36.2015.46
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13 agosto 2015Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.46+54
IR/sc
Lugano
13 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2015 formulato da
1. RI
1
2. RI
2
contro
la decisione su reclamo del 28 maggio 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Il 27 maggio 2014 RI 1 e RI 2,
nati rispettivamente nel 1941 e nel 1938, al beneficio di rendite, domiciliati
a __________, hanno postulato l’attribuzione della riduzione del premio
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2015 (doc. 1). La
domanda è stata respinta con decisione formale del 20 novembre 2014 avverso la
quale gli assicurati hanno inoltrato un e-mail lamentando la difficoltà di
contatto con il funzionario responsabile e per avere spiegazioni sul come “si
è pervenuti a questo risultato” al fine dell’inoltro di un reclamo.
Dopo riesame della
situazione finanziaria dei signor RI 1 l’amministrazione, il 16 gennaio 2015
(doc. 3), ha scritto agli assicurati spiegando loro le modalità del calcolo ed
indicando loro di avere considerato, come desumibile dai dati fiscali, un
reddito complessivo di CHF 61'559 dal quale ha potuto dedurre i premi medi di
riferimento (determinati in CHF 9'750 per i due membri adulti componenti l’unità
di riferimento) e CHF 3'000 per gli interessi passivi versati (limite massimo
di deduzione possibile).
L’amministrazione ha
quindi considerato un reddito disponibile di riferimento di CHF 48'809, importo
che ha raffrontato con il limite disponibile massimo che conferisce il diritto
alla riduzione del premio pari alla costante del 3.4 moltiplicata per il 50%
del limite del fabbisogno esistenziale (senza il computo della pigione) fissato
dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000 (Laps qui di seguito). Applicando alla formula matematica
prevista dalla legge i dati citati è scaturito che il reddito disponibile
massimo assomma a CHF 44'288,40 (costante del 3.4 x 50% di CHF 26'052). Tale
importo essendo inferiore al reddito disponibile di oltre CHF 4'500 il sussidio
non è stato accordato.
1.2. Nonostante le spiegazioni del
16 gennaio 2015 i signori RI 1 e RI 2 hanno formulato il loro reclamo (il 26
gennaio 2015, doc. 6), considerando “incomprensibile per il comune
cittadino” come i membri del potere legislativo ed esecutivo possano
decidere di “modificare … a loro piacimento … onde sanare debiti milionari
accumulatisi per cattiva gestione della cosa pubblica … senza alcun buon senso
che vanno sempre a toccare … il povero ed inerme <Pantalone>”. Nella
sostanza essi contestano la deducibilità di soli CHF 3'000 dagli interessi
passivi versati. I reclamanti considerano la LAMal “obsoleta”,
evidenziano che la decisione di tassazione perde, con questo sistema, di
credibilità e di utilità, che lo scopo del legislatore sarebbe solo quello di “fare
cassetta”. Dopo avere discettato in tema di ristorni dei premi pagati in
eccesso, di freno agli aumenti e di assenza sostanziale di fatti positivi, i
reclamanti hanno postulato il riconoscimento della riduzione del premio.
Il 28 gennaio 2015
l’amministrazione (doc. 7) ha attestato ricevuta del reclamo, ha svolto le
verifiche di calcolo del caso (doc. 11) ed il 28 maggio 2015 ha emanato una decisione su reclamo con cui ha, nella sostanza, ribadito modalità di
accertamento dei dati, nonché correttezza del calcolo, confermando la decisione
contestata.
1.3. Con ricorso datato 9 giugno
2015 (doc. I) RI 1 e RI 2 hanno confermato le loro contestazioni dinanzi al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Essi evidenziano in particolare come
il reddito imponibile ammonti a CHF 32'300 e non a CHF 48'809 come considerato
dall’amministrazione, essi lamentano le scelte del legislatore e dell’esecutivo
tese a “parare sul debito pubblico”, rilevano di essere pensionati al
beneficio della rendita AVS e di disporre della residenza primaria gravata da
debito importante, ciò che non consente loro nulla, ribadiscono che il sistema
voluto dal legislatore svilisce la decisione di tassazione, osservano che gli
oneri vengono posti sempre a carico dei più deboli e meno favoriti, ciò che
sarebbe illegale. Nelle loro conclusioni essi postulano l’annullamento del provvedimento
attaccato ed il riconoscimento del loro diritto alla riduzione del premio sulla
scorta dell’imponibile 2012 pari a CHF 32’300.
L’atto è stato intimato
all’amministrazione l’11 giugno 2015 (doc. II) che ha presentato la risposta di
causa ed il dossier completo, il successivo 22 giugno 2015 (doc. III). Con la
risposta l’amministrazione postula la reiezione dell’impugnativa e la conferma
del provvedimento impugnato sulla scorta di argomenti che saranno ripresi, dove
necessario, in corso di argomentazione. Nelle sue conclusioni la Cassa cantonale
di compensazione AVS AI IPG chiede che le spese e ripetibili seguano la legge,
ossia – salvo eccezioni di negligenza o leggerezza nell’interporre il ricorso –
le spese siano poste a carico dello Stato e all’amministrazione non vengano
riconosciute ripetibili.
Il 25 giugno 2015 (doc.
IV) la risposta di causa è stata notificata agli assicurati per consentire loro
l’esercizio del diritto di essere sentiti e di domandare l’acquisizione di
nuove prove. Essi, il 26 giugno 2015 (doc. V), hanno presentato un testo
intestato “puntualizzazioni” con cui hanno ribadito il contenuto del
loro ricorso, la scelta di fare capo ad un reddito altro che quello imponibile
sarebbe il frutto di una “soluzione semplicistica” tesa al riequilibrio
dei conti dello Stato, la legge avrebbe dovuto essere, siccome importante, “come
minimo … oggetto di approvazione da parte del popolo sovrano mediante votazione”,
in particolare siccome la deduzione degli interessi passivi è limitata a CHF
3'000 annui, limitazione che imponeva di procedere mediante approvazione
popolare del testo legislativo. Secondo i ricorrenti lo scopo delle nuove norme
della LCAMal è solo quello di risparmiare, ciò che sarebbe inammissibile
siccome i risparmi si fanno sempre sulle spalle dei meno favoriti.
L’atto è stato trasmesso
all’amministrazione che, con scritto del 15 luglio 2015, ha rinunciato ad esprimersi in merito confermandosi nelle precedenti allegazioni.
Non sono state acquisite
nuove prove.
In ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale
delle Assicurazioni è quindi competente ad esaminarlo nel merito.
2.2. Il ricorso formulato da RI 1 e
RI 2 ha contenuto minimo sufficiente e conclusioni espresse in modo
comprensibile ed è quindi ricevibile in ordine siccome formulato nel termine di
30 giorni dall’intimazione della decisione resa su reclamo.
Nel merito
2.3. Con l'inizio del 2012 sono
entrate in vigore in Ticino le nuove norme relative al modello di riduzione dei
premi dell’assicurazione contro le malattie. Il legislatore ha infatti voluto
modificare la legge di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 passando dal
precedente sistema di concessione dei sussidi, basato su un modello scalare che
faceva riferimento all’imponibile cantonale, ad un sistema che pone alla base il
reddito complessivo contenuto nella decisione applicabile secondo l’annuale
decreto del Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal), per definire un reddito
disponibile calcolato in maniera semplificata per la successiva determinazione
del diritto alla riduzione del premio (RIPAM qui di seguito). Le nuove norme
tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle
RIPAM alla realtà sociale e vogliono considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il sistema adottato non vuole però solo evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” (PMR qui di
seguito) che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Le nuove regole tendono
all’adempimento degli obiettivi di politica sociale cantonale dettati dalla
Laps (legge sull’armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali
del 5 giugno 2000) e fanno riferimento specifico a tale legge per la fissazione
del fabbisogno minimo che serve a stabilire l’entità dell’aiuto sociale.
Va ribadito che è il
Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il
principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei
beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps
(art. 42 e 43 LCAMal), a fronte della presentazione di un’istanza scritta (art.
25 LCAMal) accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati
tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la
fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.
2.4. Per la determinazione della
cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio
si deve far capo al concetto di unità di riferimento (UR qui di seguito). La
stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art.
26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono
ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza
stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per
l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non
coniugate, senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del
fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
2.5. Per quanto attiene al premio
riconosciuto l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per ogni assicuratore, premio
che è determinato per ogni possibile categoria di assicurati a norma dall’art.
61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che non hanno ancora compiuto i
18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a
quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed é legittimato a fare
altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni
(giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media ponderata dei premi
approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) considerando una
franchigia ordinaria (e quindi minima di legge) e comprensivo del rischio
infortunio ed è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del
numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti
per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal) considerando la
percentuale degli assicurati con modello standard e quelli con modelli
alternativi (sempre con franchigia ordinaria) ed il relativo sconto medio. Il
PMR è determinato annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria
di assicurati prevista dalla LAMal (art. 40 LCAMal).
2.6. Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai
dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo
anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal). La legge
rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di
accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati
relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene
fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo
annuale decreto. In caso di donazione o cessione dell’usufrutto occorre fare
riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la
donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge
(RLCAM del 29 maggio 2012, pubblicato sul BU il 1 giugno successivo,
regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile 2011 entrato in vigore
il 1 gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il previgente regolamento del
13 novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova evocare), all’art. 16,
prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il
periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano
considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati
nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto
sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è
ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art. 31 LCAMal definisce
il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito
lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la
LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella
tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta
franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise
e specifiche deduzioni che vedremo nelle considerazioni successive per giungere
al reddito disponibile semplificato (RDS qui di seguito).
Per determinare quindi il
parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire
il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di
tassazione per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal
Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile,
dedotti i valori riconosciuti dalla legge. L’amministrazione si basa quindi integralmente
sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla
Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e
ciò senza che sia, di principio, necessario acquisire ulteriori informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi.
Dall’importo del reddito
complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 cpv. 2 LCAMal. La legge ha fissato in maniera
esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia
fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della
Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17). Ci si può domandare quali
criteri abbiano condotto il legislatore ad ammettere determinate spese per
ometterne altre. Il criterio discriminante sembra essere stato quello della
necessità della spesa e del suo vincolo.
La legge annovera in
deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR, in merito si
veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,
IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali
(secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per
interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un importo
massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi
assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),
imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni
nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione
immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per
doppia economia non sono considerate nel testo legale.
2.7. Determinato quindi il RDS
riferito all’istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese
vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla
legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a
dipendenza della dimensione dell’UR, e dipendente dalla conformazione stessa
dell’unità di riferimento. Dal 2015 è in vigore infatti una modifica delle
norme della legge per cui l’amministrazione deve determinare il reddito
disponibile massimo che consente una riduzione del premio dell’assicurazione
contro le malattie. Questo reddito disponibile massimo (RDM qui di seguito), per
le unità di riferimento senza figli come quella del ricorrente, è definito come
segue:
RDM = costante del 3.4 x
50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5
giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento.
Per le unità di riferimento che
hanno figli a carico la formula prevede una costante maggiore (3,9) sulla quale
ha comunque incidenza il numero dei figli, sempre moltiplicata per il 50% del
reddito limite del fabbisogno esclusa la pigione. La formula è così espressa
nella legge:
Le due formule adottate
dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti
all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti
del 3.4 e del 3,9.
Nel corso dei lavori
preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della
Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo
cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non
dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non
far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei
redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM
interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione
equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni
reddituali”
(Messaggio citato, p. 13).
Posto il principio di fissare
un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere
maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti
d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare
maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e
biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli”.
(Messaggio citato, p. 13).
Da queste considerazioni è nata
la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri
per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state
proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli
computabili, e del 3.9 per in caso di presenza di figli. Sempre nel suo Messaggio
(p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è
una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un
multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta
in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione della
costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle
di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle
costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della
costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce
anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)
illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di
riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3
novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi
massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti scelte
dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare per ogni
anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una
valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione
dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del
premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e
conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a
chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
Se dal raffronto tra il
reddito disponibile calcolato come indicato nelle considerazioni precedenti, ed
il RDM, quest’ultimo è superiore al valore del primo l’unità di riferimento ha
diritto alla riduzione del premio e sarà allora sarà necessario
all’amministrazione calcolare la riduzione determinandone dapprima il valore
normativo (teorico) mediante l’applicazione della seguente formula:
[PMR - ( PMR/RDM2 x RD2)]
Dove l’acronimo PMR sta
per premio medio di riferimento, e RD sta ad indicare il reddito disponibile.
Calcolato il valore della riduzione con questo calcolo l’amministrazione dovrà
determinare l’importo effettivo della riduzione applicando al valore normativo
determinato il coefficiente di finanziamento cantonale cifrato nel 73,5%.
Se invece il RDM è
inferiore al valore del reddito diponibile l’unità di riferimento non ha
diritto alla riduzione del premio.
2.8. I ricorrenti a più riprese
nei loro allegati insistono nel volere vedere applicato, alla determinazione
del loro diritto al sussidio, il reddito imponibile e non quello disponibile
imposto dal legislatore. Essi considerano questo reddito più confacente alla
realtà rispetto al reddito disponibile.
In sostanza i signori RI 1
contestano l’uso del reddito disponibile che ritengono, così perlomeno
implicitamente, non tale da realizzare e concretizzare le riduzioni dei premi
come imposto dal diritto federale.
2.9. Questa Corte ha più volte
avuto modo di evidenziare (per tutte si veda la STCA 36.2014.8 in re M del 16
aprile 2014 consid. 2.10) che in merito alla natura del diritto cantonale che
regola la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria, per volontà del
legislatore chiara (come i TF ha indicato ripetutamente: a titolo d’esempio si
vedano le DTF 136 I 220; 131 V 202 e 125 V 183 rispettivamente 124 V 298 nonché
le DTF 8C_612/2013 e 8C_614/2013 del 30 dicembre 2013), le regole cantonali sono
autonome ed hanno quale limite solo il divieto di violare la preminenza del
diritto federale svuotando la norma federale del suo senso e della sua portata.
In DTF 136 I 220 consid. 6.1. il TF così si esprime:
" Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts nach Art.
49 Abs. 1 BV schliesst in Sachgebieten, welche die Bundesgesetzgebung
abschliessend regelt, eine Rechtsetzung durch die Kantone aus. In Sachgebieten,
die das Bundesrecht - wie bei der Prämienverbilligung - nicht abschliessend
ordnet, dürfen Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die nicht gegen Sinn
und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht beeinträchtigen
(ZBl 109/2008 S. 311,2P.229/2006 E. 3). Die kantonalen Bestimmungen über die
Prämienverbilligung müssen sich somit an Sinn und Geist des KVG halten und
dürfen den mit der Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE
122 I 343 E. 4a S. 349; GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 2007, S. 764 Rz. 1071; URS CH.
NEF, Die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung, in: LAMal - KVG,
Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de droit des assurances,
1997, S. 489)."
In
sostanza il legislatore federale ha concesso ai cantoni di determinare il
concetto di condizioni economiche modeste dell’art. 65 cpv. 1 LAMal. Con
l’introduzione del cpv. 1 bis della medesima norma il legislatore federale ha
voluto imporre ai cantoni unicamente di versare importi incidenti e
sufficientemente significativi per favorire non solo gli assicurati viventi in
disagio economico ma anche per le famiglie di ceto medio. La definizione di
quest’ultimo concetto è stata lasciata, anche in questa costellazione, alla
legislazione cantonale. Nel Messaggio di accompagnamento della modifica
legislativa qui in discussione (pubblicata in FF 2004 3869) e nella bozza di
legge (FF 2004 3895) il Consiglio federale aveva proposto di cambiare
radicalmente il sistema di riconoscimento e versamento delle riduzioni dei
premi. Il progetto non è stato però seguito da Parlamento e ne è rimasta la
norma discussa dal ricorrente che, come detto, impone solo che per i redditi
medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni
e dei giovani adulti in periodo di formazione.
Come indicato però per la
definizione di questi redditi medi e bassi il Cantone è pienamente autonomo. Il
sistema scelto in Ticino prevede che si faccia capo, per determinare la
condizione economica degli assicurati, ai redditi complessivi conseguiti e non
invece al reddito imponibile.
2.10. La tesi dei ricorrenti
riferita al parametro (del reddito disponibile) che non consentirebbe di
conseguire Sinn und Zweck dell’art. 65 cpv. 1 LAMal non permettendo un’adeguata
definizione di condizione economica modesta, appare da respingere e non può
essere seguita. Il legislatore, rispetto al sistema in vigore sino alla fine
del 2011 (che si fondava sul modello scalare e riteneva il reddito imponibile
quale elemento di valutazione del diritto alla riduzione dei premi) ha cambiato
il paradigma per conseguire la riduzione del premio proprio perché nel corso
degli anni è stato possibile verificare lo scollamento in essere tra i redditi
di cui un contribuente poteva beneficiare e gli importi determinati con
l’imponibile come i lavori preparatori dimostrano. Le scelte in materia fiscale
di concedere deduzioni significative a diverse categorie di assicurati, di
optare per deduzioni a forfait, di ammettere importanti deduzioni sociali,
hanno specificatamente indotto il Parlamento ticinese a procedere all’adozione
di un altro punto di riferimento per accertare il diritto alla riduzione dei
premi per non favorire talune categorie di assicurati e per conseguire una
maggiore equità tra assicurati. Tra gli assicurati favoriti dal previgente
sistema – con altri – proprio i beneficiari di rendite AVS i quali, a norma
dell’art. 34 cpv. 2 LT, oltre alle altre deduzioni ammesse dal reddito, si
vedevano riconoscere una deduzione sociale, ciò che aveva incidenza anche in
ambito di riduzione dei premi. Questa deduzione ha certamente una ragion
d’essere a livello fiscale (con un alleggerimento dell’onere fiscale) ma non
può e non deve averne, secondo il legislatore ticinese, in ottica di RIPAM
siccome un vantaggio di natura fiscale andrebbe ad ampliare i suoi effetti in
ambito di aiuti sociali. Il cpv. 2 dell’art. 35 LT recita:
a) per i contribuenti
assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 1 (persone sole n.d.r.):
fr. 8000.-- fino ad un reddito di 21'000.-- franchi; oltre tale reddito la
deduzione si riduce di 1000.-- franchi per ogni 3000.-- franchi di reddito
supplementare;
b) per i contribuenti
assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 2 (aliquota coniugati
n.d.r.): fr. 8000.-- fino ad un reddito di 27'000.-- franchi; oltre tale
reddito la deduzione si riduce di 1000.-- franchi per ogni 3000.-- franchi di
reddito supplementare.
In caso di rendita
parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.
La critica dei ricorrenti
appare quindi destituita di solidità. Il reddito disponibile è, certamente,
strumento migliore rispetto all’imponibile, per determinare la capacità
economica di un assicurato.
2.11. Il giudice non ha il potere di
staccarsi dalla scelta del legislatore e di non applicare le norme della legge
se non nel particolare caso retto dall’art. 73 cpv. 2 Cost. cant. per cui i
Tribunali esercitano il potere giudiziario (decidendo in modo indipendente),
vincolati solo dalla legge. Essi non possono applicare norme cantonali che
fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale.
L’opzione del reddito
disponibile, in luogo del reddito imponibile dell’imposta cantonale, è frutto
di una analisi approfondita sia del Consiglio di Stato (Messaggio 6264 del 15
settembre 2009 concernente la modifica della Legge di applicazione della Legge
federale sull’assicurazione malattie [LCAMal] del 26 giugno 1997) che della
Commissione della gestione e delle finanze (Rapporto 8 giugno 2010 sul
Messaggio 6264 citato), trova le sue radici in studi fatti allestire dal
Dipartimento della sanità e socialità, è stato specificatamente voluto a fronte
delle distorsioni che il precedente sistema causava e non contrasta in nessun
modo con il diritto federale, che concretizza, e non è contrario al diritto costituzionale.
In questo contesto il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni non ha ragione di scostarsi dalla
norma, ed il gravame non fornisce alcun utile elemento per un tale approccio se
non l’insoddisfazione dei ricorrenti che non si vedono riconoscere un aiuto
sociale.
Fatti
I signori RI 1 lamentano
che il reddito imponibile è inferiore a quello complessivamente conseguito di CHF
16'509, somma che “sicuramente ci farebbe piacere avere”. In realtà i
ricorrenti hanno conseguito rendite per complessivi CHF 40'000 ca., come indica
la decisione di tassazione 2012 acquisita agli atti che mostra redditi
complessivi per CHF 61'559, comprensivi di un valore locativo per la loro casa
di __________ (avente un valore di stima di CHF 347'403) per un importo di CHF
20'000. Va rammentato qui che il valore locativo degli immobili rappresenta il
vantaggio economico che il proprietario consegue dalla sua abitazione. La
circolare 7/2010 dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni ricorda
come il valore locativo dipenda
" …
essenzialmente dalle condizioni generali del mercato ed equivale, di regola,
per quanto riguarda le abitazioni primarie, mediamente al 60 - 70% del valore
di mercato della pigione che si dovrebbe pagare per un immobile dello stesso
genere oppure - trattandosi di una costruzione usuale facilmente cedibile in
locazione - al 60 - 70% della pigione che si potrebbe ottenere affittando
l'oggetto ad un terzo qualsiasi.
Per contro, nel caso di immobili adibiti a residenza
secondaria, il valore locativo corrisponde al valore di mercato pieno.”
Il Tribunale Federale ha,
nella sua giurisprudenza ancora recentemente confermata, ritenuto che una
regolamentazione cantonale che fissi l’ “Eigenmietwert” nel 60% del
valore di mercato, sia ancora rispettoso del principio dell’uguaglianza
giuridica dell’art. 8 Cost. fed.. In particolare nella DTF 128 I 240 consid. 4
(che conferma le precedenti DTF 126 I 76; 125 I 65; 124 I 145).
Fare riferimento
all’imponibile, come chiedono i ricorrenti, significherebbe considerare il
valore locativo ridotto ritenuto in sede fiscale, da cui verrebbero dedotte,
nella loro pienezza, sia le spese di manutenzione dell’immobile (che i
ricorrenti hanno cifrato in CHF 9'472 nella loro dichiarazione fiscale del 2012
ma che l’Ufficio di Tassazione ha determinato in CHF 5'000), che gli interessi
passivi versati a fronte del debito ipotecario (in concreto CHF 9'845). Ora non
v’è chi non veda che simile trattamento di privilegio è ingiustificato in norme
che tendono ad identificare gli “assicurati di condizione economica modesta”.
Per correggere appunto le distorsioni che l’applicazione delle norme fiscali
causava in tema di aiuto sociale, il legislatore ha deciso di correggere la
deducibilità degli interessi passivi versati sui debiti.
I due esempi citati in
tema di deduzioni sociali per i beneficiari di rendite e della determinazione
del valore locativo mostrano i limiti del reddito imponibile cantonale ed
illustrano almeno parte delle ragioni per cui il legislatore ha voluto fare
riferimento al reddito disponibile.
2.12. I ricorrenti lamentano che le
modifiche sostanziali della LCAMal entrate in vigore il 1 gennaio 2012, siano
state adottate dal solo Parlamento cantonale, senza interpellare il corpo
votante nel suo insieme come si sarebbe dovuto fare alla luce dell’importanza e
dell’incisività delle nuove norme.
L’argomento non è di
pregio. Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale sottostanno
al voto popolare se richiesto nei quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel
Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da
un quinto dei Comuni. In altri termini le leggi sottostanno a referendum
facoltativo che, per le modifiche della LCAMal adottate il 24 giugno 2010 ed
entrate in vigore il 1 gennaio 2012, non è stato chiesto.
L’importanza o l’incidenza
di una norma non è il criterio per il quale le leggi sono sottoposte
all’approvazione del popolo. E’ indubbiamente vero che le regole del nuovo
modello di LCAMal incidono in maniera importante nei diritti di diversi
assicurati, come rammenta il Messaggio stesso del Consiglio di Stato citato in
precedenza. Ma questa, va ribadito, è scelta precisa del legislatore, come
rammenta il Rapporto della Commissione della Gestione e delle finanze (dell’8
giugno 2010 p. 1) per il quale la riduzione dei premi deve essere stabilita in
modo tale da essere maggiormente
" conforme
a criteri di politica sociale. Ciò avverrà tramite la modifica del reddito di
riferimento che serve a valutare la situazione economica delle persone sole e
delle famiglie passando dal criterio del reddito imponibile a quello del
reddito disponibile, criterio più indipendente dalle scelte di politica fiscale.”
Ed ancora:
" l’equità
nell’accesso al sistema di riduzione dei premi verrà migliorata. Il nuovo
sistema terrà maggiormente in considerazione la diversa capacità delle famiglie
di finanziare i premi, in funzione della loro dimensione.”
Questi intenti,
concretizzati nelle norme modificate, erano ampiamente noti. Il dibattito
pubblico in merito è stato ampio ed approfondito. Nessuna organizzazione,
partito, movimento od associazione ha pensato di raccogliere le firme per
sottoporre il tema al voto del popolo siccome la maggioranza di questi enti ha
certamente condiviso scopi e modalità per raggiungerli.
2.13. Nelle
loro ulteriori motivazioni i ricorrenti sottolineano di essere pensionati, di
possedere una casa (residenza primaria) gravata da debito importante. Dalla
tassazione 2012 si evidenziano, oltre al valore di stima dell’immobile di poco
inferiore ai CHF 350'000, titoli e capitali per CHF 94’000, da un lato, e
debiti privati per CHF 546'100 dall’altra. Questi debiti incidono nei redditi
in misura comunque relativamente limitata (CHF 9'845) con importi che neppure
lontanamente si avvicinano agli usuali valori della locazione per oggetti
analoghi a quello di proprietà di RI 1 (come rilevabile dal sistema
d’informazione fondiaria del Cantone Ticino [SIFTI]) composto da un mappale di
complessivi 922 mq comprensivo di 5 edifici complessivamente di cui il
principale, (subalterno C) in pianta, ha una superficie di 114 mq.
A ragione i signori RI 1
osservano che la loro unica entrata materiale (fatto salvo un piccolo reddito
da attività indipendente per CHF 500 nel 2012 e gli interessi sui capitali per
CHF 715) deriva dalla rendita di vecchiaia dell’AVS, ma questa Corte non può
scostarsi dall’applicazione delle norme volute dal legislatore. Nella sua
costante prassi il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha ritenuto la conformità
dell’art. 31 cpv. 1 LCAMal (che regola la fissazione del reddito disponibile
prevedendo limiti nelle deduzioni dallo stesso di importi per interessi passivi
e per spese professionali) al diritto federale.
In
una sentenza 36.2012.80 del 28 novembre 2012 relativa al sussidio 2012 di
un’assicurata al beneficio di una rendita di vecchiaia dell’AVS e proprietaria
di un immobile gravato da una forte ipoteca, il TCA aveva evidenziato quanto,
per completezza, occorre riprendere qui di seguito in esteso:
"
X. critica anche il mancato riconoscimento, in deduzione dal
reddito lordo per la fissazione del RDS, degli interessi passivi effettivamente
pagati sul debito ipotecario. Gli interessi passivi sono ammessi dalla legge
recentemente modificata per: “garantire una certa parità di trattamento tra
proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i proprietari di case …
gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (Messaggio pag. 18). Il limite
della deduzione è giustificato dal favore che la LT fa ai proprietari di case
rispetto agli inquilini siccome il valore locativo dell’immobile non risponde
in realtà mai sino in fondo a quello reale di mercato.”
In una sentenza 36.2012.14
del 3 settembre 2012 in tema di spese per disabilità, il Tribunale cantonale
delle Assicurazioni ha ritenuto che questo genere di deduzioni non possono
essere contemplate siccome non comprese nell’art. 31 LCAMal. In quel giudizio,
emesso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella sua composizione
completa, questa Corte aveva ritenuto:
" … la
volontà del legislatore appare chiara e la lista delle possibili deduzioni dal
reddito lordo per cifrare il RDS è certamente esaustiva e non soggetta ad
interpretazioni. Altre deduzioni non possono essere ammesse anche se la LT
riconosce talune spese necessarie od obbligate in deduzione dal reddito per
cifrare l’imponibile. Per le spese per disabilità il diritto fiscale ammette le
deduzioni ma non la nuova LCAMal. Giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. h bis LAID (nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2005) dai proventi imponibili sono dedotte le
“spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili” ai sensi della
legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) “al cui sostentamento egli
provvede”, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo.
Contrariamente a quanto stabilito per le spese di malattia ed infortunio, nel
caso delle spese per disabilità non va presa in considerazione alcuna
franchigia. L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD (per l’imposta federale diretta)
afferma lo stesso principio, così come l’art. 32 cpv. 1 lett. l LT (per
l’imposta cantonale). Si tratta, a ben vedere, di spese necessarie ed imposte
da una condizione particolare e specifica le perplessità del ricorrente sono
Considerandi
quindi certamente comprensibili. Nonostante ciò il legislatore, nel recente
esame della LCAMal, non ha considerato dette spese quali elementi di riduzione
dal reddito lordo per la determinazione del RDS e nessun elemento concreto
permette di ritenere che si sia trattato di una lacuna mentre l’esame dei lavori
preparatori inducono a ritenere che si tratti di scelta deliberata del
legislatore verosimilmente voluta per tenere in conto di altre prestazioni di
cui beneficiano persone invalide (si pensi all’AGI). Stessa sorte anche per le
deduzioni ammesse in favore dei contribuenti al beneficio di rendite AVS AI cui
vengono riconosciute in deduzione del reddito già al netto delle deduzioni di
legge gli importi, di certo rilievo, … (su questo aspetto si veda RtiD
No.3t/I-2009 (CDT 8.9.2009 N. 80.2008.73). La legge (art. 31 LCAMal) non
consente una diversa interpretazione e non permette, conseguentemente, altre
deduzioni. La lista degli importi deducibili dal reddito lordo – per la
fissazione del RDS – è da ritenere esaustiva. Spese vincolate che la LT ammette
in deduzione dal reddito per fissare l’imponibile non possono essere
considerate in difetto di una esplicita volontà del legislatore nelle nuove
norme della LCAMal."
Analogo ragionamento va
fatto con riferimento alle spese per malattia. Il tema è stato affrontato ed
analizzato nella STCA 36.2012.11 del 20 giugno 2012, così come, per quanto
concerne il ricovero in casa anziani medicalizzata di un ricorrente con la
conseguenza di maggiori spese a suo carico, nelle STCA 36.2012.14 e 36.2012.42 ,
del 3 settembre 2012, dove questa Corte ha ritenuto che:
" Il
fatto di non considerare, nella determinazione del RDS, spese per malattia che
vengono invece ammesse, entro limiti specifici (è deducibile la parte di spesa
a carico del contribuente dopo la partecipazione della cassa malati o
dell’assicurazione e che supera una franchigia fiscale del 5% calcolata sul
reddito netto intermedio), non può essere ritenuto lesivo né della parità di
trattamento dei cittadini davanti alla legge, siccome per tutti vale lo stesso
principio, e neppure del disposto dell’art. 65 LAMal poiché la definizione di
persona dalle condizioni economiche modeste è di competenza del cantone il
quale sceglie i parametri di tale definizione. Non considerare una spesa,
ammessa fiscalmente con limiti ben precisi, non permette di ritenere una
violazione del senso e dello scopo dell’art. 65 cpv. 1 LAMal e non giustifica,
nell’ambito della definizione di condizione economica imposta da detta norma
federale, un trattamento discriminante tra chi deve sopportare spese maggiori
per la salute e chi queste spese non le deve sopportare. La scelta del
legislatore con la LCAMal, che non segue pedissequamente i criteri della LT,
può essere criticata per le sue conseguenze ma non sindacata in questa sede. Il
fatto per una persona di dovere utilizzare prioritariamente una parte del
proprio reddito per fronteggiare una parte delle spese, non coperta (e quindi
limitata) dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie, non comporta
ancora che essa possa essere definita economicamente di condizione modesta.”
In concreto gli interessi
passivi che gravano le spalle dei ricorrenti possono essere dedotti
esclusivamente sino alla soglia di CHF 3'000 come rettamente calcolato dalla
Cassa, e non possono invece essere computati nella loro interezza.
2.14
Alla luce di quanto precede
questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni constata che il reddito
complessivo da computare assomma a CHF 61'559, da questo valore vanno dedotti i
premi medi di riferimento dei due assicurati componenti l’unità di riferimento
(CHF 9'750) e gli interessi passivi versati sino al limite di CHF 3'000. Come
già indicato nelle considerazioni che precedono il reddito disponibile in
concreto assomma a CHF 48'809 (pari a CHF 61'559 da cui sono dedotti, come
indicato, CHF 9'750 per i premi e CHF 3'000 per gli interessi passivi). Questo
importo è superiore al reddito disponibile massimo, ossia al massimo importo
del reddito che consente il versamento di una riduzione dei premi.
Come è stato illustrato nelle
cosiderazioni del punto 2.7. per l’art. 32a LCAMal la riduzione dei premi è
accordata fino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo (RDM) che è
calcolato, per le unità di riferimento composte da coppie senza figli, nel
seguente modo:
" costante
del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi
della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento.”
Quindi, in concreto,
mediante la moltiplicazione della costante per la metà del limite del
fabbisogno dell’art. 10 Laps. L’importo del limite Laps definito dalla
dimensione dell’unità di riferimento è stato analizzato dal Tribunale cantonale
delle Assicurazioni nella sua prassi, si vedano tra le altre la STCA 36.2012.71
in re V. del 21 gennaio 2013 e 36.2012.20 in re M. del 13 agosto 2012; la STCA
36.2012.14
del 3 settembre 2012 in re F. pubblicata in RTiD 2013 I pag. 44 e
segg. no. 11, la STCA 36.2014.6 in re N. del 15 maggio 2014 e la STCA
36.2014.78
del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12) dove questa
Corte ha evidenziato che l’art. 10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di
intervento:
a) per
il titolare del diritto: importo corrispondente al limite minimo previsto dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
b)
per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: importo
corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c)
per la seconda e la terza persona supplementare dell’unità di riferimento: importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il primo figlio
d)
per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento: importo
corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI per il terzo figlio
e)
per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento:
importo corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per il quinto figlio.
Per limiti minimi secondo
la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende:
a) fr. 16’540.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b) fr. 8’270.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c) fr. 8’680.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d) fr. 5’787.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e) fr. 2’893.-- con
riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
I limiti dell’art. 10 cpv.
2.
vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso
dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il legislatore ha –
tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della
legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che
una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio
dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC
(e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della
riduzione). Con riferimento al cpv. 3 dell'art. 10 Laps va ricordato come
l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli
adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un
incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento
dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Quest’ultima percentuale altro
non è che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato nell’1,7543%.
La giurisprudenza ha chiarito, alla luce della comunicazione acquisita presso
l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla Cassa Cantonale di Compensazione
AVS AI IPG, Bellinzona) che “l’aumento percentuale reale delle rendite non
corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente
applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un
arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso
percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi” delle
rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012
riassunta in RTiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71 del 21 gennaio
2013.
consid. 2.7.).
Con l’Ordinanza 13 del 21
settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari
nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato)
dello 0,9% ma che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con l’Ordinanza 15
sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15
ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di
percentuale arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello
0,42735%.
La Cassa deve rifarsi, in
applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi
della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di
competenza. Nel caso concreto al 2014.
L’importo considerato
dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori
del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione
dell’Ordinanza 13 citata. L’amiminstrazione ha correttamente determinato il valore
del fabbisogno in applicazione delle norme transitorie della Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art.
37, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014, fanno
stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La norma in
questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012
in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).
In concreto dunque la Cassa cantonale
di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno. I valori
limite della prima persona supplementare e del titolare del diritto (per
riprendere i termini dell’art. 10 cpv. 1 Laps) aggiornati al 2011/2012
assommano a CHF 26'052 complessivamente.
2.15
Da quello che precede discende
che il reddito disponibile massimo è di: 3.4 x (CHF 26'052 : 2) = CHF 44'288,40
Importo inferiore rispetto
ai CHF 48'809 costituenti il reddito disponibile dei ricorrenti. Ne discende
che l’operato della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG è corretto e la
decisione impugnata va confermata in questa sede.
Il ricorso deve quindi
essere respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione
di ripetibili, come di legge.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepiscono tasse e
spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti