36.2015.40
RIPAM 2015. Il reddito conseguito non conferisce diritto alla riduzione del premio siccome supera l'importo minimo sussidiabile
31 agosto 2015Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.40
IR/sc
Lugano
31 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 31 marzo 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Mediante formulario datato 2
luglio 2014 e trasmesso dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG (doc.
1), RI 1, 1934, pensionato, coniugato con __________ (1936), pure al beneficio
di rendita di vecchiaia, domiciliato a __________ (Comune di __________), ha domandato
la riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie per l’anno 2015.
Nel formulario l’amministrazione ha annotato l’alienazione, nel 2006, di beni
in merito alla quale ha esperito verifiche.
La Cassa ha in particolare
acquisito agli atti la decisione di tassazione 2006 dell’assicurato, che fissa
un importo di sostanza netta di CHF 40'288.--, oltre ad un totale dei redditi
di CHF 59'582.--, mentre la sostanza netta riportata nella precedente
tassazione 2005 assommava a CHF 35'817.--. Dal canto suo la tassazione
applicabile alla riduzione del premio per l’anno 2015, ossia la tassazione
2012, ritiene una sostanza netta di CHF 22'174.--. Le tre tassazioni
evidenziano una sostanza immobiliare (lorda) negli anni 2005 e 2006 pari a CHF
129'417.-- (per il 2005 l’importo varia di CHF 1.-- a CHF 129'418.--), mentre assommava
a CHF 103'152.-- nella tassazione 2012.
Con decisione del 22
novembre 2014 (doc. 2) l’Ufficio delle prestazioni della Cassa ha respinto la
richiesta di riduzione del premio. ha contestato il provvedimento con reclamo
del 3 dicembre 2014 (doc. 3) invocando le sue difficoltà economiche, quale
ottantenne che beneficia della sola rendita AVS e che deve sopportare oneri
ipotecari per CHF 4'500.--.
1.2. Verificato il calcolo (doc.
4) e comunicato all’assicurato la ricezione del gravame con lettera del 12
gennaio 2015 (doc. 5), l’amministrazione ha accertato direttamente presso
l’Ufficio di Tassazione l’effettiva donazione, il 6 marzo 2007, di un bene
(doc. 7 del 23 marzo 2015). L’esito dell’indagine non è stato comunicato al
reclamante siccome ininfluente.
Il 31 marzo 2015
l’amministrazione ha emesso la decisione su reclamo con cui ha respinto il
gravame. Considerando l’unità di riferimento composta dai coniugi RI 1 e
ritenendo un reddito complessivo di CHF 55'618.-- dedotto dalla tassazione
2012, cui è stato aggiunto l’importo di CHF 1’478.- quale quota parte della
sostanza fissata nella tassazione 2012 (CHF 22'174 : 15) e dedotti i premi medi
di riferimento per CHF 9'750.-- in uno con gli interessi passivi sul debito, determinati
in CHF 2'630.--, la Cassa ha stabilito un reddito disponibile di CHF 44'716.--,
di poco superiore al limite massimo che consente di riconoscere la riduzione
del premio (CHF 44'288,40).
1.3. L’8 maggio 2015 RI 1 ha
scritto all’amministrazione lamentandosi del contenuto della decisione 31 marzo
2015. Con lettera del 22 maggio 2015 successivo la Capoufficio prestazioni ha
comunicato all’assicurato quanto, per completezza, si riporta di seguito:
" (…) Con
decisione del 20 novembre 2014 la nostra Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG (di seguito: Cassa) ha respinto il diritto alla riduzione di premio
nell'assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie (sussidio di cassa
malati) per l'anno 2015. A seguito del suo reclamo del 5 dicembre 2014, in data 31 marzo … è stata emanata la relativa decisione su reclamo, che ha confermato la
precedente decisione del 20 novembre 2014.
Contro tale decisione lei aveva facoltà di interporre un ricorso
al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Nel frattempo, il 22 aprile 2015 lei ha inoltrato richiesta di
prestazione complementare all'AVS. Con decisione del 27 aprile 2015 il diritto
alla prestazione complementare è stato respinto. Contro tale decisione lei
aveva facoltà di interporre un'opposizione, da inviare alla nostra Cassa.
Non mi è purtroppo chiaro se con il suo scritto dell'8 maggio 2015
intende contestare la decisione su reclamo del 31 marzo 2015 (concernente i
sussidi di cassa malati) oppure la decisione del 27 aprile 2015 (concernente la
prestazione complementare). Per questo motivo le sarei grata di voler prendere
contatto con la sottoscritta per i necessari chiarimenti.
Le anticipo che, nella prima eventualità, il suo scritto dell'8
maggio 2015 sarà trasmesso, per competenza ed evasione, al Tribunale cantonale
delle assicurazioni a Lugano. La informo che per le cause innanzi a detto
Tribunale non è necessario essere assistiti da un legale e che la procedura è
gratuita per i cittadini (né tassa né spese). A seguito di tale invio, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni disporrà direttamente il necessario ed
emanerà la sua sentenza.
Nella seconda eventualità, provvederemo direttamente a prendere
posizione sulla sua opposizione e rilasceremo la relativa decisione su
opposizione. Contro tale decisione su opposizione, lei avrà facoltà di
interporre ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni; anche in questo
caso non le sarà necessario essere assistiti da un legale e la procedura sarà
per lei gratuita.
Mi spiace di doverla importunare con questi aspetti formali che mi
sono però imposti dalla legge: si tratta, in effetti, di rispettare la
procedura prevista dalle disposizioni legali vigenti."
La capoufficio ha potuto
sentire il figlio dell’assicurato che le ha confermato l’intenzione del padre
di interporre un ricorso in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione
contro le malattie.
Con lettera 27 maggio 2015
(doc. 12) il responsabile del servizio sussidi LAMal ha trasmesso al Tribunale
cantonale delle Assicurazioni il ricorso in questione. Agli atti
dell’amministrazione sono stati acquisiti, per completezza, i documenti
riferiti alla richiesta di prestazioni complementari formulata dall’assicurato
accompagnato dalla documentazione a sostegno (plico doc. 16) comprensiva anche
della tassazione 2013 dalla quale si desume un reddito complessivo di CHF
55'971.-- ed una sostanza netta di CHF 32'248.--, rispettivamente la decisione
della stessa Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG (Ufficio delle
prestazioni) con cui è stata negata la prestazione complementare postulata
(doc. 17). La Cassa ha ulteriormente verificato i calcoli, alla luce delle
ultime acquisizioni documentali, ed in particolare della tassazione 2013. Anche
in questa ipotesi ha riscontrato un reddito disponibile superiore al limite del
reddito disponibile massimo ciò che non consente il riconoscimento della
riduzione del premio.
1.4. Il 1° giugno 2015 il giudice
delegato ha intimato al ricorrente il decreto di completamento del ricorso
siccome non conforme ai minimi precetti procedurali (doc. V) ed il signor RI 1
ha confermato la sua impugnativa il 15 giugno successivo (doc. VII), ribadendo
la sua richiesta di riesame del caso in particolare a fronte del minimo
superamento del reddito disponibile massimo calcolato dalla Cassa. Invitata ad
esprimersi in merito la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con
osservazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IX). Al ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente
esprimersi in merito e di chiedere la specifica acquisizione di nuove prove (il
7 luglio 2015, doc. X).
In ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa. Il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni è quindi competente per esaminarlo nel merito.
2.2. Il ricorso introdotto da RI 1
è tempestivo, siccome formulato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della
decisione su reclamo ancorché all’autorità incompetente che lo ha trasmesso
successivamente al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. L’impugnativa ha un
contenuto minimo sufficiente contestando il provvedimento impugnato, ponendo in
discussione il reddito disponibile calcolato dall’amministrazione e domandando sostanzialmente
il riconoscimento dell’aiuto sociale postulato.
Nel merito
2.3. Con l'inizio del 2012 sono
entrate in vigore in Ticino le nuove norme relative al modello di riduzione dei
premi dell’assicurazione contro le malattie. Il legislatore ha infatti voluto
modificare la legge di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 passando dal
precedente sistema di concessione dei sussidi, basato su un modello scalare che
faceva riferimento all’imponibile cantonale, ad un sistema che pone alla base
il reddito complessivo contenuto nella decisione applicabile secondo l’annuale
decreto del Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal), per definire un reddito
disponibile calcolato in maniera semplificata per la successiva determinazione
del diritto alla riduzione del premio (RIPAM qui di seguito). Le nuove norme
tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle
RIPAM alla realtà sociale e vogliono considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il sistema adottato non vuole però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” (PMR qui di
seguito) che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Le nuove regole tendono
all’adempimento degli obiettivi di politica sociale cantonale dettati dalla Laps
(legge sull’armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000) e fanno riferimento specifico a tale legge per la fissazione del
fabbisogno minimo che serve a determinare l’entità dell’aiuto sociale.
Va ribadito che è il Cantone
che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il principio
di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei beneficiari di
prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43
LCAMal), a fronte della presentazione di un’istanza scritta (art. 25 LCAMal)
accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno
che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.
Per la determinazione
della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del
premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento (UR qui di seguito).
La stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale
(art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi
sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza
stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per
l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non
coniugate, senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del
fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Per quanto attiene al
premio riconosciuto l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per ogni assicuratore,
premio che è determinato per ogni possibile categoria di assicurati a norma
dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che non hanno ancora
compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un premio più basso
rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed é legittimato a
fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni
(giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media ponderata dei premi
approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) considerando una
franchigia ordinaria (e quindi minima di legge) e comprensivo del rischio
infortunio ed è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del
numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti
per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il PMR è determinato
annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria di assicurati
prevista dalla LAMal (art. 40 LCAMal).
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai
dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo
anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal). La legge
rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di
accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati
relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene
fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo
annuale decreto. Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla
situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o
cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAMal del
29 maggio 2012, pubblicato sul BU il 1 giugno successivo, regolamento che ha
sostituito il precedente del 5 aprile 2011 entrato in vigore il 1° gennaio 2012
che a sua volta aveva abrogato il previgente regolamento del 13 novembre 2007
tranne eccezioni che qui non giova evocare), all’art. 16, prevede che, in
queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il periodo fiscale
determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano considerati i
valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione
fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati
anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto
annualmente di CHF 10'000.00.
L’art. 31 LCAMal definisce
il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito
lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la
LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella
tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta
franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise
e specifiche deduzioni che vedremo nelle considerazioni successive per giungere
al reddito disponibile semplificato (RDS qui di seguito).
Per determinare quindi il
parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire
il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di
tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal
Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile,
dedotti i valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’amministrazione si
basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che
consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione
del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario
acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.
Dall’importo del reddito
complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 cpv. 2 LCAMal. La legge ha fissato in maniera
esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia
fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della
Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17). Il legislatore ha ammesso
specifiche spese in deduzione dal reddito omettendone altre seguendo
sostanzialmente il criterio della necessità della spesa e del suo vincolo.
La legge annovera in deduzione
il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR, in merito si veda
l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI, IPG, AD,
AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali (secondo la
LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per interessi passivi
privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un importo massimo di CHF
3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio
per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese
mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal),
rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le deduzioni
ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia non sono
considerate nel testo legale.
2.4. Determinato quindi il RDS
riferito all’unità di riferimento (UR qui di seguito) istante, e quindi dopo
avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va
raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi
contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR, e
dipendente dalla conformazione stessa dell’unità di riferimento. Dal 2015 è
entrata in vigore infatti una modifica delle norme della legge per cui
l’amministrazione deve determinare il reddito disponibile massimo che consente
una riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie. Questo reddito disponibile
massimo (RDM qui di seguito), per le unità di riferimento senza figli a carico,
come quella del ricorrente, è definito come segue:
RDM = costante del 3.4 x
50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5
giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento.
Per le unità di riferimento che
hanno figli a carico la formula prevede una costante maggiore (3,9) sulla quale
ha comunque incidenza il numero dei figli, sempre moltiplicata per il 50% del
reddito limite del fabbisogno esclusa la pigione. La formula è così espressa
nella legge:
Le due formule adottate
dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti all’art.
10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti del 3.4 e
del 3.9.
Nel corso dei lavori
preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della
Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo
cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non
dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non
far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei
redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM
interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione
equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni
reddituali”
(Messaggio citato, p. 13).
Posto il principio di fissare
un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere
maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti
d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare
maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e
biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli”.
(Messaggio citato, p. 13).
Da queste considerazioni è nata
la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri
per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state
proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli
computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli. Sempre nel suo Messaggio
(p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è
una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un
multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta
in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione della
costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle
di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle
costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della
costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce
anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)
illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di
riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3
novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi
massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti scelte
dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni
anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una
valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione
dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del
premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e
conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a
chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
Se dal raffronto tra il reddito
disponibile calcolato come indicato nelle considerazioni precedenti, ed il RDM,
quest’ultimo è superiore al valore del primo l’unità di riferimento non ha
diritto alla riduzione del premio. Se, al contrario, ne è inferiore, allora
sarà necessario all’amministrazione calcolare la riduzione determinandone
dapprima il valore normativo (teorico) mediante l’applicazione della seguente
formula:
[PMR - ( PMR/RDM2 x RD2)]
Dove l’acronimo
PMR sta per premio medio di riferimento, e RD sta ad indicare il reddito
disponibile. Calcolato il valore della riduzione con questo calcolo
l’amministrazione dovrà determinare l’importo effettivo della riduzione
applicando al valore normativo determinato il coefficiente di finanziamento
cantonale cifrato nel 73,5%.
2.5. Nel caso in discussione l’UR,
per quanto desumibile dalla tassazione del 2012 (che funge da base di calcolo
per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie del 2015 come prevede il
DE concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal per l’anno 2015 dell’11 febbraio 2015 pubblicato nella raccolta delle
leggi cantonali RL 6.4.6.1.6.), consegue un totale dei redditi di CHF 55'618.--
e dispone di una sostanza netta di CHF 22'174.-- come rettamente ha ritenuto la
Cassa. Ne discende che il reddito lordo da ritenere assomma a CHF 55'618.-- +
CHF 1478.-- [pari ad 1/15 della sostanza computabile] = 57'096.--. Da questo
importo possono essere dedotti solamente il PMR (ossia il premio medio di
riferimento dei coniugi RI 1) per CHF 9'750.-- (il premio medio di riferimento
per gli adulti assomma a CHF 4'875.-- per ogni membro adulto dell’unità di
riferimento, art. 1 lett. b DE concernente le basi di calcolo della riduzione
dei premi 2015 citato in precedenza) e gli interessi passivi pagati e riportati
nella tassazione di riferimento per CHF 2'630.--. Ne deriva un RD di CHF 44'716.--
come correttamente calcolato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG.
In concreto questo importo va
raffrontato con quello del reddito disponibile massimo. Per l’art. 32a LCAMal
la riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un reddito
disponibile massimo (RDM) che è calcolato, per le unità di riferimento formate
da coppie senza figli, nel seguente modo:
"costante del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza
computo della pigione, ai sensi della legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile
all’unità di riferimento”
Per accertare l’importo del RDM
è quindi necessario definire il fabbisogno, ciò che avviene attraverso l’art.
10 Laps e dipende dalla composizione dell’UR. Si vedano in merito le STCA
36.2012.71 in re V. del 21 gennaio 2013 e 36.2012.20 in re M. del 13 agosto
2012; la STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012 in re F. pubblicata in RTiD 2013
Fatti
I pag. 44 e segg. no. 11, la STCA 36.2014.6 in re N. del 15 maggio 2014 e la
STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12, dove questa
Corte ha ritenuto quanto segue:
“l’art.
10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:
a)
per il titolare del diritto: importo corrispondente al limite minimo previsto
dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona
sola
b)
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: importo
corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c)
per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio
d)
per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento: importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il terzo figlio
e)
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.
Per
limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI si intende:
a)
fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b)
fr. 8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c)
fr. 8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d)
fr. 5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e)
fr. 2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
I
limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura
dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari
all’AVS/AI.”
La prassi del Tribunale
cantonale delle Assicurazioni (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V.
ed A., consid. 2.12) ricorda che il legislatore ha – tramite la Laps –
accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in
materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta
importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione
Considerandi
obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di
trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).
Con riferimento al cpv. 3
dell'art. 10 Laps, che impone l’aggiornamento dei valori del fabbisogno, va
ricordato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008
sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG
prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento
dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono
altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674%
e del 1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, “alla luce della comunicazione
acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale
di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona) che l’aumento percentuale reale delle
rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi
letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite
subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha
applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli
importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4
settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71
del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).
Con Ordinanza 13 del 21
settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari
nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato)
dello 0,9% ma che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con Ordinanza 15 sugli
adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15
ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale
arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%.
La Cassa deve rifarsi, in
applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi
della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di competenza.
Nel caso concreto al 2014 trattandosi del sussidio riferito al 2015.
L’importo considerato
dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori
del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza
13.
citata. L’amiminstrazione ha correttamente determinato il valore del
fabbisogno in applicazione delle norme transitorie della Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art.
37, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014, fanno
stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La norma in
questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012
in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).
In concreto dunque la Cassa cantonale
di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno. I valori
limite della prima persona supplementare e del titolare del diritto (per
riprendere i termini dell’art. 10 cpv. 1 Laps) aggiornati al 2011/2012 assommano
a CHF 26'052.-- complessivamente. Ne deriva che il reddito determinante massimo
in concreto è il seguente:
RDM
= 3.4 x reddito limite Laps senza computo della pigione/2
e quindi:
RDM
= 3.4 x 26’052/2 = 44'288,40
2.6
Il calcolo eseguito
dall’amministrazione, e di cui l’assicurato ricorrente ha chiesto la verifica,
è corretto. L’importo del reddito disponibile massimo che consente l’aiuto
sociale è stato quindi correttamente fissato in CHF 44'288,40, importo che,
purtroppo per il ricorrente, è superato dal reddito disponibile che è stato
fissato in CHF 44'716.--.
2.7
Da quanto precede discende
che l’amministrazione ha eseguito correttamente gli accertamenti ed eseguito
precisamente i calcoli. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto, senza conseguenza
di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti