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36.2015.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 settembre 2015Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi di inabilità lavorativa precedentemente descritti, precisando che dal

3 luglio 2014 l’attrice è inabile al lavoro per malattia al 100% e al 25%

dall’ottobre 2014 in attività adatta, ritenendo che l’attività di sorveglianza

del domicilio, così descritta nel mansionario riferito dall’interessata, sia

un’attività adatta e rispettosa dei limiti funzionali. Facendo invece

riferimento al recente mansionario come donna di servizio compilato dal datore

di lavoro, lo specialista ha ritenuto il 13 luglio 2015 che anche questa

mansione sia adatta e rispettosa dei limiti funzionali a decorrere dalla data

della valutazione peritale. A suo dire, il mansionario risulta rispettoso di

tutti i limiti funzionali descritti nella sua perizia e nelle conclusioni peritali,

così pure dello stato di salute dell’assicurata.

8. Il

giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i

mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione

a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della

lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è

consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza

indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un

altro (DTF 125 V 352).

Per la valenza probante di un rapporto

medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di

uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la sua denominazione quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì semplicemente il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351

consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A

cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

Tali criteri di

valutazione debbono guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche

nelle fattispecie rette dalla LCA, come quella in discussione.

Considerandi

9.

Dai

suesposti atti medici risulta dunque che l’attrice è stata inabile al lavoro al

100% per malattia dal 3 luglio 2014 fino al 20 marzo 2015, giorno in cui il dottor

__________ ha allestito la sua perizia.

In quell’occasione, in un primo momento

(marzo 2015) il perito ha concluso che poiché l’assicurata era attiva dalle

07.15

alle ore 12, per 21 ore alla settimana, come domestica e sorvegliante di

abitazione e nel pomeriggio, per un orario non definito, svolgeva un’attività

leggera definita di sorvegliante del domicilio di un altro datore di lavoro, lo

specialista ha ritenuto che nell’attività di domestica l’interessata fosse

inabile al lavoro al 100%; per contro, nell’attività definita, dall’assicurata

medesima, di sorveglianza, giudicando questa attività come rispettosa dei

limiti funzionali il perito ha stabilito la capacità lavorativa come totale già

a partire dal giorno della sua valutazione.

In un secondo momento (luglio 2015),

preso atto del mansionario allestito dai datori di lavoro dell’attrice,

rilevato come per il sollevamento di pesi sia stato dichiarato un massimo di

5kg e che ciò avveniva comunque raramente, che spesso la posizione di lavoro

dell’assicurata era prevalentemente in piedi e che essa aveva la possibilità di

scegliere la posizione in piedi o seduta, in assenza di nuovi elementi clinici

in merito all’evoluzione dello stato di salute e/o nuove diagnosi, il perito ha

rivisto la sua valutazione finale sulla capacità lavorativa dell’interessata.

Dopo avere confermato integralmente i

periodi e i gradi di incapacità lavorativa, il dr. med. __________ ha ribadito

che l’attività di sorveglianza del domicilio del datore di lavoro era

un’attività adatta e rispettosa dei limiti funzionali e che l’assicurata poteva

esercitarla al 75% (il grado di incapacità lavorativa era infatti del 25% da ottobre

2014).

Tuttavia, alla luce delle nuove

indicazioni fornite dal diretto interessato sul tipo di attività che la sua

dipendente doveva svolgere, l’esperto ha modificato il suo parere e ha

giudicato esigibile al 100% l’attività di donna di servizio precedentemente

esercitata dall’assicurata, ritenendo detta attività come adatta e rispettosa

dei limiti funzionali. Inoltre, anche il mansionario risulta rispettoso dello

stato di salute che egli ha potuto accertare.

In sostanza, dunque, secondo il medico

interpellato dall’assicuratore malattia l’attrice è in grado di continuare a

svolgere l’abituale attività di donna di servizio, giacché i suoi compiti, sia

quale domestica sia quale sorvegliante, sono compatibili con i suoi disturbi di

salute.

Quanto al certificato dell’11 giugno

2015.

(doc. 23) rilasciato dal dr. med. __________, il TCA evidenzia come lo

stesso non infici la valutazione del perito.

Infatti, va rilevato che anche il

curante è concorde che l’assicurata può solo svolgere dei lavori leggeri, non alzare

pesi superiori a 5kg e non camminare su terreni sconnessi, mentre può lavorare

in posizione sia eretta sia seduta e l’importante è che possa cambiare

posizione e non lavorare in posizioni non ergonomiche. Pertanto, lavori quali d’ufficio,

di sorveglianza, di vendita e di amministrazione sono stati ritenuti adeguati.

A suo dire, però, il grado di capacità

lavorativa sarebbe del 50%, mentre per il medico sentito dall’assicuratore del

100%.

In sostanza, quindi, le conseguenze dei

disturbi presenti indicate dai medici intervenuti si equivalgono. Ciò che

differisce sono le diverse valutazioni sulla capacità lavorativa dell'assicurata

stante la medesima patologia.

Non va al riguardo dimenticato che il

Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,

consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer,

Budesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4; STCA 36.2014.25 del 18 agosto 2014).

Ancora, il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase

di esacerbazione di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione

circa la gravità del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un

perito che non incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze

terapeutiche in un determinato momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009,

consid. 3.2.5; STF I 514/06 del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1).

Di conseguenza, nell'evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. med. __________

che, fondandosi sulla perizia eseguita personalmente il 20 marzo 2015 e sul

mansionario allestito dal datore di lavoro dell’attrice, ha compiutamente

valutato in due occasioni la documentazione medica agli atti, compresi i più

recenti pareri dei medici curanti, giungendo ad una conclusione logica e priva

di contraddizioni.

La valutazione del medico fiduciario

non è stata del resto validamente smentita da altri certificati allestiti da

altri medici. Infatti, il dottor __________ ha diagnosticato nel mese di

febbraio 2015 la medesima patologia che il medico interpellato

dall’assicuratore malattia, ma ha dato una diversa valutazione medica delle conseguenze

sulla capacità lavorativa dell'assicurata.

Inoltre, nelle more istruttorie

l’attrice non ha saputo produrre al Tribunale ulteriore documentazione medica

che contraddica l’ultimo rapporto del dr. __________, che pertanto mantiene la

sua integrale validità, siccome redatto alla luce di tutti gli atti

all’inserto.

Stante quindi quest’ultima valutazione

medica del 13 luglio 2015, il TCA ritiene che l’attrice sia abile al lavoro in

attività adeguate al suo stato di salute, fermo restando i limiti funzionali

che il medico fiduciario ha individuato durante il suo primo esame del 20 marzo

2015.

Quali attività adeguate, lo specialista

ha giudicato che, alla luce dell’esame del mansionario stilato dal datore di lavoro,

l’attrice possa continuare a svolgere la sua abituale attività di donna di

servizio, ritenendo infatti che le mansioni da svolgere in qualità di domestica

e di sorvegliante del domicilio siano compatibili con le sue condizioni di

salute.

In queste circostanze, potendo

riprendere al 100% l’attività precedente, d’avviso di questo Tribunale non v’è

effettivamente motivo, come ha sostenuto l’assicuratore malattia convenuto, di

concedere all’assicurata un periodo di adattamento, termine generalmente fra i

3.

e i 5 mesi che serve per il cambio di professione nell'ambito dell'obbligo di

ridurre il danno secondo l’art. 61 LCA (STF 4A_111/2010 del 12 luglio 2010

consid. 3.1).

Infatti, potendo continuare ad

esercitare al 100% l’attività di donna di servizio, l’attrice non necessita di

un periodo di tempo adeguato per procedere al cambiamento di professione,

compatibile con il suo stato di salute.

Da quanto precede discende che l’attrice

non ha dunque diritto di beneficiare di prestazioni assicurative oltre il 5

aprile 2015, potendo essa nuovamente svolgere al 100% la sua abituale attività lavorativa

di sorvegliante e domestica già dal 20 marzo 2015.

In queste circostanze, dal 6 aprile

2015.

l'assicuratore malattia non deve più versare all'attrice delle indennità

giornaliere per perdita di guadagno.

La petizione deve di conseguenza essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

alle parti e alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1

LTF).

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti