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Decisione

36.2015.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 agosto 2015Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I signori RI 1 lamentano

che il reddito imponibile è inferiore a quello complessivamente conseguito di CHF

16'509, somma che “sicuramente ci farebbe piacere avere”. In realtà i

ricorrenti hanno conseguito rendite per complessivi CHF 40'000 ca., come indica

la decisione di tassazione 2012 acquisita agli atti che mostra redditi

complessivi per CHF 61'559, comprensivi di un valore locativo per la loro casa

di __________ (avente un valore di stima di CHF 347'403) per un importo di CHF

20'000. Va rammentato qui che il valore locativo degli immobili rappresenta il

vantaggio economico che il proprietario consegue dalla sua abitazione. La

circolare 7/2010 dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni ricorda

come il valore locativo dipenda

" …

essenzialmente dalle condizioni generali del mercato ed equivale, di regola,

per quanto riguarda le abitazioni primarie, mediamente al 60 - 70% del valore

di mercato della pigione che si dovrebbe pagare per un immobile dello stesso

genere oppure - trattandosi di una costruzione usuale facilmente cedibile in

locazione - al 60 - 70% della pigione che si potrebbe ottenere affittando

l'oggetto ad un terzo qualsiasi.

Per contro, nel caso di immobili adibiti a residenza

secondaria, il valore locativo corrisponde al valore di mercato pieno.”

Il Tribunale Federale ha,

nella sua giurisprudenza ancora recentemente confermata, ritenuto che una

regolamentazione cantonale che fissi l’ “Eigenmietwert” nel 60% del

valore di mercato, sia ancora rispettoso del principio dell’uguaglianza

giuridica dell’art. 8 Cost. fed.. In particolare nella DTF 128 I 240 consid. 4

(che conferma le precedenti DTF 126 I 76; 125 I 65; 124 I 145).

Fare riferimento

all’imponibile, come chiedono i ricorrenti, significherebbe considerare il

valore locativo ridotto ritenuto in sede fiscale, da cui verrebbero dedotte,

nella loro pienezza, sia le spese di manutenzione dell’immobile (che i

ricorrenti hanno cifrato in CHF 9'472 nella loro dichiarazione fiscale del 2012

ma che l’Ufficio di Tassazione ha determinato in CHF 5'000), che gli interessi

passivi versati a fronte del debito ipotecario (in concreto CHF 9'845). Ora non

v’è chi non veda che simile trattamento di privilegio è ingiustificato in norme

che tendono ad identificare gli “assicurati di condizione economica modesta”.

Per correggere appunto le distorsioni che l’applicazione delle norme fiscali

causava in tema di aiuto sociale, il legislatore ha deciso di correggere la

deducibilità degli interessi passivi versati sui debiti.

I due esempi citati in

tema di deduzioni sociali per i beneficiari di rendite e della determinazione

del valore locativo mostrano i limiti del reddito imponibile cantonale ed

illustrano almeno parte delle ragioni per cui il legislatore ha voluto fare

riferimento al reddito disponibile.

2.12. I ricorrenti lamentano che le

modifiche sostanziali della LCAMal entrate in vigore il 1 gennaio 2012, siano

state adottate dal solo Parlamento cantonale, senza interpellare il corpo

votante nel suo insieme come si sarebbe dovuto fare alla luce dell’importanza e

dell’incisività delle nuove norme.

L’argomento non è di

pregio. Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale sottostanno

al voto popolare se richiesto nei quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel

Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da

un quinto dei Comuni. In altri termini le leggi sottostanno a referendum

facoltativo che, per le modifiche della LCAMal adottate il 24 giugno 2010 ed

entrate in vigore il 1 gennaio 2012, non è stato chiesto.

L’importanza o l’incidenza

di una norma non è il criterio per il quale le leggi sono sottoposte

all’approvazione del popolo. E’ indubbiamente vero che le regole del nuovo

modello di LCAMal incidono in maniera importante nei diritti di diversi

assicurati, come rammenta il Messaggio stesso del Consiglio di Stato citato in

precedenza. Ma questa, va ribadito, è scelta precisa del legislatore, come

rammenta il Rapporto della Commissione della Gestione e delle finanze (dell’8

giugno 2010 p. 1) per il quale la riduzione dei premi deve essere stabilita in

modo tale da essere maggiormente

" conforme

a criteri di politica sociale. Ciò avverrà tramite la modifica del reddito di

riferimento che serve a valutare la situazione economica delle persone sole e

delle famiglie passando dal criterio del reddito imponibile a quello del

reddito disponibile, criterio più indipendente dalle scelte di politica fiscale.”

Ed ancora:

" l’equità

nell’accesso al sistema di riduzione dei premi verrà migliorata. Il nuovo

sistema terrà maggiormente in considerazione la diversa capacità delle famiglie

di finanziare i premi, in funzione della loro dimensione.”

Questi intenti,

concretizzati nelle norme modificate, erano ampiamente noti. Il dibattito

pubblico in merito è stato ampio ed approfondito. Nessuna organizzazione,

partito, movimento od associazione ha pensato di raccogliere le firme per

sottoporre il tema al voto del popolo siccome la maggioranza di questi enti ha

certamente condiviso scopi e modalità per raggiungerli.

2.13. Nelle

loro ulteriori motivazioni i ricorrenti sottolineano di essere pensionati, di

possedere una casa (residenza primaria) gravata da debito importante. Dalla

tassazione 2012 si evidenziano, oltre al valore di stima dell’immobile di poco

inferiore ai CHF 350'000, titoli e capitali per CHF 94’000, da un lato, e

debiti privati per CHF 546'100 dall’altra. Questi debiti incidono nei redditi

in misura comunque relativamente limitata (CHF 9'845) con importi che neppure

lontanamente si avvicinano agli usuali valori della locazione per oggetti

analoghi a quello di proprietà di RI 1 (come rilevabile dal sistema

d’informazione fondiaria del Cantone Ticino [SIFTI]) composto da un mappale di

complessivi 922 mq comprensivo di 5 edifici complessivamente di cui il

principale, (subalterno C) in pianta, ha una superficie di 114 mq.

A ragione i signori RI 1

osservano che la loro unica entrata materiale (fatto salvo un piccolo reddito

da attività indipendente per CHF 500 nel 2012 e gli interessi sui capitali per

CHF 715) deriva dalla rendita di vecchiaia dell’AVS, ma questa Corte non può

scostarsi dall’applicazione delle norme volute dal legislatore. Nella sua

costante prassi il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto la conformità

dell’art. 31 cpv. 1 LCAMal (che regola la fissazione del reddito disponibile

prevedendo limiti nelle deduzioni dallo stesso di importi per interessi passivi

e per spese professionali) al diritto federale.

In

una sentenza 36.2012.80 del 28 novembre 2012 relativa al sussidio 2012 di

un’assicurata al beneficio di una rendita di vecchiaia dell’AVS e proprietaria

di un immobile gravato da una forte ipoteca, il TCA aveva evidenziato quanto,

per completezza, occorre riprendere qui di seguito in esteso:

"

X. critica anche il mancato riconoscimento, in deduzione dal

reddito lordo per la fissazione del RDS, degli interessi passivi effettivamente

pagati sul debito ipotecario. Gli interessi passivi sono ammessi dalla legge

recentemente modificata per: “garantire una certa parità di trattamento tra

proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case …

gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (Messaggio pag. 18). Il limite

della deduzione è giustificato dal favore che la LT fa ai proprietari di case

rispetto agli inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde

in realtà mai sino in fondo a quello reale di mercato.”

In una sentenza 36.2012.14

del 3 settembre 2012 in tema di spese per disabilità, il Tribunale cantonale

delle Assicurazioni ha ritenuto che questo genere di deduzioni non possono

essere contemplate siccome non comprese nell’art. 31 LCAMal. In quel giudizio,

emesso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione

completa, questa Corte aveva ritenuto:

" … la

volontà del legislatore appare chiara e la lista delle possibili deduzioni dal

reddito lordo per cifrare il RDS è certamente esaustiva e non soggetta ad

interpretazioni. Altre deduzioni non possono essere ammesse anche se la LT

riconosce talune spese necessarie od obbligate in deduzione dal reddito per

cifrare l’imponibile. Per le spese per disabilità il diritto fiscale ammette le

deduzioni ma non la nuova LCAMal. Giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. h bis LAID (nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2005) dai proventi imponibili sono dedotte le

“spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili” ai sensi della

legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) “al cui sostentamento egli

provvede”, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo.

Contrariamente a quanto stabilito per le spese di malattia ed infortunio, nel

caso delle spese per disabilità non va presa in considerazione alcuna

franchigia. L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD (per l’imposta federale diretta)

afferma lo stesso principio, così come l’art. 32 cpv. 1 lett. l LT (per

l’imposta cantonale). Si tratta, a ben vedere, di spese necessarie ed imposte

da una condizione particolare e specifica le perplessità del ricorrente sono

Considerandi

quindi certamente comprensibili. Nonostante ciò il legislatore, nel recente

esame della LCAMal, non ha considerato dette spese quali elementi di riduzione

dal reddito lordo per la determinazione del RDS e nessun elemento concreto

permette di ritenere che si sia trattato di una lacuna mentre l’esame dei lavori

preparatori inducono a ritenere che si tratti di scelta deliberata del

legislatore verosimilmente voluta per tenere in conto di altre prestazioni di

cui beneficiano persone invalide (si pensi all’AGI). Stessa sorte anche per le

deduzioni ammesse in favore dei contribuenti al beneficio di rendite AVS AI cui

vengono riconosciute in deduzione del reddito già al netto delle deduzioni di

legge gli importi, di certo rilievo, … (su questo aspetto si veda RtiD

No.3t/I-2009 (CDT 8.9.2009 N. 80.2008.73). La legge (art. 31 LCAMal) non

consente una diversa interpretazione e non permette, conseguentemente, altre

deduzioni. La lista degli importi deducibili dal reddito lordo – per la

fissazione del RDS – è da ritenere esaustiva. Spese vincolate che la LT ammette

in deduzione dal reddito per fissare l’imponibile non possono essere

considerate in difetto di una esplicita volontà del legislatore nelle nuove

norme della LCAMal."

Analogo ragionamento va

fatto con riferimento alle spese per malattia. Il tema è stato affrontato ed

analizzato nella STCA 36.2012.11 del 20 giugno 2012, così come, per quanto

concerne il ricovero in casa anziani medicalizzata di un ricorrente con la

conseguenza di maggiori spese a suo carico, nelle STCA 36.2012.14 e 36.2012.42 ,

del 3 settembre 2012, dove questa Corte ha ritenuto che:

" Il

fatto di non considerare, nella determinazione del RDS, spese per malattia che

vengono invece ammesse, entro limiti specifici (è deducibile la parte di spesa

a carico del contribuente dopo la partecipazione della cassa malati o

dell’assicurazione e che supera una franchigia fiscale del 5% calcolata sul

reddito netto intermedio), non può essere ritenuto lesivo né della parità di

trattamento dei cittadini davanti alla legge, siccome per tutti vale lo stesso

principio, e neppure del disposto dell’art. 65 LAMal poiché la definizione di

persona dalle condizioni economiche modeste è di competenza del cantone il

quale sceglie i parametri di tale definizione. Non considerare una spesa,

ammessa fiscalmente con limiti ben precisi, non permette di ritenere una

violazione del senso e dello scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal e non giustifica,

nell’ambito della definizione di condizione economica imposta da detta norma

federale, un trattamento discriminante tra chi deve sopportare spese maggiori

per la salute e chi queste spese non le deve sopportare. La scelta del

legislatore con la LCAMal, che non segue pedissequamente i criteri della LT,

può essere criticata per le sue conseguenze ma non sindacata in questa sede. Il

fatto per una persona di dovere utilizzare prioritariamente una parte del

proprio reddito per fronteggiare una parte delle spese, non coperta (e quindi

limitata) dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie, non comporta

ancora che essa possa essere definita economicamente di condizione modesta.”

In concreto gli interessi

passivi che gravano le spalle dei ricorrenti possono essere dedotti

esclusivamente sino alla soglia di CHF 3'000 come rettamente calcolato dalla

Cassa, e non possono invece essere computati nella loro interezza.

2.14

Alla luce di quanto precede

questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni constata che il reddito

complessivo da computare assomma a CHF 61'559, da questo valore vanno dedotti i

premi medi di riferimento dei due assicurati componenti l’unità di riferimento

(CHF 9'750) e gli interessi passivi versati sino al limite di CHF 3'000. Come

già indicato nelle considerazioni che precedono il reddito disponibile in

concreto assomma a CHF 48'809 (pari a CHF 61'559 da cui sono dedotti, come

indicato, CHF 9'750 per i premi e CHF 3'000 per gli interessi passivi). Questo

importo è superiore al reddito disponibile massimo, ossia al massimo importo

del reddito che consente il versamento di una riduzione dei premi.

Come è stato illustrato nelle

cosiderazioni del punto 2.7. per l’art. 32a LCAMal la riduzione dei premi è

accordata fino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo (RDM) che è

calcolato, per le unità di riferimento composte da coppie senza figli, nel

seguente modo:

" costante

del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi

della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento.”

Quindi, in concreto,

mediante la moltiplicazione della costante per la metà del limite del

fabbisogno dell’art. 10 Laps. L’importo del limite Laps definito dalla

dimensione dell’unità di riferimento è stato analizzato dal Tribunale cantonale

delle Assicurazioni nella sua prassi, si vedano tra le altre la STCA 36.2012.71

in re V. del 21 gennaio 2013 e 36.2012.20 in re M. del 13 agosto 2012; la STCA

36.2012.14

del 3 settembre 2012 in re F. pubblicata in RTiD 2013 I pag. 44 e

segg. no. 11, la STCA 36.2014.6 in re N. del 15 maggio 2014 e la STCA

36.2014.78

del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12) dove questa

Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di

intervento:

a) per

il titolare del diritto: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b)

per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: importo

corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c)

per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento: importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il primo figlio

d)

per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento: importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e)

per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.

Per limiti minimi secondo

la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:

a) fr. 16’540.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b) fr. 8’270.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) fr. 8’680.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d) fr. 5’787.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e) fr. 2’893.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

I limiti dell’art. 10 cpv.

2.

vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle

prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso

dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

Il legislatore ha –

tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della

legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che

una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio

dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC

(e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della

riduzione). Con riferimento al cpv. 3 dell'art. 10 Laps va ricordato come

l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli

adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un

incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento

dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Quest’ultima percentuale altro

non è che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato nell’1,7543%.

La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso

l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa Cantonale di Compensazione

AVS AI IPG, Bellinzona) che “l’aumento percentuale reale delle rendite non

corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente

applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un

arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso

percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi” delle

rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012

riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio

2013.

consid. 2.7.).

Con l’Ordinanza 13 del 21

settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari

nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato)

dello 0,9% ma che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con l’Ordinanza 15

sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15

ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di

percentuale arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello

0,42735%.

La Cassa deve rifarsi, in

applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi

della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di

competenza. Nel caso concreto al 2014.

L’importo considerato

dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori

del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione

dell’Ordinanza 13 citata. L’amiminstrazione ha correttamente determinato il valore

del fabbisogno in applicazione delle norme transitorie della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art.

37, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014, fanno

stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La norma in

questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012

in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).

In concreto dunque la Cassa cantonale

di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno. I valori

limite della prima persona supplementare e del titolare del diritto (per

riprendere i termini dell’art. 10 cpv. 1 Laps) aggiornati al 2011/2012

assommano a CHF 26'052 complessivamente.

2.15

Da quello che precede discende

che il reddito disponibile massimo è di: 3.4 x (CHF 26'052 : 2) = CHF 44'288,40

Importo inferiore rispetto

ai CHF 48'809 costituenti il reddito disponibile dei ricorrenti. Ne discende

che l’operato della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG è corretto e la

decisione impugnata va confermata in questa sede.

Il ricorso deve quindi

essere respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione

di ripetibili, come di legge.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepiscono tasse e

spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti