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Decisione

36.2015.58

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 ottobre 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Nella

risposta del 4 settembre 2015 (doc. V) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso

dell’assicurato riprendendo le medesime argomentazioni esposte con la decisione

impugnata. Inoltre, la Cassa malati ha osservato come in virtù degli accordi

vigenti con la Clinica __________, è a giusta ragione che essa ha tacitato

direttamente l’istituto nell’ambito del sistema del terzo pagante, mentre il

fatto che il ricorrente abbia optato per una franchigia di Fr. 2'500.- non gli

conferisce un diritto sulla scelta del sistema di pagamento.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove).

Il TCA può dunque decidere nella

composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è sapere chi debba pagare la fattura della Clinica __________ di

Fr. 2'981,50, e meglio chi si debba fare carico dell’importo di Fr. 2'120,30

che la Cassa malati resistente ha conteggiato al ricorrente quale quota parte della

sua franchigia per l’anno 2013 e quale partecipazione ai costi, a dipendenza del

ricovero dal 21 al 24 agosto 2013.

3.

Per

determinare chi è debitore della remunerazione nei confronti del prestatore di

servizi, l'art. 42 cpv. 1 LAMal (nella versione in essere nel 2013) ha

stabilito il principio secondo cui se assicuratori e fornitori di

prestazioni non hanno convenuto altrimenti, l'assicurato è debitore della

rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. In questo caso

l'assicurato ha diritto di essere rimborsato dal suo assicuratore (sistema del terzo garante). In deroga all'articolo 22 cpv.

1.

LPGA, tale diritto è cedibile al fornitore di prestazioni.

Secondo l'art. 42 cpv. 2 LAMal, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che

l'assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante).

In deroga al capoverso 1, in caso di cura ospedaliera l'assicuratore è debitore

della sua parte di remunerazione.

A norma dell'art. 42 cpv. 3 LAMal, il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della

remunerazione una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli

tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione

e l'economicità della prestazione. Nel sistema del terzo pagante l'assicurato

riceve una copia della fattura che è stata inviata all'assicuratore. In caso di

cura ospedaliera, l'ospedale attesta separatamente la quotaparte del Cantone e

quella dell'assicuratore. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Per il cpv. 3bis dell’art. 42 LAMal, i fornitori

di prestazioni devono indicare nella fattura di cui al capoverso 3 le diagnosi

e le procedure in forma codificata, conformemente alle classificazioni previste

nella pertinente edizione svizzera pubblicata dal Dipartimento competente. Il

Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione sulla rilevazione, il

trattamento e la trasmissione dei dati, nel rispetto del principio di

proporzionalità.

Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli

assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione

ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei

costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il

Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale.

Il nuovo art. 64a LAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012, per ciò che qui

interessa ha il seguente tenore:

" 1

Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista,

l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli

un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora

(cpv. 2).

2.

Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i

premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine

assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere

che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei

debitori escussi.

3.

L'assicuratore comunica all'autorità cantonale

competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore,

l'importo complessivo dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi

di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è

stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente.

L'assicuratore chiede all'organo di revisione designato dal Cantone di

confermare l'esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la

conferma a quest'ultimo.

4.

Il Cantone assume l'85 per cento dei crediti oggetto

della comunicazione di cui al capoverso 3. (…)".

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b

cpv. 2 OAMal).

4.

Nel

caso di specie l'assicuratore afferma che nessuna pretesa possa essere fatta

valere dall'assicurato nei suoi confronti a dipendenza del ricovero dal 21 al

24.

agosto 2013 presso la Clinica __________ di __________, avendo esso dapprima

assunto la relativa fattura delle cure ricevute e poi chiesto all'assicurato la

partecipazione ai costi come previsto dalla legge.

Il ricorrente sostiene, invece, che la

Cassa malati debba assumersi essa stessa queste somme che ha pagato

direttamente al nosocomio, giacché più volte egli le aveva chiesto di non dare seguito

alle fatture della Clinica, essendo in corso un contenzioso con la casa di cura

“per una loro grave e doppia inadempienza”, perciò se la Cassa ha

ugualmente provveduto a pagare la fattura allora essa si deve assumere

personalmente tale spesa.

Occorre dunque esaminare se,

correttamente, il ricorrente sia tenuto al pagamento dell'importo di Fr. 2'120,30

per la partecipazione ai costi non soluta e di Fr. 150.- per le spese amministrative,

per un totale di Fr. 2'270,30, a cui si aggiungono le spese esecutive che la

Cassa malati ha sostenuto per il mancato pagamento dei costi da parte

dell’assicurato.

5.

Il

Tribunale rileva che l'ammontare della partecipazione ai costi richiesto è

corretto e corrisponde al conteggio delle prestazioni del 22 novembre 2013

(doc. 7) della Cassa malati per prestazioni dal 21 al 24 agosto 2013 presso la

Clinica __________, di cui ha beneficiato il ricorrente.

Dal

dettaglio del conteggio delle prestazioni risulta che la fattura della Clinica per

la degenza stazionaria in reparto privato ammonta a Fr. 2'981,50 e che la Cassa

malati resistente, a cui è stata inviata detta fattura, ha pagato direttamente

questo importo. Data una franchigia annua di Fr. 2'500.- scelta dall’assicurato

per l’anno 2013, la parte non ancora consumata di Fr. 1'957,95 è stata posta a

carico dell’interessato e sulla differenza di Fr. 1'023,55 (Fr. 2'981,50 – Fr.

1'957,95), una volta usufruita tutta la franchigia annua, il 10% è stato

accollato all’assicurato (Fr. 102,35).

A ciò si è

aggiunto il contributo ospedaliero giornaliero di Fr. 15.- per ognuno dei

quattro giorni di degenza (Fr. 60.-), per un totale di Fr. 2'120,30 posti a

carico dell’assicurato nella misura di Fr. 1'957,95 quale saldo della

franchigia e di Fr. 162,35 quale quota parte della partecipazione ai costi.

Come detto,

il mancato pagamento della partecipazione ai costi dopo un sollecito e una

diffida ha comportato l'avvio della procedura esecutiva nei confronti del ricorrente

da parte della Cassa malati, che ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________,

oggetto del contendere, per l'importo di Fr. 2'120,30 oltre alle spese di Fr.

150.

-.

Si tratta

ora di stabilire se la Cassa malati poteva escutere il ricorrente per ottenere

il pagamento della partecipazione ai costi in questione.

6.

Il

TCA rileva innanzitutto che, in virtù dell’art. 42 cpv. 2 2a frase LAMal (“in caso di cura ospedaliera l’assicuratore è debitore della

sua parte di remunerazione”), la

Cassa malati resistente ha correttamente pagato direttamente al fornitore di prestazioni

i costi delle cure di cui l’assicurato ha beneficiato dal 21 al 24 agosto 2013.

Pertanto, è a giusta ragione che ora l'assicuratore, nell'ambito del sistema

del terzo pagante previsto dall'art. 42 cpv. 2 LAMal, pretenda dal ricorrente,

conformemente al tipo di contratto assicurativo stipulato, il rimborso delle

prestazioni anticipate.

Al riguardo, dunque, il ricorrente non

può essere tutelato laddove afferma che avendo una franchigia alta, tutte

le cifre che rientrano nell’ambito della franchigia sono a mio completo carico,

devono quindi essere assoggettate alla mia esclusiva decisione.” (doc.

III) (la sottolineatura è della redattrice). È la legge che stabilisce

che sia l’assicuratore malattia a tacitare direttamente il fornitore di

prestazioni quando l’assicurato viene ricoverato in un ospedale e ciò

indipendentemente dal tipo di franchigia scelta dall’interessato.

Peraltro, lo stesso contratto tariffale

secondo la LAMal (swiss DRG) stipulato tra la Clinica __________ e diverse Casse

malati, tra cui la resistente, prevede all’art. 1.1 dell’allegato 2 che la

fatturazione della Clinica all’assicuratore (terzo pagante) avviene al momento

della dimissione dell’assicurato. Per contro, tutte le prestazioni non

obbligatoriamente a carico dell’assicurazione malattia di base obbligatoria

sono da fatturare direttamente e separatamente al paziente (art. 1.8) così come

ottemperato dal nosocomio in questione, visto che il costo della degenza in reparto

privato (Fr. 3'910,40) è stato effettivamente fatturato ed inviato, il 29 ottobre

2013, direttamente all’indirizzo del ricorrente.

Stante quanto precede, la procedura

adottata dal fornitore di prestazioni in primis e, in secondo luogo, dalla

Cassa malati dell’assicurato, è corretta, così come è giusto che, in un secondo

tempo, quale terzo pagante, la Cassa malati del ricorrente gli abbia chiesto, a

dipendenza dell'esaurimento della franchigia e della quota di partecipazione

del 10%, il versamento di quanto di sua spettanza.

In conclusione, da un lato la Clinica

in questione ha regolarmente fatturato alla Cassa malati quale terzo pagante i

costi della degenza del ricorrente e d'altro lato l’assicuratore malattia ha

correttamente tacitato il fornitore di prestazioni.

Ne discende che è a buon diritto che in

seguito la Cassa malati abbia preteso dal ricorrente il pagamento di quanto

dovuto secondo gli accordi contrattuali.

Di conseguenza, essendo il ricorrente

debitore dell’importo di Fr. 2'120,30, la pretesa di pagamento di CO 1 nei

confronti del ricorrente deve essere accolta.

Va del resto osservato che le cure

mediche ricevute non sono state contestate come tali dal ricorrente, nel senso

che egli non si è lamentato di non avere ricevuto le necessarie prestazioni

mediche, né ha avuto da ridire sulla riuscita stessa delle terapie fornite dai

medici della Clinica __________ e neppure sul costo delle stesse.

In queste circostanze, dunque, non v’è

alcun motivo per non dovere riconoscere alla Clinica in questione la

controprestazione che le spetta per le cure mediche dispensate all’assicurato.

A sua volta, la Cassa malati

resistente, che ha anticipato al fornitore di prestazioni il suo compenso, deve

giustamente essere tacitata secondo le condizioni contrattuali stipulate con

l’assicurato, ciò che nell’evenienza concreta significa utilizzare la parte di

franchigia ancora disponibile e la parte eccedente imputarla in ragione del 10%

all’assicurato (art. 64 cpv. 2 LAMal).

7.

La

circostanza che l’assicurato non abbia apprezzato e quindi abbia subito (doc.

13) reclamato con la Clinica __________ a proposito del trattamento logistico ricevuto

durante il suo soggiorno ospedaliero, esula invece dall’ambito

dell’assicurazione malattia obbligatoria, che si occupa soltanto dei rapporti fra

gli assicurati e gli assicuratori. La verifica della qualità dell’aspetto

alberghiero e logistico della degenza dell’assicurato, laddove non ha

ostacolato né inficiato le cure mediche ricevute dal ricorrente, non è di

competenza di questo Tribunale.

Semmai, tale pretesa va fatta valere

dall’assicurato nei confronti del fornitore di prestazioni nella competente sede

civile.

Infatti, il ricorrente contesta la

fatturazione della camera privata, visto che “scegliendo la camera singola

sono caduto dalla padella nella brace non potevo fare scelta peggiore e

assolutamente contraria ai miei desideri, per questo motivo richiedo il

rimborso dell’intero supplemento versato per la camera singola” (doc. 13).

Questa questione ricade quindi sotto il cappello del rapporto di diritto civile

instauratosi fra il fornitore di prestazioni e l’assicurato, perciò non può comunque

essere esaminata nell’ambito del presente ricorso da parte di questo Tribunale.

8.

Oltre

al capitale per contributi ai costi di degenza impagati, la Cassa malati ha

chiesto al ricorrente il pagamento di Fr. 150.- per spese amministrative.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal

un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012,

secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero

potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

In concreto, il giudice delegato ha chiesto esplicitamente all'assicuratore

di esprimersi sul ricorso producendo l'intero incarto (doc. IV). La Cassa

malati ha trasmesso insieme alla risposta di causa gli atti a sua disposizione,

con le copie dei solleciti e delle diffide di pagamento, da cui risulta che la

diffida del 16 aprile 2014 (doc. 8) ha computato Fr. 15.- di spese, mentre nel

PE n. __________ del 20 ottobre 2014 sono stati inseriti Fr. 150.- quali spese

amministrative.

Tuttavia l'assicuratore,

patrocinato doverosamente, non ha prodotto le condizioni generali

d'assicurazione, per cui già solo per questo motivo mancano le basi per poter

condannare il ricorrente al pagamento delle spese (STCA 36.2013.50 dell’11

dicembre 2013; STCA 36.2012.89 del 25 febbraio 2013 consid. 6; STCA 36.2011.22

del 9 gennaio 2012 consid. 7). Infatti, la Cassa malati non ha

consegnato agli atti nessuna condizione assicurativa dalla quale possa essere

desunto il suo diritto di pretendere il versamento di spese amministrative in

caso di diffida di pagamento. Se è vero che vige, in materia, il principio

inquisitorio, lo stesso è temperato dall'obbligo delle parti di collaborare

all'acquisizione delle prove.

Un semplice rinvio

all’art. 14.3 del Regolamento delle assicurazioni LAMal di CO 1, edizione 2011,

non è sufficiente.

Mancando quindi la condizione per esigere il versamento delle spese

amministrative (di sollecito e di elaborazione), le stesse non possono essere

qui pretese (STCA 36.2013.50 dell’11 dicembre 2013 consid. 7; STCA 36.2012.89 del

25.

febbraio 2013 consid. 6; STCA 36.2012.41 del 16 luglio 2012

consid. 7).

Ne segue che l'assicurato non deve

dunque alcunché per spese di sollecito e/o amministrative.

9.

Per

quanto concerne il pagamento di Fr. 73,30 per le spese esecutive, va rammentato

che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata,

infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese

esecutive per fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art.

68.

LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto

ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto

sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi

costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in

esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251

pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della

procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non

è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”.

Queste spese esecutive non

formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti

dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22

luglio 2005; STCA 36.2004.79 del 14 settembre 2004; RAMI 2003 KV 251 pag. 226

consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,

§ 164, pag. 414; K.

Ammon/F.

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,

Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf

die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der

Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,

muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque

oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a

queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K

114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18

giugno 2004).

Pertanto, giustamente queste spese non fanno

parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.

10.

In

merito all'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (franchigia,

partecipazioni, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato

applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF

109.

V 46; RCC 1984 pag. 197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di

compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione

formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse

iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver

formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art.

80.

LEF.

Va qui rammentato che a norma l'art. 54

cpv. 2 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che

condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono

parificate alle sentenze esecutive giusta l'art. 80 della legge federale

dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Ciò significa che, sulla base di una

tale decisione, l'opposizione interposta contro un precetto esecutivo può,

contestualmente al credito fissato nella decisione, essere tolta da un ordine

di rigetto definitivo pronunciato dal giudice.

Tuttavia, il rigetto dell'opposizione

da parte del giudice non è necessario per il proseguimento dell'esecuzione

quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una decisione cresciuta

in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto opposizione (DTF 119 V 331

consid. 2b con riferimenti).

Il TF ha posto questo principio, già

invalso da alcuni decenni in ambito civile (DTF 64 III 78, DTF 53 III 202, DTF

36.

I 452, DTF 34 I 612), nella sentenza pubblicata in DTF 75 III 44,

assimilando alle sentenze civili le decisioni e le sentenze amministrative

delle autorità federali e delle autorità del Cantone dove è in atto l'esecuzione

(DTF 107 III 63, RCC 1978, pag. 310).

In definitiva, la Cassa che avvia una

procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo

contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi o i

premi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale.

La decisione deve tuttavia chiaramente

riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o

limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982

pag. 344).

11.

In

queste condizioni, la decisione su opposizione va

parzialmente confermata, nel senso che il debito complessivo ammonta a Fr. 2'120,30, a cui non vanno aggiunte né spese amministrative né spese esecutive.

Ne discende che l'opposizione del

ricorrente al PE n. __________ del 20 ottobre 2014 emanato dall'UEF di __________ deve essere rigettata in

via definitiva limitatamente alla cifra esposta. Il costo della

procedura esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di

decisione da parte del giudice amministrativo.

Il ricorso deve quindi essere

parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente confermata.

Malgrado sia parzialmente vincente in

causa, siccome non è patrocinato all'assicurato non vanno attribuite delle

indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Il

ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di Fr. 2'120,30 per la

partecipazione ai costi derivante dalla degenza di agosto 2013 presso la

Clinica __________.

1.2. Per

l'importo di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione

interposta dall’assicurato al PE n. __________ emesso il 20 ottobre 2014 dall'

UEF di __________.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti