36.2015.36
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11 novembre 2015Italiano38 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.36
cs
Lugano
11 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 20 maggio 2015 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1958, attivo
nel servizio di sorveglianza presso __________ (cfr. doc. 3), è assicurato
contro la perdita di guadagno in caso di malattia per il tramite di un
contratto collettivo del proprio datore di lavoro presso CO 1 (di seguito: CO 1).
1.2. Dal 9 gennaio 2014 AT 1 è
stato dichiarato incapace al lavoro nella misura del 100% a causa di un edema
maculare (doc. 3). CO 1 ha inizialmente versato le prestazioni pattuite.
1.3. L’11 luglio 2014 AT 1 è stato
licenziato con effetto al 31 ottobre 2014, a causa della sua lunga assenza
(doc. 2).
1.4. Dopo aver effettuato un
accertamento medico presso la dr.ssa med. __________, FMH
oftalmologia/oftalmochirurgia (visita del 18 luglio 2014, referto del 20 agosto
2014; doc. 16), il 18 settembre 2014 l’assicuratore ha comunicato ad AT 1 la
cessazione del versamento delle prestazioni con il 30 settembre 2014, poiché la
specialista lo ha ritenuto nuovamente abile al lavoro al 100% nella sua
attività (doc. 18). In seguito alle contestazioni dell’assicurato, dopo aver
sottoposto AT 1 ad una visita, il 13 marzo 2015, presso la dr.ssa med. __________,
FMH oftalmologia (referto del 16 marzo 2015, doc. 39), CV 1, il 16 aprile 2015,
ha confermato la precedente presa di posizione. In considerazione dello
scioglimento del contratto di lavoro AT 1 è inoltre stato informato della
possibilità di passare nell’assicurazione indennità giornaliera individuale
entro 90 giorni (doc. 45).
1.5. Il 20 maggio 2015 AT 1 si è
rivolto al TCA, chiedendo di condannare CV 1 a versare le indennità assicurate
da ottobre 2014 fino a maggio 2015 quantificate in fr. 36'960, oltre al
versamento dei mesi che “rimarranno alla mia guarigione o al termine
previsto dal contratto” (doc. I). L’attore ha contestato la valutazione
della dr.ssa med. __________, ritenendo che avrebbe redatto un rapporto anomalo,
che contiene falsità e dove figurano fatti che non riguardano il suo stato di
salute. Ad esempio la ricetta per occhiali sarebbe in contrasto con il contenuto
del referto. Sulla base dei certificati del dr. med. __________, FMH oftalmologia/oftalmochirurgia,
FMH malattie degli occhi e della dr.ssa med. __________, specialista FMH
oftalmologia/oftalmochirurgia e di alcuni medici __________, l’assicurato sostiene
di aver diritto ad ulteriori prestazioni.
1.6. Con risposta del 9 giugno
2015 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. Con osservazioni del 14
giugno 2015 AT 1 ha ribadito le sue richieste, sottolineando la falsità del
referto della dr.ssa med. __________ (doc. V). L’attore ha inoltre affermato che
vi sarebbero state alcune telefonate, da lui registrate, con alcuni funzionari
di CV 1, da cui emergerebbe che sarebbe stato impedito, malgrado il
miglioramento dello stato di salute, di riprendere la propria attività
lavorativa poiché non era in possesso di una “prognosi di guarigione dello
specialista”.
In aggiunta alle richieste
della petizione, l’attore ha chiesto la condanna dell’assicuratore al
versamento di indennità calcolate sulla base di uno stipendio di fr. 4'620, al
pagamento delle spese sostenute dall’avv. __________, suo legale prima
dell’inoltro della petizione, di fr. 1'586, al rimborso dei costi della visita
presso il dr. med. __________ del 3 ottobre 2014 di fr. 229.50. L’interessato
non si oppone all’allestimento di un’eventuale perizia.
1.8. Il 23 giugno 2015
l’assicuratore ha ribadito la richiesta di reiezione della petizione (doc.
VII).
1.9. In data 26 giugno 2015
l’attore si è nuovamente rivolto al TCA, rilevando che anche il doc. 19, citato
da CV 1 sarebbe un falso documentale, per cui è ravvisabile un illecito penale
(doc. IX). In aggiunta a quanto già richiesto l’assicurato domanda anche il
versamento degli interessi che “gli onorevoli giudici sapranno quantificare
equamente” (doc. IX).
1.10. Il 9 luglio 2015 il TCA ha
scritto all’assicuratore chiedendogli di prendere posizione sulle osservazioni
del 26 giugno 2015 dell’attore e “di voler precisare chi (e quando) ha
trasmesso ad CV 1 la raccomandata del 20 settembre 2014 inviata da AT 1 alla
dr.ssa med. __________ (doc. 19 e C2)” (doc. X).
1.11. Il 17 luglio 2015 l’assicuratore
ha risposto ai quesiti del TCA (doc. XI). Lo scritto è stato trasmesso il 4
agosto 2015 all’attore per una presa di posizione (doc. XII).
1.12. In data 3 agosto 2015 l’attore
ha chiesto al TCA una copia conforme agli originali dei doc. 1, doc. 19, delle
osservazioni dell’assicuratore in merito allo scritto del 26 giugno 2015 e
delle precisazioni di chi e quando ha trasmesso ad CV 1 la raccomandata del 20
settembre 2014 inviata da AT 1 alla dr.ssa med. __________ (doc. XIII).
1.13. Il 5 agosto 2015 le parti sono
state convocate per un’udienza di discussione (doc. XIV), mentre il 17 agosto
2015 l’attore ha chiesto l’invio dei doc. 1, 4 e 19 (doc. XV).
1.14. Con scritto del 19 agosto 2015
il TCA ha informato l’attore che nel corso dell’udienza si sarebbe trattato
anche il tema dei documenti chiesti in copia (doc. XVI).
1.15. Il 3 settembre 2015 le parti
sono state sentite innanzi al TCA. Al termine dell’udienza all’attore sono
stati consegnati i doc. 1, 4 e 19 (doc. XVII).
1.16. Con scritto del 21 settembre
2015 CV 1, dopo aver verificato nuovamente il calcolo delle indennità versate
ed aver esaminato la documentazione medica prodotta in corso di udienza
dall’attore, ha ribadito la richiesta di reiezione della petizione (doc.
XVIII).
1.17. Il 25 settembre 2015 il TCA ha
trasmesso all’attore la lettera del 21 settembre 2015 dell’assicuratore e
l’allegato 46 (polizza __________, parzialmente anonimizzata contenendo dati
confidenziali non rilevanti per l’esame del caso di specie, doc. XIX).
1.18. Con osservazioni pervenute al
TCA il 6 ottobre 2015 l’attore ha contestato le conclusioni di CV 1 ed ha
nuovamente evidenziato che il rapporto della dr.ssa med. __________ è falso e
che spetta al TCA decidere se trasmetterlo o meno al Ministero Pubblico per
reato di falso, violazione della privacy e di corrispondenza oltre ad eventuali
ulteriori reati (doc. XX).
1.19. Il 6 ottobre 2015 il TCA ha
interpellato la dr.ssa med. __________ (doc. XXI), che ha risposto il 12
ottobre 2015 (doc. XXII).
1.20. Chiamate a presentare
osservazioni scritte in merito le parti si sono riconfermate nelle loro
posizioni (doc. XXV e XXVI). L’attore ha rilevato che un __________ ha
rifiutato il rapporto della dr.ssa med. __________ poiché privo di diagnosi, ha
evidenziato che se il rapporto è falso, sostenere e condividere le tesi di un
falso dovrebbe a sua volta costituire un reato e che nessun altro commento sarà
fatto a qualsiasi altra lettera che non riguardi la decisione del Tribunale
(doc. XXVI).
2.1 Per quanto
concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come emerge
da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa
di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore
di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata
indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro
sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di
applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis einer
Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentag-geldversicherung:
Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,
pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).
La durata
del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art.
324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi,
cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo
pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia
cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der
Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,
pag. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme
configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono
una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art.
362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a
cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena
descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo
che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sull'aspetto
dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.). Si tratta,
di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore
di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa
riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore
di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire
romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al
regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi
di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve
menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la
percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni,
se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella
pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere
in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei
premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.2. Nella presente fattispecie trovano
applicazione le Condizioni generali d’assicurazione per l’assicurazione
collettiva d’indennità giornaliera __________ secondo la LCA, edizione 2014 (di
seguito: CGA; cfr. doc. 1).
Per l’art. __________ CGA sono
considerate basi del contratto la polizza e le eventuali aggiunte, le
dichiarazioni riportate sulla proposta d’assicurazione e sulle eventuali
dichiarazioni sullo stato di salute da parte del contraente o della persona
assicurata, le CGA, le eventuali condizioni supplementari d’assicurazione
(CSA), la LCA, gli accordi e le convenzioni speciali, purché siano stati
confermati dall’assicuratore nella polizza come Condizioni particolari
d’assicurazione (CPA).
Ai sensi dell’art. __________
CGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o
psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o
una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Secondo l’art. __________
CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività
abituale. In caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’art. __________ CGA prevede
che è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure
d’integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare se sussiste
un’incapacità al guadagno vanno prese in considerazione esclusivamente le
conseguenze del danno alla salute. Sussiste inoltre un’incapacità al guadagno
se non è oggettivamente superabile.
Per l’art. __________ CGA per
Fatti
i dipendenti è assicurata la percentuale del salario AVS effettivo indicata
nella polizza. Il salario annuo massimo assicurato è indicato nella polizza. Quale
base per la determinazione delle indennità giornaliere vale l’ultimo salario
percepito prima dell’inizio del caso d’assicurazione. In caso di reddito
irregolare, si considera la media dal momento dell’assunzione, al massimo
comunque degli ultimi 12 mesi. Adeguamenti salariali in seguito alla modifica
del grado d’occupazione o aumenti salariali generali sono presi in
considerazione soltanto se sono stati convenuti in un contratto scritto prima
dell’inizio dell’incapacità al lavoro. Gli aumenti salariali tassativi dovuti a
disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono presi in
considerazione. Se nell’azienda assicurata membri dell’amministrazione e degli
organi direttivi lavorano contemporaneamente come dipendenti, sono assicurate
anche le remunerazioni comprese nel salario AVS sotto forma di onorari dei
membri del consiglio d’amministrazione, tantièmes, indennità fisse e gettoni di
presenza.
Ai sensi dell’art. __________
CGA qualora nella polizza non sia convenuta un’assicurazione di somme,
l’assicurazione vale quale assicurazione di danno. Nel caso di un’assicurazione
di danno, la persona assicurata deve dimostrare la perdita di guadagno. Il
diritto a prestazioni sussiste soltanto nei limiti della perdita di guadagno
dimostrata.
Secondo l’art. __________
CGA per i singoli assicurati la copertura assicurativa si estingue con l’uscita
dalla cerchia delle persone assicurate o con la cessazione del rapporto di
lavoro con il contraente.
Per l’art. __________ CGA
per le persone assicurate che sono incapaci al lavoro o al guadagno al termine
dell’assicurazione, il diritto a prestazioni resta salvaguardato per il caso in
corso nell’ambito delle disposizioni contrattuali (continuamento della
prestazione). Con il raggiungimento della capacità di lavoro completa si
estingue il diritto alla continuazione delle prestazioni.
L’art. __________ CGA
prevede che le persone che escono dalla cerchia delle persone assicurate hanno
il diritto di passare entro 3 mesi dall’uscita all’assicurazione individuale
d’indennità giornaliera secondo la LCA dell’assicuratore, senza esame dello
stato di salute. Lo stesso diritto è previsto anche per le persone assicurate
se si estingue il contratto collettivo.
Secondo l’art. __________
CGA in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, il contraente deve
comunicare alle persone assicurate che escono dalla cerchia delle persone
assicurate il loro diritto di passaggio all’assicurazione individuale e il
termine di tre mesi. Lo stesso obbligo è previsto in caso di scioglimento del
contratto collettivo.
L’art. __________ CGA
prevede che l’indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d’incapacità al
lavoro dimostrata di almeno il 25%, in proporzione al grado dell’incapacità al
lavoro stessa. In caso di un’incapacità al lavoro di lunga durata, in caso di
una perdita di guadagno di almeno il 25% l’indennità giornaliera è corrisposta
in proporzione al grado della perdita di guadagno.
Per l’art. __________ CGA
la persona assicurata deve dimostrare la perdita di guadagno. Se non può
dimostrare la perdita di guadagno, non sussiste alcun diritto a prestazioni.
2.3. Va ancora
evidenziato che l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di
malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somme o di
un’assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007,
consid. 4.4.2).
L’assicurazione di somme
garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione
del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è
dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr. sentenza
4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla nozione di
assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere
in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e
3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L’assicurazione contro i
danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la
misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico
effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2).
La questione di sapere se
si è in presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa
mediante l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni
generali d’assicurazione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali
dell’interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due
modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
In concreto non è
contestato che ci si trova in presenza di un’assicurazione contro i danni (cfr.
polizza assicurativa, doc. 1, art. __________ CGA, doc. 45: presa di posizione
del 16 aprile 2015 dell’assicuratore: “[…] A scanso di equivoci precisiamo
che la sua copertura presso CV 1 è un’assicurazione di danno” […]” e
richiesta dell’attore di versare le prestazioni in base a quanto emerge dal
certificato di salario, doc. XVII).
2.4. In concreto l’attore è stato
giudicato incapace al lavoro al 100% dal 9 gennaio 2014 a causa di un edema
maculare in distrofia maculare dal proprio medico curante, dr. med. __________,
medico chirurgo specializzato in endocrinologia e medico competente in medicina
del lavoro, di __________ (__________; doc. 5 e 6).
L’assicuratore ha versato
le prestazioni al 100% fino al 30 settembre 2014, quando, in seguito ad una
valutazione specialistica della dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia e
oftalmochirurgia del 20 agosto 2014 (doc. 16), che ha giudicato l’attore
completamente abile al lavoro, ha cessato il versamento di qualsiasi
prestazione.
L’attore contesta la
valutazione della dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia e FMH
oftalmochirurgia, in quanto sarebbe falsa, contenendo fatti che non sarebbero
stati discussi nel corso della visita medica. Egli ritiene inoltre che anche il
referto prodotto dalla dr.ssa med. __________, oftalmologia FMH, il 12 ottobre
2015 quando ha risposto alle domande del TCA sarebbe un falso poiché conferma
le valutazioni, a suo dire false, della dr.ssa med. __________.
2.5. Dopo attenta valutazione di
tutti gli atti medici prodotti dalle parti e degli accertamenti effettuati da
questo Tribunale, la tesi dell’assicurato va disattesa.
Il 28 gennaio 2014 il
medico curante, dr. __________, medico chirurgo specializzato in endocrinologia
e medico competente in medicina del lavoro, posta la diagnosi di edema maculare
in distrofia maculare, ha ritenuto l’attore incapace al lavoro al 100% (doc.
5). Il 24 marzo 2014 e il 26 maggio 2014 lo specialista ha confermato la
diagnosi e la valutazione, rilevando la presenza di un offuscamento del visus e
l’impossibilità a distinguere oggetti e/o persone durante l’attività notturna,
che sarebbe da evitare (doc. 6 e 7, cfr. anche doc. 9).
Il 18 luglio 2014
l’attore, su richiesta dell’assicuratore, è stato visitato dalla dr.ssa med. __________,
FMH oftalmologia e FMH oftalmochirurgia (doc. 15 e allegato al doc. 16), la
quale, il 20 agosto 2014, dopo aver descritto l’anamnesi (dati medici e
sociali) ed il reperto, ha posto la diagnosi di retinopatia centralis sierosa
all’occhio destro da novembre 2013 e miopia bilaterale. La specialista ha
rilevato che l’attore ha sostenuto di non vedere bene durante la notte e che il
problema, già esistente prima dell’insorgenza della retinopatia centralis
sierosa, è solo in parte influenzato da questa patologia ed è risolvibile con
l’utilizzo di un occhiale adatto (doc. 16). La dr.ssa med. __________ ha
giudicato l’attore completamente abile al lavoro nella sua attività svolta
presso la __________ ed ha precisato che la retinopatia centralis sierosa può
sia peggiorare che migliorare, ma che solitamente la prognosi è buona. “Si
tratta di una malattia cronica recidivante quindi potrebbe guarire, ma poi
ritornare” (doc. 16).
L’attore contesta questo
certificato, ritenendolo falso, poiché nella diagnosi figurano “fatti che
non riguardano il mio stato di salute, fatti di cui non si è mai parlato e non
sono mai stati riferiti alla dottoressa __________ dal sottoscritto, e che, se
solo fosse stato chiesto, avrebbero saputo che fino al __________, sono stato
domiciliato __________. Sul rapporto sono scritte falsità, incolpando il medico
di famiglia, mentre ancora falsamente è scritto di aver affermato che il mio
oculista mi aveva dato una ricetta per fare degli occhiali perché potessi
vedere di notte, ma non li utilizzo mai (…)”. Egli intravvede inoltre una
contraddizione tra la ricetta del 18 luglio 2014 (doc. A3) della dr.ssa med. __________
e quanto riportato nel referto.
Effettivamente nel
rapporto figura che l’assicurato ha la “volontà di lavorare, ma è il suo
medico di famiglia che certifica la sua incapacità lavorativa e non lo lascia lavorare”
e che pur avendo ottenuto una ricetta per occhiali per vedere meglio di notte,
“non li utilizza mai”.
Questi aspetti, che
l’attore considera non corretti, tuttavia, non inficiano l’esame effettuato
dalla specialista, trattandosi di elementi estranei alla valutazione della
capacità lavorativa dell’interessato (cfr. anche l’e-mail dell’attore alla
Cassa del 10 settembre 2014 dove lo stesso afferma che dal rapporto “[…] emergono
fatti falsi di cui non ho mai discusso con con la Dr.ssa __________, non
hanno nessuna rilevanza al fine della diagnosi e riportano informazioni non
vere […]”, sottolineatura del redattore).
Neppure l’asserita
contraddizione rilevata dall’attore tra la ricetta del 18 luglio 2014 della
dr.ssa med. __________ e quanto indicato nel rapporto può essere d’aiuto
all’assicurato. La ricetta (doc. A3) riporta, circa la refrazione, dati non
molto dissimili dal certificato del 20 gennaio 2015 della dr.ssa med. __________
(doc. A8) e la dr.ssa med. __________ nel referto del 16 marzo 2015 (doc. A8,
pag. 3, punto 4), nell’effettuare i paragoni tra quanto accertato dalla dr.ssa
med. __________ e quanto stabilito dai medici che si sono succeduti (in
particolare il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________), non ha
rilevato contraddizioni particolari.
A questo proposito, come
si vedrà ancora in seguito, interpellata dal TCA (doc. XXI), la dr.ssa med. __________,
la quale, sempre su richiesta dell’assicuratore, ha visitato l’attore il 13
marzo 2015 (doc. 39), ha giudicato che la valutazione della dr.ssa med. __________
è coerente con l’evoluzione della patologia (doc. XXII).
La dr.ssa med. __________,
nel referto del 16 marzo 2015, dopo aver riassunto gli atti, aver accertato che
nel frattempo l’assicurato è stato sottoposto, il 29 ottobre 2014, ad una
terapia fotodinamica (come proposto dalla dr.ssa med. __________, cfr. doc. 16,
pag. 2, punti 6 e 7) e che è stato visitato dapprima il 3 ottobre 2014 dal dr.
med. __________, FMH oftalmologia e oftalmochirurgia (su richiesta del medesimo
attore: doc. A5), in seguito, il 20 gennaio 2015, dalla dr.ssa med. __________,
specialista FMH oftalmologia, oftalmochirurgia, medico aggiunto all’Ospedale __________
di __________ e all’Ospedale __________ di __________, ha posto la diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di corioretinite serosa centrale recidivante
OD, stato dopo esiti di corioretinite serosa centrale OD (2008), ambliopia
exanisometropia OS, miopia, astigmatismo miopico OD ed ha accertato
un’incapacità lavorativa totale nell’attività di __________ e del 50% in
attività adatta a partire dalla data del suo referto (doc. 39). Il 2 aprile 2015
la dr.ssa med. __________ ha confermato che l’acuità visiva riscontrata in
occasione della visita del 13 marzo 2015 era inferiore a quella rilevata
precedentemente dalla dr.ssa med. __________ a causa di “una riattivazione
della corioretinite serosa centrale all’OD. In effetti era prevista una
terapia fotodinamica a tale occhio” (doc. 43) ed il 15 aprile 2015, in un
e-mail indirizzato all’assicuratore, ha rilevato che l’acuità visiva “alla
visita della Dr.ssa __________ del 20.08.2014 era dell’80% sia all’OS che
all’OD con correzione. Il 03.10.2014 dal dr. __________ l’acuità visiva era
scesa a destra a0.6 e sinistra 0.5. Visto il 20 e 26.01.2015 dalla Dr. __________
l’acuità visiva era a destra di 0.5 a sinistra di 0.5, fino a quella data
l’acuità visiva non implicava l’inabilità lavorativa. Alla mia visita del
12.03.2014, riscontro a destra un’acuità visiva a destra di 0.3 e a sinistra di
0.1 con correzione ottica, non posso informarla da quando c’è stato questo calo
visivo, riscontrato in data del 12.03.2015 ” (doc. 44).
Interpellata pendente
causa dal TCA, il 12 ottobre 2015 la dr.ssa med. __________, alla quale sono
stati trasmessi il referto del 20 agosto 2014 della dr.ssa med. __________, la
ricetta per occhiali del 18 luglio 2014 della dr.ssa med. __________, il
referto del 3 ottobre 2014 del dr. med __________, il referto del 17 novembre
2014 del dr. med. __________ della __________ __________, il referto del 20
gennaio 2015 della dr.ssa med. __________ ed il certificato del 2 settembre
2015 del dr. med. __________ (cfr. doc. XXI), ha confermato quanto scritto nell’e-mail
del 14 aprile 2015 ed ha affermato che “valutato a posteriore il referto del
20 agosto 2014 della dottoressa __________, appare coerente con l’evoluzione
della patologia di cui il paziente è affetto” (doc. XXII). La specialista
ha inoltre evidenziato che il certificato del 2 settembre 2015 del dr. __________
della __________ di __________, __________, “fa stato di un miglioramento
dell’acuità visiva riconducibile alla terapia fotodinamica effettuata nel
frattempo e confermata dall’esame OCT maculare del 2 settembre 2015” (doc.
XXII).
In queste condizioni il
TCA deve concludere che i referti medici agli atti descrivono un’evoluzione coerente
dello stato di salute dell’attore e si sovrappongono senza essere in
contraddizione tra di loro. Dopo un’iniziale incapacità di lavoro completa, lo
stato valetudinario dell’attore è migliorato sino a renderlo completamente
capace al lavoro in qualsiasi attività (cfr. rapporto dr.ssa med. __________
del 20 agosto 2014). Ciò ha portato, giustamente, la convenuta a cessare il
versamento delle prestazioni. In seguito la situazione ha iniziato nuovamente a
peggiorare dapprima lievemente (cfr. rapporto del 3 ottobre 2014 del dr. med. __________
e del 20 e 26 gennaio 2015 della dr.ssa med. __________), senza tuttavia ripercussioni
sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 44 e XXII) ed infine in maniera più
importante (referto del 16 marzo 2015 della dr.ssa med. __________), con una
ripercussione sulla capacità lavorativa (0% nella precedente attività e 50% in
attività leggere; doc. 39). In seguito alla nuova terapia fotodinamica
effettuata nel frattempo, l’acuità visiva dell’attore è poi nuovamente
migliorata (doc. XXII e XVII/1 e 2). Questa evoluzione trova conferma in quanto
affermato sin dall’inizio dalla dr.ssa med. __________, la quale aveva
evidenziato che “la retinopatia sierosa può sia peggiorare che migliorare,
solitamente la prognosi è buona. Si tratta di una malattia cronica recidivante
quindi potrebbe guarire, ma poi ritornare” (doc. 16) e con quanto
sottolineato il 16 marzo 2015 dalla dr.ssa med. __________: “le misure
terapeutiche non sono esaurite, in effetti il paziente verrà sottoposto nei
prossimi giorni ad una nuova terapia fotodinamica che potrà migliorare l’acuità
visiva. Difficile per il momento dire se il paziente riacquisterà completamente
la capacità lavorativa (…) lo stato di salute non è stabilizzato. La
cororetinite serosa centrale è conosciuta per le recidive che potrebbero
subentrare anche nei prossimi anni” (doc. 39). Certo, il medico curante __________,
dr. med. __________, sia il 22 settembre 2014 (doc. 25), che il 13 ottobre 2014
(doc. 26) ed il 10 novembre 2014 (doc. 28), ha attestato la “continuazione
malattia”. Tuttavia, questi referti non sono d’aiuto all’attore poiché il
medico curante, a differenza di tutti gli altri, non è specialista in
oftalmologia, ossia nell’ambito che qui interessa, bensì in endocrinologia.
Inoltre nei 3 attestati non ha indicato l’eventuale percentuale di incapacità
lavorativa dell’attore.
L’unica ulteriore
incapacità lavorativa tra il 1° ottobre 2014 e fine gennaio 2015 ed ammessa
Considerandi
anche dal medico fiduciario dell’assicuratore, dr. med. __________, è quella
dovuta alla terapia fotodinamica eseguita il 29 ottobre 2014, per un incapacità
fino al 2 novembre 2014 (doc. 27: “tale intervento non implica alcuna
preparazione pre-operatoria particolare, mentre la convalescenza è di tre
giorni. Dunque, IL totale dal 29 ottobre 2014, con ripresa lavorativa da
prevedere al 3 novembre 2014”).
Ne segue che non vi sono
motivi per ritenere falsi i certificati della dr.ssa med. __________ e quanto
affermato dalla Dr.ssa med. __________. Neppure vi sono ragioni per ritenere
che vi siano altre violazioni del Codice penale ed altri reati in relazione con
la trasmissione dello scritto del 20 settembre 2014 dell’attore alla dr.ssa
med. __________ all’assicuratore (doc. 19). Di conseguenza il TCA non segnalerà
la fattispecie al Ministero Pubblico. L’attore, se lo ritiene necessario, ha
comunque la facoltà di inoltrare un esposto alle autorità competenti (cfr.
sentenza 36.2001.47/36.2002.74 del 21 marzo 2003, sentenza 36.2002.88 del 5
maggio 2003, sentenza 36.2003.49 del 15 dicembre 2003).
2.6
In queste condizioni il TCA
deve concludere che l’assicurato dopo la cessazione del versamento delle
indennità giornaliere il 30 settembre 2014, è stato incapace al lavoro, al 100%
dal 29 ottobre 2014 al 2 novembre 2014, poi nuovamente totalmente capace al
lavoro perlomeno fino al 26 gennaio 2015 (cfr. doc. XXII e doc. 44: “Visto
il 20 e 26.01.2015 dalla Dr. __________ l’acuità visiva era a destra di 0.5 a
sinistra di 0.5, fino a quella data l’acuità visiva non implicava l’inabilità
lavorativa”).
In concreto, il rapporto
lavorativo è cessato il 31 ottobre 2014, quando l’attore era inabile al lavoro.
Per l’art. __________ CGA
per i singoli assicurati la copertura assicurativa si estingue con l’uscita
dalla cerchia delle persone assicurate o con la cessazione del rapporto di
lavoro con il contraente. L’art. __________ CGA prevede che per le persone
assicurate che sono incapaci al lavoro o al guadagno al termine dell’assicurazione,
il diritto a prestazioni resta salvaguardato per il caso in corso nell’ambito
delle disposizioni contrattuali. Con il raggiungimento della capacità di lavoro
completa si estingue il diritto alla continuazione delle prestazioni.
Ai sensi dell’art. __________
CGA l’assicuratore corrisponde l’indennità giornaliera per caso di prestazione
per al massimo la durata di fruizione delle prestazioni indicata nella polizza,
con deduzione del periodo di attesa convenuto.
Secondo l’art. __________
CGA per quanto riguarda la durata delle prestazioni e il periodo di attesa, la
ricomparsa di una malattia o delle conseguenze di un infortunio vale quale
nuovo caso di prestazione se prima della ricaduta la persona assicurata non è
stata inabile al lavoro o in cura medica a causa di tale malattia, o delle
conseguenze dello stesso infortunio, 365 giorni consecutivi. In
caso di ricaduta entro 365 giorni, il periodo di attesa già fruito viene meno e
le indennità giornaliere già corrisposte vengono scalate dal calcolo della
durata massima di fruizione delle prestazioni (la versione tedesca [__________]
prevede “Das erneute Auftreten einer Krankheit oder von Folgen eines
Unfalles gilt hinsichtlich Leistungsdauer und Wartefrist als neuer
Leistungsfall, wenn die versicherte Person vor dem Rückfall während mindestens
365.
aufeinanderfolgenden Tagen wegen dieser Krankheit oder den Folgen dieses
Unfalles nicht arbeitsunfähig oder in ärztlicher Behandlung war. Bei einem
Rückfall innerhalb 365 Tagen entfällt die bereits bestandene Wartefrist und
bereits erbrachte Taggelder werden zur Berechnung der maximalen Leistungsdauer
angerechnet”).
Va
inoltre evidenziato che la polizza assicurativa al n. __________ (“Rückfallfrist”)
prevede che “in Abänderung von Ziff __________ AVB beträgt die Rückfallfrist
6.
Monate statt 12 Monate” e al n. __________ (“Wartefristberechnung”)
prevede che “in Abänderung von Ziff. __________ der AVB werden Arbeitsunfähigkeiten
infolge derselben Krankheit innerhalb der Wartefrist eines Kalenderjahres zusammengezählt,
bis die Wartefrist erreicht wird”.
Secondo
il n. __________ della polizza (“Personenkreis im __________, in gekündigtem
Arbeitsverhältins bzw in der Probezeit”), “In den Fällen, in welchen bis
zum 30. Tag gemäss GAV kein Lohn geschuldet ist, wird das Taggeld von Beginn
der Arbeitsunfähigkeit an ausgerichtet. Diese sind: (…) während
der Zeit in gekündigtem Arbeitsverhältnis”.
In concreto il termine di
attesa è di 30 giorni per caso (cfr. doc. 46, polizza assicurativa). Tuttavia, senza
che sia necessario esaminare oltre se ci si trova in un caso di ricaduta, ritenuto
che l’interessato era in un periodo di disdetta (“gekündigtem
Arbeitsverhältnis”), il periodo di attesa non si applica (n. __________
polizza assicurativa).
L’interessato ha di
conseguenza diritto ad indennità giornaliere per ulteriori 5 giorni (dal 29
ottobre 2014 incluso al 2 novembre 2014 incluso e meglio fino al ripristino
della completa capacità lavorativa; cfr. art. __________ CGA).
L’attore non ha invece
diritto ad ulteriori prestazioni. Infatti con la cessazione dell’incapacità
lavorativa dal 3 novembre 2014, è terminato anche il rapporto assicurativo
(art. __________ CGA in combinazione con art. __________ CGA) e, malgrado la
proposta del 5 novembre 2014 del datore di lavoro (doc. V/B5) e del 16 aprile
2015.
dell’assicuratore (doc. 45), non è passato nell’assicurazione individuale.
Resta da esaminare se
l’assicuratore ha calcolato correttamente l’ammontare delle prestazioni.
2.7
L’assicuratore sostiene che l’indennità
va calcolata sulla base di un importo di fr. 4'260 per 12 mensilità (cfr. doc.
3: indennità giornaliera di fr. 129.11 [recte: 129.107]: 4’620 X 12 : 365 X
85%), ossia l’ammontare indicato dall’azienda in sede di annuncio di copertura
della malattia il 14 marzo 2014 (doc. 3). L’attore in sede di udienza ha
chiesto che la prestazione sia calcolata sulla base di un reddito di fr.
64'116, pari all’importo figurante sul certificato di salario del 2013 del 28
gennaio 2014 (doc. XVII/3).
La tesi dalla convenuta va
tutelata.
L’art. __________ CGA
prevede che per i dipendenti è assicurata la percentuale del salario AVS
indicata nella polizza e quale base per la determinazione delle indennità
giornaliere vale l’ultimo salario percepito prima dell’inizio del caso
d’assicurazione. La polizza assicurativa prevede il pagamento dell’85% del
salario effettivo per un periodo di 730 giorni per caso (doc. 46, pag. 2) e, a
complemento dell’art. __________ CGA e __________ CGA (che concerne il calcolo
dei premi) è stato stabilito che gli indennizzi per servizi speciali e ore
supplementari non vengono presi in considerazione (“in Ergänzung zu Ziff. __________
AVB sowie Ziff __________ AVB wird/werden die versicherten Lohnbestandteile wie
folgt vereinbart und ist/sind massgebend für die Prämienzahlung und die
Leistungsausrichtung: Entschädigungen für Uberzeit und Spezialdienste sind
nicht versichert”).
In concreto il datore di
lavoro nella dichiarazione di sinistro ha indicato un salario assicurato di fr.
4'620 al mese, per dodici mensilità (doc. 3). Lo stesso attore in sede di
osservazioni aveva chiesto un calcolo delle indennità sulla base di un salario
di fr. 4'620 (doc. V: “[…] che versi nei mesi successivi e fino a guarigione
o al termine del contratto CHF 4620.- mensile […]”) e in sede di udienza
il medesimo assicurato ha richiamato “il doc. B5 da cui si desume
l’attestazione di __________ di fr. 4'620.—“ (doc. XVII). Infatti anche
nella proposta di passaggio nell’assicurazione individuale del 5 novembre 2014
il datore di lavoro ha attestato quale “ultimo salario” l’ammontare di
fr. 4'620 al mese. Esso è pure citato dall’attore nella petizione (doc. I, pag.
2: “[…] Come collaboratore __________ dal 13 dicembre 2000, assicurato
presso CV 1 per una perdita di guadagno di CHF 55'440, cioè 4620 franchi
mensili […]” e petitum: “[…] versare lo stipendio assicurato da ottobre
2014.
fino a maggio 2015 quantificato in CHF 36960 calcolato nei mesi da ottobre
2014.
fino a maggio 2015 […]”).
Questo importo, tuttavia,
conformemente alla polizza assicurativa e alle CGA va convertito in indennità
giornaliera e versato nella misura dell’85% secondo il seguente calcolo: 4620 X
12.
: 365 : 100 X 85 = 129.107.
L’importo figurante nel
certificato di salario del 28 gennaio 2014 per l’anno 2013 di fr. 64'116
(corrispondenti a fr. 5’343 per 12 mensilità), contiene prestazioni non
assicurate. Nel conteggio di salario del dicembre 2013 figura ad esempio un
salario lordo complessivo di fr. 4'796.80 e oltre al “salario mensile”
lordo di fr. 3'799, un importo di fr. 10.60 per “giorni difficili” e di
fr. 80.80 di “indennità attestato inter”, cui sono stati aggiunti fr.
906.40
di prestazioni ”PE” del “mese precedente”), per
complessivi fr. 4'796.80. La circostanza che il datore di lavoro ha versato
fino al 7 luglio 2014 il salario al 100% ed in seguito all’85% in applicazione
del contratto collettivo di lavoro (cfr. doc. C3, scritto del 23 luglio 2014) o
che nel mese di dicembre 2013 ha eseguito detrazioni su importi superiori a
quelli del salario assicurato (cfr. doc. C1: 0.78% applicato a fr. 4'650 quale
perdita di guadagno) esula dalla presente vertenza poiché non concerne
l’assicuratore ma il rapporto con il datore di lavoro. Eventuali rivendicazioni
nei suoi confronti devono semmai essere fatte valere nelle sedi competenti.
La petizione su questo
punto va di conseguenza respinta.
2.8
L’attore ha anche chiesto di
addossare alla convenuta le spese della nota d’onorario del 30 ottobre 2014 dell’avv.
__________ (fr. 1'586 per 5 ore di lavoro a fr. 300 all’ora; doc. B7), e del 3
ottobre 2014 del dr. med. __________ (fr. 229.50), derivanti dalla visita
tenuta il medesimo giorno (doc. B8).
Con
sentenza 12.2012.5 del 18 febbraio 2013, già citata dal TCA nella pronunzia
36.2013.54
del 26 febbraio 2014, la seconda camera civile del Tribunale
d’Appello ha rammentato:
"
5.1
Dottrina e giurisprudenza
riconoscono il principio secondo cui le spese connesse all’intervento di un
legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle
ripetibili secondo la procedura cantonale - che sono poi quelle indispensabili
causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio
(art. 150 CPC/TI) - costituiscono una posizione di danno risarcibile, sempre
che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla
situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua
volta, deve essere necessario, utile e appropriato (DTF 117 II 101; TF 12
febbraio 2003 4C.288/2002; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art.
150), ritenuto che le stesse sono considerate appropriate e necessarie se la
pretesa di cui si vuole ottenere l’esecuzione giudiziale esiste effettivamente
(sentenza del TF 19 maggio 2003 inc.4C.11/2003; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 57 ad art. 150; II CCA 5
agosto 2011 inc. n. 12.2009.163).
5.2
Nel caso di specie, stante la natura delle prestazioni effettuate dal legale
(per l’elenco delle prestazioni cfr. doc. Q e R), non è possibile affermare che
esse costituiscono una posizione di danno a sé stante non coperta dalle
ripetibili. Come rettamente rilevato dal Pretore tanto la cronologia quanto la
tipologia delle attività svolte risultano assimilabili agli usuali e
imprescindibili atti di preparazione di una causa giudiziaria. In concreto, il
lavoro adempiuto dal legale si lascia sostanzialmente riassumere in una presa
di conoscenza della problematica per il tramite del cliente e in una serie di
contatti esplorativi con la controparte del tutto in linea con quanto
abitualmente svolto prima dell’avvio della causa vera e propria; causa nella
quale è poi effettivamente confluito il lavoro di preparazione appena
descritto. Ne discende che quanto fatturato dal legale non può essere
riconosciuto quale posta di spesa a sé stante, distinta da quelle del
procedimento giudiziario, ma rientra a pieno titolo tra le attività coperte
dalle ripetibili. Questa pretesa si rivela pertanto infondata e la decisione
del Pretore va confermata.”
In concreto la necessità e
l’utilità di un intervento da parte di un legale diversi mesi prima
dell’inoltro della causa non è stata comprovata dall’attore e non emerge dagli
atti per quali motivi l’interessato, come del resto fatto innanzi al TCA, non
avrebbe potuto agire da solo.
Allo stesso modo la visita
presso il dr. med. __________ del 3 ottobre 2014, pure avendo portato l’attore
a recarsi in __________ per eseguire la terapia che lo ha reso inabile dal 29
ottobre 2014 al 2 novembre 2014, non ha portato ad elementi in favore della
tesi attorea per quanto concerne la capacità lavorativa nella precedente
attività, ma ha semmai confermato l’evoluzione dello stato di salute come
stabilito dalla dr.ssa med. __________ (cfr. presa di posizione della dr.ssa
med. __________ del 15 aprile 2015, doc. 44 e doc. XXII). Del resto la stessa
dr.ssa med. __________ aveva ritenuto auspicabile intervenire tramite la
terapia con laser fotodinamico (cfr. doc. 16: “[…] esiste ancora la terapia
con laser fotodinamico o anche una terapia prolungata con Diamox (…) consiglio
di provare prima con Diamox (medicamento diuretico), sia anche con PDT che
spesso ha un buon effetto sulla retinopatia centralis sierosa”). Per cui un
ulteriore consulto non era necessario. Anche in questo caso, di conseguenza,
non vi è alcun motivo per accollare le spese alla convenuta.
2.9
L’attore ha chiesto
l’assunzione di alcune prove.
In sede di petizione ha affermato
di non essere in possesso del referto (e-mail; cfr. doc. 44) del 15 aprile 2015
della dr.ssa med. __________. Il contenuto dell’e-mail è stato citato per esteso
dalla convenuta nello scritto del 16 aprile 2015 trasmesso all’attore (doc. 45
e doc. A11), il quale è di conseguenza stato messo correttamente a conoscenza
delle affermazioni della dr.ssa med. __________.
L’assicurato ha rilevato
di non essere in possesso del contratto assicurativo tra __________ ed CV 1 (doc
V). La polizza assicurativa, anonimizzata dal TCA per quanto concerne le cifre
non rilevanti per la causa, gli è stata trasmessa il 25 settembre 2015 e
l’attore ha potuto prendere posizione (doc. XX).
L’attore è inoltre stato
convocato per un’udienza, al termine della quale ha ricevuto la documentazione
che aveva chiesto (doc. XVII).
Quanto alla richiesta di
sentire alcuni funzionari della convenuta che avrebbero impedito all’attore di
riprendere l’attività in assenza di una prognosi favorevole, va qui evidenziato
che oggetto del contendere è semmai il diritto dell’attore ad ottenere
indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia. La
circostanza che alcuni funzionari non gli avrebbero permesso di lavorare non
influisce sull’esito del presente procedimento. Una loro audizione si rivela di
conseguenza superflua.
Infine, alla luce delle
emergenze istruttorie ed in particolare della coerenza complessiva degli
attestati dei medici specialisti che si sono succeduti, l’allestimento di una
perizia non si rivela necessario (cfr. consid. 2.5).
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.10
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto la petizione va parzialmente accolta e la convenuta condannata a
pagare all’attore fr. 645.55 (5 x 129.107). Per quanto concerne gli interessi
va rammentato che con sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF ha
rammentato:
" 3.2 Il ricorrente si aggrava anche contro la decisione sugli interessi
di mora. Invano. II Tribunale
cantonale delle assicurazioni gli ha
accordato interessi di mora del 5 % sulla somma
residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8 febbraio 2008 al 29
febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO)
al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente obietta che gli
interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006, momento nel
quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto essergli versata. A
torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO) sono dovuti dal
giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in mora il debitore (art.
102.
cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto d'assicurazione
(JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non contesta la data della
prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato, la Corte ticinese ha
applicato correttamente il diritto federale. La censura dell'attore, che
parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi di mora, al
momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr. art. 41 cpv.
1.
LCA), è infondata.”
In concreto,
l’assicuratore deve versare prestazioni per il periodo dal 29 ottobre 2014 al 2
novembre 2014. La prima interpellazione successiva a tale data è quella del 28
gennaio 2015, ricevuta il 30 gennaio 2015 dalla convenuta (cfr. il timbro di
ricevuta sul doc. 32, allegato al doc. 31), tramite la quale l’attore chiede “che
venga riaperto il fascicolo e versato il salario assicurato come da contratto
per quanto riguarda i mesi ottobre, novembre, dicembre 2014 gennaio 2015 e fino
a guarigione o a termine dell’indennità” (doc. 31). E’ a partire dal 30
gennaio 2015 che l’assicuratore deve versare gli interessi al 5%.
2.11
Per quanto concerne
l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della
causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato
che:
" (…) Esso è
ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,
come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra
assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.
7.
CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno
1997.
[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1)”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere
gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze
concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione;
s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente
sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione è parzialmente
accolta.
§ CV 1 è
condannata a versare ad AT 1 fr. 645.55 oltre interessi al 5% dal 30 gennaio
2015.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione alle parti ed
alla FINMA, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso,
in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti