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Decisione

36.2015.40

RIPAM 2015. Il reddito conseguito non conferisce diritto alla riduzione del premio siccome supera l'importo minimo sussidiabile

31 agosto 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 44 e segg. no. 11, la STCA 36.2014.6 in re N. del 15 maggio 2014 e la

STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12, dove questa

Corte ha ritenuto quanto segue:

“l’art.

10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:

a)

per il titolare del diritto: importo corrispondente al limite minimo previsto

dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona

sola

b)

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: importo

corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c)

per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d)

per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento: importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e)

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

Per

limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI si intende:

a)

fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b)

fr. 8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c)

fr. 8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d)

fr. 5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e)

fr. 2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

I

limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura

dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari

all’AVS/AI.”

La prassi del Tribunale

cantonale delle Assicurazioni (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V.

ed A., consid. 2.12) ricorda che il legislatore ha – tramite la Laps –

accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in

materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta

importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione

Considerandi

obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di

trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).

Con riferimento al cpv. 3

dell'art. 10 Laps, che impone l’aggiornamento dei valori del fabbisogno, va

ricordato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008

sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG

prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento

dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali non sono

altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del 3.1674%

e del 1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, “alla luce della comunicazione

acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa cantonale

di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona) che l’aumento percentuale reale delle

rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi

letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite

subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha

applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli

importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4

settembre 2012 riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71

del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).

Con Ordinanza 13 del 21

settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari

nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato)

dello 0,9% ma che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con Ordinanza 15 sugli

adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15

ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale

arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%.

La Cassa deve rifarsi, in

applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi

della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di competenza.

Nel caso concreto al 2014 trattandosi del sussidio riferito al 2015.

L’importo considerato

dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori

del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione dell’Ordinanza

13.

citata. L’amiminstrazione ha correttamente determinato il valore del

fabbisogno in applicazione delle norme transitorie della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art.

37, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014, fanno

stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La norma in

questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012

in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).

In concreto dunque la Cassa cantonale

di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno. I valori

limite della prima persona supplementare e del titolare del diritto (per

riprendere i termini dell’art. 10 cpv. 1 Laps) aggiornati al 2011/2012 assommano

a CHF 26'052.-- complessivamente. Ne deriva che il reddito determinante massimo

in concreto è il seguente:

RDM

= 3.4 x reddito limite Laps senza computo della pigione/2

e quindi:

RDM

= 3.4 x 26’052/2 = 44'288,40

2.6

Il calcolo eseguito

dall’amministrazione, e di cui l’assicurato ricorrente ha chiesto la verifica,

è corretto. L’importo del reddito disponibile massimo che consente l’aiuto

sociale è stato quindi correttamente fissato in CHF 44'288,40, importo che,

purtroppo per il ricorrente, è superato dal reddito disponibile che è stato

fissato in CHF 44'716.--.

2.7

Da quanto precede discende

che l’amministrazione ha eseguito correttamente gli accertamenti ed eseguito

precisamente i calcoli. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto, senza conseguenza

di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti