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Decisione

36.2015.55

Riduzione premi 2015. Superamento del reddito limite per l'UR composta da madre e 2 figli. Nessun sussidio

31 agosto 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati

contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le

prestazioni complementari all’AVS/AI.”

La prassi del Tribunale

cantonale delle Assicurazioni (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V.

ed A., consid. 2.12) ricorda che il legislatore ha – tramite la Laps –

accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in

materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta

importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di

trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).

Con riferimento al cpv. 3

dell'art. 10 Laps, che impone l’aggiornamento dei valori del fabbisogno, va

ricordato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008

sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG

prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre

l’incremento dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali

non sono altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del

3.1674% e del 1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, “alla luce della

comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla

Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, Bellinzona) che l’aumento

percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che

non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi

delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la

Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto

degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del

4 settembre 2012 riassunta in RtiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71

del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).

Con Ordinanza 13 del 21 settembre

2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG

il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9% ma che

in realtà assomma allo 0,86209, mentre con Ordinanza 15 sugli adeguamenti

all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014

l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale

arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%.

La Cassa deve rifarsi, in

applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi

della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di

competenza. Nel caso concreto al 2014 trattandosi del sussidio riferito al

2015.

L’importo considerato

dall’amministrazione per l’UR composta dalla ricorrente e dai suoi figli, è

aggiornato ai valori del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014

in applicazione dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha correttamente

determinato il valore del fabbisogno in applicazione delle norme transitorie

della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

che, all’art. 37 cpv. 5, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni

2013 e 2014, fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”.

La norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20

dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).

2.9. Se

dal raffronto tra il reddito disponibile ed il reddito disponibile massimo,

quest’ultimo è superiore al valore del primo l’unità di riferimento ha diritto

alla riduzione del premio e sarà allora sarà necessario all’amministrazione

calcolare la riduzione determinandone dapprima il valore normativo (teorico)

mediante l’applicazione della seguente formula:

[PMR - ( PMR/RDM2 x RD2)]

Dove

l’acronimo PMR sta per premio medio di riferimento. Calcolato il valore della

riduzione l’amministrazione dovrà determinare l’importo effettivo della

riduzione applicando al valore normativo determinato il coefficiente di finanziamento

cantonale cifrato nel 73,5%.

Se

invece il RDM è inferiore al valore del reddito disponibile l’unità di

riferimento non ha diritto alla riduzione del premio.

2.10. Dai

lavori preparatori tesi all’adozione delle norme poi divenute effettive con l’1

gennaio 2012, discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima

ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS.

Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2

febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011,

36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del

10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2

giugno 1999 e 36.03.91 del 29 marzo 2004 fra le prime, come:

" per

costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta

conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e

debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi

diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali".

La

giurisprudenza, già sotto l’egida delle norme in vigore sino alla fine del 2011,

aveva imposto questa prassi mutuata dalla giurisprudenza federale in tema di

determinazione dei contributi in applicazione della LAVS (STCA 36.96.79 del 22

maggio 1997; 36.1999.28 del 2 giugno 1999 in re M., 36.2004.91 del 29 marzo

2004 in re S. e nella STCA 36.2004.112 in re E. consid. 2.4.), secondo cui:

" Le

casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di

tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità

giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a

meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b,

1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF

110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC

1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a =

RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per

l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto

attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique

VSI 1993, p. 242ss)."

Salvo

casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14

RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento

del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove è eseguito un nuovo calcolo

autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione sia

il Tribunale cantonale delle Assicurazioni devono attenersi alla decisione di

Considerandi

tassazione fissata dal Consiglio di Stato e ai valori in questa contenuti,

salvo che per l’accertamento della sostanza (art. 14 cpv. 3 RLCAMal). Non è

possibile far capo a una tassazione diversa, anche se successiva.

Per

l’art. 14 cpv. 1 RLCAMal la Cassa deve procedere all’accertamento manuale del

reddito quando sia adempiuta una delle condizioni seguenti:

a) persone

soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione

svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o

dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate

in Svizzera;

b) persone

domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

c) decesso

del coniuge o del partner registrato;

d) divorzio

o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione

domestica registrata;

e) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o

malattia, maternità/paternità;

f) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento

professionale;

g) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione;

h) persone

sole conformemente all’art. 11 cpv. 1 del presente regolamento che hanno

iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione.

La

Cassa procede invece mediante l’accertamento manuale del diritto alla RIPAM, e

quindi stabilisce manualmente i parametri economici al di fuori dei dati

accertati a livello fiscale, quando ne sia richiesta dall’assicurato nelle

seguenti circostanze:

a) cessazione

parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)

del capoverso 1;

b) diminuzione

delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle

assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al

relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c) diminuzione

del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori

oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla

tassazione fiscale determinante;

d) diminuzione

degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione

fiscale determinante;

e) diminuzione

importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale

determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per

necessità primarie proprie.

2.11

In

queste due costellazioni comunque la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI

IPG, in caso di esistenza di sostanza e reddito della stessa (immobiliare e

mobiliare), ne accerta i valori tramite l’ultima tassazione fiscale successiva

all’anno di computo, cresciuta in giudicato.

Non

così però per i redditi e gli altri dati in genere per i quali è necessario

l’allestimento di un modulo che va trasmesso alla persona interessata al fine

di permettere l’accertamento della situazione più prossima all’anno per il

quale il sussidio è richiesto. L’allestimento di un modulo da parte della

persona o dell’UR interessata ha quale scopo non solo un accertamento più

preciso e puntuale ma anche quello di permettere all’UR interessata di

esercitare il suo diritto di essere sentita (DTF 9C_961/2009 del 17 gennaio

2011.

e STCA 36.2012.73 in re E.S. del 5 novembre 2012).

Per

quanto riguarda invece il periodo temporale per il quale deve avvenire

l’accertamento dei redditi conseguiti, deve essere qui fatto riferimento alla

giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, che scaturisce

dall’interpretazione dell’art. 65 cpv. 3 LAMal secondo cui “I Cantoni

provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano

considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze

economiche e familiari più recenti”, già formulata sotto l’egida delle

norme ticinesi vigenti sino a fine 2011.

Il

TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA 11

marzo 2011 inc. 36.2011.1; 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; 27 novembre 2003,

inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; 24

giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; e 15 febbraio

2006, inc. 36.2006.7) in cui ha sempre confermato che:

" Per

l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve

partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito

lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito

nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso

anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio

concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

“ Trattandosi di una sovvenzione di carattere

eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur

basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della

situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il

sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare

per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale

il sussidio è chiesto…”

(STCA

36.2011.1

del 16 marzo 2011 in re F.B., consid. 8)

2.12

Detto

delle norme che regolano la materia occorre ora verificare se la Cassa

Cantonale di Compensazione AVS AI IPG abbia correttamente considerato i

parametri per l’accertamento del reddito disponibile al di fuori della

tassazione applicabile (dell’anno di computo 2012) e se abbia di seguito

correttamente fissato il RD ritenendo una cifra superiore al reddito

disponibile massimo che consente la riduzione del premio.

In

concreto l’amministrazione ha giustamente considerato l’unità di riferimento

composta da tre persone: RI 1 e dai figli __________ (1990) e __________ (2003)

ed altrettanto correttamente è stato applicato l’art. 14 cpv. 3 RLCAMal e

ritenuto l’importo del reddito più recentemente conseguito dalla signora RI 1,

cifrato in CHF 111'375. Dal reddito sono state dedotte le spese professionali

massime e gli interessi passivi sul debito limitatamente però all’importo

deducibile ossia CHF 3'000.--, oltre ai premi medi dei tre membri formanti l’UR

cifrati in funzione del DE concernente le basi di calcolo per l’applicazione

delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2015 dell’11 febbraio 2015 che

prevede per gli adulti il premio di CHF 4’875.--, per i giovani adulti di età

tra 18 e 25 anni il premio di CHF 4’504.-- e per i minorenni il premio di CHF

1'066.--. In concreto dunque deduzioni per CHF 17'445.-- per un reddito

disponibile di CHF 93'930.-- (ossia CHF 111'375 – 17'445).

Questo

importo è superiore al RDM calcolato e non consente quindi la riduzione del

premio.

Nel

suo Messaggio 6982 concernente la Modifica della legge di applicazione della

legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997

(LCAMal) del 10 settembre 2014 il Consiglio di Stato ha cifrato i redditi

disponibili massimi che consentono la riduzione dei premi per le diverse categorie

di assicurati formanti un’UR. Per le UR composte da 3 persone di cui 2 adulti

ed un minorenne (quale quella formata da RI 1 [1962], __________ [1990] e __________

[2003] __________) l’importo riportato nel Messaggio (p. 15 Tabella 3) è di CHF

83'842. Somma inferiore al reddito disponibile accertato in precedenza (CHF

93'930.--).

Se

ne deve concludere che la decisione della Cassa Cantonale di Compensazione AVS

AI IPG è corretta e fondata su dati esattamente accertati. Il ricorso deve essere

respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

2.13

L’assicurata

ha segnalato la risoluzione, da parte del datore di lavoro, del rapporto di

collaborazione con l’istituto bancario __________, il rapporto terminerà con

effetto al 30 settembre 2015. Se, dopo tale data e per effetto del

licenziamento, gli introiti dell’assicurata diminuiranno la stessa potrà, come

le è stato ricordato anche dall’amministrazione con la risposta di causa,

domandare la revisione della decisione di riduzione dei premi del 2015 per il

periodo da ottobre a dicembre 2015.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti