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Decisione

36.2015.37

Contestazione di una decisione di rifiuto di rimborso di prestazioni (acquisto di occhiali) emanata dall'istituzione comune LAMal. Competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Rinvio degli

5 novembre 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i cittadini di un Paese UE/AELS che non sono soggetti all’obbligo assicurativo

svizzero. Mediante specifico questionario vengono regolarmente valutati i

requisiti per la concessione delle prestazioni di assistenza. In caso di

concorso di pretese rispetto a più Paesi, ai sensi dell’art. 32 cpv. 1

regolamento (CE) n. 883/2004 l’autonoma pretesa scaturente dalla normativa di uno

Stato membro prevale rispetto a pretese derivanti da prestazioni di familiari.

In virtù della percezione di una rendita, l’interessata va affiliata in

Svizzera ai sensi dell’art. 23 del regolamento (CE) n. 883/2004. Essa può far

valere sia una pretesa autonoma rispetto alla Svizzera sia un diritto derivato

quale familiare del coniuge rispetto all’Italia. Questa seconda pretesa in

applicazione dell’art. 32 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 è tuttavia di

secondo rango. Circa la sentenza cantonale, l’istituzione LAMal evidenzia che

essa era stata emessa sulla base di altri parametri non più attuali, e meglio

l’assenza di erogazione di una rendita alla ricorrente. Infine l’istituzione

conferma che la competenza nel decidere circa l’obbligo assicurativo spetta al

Cantone, tuttavia la convenuta è competente per decidere circa la valutazione

delle pretese a prestazioni in natura nel contesto dell’assistenza

internazionale (art. 18 cpv. 3 LAMal e 19 cpv. 1 OAMal). Di conseguenza deve

decidere circa specifiche questioni attinenti al contesto internazionale di

coordinamento sulla sicurezza sociale. La prestazione di reciproca assistenza è

strettamente correlata alla sussistente assicurazione in uno Stato UE/AELS e

dipende da una valida attestazione della pretesa. In conseguenza della pretesa

diretta (autonoma) in Svizzera all’interessata non spetta alcun diritto al

reciproco aiuto internazionale. Se l’istituzione assumesse costi per

prestazioni (in natura) privi di legittimazione, tali costi potrebbero poi non essere

riconosciuti dal competente assicuratore malattia e di riflesso i crediti che

l’istituzione non può far valere nei confronti del competente assicuratore

finirebbero per ricadere indebitamente sugli stessi assicuratori svizzeri di

malattia ed in ultima analisi sugli assicurati in quanto pagatori di premi.

L’indebito trasferimento dei costi a carico degli assicurati svizzeri non riflette

né lo spirito del diritto di coordinamento europeo né si concilia con i vigenti

principi del sistema sanitario svizzero (doc. V).

1.16. Con scritto del 16 luglio 2015

la ricorrente ha ribadito l’incompetenza dell’Istituzione comune LAMal di

occuparsi del controllo dell’obbligo assicurativo, che spetta alla cassa

cantonale. Fintanto che non sarà emessa una sentenza in merito alla parallela

procedura (inc. 36.2015.24), l’interessata ritiene che l’istituzione non ha

diritto di sospendere le prestazioni (doc. VII).

1.17. Il 9 settembre 2015 il Giudice

delegato del TCA ha scritto il TAF, ritenendo opportuno procedere ad uno

scambio di opinioni circa la competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni di statuire nel merito della vertenza in esame (doc. IX). Con

scritto del 13 ottobre 2015 il Presidente della Corte III del TAF ha condiviso

le conclusioni del Giudice delegato del TCA e confermato la competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. XI). Lo scambio di corrispondenza

è stato trasmesso alle parti per conoscenza (doc. XII).

1.18. In data odierna il TCA ha

statuito anche in merito al ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del

2 aprile 2015 emessa dalla Cassa cantonale di compensazione (inc. 36.2015.24).

Considerandi

2.1

In concreto l’istituzione

comune LAMal di Soletta ha deciso che l’iscrizione della ricorrente “presso

l’istituzione comune LAMal per l’assistenza delle prestazioni in natura in

Svizzera è terminata dal 30 settembre 2014”, che “la richiesta di

rimborso per gli occhiali secondo ricevuta inoltrataci il 5 dicembre 2014 viene

rifiutata” e che “un ricorso contro questa decisione non avrà effetto

sospensivo”. La ricorrente sostiene che l’istituzione non poteva emettere

una decisione in merito all’obbligo assicurativo, poiché competente in merito è

unicamente la Cassa cantonale.

In primo luogo occorre

stabilire se il TCA è competente a decidere sui ricorsi contro decisioni su

opposizione emessi dall’Istituzione comune LAMal. Nonostante non sia stata

sollevata dalle parti, in quanto presupposto processuale, la questione della

competenza materiale deve essere verificata d’ufficio (cfr. Zünd/Pfiffner

Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Soziaversicherungsgericht des Kantons Zürich,

2.

Aufl., 2009, § 2, n. 14).

2.2

Secondo l'art. 49 cpv. 1

LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con

l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia

di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

A norma dell'art. 52 cpv.

1.

LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo

opposizione presso il servizio che le ha notificate.

Per l’art. 55 cpv. 1 LPGA le procedure che negli articoli 27-54 o nelle singole leggi non sono

fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale

del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Secondo

l’art. 55 cpv. 2 LPGA la procedura dinanzi a un'autorità federale è retta dalla

legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, salvo se si

tratta di prestazioni, crediti e disposizioni concernenti il diritto delle

assicurazioni sociali.

L'art. 56 cpv. 1 LPGA

prevede che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Giusta l'art. 57 LPGA, il

tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare come istanza

unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.

L’art. 58 cpv. 1 LPGA

recita che é competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove

l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.

Se l'assicurato o il terzo

è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva

domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la

competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede

l'organo d'esecuzione (cpv. 2).

L'autorità che si

considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente

tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).

2.3

Ai sensi dell’art. 18 cpv. 1

LAMal gli assicuratori creano un'istituzione comune nella forma

di una fondazione. L'atto di fondazione e i regolamenti dell'istituzione devono

essere approvati dal Dipartimento. Se gli assicuratori non creano l'istituzione

comune, vi provvede il Consiglio federale. Esso emana le necessarie

prescrizioni se gli assicuratori non s'accordano sulla gestione

dell'istituzione.

Per l’art.

18.

cpv. 2 LAMal l’istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in

vece degli assicuratori insolvibili.

Secondo

l’art. 18 cpv. 2bis LAMal l’Istituzione comune decide delle domande di

esenzione dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro

familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda

o in Norvegia.

Per l’art.

18.

cpv. 2 ter LAMal essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i

loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in

Islanda o in Norvegia e che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di

assicurazione.

Ai sensi

dell’art. 18 cpv. 2 quater LAMal essa assiste i Cantoni nell'applicazione della

riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro

della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia, conformemente all'articolo 65a.

L’art. 18

cpv. 2quinquies LAMal prevede che essa effettua la riduzione dei premi

conformemente all'articolo 66a.

Secondo

l’art. 18 cpv. 2 sexies LAMal essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti

d'esecuzione contro indennità.

Per l’art.

18.

cpv. 3 LAMal il Consiglio federale può assegnare all'istituzione comune

altri compiti, segnatamente in materia d'esecuzione di obblighi internazionali.

Giusta

l’art. 18 cpv. 4 LAMal gli assicuratori possono conferirle di comune accordo

determinati compiti d'interesse generale, segnatamente d'ordine amministrativo

e tecnico.

Ai sensi

dell’art. 18 cpv. 5 LAMal per finanziare l'esecuzione dei compiti secondo i

capoversi 2 e 4, gli assicuratori devono versare contributi all'istituzione

comune, a carico dell'assicurazione sociale malattie. L'istituzione comune

riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di

mora. L'importo dei contributi e dell'interesse di mora è stabilito dai regolamenti

dell'istituzione comune.

L’art. 18

cpv. 5bis LAMal prevede che la Confederazione assume il finanziamento dei

compiti di cui ai capoversi 2bis-2quinquies.

Secondo

l’art. 18 cpv. 6 LAMal il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei

compiti assegnati all'istituzione comune giusta il capoverso 3.

Per l’art.

18.

cpv. 7 LAMal l'istituzione comune tiene conti distinti per ognuno dei

compiti. Beneficia dell'esenzione fiscale secondo l'articolo 80 LPGA.

Ai sensi

dell’art. 18 cpv. 8 LAMal ai ricorsi al Tribunale amministrativo federale

contro decisioni dell'istituzione comune secondo i capoversi 2bis, 2ter

e 2quinquies è applicabile per analogia l'articolo 85bis

capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione

per la vecchiaia e i superstiti.

Secondo l’art.

19.

cpv. 1 OAMal, emesso in virtù della delega di cui all’art. 18 cpv. 3 LAMal, all'istituzione comune compete l'esecuzione dei compiti di cui

all'articolo 95a della legge in qualità di organo di collegamento. Essa

svolge anche i compiti di assistenza reciproca al luogo di residenza o di

dimora degli assicurati per i quali esiste un diritto, fondato sull'articolo 95a

della legge, a un'assistenza reciproca internazionale in materia di

prestazioni. L'istituzione comune è inoltre competente dell'esecuzione

dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei compiti che le

incombono, in qualità di organo di collegamento, in virtù di altri accordi

internazionali.

Ai sensi

dell’art. 19 cpv. 2 OAMal l'istituzione comune assume inoltre compiti di

coordinamento per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 95a

della legge. Adempie segnatamente i compiti seguenti:

a.

stabilisce, in base alle statistiche dei costi riconosciuti dall'organo

competente dell'Unione europea (Commissione amministrativa per il coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale) o in base alle statistiche dello Stato

considerato, le aliquote pro capite che gli assicuratori devono considerare per

il calcolo dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione

europea, in Islanda o in Norvegia;

b.

appronta entro il 31 maggio un rapporto all'attenzione dell'UFSP

sull'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni,

evidenziando il numero di casi, i costi complessivi e i rimborsi arretrati; i

dati vanno differenziati per ogni singolo Stato membro dell'Unione europea, per

l'Islanda, per la Norvegia e per ogni singolo assicuratore svizzero.

Secondo

l’art. 19 cpv. 3 OAMal i costi inerenti l'esecuzione dei compiti che

l'istituzione comune adempie in qualità di istituzione d'assistenza reciproca

come pure quelli inerenti il rapporto di cui al capoverso 2 lettera b sono

assunti dagli assicuratori proporzionalmente al numero di persone che

assicurano a titolo obbligatorio per le cure medico-sanitarie. La

Confederazione assume gli interessi maturati in seguito al prefinanziamento

dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni, i costi dei compiti che

l'istituzione comune svolge in qualità di organo di collegamento, come pure i

costi per i calcoli di cui al capoverso 2 lettera a.

L’art. 19

cpv. 4 OAMal prevede che se, giusta l'articolo 42 capoverso 2 della legge,

assicuratori e fornitori di prestazioni hanno stabilito per convenzione che

l'assicuratore è il debitore della rimunerazione, l'istituzione comune è

assimilata, nell'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di

prestazioni, agli assicuratori convenzionati.

Ai sensi

dell’art. 22 cpv. 1 OAMal (contenzioso) in caso di contestazione tra

l'istituzione comune e un assicuratore è applicabile l'articolo 87 della legge.

Sono fatti salvi il capoverso 3 e l'articolo 15 dell'ordinanza del 12 aprile

1995.

sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie.

Per l’art.

22.

cpv. 2 OAMal in caso di contestazione tra l'istituzione comune e un

fornitore di prestazioni è applicabile l'articolo 89 della legge.

Secondo

l’art. 22 cpv. 3 OAMal l'istituzione comune statuisce pronunciando una

decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968

sulla procedura amministrativa, in caso di una contestazione che l'oppone

a un assicuratore in merito:

a. alla

ridistribuzione delle riserve secondo l'articolo 19a;

b.

alla riscossione di contributi al fondo per i casi di insolvenza e il

pagamento di prestazioni da parte di detto fondo;

c.

al versamento dell'eccedenza di entrate ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2ter.

Per l’art. 22 cpv. 4 OAMal i rimedi giuridici sono retti dalle

disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria.

L’art.

90a cpv. 1 LAMal prevede che in deroga all'articolo 58 capoverso

2.

LPGA, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, emanate

dall'Istituzione comune conformemente all'articolo 18 capoversi 2bis

e 2ter sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Questo

giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate dall'Istituzione comune

conformemente all'articolo 18 capoverso 2quinquies.

Secondo

l’art. 90a cpv. 2 LAMal il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi

contro le decisioni del governo cantonale secondo l'articolo 53.

L’art.

95a LAMal prevede quanto segue:

" 1Per le persone designate nell'articolo 2

del regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste

nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo

d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a. l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei

Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008 relativi

all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il

suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata;

b. la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2

dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata.

2Laddove le disposizioni

della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità

europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo

di cui al capoverso 1 lettera a.”

2.4

Va

ancora evidenziato che nel Messaggio concernente la modifica della legge

federale sull’assicurazione malattie del 31 maggio 2000 (FF 2000 pag. 3537 e

seguenti, in particolare pag. 3548) il Consiglio federale ha rammentato che “secondo

l’articolo 22 capoverso 1 OAMal, in caso di contestazione tra l’Istituzione

comune e un assicurato o una persona titolare di diritti in virtù del diritto

internazionale, come pure tra l’Istituzione comune e un assicuratore o un

fornitore di prestazioni, sono applicabili gli articoli 79 - 91 LAMal. Tali

disposizioni prevedono le seguenti vie legali: emanazione di una decisione,

procedura di opposizione presso l’Istituzione comune, procedura di ricorso

presso il tribunale cantonale delle assicurazioni (nella fattispecie, il

tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta), procedura di ricorso

davanti al Tribunale federale delle assicurazioni (TFA). Nell’assolvere i suoi

compiti di istituzione di mutuo soccorso in conformità con la Convenzione

vigente tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania

sulla sicurezza sociale e secondo il nuovo accordo, l’Istituzione comune opera

al posto di un assicuratore-malattie. Questo modo di procedere giustifica le

vie legali previste dalla OAMal in caso di controversia con un assicurato

straniero. Se tuttavia all’Istituzione comune sono attribuite competenze

decisionali in materia di riduzione dei premi, essa non opera più in qualità di

assicuratore-malattie, bensì in veste di autorità federale. In tal caso, non vi

è ragione per cui il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta non

debba decidere in seconda istanza in merito a tutte le decisioni di riduzione

dei premi concernenti beneficiari di rendite e i loro familiari residenti in

uno Stato membro della Comunità europea. È opportuno prevedere, contro simili

decisioni dell’Istituzione comune, una possibilità di ricorso presso la già

esistente Commissione federale di ricorso in materia d’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, che esamina i ricorsi dei beneficiari

di rendite AVS e AI residenti all’estero. Le decisioni di questa commissione

federale di ricorso possono in seguito essere impugnate davanti al TFA mediante

ricorso di diritto amministrativo.”

Nel messaggio concernente

l’adeguamento dell’allegato alla legge federale sulla parte generale del

diritto alle assicurazioni sociali del 7 novembre 2001 (FF 2002 pag. 715 e

seguenti, in particolare pag. 736), il Consiglio federale ha rammentato che “in

relazione agli accordi bilaterali la revisione della LAMal del 6 ottobre 2000 prevede

una modifica dell’articolo 18. La disposizione assegna nuovi compiti

all’istituzione comune, che in futuro dovrà decidere sulle richieste di

esenzione dall’obbligo assicurativo dei pensionati (e dei loro familiari)

residenti negli Stati dell’UE e, se del caso, affiliarli d’ufficio. Per queste

persone l.stituzione comune svolgerà un ruolo attivo anche nella riduzione dei

premi. Per quanto riguarda la procedura, in caso di decisioni concernenti

l’obbligo d’assicurazione o di affiliazione d’ufficio (art. 18 cpv. 2bis e 2ter

LAMal), in linea di principio non dovrà fondarsi sulla PA, ma sulla LPGA (cfr.

art. 55 cpv. 2 LPGA). In tal modo sarà applicabile anche l’articolo 56 LPGA,

secondo cui le decisioni su opposizione sono impugnabili mediante ricorso. Nel

quadro della revisione della LAMal del 6 ottobre 2000, il Parlamento ha

previsto di introdurre un nuovo articolo 90a LAMal in oggetto alla competenza

di trattare i ricorsi delle persone residenti all’estero. Secondo questa

disposizione l’incombenza spetta alla Commissione federale dell’assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. L’articolo 58 capoverso 2 LPGA

prevede invece la scelta tra due fori: competente è o il tribunale delle

assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio svizzero del ricorrente o

quello del Cantone in cui aveva domicilio il suo ultimo datore di lavoro

svizzero. Non potendosi determinare alcuna di queste località, la competenza

spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo

d’esecuzione. Per risolvere la contraddizione, la deroga alla LPGA deve essere

espressamente dichiarata nell’articolo 90a LAMal. Nel caso dei ricorsi contro decisioni

ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2quinquies LAMal non vi è invece deroga alla

LPGA, in quanto, conformemente all’articolo 1 capoverso 2 lettera c LAMal, alla

riduzione dei premi non si applica la LPGA, ma la procedura secondo la PA. Per

motivi legati alla sistematica, inoltre, la menzione del ricorso di diritto

amministrativo nell’articolo 90a LAMal (testo secondo la revisione della LAMal

del 6 ottobre 2000) va stralciato e integrato nell’articolo 91 LAMal (versione

dell’allegato alla LPGA del 6 ottobre 2000), cui meglio conviene.”

2.5

In concreto si tratta di un

ricorso contro una decisione su opposizione emessa nei confronti di una persona

assicurata domiciliata in Svizzera a cui l’istituzione comune LAMal ha negato

il rimborso del costo di acquisizione degli occhiali in ragione del fatto che

non adempirebbe più i requisiti per essere iscritta pressa la medesima

istituzione nell’ambito dell’assistenza reciproca internazionale

in materia di prestazioni ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 OAMal.

Non

trovandoci in una delle fattispecie elencate nell’art. 90a cpv. 1 LAMal in

combinazione con l’art. 18 capoversi 2bis (domanda di esenzione

dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari

che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in

Norvegia), 2ter (assegnazione a un assicuratore di beneficiari di

rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità

europea, in Islanda o in Norvegia e che non hanno assolto tempestivamente

l'obbligo di assicurazione) e 2 quinques (riduzione dei premi conformemente

all'articolo 66a), e non trattandosi di una controversia con un altro

assicuratore o un fornitore di prestazioni (cfr. art. 22 OAMal), in

applicazione dell’art. 55 cpv. 2 LPGA, secondo cui la procedura dinanzi a

un'autorità federale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla

procedura amministrativa, salvo se si tratta di prestazioni, crediti e

disposizioni concernenti il diritto delle assicurazioni sociali e 58 cpv. 1

LPGA (è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove

l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso),

questo TCA deve entrare nel merito del ricorso (cfr. anche, e contrario,

Frésard-Fellay, in Droit de la sécurité sociale, Volume II, Berna 2015, pag.

573: “En droit des assurances sociales, cette instance [ndr: Tribunale amministrativo

federale] statue sur le litiges suivants: […] les recours contre des décisions

de l’institution commune selon l’art. 18 LAMal (art. 90a LAMal)”; cfr.

anche la sentenza 9C_634/2012 del 31 agosto 2012 dove il TF ha dichiarato

irricevibile, perché non motivato, un ricorso contro una pronunzia emessa dal

Tribunale amministrativo del Canton Berna che si era pronunciato in merito ad

un ricorso per denegata giustizia presentato da un assicurato contro

l’istituzione comune LAMal).

2.6

La ricorrente sostiene

che l’istituzione comune LAMal non avrebbe potuto emanare la decisione in

esame, poiché il controllo dell’obbligo assicurativo incombe al Cantone.

Questo

Tribunale evidenzia che la stessa istituzione comune LAMal ha più volte

affermato di non essere competente per decidere in merito all’affiliazione

della ricorrente ad un assicuratore malattie svizzero essendo la ricorrente

domiciliata nel nostro Paese. Per l’art. 6 cpv. 1 LAMal infatti i Cantoni

provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione e per l’art. 6 cpv. 2

LAMal l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone

tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.

Del resto l’istituzione comune LAMal si era inizialmente rifiutata di emanare

una decisione circa l’obbligo assicurativo, invitando la Cassa cantonale ad

agire (cfr. doc. 7 e 12, cfr. anche la parallela procedura 36.2015.24).

Tuttavia, dopo aver ricevuto, nel corso del mese di dicembre 2014, una fattura

per il rimborso del costo degli occhiali, l’istituzione comune LAMal ha dovuto

stabilire, tramite l’emissione dapprima di una decisione formale ed in seguito

di una decisione su opposizione, il suo obbligo prestativo, negando ogni

rimborso.

Di

principio, dal punto di vista formale, nella misura in cui la convenuta si è

espressa circa il suo obbligo prestativo, ha agito nel limite delle sue

competenze. Infatti da una parte l'istituzione comune è competente

dell'esecuzione dell'assistenza reciproca in materia di prestazioni e dei

compiti che le incombono, in qualità di organo di collegamento in virtù

dell’ALC (cfr. art. 19 cpv. 1 OAMal e 95a LAMal), d’altra per l’art. 49 cpv. 1

LPGA quando vi è disaccordo con l'interessato

l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni.

Tuttavia, nella

misura in cui la questione dell’obbligo assicurativo in Svizzera della

ricorrente non è ancora stato stabilito definitivamente tramite una decisione

cresciuta incontestata in giudicato, l’istituzione comune LAMal non avrebbe

dovuto emanare la decisione impugnata, ma, prima di evadere l’opposizione,

avrebbe piuttosto dovuto attendere l’esito della procedura parallela (inc.

36.2015

). A questo proposito va rammentato che con sentenza 8C_130/2011 del

30.

maggio 2011, in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, in un caso

in cui il TCA aveva statuito su un ricorso di un assicurato la cui vertenza con

il datore di lavoro non era ancora terminata, al consid. 3 il TF ha affermato:

" Nel caso concreto, gli addebiti che il Consorzio Protezione Civile

X.________ muove al ricorrente risultano assai gravi. Tuttavia, essi non sono

stati accertati da un giudizio definitivo, l'interessato avendo deferito la

decisione del Consiglio di Stato confermante il suo licenziamento immediato,

con perdita del diritto allo stipendio, al Tribunale cantonale amministrativo,

il quale non si è finora pronunciato sul gravame. A mente del Tribunale

federale, la Corte cantonale avrebbe dovuto attendere l'esito di quel procedimento

prima di statuire sulla legittimità della sospensione del diritto a indennità

decretata. Il rinvio alla possibilità per l'insorgente di chiedere, a seconda

delle risultanze in tale sede, una revisione, cui allude il primo giudice al

consid. 2.10 della querelata pronuncia, non è ammissibile. La revisione

configura in effetti un rimedio giuridico straordinario, cui il ricorrente non

può essere obbligato a fare capo. Inoltre, giova osservare che gli art. 30 cpv.

1.

lett. a e 30 cpv. 3 LADI presuppongono l'esistenza di una colpa

dell'assicurato. Laddove viene ammessa una simile colpa rinviando - come in

concreto - a quanto accertato in un'altra parallela procedura non ancora

definitiva, le citate norme sono violate; per di più, è pure data una violazione

dell'art. 32 Cost. e dell'art. 6 n. 2 CEDU, cui l'insorgente, senza competenze

specifiche professionali, allude chiaramente nel suo gravame. La precedente

istanza dovrà pertanto sospendere la procedura ricorsuale contro la decisione

su opposizione della Cassa cantonale di disoccupazione in attesa dell'esito

finale nella parallela procedura.”

Analogamente,

nel caso di specie, l’istituzione comune LAMal, prima di emettere la decisione

su opposizione, avrebbe dovuto attendere l’esito della procedura avviata

dalla Cassa cantonale di compensazione atta a stabilire il Paese nel quale

l’interessata deve affiliarsi contro le malattie e sfociata nella parallela

procedura 36.2015.24. Certo, nel caso in cui l’obbligo assicurativo in Svizzera

fosse stabilito definitivamente l’interessata potrebbe incorrere in una lacuna

assicurativa avendo l’istituzione comune sospeso dal 30 settembre 2014 la sua

affiliazione e non essendo possibile un’affiliazione retroattiva in Svizzera (cfr.

su questo tema: Perrenoud, l’assurance-maladie in: Droit suisse de la sécurité

sociale, Volume II, Berna, 2015, n. 54, pag. 45: “En cas d’affiliation

tardive […], la couverture d’assurance déploie ses effets dès l’affiliation

(art. 5 al. 2 LAMal). En pareille hypothèse, si la personne tombe malade avant

de s’être affiliée à un assureur-maladie, elle supporte seule les coûts liés à

sa maladie. L’affiliation tardive entraîne ainsi des lacunes de couvertures”).

Tuttavia in concreto la Cassa cantonale ha notificato alla ricorrente un

termine per comprovare l’avvenuta iscrizione ad un assicuratore riconosciuto in

Svizzera già in data 20 giugno 2014 (doc. 2). Ora, da quel momento

l’interessata era al corrente del fatto che la Cassa, per il futuro, l’avrebbe

ritenuta obbligatoriamente da assicurare nel nostro Paese ed avrebbe di

conseguenza dovuto cautelarsi in attesa della decisione giudiziaria (cfr. a

questo proposito, in ambito AVS, la sentenza H 167/04 - H 168/04

del 21 luglio 2006, consid. 3.4.1; cfr. anche in ambito LAMal [rimborso di un

medicamento], la sentenza K 107/05 del 25 ottobre 2005, consid. 3.4.1 e la

sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009).

Alla luce di quanto sopra

esposto la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’istituzione

comune LAMal affinché sospenda questa procedura in attesa della crescita in

giudicato della sentenza emessa in data odierna dal TCA e relativa al ricorso

presentato da RI 1 contro la decisione su reclamo del 2 aprile 2015 della Cassa

cantonale di compensazione (inc. 36.2015.24).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e la causa rinviata all’istituzione comune LAMal affinché proceda

come ai considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti