36.2015.56
"Ricorso" in tema di coperture complementari. Difetto non sanabile. Irricevibile
20 luglio 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.56
IR/sc
Lugano
20
luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul “ricorso” (recte: petizione) del 15
luglio 2015 formulata da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
considerato in fatto ed in diritto
· che AT 1, __________, con il patrocinio
dell'avv. RA 1, si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, con
atto del 15 luglio 2015 (doc. I), contro "la decisione del 16 giugno
2015 (comunicazione formale sprovvista delle indicazioni sui mezzi di
ricorso)" della "CV 1 " di __________ (doc. A);
· che AT 1 (doc. C) risultava (nel 2014)
essere assicurato presso CV 1 (in base alla polizza prodotta agli atti) per le
coperture complementari __________, __________ ed Assicurazione ospedaliera
privata (con franchigia annua di CHF 1'000.-- e secondo le CGA 2007 e CCA
2010);
· che, con comunicazione 16 giugno 2015,
che l'assicurato ritiene formale decisione priva dell'indicazione dei rimedi di
diritto ed impugnabile direttamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni,
CV 1, rivolgendosi all'assicurato stesso e non al patrocinatore annunciato avv.
RA 1 come invece avrebbe dovuto fare, comunica quanto segue:
"
Ci riferiamo alla lettera
dello RA 1 di __________ in cui richiedono di riattivare le complementari.
Ci
dispiace che abbia avuto l'impressione di avere subito un trattamento
scorretto.
(…)
Per
consentirle di beneficiare della protezione assicurata senza interruzione, abbiamo
riattivato le assicurazioni complementari. Nei prossimi giorni le invieremo tramite
posta separata i documenti assicurativi vigenti." (doc. B)
· che con il ricorso in discussione AT 1 ha
prodotto le CGA delle assicurazioni complementari per spese di guarigione (doc.
D) ed uno scritto 30 dicembre 2014 alla CV 1 in cui egli spiega come, a seguito
di:
"
… una visita di controllo
presso la Clinica __________ di __________, in data 18 dicembre 2014 sono stato
informato da una delle segretarie della Clinica che il contratto sopracitato
risultava essere rescisso per mancato pagamento di premi.
Ho
immediatamente preso contatto con l'assicuratore che mi ha informato di non
aver pagato il premio del mese di luglio 2014 e di aver pagato i premi dei mesi
seguenti, confermandomi che a seguito del mancato pagamento del premio di
luglio 2014 il mio contratto con l'assicuratore era stato rescisso.
A
tutt'oggi non ho ricevuto rescissione scritta alcuna del contratto menzionato
…" (doc. E)
· che il successivo 7 gennaio 2015 (doc. F)
il signor AT 1 ha sollecitato una presa di posizione all'assicurazione ed ha
invitato la stessa ad emanare semmai una decisione impugnabile;
· che, sempre annesso al ricorso, è
prodotta una ulteriore lettera 13 gennaio 2015 (doc. G) dell'assicurato a CV 1
cui questi ha comunicato di ritenere il "contratto … in vigore e la
presunta rescissione infondata" segnalando in particolare di:
"
(…)
1. Mai
ho ricevuto diffida alcuna.
2. Mai l'Assicuratore mi ha inviato
diffida alcuna, visto che l'Assicuratore ha incassato i premi seguenti per
tutto l'anno 2014, inviandomi, come consueto, il contratto per l'anno 2015.
3. Evidentemente, premessi i punti 1 e
2, mai l'Assicuratore ha deciso di rescindere dal contratto e mai, di
conseguenza, mi ha intimato la rescissione del contratto per il tramite di una
diffida o quant'altro.
4. L'Assicuratore, saputo del mio
ricovero, cerca, illegalmente, di non rispettare il contratto attualmente in
vigore informandomi telefonicamente che la rescissione sarebbe avvenuta a
seguito di una diffida di pagamento che in realtà mai ho ricevuto poiché
l'Assicuratore mai l'ha inviata. (…)" (doc. G)
· che, l'assicurato ha quindi conferito il
mandato all'avv. RA 1 di rappresentarlo ed il patrocinatore, il 5 maggio 2015
(doc. I), ha nuovamente scritto all'assicuratore segnalando il pagamento di
tutti i premi LCA 2014 con, per il mese di luglio 2014, per una banale svista,
l'accumulo di un ritardo (il premio è stato pagato a novembre 2014);
· che il patrocinatore, nel citato
documento, evidenzia quanto per semplicità occorre riportare di seguito:
"
… richiamate anche le
condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato dal signor AT 1,
rilevo che – tra le varie possibilità di rescissione del contratto da parte di CV
1 – vi è anche il ritardo nel pagamento del premio; tuttavia, stando sempre
alle vostre condizioni generali, questo avviene unicamente se la persona assicurata
è stata formalmente diffidata e l'assicurazione rinuncia a recuperare il
premio.
(…)
Nella
concreta evenienza, rilevo che:
1. il premio scoperto, circostanza di
cui il signor AT 1 si è accorto solo nel corso del mese di novembre 2014,
allorquando l'ha pagato, è uno solo e si riferisce a luglio 2014;
2. il mancato pagamento di quanto sopra
è unicamente frutto di una svista;
3. il mio cliente non ha mai ricevuto
alcuna diffida scritta contenente le avvertenze di rito ed il termine per
l'effettuazione del pagamento del premio;
4. il mio cliente non ha mia ricevuto
alcuna comunicazione di disdetta per altri motivi previsti dalle Condizioni Generali;
5. tutti i premi, anche quelli successivi
al mese di luglio 2014 sono stati regolarmente pagati dall'assicurato e
accettati da CV 1 (vedi ordini di pagamento annessi);
6. al signor AT 1 è stato trasmesso il
certificato d'assicurazione per la dichiarazione del reddito 2014 comprensiva
dell'indicazione di pagamento di tutti i premi mensili (annesso);
7. al mio cliente è stata trasmessa la
polizza assicurativa per il 2015 (in sostituzione delle versioni precedenti)
con indicazione del premio mensile (annessa). (…)" (doc. I);
postulando una presa di
posizione dell'assicuratore;
· che il 6 luglio 2015 "CV 1"
(così l'indicazione che precede le firma di __________, capogruppo e di __________,
specialista) ha comunicato al legale dell'assicurato che:
"
Le assicurazioni
complementari del Signor AT 1 erano state tolte a causa del mancato pagamento
del premio LCA 01.07.2014 – 31.07.2014. Il Signor AT 1 era a conoscenza dello
scoperto in quanto ha ricevuto da parte nostra un richiamo in data 19 luglio
2014 e una diffida il 13 settembre 2014 (in allegato trova le copie). Sulla
diffida c'è spiegato che in caso di mancato pagamento della stessa entro 14
giorni, il nostro obbligo alle prestazioni si estingue in virtù dell'art. 20
cpv. 3 della legge sul contratto d'assicurazione LCA e che il contratto viene
reciso senza ulteriori comunicazioni; nonostante questo il Signor AT 1 ha
reagito ai nostri solleciti solamente durante il corso del mese di gennaio
2015.
In
seguito, dopo aver ricevuto la sua lettera ad inizio giugno 2015, è stato
deciso di riattivare eccezionalmente le prestazioni complementari al Signor AT
1, il quale continua tuttora a risultare assicurato presso di noi esattamente
come nell'anno 2014." (doc. L)
· che, pur non essendo qui oggetto di
giudizio da parte di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, occorre
evidenziare come gli allegati prodotti con il doc. L da parte dell’assicuratore
non specificano l’avvenuto invio del sollecito di pagamento mediante lettera
raccomandata, in special modo (apparentemente almeno) la diffida del 13
settembre 2014 con cui l’assicuratore, avendo constatato l’omesso pagamento del
premio di luglio 2014 per CHF 150,05, ha diffidato il signor AT 1 a “versare
l’importo della diffida utilizzando la polizza … allegata, entro 14 giorni … In
tal modo potrà continuare a beneficiare della protezione assicurativa … In caso
contrario il nostro obbligo alle prestazioni si estinguerà in virtù dell’art.
20 cpv. 3 … LCA alla scadenza del termine menzionato … Recederemo … dal
contratto senza ulteriori comunicazioni e le assicurazioni complementari
termineranno a partire da quella data”.
Sul tema
generale della disdetta del contratto assicurativo a seguito del mancato
pagamento de premi LCA, oggetto dell’art. 21 delle CGA prodotte dal signor AT 1
(doc. D), va comunque qui osservato che l'art. 21.1 CGA prevede che i premi devono
essere pagati entro la data di scadenza, se ciò non avviene lo stipulante viene
diffidato per scritto con avvertenza sulle conseguenze della mora, ad effettuare
il pagamento entro 14 giorni dall’invio della diffida, se la stessa resta senza
effetto l’obbligo di prestazioni è sospeso dal termine di scadenza della
diffida. Se il premio non pagato non è chiesto per le vie legali entro 2 mesi,
il punto 21.2 CGA prevede la presunzione di recessione dal contratto e rinuncia
all’incasso del premio arretrato. Per il punto 21.3 CGA l’accettazione
successiva del premio da parte dell’assicuratore fa rinascere il suo obbligo ex
nunc dal momento in cui il pagamento del premio, degli interessi e spese è soluto,
l’assicuratore non è tenuto ad assumere a suo carico gli eventi intervenuti
durante la sospensione.
L'art. 20 LCA
concerne l'"Obbligo della diffida. Conseguenze della mora"
dell'assicurato (cfr. nota marginale del disposto di legge) e prevede che nel
caso in cui il premio non sia stato pagato alla scadenza o entro il termine di
rispetto concesso dal contratto, il debitore debba essere diffidato per
iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad
effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida (cpv.
1). Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa
a datare dalla scadenza del termine di diffida (cpv. 3). La LCA regola il tema
della mora contrattuale in maniera diversa rispetto alle disposizioni del Codice
delle Obbligazioni (CO), nella misura in cui non fa dipendere la validità della
mora dalla data di ricezione da parte del debitore della diffida. Nonostante il
tenore della nota marginale dell'art. 20 LCA, la diffida non è obbligatoria;
essa diviene necessaria se l'assicuratore intende ottenere la sospensione dei
suoi obblighi contrattuali (STAC 36.2013.2 del 20 gennaio 2014 in re R.; TC SG in RUA XI n. 23; TC VD in RUA VI n. 107; TC NE in RUA VI n. 113, citati in: Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance,
Losanna 2000, pag. 210 ad art. 20 LCA). La diffida deve informare il debitore
in modo esplicito e completo su tutte le conseguenze del ritardo nel caso in
cui l'assicurato non adempia ai suoi obblighi nel termine concessogli (Hasenböhler, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG),
Basilea 2001, n. 42 ad art. 20 LCA; DTF 128 III 186, in particolare consid. 2; SJ 2003 I pag. 215 e seg.). Una diffida che non indica le conseguenze
del mancato adempimento degli obblighi è irregolare e non può produrre gli
effetti che non sono stati citati (DTF 128 III 186; SJ 2003 I pag. 215 e seg.).
La legge accorda comunque al debitore un termine legale di quattordici giorni
(termine di grazia) per provvedere al pagamento. Questo termine non inizia a decorrere
dalla notifica della diffida, ma dal momento del suo invio (STF in RUA XVIII n.
13, in: Carron, La loi fédérale
sur le contrat d'assurance, Friburgo 1997, n. 179 pag. 61; Kuhn/Montavon, op. cit., pagg. 189-193).
Contrariamente a quanto è previsto dal CO, la messa in mora diventa effettiva –
e l'assicurato deve pure degli interessi moratori - se, alla scadenza del
termine legale, il debitore non ha ancora dato seguito al pagamento del premio.
Qualora il termine di grazia venga a scadere infruttuosamente, gli obblighi
dell'assicuratore vengono sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA). La sospensione dura
fino al pagamento completo del premio, oltre accessori, a meno che
un'intenzione diversa risulti dall'attitudine dell'assicuratore (DTF 112 II
463; DTF 103 II 204). Il pagamento, o semplicemente la maturazione di un altro
premio intervenuta successivamente a quello che è stato oggetto della diffida,
non hanno alcun effetto sulla sospensione. Ad ogni modo, l'assicuratore è tenuto
ad accettare il pagamento di un premio posteriore, a meno che non intenda
recedere dal contratto, possibilità questa cui non è obbligato (DTF 103 II
204).
Infine, se
l'assicuratore ha incassato il premio corrispondente al nuovo periodo
d'assicurazione, ciò non significa che egli abbia rinunciato a ricevere i premi
dovuti per i periodi anteriori e, ancor meno, che rinunci a sospendere le
proprie obbligazioni (Kuhn/Montavon,
op. cit., pag. 189 segg.). Se, invece, il debitore adempie al suo obbligo contrattuale
versando nei quattordici giorni di tempo di cui alla diffida il premio dovuto
all'assicuratore, egli si sottrae alle conseguenze della mora. A tal proposito,
si osserva che l'obbligo dell'assicuratore di versare le prestazioni resta
salvaguardato durante tutto il termine legale (termine di grazia) per gli
eventi che potrebbero sopraggiungere durante questo periodo. Tale obbligo
permane anche se, più tardi, emergesse che la diffida è rimasta senza effetto
(art. 20 cpv. 3 LCA). Se allo scadere del termine di grazia il debitore ha pagato
solo una parte del premio scaduto, bisogna ritenere che egli non ha adempiuto
ai suoi obblighi contrattuali. In tal caso, gli obblighi dell'assicuratore sono
sospesi (art. 20 cpv. 3 LCA), anche se la parte ancora dovuta rappresenta una
piccola porzione dell'intero premio arretrato (Kuhn/Montavon,
op. cit., pagg. 194 e 195). A dipendenza delle circostanze, rimangono tuttavia
riservate le intenzioni diverse dell'assicuratore (DTF 112 II 463). Alla luce
di quanto precede, dunque, quando il premio arretrato non venga versato prima
della scadenza del termine legale di quattordici giorni, la mora del debitore
diventa effettiva. Ciò comporta la sospensione degli obblighi dell'assicuratore
(art. 20 cpv. 3 LCA). Tuttavia, un contratto sospeso nei suoi effetti non
equivale ad un contratto estinto o rescisso; significa invece semplicemente che
gli obblighi dell'assicuratore sono sospesi, mentre il contratto
d'assicurazione in quanto tale resta vigente. La sospensione degli obblighi dell'assicuratore
interviene a danno dell'assicurato che resta debitore del premio. Si ribadisce
quindi che, di regola, l'assicuratore non ha obblighi nei confronti dell'assicurato
se un evento si produce dopo la scadenza infruttuosa del termine legale di diffida
(quattordici giorni) (Kuhn/Montavon,
op. cit., pag. 198 e seg.; Hasenböhler,
op. cit., nn. 19-32 ad art. 21 LCA, pag. 334 segg.).
Va ribadito
ancora come, in concreto, il tema della sospensione, della rescissione del
contratto rispettivamente dei suoi effetti, non sia oggetto del contendere per
le ragioni verranno espresse più avanti. Vale la pena comunque di osservare che
l’assicura-tore __________ (che assicura le prestazioni complementari) sembra
avere riattivato la copertura del signor AT 1 garantendola per il 2015 e, come
rileva lo stesso assicurato, ciò sarebbe avvenuto anche per il 2014 siccome al
signor AT 1 “è stato trasmesso il certificato d’assicurazione per la dichiarazione
dei redditi 2014 comprensiva dell’indicazione di pagamento di tutti i premi”.
Tale aspetto non appare qui oggi rilevante ma deve indurre l’assicurato a
riflettere, in particolare alla luce dello scritto doc. L con cui è attestato
che “è stato deciso di
riattivare eccezionalmente le prestazioni complementari al Signor AT 1, il
quale continua tuttora a risultare assicurato presso di noi esattamente come
nell'anno 2014”, sull’esistenza di
un danno economico o meno o di effettive pretese di natura civile nei confronti
dell’assicuratore (competente per le complementari), pretese rivendicabili in
giustizia;
· che,
a prescindere da quanto appena esposto e come indicato in entrata, con il
proprio gravame AT 1 chiede al Tribunale cantonale delle assicurazioni di accertare
una denegata giustizia di CV 1 (e quindi dell'assicuratore sociale
malattia, come rilevabile dall'elenco degli assicuratore malattie autorizzati
[al 1° giugno 2015] reperibile sul sito dell'ufficio federale della sanità
pubblicata www.bag.admin.ch) obbligando l’assicuratore a emanare un
provvedimento impugnabile;
· che in via "subordinata"
l'assicurato ha chiesto l'accoglimento del ricorso, di accertare che lo "scritto
16 giugno 2015 della spettabile CV 1, da considerarsi decisione su reclamo, è
annullato. … in concreto, non potendo considerarsi come validamente avvenuta
una qualsivoglia rescissione del contratto di assicurazione, che il contratto
di assicurazioni complementari stipulato con CV 1, è sempre rimasto in vigore,
in particolare per tutto l'anno 2014";
· che, nelle proprie argomentazioni
giuridiche, il ricorrente, richiamando i concetti sviluppati dal TCA nella STCA
28 ottobre 2013 punto 3, riconosce le differenze in essere tra coperture obbli-gatorie
e coperture complementari (doc. I, pag. 2), richiama correttamente l'art. 75
LCAMal per la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni ma fa
riferimento inoltre all'art. 76 LCAMal secondo cui
"
Contro le decisioni
emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all'organo
amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È
applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 novembre 2013."
con
il rilevo qui che la comunicazione 16 giugno 2015 dell'assicuratore non costituisce
palesemente una decisione resa dall'amministrazione pubblica in applicazione
della Legge Cantonale di applicazione della LAMal del 16 giugno 1997;
· che, sempre nel suo gravame, AT 1,
ipotizza addirittura che la presa di posizione 16 giugno 2015 di CV 1
costituisca una "decisione su reclamo" (doc. I, pag. 6 ad b);
· che l'impugnativa fa inoltre riferimento
alla giurisprudenza cantonale e federale in materia di denegata giustizia nel
settore della LAINF;
·
che, visto l’esito della procedura, l’atto non è stato trasmesso
all’assicuratore per la formulazione di un allegato di risposta e la produzione
dell’intero incarto;
· che, per l'art. 1 LPrTCA, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni giudica quale istanza unica i ricorsi in materia
di assicurazioni sociali federali ai sensi dell'art. 57 della legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e
le azioni in materia di previdenza professionale. Esso giudica inoltre le altre
contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli
sono attribuite dalle singole leggi. Il ricorso deve essere interposto entro 30
giorni dalla notificazione della decisione;
· che le contestazioni, invece, aventi per
oggetto le assicurazioni complementari assicurazione sociale contro le malattie
o altri rami d'assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio
ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni come rammenta l'art. 75 LCAMal;
· che in questi casi, come evoca la prassi
di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni (STCA 36.2014.27 del 27
novembre 2014 consid. 2.3 e 36.2014.105 del 12 febbraio 2015 consid. 2.3) le
assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto
privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla
legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Per l’art. 12 cpv. 2 LAMal
le casse malati possono offrire, oltre all'assicurazione sociale malattie ai
sensi della presente legge, assicurazioni complementari; secondo le condizioni
e nei limiti massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare
altri rami d'assicurazione. A norma dell’art. 13 OAMal le casse possono
esercitare le assicurazioni complementari previste nell'articolo 12 capoverso 2
della legge se ne sono state autorizzate dal Dipartimento federale di giustizia
e polizia. Per l’art. 14 OAMal gli altri rami d’assicurazione ai sensi
dell’art. 12 capoverso 2 della legge sono: indennità in caso di morte di 6000
franchi al massimo (lett. a), indennità in caso di morte in seguito a
infortunio di 6000 franchi al massimo (lett. b), indennità in caso d’invalidità
in seguito a malattia e infortunio di 6000 franchi al massimo cadauna (lett.
c), indennità in caso d’invalidità in seguito a paralisi di 70000 franchi al
massimo. Secondo l’art. 85 cpv. 1 della legge federale sulla sorveglianza delle
imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il giudice decide le
controversie di diritto privato che sorgono fra le imprese di assicurazione o
fra queste e gli assicurati. Per l’art. 7 CPC i Cantoni possono designare un
tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie
derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le
malattie secondo la LAMal. Il Canton Ticino ha regolato il tema nel citato art.
75 LCAMal conferendo specifica competenza al Tribunale cantonale delle
assicurazioni;
· che lo scopo dell’art. 75 LCAMal voluto
dal legislatore è quello di permettere al cittadino, per ragioni di chiarezza e
trasparenza e per evitare confusioni ed incertezze, di adire lo stesso giudice
(nel caso di specie: il TCA) quando i due rami dell’assicurazione (sociale e
privata) sono praticati dallo stesso assicuratore (in questo senso la STCA
36.2004.85 del 21 marzo 2005) o comunque da un assicuratore autorizzato;
· che, conferendo al TCA la competenza di
giudicare anche nel merito delle cause nelle quali si applica il diritto
privato (in particolare la LCA), si vuole conferire “ad un'unica istanza la
competenza di giudizio in ogni settore dell’assicurazione contro le malattie”;
· che questa norma prevede che il TCA può
essere adito per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie se praticate da assicuratori autorizzati
all'esercizio ai sensi della LAMal. In particolare a questo Tribunale sono
attribuite le cause contro gli assicuratori sociali “tradizionali” che
offrono anche le assicurazioni complementari, indipendentemente dalla forma
giuridica scelta per gestire le assicurazioni private;
· che, nella procedura sfociata nella STCA
36.2014.27 la convenuta di quella procedura aveva fatto riferimento alla
dottrina per contestare tale competenza, in particolare con riferimento ad un
articolo di dottrina (Sara Lehner,
Zum Begriff “Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung” im Sinne
der Schweizerischen ZPO, in BJM 2010, pag. 169 e seguenti), argomento che
il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha scartato con riferimento alla
medesima pubblicazione dottrinale. Infatti la medesima autrice ritiene che le
assicurazioni di capitale che prevedono il versamento di una determinata somma
in caso di invalidità o morte derivanti da malattia o infortunio e le
assicurazioni complementari di indennità giornaliera, quali assicurazioni che
dovrebbero esulare dalla competenza dei Tribunali delle assicurazioni, non
trattandosi, secondo lei, di assicurazioni complementari ad un’assicurazione
sociale (op. cit., pag. 185, cfr. anche pag. 188: “Entgegen der
bundesgerichtlichen und kantonalen Rechtsprechung sind kollektive
Krankentaggeldversicherungen m.E. nicht als Zusatzversicherung zur sozialen
Krankenversicherung zu qualifizieren. Auch wenn man
kollektive Versicherungen unter den Begriff fassen wollte, so sind doch bei der
Krankentaggeldversicherung, welche vom Arbeitgeber abgeschlossen wird, die
Verknüpfungen mit dem Arbeitsrecht intensiver als diejenigen mit der
Krankenpflegeversicherung”), rileva che l’esame
delle recenti sentenze federali mostra che il TF non intende modificare la sua
giurisprudenza dopo l’entrata in vigore del nuovo CPC. L’interpretazione
relativa all’iter dell’adozione dell’art. 7 CPC (che è stato voluto dal Parlamento,
allorché il Consiglio federale non l’aveva previsto nel proprio progetto) tende
semmai a sostenere che il legislatore voleva permettere ai Cantoni di mantenere
le proprie competenze ("bisherigen <acquis>"; op. cit.
pag. 190). L’autrice conclude affermando che sarebbe sorprendente se con
l’entrata in vigore del CPC la cerchia delle assicurazioni qualificate di “complementari”
fosse interpretata più restrittivamente;
· che l’art. 7 CPC non era previsto nel
progetto del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale
svizzero (FF 2006 pag. 6593 e seguenti), ed è stato adottato dal Parlamento federale
dopo numerose discussioni relative al principio della doppia istanza previsto
dall’art. 75 cpv. 2 LTF (Lehner,
op. cit., pag. 173/174). La nozione di assicurazione complementare alle
assicurazioni sociali non è invece stata dibattuta (Lehner, op. cit., pag. 173/174);
· che legislatore federale ha voluto
mantenere le competenze cantonali, alfine di continuare a permettere il
coordinamento delle procedure derivanti dalle assicurazioni complementari alla
LAMal e dalla LAMal stessa (Lehner,
op. cit., pag. 174). Tramite la conferma della possibilità di prevedere una
competenza unica per i due tipi di assicurazione che si completano a vicenda,
si vuole facilitare l’accesso alla giustizia;
· che dal Messaggio del Consiglio federale
del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale svizzero (FF
2006, pag. 6593 e seguenti) e dai successivi lavori parlamentari non emerge, in
altre parole, che il legislatore abbia inteso modificare la competenza
cantonale in questo ambito. Piuttosto, l’introdu-zione, in particolare,
dell’art. 7 CPC, deve permettere ai Cantoni di mantenere le specificità circa
il trattamento delle assicurazioni complementari alle assicurazioni sociali
(cfr. anche, Lehner, op. cit.,
pag. 174/175);
· che il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni non ha ritenuto quindi (cfr. STCA 36.2014.105 citata, consid.
2.3. in fine) “alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza cantonale
valida prima dell’entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011 (cfr. in
particolare sentenza 36.2004.85 del 21 marzo 2005)”;
· che, anche in concreto, come nel caso
appena citato, la vertenza concerne un’assicurazione complementare proposta da
un assicuratore che esercita anche l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e l’assicurazione in oggetto copre i costi di degenza ospedaliera
in caso di malattia;
· che nel caso di specie l’assicuratore CV
1, come bene specifica la sua carta intestata, agisce nell’ambito
dell’assicurazione obbligatoria mediante la CV 1, mentre le complementari sono
rette dalla __________;
· che va allora subito evidenziato come il
“ricorso” in discussione, che avversa la “decisione 16 giugno 2015 …
della CV 1, … __________”, si palesa manifestamente irricevibile
siccome, stante la materia (coperture complementari rette dalla LCA)
l’assicuratore indicato non è quello che ha promulgato la “decisione” e,
soprattutto, lo strumento giuridico scelto è errato. In queste costellazioni
l’assicurato deve adire il Tribunale cantonale delle Assicurazioni mediante una
petizione presentando un’azione tesa alla condanna dell’assicuratore a
prestazioni. Come detto applicabile è il diritto privato, la LCA in
particolare, con la conseguenza che l’accertamento di una denegata giustizia o
la richiesta di annullamento di una comunicazione dell’assicuratore
complementare sono richieste inammissibili;
· che, per l’art. 4 cpv. 1 LPTCA il Giudice
delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è
tardivo o irricevibile;
· che la legge di procedura impone al
giudice, se il ricorso non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3 LPTCA
[per cui il gravame deve essere redatto in lingua italiana e contenere: a) una
copia della decisione impugnata; b) una concisa esposizione dei fatti; c) una
breve motivazione e d) le conclusioni del ricorrente], di ritornarlo al
ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15 giorni ed
avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito;
· che tale obbligo sussiste unicamente
quando l’incompletezza sia da ricondurre a lacuna ai sensi dell’art. 3 LPTCA
citato, e quando quindi la lacuna sia sanabile;
· che in concreto l’impostazione del
gravame é tale, così come lo sono le motivazioni giuridiche, l’autorità amministrativa
designata e le conclusioni soprattutto, che non sia possibile sanare il “ricorso”
che va, conseguentemente dichiarato irricevibile;
·
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere
gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Fatti
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione alle parti ed
alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
Considerandi
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici Stefania
Cagni