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Decisione

36.2015.50

Modifica della giurisprudenza sul valore probante delle perizie di parte in controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale. Nel processo civile, le perizie di parte de

11 novembre 2015Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale

federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in

particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia di

cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia giudiziaria

(cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve

potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla

quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è

un mezzo di prova. Questo parere dottrinale è fondato sulla volontà del legislatore

che ha rifiutato di considerare in maniera generale che una perizia di parte costituisca

un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e non soltanto una perizia giusta

l’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (cfr. consid. 2.5.3).

Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle

assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova

applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato

che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di

mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF

140 III 24; DTF 132 III 83).

Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono

generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),

di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale

Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente quali

sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la perizia

di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze

processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito

dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente

contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per

nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il

Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e

soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il

ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1

CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di

prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.

consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto e

gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento

delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte

(cfr. consid. 4).

2.8. Nell’evenienza concreta, dagli

atti medici precedentemente esposti (cfr. consid. 2.6) risulta che l’attore è

stato inabile al lavoro al 100% per malattia dal 25 agosto al 31 dicembre 2014.

Sia il suo medico curante, dr.ssa __________, medico chirurgo, sia

la dr.ssa __________, attiva presso l’Unità operativa di psichiatria di __________,

hanno personalmente visitato l’attore più volte e hanno attestato dei disturbi

psichici, qualificati dapprima come stato ansioso-depressivo reattivo e in seguito

quale reazione mista di tipo ansioso-depressiva (ICD-10: F 43.22)

Nel suo primo referto del 5 settembre 2014, quindi redatto poco

dopo l’insorgenza dell’incapacità lavorativa dell’assicurato, la dottoressa __________

ha evidenziato che il paziente presentava tono dell’umore deflesso e che

v’erano i sintomi della depressione, perciò era opportuna una valutazione

psicologica che è stata effettuata il 29 settembre 2014 da parte della dr.ssa __________.

La specialista ha subito disposto un trattamento farmacologico con Sertralina e

Zolpidem e ha previsto una visita psichiatrica di controllo dopo un mese.

Infatti, il 7 novembre 2014 ha confermato l’opportunità di proseguire con la

terapia somministrata e il successivo il 9 dicembre 2014 ha consigliato di continuare

con questa cura, avendo diagnosticato una reazione mista di tipo

ansioso-depressiva.

Queste valutazioni, eccetto l’ultima del 9 dicembre 2014 siccome

posteriore, sono state messe in discussione il 18 novembre 2014 dal medico

specialista interpellato dall’assicuratore malattia. Il dr. med. __________ ha

ritenuto che non fosse stata presentata una descrizione di status oggettiva, se

non un senso di rabbia sorto a seguito del licenziamento. Inoltre, la terapia

farmacologica prescritta era blanda e nemmeno v’erano segni o sintomi di

interesse psicopatologico con influsso sulla capacità lavorativa.

Neppure, poi, la diagnosi era stata posta secondo la riconosciuta

classificazione internazionale. Pertanto, il senso di rabbia o di tristezza a

seguito del licenziamento non configuravano uno stato psicopatologico con

influsso sulla capacità lavorativa.

Il TCA evidenzia che queste affermazioni costituiscono la presa di

posizione di un medico specialista effettuata nell’ambito di una perizia di

parte richiesta dall’assicuratore malattia convenuto.

Come visto, contrariamente al diritto delle assicurazioni sociali,

in cui esse assurgono ad avere valore di prova (DTF 125 V 351), nel diritto

privato, al quale appartiene l’assicurazione di indennità giornaliera per malattia

stipulata dal datore di lavoro dell’attore, sono invece delle semplici

allegazioni di parte e quindi non va loro attribuito il valore di un mezzo di

prova (DTF 132 III 83).

Tuttavia, queste allegazioni di parte possono essere contestate specificando

in concreto quali sono gli elementi con cui non si concorda.

Nel caso in esame, l’attore ha prodotto il rapporto medico del 9

dicembre 2014 in cui la dottoressa __________ ha posto la diagnosi secondo la

classificazione internazionale riconosciuta (ICD-10: F 43.22), evadendo così la

critica formulata dal perito di parte che non ha ritenuto valido il referto

della collega siccome privo di questa indicazione.

Inoltre, rispondendo alle censure del perito di parte, l’interessato

ha osservato di seguire una terapia medica a base di Sertralina e Zolpidem a

causa del suo stato ansioso-depressivo reattivo e di beneficiare di un supporto

psicologico.

A tale riguardo, questo Tribunale evidenzia che anche se questa

cura è stata considerata blanda dal dr. med. __________, la stessa è stata comunque

prescritta da una specialista in psichiatria per la problematica riscontrata

nell’attore ed è perdurato anche nel mese di dicembre 2014 e meglio fino a

quando l’attore ha trovato un nuovo posto di lavoro.

Va pure rilevato che all’osservazione del perito di parte sul

senso di rabbia e di tristezza che ha pervaso l’assicurato a seguito del

licenziamento e che lo psichiatra ha considerato come un fattore esterno alla

malattia e quindi non costituente uno stato psicopatologico avente influsso

sulla capacità lavorativa, il terzo referto della psichiatra che ha avuto in

cura l’attore ha replicato che era presente uno stato ansioso con deflessione

timica e accessi di rabbia, tanto da essere comunque necessaria una cura medica

Considerandi

specifica composta da un supporto psicologico e da una terapia farmacologica.

Così stando le cose, d’avviso del TCA, l’attore è stato in grado di

debitamente motivare le sue allegazioni e di concretizzarle con il supporto di

certificati medici specialistici.

Anzi, la posizione dell’attore risulta migliore rispetto a quella

dell’assicuratore malattia, giacché le valutazioni delle dottoresse __________

e __________ sono state effettuate dopo avere personalmente visto e visitato

l’interessato di volta in volta.

Per contro, malgrado l’assicurato abbia espressamente chiesto al

suo assicuratore di essere subito sottoposto ad una visita peritale da parte di

un medico di sua fiducia, la valutazione del dr. med. __________ è unicamente avvenuta

– dopo quasi tre mesi dall’insorgenza della malattia e la conseguente

incapacità lavorativa - sulla scorta della documentazione cartacea trasmessagli

dall’assicuratore che gli ha conferito il mandato. Nessuna visita personale è

stata effettuata dal perito di parte e ciò malgrado quest’ultimo abbia ritenuto

che un senso di rabbia o di tristezza insorto dopo il licenziamento non desse

luogo, di principio, ad uno stato psicopatologico.

In tali circostanze, se il perito di parte avesse visitato di

persona l’attore, a mente del Tribunale avrebbe potuto valutare de visu

lo stato di salute dell’assicurato, soprattutto alla luce del fatto che i

disturbi lamentati erano di carattere psichico e non somatico e quindi meno

facilmente oggettivabili dai soli referti cartacei.

Ma v’è di più a comprova del fatto che l’attore ha saputo

criticare concretamente e chiaramente la perizia di parte dell’assicuratore

malattia.

Non bastando mai, a detta di quest’ultimo, i certificati che

l’attore gli faceva pervenire, l’interessato ha consultato un professore

universitario specialista in psichiatria, il quale non solo l’ha peritato di

persona, ma ha anche correttamente richiamato le cartelle cliniche dell’assicurato.

Così facendo, lo specialista ha acquisito delle informazioni supplementari a

quelle riportate nei soli certificati rilasciati dalla dottoressa del Centro

psicosociale.

A proposito di questo parere, che assurge ad essere una mera allegazione

di parte alla stessa stregua della perizia del dr. med. __________ (citata STF

4A_178/2015), quest’ultimo ha osservato il 2 aprile 2015 che il referto del

collega __________ è stato allestito su atti forniti da terzi definiti come

cartella clinica, ma non riassunti né elencati in modo chiaro e completo. Ad

ogni modo, nemmeno conterrebbero dei nuovi elementi.

Al riguardo, il TCA osserva che è vero che non v’è un elenco dei

documenti sui quali il professore di psichiatria si è chinato.

Tuttavia, al di là di questo aspetto formale, va precisato che

degli elementi nuovi sono invece emersi, laddove la psichiatra dell’__________ Ospedale

__________ di __________ ha annotato nella cartella clinica dell’assicurato che

nel mese di novembre 2014 il suo stato di salute era leggermente migliorato e

che al controllo del 9 dicembre 2014 andava meglio e gli ha consigliato di

continuare la terapia in corso.

Infine, il prof. __________ ha osservato che, a fine dicembre, la

notizia dell’assunzione presso un altro datore di lavoro ha liquidato la

condizione di sofferenza psicopatologia dell’attore, che era sorta in reazione

a problematiche lavorative.

Lo specialista consultato dall’attore ha inoltre giustificato la sua

pausa lavorativa evidenziando due fattori, che il perito incaricato

dall’assicuratore malattia ha contestato integralmente ritenendo che la

certificazione di inabilità lavorativa si sia basata su frasi estrapolate

appositamente da un manuale di psichiatria e dal DSM V sul lavoro e sull’uso di

psicofarmaci, anziché fondarsi sull’effettivo stato di salute dell’interessato.

Queste affermazioni non vanno qui tutelate.

D’avviso di questo Tribunale, infatti, il prof. __________ ha

citato della letteratura medica semplicemente per suffragare la sua tesi, secondo

cui una persona che non ha mai assunto psicofarmaci e che seguiva una terapia

timoanalettica impegnativa potesse esporre sé stessa e anche i suoi colleghi a

dei pericoli gravi legati al lavoro di gruista, attività che richiede una

stabile e sicura tenuta dell’equilibrio. Inoltre, essendo la problematica

lavorativa la causa del suo status mentale che lo coinvolgeva in maniera

elevata dal profilo emozionale con conseguente deficit di concentrazione tipico

delle patologie depressive, il rischio di incidenti sul lavoro, vista la

particolare attività esercitata, sarebbe potuto incrementare.

Alla luce di queste spiegazioni, il TCA ritiene che avendo il

professore avuto un colloquio con l’assicurato, egli ha potuto esporre la sua opinione

specialistica valutando attentamente il suo stato di salute, che a quel momento

era sì migliorato essendo tornato a lavorare dall’inizio dell’anno 2015, ma con

i precedenti certificati medici l’esperto ha comunque potuto farsi un quadro

della situazione, trarre le proprie conclusioni e supportarle mediante letteratura

scientifica. Per questo motivo, va respinta l’asserzione dello psichiatra invitato

dall’assicuratore convenuto, secondo cui questo parere specialistico sarebbe “esclusivamente

un’interpretazione personale del Prof. __________ degli atti a lui presentati,

con conclusione finale basata su aspetti sociali non di pertinenza medico-psichiatrica.”.

2.9

A proposito del rifiuto

dell’assicuratore convenuto di versare delle prestazioni all’attore invocando

la presenza di un fattore esterno alla malattia, va qui evidenziato che tutti i

medici intervenuti sono concordi nell’affermare che la sindrome depressiva dell’attore

è insorta a seguito del preannunciato licenziamento, poi concretizzatosi a fine

anno 2014.

Gli è quindi stata riconosciuta un'affezione

psichica provocata sostanzialmente da problematiche professionali ed

economiche, in merito alle quali l’assicuratore malattia convenuto ritiene che,

trattandosi di fattori esterni alla malattia, una tale incapacità al lavoro non

debba dare luogo a prestazioni assicurative, mentre l’attore ha evidenziato che

indipendentemente dalla causa che ha scatenato la depressione, egli è stato a

tutti gli effetti inabile al lavoro, perciò ha diritto di ricevere le indennità

giornaliere contrattualmente previste.

D’avviso di questo Tribunale, determinante per sapere se l’attore ha

diritto al versamento di prestazioni è l’esistenza di una malattia che ha dato

luogo ad un’incapacità lavorativa certificata medicalmente.

Non va infatti dimenticato che proprio le Condizioni Generali di

Assicurazione dell’assicuratore convenuto prevedono che alla base del diritto

alle prestazioni assicurative vi sia una malattia, intesa come qualsiasi danno

alla salute fisica o psichica che richieda un esame o una cura medica oppure

provochi una incapacità al lavoro (art. 2.5 CGA). Ai fini del versamento delle

prestazioni vi deve poi essere un'incapacità lavorativa di almeno il 50% confermata

da un medico (art. 15.6 CGA), tenendo presente che qualsiasi incapacità, totale

o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività

abituale configura un'incapacità al lavoro (art. 13.3 CGA).

Nel caso in esame, i medici curanti dell’attore hanno senza dubbio

attestato la presenza di una malattia diagnosticando una sindrome ansioso-depressiva

reattiva e tale patologia ha richiesto una cura, sia con farmaci sia con

supporto psicologico.

Inoltre, questo stato depressivo ha portato l’interessato a non

più essere in grado di svolgere la sua attività, soprattutto se si pone mente

che l’attività principale era quella di gruista.

È notorio, infatti, che si tratta di un lavoro di ampia responsabilità

che necessita di particolare tranquillità ed equilibrio psichico.

Pertanto, lo stato ansioso con deflessione timica e gli accessi di

rabbia, oltre che l’insonnia, non costituivano certo la condizione mentale

ideale per l’attore per continuare a svolgere le mansioni di gruista.

Di conseguenza in presenza, senza alcun dubbio, di tutti gli

elementi costitutivi della malattia che ha dato luogo ad una cura e,

oltretutto, a un’incapacità di lavoro attestata da una specialista in materia

che ha visitato più volte l’interessato durante il periodo della malattia (art.

2.5

CGA), CV 1 deve essere condannata a versare all’attore le prestazioni

assicurative contrattualmente previste che gli spettano per l’inabilità lavorativa

certificata dal 25 agosto 2014 al 31 dicembre 2014, fermo restando un eventuale

sovraindennizzo dato dall’avvenuto pagamento del salario dal 25 agosto al 30

settembre 2014.

2.10

Alla luce delle considerazioni

esposte, la petizione deve essere accolta e all’attore, rappresentato da un

sindacato, vanno riconosciute delle indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta.

§ CV 1 verserà all’attore le

indennità giornaliere di malattia spettantigli dal 25 agosto al 31 dicembre

2014 a dipendenza della malattia e della conseguente inabilità lavorativa sorte

il 25 agosto 2014.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’assicuratore malattia riconoscerà ad AT 1 delle indennità per

ripetibili di Fr. 2'000.-, IVA, se dovuta, inclusa.

3. Comunicazione

alle parti e alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1

LTF).

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti