36.2015.50
Modifica della giurisprudenza sul valore probante delle perizie di parte in controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale. Nel processo civile, le perizie di parte de
11 novembre 2015Italiano36 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.50
TB
Lugano
11 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 30 giugno 2015 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare contro le
malattie
ritenuto in fatto
1.1. Nel corso del mese di luglio
2014 la ditta __________ di __________ ha prospettato il licenziamento a AT 1,
suo dipendente da quasi 30 anni, circostanza che si è concretizzata su accordo
fra le parti per il 31 dicembre 2014 (doc. 20).
1.2. Assicurato presso CV 1 per la
perdita di guadagno in caso di malattia per il tramite del suo datore di
lavoro, dal 25 agosto 2014 fino a fine anno l’assicurato è stato ritenuto
inabile al lavoro al 100% dai suoi medici curanti per una sindrome ansiosa
depressiva reattiva.
1.3. Accertato lo stato di salute
dell’assicurato presso i suoi curanti (doc. B), ritenendo che l’inabilità
lavorativa derivasse da motivi esterni e non medici, il 31 ottobre 2014 (doc. D)
l’assicuratore malattia ha informato l’interessato che non gli avrebbe erogato
prestazioni di indennità giornaliera.
1.4. Le contestazioni
dell’assicurato (doc. E) e i nuovi certificati medici (docc. C e 15) sono stati
sottoposti dall’assicuratore a una valutazione medica (doc. 16), a seguito
della quale CV 1 ha confermato il 3 dicembre 2014 (doc. F) la sua posizione di
diniego di indennità giornaliere, ribadendo che fattori considerati esterni non
possono fondare un’inabilità lavorativa riconosciuta e oggettivamente
comprovata. Inoltre, nella documentazione prodotta non sarebbe stata indicata
nessuna nuova diagnosi medicalmente codificata ICD-10 e i certificati medici
allegati non sarebbero stati redatti da uno specialista.
1.5. Nel certificato del 9
dicembre 2014 (doc. H) la dr.ssa __________ ha posto la diagnosi di “reazione
mista di tipo ansioso-depressiva (ICDX F43.22)”, perciò l’interessato ha
chiesto all’assicuratore malattia di versargli quanto di sua spettanza (doc. G).
Il 12 febbraio 2015 (doc. I) l’assicuratore ha confermato il
rifiuto, affermando che l’interessato poteva confutare la valutazione dello
specialista in psichiatria interpellato soltanto se in presenza di “documentazione
medico-specialista di egual portata.”.
Sono quindi giunte all’indirizzo dell’assicuratore delle perizie
specialistiche (docc. L e 22), accompagnate da uno scritto dell’assicurato
chiedente le indennità giornaliere dal 25 agosto al 31 dicembre 2014 (doc. M).
Il 2 aprile 2015 (doc. 23) il dr. med. __________ si è pronunciato
su questa documentazione confermando la sua precedente posizione così come
l’assicuratore il 10 aprile 2015 (doc. N), il quale ha precisato di avere
versato lo stipendio all’ex datore di lavoro dell’assicurato dal 25 agosto al
30 settembre 2014.
Insieme alle rimostranze del 28 aprile
2015 (doc. O) l’interessato ha prodotto un nuovo referto del prof. __________
(doc. P).
1.6. Con la petizione del 30
giugno 2015 (doc. I) AT 1, rappresentato dall’RA 1, ha postulato in via
principale che l’assicuratore malattia sia condannato a versare le indennità
giornaliere per perdita di guadagno dal 25 agosto al 31 dicembre 2014, mentre
in via subordinata che l’incarto sia retrocesso all’assicuratore malattia per
un complemento istruttorio.
L’attore ha spiegato che la minaccia di disdetta del rapporto di
lavoro l’ha fatto cadere in una spirale depressiva sfociata nell’incapacità
lavorativa del 25 agosto 2014, non riconosciuta da CV 1 a motivo che sarebbe da
ricondurre a fattori esterni e non di carattere medico. A dire
dell’interessato, invece, non sarebbe corretto valutare le cause che l’hanno
portato alla depressione, ma importante sarebbe unicamente determinare
l’incidenza dello stato depressivo sulla sua capacità lavorativa. A tale
riguardo, l’attore ha contestato di non essersi mai rivolto ad uno specialista,
visto che i referti del 29 settembre 2014 e del 9 dicembre 2014 sono stati
rilasciati da specialisti in psichiatria. Anche la successiva perizia allestita
dal Prof. __________ attesta inequivocabilmente che egli era inabile al lavoro
in misura completa visto anche il tipo di attività esercitata (gruista), ma che
una volta trovato un nuovo posto di lavoro il carattere reattivo del disturbo
psichico diagnosticato ha fatto sì che egli riacquistasse la sua piena capacità
lavorativa da fine anno 2014.
L’interessato ha infine osservato come
malgrado la sua esplicita richiesta in tal senso, l’assicuratore malattia non
l’ha mai fatto visitare dai suoi medici, ciò che non deve però ora penalizzarlo.
1.7. L’8 settembre 2015 (doc. VII)
CV 1 ha reso la propria risposta proponendo di respingere la petizione
dell’attore.
Secondo l’assicuratore convenuto, poiché fino a fine settembre
2014 l’attore non era seguito da uno specialista, ma da un chirurgo, presentava
una sindrome depressiva reattiva al licenziamento, sino ad allora non era stata
predisposta alcuna cura medicamentosa, non v’era una descrizione dello stato di
salute oggettivo a sostegno della sua inabilità lavorativa totale e la cura
predisposta ad inizio ottobre 2014 era blanda, non gli riconosceva un diritto a
prestazioni assicurative, giacché la sua inabilità lavorativa era dovuta a un
fattore esterno non assimilabile a una malattia. L’assicuratore si è quindi
basato sul parere logico e motivato del dr. med. __________ espressamente
interpellato, il quale ha escluso la presenza di una malattia psichica atta a
giustificare un’inabilità lavorativa, mentre la documentazione medica prodotta
dall’attore sarebbe scarna e non esaustiva. Inoltre, la causa all’origine dell’inabilità
lavorativa avrebbe influenza, visto che non ogni notizia di imminente
licenziamento giustifica un’inabilità lavorativa per malattia e in specie un
temporaneo problema di lavoro sarebbe stato fatto ricadere come problema di
salute atto a influenzare la capacità lavorativa. Per di più, è stato l’attore
a scegliere di lasciare il posto di lavoro rinunciando al salario dovuto nel
termine di disdetta ed essendo possibile una valutazione in base agli atti non
era necessariamente indicata una visita personale.
1.8. Il 9 ottobre 2015 (doc. X) ha
avuto luogo davanti al TCA un’udienza con tutte le parti in causa.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se il 25 agosto 2014 sia sorta nell'attore una malattia che
abbia comportato una sua inabilità lavorativa a decorrere da quello stesso
giorno.
2.2. Per quanto
concerne l'indennità per perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come
emerge da una sentenza del TF del 26 settembre 2007 (4A_53/2007), che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa
di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore
di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata
indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro
sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sulle condizioni di
applicazione di questa norma, Adrian von
Kaenel, Verhältnis einer Krankentag-geldlösung zu Art. 324a OR, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo
2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).
La durata del pagamento del salario dipende dalla
durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente
applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian
von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento
del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der
Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime legale di base a
tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non
può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid.
2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di
derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto
normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente
per il lavoratore (sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian von Kaenel, op. cit., pag. 120 seg.). Si tratta, di regola,
di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro
durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione
mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede
al versamento (Gabriel Aubert, in:
Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in
forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne i diritti
minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale,
quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la
durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora –
come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione
di indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità
di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle
condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione
del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti
dottrinali).
2.3. Nella fattispecie fanno stato
le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione d'indennità
giornaliera in caso di malattia __________, edizione 01.2008 (doc. 6), come
previsto dalla polizza assicurativa stipulata da __________, ex datore di lavoro
dell’attore, con CV 1 (doc. 6).
La copertura dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di
malattia di cui alla polizza n. __________, valida per l’anno 2014, prevede una
copertura in analogia alla LAMal per malattia con una durata di prestazioni di
720 giorni e un periodo d'attesa computabile di 1 giorno per ogni caso, con una
copertura del 90% per una massa salariale assicurata massima annua di Fr. 250'000.-.
Giusta l'art. 2.5 di tali CGA, è considerata malattia qualsiasi danno
alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che
richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
Per l'art. 3.1 CGA, sono assicurate le persone e le cerchie di
persone definite nel contratto, che operano nell'ambito dell'azienda assicurata
a titolo di dipendente (ai sensi della LAVS).
A norma dell'art. 6.1 CGA, il contratto assicurativo inizia alla
data indicata nella polizza e cessa in caso di disdetta, chiusura dell'attività
imprenditoriale o trasferimento all'estero della sede dell'azienda (art. 6.3
CGA).
Secondo l'art. 7.2 CGA, fra i motivi per i quali la copertura assicurativa
termina per la persona assicurata, v’è la fuoriuscita dalla cerchia delle
persone assicurate e la disdetta a cura del datore di lavoro, con effetto alla
data d’uscita dall’impresa assicurata.
L'art. 13.3 CGA definisce l'incapacità al lavoro come qualsiasi
incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un'altra professione o campo d'attività.
L'obbligo di CV 1 a versare prestazioni inizia allo scadere del differimento
(periodo d'attesa) concordato contrattualmente. Il differimento (periodo
d'attesa) vale per ogni caso di prestazioni e viene computato alla durata
dell'erogazione delle prestazioni (art. 14.1 CGA).
In caso di incapacità lavorativa parziale viene versata
un’indennità giornaliera proporzionalmente ridotta per un periodo massimo di
720 giorni (con detrazione del differimento) nell’arco di massimo 900 giorni
(art. 14.2 CGA).
Giusta l'art. 15.1 CGA, l'assicuratore garantisce per la perdita
di guadagno comprovata che si verifica a causa di un'incapacità lavorativa
assicurata. Variante assicurata, entità, durata e periodo di attesa sono
riportati nella polizza.
Per i dipendenti, come base per il calcolo dei premi e per l'erogazione
delle prestazioni, vale il salario AVS ai sensi LAVS.
La CV 1 concede le prestazioni contrattuali al verificarsi dell'evento
assicurato e solo dietro dimostrazione del danno subito.
L'entità precisa delle prestazioni risulta dalla polizza e dalle
CGA (art. 15.2 CGA).
Secondo l'art. 15.4 CGA, le prestazioni d'indennità giornaliera in
funzione del salario sono calcolate tenendo conto che la base è costituita
dall'ultimo salario con obbligo contributivo AVS percepito prima dell'inizio
della malattia, comprensivo di elementi salariali non ancora pagati per i quali
esiste tuttavia un obbligo legale e che sono assicurati. Tale salario viene
convertito per un anno intero e diviso per 365. Inoltre, se la persona
assicurata prima della malattia era attiva presso più di un datore di lavoro, è
determinante solo il salario percepito presso il contraente l’assicurazione.
L'art. 15.6 CGA definisce l'entità della prestazione, stabilendo
che la premessa ai fini del versamento delle prestazioni è un'incapacità lavorativa
confermata da un medico di almeno il 50%. L'assicuratore eroga l'indennità
giornaliera assicurata in proporzione al grado di incapacità lavorativa. A
partire dal 70% di incapacità lavorativa, CV 1 eroga l'indennità giornaliera
intera.
Per persone parzialmente disoccupate ai sensi della LADI, in caso
d’incapacità lavorativa di oltre il 50%, l’assicuratore eroga l’intera
indennità giornaliera sulla base del guadagno assicurato ai sensi dell’art.
8.4.
In merito agli obblighi comportamentali, l'art. 20.2 CGA dispone
che in occasione di ogni incapacità lavorativa, il contraente l'assicurazione
ne fa notifica all'assicuratore mediante il relativo formulario, e ciò entro 5
giorni dalla scadenza del periodo di attesa concordato, al più tardi tuttavia,
dopo 30 giorni di incapacità lavorativa ininterrotta. Alla notifica va allegato
il certificato medico del medico curante.
Giusta l'art. 20.5 CGA, il contraente l'assicurazione o la persona
assicurata devono adottare tutte le misure da loro esigibili per ridurre il
danno.
In caso di incapacità lavorative prolungate, è necessario far pervenire
ogni mese all'assicuratore un certificato intermedio (art. 20.7 CGA).
L'assicuratore si riserva la possibilità di fare visitare la
persona assicurata anche da un medico da essa incaricato (art. 20.8 CGA).
Per l’art. 20.10 CGA, la persona ammalata impiega la sua capacità
lavorativa o capacità lavorativa residua per attività più adatte e più leggere,
eventualmente in un altro settore professionale.
L’obbligo di ridurre il danno è giudicato secondo i criteri
stabiliti dal diritto delle assicurazioni sociali (art. 20.13 CGA).
2.4. Va ancora
evidenziato che l'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia può essere stipulata nella forma di un'assicurazione di somme o di
un'assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007,
consid. 4.4.2).
La questione di sapere se si è in presenza dell'una o dell'altra
forma di assicurazione va decisa mediante l'interpretazione del contratto di
assicurazione e delle condizioni generali d'assicurazione che lo accompagnano
(CGA), secondo le regole usuali dell'interpretazione dei contratti (sui criteri
di distinzione fra queste due modalità di assicurazione, cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
Nel caso concreto, le parti hanno concluso un'assicurazione di
danno, visto che le persone assicurate hanno diritto alle prestazioni
contrattuali (90% del salario AVS) soltanto se viene dimostrato il danno
subito, ossia la perdita di guadagno (art. 15.2 CGA).
L'assicurazione contro i danni mira infatti a rimborsare il danno:
in questo caso il versamento e la misura delle prestazioni dipendono dalla
misura del pregiudizio economico effettivamente patito dall'assicurato
(sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2)
2.5. Nella presente fattispecie,
il TCA deve determinare se l'assicuratore malattia deve dare seguito ai suoi
obblighi contrattuali mediante versamento di indennità giornaliere all’attore per
il caso di malattia in essere dal 25 agosto 2014.
L'attore ritiene di poter rivendicare il diritto alle indennità
previste dal contratto assicurativo a decorrere dal primo giorno in cui sarebbe
apparsa la malattia (psichica), la quale avrebbe comportato un'inabilità
lavorativa (totale) certificata dal suo medico curante e confermata nelle more
processuali anche dagli psichiatri consultati. Pertanto, la copertura
assicurativa di cui beneficiava tramite il suo (ex) datore di lavoro dovrebbe
riconoscergli questa inabilità lavorativa e quindi versargli le indennità
giornaliere dal 25 agosto al 31 dicembre 2014, fermo restando l’avvenuto versamento
del salario dal primo giorno di malattia al 30 settembre.
L'assicuratore reputa invece non essere dati i presupposti per
procedere in tal senso, giacché questa inabilità lavorativa sarebbe dovuta a
fattori estranei alla malattia (il licenziamento).
Inoltre, i pareri dei medici curanti non sarebbero chiari né redatti
da specialisti né si confronterebbero con l’opinione del dr. __________.
2.6. Il 5 settembre 2014 (doc. B) la
dr.ssa __________, medico chirurgo di __________, ha compilato l’apposito
rapporto medico sull’incapacità lavorativa fornitole dall’assicuratore malattia
convenuto, ponendo la diagnosi di sindrome depressiva emersa, su indicazione
del paziente, da luglio 2014, mentre egli era in sua cura dal 25 agosto 2014.
Nell’anamnesi la dottoressa ha indicato che il paziente, gruista
manuale, ha presentato deflessione del tono dell’umore a partire dal 20 agosto
(colloquio con coniuge) in seguito alla comunicazione dell’imminente
licenziamento. Il suo stato di salute era di depressione e la prognosi era
temporanea fino al 21 settembre, essendo in attesa di una valutazione
psicologica. Alla domanda se vi siano stati dei motivi non medici che hanno
avuto un’influenza sulla capacità lavorativa, la curante ha indicato che nel
luglio scorso il paziente ha ricevuto la comunicazione dell’imminente licenziamento.
Le domande relative al grado e alla durata dell’inabilità lavorativa non sono
state compilate.
Questo rapporto è stato ricevuto dall’assicuratore malattia il 29
settembre 2014 (doc. 11).
Il successivo 8 settembre (doc. 10) la stessa dottoressa __________
ha certificato che l’assicurato era affetto da sindrome depressiva e
necessitava di riposo e cure fino al 21 settembre 2014.
Essa ha poi precisato il 19 settembre 2014 (doc. 10) che il suo
paziente era affetto da sindrome ansioso-depressiva con accessi di rabbia
reattiva a perdita del lavoro e che necessitava di riposo e cure fino al 19
ottobre 2014.
La dr.ssa __________ dell’__________ Ospedale __________ di __________,
Dipartimento gestionale di salute mentale, Unità operativa di psichiatria di __________,
ha attestato il 29 settembre 2014 (doc. C) di avere visitato l’assicurato e di
avere riscontrato uno stato ansioso-depressivo reattivo, perciò ha consigliato
l’assunzione di Sertralina 50mg iniziando con metà capsula al dì per 7 giorni a
stomaco pieno e Zolpidem 10mg mezza o 1 compressa alla sera. Ha inoltre
prescritto una visita psichiatrica di controllo dopo un mese.
Questo documento è pervenuto all’assicuratore il 4 novembre 2014
(doc. 13).
Nel certificato del 7 novembre 2014, giunto anch’esso
all’assicuratore tramite il datore di lavoro (doc. 15), la dr.ssa __________ ha
confermato l’opportunità di proseguire con la terapia consigliata e ha previsto
un controllo dopo un mese.
Questi referti medici sono stati sottoposti dall’assicuratore malattia
al dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale il 18 novembre
2014 (doc. 16) ha osservato come nel certificato del 29 settembre 2014 la firma
fosse illeggibile e non fosse presente una diagnosi secondo il codice ICD-10.
Egli ha poi concluso quanto segue:
" In nessuno
dei documenti presentati viene presentata una descrizione di status oggettiva o
oggettivabile, se non un senso di rabbia, umanamente comprensibile, in seguito
a licenziamento dal lavoro.
Dal lato propriamente medico-psichiatrico, tuttavia, si ha nozione
di una prescrizione medicamentosa blanda sia in senso antidepressivo sia
ipnoinducente non sono fornite informazioni che permettano anche solo
d’ipotizzare segni o sintomi d’interesse psicopatologico con influsso sulla capacità
lavorativa, l’informazione sull’inizio d’inabilità lavorativa sembra essere
data in primo luogo dal coniuge, non dall’assicurato stesso; infine, non sono
fornite diagnosi secondo una classificazione internazionale riconosciuta.
In conclusione, un senso di rabbia o di tristezza in seguito a
licenziamento è una reazione comprensibile sul piano biosociale, ma non
rappresenta per sé uno stato psicopatologico con o senza influsso sulla capacità
lavorativa in qualsiasi attività lucrativa.”.
A richiesta dell’assicuratore malattia che lamentava sia l’assenza
di una precisa diagnosi secondo la codifica internazionale sia che l’assicurato
non fosse in cura specialistica (doc. 14), il 9 dicembre 2014 (doc. H) la
dottoressa __________ ha certificato che l’assicurato si è rivolto all’Unità
operativa di psichiatria nel mese di settembre a causa di uno stato
ansioso-depressivo reattivo insorto dopo problematiche lavorative. Durante il
colloquio clinico il paziente ha riferito stato ansioso con deflessione timica
e accessi di rabbia scatenata dal vissuto di frustrazione. Gli è stata consigliata
una terapia con Sertralina 50mg al giorno e Zolpidem 10mg 1 compressa alla sera
per l’insonnia, così pure un supporto psicologico. Ad una visita di controllo
successiva è stata confermata la terapia precedentemente prescritta che gli è
stato consigliato di seguire. Infine, essa ha attestato che questo quadro
clinico era compatibile con la diagnosi di reazione mista di tipo
ansioso-depressiva (ICD-10 F 43.22).
La dr.ssa __________ ha infine certificato il 19 febbraio 2015
(doc. 22) che dal 25 agosto al 31 dicembre 2014 l’interessato è stato inabile
al lavoro per stato depressivo in atto.
Il prof. __________, specialista in psichiatria, specialista in neuropsichiatria
infantile, specialista in statistica medica, già primario all’Ospedale di __________,
già professore a contratto all’Università di __________, nel parere valutativo
specialistico del 23 febbraio 2015 (doc. L) ha precisato in primo luogo di
avere preso visione della cartella clinica richiamata dal Centro psicosociale
specialistico.
Il professore ha poi riassunto l’anamnesi personale e familiare
dell’assicurato, indicando che da esse non risultava nulla di significativo. Ha
poi ricordato che dal luglio 2014 la ditta presso cui l’interessato lavorava
come muratore da 28 anni gli ha comunicato che l’avrebbe lasciato a casa a fine
settembre, perciò egli ha cercato subito un nuovo lavoro, ma non ha ottenuto
risposta. Da qui la “crisi”, che l’ha portato ad uno stato ansioso-depressivo
reattivo e alla necessità di seguire una terapia farmacologica su consiglio dei
medici del Centro psichiatrico specialistico.
Dalla cartella clinica il professore ha evidenziato che alla
visita del mese di novembre 2014 la psichiatra che ha visitato l’assicurato ha rilevato
un leggero miglioramento e il mese successivo ha annotato che il paziente
andava meglio.
A fine dicembre 2014 l’attore ha saputo che sarebbe stato assunto
a breve termine da un’altra ditta e a quel momento la sua condizione di
sofferenza psicopatologica era risolta, visto che aveva un carattere reattivo
insorto dopo problematiche lavorative ed era venuta meno la condizione
situativa eziopatogenetica.
Il professore ha così giustificato la necessità di fare astenere l’assicurato
dalla sua attività lavorativa per due motivi. Da una parte, ritenuto che
l’interessato non aveva mai assunto psicofarmaci e che intraprendeva una terapia
timoanalettica impegnativa, non era opportuno che egli si esponesse a dei
“rischi” connessi al suo lavoro, che richiede una stabile e sicura tenuta
dell’equilibrio, la cui venuta meno avrebbe potuto avere conseguenze
potenzialmente gravissime per sé ed anche per i colleghi. La letteratura medica
riferisce che per i trattamenti con antidepressivi è dato il rischio di
incidenti minori iniziali connessi alla sonnolenza, al difetto di accomodazione
e alla ipotensione ortostatica, perciò viene consigliata la sospensione dal
lavoro. D’altra parte, l’elevato coinvolgimento emozionale nelle problematiche
lavorative comportava una polarizzazione ideativa del soggetto che andava ad
incrementare “deficit di concentrazione” proprio delle patologie depressive, il
tutto con un incremento del rischio di “incidenti” sul lavoro, visto che
l’interessato guidava anche una gru sopraelevata.
Il medico specialista in psichiatria ha quindi concluso che
l’assicurato non era idoneo al lavoro a partire dall’insorgenza delle
problematiche lavorative e fino ad un sicuro riconoscimento della loro
insussistenza.
A proposito di questo documento, il dr. med. __________ si è così
pronunciato il 2 aprile 2015 (doc. 23):
" Si tratta
di una sorta di perizia allestita su atti forniti da terzi, definiti come
cartella clinica del Centro psicosociale di __________ e relativi allegati
(manca un riassunto o un elenco chiaro e completo di essi) che non contiene
alcun elemento nuovo rispettivamente modificazioni di fatti noti relativi al
caso in esame.
Leggo una certificazione d’inabilità lavorativa basata su frasi
estrapolate ad hoc da un manuale di psichiatria e dal DSM V riguardo genericamente
il lavoro e uso di psicofarmaci e non sull’effettivo stato di salute
dell’assicurato.
In questo documento non è presentata una descrizione di status
oggettiva o oggettivabile, ma esclusivamente un’interpretazione personale del
Prof. __________ degli atti a lui presentati, con conclusione finale basata su
aspetti sociali non di pertinenza medico-psichiatrica.
Non ho quindi elementi per modificare le mie precedenti prese di posizione.”.
Il 18 aprile 2015 (doc. P) il prof. __________ ha quindi fornito
delle precisazioni, confermando il concorso delle due motivazioni precedentemente
indicate in ordine all’inabilità lavorativa dell’assicurato, entrambe supportate
da riferimenti bibliografici di massima autorevolezza.
Egli ha infatti ricordato come da un lato vi fosse l’opportunità
di sospendere il lavoro per gli effetti collaterali degli antidepressivi –
specie nelle fasi iniziali del trattamento -, visto che l’interessato svolgeva
un’attività lavorativa che richiede massimamente l’integrità dell’equilibrio.
D’altro lato, alla polarizzazione ideativa connessa alla pregnanza
emotiva della “perdita del lavoro” - pregnanza massima per il suo elevatissimo
riverbero esistenziale – è conseguente il deficit di concentrazione –
costitutivo delle sindromi depressive – che comporta un incremento dei rischi
sul lavoro.
Infine, il professore ha osservato che in merito all’obiezione che
l’assicurato, in un tale stato emotivo, non avrebbe potuto proporsi o
candidarsi per nuovi posti di lavoro, lo specialista ha precisato che lo stato
patologico del soggetto – proprio in quanto reattivo alla contingente
difficoltà esistenziale connessa alla perdita del lavoro – sarebbe stato
liquidato non appena avesse trovato una nuova collocazione lavorativa, come poi
si è verificato nei fatti.
2.7. Il Tribunale
federale ha di recente fatto chiarezza sul valore probante delle perizie di
parte esperite in controversie derivanti da assicurazioni complementari
all’assicurazione sociale contro le malattie (portate anche davanti ai
Tribunali cantonali delle assicurazioni).
Nella STF 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, destinata alla
pubblicazione, il Tribunale federale ha chiaramente stabilito che nel processo
civile le perizie di parte (Privatgutachten) devono essere
considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa giurisprudenza
vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di indennità giornaliera
per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono giudicate dai Tribunali
delle assicurazioni sociali.
Nel caso evaso dall’Alta Corte lo scorso settembre, si trattava di
un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità giornaliera fondata
sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una rendita di invalidità,
che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che
essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in psichiatria e
psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha visitato
personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato
ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale
cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni
mediche agli atti (la perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore,
il referto del curante, la perizia interdisciplinare e il parere di un altro
medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni
differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla
perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza
preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La
prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la
perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un
mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso
in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta
allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal
profilo del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla
DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come
mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).
Il TF ha dovuto quindi esaminare la questione a sapere se la
perizia di parte sulla quale si è fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione
complementare sia un mezzo di prova ai sensi del Codice di procedura civile.
Nelle sue considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto
delle assicurazioni sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V
351 come il semplice fatto che la presa di posizione del medico avvenga
nell’ambito di una perizia di parte a domanda dell’assicuratore non sia
sufficiente per mettere in dubbio il valore probatorio della perizia. Essa ha
dunque valore di un mezzo di prova. Per contro, nel diritto privato, secondo
giurisprudenza costante una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma una
semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83
consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).
Nel diritto privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente
Fatti
i differenti mezzi di prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale
federale ha proceduto a un’interpretazione sistematica del Codice e in
particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia di
cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne unicamente la perizia giudiziaria
(cfr. consid. 2.5.2).
Una parte della dottrina considera che una perizia di parte deve
potere essere prodotta al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168
cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla
quale si rifà il Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è
un mezzo di prova. Questo parere dottrinale è fondato sulla volontà del legislatore
che ha rifiutato di considerare in maniera generale che una perizia di parte costituisca
un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e non soltanto una perizia giusta
l’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (cfr. consid. 2.5.3).
Di conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle
assicurazioni sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova
applicazione. È piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato
che si applica, in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di
mezzo di prova, ma costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF
140 III 24; DTF 132 III 83).
Le allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono
generalmente considerate essere particolarmente motivate (substanziiert),
di modo che la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale
Bestreitung) queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente quali
sono gli elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la perizia
di parte può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze
processuali giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito
dall’assicurato. In assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente
contestata la perizia di parte si esaurisce invece in una mera allegazione per
nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).
Nella fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il
Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e
soltanto fondandosi su questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il
ricorrente fosse abile al lavoro.
Di conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1
CPC nella misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di
prova che permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr.
consid. 2.6).
Il ricorso dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto e
gli atti rinviati all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento
delle prove tenendo conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte
(cfr. consid. 4).
2.8. Nell’evenienza concreta, dagli
atti medici precedentemente esposti (cfr. consid. 2.6) risulta che l’attore è
stato inabile al lavoro al 100% per malattia dal 25 agosto al 31 dicembre 2014.
Sia il suo medico curante, dr.ssa __________, medico chirurgo, sia
la dr.ssa __________, attiva presso l’Unità operativa di psichiatria di __________,
hanno personalmente visitato l’attore più volte e hanno attestato dei disturbi
psichici, qualificati dapprima come stato ansioso-depressivo reattivo e in seguito
quale reazione mista di tipo ansioso-depressiva (ICD-10: F 43.22)
Nel suo primo referto del 5 settembre 2014, quindi redatto poco
dopo l’insorgenza dell’incapacità lavorativa dell’assicurato, la dottoressa __________
ha evidenziato che il paziente presentava tono dell’umore deflesso e che
v’erano i sintomi della depressione, perciò era opportuna una valutazione
psicologica che è stata effettuata il 29 settembre 2014 da parte della dr.ssa __________.
La specialista ha subito disposto un trattamento farmacologico con Sertralina e
Zolpidem e ha previsto una visita psichiatrica di controllo dopo un mese.
Infatti, il 7 novembre 2014 ha confermato l’opportunità di proseguire con la
terapia somministrata e il successivo il 9 dicembre 2014 ha consigliato di continuare
con questa cura, avendo diagnosticato una reazione mista di tipo
ansioso-depressiva.
Queste valutazioni, eccetto l’ultima del 9 dicembre 2014 siccome
posteriore, sono state messe in discussione il 18 novembre 2014 dal medico
specialista interpellato dall’assicuratore malattia. Il dr. med. __________ ha
ritenuto che non fosse stata presentata una descrizione di status oggettiva, se
non un senso di rabbia sorto a seguito del licenziamento. Inoltre, la terapia
farmacologica prescritta era blanda e nemmeno v’erano segni o sintomi di
interesse psicopatologico con influsso sulla capacità lavorativa.
Neppure, poi, la diagnosi era stata posta secondo la riconosciuta
classificazione internazionale. Pertanto, il senso di rabbia o di tristezza a
seguito del licenziamento non configuravano uno stato psicopatologico con
influsso sulla capacità lavorativa.
Il TCA evidenzia che queste affermazioni costituiscono la presa di
posizione di un medico specialista effettuata nell’ambito di una perizia di
parte richiesta dall’assicuratore malattia convenuto.
Come visto, contrariamente al diritto delle assicurazioni sociali,
in cui esse assurgono ad avere valore di prova (DTF 125 V 351), nel diritto
privato, al quale appartiene l’assicurazione di indennità giornaliera per malattia
stipulata dal datore di lavoro dell’attore, sono invece delle semplici
allegazioni di parte e quindi non va loro attribuito il valore di un mezzo di
prova (DTF 132 III 83).
Tuttavia, queste allegazioni di parte possono essere contestate specificando
in concreto quali sono gli elementi con cui non si concorda.
Nel caso in esame, l’attore ha prodotto il rapporto medico del 9
dicembre 2014 in cui la dottoressa __________ ha posto la diagnosi secondo la
classificazione internazionale riconosciuta (ICD-10: F 43.22), evadendo così la
critica formulata dal perito di parte che non ha ritenuto valido il referto
della collega siccome privo di questa indicazione.
Inoltre, rispondendo alle censure del perito di parte, l’interessato
ha osservato di seguire una terapia medica a base di Sertralina e Zolpidem a
causa del suo stato ansioso-depressivo reattivo e di beneficiare di un supporto
psicologico.
A tale riguardo, questo Tribunale evidenzia che anche se questa
cura è stata considerata blanda dal dr. med. __________, la stessa è stata comunque
prescritta da una specialista in psichiatria per la problematica riscontrata
nell’attore ed è perdurato anche nel mese di dicembre 2014 e meglio fino a
quando l’attore ha trovato un nuovo posto di lavoro.
Va pure rilevato che all’osservazione del perito di parte sul
senso di rabbia e di tristezza che ha pervaso l’assicurato a seguito del
licenziamento e che lo psichiatra ha considerato come un fattore esterno alla
malattia e quindi non costituente uno stato psicopatologico avente influsso
sulla capacità lavorativa, il terzo referto della psichiatra che ha avuto in
cura l’attore ha replicato che era presente uno stato ansioso con deflessione
timica e accessi di rabbia, tanto da essere comunque necessaria una cura medica
Considerandi
specifica composta da un supporto psicologico e da una terapia farmacologica.
Così stando le cose, d’avviso del TCA, l’attore è stato in grado di
debitamente motivare le sue allegazioni e di concretizzarle con il supporto di
certificati medici specialistici.
Anzi, la posizione dell’attore risulta migliore rispetto a quella
dell’assicuratore malattia, giacché le valutazioni delle dottoresse __________
e __________ sono state effettuate dopo avere personalmente visto e visitato
l’interessato di volta in volta.
Per contro, malgrado l’assicurato abbia espressamente chiesto al
suo assicuratore di essere subito sottoposto ad una visita peritale da parte di
un medico di sua fiducia, la valutazione del dr. med. __________ è unicamente avvenuta
– dopo quasi tre mesi dall’insorgenza della malattia e la conseguente
incapacità lavorativa - sulla scorta della documentazione cartacea trasmessagli
dall’assicuratore che gli ha conferito il mandato. Nessuna visita personale è
stata effettuata dal perito di parte e ciò malgrado quest’ultimo abbia ritenuto
che un senso di rabbia o di tristezza insorto dopo il licenziamento non desse
luogo, di principio, ad uno stato psicopatologico.
In tali circostanze, se il perito di parte avesse visitato di
persona l’attore, a mente del Tribunale avrebbe potuto valutare de visu
lo stato di salute dell’assicurato, soprattutto alla luce del fatto che i
disturbi lamentati erano di carattere psichico e non somatico e quindi meno
facilmente oggettivabili dai soli referti cartacei.
Ma v’è di più a comprova del fatto che l’attore ha saputo
criticare concretamente e chiaramente la perizia di parte dell’assicuratore
malattia.
Non bastando mai, a detta di quest’ultimo, i certificati che
l’attore gli faceva pervenire, l’interessato ha consultato un professore
universitario specialista in psichiatria, il quale non solo l’ha peritato di
persona, ma ha anche correttamente richiamato le cartelle cliniche dell’assicurato.
Così facendo, lo specialista ha acquisito delle informazioni supplementari a
quelle riportate nei soli certificati rilasciati dalla dottoressa del Centro
psicosociale.
A proposito di questo parere, che assurge ad essere una mera allegazione
di parte alla stessa stregua della perizia del dr. med. __________ (citata STF
4A_178/2015), quest’ultimo ha osservato il 2 aprile 2015 che il referto del
collega __________ è stato allestito su atti forniti da terzi definiti come
cartella clinica, ma non riassunti né elencati in modo chiaro e completo. Ad
ogni modo, nemmeno conterrebbero dei nuovi elementi.
Al riguardo, il TCA osserva che è vero che non v’è un elenco dei
documenti sui quali il professore di psichiatria si è chinato.
Tuttavia, al di là di questo aspetto formale, va precisato che
degli elementi nuovi sono invece emersi, laddove la psichiatra dell’__________ Ospedale
__________ di __________ ha annotato nella cartella clinica dell’assicurato che
nel mese di novembre 2014 il suo stato di salute era leggermente migliorato e
che al controllo del 9 dicembre 2014 andava meglio e gli ha consigliato di
continuare la terapia in corso.
Infine, il prof. __________ ha osservato che, a fine dicembre, la
notizia dell’assunzione presso un altro datore di lavoro ha liquidato la
condizione di sofferenza psicopatologia dell’attore, che era sorta in reazione
a problematiche lavorative.
Lo specialista consultato dall’attore ha inoltre giustificato la sua
pausa lavorativa evidenziando due fattori, che il perito incaricato
dall’assicuratore malattia ha contestato integralmente ritenendo che la
certificazione di inabilità lavorativa si sia basata su frasi estrapolate
appositamente da un manuale di psichiatria e dal DSM V sul lavoro e sull’uso di
psicofarmaci, anziché fondarsi sull’effettivo stato di salute dell’interessato.
Queste affermazioni non vanno qui tutelate.
D’avviso di questo Tribunale, infatti, il prof. __________ ha
citato della letteratura medica semplicemente per suffragare la sua tesi, secondo
cui una persona che non ha mai assunto psicofarmaci e che seguiva una terapia
timoanalettica impegnativa potesse esporre sé stessa e anche i suoi colleghi a
dei pericoli gravi legati al lavoro di gruista, attività che richiede una
stabile e sicura tenuta dell’equilibrio. Inoltre, essendo la problematica
lavorativa la causa del suo status mentale che lo coinvolgeva in maniera
elevata dal profilo emozionale con conseguente deficit di concentrazione tipico
delle patologie depressive, il rischio di incidenti sul lavoro, vista la
particolare attività esercitata, sarebbe potuto incrementare.
Alla luce di queste spiegazioni, il TCA ritiene che avendo il
professore avuto un colloquio con l’assicurato, egli ha potuto esporre la sua opinione
specialistica valutando attentamente il suo stato di salute, che a quel momento
era sì migliorato essendo tornato a lavorare dall’inizio dell’anno 2015, ma con
i precedenti certificati medici l’esperto ha comunque potuto farsi un quadro
della situazione, trarre le proprie conclusioni e supportarle mediante letteratura
scientifica. Per questo motivo, va respinta l’asserzione dello psichiatra invitato
dall’assicuratore convenuto, secondo cui questo parere specialistico sarebbe “esclusivamente
un’interpretazione personale del Prof. __________ degli atti a lui presentati,
con conclusione finale basata su aspetti sociali non di pertinenza medico-psichiatrica.”.
2.9
A proposito del rifiuto
dell’assicuratore convenuto di versare delle prestazioni all’attore invocando
la presenza di un fattore esterno alla malattia, va qui evidenziato che tutti i
medici intervenuti sono concordi nell’affermare che la sindrome depressiva dell’attore
è insorta a seguito del preannunciato licenziamento, poi concretizzatosi a fine
anno 2014.
Gli è quindi stata riconosciuta un'affezione
psichica provocata sostanzialmente da problematiche professionali ed
economiche, in merito alle quali l’assicuratore malattia convenuto ritiene che,
trattandosi di fattori esterni alla malattia, una tale incapacità al lavoro non
debba dare luogo a prestazioni assicurative, mentre l’attore ha evidenziato che
indipendentemente dalla causa che ha scatenato la depressione, egli è stato a
tutti gli effetti inabile al lavoro, perciò ha diritto di ricevere le indennità
giornaliere contrattualmente previste.
D’avviso di questo Tribunale, determinante per sapere se l’attore ha
diritto al versamento di prestazioni è l’esistenza di una malattia che ha dato
luogo ad un’incapacità lavorativa certificata medicalmente.
Non va infatti dimenticato che proprio le Condizioni Generali di
Assicurazione dell’assicuratore convenuto prevedono che alla base del diritto
alle prestazioni assicurative vi sia una malattia, intesa come qualsiasi danno
alla salute fisica o psichica che richieda un esame o una cura medica oppure
provochi una incapacità al lavoro (art. 2.5 CGA). Ai fini del versamento delle
prestazioni vi deve poi essere un'incapacità lavorativa di almeno il 50% confermata
da un medico (art. 15.6 CGA), tenendo presente che qualsiasi incapacità, totale
o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività
abituale configura un'incapacità al lavoro (art. 13.3 CGA).
Nel caso in esame, i medici curanti dell’attore hanno senza dubbio
attestato la presenza di una malattia diagnosticando una sindrome ansioso-depressiva
reattiva e tale patologia ha richiesto una cura, sia con farmaci sia con
supporto psicologico.
Inoltre, questo stato depressivo ha portato l’interessato a non
più essere in grado di svolgere la sua attività, soprattutto se si pone mente
che l’attività principale era quella di gruista.
È notorio, infatti, che si tratta di un lavoro di ampia responsabilità
che necessita di particolare tranquillità ed equilibrio psichico.
Pertanto, lo stato ansioso con deflessione timica e gli accessi di
rabbia, oltre che l’insonnia, non costituivano certo la condizione mentale
ideale per l’attore per continuare a svolgere le mansioni di gruista.
Di conseguenza in presenza, senza alcun dubbio, di tutti gli
elementi costitutivi della malattia che ha dato luogo ad una cura e,
oltretutto, a un’incapacità di lavoro attestata da una specialista in materia
che ha visitato più volte l’interessato durante il periodo della malattia (art.
2.5
CGA), CV 1 deve essere condannata a versare all’attore le prestazioni
assicurative contrattualmente previste che gli spettano per l’inabilità lavorativa
certificata dal 25 agosto 2014 al 31 dicembre 2014, fermo restando un eventuale
sovraindennizzo dato dall’avvenuto pagamento del salario dal 25 agosto al 30
settembre 2014.
2.10
Alla luce delle considerazioni
esposte, la petizione deve essere accolta e all’attore, rappresentato da un
sindacato, vanno riconosciute delle indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è accolta.
§ CV 1 verserà all’attore le
indennità giornaliere di malattia spettantigli dal 25 agosto al 31 dicembre
2014 a dipendenza della malattia e della conseguente inabilità lavorativa sorte
il 25 agosto 2014.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’assicuratore malattia riconoscerà ad AT 1 delle indennità per
ripetibili di Fr. 2'000.-, IVA, se dovuta, inclusa.
3. Comunicazione
alle parti e alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).
Contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1
LTF).
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti