36.2015.42
Ricorso per denegata giustizia formalmente formulato quale azione condannatoria. Non vi è un ritardo ingiustificato nella conduzione della procedura amministrativa
15 luglio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
36.2015.42
IR/sc
Lugano
15
luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2015 formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto ed in diritto
1.1. Con ricorso datato 28 maggio
2015 RI 1 si è aggravato, rappresentato da RA 1, contro "la decisione
della CO 1 (…) riguardante la sospensione delle prestazioni" dovute a
seguito di sua incapacità lavorativa.
Più
specificatamente RI 1, 1968, coniugato, è stato gessatore e capo cantiere
presso __________ e sottoposto ad un contratto collettivo di lavoro che prevedeva
la copertura per la perdita di guadagno con assicurazione conclusa presso CO 1
e sottoposta alla LAMal.
1.2. A
seguito di problemi di salute alla schiena, che il curante ha qualificato quale
"lombalgia con blocco funzionale" egli si è assentato dal
lavoro dall'11 dicembre 2012.
Di
seguito egli è stato preso in cura da diversi specialisti.
Secondo
suo dire l'inabilità lavorativa permane. Egli soffrirebbe inoltre di una patologia
psichiatrica (sindrome depressiva) accertata dalla dott. __________.
1.3. RI
1 ha beneficiato di indennità per perdita di guadagno dall'11 dicembre 2012
sino al 31 maggio 2014 al 100%. Con il suo gravame del 28 maggio 2015 egli postula
la condanna dell'assicuratore al versamento di ulteriori 113 indennità giornaliere
sino ad esaurimento del suo diritto.
1.4. Con
risposta 24 giugno 2015 (doc. V) CO 1 ha espresso quanto segue:
"
… il ricorso è del tutto
prematuro ed irricevibile, ritenuto che la CO 1, non ha ancora emesso la
decisione su opposizione, che verrà emanata alla conclusione di eventuali
complementi istruttori (fra cui, eventualmente, un nuovo referto del dr. __________,
ed eventualmente una valutazione psichica, che richiedono tempo). Si tenga del
resto presente che la parte avversa ha presentato un parere medico datato 15
maggio 2015, che nemmeno era pervenuto alla qui resistente, la quale ne ha
preso atto solo con il ricorso della parte avversa. (…)" (doc. V)
L'assicuratore
malattia evidenzia poi l'esistenza di una decisione negativa in materia di
prestazioni AI.
D'altro
canto, dopo avere contestato i rapporti medici prodotti dalla parte ricorrente CO
1 evidenzia ancora che:
"
… il dr. __________, con referto del
20.12.2013, pag. 6, punto 8, ha chiaramente indicato che il ricorrente è abile al lavoro nella sua precedente professione nella "sola"
misura del 50%, ma che è abile in misura totale in
attività più leggere
ed adatte al suo stato di salute. Il tutto con prognosi
favorevole, a maggior ragione con la messa a punto di
un programma
terapeutico adeguato (che, fra l'altro, il ricorrente non dimostra di
avere effettuato, venendo quindi meno all'obbligo di ridurre il danno).
(…)
la
resistente ha concesso all'assicurato un termine di 4 mesi (conforme alla giurisprudenza)
per dargli il tempo di reinserirsi nel mondo del lavoro in attività adeguata e
dal 1 giugno 2015 ha chiuso il caso. (…)" (doc. V)
CO
1 postula quindi la reiezione dell'impugnativa osservando anche:
" (…)
a) Che i giorni di incapacità al lavoro
parziale sono considerati come dei giorni interi (CGA, punto 8.3);
b) Che la polizza è divenuta caduca a
seguito recesso dell'assicurazione (mora nel pagamento dei premi da parte del
datore di lavoro) in data 19 dicembre 2014;
c) Che il rapporto finale SMR del 2
dicembre 2014 facente parte dell'incarto Al (e qui annesso quale doc. 1)
conferma integralmente il rapporto del dr. __________;
d) Che il progetto di decisione
dell'Ufficio Al del 3.12.2014 (doc. 2) conferma che l'assicurato è abile al 50%
nella sua attività dal 1 febbraio 2014 a tutt'oggi, ed abile al 100% in attività adeguata dal 1 febbraio 2014 a tutt'oggi;
e) Che la successiva decisione
dell'Ufficio Al per gli assicurati residenti all'estero del 25 febbraio 2015
(doc. 3) ha confermato il progetto di decisione precedente;
f) Che il grado di invalidità, sulla
base del raffronto dei redditi, è dell'8%. (…)" (doc. V)
1.5. RI
1 è stato invitato a volersi esprimere ed a volere eventualmente formulare domanda
di acquisizioni probatorie (doc. VI del 24 giugno 2015) mentre il successivo 26
giugno 2015 l'assicuratore ha segnalato di avere:
"
(…)
a) ... incaricato uno psichiatra di
fiducia di valutare l'aspetto psichico dell'assicurato;
b) Che, relativamente all'aspetto
fisico dell'assicurato, in data odierna verrà contattato il dr. __________, per
una presa di posizione;
c) Una volta esperiti gli accertamenti
medici di cui sopra, verrà emanata una decisione su opposizione suscettibile di
ricorso (ritenuto che a mio avviso, a questo stadio, un ricorso per denegata
giustizia era e resta del tutto improponibile)." (doc. VIII)
Sul
quale il sig. RI 1 è stato invitato ad eventualmente esprimersi (doc. X dell'8
luglio 2015).
1.6. Nella
sostanza RI 1 chiede che “la decisione di sospensione delle prestazioni di
indennità giornaliera del 21 aprile 2015 (sia) annullata” e l’indennità
versata per ulteriori 113 giorni. In realtà questo petitum appare
manifestamente errato siccome la materia, come meglio si vedrà nelle
considerazioni di diritto, è retta dalla LAMal che impone all’assicuratore,
come evidenziano anche le condizioni d’assicurazione, di emanare una decisione
formale, ed in caso di opposizione, una decisione su opposizione. Il ricorso è
quindi stato recepito dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale ricorso
per denegata giustizia.
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007
nel merito
2.2. In
concreto CO 1 assicura, in base a polizza assicurativa contro la perdita di guadagno
retta dalla LAMal, i collaboratori della __________ di __________. Le prestazioni
previste dalla polizza sono stabilite nell’80% del salario assicurato per una
durata di 720 in un periodo di 900 giorni. Il termine d’attesa è fissato in 7
giorni. Il rischio coperto è quello della malattia
L’assicurazione
è retta dalle Condizioni particolari e dal regolamento del 2011. La polizza è
stata sottoscritta a partire dal 1 gennaio 2013 in sostituzione della precedente che datava del 1 marzo 2005, anch’essa retta dalla LAMal, come
d’altra parte rammenta l’art. 1.3. delle condizioni d’assicurazione.
2.3. RI
1 è stato assunto dall’impresa di __________ __________ di __________ il 22
maggio 2012 per quanto si desume dalla documentazione presentata
dall’assicuratore, ed il 12 dicembre 2012 ha notificato all’assicuratore la sua malattia. Non giova qui descrivere dettagliatamente le verifiche mediche
eseguite dall’assicurato ed esatte dall’assicuratore, alla luce della natura
del gravame.
L’assicuratore
ha versato prestazioni assicurative sino alla fine di maggio 2014. Il 18
settembre 2014 l’assicuratore ha deciso la “sospensione delle prestazioni di
indennità giornaliera” con la seguente motivazione:
" Dal 11 dicembre 2012 fino al 31 maggio
2014 è stata versata l'indennità giornaliera per malattia alla Ditta __________
cioè al Signor RI 1.
Per
poter valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato è stata fatta una visita
fiduciaria presso lo studio del Signor Dr. Med. __________. Lo stesso ci
comunica che l'inabilità lavorativa come gessatore dell'assicurato è
giustificata solo al 50%. In riferimento al quadro clinico e quello radiologico
risulta essere completamente abile al lavoro per un attività leggera ed adatta
al suo stato di salute.
Secondo
questa valutazione sopraindicata, abbiamo informato l'assicurato in data 07
febbraio 2014 di concederli un termine transitorio per un'inserimento professionale.
A partire dal 01 febbraio 2014 fino al 28 febbraio 2014 poi dal 01 marzo 2014
al 31 maggio 2014 la CO 1 li avrebbe versato l'indennità giornaliera per un
incapacità lavorativa del 50 % chiudendo il caso per la fine di maggio 2014.
Dopo
due esami delle documentazioni spedite (il 28.03.2014 e il 25.08.2014), tutto
l'incarto è stato sottoposto al nostro medico fiduciario, confermandoci le
stesse conclusioni che sono state fatte per il 07 febbraio 2014.
In
questo caso le comunichiamo che resteremo con la nostra decisione del 07 febbraio
2014 sospendendo le prestazioni e chiudendo il caso per 01 giugno 2014."
Alla
decisione l’assicurato, allora rappresentato da __________, si è opposto con
scritto 20 ottobre 2014, presentando ulteriore documentazione medica (in particolare
il rapporto del dott. __________, chirurgo di __________). A fondamento della
sua opposizione egli ha fatto valere quanto segue:
" … a nome dell'assicurato, avanziamo totale
opposizione, siccome egli ritiene che la soppressione delle prestazioni con
effetto al 1 giugno 2014, non è medicalmente giustificata.
L'assicurato si è sottoposto ad una valutazione dal Dr. __________,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il quale dopo aver
esaminato la documentazione medica e verificato lo stato clinico del paziente,
ha concluso certificando un'inabilità lavorativa completa del 100% durante la
Considerandi
fase del cambio d'occupazione. Trascorso questo periodo, lo specialista ritiene
che l'assicurato sia da considerare inabile al 50% anche in attività confacenti.
In allegato vi trasmettiamo la relazione medica, con
preghiera di valutarne le conseguenze sulle prestazioni, rispettivamente con
l'invito a riprendere il versamento dell'indennità giornaliera nella misura
completa del 100%. Da parte nostra, ci riserviamo di tornare in argomento nei
prossimi giorni, con dettagli più approfonditi, ma sin da ora appare piuttosto evidente
che la cessazione delle prestazioni a giugno non si giustifica, siccome
l'assicurato è da considerare inabile perché in questo momento accusa frequenti
blocchi lombari ed oggettivamente non è nella condizione di poter esercitare
una qualsivoglia attività professionale. Egli trascorre il suo tempo con molta
sofferenza cercandosi di curare, ma allo stato attuale tutte le terapie
adottate non hanno ancora condotto all'effetto sperato e al recupero della
capacità lavorativa perlomeno in forma parziale."
A
seguito dell’opposizione e del rapporto del curante __________ CO 1 ha eseguito
verifiche presso il suo medico fiduciario nel novembre 2014 in particolare, ha postulato la verifica degli atti della procedura AI incoata dallo stesso il
27.
novembre 2014, mentre l’assicurato, per il tramite del precedente patrocinatore,
ha sollecitato l’evasione della sua opposizione il 18 dicembre 2014.
Ancora
entro l’anno CO 1 ha avuto contatto con l’assicurato e con l’UAI preposto
all’analisi della richiesta di prestazioni del signor RI 1 ed il 2 febbraio 2015
l’assicuratore ha infine ottenuto l’accesso agli atti AI da cui emergono atti
di natura medica ed economica ed il licenziamento dell’assicurato avvenuto il
30.
novembre 2012, notificato il medesimo giorno, per cui le attitudini di RI 1
non sono state ritenute soddisfacenti.
Dagli
atti dell’AI emerge in particolare una “integrazione di parere medico-legale”
del dott. __________ del 30 dicembre 2014, il patrocinio di una legale
italiana, il progetto di un riconoscimento di rendita limitata (del 3 dicembre
2014).
Sempre
dagli atti prodotti dall’assicuratore emerge che il 5 febbraio 2015 CO 1 ha
chiesto all’assicurato di volere trasmettere un rapporto medico completo, ciò
che l’assicurato ha fatto per il tramite del dott. __________ il 18 febbraio
2015.
2.4
In
data 25 febbraio 2015 l’UAI per gli assicurati domiciliati all’estero UAIE di Ginevra
ha riconosciuto in favore di RI 1 una rendita limitata ad 1 mese riconoscendo
quindi un miglioramento delle condizioni di salute, ed un’invalidità non
pensionabile, da fine maggio 2014.
Dal
canto suo l’assicurato ha costantemente trasmesso all’assi-curatore attestati
del dott. __________, suo curante, attestanti il sussistere di una lombalgia
cronica con deficit funzionali al 100%.
L’assicuratore
ha interpellato il 19 marzo 2015 ulteriormente il dott. __________ che il 27
marzo 2015 ha trasmesso all’assicuratore una sua completa valutazione.
Il
30.
marzo 2015 l’assicurato ha invece trasmesso a CO 1 una certificazione della
dott. __________ relativa ad una consulenza psicologica. Il 3 aprile 2015 RI 1
ha revocato il mandato a __________ affidandolo alla RA 1 di __________. Il
nuovo rappresentante ha contattato l’assicuratore ed __________ ha trasmesso
allo stesso, l’8 aprile 2015, gli atti della procedura.
Sempre
in data 8 aprile 2015 CO 1 ha interpellato il suo medico fiduciario dott. __________
in merito all’attestazione della dott. __________ ed in relazione all’ultima
certificazione del dott. __________.
Il
21.
aprile 2015 l’assicuratore ha comunicato all’assicurato quanto segue:
"
Abbiamo ricevuto la
certificazione clinica della Dott.ssa __________.
Dopo
un nuovo esame delle documentazioni disponibili, iI nostro medico di fiducia
conferma il risultato della perizia del Dott. __________
in accordo anche con l'Al a partire dal 01.06.2014 lei é abile in qualsiasi
attività al 100%. Come tale la sospensione delle prestazioni rimane invariata
per il 31.05.2014.
Il
6.
maggio successivo il patrocinatore di RI 1 ha postulato l’emanazione di una
decisione formale (recte: una decisione su opposizione) ribadendo la richiesta
il successivo 26 maggio 2015 producendo un rapporto dettagliato di natura psichiatrica
del 15 maggio 2015 della dott. __________ cui CO 1 ha reagito segnalando la
necessità di eseguire verifiche puntuali (lettera 29 maggio 2015).
Prima
ancora di potere eseguire ogni verifica sullo status psichico RA 1 ha inoltrato
il gravame qui in discussione.
2.5
In
diritto occorre ribadire come le richieste dell’assicurato, tendenti alla
condanna al versamento delle pretese 113 indennità giornaliere, sia
manifestamente non ammissibile siccome l’amministrazione non ha ancora emesso
una decisione su opposizione.
Questa
circostanza non poteva e non doveva sfuggire all’RA 1 che rappresenta
l’assicurato, il cui gravame non solo manifesta tale lacuna, ma è confuso ed a
tratti incomprensibile.
2.6
A
prescindere da ciò, come rilevato nelle considerazioni di fatto, questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni lo ha qualificato quale ricorso per
denegata e ritardata giustizia apparendo questo il suo sostrato.
Dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni possono infatti essere impugnate, in
ambito di assicurazione contro le malattie, le decisioni rese dall’assicuratore
su opposizione dell’assicurato a norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA (art. 1
LPrTCA). Il ricorso può essere formulato anche nel caso in cui, richiesto, l’assicuratore
non emani la decisione o la decisione su opposizione che gli compete (art. 2
LPrTCA). Avverso una decisione formale dell’assicuratore malattia
all’assicurato è dato il rimedio dell’opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA), che in
concreto, per quanto desumibile dagli atti, l’assicurato, debitamente rappresentato,
correttamente esperito.
La
decisione impugnata costituisce infatti il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130
V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la
contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza
nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF
125.
V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b)
Come
tale il gravame risulta quindi irricevibile.
2.7
Volendo esaminare il ricorso in ottica di una pretesa denegata o
ritardata giustizia occorre qui ricordare come per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147
cons. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è
diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo
pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare
adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre
circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le
ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per
l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c,
103.
V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si
deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi,
ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento
della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons.
3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura,
la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V
188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la
procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243
n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la
trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti
positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità
si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della
Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono
stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV,
tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25
giugno 2003, I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un
ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi
meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non
aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997
U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a
carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27.
mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
Con
sentenza del 20 settembre 1995 del Tribunale TC Argovia, è stata riconosciuta
una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9 mesi prima di
procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso
giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto)
biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna
decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha
stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che
l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la
verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può,
quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative
materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.
Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art.
56.
cpv. 2 LPGA. Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in
materia di assicurazione infortuni (sentenza 22 febbraio 2010,8C_613/2009)
dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di celerità in
particolare per le decisioni di prima istanza (si veda anche la sentenza cantonale
di Ginevra pubblicata in SJ 2010 pag. 297 in particolare consid. 3.1. pag. 301 e DTF 130 I 312).
In
caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il
Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine
ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota
507.
pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il giudice non
può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di
verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il
merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di
una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove
l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more
della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a
ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era
necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito.
2.8
In
concreto, come appare dalla descrizione del susseguirsi degli eventi riportata
nelle considerazioni che precedono, emerge che, certamente non in maniera
fulminea ed immediata, ma l’assicu-ratore ha sempre dato seguito alle sollecitazioni
che sono provenute dall’assicurato. Dopo l’emanazione della decisione formale
ed avere ricevuto l’opposizione alla stessa, CO 1 ha proceduto, passo
assolutamente necessario, a domandare l’accesso agli atti dell’UAI, richiesta
che ha comportato qualche ritardo non certo imputabile all’assicuratore
malattia.
L’esame
di quegli atti voluminosi, l’interpellazione del medico fiduciario, la valutazione
delle ulteriori prese di posizioni ed esami medici dell’assicurato sono avvenuti
in tempi sostanzialmente corretti, ammissibili ed ancora rispettosi del principio
di celerità che deve contraddistinguere procedure quali quella in oggetto.
L’assicuratore
avrebbe forse potuto, invece di confermare il contenuto della sua decisione in
maniera informale in due circostanze, emanare una vera e propria decisione su
opposizione impugnabile, ciò che non é stato fatto verosimilmente per il
progredire delle certificazioni (in particolare del dott. __________ e della
dott. __________) che sono pervenute e che hanno reso il quadro medico incerto
a tal punto che l’assicuratore ha incaricato uno psichiatra di valutare la situazione
recentemente esposta dalla dott. __________.
Non
si può quindi ritenere un ritardo ingiustificato in concreto.
2.9
L’assicuratore
é quindi invitato a volere ora procedere all’esame che gli incombe, alla luce
della situazione medica e della capacità lavorativa dell’assicurato, alla luce
del fatto che questi sembra essere stato licenziato antecedentemente alla sua
malattia ed alla conseguente inabilità al lavoro, ciò che rende la fattispecie
maggiormente complessa in ottica giuridica (su questi aspetti: DTF
9C_24/2013 del 25 marzo 2013, in Rivista ticinese di diritto (RtiD) II-2013 371).
CO
1.
deve quindi ora, senza perdite di tempo, esaminare la fattispecie ed emanare
una decisione su opposizione che l’assicurato possa semmai impugnare dinanzi
all’autorità giudiziaria.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. In
quanto ricevibile il ricorso è respinto.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti