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Decisione

36.2015.45

Denegata giustizia imputata all'assicuratore in ambito LCA. Ricorso inammissibile. Giudice unico dopo 9C_699/2014 del 31.08.2015

11 settembre 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

di un giudizio di principio, l’assenza di rilevanza per la difficoltà

probatoria o per la valutazione delle prove;

• che nel suo ultimo giudizio 31 agosto 2015 l’alta Corte neppure cita la

sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 (pur essendo una sentenza non solo

del medesimo Tribunale ma addirittura della medesima Corte, e pure recente, non

remota nel tempo!);

• che nella sentenza 31 agosto 2015 la Corte federale osserva come il

giudice delegato abbia:

" interpellato la Cassa cantonale… se

fossero giunte richieste di rendita … ha chiesto al Comune i nomi dei

funzionari incaricati ed … al ricorrente se avesse ricordato il nome dl

funzionario … convocato un’udienza per sentire un funzionario sulla cui

posizione l’opponente” (siccome non presenta all’udienza n.d.r.) “è stata invitata

a presentare osservazioni scritte … invitando l’UFAS ad esprimersi ed alla

opponente a dare informazioni sui diritti di firma”;

• che, nella sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, che il TF non

cita e non sembra neppure avere rilevato, l’alta Corte ha considerato che il

tema giuridico trattato in quel caso, pur differendo “dalle vertenze fin qui

esaminate … nella misura in cui riguarda una situazione che si può dire opposta

alle altre”, avente attinenza a temi di diritto internazionale e relativo

alla consegna (o meno) di un formulario di opzione per la copertura assicurativa

malattia da parte di persona straniera, frontaliera, non fosse complessa in

fatto ed in diritto;

• che nella STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 il TF, pur ponendo il

caso per tema, tra l’altro, l’applicazione del Regolamento 1408/71 CEE, e pur

avendo la Corte cantonale svolto, come rammentava correttamente il ricorso

dell’assicurata in quel caso interessata, un’istruttoria in cui una persona era

stata sentita quale teste in sede di udienza, il richiamo di incarti da parte

di 3 uffici pubblici diversi, e la procedura evasa con una sentenza di 37

pagine, ha ritenuto che l’emanazione di un giudizio a Giudice unico fosse

possibile senza violare diritti costituzionali e convenzionali (sollevati in

sede ricorsuale) dell’interessata;

• che,

sull’aspetto del giudice unico, la giurisprudenza del TF non appare quindi

lineare, chiara ed univoca; non è, insomma, scevra da contraddizioni;

• che,

nella sentenza 18 febbraio 2011 citata, il TF ha sottolineato quanto per

completezza occorre riportare qui in esteso:

" 2.

Preliminarmente, la ricorrente rimprovera alla Corte

cantonale di avere reso la pronuncia impugnata a giudice unico.

2.1 Già è stato detto in passato, con riferimento alla

precedente versione della legge ticinese di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (Lptca; vecchio art.

2 cpv. 1) che i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni possono

decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono

questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. Sono state

considerate tali le vertenze nelle quali il tema giuridico è già risolto da

consolidata giurisprudenza federale, quelle che non presentano particolari difficoltà

nell'apprezzamento delle prove o quelle nelle quali il valore di causa è

estremamente ridotto (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U

347/98 del 10 ottobre 2001, in RDAT I-2002 n. 11 pag. 190 consid. 1c; cfr. pure

sentenza 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 consid. 2). Sebbene la nuova Lptca del

23 giugno 2008 (v. RL/TI 3.4.1.1) non preveda più espressamente questa

possibilità, il principio è tuttora ancorato all'art. 49 cpv. 2 della legge

cantonale sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL/TI

3.1.1.1). Questo disposto stabilisce infatti che il Tribunale cantonale delle assicurazioni,

il Tribunale cantonale amministrativo e la Camera di diritto tributario possono

decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono

questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. Ne consegue che,

contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la revisione della Lptca non ha

apportato alcuna modifica sostanziale in questo ambito, come conferma del resto

anche la lettura del messaggio del Consiglio di Stato ticinese n. 6049 del 1°

aprile 2008 (consultabile al sito www.ti.ch).”;

• che colpisce quindi il TF nella sentenza del 31 agosto 2015 laddove

lascia aperta la porta ad un’analisi della conformità dell’art. 49 LOG con i

precetti costituzionali e convenzionali che cita (consid. 7.5.) quando nel

giudizio di appena 4 anni prima ed in altri ancora precedenti esclude tale

ipotesi;

• che,

senza approfondire oltre la giurisprudenza federale, alla luce del fatto che il

gravame per denegata giustizia non sia ricevibile si giustifica l’emanazione di

un giudizio a giudice unico;

nel merito

• che

la ricorrente ha inoltrato un ricorso per denegata giustizia;

• che

la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF

122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997

UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non

ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr.

STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons.

1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);

• che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere

Considerandi

impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha

notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma

dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un

termine adeguato in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi

giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle

contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata

giustizia che per denegata giustizia;

• che per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi

è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147

cons. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è

diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo

pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare

adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre

circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le

ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che

l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera

tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare

l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze

oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto

ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate

(DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la

natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento

dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

• che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto

allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un

affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio

dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una

vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere

ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente

(Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e

riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003, I 841/02,

pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un

ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di

ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente

più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni

a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il

TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di

un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale

ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che

era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42

mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione

di un atto di ricusa);

• che con sentenza del 20 settembre 1995 del Tribunale del Canton

Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der

Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno

1998.

dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato

trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di

una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza

pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso per denegata

o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso

ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le

prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto

litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida

anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. Il TF ha ripreso gli stessi

principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (sentenza

22.

febbraio 2010,8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del

precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza (si veda

anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 pag. 297 in

particolare consid. 3.1. pag. 301 e DTF 130 I 312);

• che in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata

giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un

termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta

misura (Kieser, Verwaltungsverfahren,

cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il

giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri

atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente,

analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento,

o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove

l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more

della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a

ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era

necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;

• che

in concreto, trattandosi di materia per la quale l’assicuratore non deve emanare

una decisione, essendo retta dalla LCA che non prevede un simile provvedimento,

non può essere invocato l’intervento del Tribunale cantonale delle assicurazioni

per obbligare CO 1 a rendere una decisione impugnabile, ma semmai unicamente è

data la possibilità di adire il TCA domandando la condanna dell’assicuratore al

versamento di specifiche prestazioni assicurative;

• che, ritenuto come l’atto della signora RI 1 non adempia

manifestamente i criteri di una petizione condannatoria inoltrata al TCA nei

confronti di CO 1, la stessa deve essere ritenuta irricevibile;

• che RI 1 potrà, eventualmente, nuovamente adire il

Tribunale cantonale delle assicurazioni per domandare una pronuncia di merito;

• che l’assicurata, per il tramite del patrocinatore che è

stato incaricato in corso di causa, e l’assicuratore, per il tramite del

proprio rappresentante, hanno comunque dato atto dell’intenzione di chiarire,

in una procedura tesa alla soluzione bonale della vertenza, i fatti alla base

della controversia e verificare i diritti dell’assicurata;

• che, alla luce dell’esito della procedura, non si fa carico

di tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’

“istanza per denegata giustizia” del 5 giugno 2015 formulata da RI 1, tesa ad

ordinare all’assicuratore di emanare un provvedimento soggetto ad impugnativa,

è irricevibile.

2. Non

si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti