36.2015.37
Contestazione di una decisione di rifiuto di rimborso di prestazioni (acquisto di occhiali) emanata dall'istituzione comune LAMal. Competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Rinvio degli
5 novembre 2015Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.37
cs
Lugano
5 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 aprile 2015 emanata da
Istituzione comune LAMal, 4503 Solothurn
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Il 18 giugno 2014 __________,
nato nel 1931, ha compilato per sé stesso, per la moglie RI 1, cittadina __________
al beneficio di un permesso C-CE/AELS, nata nel 1952, in Svizzera dal 3
novembre 1984 ed i figli __________, nata nel 1987 e __________, nato nel 1991,
il questionario E 106/S1 dell’Istituzione comune LAMal di Soletta, indicando
che la moglie beneficia di una pensione svizzera (doc. 1).
1.2. Il 20 giugno 2014 l’Istituto
delle assicurazioni sociali ha scritto ad RI 1, rilevando che, quale
beneficiaria di una pensione sociale svizzera (rendita d’invalidità), dal 1°
marzo 2013 è soggetta all’obbligo assicurativo nel nostro Paese, insieme al
figlio __________ ed ha concesso un termine di 20 giorni per trasmettere un
documento a comprova delle avvenute iscrizioni ad un assicuratore svizzero
riconosciuto (doc. 2).
1.3. In seguito al rifiuto
dell’interessata di assicurare sé stessa ed il figlio in Svizzera, con
decisione dell’11 luglio 2014 (doc. 4) la Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio dei contributi, ha intimato ad RI 1 ed ai suoi figli __________ e __________
di iscriversi presso un assicuratore riconosciuto ed autorizzato all’esercizio
ai sensi della LAMal e di produrre entro 30 giorni un documento a comprova
dell’avvenuta iscrizione. La Cassa ha accertato che RI 1 il 1° marzo 2013 è
stata messa al beneficio di una prestazione sociale svizzera (rendita AI di fr.
1'525 oltre ad una rendita completiva per il figlio __________ di fr. 610) con
effetto dal 1° ottobre 2011 e di conseguenza è tenuta ad assicurarsi nel nostro
Paese contro le malattie, unitamente ai figli, non potendo più essere
considerati a carico del marito, beneficiario di una pensione svizzera ed
attivo quale indipendente (tenutario di un’azienda agricola) in __________
(doc. 4). Copia della decisione è stata trasmessa all’Istituzione comune LAMal
di Soletta.
1.4. Con scritto del 16 settembre
2014 l’Istituzione comune LAMal ha scritto adRI 1, confermando il suo obbligo
assicurativo in Svizzera e precisando che, poiché un’assicurazione con effetto
retroattivo presso una cassa malati svizzera non è possibile, per evitare un
vuoto assicurativo, l’iscrizione presso l’istituzione comune sarebbe stata
mantenuta fino al 30 settembre 2014. Copia dello scritto è stato trasmesso sia alla
Cassa cantonale che all’__________ di __________ (doc. 5).
1.5. Il 18 settembre 2014
l’interessata ha informato l’Istituzione comune LAMal di aver interposto
reclamo e di rimanere di conseguenza affiliata presso la medesima istituzione
per il tramite del proprio marito fino ad una decisione definitiva del
Tribunale (doc. 6).
1.6. Il 26 settembre 2014 l’Istituzione
comune LAMal ha ribadito che il diritto di chiedere prestazioni sarebbe
terminato il 30 settembre 2014 (doc. 7).
1.7. Nel corso del mese di
dicembre 2014 ERI 1 ha trasmesso all’Istituzione comune LAMal una fattura
relativa all’acquisto di occhiali in Svizzera, chiedendo il rimborso (cfr. doc.
9 e 13).
1.8. Con decisione del 25 febbraio
2015 l’Istituzione comune LAMal ha rilevato che solo i cittadini di uno Stato
UE/AELS che non sono soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera hanno
diritto all’aiuto reciproco in materia di prestazioni e che in concreto
l’interessata è tenuta ad assicurarsi nel nostro Paese. L’istituzione ha deciso
che l’iscrizione per l’assistenza delle prestazioni in natura è terminata il 30
settembre 2014 e che dal 1° ottobre 2014 non vi è più alcun diritto ad ottenere
prestazioni presso l’Istituzione comune LAMal. Di conseguenza la richiesta di
rimborso dei costi degli occhiali è stata rifiutata (doc. 13).
1.9. Con scritto del 25 febbraio
2015 alla Cassa di compensazione, l’Istituzione comune LAMal ha ricordato che
garantisce l’assistenza sanitaria alle persone che sono assicurate all’estero e
non può assumersi i costi delle persone soggette all’obbligo assicurativo in
Svizzera poiché non vengono più rimborsati dall’assicurazione estera.
L’istituzione ha rammentato di non poter decidere circa l’obbligo assicurativo,
competenza prettamente cantonale ed ha rilevato che alla luce delle
contestazioni di RI 1 che non intende assicurarsi in Svizzera, vi è il rischio
di lacune assicurative. Di conseguenza ha inviato l’amministrazione cantonale
ad emettere urgentemente una decisione su reclamo, togliendo contestualmente
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso al Tribunale, poiché
un’assicurazione con effetto retroattivo presso un assicuratore malattie in
Svizzera non è possibile (doc. 12).
1.10. Il 3 marzo 2015 RI 1 si è
opposta alla decisione dell’Istituzione comune LAMal, rilevando l’incompetenza
a decidere circa l’obbligo assicurativo e sostenendo che con decisione
36.2007.8 del 13 febbraio 2007 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
confermato la sua affiliazione in __________, presso l’__________ di __________,
per il tramite del proprio marito (doc. 14).
1.11. Con decisione su reclamo del 2
aprile 2015 la Cassa cantonale di compensazione ha confermato l’obbligo
assicurativo di __________ in Svizzera, mentre ha esonerato i figli,
considerati a carico del padre, __________, ed assicurati di conseguenza in __________
(doc. 15).
1.12. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su reclamo (inc. 36.2015.24).
1.13. Con decisione su opposizione
del 20 aprile 2015 l’Istituzione comune LAMal di Soletta ha confermato la
cessazione dell’iscrizione per l’assistenza delle prestazioni in natura in
Svizzera con effetto dal 30 settembre 2014 e il rifiuto della richiesta di
rimborso per gli occhiali inoltrata nel dicembre 2014, togliendo
contestualmente l’effetto sospensivo al ricorso (cfr. inc. 36.2015.37).
1.14. RI 1 è insorta al TCA contro la
predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento ed il ripristino
con effetto retroattivo della copertura, nonché l’obbligo di rimborso delle
fatture mediche sospese (doc. I). La ricorrente rileva di essere iscritta,
unitamente ai figli, presso l’istituzione comune LAMal tramite il modello E
106/S1 del marito, il quale essendo beneficiario di una rendita sociale sia
svizzera che __________ e svolgendo esclusivamente un’attività indipendente
agricola in __________, soggiace all’obbligo assicurativo contro le malattie in
__________. Richiamati l’art. 34 cpv. 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e la
sentenza 36.2007.8 del 13 febbraio 2007 del TCA l’interessata ritiene legittima
la sua richiesta. L’insorgente rileva inoltre che non è competenza
dell’istituzione comune LAMal di occuparsi del controllo dell’obbligo
assicurativo.
1.15. Con risposta del 30 giugno
2015 l’Istituzione comune LAMal di Soletta ha proposto la reiezione del ricorso
(doc. V). Essa rileva che la fondazione istituzione comune LAMal esegue il
mandato per le prestazioni in natura nell’assicurazione malattia a favore di
persone assicurate in un Paese UE/AELS. Hanno diritto all’assistenza reciproca
Fatti
i cittadini di un Paese UE/AELS che non sono soggetti all’obbligo assicurativo
svizzero. Mediante specifico questionario vengono regolarmente valutati i
requisiti per la concessione delle prestazioni di assistenza. In caso di
concorso di pretese rispetto a più Paesi, ai sensi dell’art. 32 cpv. 1
regolamento (CE) n. 883/2004 l’autonoma pretesa scaturente dalla normativa di uno
Stato membro prevale rispetto a pretese derivanti da prestazioni di familiari.
In virtù della percezione di una rendita, l’interessata va affiliata in
Svizzera ai sensi dell’art. 23 del regolamento (CE) n. 883/2004. Essa può far
valere sia una pretesa autonoma rispetto alla Svizzera sia un diritto derivato
quale familiare del coniuge rispetto all’Italia. Questa seconda pretesa in
applicazione dell’art. 32 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 è tuttavia di
secondo rango. Circa la sentenza cantonale, l’istituzione LAMal evidenzia che
essa era stata emessa sulla base di altri parametri non più attuali, e meglio
l’assenza di erogazione di una rendita alla ricorrente. Infine l’istituzione
conferma che la competenza nel decidere circa l’obbligo assicurativo spetta al
Cantone, tuttavia la convenuta è competente per decidere circa la valutazione
delle pretese a prestazioni in natura nel contesto dell’assistenza
internazionale (art. 18 cpv. 3 LAMal e 19 cpv. 1 OAMal). Di conseguenza deve
decidere circa specifiche questioni attinenti al contesto internazionale di
coordinamento sulla sicurezza sociale. La prestazione di reciproca assistenza è
strettamente correlata alla sussistente assicurazione in uno Stato UE/AELS e
dipende da una valida attestazione della pretesa. In conseguenza della pretesa
diretta (autonoma) in Svizzera all’interessata non spetta alcun diritto al
reciproco aiuto internazionale. Se l’istituzione assumesse costi per
prestazioni (in natura) privi di legittimazione, tali costi potrebbero poi non essere
riconosciuti dal competente assicuratore malattia e di riflesso i crediti che
l’istituzione non può far valere nei confronti del competente assicuratore
finirebbero per ricadere indebitamente sugli stessi assicuratori svizzeri di
malattia ed in ultima analisi sugli assicurati in quanto pagatori di premi.
L’indebito trasferimento dei costi a carico degli assicurati svizzeri non riflette
né lo spirito del diritto di coordinamento europeo né si concilia con i vigenti
principi del sistema sanitario svizzero (doc. V).
1.16. Con scritto del 16 luglio 2015
la ricorrente ha ribadito l’incompetenza dell’Istituzione comune LAMal di
occuparsi del controllo dell’obbligo assicurativo, che spetta alla cassa
cantonale. Fintanto che non sarà emessa una sentenza in merito alla parallela
procedura (inc. 36.2015.24), l’interessata ritiene che l’istituzione non ha
diritto di sospendere le prestazioni (doc. VII).
1.17. Il 9 settembre 2015 il Giudice
delegato del TCA ha scritto il TAF, ritenendo opportuno procedere ad uno
scambio di opinioni circa la competenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni di statuire nel merito della vertenza in esame (doc. IX). Con
scritto del 13 ottobre 2015 il Presidente della Corte III del TAF ha condiviso
le conclusioni del Giudice delegato del TCA e confermato la competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. XI). Lo scambio di corrispondenza
è stato trasmesso alle parti per conoscenza (doc. XII).
1.18. In data odierna il TCA ha
statuito anche in merito al ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del
2 aprile 2015 emessa dalla Cassa cantonale di compensazione (inc. 36.2015.24).
Considerandi
2.1
In concreto l’istituzione
comune LAMal di Soletta ha deciso che l’iscrizione della ricorrente “presso
l’istituzione comune LAMal per l’assistenza delle prestazioni in natura in
Svizzera è terminata dal 30 settembre 2014”, che “la richiesta di
rimborso per gli occhiali secondo ricevuta inoltrataci il 5 dicembre 2014 viene
rifiutata” e che “un ricorso contro questa decisione non avrà effetto
sospensivo”. La ricorrente sostiene che l’istituzione non poteva emettere
una decisione in merito all’obbligo assicurativo, poiché competente in merito è
unicamente la Cassa cantonale.
In primo luogo occorre
stabilire se il TCA è competente a decidere sui ricorsi contro decisioni su
opposizione emessi dall’Istituzione comune LAMal. Nonostante non sia stata
sollevata dalle parti, in quanto presupposto processuale, la questione della
competenza materiale deve essere verificata d’ufficio (cfr. Zünd/Pfiffner
Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Soziaversicherungsgericht des Kantons Zürich,
2.
Aufl., 2009, § 2, n. 14).
2.2
Secondo l'art. 49 cpv. 1
LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con
l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia
di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
A norma dell'art. 52 cpv.
1.
LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo
opposizione presso il servizio che le ha notificate.
Per l’art. 55 cpv. 1 LPGA le procedure che negli articoli 27-54 o nelle singole leggi non sono
fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
Secondo
l’art. 55 cpv. 2 LPGA la procedura dinanzi a un'autorità federale è retta dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, salvo se si
tratta di prestazioni, crediti e disposizioni concernenti il diritto delle
assicurazioni sociali.
L'art. 56 cpv. 1 LPGA
prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Giusta l'art. 57 LPGA, il
tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare come istanza
unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
L’art. 58 cpv. 1 LPGA
recita che é competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove
l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
Se l'assicurato o il terzo
è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva
domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la
competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede
l'organo d'esecuzione (cpv. 2).
L'autorità che si
considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente
tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).
2.3
Ai sensi dell’art. 18 cpv. 1
LAMal gli assicuratori creano un'istituzione comune nella forma
di una fondazione. L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione devono
essere approvati dal Dipartimento. Se gli assicuratori non creano l'istituzione
comune, vi provvede il Consiglio federale. Esso emana le necessarie
prescrizioni se gli assicuratori non s'accordano sulla gestione
dell'istituzione.
Per l’art.
18.
cpv. 2 LAMal l’istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in
vece degli assicuratori insolvibili.
Secondo
l’art. 18 cpv. 2bis LAMal l’Istituzione comune decide delle domande di
esenzione dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro
familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia.
Per l’art.
18.
cpv. 2 ter LAMal essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i
loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in
Islanda o in Norvegia e che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di
assicurazione.
Ai sensi
dell’art. 18 cpv. 2 quater LAMal essa assiste i Cantoni nell'applicazione della
riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro
della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia, conformemente all'articolo 65a.
L’art. 18
cpv. 2quinquies LAMal prevede che essa effettua la riduzione dei premi
conformemente all'articolo 66a.
Secondo
l’art. 18 cpv. 2 sexies LAMal essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti
d'esecuzione contro indennità.
Per l’art.
18.
cpv. 3 LAMal il Consiglio federale può assegnare all'istituzione comune
altri compiti, segnatamente in materia d'esecuzione di obblighi internazionali.
Giusta
l’art. 18 cpv. 4 LAMal gli assicuratori possono conferirle di comune accordo
determinati compiti d'interesse generale, segnatamente d'ordine amministrativo
e tecnico.
Ai sensi
dell’art. 18 cpv. 5 LAMal per finanziare l'esecuzione dei compiti secondo i
capoversi 2 e 4, gli assicuratori devono versare contributi all'istituzione
comune, a carico dell'assicurazione sociale malattie. L'istituzione comune
riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di
mora. L'importo dei contributi e dell'interesse di mora è stabilito dai regolamenti
dell'istituzione comune.
L’art. 18
cpv. 5bis LAMal prevede che la Confederazione assume il finanziamento dei
compiti di cui ai capoversi 2bis-2quinquies.
Secondo
l’art. 18 cpv. 6 LAMal il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei
compiti assegnati all'istituzione comune giusta il capoverso 3.
Per l’art.
18.
cpv. 7 LAMal l'istituzione comune tiene conti distinti per ognuno dei
compiti. Beneficia dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 80 LPGA.
Ai sensi
dell’art. 18 cpv. 8 LAMal ai ricorsi al Tribunale amministrativo federale
contro decisioni dell'istituzione comune secondo i capoversi 2bis, 2ter
e 2quinquies è applicabile per analogia l'articolo 85bis
capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione
per la vecchiaia e i superstiti.
Secondo l’art.
19.
cpv. 1 OAMal, emesso in virtù della delega di cui all’art. 18 cpv. 3 LAMal, all'istituzione comune compete l'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 95a della legge in qualità di organo di collegamento. Essa
svolge anche i compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di
dimora degli assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull'articolo 95a
della legge, a un'assistenza reciproca internazionale in materia di
prestazioni. L'istituzione comune è inoltre competente dell'esecuzione
dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le
incombono, in qualità di organo di collegamento, in virtù di altri accordi
internazionali.
Ai sensi
dell’art. 19 cpv. 2 OAMal l'istituzione comune assume inoltre compiti di
coordinamento per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 95a
della legge. Adempie segnatamente i compiti seguenti:
a.
stabilisce, in base alle statistiche dei costi riconosciuti dall'organo
competente dell'Unione europea (Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale) o in base alle statistiche dello Stato
considerato, le aliquote pro capite che gli assicuratori devono considerare per
il calcolo dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione
europea, in Islanda o in Norvegia;
b.
appronta entro il 31 maggio un rapporto all'attenzione dell'UFSP
sull'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni,
evidenziando il numero di casi, i costi complessivi e i rimborsi arretrati; i
dati vanno differenziati per ogni singolo Stato membro dell'Unione europea, per
l'Islanda, per la Norvegia e per ogni singolo assicuratore svizzero.
Secondo
l’art. 19 cpv. 3 OAMal i costi inerenti l'esecuzione dei compiti che
l'istituzione comune adempie in qualità di istituzione d'assistenza reciproca
come pure quelli inerenti il rapporto di cui al capoverso 2 lettera b sono
assunti dagli assicuratori proporzionalmente al numero di persone che
assicurano a titolo obbligatorio per le cure medico-sanitarie. La
Confederazione assume gli interessi maturati in seguito al prefinanziamento
dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni, i costi dei compiti che
l'istituzione comune svolge in qualità di organo di collegamento, come pure i
costi per i calcoli di cui al capoverso 2 lettera a.
L’art. 19
cpv. 4 OAMal prevede che se, giusta l'articolo 42 capoverso 2 della legge,
assicuratori e fornitori di prestazioni hanno stabilito per convenzione che
l'assicuratore è il debitore della rimunerazione, l'istituzione comune è
assimilata, nell'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di
prestazioni, agli assicuratori convenzionati.
Ai sensi
dell’art. 22 cpv. 1 OAMal (contenzioso) in caso di contestazione tra
l'istituzione comune e un assicuratore è applicabile l'articolo 87 della legge.
Sono fatti salvi il capoverso 3 e l'articolo 15 dell'ordinanza del 12 aprile
1995.
sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie.
Per l’art.
22.
cpv. 2 OAMal in caso di contestazione tra l'istituzione comune e un
fornitore di prestazioni è applicabile l'articolo 89 della legge.
Secondo
l’art. 22 cpv. 3 OAMal l'istituzione comune statuisce pronunciando una
decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa, in caso di una contestazione che l'oppone
a un assicuratore in merito:
a. alla
ridistribuzione delle riserve secondo l'articolo 19a;
b.
alla riscossione di contributi al fondo per i casi di insolvenza e il
pagamento di prestazioni da parte di detto fondo;
c.
al versamento dell'eccedenza di entrate ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter.
Per l’art. 22 cpv. 4 OAMal i rimedi giuridici sono retti dalle
disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria.
L’art.
90a cpv. 1 LAMal prevede che in deroga all'articolo 58 capoverso
2.
LPGA, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, emanate
dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoversi 2bis
e 2ter sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Questo
giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate dall'Istituzione comune
conformemente all'articolo 18 capoverso 2quinquies.
Secondo
l’art. 90a cpv. 2 LAMal il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi
contro le decisioni del governo cantonale secondo l'articolo 53.
L’art.
95a LAMal prevede quanto segue:
" 1Per le persone designate nell'articolo 2
del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste
nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo
d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei
Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008 relativi
all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il
suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata;
b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2
dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata.
2Laddove le disposizioni
della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità
europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo
di cui al capoverso 1 lettera a.”
2.4
Va
ancora evidenziato che nel Messaggio concernente la modifica della legge
federale sull’assicurazione malattie del 31 maggio 2000 (FF 2000 pag. 3537 e
seguenti, in particolare pag. 3548) il Consiglio federale ha rammentato che “secondo
l’articolo 22 capoverso 1 OAMal, in caso di contestazione tra l’Istituzione
comune e un assicurato o una persona titolare di diritti in virtù del diritto
internazionale, come pure tra l’Istituzione comune e un assicuratore o un
fornitore di prestazioni, sono applicabili gli articoli 79 - 91 LAMal. Tali
disposizioni prevedono le seguenti vie legali: emanazione di una decisione,
procedura di opposizione presso l’Istituzione comune, procedura di ricorso
presso il tribunale cantonale delle assicurazioni (nella fattispecie, il
tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta), procedura di ricorso
davanti al Tribunale federale delle assicurazioni (TFA). Nell’assolvere i suoi
compiti di istituzione di mutuo soccorso in conformità con la Convenzione
vigente tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania
sulla sicurezza sociale e secondo il nuovo accordo, l’Istituzione comune opera
al posto di un assicuratore-malattie. Questo modo di procedere giustifica le
vie legali previste dalla OAMal in caso di controversia con un assicurato
straniero. Se tuttavia all’Istituzione comune sono attribuite competenze
decisionali in materia di riduzione dei premi, essa non opera più in qualità di
assicuratore-malattie, bensì in veste di autorità federale. In tal caso, non vi
è ragione per cui il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta non
debba decidere in seconda istanza in merito a tutte le decisioni di riduzione
dei premi concernenti beneficiari di rendite e i loro familiari residenti in
uno Stato membro della Comunità europea. È opportuno prevedere, contro simili
decisioni dell’Istituzione comune, una possibilità di ricorso presso la già
esistente Commissione federale di ricorso in materia d’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, che esamina i ricorsi dei beneficiari
di rendite AVS e AI residenti all’estero. Le decisioni di questa commissione
federale di ricorso possono in seguito essere impugnate davanti al TFA mediante
ricorso di diritto amministrativo.”
Nel messaggio concernente
l’adeguamento dell’allegato alla legge federale sulla parte generale del
diritto alle assicurazioni sociali del 7 novembre 2001 (FF 2002 pag. 715 e
seguenti, in particolare pag. 736), il Consiglio federale ha rammentato che “in
relazione agli accordi bilaterali la revisione della LAMal del 6 ottobre 2000 prevede
una modifica dell’articolo 18. La disposizione assegna nuovi compiti
all’istituzione comune, che in futuro dovrà decidere sulle richieste di
esenzione dall’obbligo assicurativo dei pensionati (e dei loro familiari)
residenti negli Stati dell’UE e, se del caso, affiliarli d’ufficio. Per queste
persone l.stituzione comune svolgerà un ruolo attivo anche nella riduzione dei
premi. Per quanto riguarda la procedura, in caso di decisioni concernenti
l’obbligo d’assicurazione o di affiliazione d’ufficio (art. 18 cpv. 2bis e 2ter
LAMal), in linea di principio non dovrà fondarsi sulla PA, ma sulla LPGA (cfr.
art. 55 cpv. 2 LPGA). In tal modo sarà applicabile anche l’articolo 56 LPGA,
secondo cui le decisioni su opposizione sono impugnabili mediante ricorso. Nel
quadro della revisione della LAMal del 6 ottobre 2000, il Parlamento ha
previsto di introdurre un nuovo articolo 90a LAMal in oggetto alla competenza
di trattare i ricorsi delle persone residenti all’estero. Secondo questa
disposizione l’incombenza spetta alla Commissione federale dell’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. L’articolo 58 capoverso 2 LPGA
prevede invece la scelta tra due fori: competente è o il tribunale delle
assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio svizzero del ricorrente o
quello del Cantone in cui aveva domicilio il suo ultimo datore di lavoro
svizzero. Non potendosi determinare alcuna di queste località, la competenza
spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo
d’esecuzione. Per risolvere la contraddizione, la deroga alla LPGA deve essere
espressamente dichiarata nell’articolo 90a LAMal. Nel caso dei ricorsi contro decisioni
ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2quinquies LAMal non vi è invece deroga alla
LPGA, in quanto, conformemente all’articolo 1 capoverso 2 lettera c LAMal, alla
riduzione dei premi non si applica la LPGA, ma la procedura secondo la PA. Per
motivi legati alla sistematica, inoltre, la menzione del ricorso di diritto
amministrativo nell’articolo 90a LAMal (testo secondo la revisione della LAMal
del 6 ottobre 2000) va stralciato e integrato nell’articolo 91 LAMal (versione
dell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000), cui meglio conviene.”
2.5
In concreto si tratta di un
ricorso contro una decisione su opposizione emessa nei confronti di una persona
assicurata domiciliata in Svizzera a cui l’istituzione comune LAMal ha negato
il rimborso del costo di acquisizione degli occhiali in ragione del fatto che
non adempirebbe più i requisiti per essere iscritta pressa la medesima
istituzione nell’ambito dell’assistenza reciproca internazionale
in materia di prestazioni ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 OAMal.
Non
trovandoci in una delle fattispecie elencate nell’art. 90a cpv. 1 LAMal in
combinazione con l’art. 18 capoversi 2bis (domanda di esenzione
dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari
che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in
Norvegia), 2ter (assegnazione a un assicuratore di beneficiari di
rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità
europea, in Islanda o in Norvegia e che non hanno assolto tempestivamente
l'obbligo di assicurazione) e 2 quinques (riduzione dei premi conformemente
all'articolo 66a), e non trattandosi di una controversia con un altro
assicuratore o un fornitore di prestazioni (cfr. art. 22 OAMal), in
applicazione dell’art. 55 cpv. 2 LPGA, secondo cui la procedura dinanzi a
un'autorità federale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa, salvo se si tratta di prestazioni, crediti e
disposizioni concernenti il diritto delle assicurazioni sociali e 58 cpv. 1
LPGA (è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove
l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso),
questo TCA deve entrare nel merito del ricorso (cfr. anche, e contrario,
Frésard-Fellay, in Droit de la sécurité sociale, Volume II, Berna 2015, pag.
573: “En droit des assurances sociales, cette instance [ndr: Tribunale amministrativo
federale] statue sur le litiges suivants: […] les recours contre des décisions
de l’institution commune selon l’art. 18 LAMal (art. 90a LAMal)”; cfr.
anche la sentenza 9C_634/2012 del 31 agosto 2012 dove il TF ha dichiarato
irricevibile, perché non motivato, un ricorso contro una pronunzia emessa dal
Tribunale amministrativo del Canton Berna che si era pronunciato in merito ad
un ricorso per denegata giustizia presentato da un assicurato contro
l’istituzione comune LAMal).
2.6
La ricorrente sostiene
che l’istituzione comune LAMal non avrebbe potuto emanare la decisione in
esame, poiché il controllo dell’obbligo assicurativo incombe al Cantone.
Questo
Tribunale evidenzia che la stessa istituzione comune LAMal ha più volte
affermato di non essere competente per decidere in merito all’affiliazione
della ricorrente ad un assicuratore malattie svizzero essendo la ricorrente
domiciliata nel nostro Paese. Per l’art. 6 cpv. 1 LAMal infatti i Cantoni
provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione e per l’art. 6 cpv. 2
LAMal l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone
tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.
Del resto l’istituzione comune LAMal si era inizialmente rifiutata di emanare
una decisione circa l’obbligo assicurativo, invitando la Cassa cantonale ad
agire (cfr. doc. 7 e 12, cfr. anche la parallela procedura 36.2015.24).
Tuttavia, dopo aver ricevuto, nel corso del mese di dicembre 2014, una fattura
per il rimborso del costo degli occhiali, l’istituzione comune LAMal ha dovuto
stabilire, tramite l’emissione dapprima di una decisione formale ed in seguito
di una decisione su opposizione, il suo obbligo prestativo, negando ogni
rimborso.
Di
principio, dal punto di vista formale, nella misura in cui la convenuta si è
espressa circa il suo obbligo prestativo, ha agito nel limite delle sue
competenze. Infatti da una parte l'istituzione comune è competente
dell'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei
compiti che le incombono, in qualità di organo di collegamento in virtù
dell’ALC (cfr. art. 19 cpv. 1 OAMal e 95a LAMal), d’altra per l’art. 49 cpv. 1
LPGA quando vi è disaccordo con l'interessato
l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,
crediti e ingiunzioni.
Tuttavia, nella
misura in cui la questione dell’obbligo assicurativo in Svizzera della
ricorrente non è ancora stato stabilito definitivamente tramite una decisione
cresciuta incontestata in giudicato, l’istituzione comune LAMal non avrebbe
dovuto emanare la decisione impugnata, ma, prima di evadere l’opposizione,
avrebbe piuttosto dovuto attendere l’esito della procedura parallela (inc.
36.2015
). A questo proposito va rammentato che con sentenza 8C_130/2011 del
30.
maggio 2011, in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, in un caso
in cui il TCA aveva statuito su un ricorso di un assicurato la cui vertenza con
il datore di lavoro non era ancora terminata, al consid. 3 il TF ha affermato:
" Nel caso concreto, gli addebiti che il Consorzio Protezione Civile
X.________ muove al ricorrente risultano assai gravi. Tuttavia, essi non sono
stati accertati da un giudizio definitivo, l'interessato avendo deferito la
decisione del Consiglio di Stato confermante il suo licenziamento immediato,
con perdita del diritto allo stipendio, al Tribunale cantonale amministrativo,
il quale non si è finora pronunciato sul gravame. A mente del Tribunale
federale, la Corte cantonale avrebbe dovuto attendere l'esito di quel procedimento
prima di statuire sulla legittimità della sospensione del diritto a indennità
decretata. Il rinvio alla possibilità per l'insorgente di chiedere, a seconda
delle risultanze in tale sede, una revisione, cui allude il primo giudice al
consid. 2.10 della querelata pronuncia, non è ammissibile. La revisione
configura in effetti un rimedio giuridico straordinario, cui il ricorrente non
può essere obbligato a fare capo. Inoltre, giova osservare che gli art. 30 cpv.
1.
lett. a e 30 cpv. 3 LADI presuppongono l'esistenza di una colpa
dell'assicurato. Laddove viene ammessa una simile colpa rinviando - come in
concreto - a quanto accertato in un'altra parallela procedura non ancora
definitiva, le citate norme sono violate; per di più, è pure data una violazione
dell'art. 32 Cost. e dell'art. 6 n. 2 CEDU, cui l'insorgente, senza competenze
specifiche professionali, allude chiaramente nel suo gravame. La precedente
istanza dovrà pertanto sospendere la procedura ricorsuale contro la decisione
su opposizione della Cassa cantonale di disoccupazione in attesa dell'esito
finale nella parallela procedura.”
Analogamente,
nel caso di specie, l’istituzione comune LAMal, prima di emettere la decisione
su opposizione, avrebbe dovuto attendere l’esito della procedura avviata
dalla Cassa cantonale di compensazione atta a stabilire il Paese nel quale
l’interessata deve affiliarsi contro le malattie e sfociata nella parallela
procedura 36.2015.24. Certo, nel caso in cui l’obbligo assicurativo in Svizzera
fosse stabilito definitivamente l’interessata potrebbe incorrere in una lacuna
assicurativa avendo l’istituzione comune sospeso dal 30 settembre 2014 la sua
affiliazione e non essendo possibile un’affiliazione retroattiva in Svizzera (cfr.
su questo tema: Perrenoud, l’assurance-maladie in: Droit suisse de la sécurité
sociale, Volume II, Berna, 2015, n. 54, pag. 45: “En cas d’affiliation
tardive […], la couverture d’assurance déploie ses effets dès l’affiliation
(art. 5 al. 2 LAMal). En pareille hypothèse, si la personne tombe malade avant
de s’être affiliée à un assureur-maladie, elle supporte seule les coûts liés à
sa maladie. L’affiliation tardive entraîne ainsi des lacunes de couvertures”).
Tuttavia in concreto la Cassa cantonale ha notificato alla ricorrente un
termine per comprovare l’avvenuta iscrizione ad un assicuratore riconosciuto in
Svizzera già in data 20 giugno 2014 (doc. 2). Ora, da quel momento
l’interessata era al corrente del fatto che la Cassa, per il futuro, l’avrebbe
ritenuta obbligatoriamente da assicurare nel nostro Paese ed avrebbe di
conseguenza dovuto cautelarsi in attesa della decisione giudiziaria (cfr. a
questo proposito, in ambito AVS, la sentenza H 167/04 - H 168/04
del 21 luglio 2006, consid. 3.4.1; cfr. anche in ambito LAMal [rimborso di un
medicamento], la sentenza K 107/05 del 25 ottobre 2005, consid. 3.4.1 e la
sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009).
Alla luce di quanto sopra
esposto la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’istituzione
comune LAMal affinché sospenda questa procedura in attesa della crescita in
giudicato della sentenza emessa in data odierna dal TCA e relativa al ricorso
presentato da RI 1 contro la decisione su reclamo del 2 aprile 2015 della Cassa
cantonale di compensazione (inc. 36.2015.24).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e la causa rinviata all’istituzione comune LAMal affinché proceda
come ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti