36.2015.45
Denegata giustizia imputata all'assicuratore in ambito LCA. Ricorso inammissibile. Giudice unico dopo 9C_699/2014 del 31.08.2015
11 settembre 2015Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.45
IR/sc
Lugano
11 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sull’ “istanza per denegata giustizia” del 5
giugno 2015 formulata da
RI 1
rappr. da: RA 2
contro
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto ed in diritto
• che
con "ricorso" intestato “istanza per denegata giustizia”
RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro
l’assicuratore CO 1 che copre la perdita di guadagno della signora RI 1 in caso
di malattia. Più specificatamente RI 1, nata il 19 febbraio 1973, domiciliata a
__________ e collaboratrice, con un pensum del 100% ed un orario di 41 ore
settimanali con un salario di CHF 6'000, della __________ di __________ ha subìto,
il 14 dicembre 2013 alle 10.30, un infortunio professionale. Nell’ambito della
sua attività, nella cucina dell’esercizio pubblico del datore di lavoro, la
signora RI 1 è scivolata, tenendosi ad un tavolo per non rovinare a terra, ed
ha subìto lesioni alla schiena ed alla gamba destra;
• che
sin dal momento dell’infortunio la signora RI 1 ha cessato l’attività
lavorativa ed è stata curata dal dott. __________ di __________. L’infortunio è
stato annunciato alla CO 1, nella sua veste di assicuratore LAINF, il 18
dicembre 2013, e l’assicuratore ha riconosciuto il suo obbligo prestativo
versando in particolare indennità per perdita di guadagno sino alla chiusura
del caso. La chiusura della procedura infortunistica è intervenuta in seguito
alle verifiche eseguite, su richiesta dall’assicuratore, da parte del dott. __________
di __________. In particolare il professionista ha peritato la signora RI 1 il
23 aprile 2014 allestendo il relativo rapporto che ha confermato il successivo
30 gennaio 2015 a fronte delle obiezioni mosse dalla signora RI 1 conseguenti
alle valutazioni eseguite dal dott. __________, Oberartzt della Clinica di
reumatologia dell’Università di __________ il 29 dicembre 2014 (documenti
inseriti negli atti medici dell’assicuratore);
• che
il caso LAINF è stato chiuso il 27 novembre 2014 come rammenta l’assicuratore
nella sua risposta di causa, con la decisione (resa su opposizione) mediante la
quale CO 1 / LAINF ha ritenuto che "… è ora stabilito con il necessario
grado di verosimiglianza preponderante che le conseguenze dell'evento del 14
dicembre 2013 sono ascrivibili ad infortunio fino a non oltre il 23 aprile
2014. In questo senso l'opposizione risulta fondata e la decisione di CO 1 del
4 giugno 2014 va riformata nel senso della presente decisione su opposizione.
(…) nel senso (che) l'assicurata ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione
infortuni LAINF fino al 30 aprile 2014. Nella misura in cui l'assicurata
richiede prestazioni LAINF oltre questa data, l'istanza d'opposizione è respinta";
• che
la decisione è rimasta incontestata giudizialmente;
• che,
per quanto desumibile dagli atti non elencati in dettaglio prodotti
dall’assicuratore e dal dire dell’assicurata, emerge che RI 1 ha altresì
postulato prestazioni fondandosi sulla malattia. Essa ricordava in particolare
all’assicuratore CO 1 il 10 settembre 2014 (tramite il patrocinatore) che “è
pure pendente l’opposizione inoltrata dalla medesima signora … per la questione
relativa alla malattia, laddove aveva dichiarato il proprio dissenso: tale
dissenso vale quale formale tempestiva opposizione, sebbene non sia stata
effettuata alcuna decisione formale da parte vostra, nonostante la ulteriore
esplicita richiesta” mentre in una successiva lettera sempre del
patrocinatore (del 2 ottobre 2014) si rammentava che:
"
(…)
Ricordo,
a scanso di qualsivoglia equivoco, che la pratica è duplice: una concerne la
parte infortunistica e l'altra la parte di malattia di cui la vostra Compagnia
è sempre stata mantenuta costantemente informata con i relativi
certificati medici.
La
signora RI 1 ha infatti – in barba all'assenza di rimedi di diritto indicati
nella decisione da parte di CO 1 – regolarmente dichiarato ed inoltrato
opposizione per la parte della malattia. Opposizione che ha sempre confermato
sia per iscritto che per telefono, nonché inviando i relativi certificati.
A
scanso di qualsivoglia equivoco ritengo che il vostro servizio di __________
stia trattando anche la parte relativa alla malattia. (…)" (doc. A5);
• che
in epoca successiva, il 15 gennaio 2015, la stessa signora RI 1 si è rivolta
all’assicuratore rammentando taluni aspetti della controversia in ottica di
infortunio, ma soprattutto rammentando all’assicuratore che l’aspetto
concernente la sua malattia era ancora aperto, in particolare osservando “l’origine
di malattia del problema di salute … sorto durante l’assoggetta-mento assicurativo”
(lettera 15 gennaio 2015 RI 1 / CO 1 contenuta negli atti dell’assicuratore);
• che
nell’ambito di tale contesto con il ricorso in discussione RI 1 lamenta il
fatto che "… CO 1 avrebbe deciso di non dare seguito ad una opposizione
con motivazioni sconcertanti e senza nemmeno emettere una decisione che posso
contestare. Sono rimasta vittima di un malanno/infortunio che ha visto
coinvolta la predetta CO 1 la quale praticamente da subito ha creato complicazioni
suddividendo due procedure: di malattia e di infortunio. (…)" (doc.
I)" evidenziando poi che nella decisione su opposizione stessa resa in
ambito di LAINF CO 1 farebbe riferimento a patologie che sono di competenza
dell’assicura-tore malattie, in particolare l’assicurata richiama i passaggi ai
punti 15 e 16 secondo cui:
"
(…)
Il
Dr. __________, da noi interpellato, si è espresso a proposito del parere del
Dr. __________ con scritto del 16 giugno 2014. Ritiene che l'ulteriore incapacità
lavorativa al 100 % anche oltre il 1. giugno 2014 sia da accettare, al
contrario di quanto stabilito dal Dr. __________ stesso nella perizia del 23
aprile 2014. Le limitazioni funzionali da lui stabilite e allora ritenute
provvisorie (in vista di un ulteriore miglioramento clinico) sarebbero da
ritenere tuttora valide. Nel rispetto di esse l'assicurata è da ritenere abile
al lavoro al 100% "a partire da subito".
(…)
Con
scritto del 25 settembre 2014 abbiamo chiesto precisazioni rispettivamente informazioni
al Dr. __________, che ha preso posizione il 29 settembre 2014. In risposta ai
nostri quesiti il Dr. __________ ha confermato
- che il nesso causale naturale tra l'evento
del 14 dicembre 2013 ed il complesso di disturbi residuali è estinto al più
tardi dalla data della visita avuta luogo il 23 aprile 2014 e che lo status quo
ante/sine è stato indubbiamente raggiunto a tale data;
- che l'incapacità lavorativa
(soggettiva e/o oggettiva) oltre al 23 aprile 2014 è da ascrivere alle
patologie morbose preesistenti all'evento del 14 dicembre 2013 e come tale di
competenza dell'assicurazione malattia;
- che eventuali cure mediche oltre il 23
aprile 2014 sono interamente ed esclusivamente attribuite alle patologie
morbose preesistenti e come tali di competenza dell'assicurazione malattia.
(…)"
(doc. A3.4-5);
• che
RI 1 evidenzia di seguito che:
"
(…)
Il
reparto malattia CO 1 inventava però una nuova strategia: metteva via la
pratica sebbene sapesse della questione del dr. __________ e pure
dell'imminente visita al dr. __________.
(…)
Ho
chiesto ripetutamente anche verbalmente (documenti 5) di fare una decisione
impugnabile ma la CO 1 reparto malattia si è rifiutata. È chiaro che non vuole
pagare e riconoscere proprio quello che aveva già indicato lo stesso dr. __________
da loro attivato.
Vi
sono stati numerosi certificati medici a mio favore (documenti 6). Attendo
sempre una decisione di CO 1 che non vuole determinarsi, salvo il rifiuto di
andare avanti con la scusa che non aveva ricevuto nulla, pur sapendo che stava
arrivando il rapporto e che lei stessa non aveva mai sollecitato in passato.
L'atteggiamento
di SWICA è chiaramente volto a non dovere riconoscere la malattia accertata da
numerosi medici. (…)" (doc. I);
• che
il gravame è stato notificato all’assicuratore il successivo 9 giugno 2015
(doc. II) per la formulazione della risposta di causa ed il successivo 17
giugno 2015 l’avv. RA 1 ha comunicato al Tribunale di avere ricevuto l’incarico
di rappresentare l’assicuratore, postulando una proroga del termine per presentare
gli atti processuali e la risposta (doc. III). Proroga limitata nel tempo è
stata concessa dal giudice delegato il 18 giugno 2015 (doc. IV) ed il
successivo 19 giugno 2015 l’assicuratore ha presentato la risposta di causa con
cui ha postulato la reiezione dell’istanza con protesta di spese e ripetibili;
• che
nella sua presa di posizione l’assicuratore evidenzia che la perdita di guadagno
per il rischio malattie è coperta da una polizza assicurativa retta dalla LCA,
che non è stata prodotta. CO 1 ritiene quindi irricevibile la richiesta di
condanna dell’assicuratore per denegata giustizia e considera che l’azione
debba essere esaminata nel merito dal Tribunale cantonale delle assicurazioni;
• che, dopo avere
acquisito altra documentazione dall’assicuratore ed avere ricevuto scritti
dalle parti sui quali le parti si sono potute esprimere, il giudice delegato ha
convocato le parti in udienza il 10 settembre 2015 (doc. XVIII);
• che
la presente vertenza, come recita una formula da anni usata dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni, non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizza-zione
giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);
• che
nel recente giudizio 31 agosto 2015 (9C_699/2014) che ci si augura destinato
alla pubblicazione, l’alta Corte, in una fattispecie concernente una rendita
AVS, ha posto in dubbio la comprensibilità della “formulazione regolarmente
utilizzata dal tribunale ticinese” chiedendosi se “il cittadino sia in
grado di capire ove risieda … la competenza del giudice unico”;
• che
occorre rilevare come l’uso di formule o la ripetizione di frasi contenenti concetti
giuridici, è costume dei Tribunali elvetici, e non solo. Il TF stesso non è scevro
da questa abitudine. Basti qui ricordare, a mero titolo d’esempio, le sentenze
della I Corte di diritto sociale in re M. del 1 marzo 2013 (8C_159/2013)
e del 31 gennaio 2014 (8C_82/2014), in cui l’alta Corte – al medesimo
assicurato ricorrente sul medesimo tema e per due anni di fila nel medesimo
modo – ricordava come:
" che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF
il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché
l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid.
1.4.1 pag. 254),
che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla
pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al
diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né
motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF)”
e
ci si può qui chiedere, ed anzi si deve qui affermare per la concretezza del
ripetersi del gravame nelle medesime modalità, se il “cittadino sia in grado
di capire ove risiede” il vizio formale delle sue due impugnative;
• che, in concreto, la presente procedura può essere evasa a Giudice
unico perché, contrariamente alla decisione cantonale oggetto della STF
9C_699/2014 (resa dal TF nella sua composizione a 5 giudici) questo giudizio
non è composto di 30 pagine “di cui 11 di fatto e 19 di diritto”
(consid. 7.2.) ma è di lunghezza inferiore;
• che ci si deve rammaricare per il fatto che il TF non abbia quantificato
il numero di pagine che rendono un giudizio tale da non potere essere reso a
Giudice unico: nella sentenza 31 agosto citata si trattava di 30 pagine, nel
giudizio 1C_858/2013 del 21 ottobre 2014 pubblicato in RtiD 2015 I n. 4
p. 625 ss, al considerando 3.4. il TF si era invece concentrato
sulle “12 pagine” della sentenza cantonale (in quell’occasione del
TRAM);
• che ci si deve pure rammaricare per il fatto che l’alta Corte non abbia
specificato, nella sentenza 31 agosto 2015 citata, quali criteri siano
rilevanti specificatamente (più degli altri) per valutare se una fattispecie
debba essere giudicata dal giudice delegato o dal collegio formante il
Tribunale cantonale delle assicurazioni;
• che, oltre al numero delle pagine (che, come tale, francamente fornisce
ben poche informazioni sul contenuto di un giudizio, sulle difficoltà
giuridiche e sulle difficoltà istruttorie) il TF pone in evidenza (come d’altra
parte fa la formula utilizzata dal TCA), i criteri per cui un giudizio può
essere reso a Giudice unico o dal collegio: le difficoltà probatorie, l’assenza
Fatti
di un giudizio di principio, l’assenza di rilevanza per la difficoltà
probatoria o per la valutazione delle prove;
• che nel suo ultimo giudizio 31 agosto 2015 l’alta Corte neppure cita la
sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 (pur essendo una sentenza non solo
del medesimo Tribunale ma addirittura della medesima Corte, e pure recente, non
remota nel tempo!);
• che nella sentenza 31 agosto 2015 la Corte federale osserva come il
giudice delegato abbia:
" interpellato la Cassa cantonale… se
fossero giunte richieste di rendita … ha chiesto al Comune i nomi dei
funzionari incaricati ed … al ricorrente se avesse ricordato il nome dl
funzionario … convocato un’udienza per sentire un funzionario sulla cui
posizione l’opponente” (siccome non presenta all’udienza n.d.r.) “è stata invitata
a presentare osservazioni scritte … invitando l’UFAS ad esprimersi ed alla
opponente a dare informazioni sui diritti di firma”;
• che, nella sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, che il TF non
cita e non sembra neppure avere rilevato, l’alta Corte ha considerato che il
tema giuridico trattato in quel caso, pur differendo “dalle vertenze fin qui
esaminate … nella misura in cui riguarda una situazione che si può dire opposta
alle altre”, avente attinenza a temi di diritto internazionale e relativo
alla consegna (o meno) di un formulario di opzione per la copertura assicurativa
malattia da parte di persona straniera, frontaliera, non fosse complessa in
fatto ed in diritto;
• che nella STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 il TF, pur ponendo il
caso per tema, tra l’altro, l’applicazione del Regolamento 1408/71 CEE, e pur
avendo la Corte cantonale svolto, come rammentava correttamente il ricorso
dell’assicurata in quel caso interessata, un’istruttoria in cui una persona era
stata sentita quale teste in sede di udienza, il richiamo di incarti da parte
di 3 uffici pubblici diversi, e la procedura evasa con una sentenza di 37
pagine, ha ritenuto che l’emanazione di un giudizio a Giudice unico fosse
possibile senza violare diritti costituzionali e convenzionali (sollevati in
sede ricorsuale) dell’interessata;
• che,
sull’aspetto del giudice unico, la giurisprudenza del TF non appare quindi
lineare, chiara ed univoca; non è, insomma, scevra da contraddizioni;
• che,
nella sentenza 18 febbraio 2011 citata, il TF ha sottolineato quanto per
completezza occorre riportare qui in esteso:
" 2.
Preliminarmente, la ricorrente rimprovera alla Corte
cantonale di avere reso la pronuncia impugnata a giudice unico.
2.1 Già è stato detto in passato, con riferimento alla
precedente versione della legge ticinese di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (Lptca; vecchio art.
2 cpv. 1) che i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni possono
decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono
questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. Sono state
considerate tali le vertenze nelle quali il tema giuridico è già risolto da
consolidata giurisprudenza federale, quelle che non presentano particolari difficoltà
nell'apprezzamento delle prove o quelle nelle quali il valore di causa è
estremamente ridotto (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U
347/98 del 10 ottobre 2001, in RDAT I-2002 n. 11 pag. 190 consid. 1c; cfr. pure
sentenza 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 consid. 2). Sebbene la nuova Lptca del
23 giugno 2008 (v. RL/TI 3.4.1.1) non preveda più espressamente questa
possibilità, il principio è tuttora ancorato all'art. 49 cpv. 2 della legge
cantonale sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL/TI
3.1.1.1). Questo disposto stabilisce infatti che il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
il Tribunale cantonale amministrativo e la Camera di diritto tributario possono
decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono
questioni di principio o che non sono di rilevante importanza. Ne consegue che,
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la revisione della Lptca non ha
apportato alcuna modifica sostanziale in questo ambito, come conferma del resto
anche la lettura del messaggio del Consiglio di Stato ticinese n. 6049 del 1°
aprile 2008 (consultabile al sito www.ti.ch).”;
• che colpisce quindi il TF nella sentenza del 31 agosto 2015 laddove
lascia aperta la porta ad un’analisi della conformità dell’art. 49 LOG con i
precetti costituzionali e convenzionali che cita (consid. 7.5.) quando nel
giudizio di appena 4 anni prima ed in altri ancora precedenti esclude tale
ipotesi;
• che,
senza approfondire oltre la giurisprudenza federale, alla luce del fatto che il
gravame per denegata giustizia non sia ricevibile si giustifica l’emanazione di
un giudizio a giudice unico;
nel merito
• che
la ricorrente ha inoltrato un ricorso per denegata giustizia;
• che
la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF
122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997
UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non
ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr.
STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons.
1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
• che per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere
Considerandi
impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma
dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un
termine adeguato in maniera motivata e con l’avvertimento relativo ai rimedi
giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle
contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata
giustizia che per denegata giustizia;
• che per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi
è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147
cons. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza vi è
diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo
pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare
adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre
circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le
ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che
l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera
tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare
l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze
oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto
ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate
(DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la
natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento
dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
• che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto
allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un
affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio
dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una
vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere
ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente
(Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e
riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003, I 841/02,
pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un
ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di
ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente
più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni
a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il
TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di
un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale
ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che
era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42
mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione
di un atto di ricusa);
• che con sentenza del 20 settembre 1995 del Tribunale del Canton
Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der
Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno
1998.
dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza
pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso per denegata
o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso
ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le
prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto
litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida
anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. Il TF ha ripreso gli stessi
principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (sentenza
22.
febbraio 2010,8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del
precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza (si veda
anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 pag. 297 in
particolare consid. 3.1. pag. 301 e DTF 130 I 312);
• che in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata
giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un
termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta
misura (Kieser, Verwaltungsverfahren,
cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il
giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri
atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente,
analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento,
o meno, di una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove
l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more
della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a
ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era
necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;
• che
in concreto, trattandosi di materia per la quale l’assicuratore non deve emanare
una decisione, essendo retta dalla LCA che non prevede un simile provvedimento,
non può essere invocato l’intervento del Tribunale cantonale delle assicurazioni
per obbligare CO 1 a rendere una decisione impugnabile, ma semmai unicamente è
data la possibilità di adire il TCA domandando la condanna dell’assicuratore al
versamento di specifiche prestazioni assicurative;
• che, ritenuto come l’atto della signora RI 1 non adempia
manifestamente i criteri di una petizione condannatoria inoltrata al TCA nei
confronti di CO 1, la stessa deve essere ritenuta irricevibile;
• che RI 1 potrà, eventualmente, nuovamente adire il
Tribunale cantonale delle assicurazioni per domandare una pronuncia di merito;
• che l’assicurata, per il tramite del patrocinatore che è
stato incaricato in corso di causa, e l’assicuratore, per il tramite del
proprio rappresentante, hanno comunque dato atto dell’intenzione di chiarire,
in una procedura tesa alla soluzione bonale della vertenza, i fatti alla base
della controversia e verificare i diritti dell’assicurata;
• che, alla luce dell’esito della procedura, non si fa carico
di tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’
“istanza per denegata giustizia” del 5 giugno 2015 formulata da RI 1, tesa ad
ordinare all’assicuratore di emanare un provvedimento soggetto ad impugnativa,
è irricevibile.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti