36.2015.58
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5 ottobre 2015Italiano22 min
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.58
TB
Lugano
5 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 luglio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Affiliato per l’anno
2013 a CO 1 per l’assicurazione malattia obbligatoria (doc. 2), RI 1, nato nel
1942, dopo avere ottenuto la garanzia della copertura dei costi in camera
comune da parte della sua Cassa malati (doc. 4), dal 21 al 24 agosto 2013 è
stato degente in camera privata presso la sede di __________ della __________
per sottoporsi a un intervento di colecistectomia laparoscopica (doc. 5).
B. La fattura del 29
ottobre 2013 (doc. 6) di Fr. 2'981,50 è stata trasmessa dalla __________ alla
Cassa malati per la diretta evasione e il 22 novembre 2013 (doc. 7) quest’ultima
ha inviato all’assicurato il conteggio delle prestazioni per Fr. 2'120,30.
C. Il 6 novembre 2013
(doc. 13) RI 1 ha scritto alla sua Cassa malati chiedendo di non dare seguito
all'eventuale fattura che la Clinica le avrebbe inviato, “altrimenti non vi
riconoscerò il diritto al rimborso da parte mia.” e l’ha informata di avere
ricevuto dal nosocomio una fattura di Fr. 3'910,40, che ha contestato.
D. Non ottenendo il
versamento dell’importo fatturatogli, il 28 gennaio 2014 (doc. 8) CO 1 ha
inviato all’assicurato un sollecito di pagamento e il 16 aprile 2014 (doc. 8)
l’ha diffidato a pagargli la somma di Fr. 2'135,30, comprensiva di Fr. 15.- di
tassa di ingiunzione.
E. A fine agosto 2014
(doc. 9) la Cassa malati ha avviato una procedura esecutiva sfociata nel
precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare il 20 ottobre 2014 (doc. 10)
dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, contro cui il debitore ha
fatto opposizione.
F. La decisione del
27 novembre 2014 (doc. 11) emessa dalla Cassa malati ha rigettato l’opposizione
al PE, confermando la partecipazione ai costi di Fr. 2'120,30 oltre a Fr. 150.-
di spese.
L’assicurato si è subito opposto a
questo procedere, ricordando di avere avvertito il suo assicuratore di non
pagare la fattura della Clinica e contestando che sia la Cassa malati a
decidere sul precetto esecutivo che essa stessa ha fatto spiccare.
G. Con decisione su
opposizione del 6 luglio 2015 (doc. A) CO 1 ha confermato l’obbligo da parte
dell’assicurato di far fronte alla partecipazione ai costi di Fr. 2'120,30
derivante dal soggiorno ospedaliero dal 21 al 24 agosto 2013, indipendentemente
dal fatto che l’interessato non sia stato contento del trattamento logistico
ricevuto. La Cassa malati ha infatti fatto presente che la cura stazionaria era
indicata, efficace e adeguata e che la Clinica __________ ha fatturato correttamente
l’intervento e le cure prestate, perciò ha saldato direttamente al nosocomio, nell’ambito
del sistema del terzo pagante, la fattura ricevuta, essendo la debitrice della
prestazione. Per contro, criteri non contemplati dalla LAMal ed estranei alla
cura medica, come la contestazione della qualità della camera in cui ha
soggiornato l’assicurato, vanno chiariti direttamente tra le parti. Pertanto,
la Cassa malati non ha motivo di dubitare che la cura non sia stata
correttamente prestata, né ha motivo per chiedere il rimborso di quanto pagato,
perciò essa ritiene giustificato porre a carico dell’assicurato la partecipazione
ai costi di cura fatturati, così come le spese per il sollecito e l’esecuzione.
H. Con ricorso del 15
luglio 2015 (doc. I), completato il 20 luglio 2015 (doc. III) su invito del TCA
(doc. II), RI 1 ha evidenziato una serie di ostacoli durante la sua degenza in
camera privata presso la Clinica __________ a __________. La stanza che
occupava “è priva di aria condizionata, non si può aprire la finestra per il
calore proveniente dal tetto del fabbricato sottostante e per il rumore dei
motori di condizionatori collocati su questo tetto, questo rumore è talmente
forte e fastidioso che anche a finestra chiusa riesce a disturbare. Inoltre,
per il giorno dell’operazione e quello seguente, ci sono stati dei fortissimi e
prolungati rumori di martelli pneumatici, il personale mi ha riferito che
trattavasi di rifacimento di pavimenti. (…) Ma scegliendo la camera singola
sono caduto dalla padella nella brace, non potevo fare scelta peggiore e
assolutamente contraria ai miei desideri, per questo motivo richiedo il
rimborso dell’intero supplemento versato per la camera singola (2600 fr. quando
invece me ne erano stati preventivati 2400), (…)”. Il ricorrente ha quindi osservato
che avendo la franchigia massima è tenuto ad assumersi tutti gli importi al di
sotto della stessa, perciò egli ritiene che queste cifre “devono quindi
essere assoggettate alla mia esclusiva decisione”. Inoltre, avendo
presentato reclamo alla Clinica per il disservizio riscontrato, egli non
intende pagare né la fattura per la degenza che la sua Cassa malati,
contrariamente a quanto le aveva chiesto, ha ugualmente saldato, né le spese
amministrative ed esecutive.
Fatti
I. Nella
risposta del 4 settembre 2015 (doc. V) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso
dell’assicurato riprendendo le medesime argomentazioni esposte con la decisione
impugnata. Inoltre, la Cassa malati ha osservato come in virtù degli accordi
vigenti con la Clinica __________, è a giusta ragione che essa ha tacitato
direttamente l’istituto nell’ambito del sistema del terzo pagante, mentre il
fatto che il ricorrente abbia optato per una franchigia di Fr. 2'500.- non gli
conferisce un diritto sulla scelta del sistema di pagamento.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove).
Il TCA può dunque decidere nella
composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è sapere chi debba pagare la fattura della Clinica __________ di
Fr. 2'981,50, e meglio chi si debba fare carico dell’importo di Fr. 2'120,30
che la Cassa malati resistente ha conteggiato al ricorrente quale quota parte della
sua franchigia per l’anno 2013 e quale partecipazione ai costi, a dipendenza del
ricovero dal 21 al 24 agosto 2013.
3.
Per
determinare chi è debitore della remunerazione nei confronti del prestatore di
servizi, l'art. 42 cpv. 1 LAMal (nella versione in essere nel 2013) ha
stabilito il principio secondo cui se assicuratori e fornitori di
prestazioni non hanno convenuto altrimenti, l'assicurato è debitore della
rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. In questo caso
l'assicurato ha diritto di essere rimborsato dal suo assicuratore (sistema del terzo garante). In deroga all'articolo 22 cpv.
1.
LPGA, tale diritto è cedibile al fornitore di prestazioni.
Secondo l'art. 42 cpv. 2 LAMal, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che
l'assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante).
In deroga al capoverso 1, in caso di cura ospedaliera l'assicuratore è debitore
della sua parte di remunerazione.
A norma dell'art. 42 cpv. 3 LAMal, il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della
remunerazione una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli
tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione
e l'economicità della prestazione. Nel sistema del terzo pagante l'assicurato
riceve una copia della fattura che è stata inviata all'assicuratore. In caso di
cura ospedaliera, l'ospedale attesta separatamente la quotaparte del Cantone e
quella dell'assicuratore. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Per il cpv. 3bis dell’art. 42 LAMal, i fornitori
di prestazioni devono indicare nella fattura di cui al capoverso 3 le diagnosi
e le procedure in forma codificata, conformemente alle classificazioni previste
nella pertinente edizione svizzera pubblicata dal Dipartimento competente. Il
Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione sulla rilevazione, il
trattamento e la trasmissione dei dati, nel rispetto del principio di
proporzionalità.
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli
assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione
ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei
costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il
Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale.
Il nuovo art. 64a LAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012, per ciò che qui
interessa ha il seguente tenore:
" 1
Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista,
l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli
un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora
(cpv. 2).
2.
Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i
premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine
assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere
che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei
debitori escussi.
3.
L'assicuratore comunica all'autorità cantonale
competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore,
l'importo complessivo dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi
di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è
stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente.
L'assicuratore chiede all'organo di revisione designato dal Cantone di
confermare l'esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la
conferma a quest'ultimo.
4.
Il Cantone assume l'85 per cento dei crediti oggetto
della comunicazione di cui al capoverso 3. (…)".
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,
l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità
degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in
arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto
essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere
adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle
disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b
cpv. 2 OAMal).
4.
Nel
caso di specie l'assicuratore afferma che nessuna pretesa possa essere fatta
valere dall'assicurato nei suoi confronti a dipendenza del ricovero dal 21 al
24.
agosto 2013 presso la Clinica __________ di __________, avendo esso dapprima
assunto la relativa fattura delle cure ricevute e poi chiesto all'assicurato la
partecipazione ai costi come previsto dalla legge.
Il ricorrente sostiene, invece, che la
Cassa malati debba assumersi essa stessa queste somme che ha pagato
direttamente al nosocomio, giacché più volte egli le aveva chiesto di non dare seguito
alle fatture della Clinica, essendo in corso un contenzioso con la casa di cura
“per una loro grave e doppia inadempienza”, perciò se la Cassa ha
ugualmente provveduto a pagare la fattura allora essa si deve assumere
personalmente tale spesa.
Occorre dunque esaminare se,
correttamente, il ricorrente sia tenuto al pagamento dell'importo di Fr. 2'120,30
per la partecipazione ai costi non soluta e di Fr. 150.- per le spese amministrative,
per un totale di Fr. 2'270,30, a cui si aggiungono le spese esecutive che la
Cassa malati ha sostenuto per il mancato pagamento dei costi da parte
dell’assicurato.
5.
Il
Tribunale rileva che l'ammontare della partecipazione ai costi richiesto è
corretto e corrisponde al conteggio delle prestazioni del 22 novembre 2013
(doc. 7) della Cassa malati per prestazioni dal 21 al 24 agosto 2013 presso la
Clinica __________, di cui ha beneficiato il ricorrente.
Dal
dettaglio del conteggio delle prestazioni risulta che la fattura della Clinica per
la degenza stazionaria in reparto privato ammonta a Fr. 2'981,50 e che la Cassa
malati resistente, a cui è stata inviata detta fattura, ha pagato direttamente
questo importo. Data una franchigia annua di Fr. 2'500.- scelta dall’assicurato
per l’anno 2013, la parte non ancora consumata di Fr. 1'957,95 è stata posta a
carico dell’interessato e sulla differenza di Fr. 1'023,55 (Fr. 2'981,50 – Fr.
1'957,95), una volta usufruita tutta la franchigia annua, il 10% è stato
accollato all’assicurato (Fr. 102,35).
A ciò si è
aggiunto il contributo ospedaliero giornaliero di Fr. 15.- per ognuno dei
quattro giorni di degenza (Fr. 60.-), per un totale di Fr. 2'120,30 posti a
carico dell’assicurato nella misura di Fr. 1'957,95 quale saldo della
franchigia e di Fr. 162,35 quale quota parte della partecipazione ai costi.
Come detto,
il mancato pagamento della partecipazione ai costi dopo un sollecito e una
diffida ha comportato l'avvio della procedura esecutiva nei confronti del ricorrente
da parte della Cassa malati, che ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________,
oggetto del contendere, per l'importo di Fr. 2'120,30 oltre alle spese di Fr.
150.
-.
Si tratta
ora di stabilire se la Cassa malati poteva escutere il ricorrente per ottenere
il pagamento della partecipazione ai costi in questione.
6.
Il
TCA rileva innanzitutto che, in virtù dell’art. 42 cpv. 2 2a frase LAMal (“in caso di cura ospedaliera l’assicuratore è debitore della
sua parte di remunerazione”), la
Cassa malati resistente ha correttamente pagato direttamente al fornitore di prestazioni
i costi delle cure di cui l’assicurato ha beneficiato dal 21 al 24 agosto 2013.
Pertanto, è a giusta ragione che ora l'assicuratore, nell'ambito del sistema
del terzo pagante previsto dall'art. 42 cpv. 2 LAMal, pretenda dal ricorrente,
conformemente al tipo di contratto assicurativo stipulato, il rimborso delle
prestazioni anticipate.
Al riguardo, dunque, il ricorrente non
può essere tutelato laddove afferma che avendo una franchigia alta, tutte
le cifre che rientrano nell’ambito della franchigia sono a mio completo carico,
devono quindi essere assoggettate alla mia esclusiva decisione.” (doc.
III) (la sottolineatura è della redattrice). È la legge che stabilisce
che sia l’assicuratore malattia a tacitare direttamente il fornitore di
prestazioni quando l’assicurato viene ricoverato in un ospedale e ciò
indipendentemente dal tipo di franchigia scelta dall’interessato.
Peraltro, lo stesso contratto tariffale
secondo la LAMal (swiss DRG) stipulato tra la Clinica __________ e diverse Casse
malati, tra cui la resistente, prevede all’art. 1.1 dell’allegato 2 che la
fatturazione della Clinica all’assicuratore (terzo pagante) avviene al momento
della dimissione dell’assicurato. Per contro, tutte le prestazioni non
obbligatoriamente a carico dell’assicurazione malattia di base obbligatoria
sono da fatturare direttamente e separatamente al paziente (art. 1.8) così come
ottemperato dal nosocomio in questione, visto che il costo della degenza in reparto
privato (Fr. 3'910,40) è stato effettivamente fatturato ed inviato, il 29 ottobre
2013, direttamente all’indirizzo del ricorrente.
Stante quanto precede, la procedura
adottata dal fornitore di prestazioni in primis e, in secondo luogo, dalla
Cassa malati dell’assicurato, è corretta, così come è giusto che, in un secondo
tempo, quale terzo pagante, la Cassa malati del ricorrente gli abbia chiesto, a
dipendenza dell'esaurimento della franchigia e della quota di partecipazione
del 10%, il versamento di quanto di sua spettanza.
In conclusione, da un lato la Clinica
in questione ha regolarmente fatturato alla Cassa malati quale terzo pagante i
costi della degenza del ricorrente e d'altro lato l’assicuratore malattia ha
correttamente tacitato il fornitore di prestazioni.
Ne discende che è a buon diritto che in
seguito la Cassa malati abbia preteso dal ricorrente il pagamento di quanto
dovuto secondo gli accordi contrattuali.
Di conseguenza, essendo il ricorrente
debitore dell’importo di Fr. 2'120,30, la pretesa di pagamento di CO 1 nei
confronti del ricorrente deve essere accolta.
Va del resto osservato che le cure
mediche ricevute non sono state contestate come tali dal ricorrente, nel senso
che egli non si è lamentato di non avere ricevuto le necessarie prestazioni
mediche, né ha avuto da ridire sulla riuscita stessa delle terapie fornite dai
medici della Clinica __________ e neppure sul costo delle stesse.
In queste circostanze, dunque, non v’è
alcun motivo per non dovere riconoscere alla Clinica in questione la
controprestazione che le spetta per le cure mediche dispensate all’assicurato.
A sua volta, la Cassa malati
resistente, che ha anticipato al fornitore di prestazioni il suo compenso, deve
giustamente essere tacitata secondo le condizioni contrattuali stipulate con
l’assicurato, ciò che nell’evenienza concreta significa utilizzare la parte di
franchigia ancora disponibile e la parte eccedente imputarla in ragione del 10%
all’assicurato (art. 64 cpv. 2 LAMal).
7.
La
circostanza che l’assicurato non abbia apprezzato e quindi abbia subito (doc.
13) reclamato con la Clinica __________ a proposito del trattamento logistico ricevuto
durante il suo soggiorno ospedaliero, esula invece dall’ambito
dell’assicurazione malattia obbligatoria, che si occupa soltanto dei rapporti fra
gli assicurati e gli assicuratori. La verifica della qualità dell’aspetto
alberghiero e logistico della degenza dell’assicurato, laddove non ha
ostacolato né inficiato le cure mediche ricevute dal ricorrente, non è di
competenza di questo Tribunale.
Semmai, tale pretesa va fatta valere
dall’assicurato nei confronti del fornitore di prestazioni nella competente sede
civile.
Infatti, il ricorrente contesta la
fatturazione della camera privata, visto che “scegliendo la camera singola
sono caduto dalla padella nella brace non potevo fare scelta peggiore e
assolutamente contraria ai miei desideri, per questo motivo richiedo il
rimborso dell’intero supplemento versato per la camera singola” (doc. 13).
Questa questione ricade quindi sotto il cappello del rapporto di diritto civile
instauratosi fra il fornitore di prestazioni e l’assicurato, perciò non può comunque
essere esaminata nell’ambito del presente ricorso da parte di questo Tribunale.
8.
Oltre
al capitale per contributi ai costi di degenza impagati, la Cassa malati ha
chiesto al ricorrente il pagamento di Fr. 150.- per spese amministrative.
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal
un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora
dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai
costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di
versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal nella versione in vigore dal 1° gennaio 2012,
secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero
potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere
adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle
disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In concreto, il giudice delegato ha chiesto esplicitamente all'assicuratore
di esprimersi sul ricorso producendo l'intero incarto (doc. IV). La Cassa
malati ha trasmesso insieme alla risposta di causa gli atti a sua disposizione,
con le copie dei solleciti e delle diffide di pagamento, da cui risulta che la
diffida del 16 aprile 2014 (doc. 8) ha computato Fr. 15.- di spese, mentre nel
PE n. __________ del 20 ottobre 2014 sono stati inseriti Fr. 150.- quali spese
amministrative.
Tuttavia l'assicuratore,
patrocinato doverosamente, non ha prodotto le condizioni generali
d'assicurazione, per cui già solo per questo motivo mancano le basi per poter
condannare il ricorrente al pagamento delle spese (STCA 36.2013.50 dell’11
dicembre 2013; STCA 36.2012.89 del 25 febbraio 2013 consid. 6; STCA 36.2011.22
del 9 gennaio 2012 consid. 7). Infatti, la Cassa malati non ha
consegnato agli atti nessuna condizione assicurativa dalla quale possa essere
desunto il suo diritto di pretendere il versamento di spese amministrative in
caso di diffida di pagamento. Se è vero che vige, in materia, il principio
inquisitorio, lo stesso è temperato dall'obbligo delle parti di collaborare
all'acquisizione delle prove.
Un semplice rinvio
all’art. 14.3 del Regolamento delle assicurazioni LAMal di CO 1, edizione 2011,
non è sufficiente.
Mancando quindi la condizione per esigere il versamento delle spese
amministrative (di sollecito e di elaborazione), le stesse non possono essere
qui pretese (STCA 36.2013.50 dell’11 dicembre 2013 consid. 7; STCA 36.2012.89 del
25.
febbraio 2013 consid. 6; STCA 36.2012.41 del 16 luglio 2012
consid. 7).
Ne segue che l'assicurato non deve
dunque alcunché per spese di sollecito e/o amministrative.
9.
Per
quanto concerne il pagamento di Fr. 73,30 per le spese esecutive, va rammentato
che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata,
infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese
esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3
L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art.
68.
LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto
ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto
sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi
costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in
esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251
pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della
procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non
è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”.
Queste spese esecutive non
formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti
dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22
luglio 2005; STCA 36.2004.79 del 14 settembre 2004; RAMI 2003 KV 251 pag. 226
consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,
§ 164, pag. 414; K.
Ammon/F.
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,
Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf
die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der
Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,
muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque
oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a
queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K
114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18
giugno 2004).
Pertanto, giustamente queste spese non fanno
parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.
10.
In
merito all'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (franchigia,
partecipazioni, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato
applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF
109.
V 46; RCC 1984 pag. 197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di
compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione
formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse
iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver
formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art.
80.
LEF.
Va qui rammentato che a norma l'art. 54
cpv. 2 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che
condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono
parificate alle sentenze esecutive giusta l'art. 80 della legge federale
dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
Ciò significa che, sulla base di una
tale decisione, l'opposizione interposta contro un precetto esecutivo può,
contestualmente al credito fissato nella decisione, essere tolta da un ordine
di rigetto definitivo pronunciato dal giudice.
Tuttavia, il rigetto dell'opposizione
da parte del giudice non è necessario per il proseguimento dell'esecuzione
quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una decisione cresciuta
in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto opposizione (DTF 119 V 331
consid. 2b con riferimenti).
Il TF ha posto questo principio, già
invalso da alcuni decenni in ambito civile (DTF 64 III 78, DTF 53 III 202, DTF
36.
I 452, DTF 34 I 612), nella sentenza pubblicata in DTF 75 III 44,
assimilando alle sentenze civili le decisioni e le sentenze amministrative
delle autorità federali e delle autorità del Cantone dove è in atto l'esecuzione
(DTF 107 III 63, RCC 1978, pag. 310).
In definitiva, la Cassa che avvia una
procedura d'esecuzione, contro la quale la persona soggetta all'obbligo
contributivo solleva opposizione, senza avere prima fissato i contributi o i
premi dovuti, deve in seguito notificare una decisione formale.
La decisione deve tuttavia chiaramente
riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o
limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V 46; DTF 107 III 60, RCC 1982
pag. 344).
11.
In
queste condizioni, la decisione su opposizione va
parzialmente confermata, nel senso che il debito complessivo ammonta a Fr. 2'120,30, a cui non vanno aggiunte né spese amministrative né spese esecutive.
Ne discende che l'opposizione del
ricorrente al PE n. __________ del 20 ottobre 2014 emanato dall'UEF di __________ deve essere rigettata in
via definitiva limitatamente alla cifra esposta. Il costo della
procedura esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di
decisione da parte del giudice amministrativo.
Il ricorso deve quindi essere
parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente confermata.
Malgrado sia parzialmente vincente in
causa, siccome non è patrocinato all'assicurato non vanno attribuite delle
indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Il
ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di Fr. 2'120,30 per la
partecipazione ai costi derivante dalla degenza di agosto 2013 presso la
Clinica __________.
1.2. Per
l'importo di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta dall’assicurato al PE n. __________ emesso il 20 ottobre 2014 dall'
UEF di __________.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti