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Decisione

36.2015.49

Indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia a causa di una fibromialgia. Perizia giudiziaria. Applicazione di un termine di 3-5 mesi per cambiare datore di lavoro. Acquiescenza p

22 settembre 2016Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale

federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in

particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia

di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia

giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve

potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla

quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è

un mezzo di prova, poiché il legislatore escluso la perizia di parte come mezzo

di prova in generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale

perizia ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel i.S.v.

Art. 168 Abs. 1 ZPO

allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO ab”).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle

assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova

applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato

che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di

mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF

140 III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono

generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),

di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale

Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente

quali sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la

perizia di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze

processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito

dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente

contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per

nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il

Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e

soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il ricorrente

fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1

CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di

prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.

consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto

e gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento

delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte

(cfr. consid. 4).

2.7. In concreto, ritenuto come il

medesimo assicuratore, già in sede di risposta, in via subordinata ha

evidenziato la necessità di procedere con ulteriori accertamenti medici, e

meglio con l’allestimento di una perizia medica, accertato che l’interessata

risultava affetta da una sindrome somatoforme da dolore persistente -

fibromialgia (ICD 10 F 45.4), il TCA ha incaricato la dr.ssa med. __________ di

allestire una perizia medica sulla base della lettera circolare n. 339

dell’UFAS, allestita in seguito all’emanazione da parte del TF di una sentenza

di principio pubblicata in DTF 141 V 281.

Con referto del 22 aprile

2016 (doc. XXIII) la dr.ssa med. __________, dopo aver visitato in due

occasioni (17 dicembre 2015 e 4 aprile 2016) l’attrice ed aver acquisito

numerosa ulteriore documentazione medica, tra cui un rapporto psicologico della

psicologa e psicoterapeuta __________, un rapporto della dr. med. __________,

caposervizio reumatologia __________, un rapporto del PD dr. med. __________,

specialista FMH gastroenterologia, un rapporto della dr.ssa med. __________,

specialista FMH medicina interna generale ed aver integrato, come chiesto dalla

convenuta, una valutazione somatica interdisciplinare (cfr. pag. 2 del

referto), circa la capacità lavorativa ha stabilito: “incapacità lavorativa

(IL) nella misura del 100% dal 9.02.2015 al 31.01.2016 nell’attività abituale,

dal 1.02.2016 e continua, abile al lavoro nella misura del 100% (IL 0%) ma non

presso l’attuale datore di lavoro per problemi relazionali non elaborabili con

colleghi e superiori. Le raccomandazioni della perizia reumatologica sono da

integrare con il cahier de charges”, mentre circa la capacità lavorativa in

attività adeguata: “100% in ogni attività adeguata con raccomandazioni della

perizia reumatologica da integrarsi con il cahier de charges a partire dal

01.02.2016 e continua” (doc. XXIII).

2.8. In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia

giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il

Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto

concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella

perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la

concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una

superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle

conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

353 e riferimenti)."

2.9. In concreto,

questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare propria la

valutazione espressa dalla perita giudiziaria. In effetti, il referto non

contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti

dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un apprezzamento

medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in particolare, la specialista ha

espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a

un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid.

10.2).

Circa le

contestazioni dell’attrice che ritiene che solo con il secondo colloquio

avvenuto il 4 aprile 2016 è stato effettivamente riscontrato un miglioramento

del suo stato di salute, allorché in occasione della prima visita del 17

dicembre 2015 è risultata palese la sua totale incapacità lavorativa, va

evidenziato che la perita ha diffusamente spiegato e motivato le ragioni a

fondamento della sua valutazione e meglio del riacquisto della totale capacità

lavorativa con il 1° febbraio 2016 (cfr. pag. 17 seguenti della perizia del 22

aprile 2016, doc. XXIII). La specialista ha evidenziato che il ricovero presso

la Clinica __________, conclusosi il 13 aprile 2015 con la presa a carico

interdisciplinare attenta ai bisogni piscologici dell’attrice aveva già portato

ad un miglioramento dei sintomi della patologia, ma l’assenza della presa a

carico di cui beneficiava in clinica ha nuovamente comportato un aggravamento ed

un peggioramento della patologia, confermato dapprima dalla psichiatra curante

ed in seguito accertato in occasione del primo colloquio peritale del 17

dicembre 2015.

Successivamente

vi è stato un lento miglioramento, che, come rileva l’attrice, è stato

confermato in occasione della visita del 4 aprile 2016. Tuttavia, come emerge

dal referto peritale, il miglioramento è documentabile già a partire

dall’indagine psicologica della specialista in psicoterapia FSP __________, ossia

in occasione delle visite del 2 febbraio 2016, 16 febbraio 2016 e 25 febbraio

2016 (cfr. doc. XXIII pag. 17 e seguenti ed allegato A).

Per questo

motivo la perita ha accertato che l’attrice ha riacquisito la totale capacità

lavorativa dal 1° febbraio 2016 a condizione, tuttavia, che cambi datore di

lavoro a causa di una problematica relazionale non elaborabile (cfr. doc. XXIII

pag. 17 e seguenti).

L’assicurata,

pur contestando genericamente su questo punto la perizia giudiziaria, non ha

del resto presentato certificati medici atti a sovvertire le conclusioni della

dr.ssa med. __________.

Va ora esaminato quali sono le conseguenze del riacquisto della

capacità lavorativa al 100% nella precedente attività dal 1° febbraio 2016, ma

solo in caso di cambio di datore di lavoro.

2.10. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa vige il principio secondo cui

l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative

del danno alla salute (art. 61 LCA).

A

norma dell’art. 61 LCA:

"

In caso di sinistro, l’avente

diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi

pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i

provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.

Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo

inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui

troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."

Con

sentenza 5C.176/1998, del 23 ottobre 1998, al consid. 2c, l’Alta Corte ha

affermato:

"

(…)

L'art. 61 LCA esprime infatti il medesimo principio

generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da cui il

Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a tal fine

essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114 V 281

consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave della

libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da Maurer

(Schweizerisches Privatversiche- rungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con

riferimento all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un

intervento chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta

l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,

per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività

professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali

hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e

in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e

se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle circostanze.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa rinviata

all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per nuova

decisione. (...)."

In concreto, l’art. __________

CGA prevede il medesimo concetto. Infatti per l’art. __________ CGA in caso

d’incapacità lavorativa parziale o completa di lunga durata, l’assicurato è

tenuto ad accettare un’attività esigibile in un’altra professione o in un altro

ambito lavorativo. La CV 1 esorta l’assicurato, fissandogli un termine adeguato,

a conformare la sua precedente attività lavorativa o ad accettare un’altra

attività esigibile.

Per cui, in caso

d’incapacità lavorativa durevole nell’ambito dell’attività abituale in ossequio

all’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto a cambiare professione

(cfr. DTF 114 V 283). Per quanto concerne la determinazione del termine che può

essere assegnato all’attore per procedere al cambiamento di professione

nell’ambito delle assicurazioni sociali l’allora Tribunale delle assicurazioni

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha più volte ritenuto adeguati

periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF 111 V 239 consid. 2a e

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987, p. 108; 1994, p. 113ss). In questo

contesto, è opportuno rammentare che l'assicurato che, incapace nella

precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità lavorativa in

un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività professiona­le che

avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto che

l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non derivante da malattia (DTF 114

V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987 p. 106 consid. 2).

Va qui ricordato

che nella sentenza pubblicata in RAMI

2000 KV 112, pag. 122 seg., l’allora TFA ha stabilito l'applicabilità in ambito

LAMal, della giurisprudenza elaborata allorquando ancora era in vigore la LAMI.

La giurisprudenza è stata confermata con sentenza K 64/05 del 29 giugno 2006.

Il Tribunale

federale ha applicato la medesima giurisprudenza alle assicurazioni

complementari contro le malattie rette dal dritto privato. Con sentenza del 7

maggio 2002 (5C.74/2002), l’Alta Corte ha ad esempio ritenuto ammissibile

assegnare un termine di 3-5 mesi per il riadattamento professionale.

Cfr.

anche DTF 133 III 527, consid. 3.2.1.

Il periodo

di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la

sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta

in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato

l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la

durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle

circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età

dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF

114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza

citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro

determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV

112 pag. 123 consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile

periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte

dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti

a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ

2000 II pag. 440).

Con

Considerandi

una sentenza di principio 36.2013.48 del 18 dicembre 2013 (cfr. anche la

sentenza 36.2013.6 del 18 febbraio 2014) il TCA ha dovuto giudicare un caso

simile a quello in esame. Si trattava infatti di stabilire il diritto ad

indennità giornaliere di un’assicurata che a causa di una patologia psichica

non poteva più svolgere la propria attività presso la medesima ditta ma che

avrebbe dovuto cambiare datore di lavoro per poter continuare ad esercitare la

sua professione abituale.

La

Corte cantonale ha stabilito:

"

(…)

In concreto l'assicuratore, con scritto del 18

giugno 2013, ha avvertito l'attrice che avrebbe continuato a versarle le

indennità giornaliere per malattia fino al 31 luglio 2013.

Parte convenuta non ha imposto all’attrice un

cambio di attività lavorativa fissando un termine, che la giurisprudenza vuole

compreso tra i tre ed i cinque mesi. In effetti il perito e la specialista

curante dell’attrice hanno entrambe attestato che l'inabilità lavorativa era

legata all’attività svolta sul posto di lavoro (doc. U e V) con il rilievo che

un cambio, non di attività ma di luogo di lavoro, avrebbe permesso lo

svolgimento dell’attività professionale usuale della signora X In questo senso

correva l’obbligo all’assicurata di porre in atto gli sforzi necessari per

ridurre il danno e ciò mediante la ricerca di un altro datore di lavoro al fine

di riacquistare, gradatamente, la piena capacità lavorativa come infermiera.

Alla luce di quanto precede e della

particolarità dell’inabilità lavorativa riconducibile al luogo di svolgimento

dello stesso, pur se non obbligata ad un cambio di professione come tale, alla

signora X vanno applicati i precetti sviluppati dalla giurisprudenza federale

in materia di cambio di professione. D'avviso del TCA, infatti, siccome è

possibile pretendere da un assicurato che,

incapace di lunga durata nella precedente attività, metta a frutto la sua

residua capacità lavorativa in un'altra professione, a maggiore ragione può

essere preteso che la persona inabile eserciti la sua abituale professione ma

presso un diverso datore di lavoro (majore ad minus). La giurisprudenza

relativa al cambio di professione va applicata quindi in via analogetica al

cambio di datore di lavoro e quindi di luogo di lavoro.

Per concretizzare l’obbligo occorre concedere

all’assicurata un termine, remunerato mediante versamento di indennità per la

perdita di guadagno, che sia analogo a quello fissato per il cambio di lavoro

fissato dalla giurisprudenza, e, soprattutto, sia consono per porre in atto il

cambiamento.

Nell'evenienza concreta, il contratto di lavoro agli

atti è datato 1° gennaio 2006 (doc. E), ma l'attrice è dipendente della Y sin

dal 1° agosto 2001. Ritenuto, poi, che il contratto attualmente in vigore non

prevede norme particolari in caso di disdetta (art. 335c cpv. 2 CO), ma solo un

rinvio al diritto svizzero, considerato che l'art. 335c cpv. 1 CO dispone

che il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel

primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di

servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre

mesi, X è pertanto tenuta a dare un preavviso di tre mesi prima di potersi

liberare dalla predetta datrice di lavoro.

Questo termine è da ritenere un lasso temporale minimo

in situazioni che impongano un cambio di luogo di lavoro e datore di lavoro

anche qualora i termini di disdetta del rapporto di lavoro fossero inferiori a

quali applicabili in concreto. Si

ritiene qui che l’assicuratore doveva riconoscere all’attrice il versamento di

indennità di lavoro per ulteriori tre mesi e mezzo dalla comunicazione del 18

giugno 2013 e quindi sino alla fine di settembre 2013, e non soltanto per 6

settimane coma fatto con la comunicazione consegnata al doc. D. Il termine

appare del tutto adeguato alla luce dello status dell’assicurata, del pensum

del suo lavoro, della sua formazione e della sua età, al fine di trovare

adeguata nuova collocazione professionale.” (sottolineatura del redattore)

2.11

In concreto, secondo la

succitata giurisprudenza, l’assicuratore avrebbe dovuto assegnare all’attrice,

completamente inabile al lavoro dal 9 febbraio 2015 al 31 gennaio 2016 ed abile

al lavoro al 100% dal 1° febbraio 2016 presso un altro datore di lavoro, un

termine minimo di tre mesi per cambiare posto di lavoro e durante il quale

continuare a versare le indennità giornaliere nella medesima misura del 100%,

come in precedenza (cfr. sentenza 4A_111/2010 del 12 luglio 2010

consid. 3.2.1: “[…] Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsque

l'assuré doit envisager un changement de profession en regard de l'obligation

de diminuer le dommage, la caisse doit l'avertir à ce propos et lui accorder un

délai adéquat - pendant lequel l'indemnité journalière versée jusqu'à

présent est due - pour s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour

trouver un emploi […]”, sottolineatura

del redattore).

Nella

sentenza 36.2013.48 del 18 dicembre 2013 il TCA ha infatti stabilito che un

termine di tre mesi “è da ritenere un lasso temporale minimo in situazioni

che impongano un cambio di luogo di lavoro e datore di lavoro anche qualora i

termini di disdetta del rapporto di lavoro fossero inferiori a quali

applicabili in concreto”.

Nel caso di specie può

rimanere aperta la questione di sapere se, alla luce dell’età della ricorrente,

del lungo periodo d’incapacità di lavoro completo (quasi un anno) e delle

caratteristiche dell’attrice, non occorra piuttosto assegnare un termine più

lungo, e meglio quello di 5 mesi.

Infatti, dal 28 aprile

2016, l’attrice è comunque di nuovo completamente inabile al lavoro (doc. XXVI).

In primo luogo essa è stata degente presso la Clinica __________ fino al 24

giugno 2016 (doc. B4) ed in seguito la curante, dr.ssa med. __________, ha

attestato la continuazione dell’incapacità lavorativa totale (doc. B5 e B6).

Non vi è alcun motivo per mettere in dubbio queste attestazioni. Del resto, l’assicuratore

non ha prodotto atti medici contrari. Inoltre le certificazioni emesse nel

corso del 2015 dalla medesima dr.ssa med. __________ erano state confermate

anche dalla perita (doc. XXIII). Non vi sono di conseguenza ragioni per non

ritenere fedefacenti anche le attestazioni relative al periodo dal 25 giugno

2016.

Ad ulteriore conferma che

l’interessata, nel periodo in esame, non può svolgere un’attività lavorativa, vi

è la circostanza che dal rapporto di dimissione della Clinica __________ del 20

luglio 2016, dove figurano quale diagnosi psichiatriche il “disturbo

depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto (ICD-10 GM: F33.1)

“ ed il “disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 GM F45.40)”,

emerge che, dopo aver raggiunto un buon compenso psichico, sono state

concordate le dimissioni “previa attivazione degli aiuti infermieristici

domiciliari dell’Associazione __________: controllo salute, al fine di

monitorare le condizioni fisiche generali, 5 volte alla settimana; infermiere

psichiatrico, al fine di supportare la paziente a valutare l’andamento

generale, 3 volte alla settimana; preparazione di dosette settimanali e

controllo assunzione terapia. Ci siamo inoltre messi in contatto con il __________,

presso il __________, per richiedere un’assistenza per la paziente, la quale

poi dovrà presentarsi personalmente per consegnare la documentazione necessaria”

(doc. B4).

In queste condizioni, in assenza

di qualsiasi contestazione specifica e qualificata, tramite atti medici

oggettivi, da parte dell’assicuratore, la richiesta di procedere con un’ulteriore

perizia va respinta. A questo proposito va rammentato che con sentenza

4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito che in caso

di presentazione di un referto medico, laddove si vuole contestarne il

contenuto, occorre censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando

elementi oggettivi, non bastando una critica generica (“Dans

le cas présent, l'intimée a produit l'expertise privée du Dr B.________, datée

du 1er juillet 2015, comportant sept pages. Ce

rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l'expert, qui l'a amené à

considérer que le recourant était en mesure de travailler en tout cas dès le 23

juin 2015. Confronté à cette expertise privée, le recourant s'est borné à la

contester globalement par pli du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas

d'accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.________,

psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au

rapport de l'expert privé B.________, faute d'objectivité et de neutralité de

ce dernier. Si le Dr A.________ relève des discordances entre le diagnostic

posé par le Dr B.________ (trouble de l'adaptation avec réaction dépressive

prolongée), les plaintes subjectives du recourant et la conclusion qu'il n'est

pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les

allégations figurant dans l'expertise privée. Autrement dit, la remise en cause

des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par

l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation motivée du recourant, comme

l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le Dr A.________ ne s'est

exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque ce dernier a joint le

rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015. Dans de

telles circonstances, les allégations précises de l'expertise privée -

contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve de leur véracité si

elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office de

l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus

de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était

entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas

violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait

emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

In concreto il Tribunale ha trasmesso alla convenuta il referto della Clinica

__________ e i certificati della curante con scritto del 29 luglio 2016, per

una presa di posizione entro il 30 agosto 2016 (doc. XLV). Un lasso di tempo

entro il quale avrebbe potuto far prendere posizione al proprio medico di

fiducia. Certo, la rappresentante è stata assente i primi 15 giorni di agosto

2016.

ed ha dovuto preparare un dibattimento penale laborioso per il 23 agosto

2016.

(doc. XL). Tuttavia nello scritto del 30 agosto 2016 l’assicuratore si è

limitato a contestare in maniera generica le valutazioni della curante, dr.ssa

med. __________ (ma non della Clinica __________), che ha attestato una totale

incapacità lavorativa, non ha prodotto alcunché, non si è riservata di

presentare un’ulteriore presa di posizione del medico fiduciario nel caso di

rifiuto dell’attrice della proposta di transazione e non ha chiesto una proroga

per poter semmai presentare una presa di posizione dettagliata del proprio

medico di fiducia.

Ne segue che questo TCA

deve concludere che l’interessata continua ad essere completamente inabile al

lavoro anche dopo il 24 giugno 2016.

Riassumendo,

all’attrice, completamente inabile al lavoro dal 9 febbraio 2015 al 31 gennaio

2016.

(doc. XXIII), andrebbe assegnato, con effetto dal 1° febbraio 2016, un

termine di almeno tre mesi per trovare la medesima occupazione presso un altro

datore di lavoro, durante il quale l’assicuratore deve versare le indennità

piene (sentenza 36.2013.48 del 18 dicembre 2013). Ritenuto tuttavia che prima

dello scadere del termine l’interessata ha subito una ricaduta che l’ha resa

totalmente inabile al lavoro dal 28 aprile 2016 al 24 giugno 2016 e che in

seguito è stata nuovamente giudicata inabile al lavoro dalla propria curante

senza che l’assicuratore abbia contestato, in maniera qualificata e meglio

tramite la produzione di ulteriori atti medici, le conclusioni della curante,

le prestazioni devono continuare ad esserle versate nella misura del 100% fino

al suo esaurimento o, al più presto, fino al ristabilimento della capacità

lavorativa, non senza prima aver assegnato un termine di adeguamento di 3-5

mesi ed aver proceduto con l’abituale raffronto dei redditi (cfr. art. __________

CGA; cfr. anche sentenza 36.2015.94 del 30 giugno 2016).

2.12

Come visto il

TCA ha dovuto allestire una perizia medica.

In ambito di assicurazioni

sociali, e meglio di AI, in DTF 139 V 496 il TF ha precisato, applicando l’art.

45.

LPGA, quali sono i criteri da prendere in considerazione per determinare se

la spese di una perizia giudiziaria possono essere poste a carico dell’autorità

amministrativa ed ha esteso questa possibilità dapprima all’assicurazione

contro gli infortuni (DTF 140 V 70) ed in seguito all’assicurazione malattie

(sentenza 9C_781/2013 del 28 gennaio 2014). In sintesi, i costi del referto

possono essere accollati all’assicuratore laddove quest’ultimo ha effettuato

un’istruttoria lacunosa o con insufficienze qualificate e se la perizia serve a

colmare le mancanze dell’assicuratore. In altre parole è necessario un nesso

tra le lacune istruttorie e la necessità di allestire una perizia giudiziaria

(sentenza 9C_781/2013 del 28 gennaio 2014, consid. 3.2).

Nell’ambito della

procedura civile l’art. 104 cpv. 1 CPC prevede che il giudice statuisce sulle

spese giudiziarie (composte di spese processuali e spese ripetibili; cfr. art.

95.

cpv. 1 CPC) di regola nella decisione finale (cfr. anche sentenza 4A_76/2016

del 30 agosto 2016, consid. 5).

Ai

sensi dell’art. 114 lett. e CPC nella procedura decisionale non sono tuttavia addossate

spese processuali (di cui fanno parte le spese dell’assunzione delle prove

[art. 95 cpv. 2 lett. c CPC]) per le controversie derivanti da assicurazioni

complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge

federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie.

Certo,

per l’art. 115 CPC in caso di malafede o temerarietà processuali, le spese

processuali possono essere addossate a una parte anche nelle procedure

gratuite.

In

concreto l’assicuratore, sulla base della documentazione agli atti, con la

risposta di causa del 10 luglio 2015, ha proposto lui medesimo, perlomeno in

via subordinata, l’allestimento di una perizia, e in via ancora più subordinata

il rinvio degli atti della causa a sé stesso per esperire una perizia (doc.

III). Precedentemente si era limitato ad acquisire una presa di posizione di

poche righe di due medici consulenti (doc. 14), malgrado si fosse in presenza

della diagnosi di sindrome somatoforme/fibromialgia per la quale, anche prima

della sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 e che

ha modificato la giurisprudenza, erano state emesse numerose sentenze nelle

quali erano stati indicati gli accertamenti medici necessari da mettere in atto

in presenza di questa patologia (cfr. in particolare la DTF 131 V 49).

La stessa rappresentante,

in sede di udienza, il 22 settembre 2015 ha dato atto che “vi sono

contraddizioni che essa riconduce alla curante che non avrebbe motivato

obbiettivamente e in maniera tracciabile nei precedenti certificati la patologia”

(doc. XII). Dal canto suo la dr.ssa med. __________ ha rilevato come “l’Avvocato

dell’Assicurazione ha d’altra parte rileva che la documentazione medica

prodotta non è esauriente” (pag. 5 doc. XXIII) ed ha inoltre evidenziato

come “la presente perizia ha presentato aspetti inconsueti; per la scarsità

di elementi clinici inizialmente disponibili è stato necessario organizzare

(come anche chiesto da una delle parti) una valutazione interdisciplinare”

(pag. 16, doc. XXIII, sottolineatura del redattore).

Spettava pertanto in primo

luogo all’assicuratore esperire gli accertamenti medici necessari.

Tuttavia

l’agire della convenuta, seppur minimalista, non può essere considerato come

temerario o in malafede ai sensi del citato disposto (cfr. Trezzini, in Commentario

al CPC, pag. 453; Rüegg, in Basler Kommentar, n. 1 e seguenti ad art. 115, pag.

648.

e seguenti; Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 3a edizione,

n. 5 e seguenti ad art. 115, pag. 958 e seguenti).

Le spese della perizia

devono pertanto restare a carico dello Stato.

Questo Tribunale rileva a

questo proposito che le indennità giornaliere contro la perdita di guadagno in

caso di malattia possono essere assoggettate sia al diritto delle assicurazioni

sociali (art. 67 e seguenti LAMal), sia al diritto privato (LCA), a dipendenza

della volontà delle parti al momento della conclusione del contratto e che di

conseguenza in presenza di una medesima prestazione, vi sono due procedure

diverse.

La prima, in ambito di

controversie derivanti dalle assicurazioni sociali, che contempla una base

legale per accollare all’assicuratore, a determinate condizioni, le spese di

una perizia che avrebbe dovuto essere allestita in sede amministrativa (art. 45

LPGA), la seconda, in ambito di controversie derivanti da assicurazioni

complementari alla LAMal, che non prevede alcunché di simile, se non in caso di

temerarietà o malafede di una parte.

Spetta semmai al

legislatore risolvere il problema.

All’attrice, vincente in

causa, vanno invece riconosciute le ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC e

114.

lett. e CPC e contrario), che rendono priva di oggetto la richiesta

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata, implicitamente, il

9.

maggio 2016 (doc. XXVII).

2.13

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La

petizione, nella misura in cui non è stralciata dai ruoli per acquiescenza, è accolta.

§ CV 1 è condannata a versare a

AT 1, oltre alle prestazioni già solute, indennità giornaliere complete dal 1°

febbraio 2016 al 27 aprile 2016 e dal 25 giugno 2016 fino ad esaurimento delle

prestazioni o riacquisizione della capacità lavorativa conformemente al consid.

2.11.

2.Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CV 1 verserà a AT 1 fr. 2'500 di ripetibili (IVA inclusa se dovuta), ciò che

rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3.Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti