pretesa sull’indebito arricchimento della controparte e la basa sull’art.

62.

CO. Per questa norma, chi senza legittima causa si trova arricchito a danno

dell’altrui patrimonio, è tenuto a restituire l’arricchimento. I presupposti

per l’appli-cazione di questa norma si concretizzano nell’arricchimento di un

soggetto, nell’impoverimento altrui e nell’assenza di una giusta causa.

L’arricchimento si descrive come un vantaggio economicamente valutabile dovuto

ad un incremento patrimoniale oppure ad un mancato impoverimento.

L’impoverimento altrui, invece, consiste in un pregiudizio economico derivante

da una lesione degli interessi protetti dall’ordinamento. Tra impoverimento ed

arricchimento deve sussistere un nesso di stretta correlazione, definibile come

causalità diretta. Per cui è da escludere la possibilità di proporre un’azione

giudiziale nei confronti del soggetto che ha conseguito un vantaggio

patrimoniale per tramite di una terza persona. Ultima componente essenziale

dell’inde-bito arricchimento è costituito dalla mancanza di una giusta causa,

ossia una causa che lo giustifichi. La restituzione è prevista, in particolare,

nei casi in cui l’arricchimento è avvenuto senza causa, per una causa non

avveratasi o che ha cessato di esistere.

3.

In

concreto la signora CO 1 è oggetto di un procedimento penale nel corso del quale,

per quanto desumibile dagli atti prodotti da parte attrice, essa ha ammesso i

fatti che le sono rimproverati e relativi alle pretese qui in discussione (doc.

A10; lettera MP/AT 1 del 16 maggio 2013).

4.

Il

credito come tale dell’assicuratore non è stato contestato dalla convenuta in

causa, sia a livello di procedura dinanzi a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni

che, apparentemente, dinanzi al MP (doc. A10). Non solo ma la patrocinatrice

della stessa, MLaw __________, ammette gli illeciti commessi e la stessa

convenuta, in una lettera del 18 settembre 2013 (doc. A 18), riconosce in maniera

implicita il suo debito nei confronti di AT 1, proponendo alla stessa un pagamento

rateale.

5.

Da

quanto precede appare assodata l’esistenza di un credito dell’assicuratore nei

confronti della convenuta in causa dell’importo di CHF 2'000.-- e la signora CO

1.

va condannata al pagamento dell’importo all’assicuratore AT 1. Con la sua

petizione AT 1 chiede anche la condanna di CO 1 al pagamento dell’importo di

CHF 100.-- a titolo di rimborso delle spese (così il PE doc. A5 e la petizione doc.

I p. 4 punto 2.8. e p. 5 punto 3.4 in fine). AT 1 fonda la sua richiesta di

risarcimento delle spese sull’art. 41 CO e quindi sull’atto illecito,

pacificamente commesso da quanto risulta agli atti.

L’assicuratore

però non solo non comprova materialmente le spese di cui chiede la rifusione,

ma neppure ne specifica la natura. Per tale motivo, pur non essendo contestata

materialmente la pretesa dall’assicurata convenuta, la stessa non può essere accolta.

Il giudice delle assicurazioni sociali, anche quando sia confrontato con

fattispecie fondate sul diritto civile ed a lui attribuite (come in concreto

dall’art. 75 LCAMal), applica il diritto ed accerta i fatti d’ufficio come gli

impone l’art. 16 LPTCA, applicabile alle procedure dinanzi al Tribunale

cantonale delle Assicurazioni, essendo tenuto al principio inquisitorio. Il

Tribunale però non si può sostituire all’assicurato od all’assicuratore (attori

in causa) nelle loro richieste e pretese che debbono essere formulate in maniera

chiara sin dall’inizio della presentazione del caso, non bastando a ciò la

trasmissione di un fascicolo o di documenti lasciando al giudice il compito di

dedurne fatti, diritti e pretese (in questo senso: STCA 36.2014.32, in re C.,

del 9 aprile 2014).

L’assicuratore

non ha trasmesso elementi utili alla determinazione della natura delle sue

spese. La pretesa su questo punto deve essere respinta.

6.

Alla

luce di quanto precede la petizione è parzialmente accolta nel senso delle

considerazioni espresse, e la convenuta condannata al pagamento di CH 2'000

all’assicuratore. Non si prelevano tasse e spese e non si accordano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione del 30 aprile 2015 formulata da AT 1 è parzialmente accolta

nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

1.1. CO

1, __________, è condannata al pagamento in favore dell’attrice della somma di

CHF 2'000.--.

2. Non

si prelevano tasse e spese, a carico dello Stato, e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione alle parti ed

alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti