36.2015.34
Ricorso per denegata giustizia e petizione per prestazioni LCA. Ricorso respinto. Petizione stralciata per acquiescenza
23 giugno 2015Italiano7 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.34-35
IR/sc
Lugano
23
giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso/petizione del 4 maggio 2015 formulata
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro le malattie
considerato
· che RI 1 si è rivolta al Tribunale
cantonale delle Assicurazioni con atto del 2 marzo 2015 pervenuto erroneamente
ad altro ufficio statale e da questo trasmesso al TCA dove è giunto il 13
maggio 2015;
· che con il suo atto RI 1 ha segnalato di
essere caduta il 6 febbraio 2013 e di essersi fratturata 2 vertebre dorsali e
di soffrire, da quella data, di incontinenza per la quale abbisogna di pannoloni
che l’assicuratore CO 1 ha rimborsato solo in maniera parziale nel corso
dell’anno, ossia sino al settembre 2014, mentre per il resto del 2014 non ha
preso a suo carico con un onere di ca. CHF 600.-- per la ricorrente;
· che RI 1 evidenzia che la sua età ed il
suo stato di salute impongono l’uso di questi mezzi e ne ha chiesto il rimborso
all’assicuratore senza successo postulando la condanna di CO 1 a riconoscerle
la spesa;
· che con lettera 15 maggio 2015 il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha informato in dettaglio la ricorrente
sul fatto che il ricorso, trasmesso all’Istituto delle assicurazioni sociali di
Bellinzona, era pervenuto con ritardo al Tribunale. Alla ricorrente è stato
chiesto di volere trasmettere la polizza assicurativa in uno con i conteggi
rispettivamente le decisioni relative al caso;
· che l’assicurata, nata nel 1926, ha in effetti trasmesso la polizza assicurativa da cui si evince che essa è coperta presso l’assicuratore
non solo per le cure medico sanitarie obbligatorie ma anche per coperture complementari;
· che gli atti così completati sono stati
trasmessi all’assicuratore per la presentazione della risposta di causa in uno
con una lettera del giudice delegato in cui è stato riassunto il contenuto del
gravame ed il rilievo che non “risultano emanati provvedimenti formali da
parte dell’assicuratore o prese di posizione” relative alle complementari;
· che, con sensibilità ed intelligenza,
l’assicuratore, tramite il suo servizio giuridico ticinese, ha esaminato con
dovizia la problematica ed ha precisato quanto segue:
"
(…)
Nel
corso dell'anno 2014 CO 1 ha erogato una serie di prestazioni assicurative fra
cui assunto un importo complessivo di CHF 1884.-- relativo al costo di
assorbenti per incontinenza: cioè l'oggetto della rivendicazione della signora RI
1.
Di
fatto, l'importo indicato rappresenta il valore massimo di cui a elenco dei
mezzi e apparecchi (EMAp) da assumere da un assicuratore sociale. In altre parole,
l'assicuratore sociale ha erogato, dalla copertura di base secondo LAMal, la
somma massima possibile e così facendo ha riconosciuto prestazioni sino a
settembre 2014. (…)"
(doc.
VI)
· rilevando comunque di potere procedere
alla copertura della prestazione dell’assicurata, per il resto, tramite la
copertura complementare TOP;
· che, correttamente, l’assicuratore ha
evidenziato come la signora RI 1 non avesse postulato l’emanazione di una
decisione e quindi all’assicuratore non sia possibile rimproverare un ritardo
nella sua azione;
· che l’assunzione della spesa per il
tramite della copertura complementare rende di fatto priva d’oggetto la
procedura;
· che il giudice delegato ha trasmesso la
risposta di causa all’assicurata accompagnata dal seguente scritto:
"
… l'assicurazione indica
di averle trasmesso uno scritto 27 maggio 2015 che dovrebbe rendere la
questione senza oggetto. In altri termini, ritenuti i limiti del rimborso
possibile secondo l'assicurazione obbligatoria, CO 1 ha concesso una copertura
del costo dei pannoloni tramite la copertura complementare (copertura TOP) e
ciò a titolo eccezionale. (…)" (doc. VIII)
· che la signora RI 1 non si è espressa in
merito alla risposta di causa;
· che la presente procedura non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che la procedura in discussione ha per
oggetto da un lato una implicita lamentela di denegata giustizia
dell’assicurata siccome l’assicuratore non ha assunto a suo carico, tramite
l’obbligatoria, gli assorbenti acquistati e ciò senza rendere una formale decisione;
· che il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni è competente ad esprimersi nell’ambito dei ricorsi in tema di
ritardata o denegata giustizia (art. 1 LPTCA);
· che vi è ritardata giustizia quando
l’assicuratore, potendolo fare, ritarda in maniera ingiustificata l’emanazione
di un provvedimento che gli sia richiesto (esplicitamente od implicitamente) o
che debba comunque essere reso;
· che è data invece denegata giustizia
quando, nei fatti od esplicitamente, l’assicuratore rifiuti di emanare un
provvedimento che gli viene chiesto o che debba rendere alla luce della
procedura;
· che, in concreto, non è possibile
rimproverare CO 1 di un ritardo ingiustificato o di una denegata giustizia
siccome, come rileva la risposta di causa, nessuna richiesta esplicita od
implicita di resa di una decisione è pervenuta all’assicuratore;
· che, per quanto riferito ad una pretesa
denegata giustizia (incarto 36.2015.34) il gravame va respinto;
· che per quanto attiene alle pretese
fondate sulle prestazioni complementari dell’assicurata (incarto 36.2015.35) la
procedura è divenuta manifestamente priva d’oggetto alla luce dell’acquie-scenza
dell’assicuratore alle domande dell’assicurata, ciò ancorché l’assicuratore
abbia indicato di avere eccezionalmente dato seguito alle richieste e senza che
sia necessario a questo giudice, in questa sede, verificare se il diritto
dell’assicurata fosse dovuto effettivamente;
· che da quanto precede, la procedura
fondata sulle assicurazioni complementari va stralciata dai ruoli siccome
divenuta priva d’oggetto mentre il ricorso per denegata giustizia è respinto senza
carico di tasse e spese all’assicurata ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso in materia di assicurazione sociale contro le malattie formulato da RI
1 contro l’inazione di CO 1, è respinto.
Considerandi
2.
La
petizione di RI 1 formulata nei confronti di CO 1 è stralciata siccome
divenuta priva d’oggetto.
3.
Non
si prelevano tasse e spese e non si accordano ripetibili per entrambe le procedure.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio (dispositivo
n° 1) con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
5.
Comunicazione alle parti ed
alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio (dispositivo n° 2) è dato
ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il
valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile
è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti