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Decisione

36.2015.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 giugno 2015Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e

14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del

presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la

persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di

un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la

propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b)

la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato

membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel

territorio di un altro Stato membro;

(…)

f)

la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro

senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro

in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle

eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità

delle disposizioni di questa sola legislazione."

A norma

dell’art. 14 paragrafo 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71:

" b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è

soggetta:

i) alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte

della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più

datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio

di diversi Stati membri;

ii) alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di

lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede

nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.”

Dal

1° aprile 2012 anche per la Svizzera è applicabile il regolamento (CE) n.

883/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1408/71.

Le direttive

sull’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (DOA), nell’introduzione

alla nuova versione in vigore dal 1° aprile 2012, prevedono:

« Le

règlement (CE) n° 883/2004 (R 883/2004) et le règlement d’application (CE) n°

987/2009 (R 987/2009) entrent en vigueur au 1er avril 2012. Ils impliquent

plusieurs modifications en matière d’assujettissement.

En particulier, une

personne ne peut désormais plus qu’être assujet-tie à la législation d’un seul

Etat membre ou de la Suisse. En cas d’activité salariée et indépendante

simultanée, la législation de l’Etat membre ou de la Suisse dans lequel

l’activité salariée est exercée est applicable.

Lorsqu’une personne

exerce une activité lucrative pour un em-ployeur dans plusieurs Etats membres

et/ou en Suisse, elle est soumise à la législation de son Etat de résidence si

elle y exerce une partie substantielle de ses activités. Si tel n’est pas le

cas, cette personne salariée est soumise à la législation de l’Etat dans lequel

l’employeur a son siège.

L’assujettissement des

employés des entreprises de transport inter-national se détermine selon les

règles générales de coordination (cf. paragraphe précédent).

Les indépendants qui

travaillent dans plusieurs Etats membres et/ou en Suisse sont soumis à la

législation de leur Etat de résidence lorsqu’ils y exercent une partie

substantielle de leur activité. Si tel n’est pas le cas, ils sont soumis à la

législation de l’Etat dans lequel se trouve le centre d’intérêt de leurs

activités.

(…)

Pour les états de faits

qui se sont produits avant le 1er avril 2012, le règlement (CEE) n° 1408/71 (R 1408/71) continue d’être

applicable en ce qui concerne l’assujettissement jusqu’à ce que l’état de fait

se modifie mais au maximum pendant 10 ans. Les assurés

peuvent toutefois demander l’application du nouveau règlement.»

Per l’art.

87 cpv. 8 del regolamento (CE) n. 883/2004 se, in conseguenza del presente regolamento,

una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello

alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CE) n.

1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione

fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci

anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non

presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a

norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di

tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione

competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del

presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato

membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è

presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta

legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

Per l’art. 11 n. 1 del

Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il regolamento

sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.

Secondo l’art. 11 n. 3

lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004, fatti salvi gli art. 12-16, una

persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è

soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

2.7. In concreto il ricorrente era

tenuto ad affiliarsi in Svizzera all’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie anche dopo il 30 novembre 2003, in applicazione dell’art. 3 cpv. 1 LAMal, nonché dell’art. 1 cpv. 2 lett. f OAMal, essendo al

beneficio dapprima di un permesso di dimora di tipo “L”, valevole almeno tre

mesi ed in seguito di un permesso “B” di dimora e poi “C” di domicilio.

L’obbligo assicurativo in

Svizzera per l’insorgente, cittadino __________, deriva anche dall’applicazione

dell’ALC e meglio del regolamento (CE) 1408/71 (fino al 31 marzo 2012) e del

Regolamento (CE) 883/2004 (dal 1° aprile 2012), nella misura in cui vi

esercitava un’attività lavorativa (art. 13 n. 1 del Regolamento (CE) n. 1408/71

e 13 n. 2 lett. a del Regolamento (CE) n. 1408/71 e, dal 1° aprile 2012, degli

art. 11 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e 11 n. 3 lett. a del Regolamento

(CE) n. 883/2004).

Per cui l’insorgente

avrebbe dovuto affiliarsi in Svizzera all’assicurazione obbligatoria delle cure

medico sanitarie anche dal 1° dicembre 2003. Essendosi assicurato solo dal 1°

gennaio 2014 la sua affiliazione è tardiva.

Può qui rimanere irrisolta

la questione di sapere se l’interessato nei periodi in cui era al beneficio di

un permesso L solo per una ricerca di un posto di lavoro (dal 1.12.2003 al

22.03.2004 e dal 21.10.2004 al 28.02.2005; cfr. doc. 6), ha esercitato un’attività

in un altro Paese dell’UE ed avrebbe di conseguenza dovuto essere colà

assicurato (cfr. art. 13 n. 1 del Regolamento (CE) n. 1408/71 e 13 n. 2 lett. a

del Regolamento (CE) n. 1408/71). Infatti, da una parte l’interessato non

sostiene (e di conseguenza non comprova) di aver esercitato un’attività

lavorativa in un altro Stato dell’UE (o dell’AELS) in quel periodo. D’altra

parte la questione, nel preciso caso di specie, non è decisiva, ritenuto che

non si tratta di affiliare l’assicurato retroattivamente, ma di stabilire se la

sua affiliazione è tardiva e che, in ogni caso, dal 1° marzo 2005, con

l’ottenimento del permesso B e la sua attività lavorativa in Svizzera (in

concreto dapprima custode, cfr. doc. 19b; in seguito cameriere, cfr. doc. 9c),

avrebbe comunque dovuto affiliarsi nel nostro Paese contro le malattie (art. 13

n. 1 del Regolamento (CE) n. 1408/71 e 13 n. 2 lett. a del Regolamento (CE) n.

1408/71 e, dal 1° aprile 2012, degli art. 11 n. 1 del Regolamento (CE) n.

883/2004 e 11 n. 3 lett. a del Regolamento (CE) n. 883/2004).

Va ora esaminato se

l’insorgente può chiedere l’esonero dall’affiliazione in Svizzera grazie alla

conclusione di un’assicurazione __________.

2.8. Le eccezioni all’obbligo

assicurativo sono elencate nell’art. 2 OAMal, ai capoversi da 1 a 8.

L’unico disposto che

potrebbe essere utile al ricorrente è l’art. 2 cpv. 8 OAMal, che

prevede:

" A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui

l'assoggettamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della

protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro

età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione

complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente

sostenibili. La domanda dev'essere corredata di un

attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni

necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o

la rinuncia all'esenzione senza un motivo particolare."

Sennonché, in concreto, l’esonero

non può essere chiesto già solo per il fatto che l’assoggettamento

all’assicurazione svizzera non provoca un netto peggioramento della protezione

assicurativa.

Dalle polizze della __________,

che prevede premi annui che sono saliti da Euro 336.80 nel 2006 a Euro 573.29 nel 2014, risultano limiti di rimborso maggiormente penalizzanti rispetto alla

LAMal (cfr. allegati al doc. 17). In particolare in Svizzera il ricorrente è

chiamato a pagare oltre ad una franchigia massima di fr. 2'500, la

partecipazione ai costi del 10% fino ad un massimo di fr. 700 all’anno (art. 93

OAMal e 103 OAMal). In seguito, se dati i presupposti di legge, eccetto un

contributo giornaliero di fr. 15 in caso di ricovero ospedaliero (art. 104

OAMal), di regola e tranne eccezioni, non deve pagare ulteriori prestazioni.

Con la __________

l’assicuratore in alcuni casi, segnatamente se l’interessato si reca da un

sanitario fuori dalla rete dei fornitori di prestazioni designati (“Fora da

Rede de Prestadores”), rimborsa solo una parte (70% in caso di ricovero

ospedaliero, 60% in caso di consultazione o altre spese ambulatoriali; 90% in

caso di ricovero ospedaliero in una rete di prestatori designata; cfr. doc.

17a). L’assicurazione prevede inoltre limiti di responsabilità annui e per persona

(“Limite responsabilidade Pessoa/Annuidade”) di Euro 25'000 in caso di ricovero ospedaliero e di Euro 2'500 in caso di consultazioni, trattamenti ed

esami. Inoltre per alcune prestazioni, al di fuori di __________, le spese

mediche sono coperte di regola solo in caso di incidente o malattia occorsi

durante un viaggio all’estero inferiore ai 60 giorni o in caso di prescrizione

del medico specialista e con accordo dell’assicuratore. Di norma, all’estero,

si applica il tariffario __________ (cfr. doc. 17a, pag. 2).

Ne segue che l’insorgente

non può essere esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

2.9. Resta da

esaminare se l’interessato può far valere la propria buona fede. Egli afferma che

“prima di rientrare in __________, disdiceva tale rapporto assicurativo con

effetto al 30 novembre 2003. Va sin d’ora sottolineato che a quel momento né la

TERZ 1, né il comune di domicilio, né tantomeno __________ sollevavano la

benché minima obiezione” e che “il ricorrente non è mai stato informato

compiutamente sul suo obbligo di assicurarsi per le cure medico-sanitarie

presso un assicuratore svizzero riconosciuto. Nel novembre 2003 egli disdiceva

la propria assicurazione malattia di base presso la “__________”, ora

denominata TERZ 1, con effetto al 30 novembre 2003, proprio perché ignorava

quali fossero i suoi obblighi in questo ambito” e “a quel momento né

l’allora __________, né __________ hanno notificato una comunicazione” al

ricorrente “con la quale attiravano la sua attenzione sul suo obbligo

assicurativo, né tantomeno lo hanno diffidato a farvi fronte, con le dovute

comminatorie” (cfr. doc. I).

Ai sensi

dell’art. 27 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne

la tariffa.

3 Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27

LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere

fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare la

sentenza del 14 settembre 2005, C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; cfr. anche sentenza del 9

maggio 2006, C 241/04, consid. 6 e sentenza del 28

ottobre 2005, C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung"

in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art.

27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315

seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné

et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances

sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527);

U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2a edizione 2009, ad art. 27 pag. 397

e seguenti).

Il capoverso 1 dell’art.

27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti

di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su

richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene

fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,

inserzioni, internet, ecc. (cfr. sentenza del 9 maggio 2006, C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).

Per quanto attiene al

diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che

ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza

in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito

di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è

limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto

con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a

diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha

richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op.

cit., ad art. 27 n. 18 pag. 402).

Nel caso di specie

l’insorgente afferma di essere venuto a conoscenza dell’obbligo assicurativo

solo nel corso del 2014 quando la Cassa ha chiesto spiegazioni in merito alla

sua situazione assicurativa.

Questo Tribunale evidenzia

in primo luogo che, oltre ad essere previsto dall’art. 3 cpv. 1 LAMal,

l’obbligo di assicurarsi in Svizzera per le cure medico-sanitarie è stato

comunicato a tutti i cittadini tramite la pubblicazione sul Foglio Ufficiale

del Canton Ticino, nei seguenti termini:

" V.2. Obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie

1. Principio generale

La legge federale sull’assicurazione malattie

(LAMal) – entrata in vigore il 1° gennaio 1996 – prevede l’obbligo assicurativo

generalizzato delle cure medico-sanitarie su tutto il territorio nazionale, e

quindi per tutti i cittadini residenti nel Cantone Ticino.

L’obbligo assicurativo qui menzionato deve essere

adempiuto presso un assicuratore malattie liberamente scelto dal cittadino,

purché riconosciuto dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

L’assicuratore è tenuto ad affiliare – almeno per le

prestazioni obbligatorie –ogni persona che ne postuli l’adesione,

indipendentemente dall’età o dallo stato di salute.

Considerandi

2.

Categorie di cittadini soggetti all’obbligo assicurativo

Cfr. tabella allegata.

3.

Esenzione dall’obbligo d’assicurazione

La legge federale sull’assicurazione malattie

(LAMal) prevede anche la possibilità di ottenere un’esenzione dall’obbligo

d’assicurazione per taluni cittadini che ai sensi di legge vi sarebbero

astretti. (…)"

Questa

pubblicazione è avvenuta dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, dell’art.

27.

LPGA, e, perlomeno, fino al 2009:

FU

10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio 2004

pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21 febbraio

2006.

pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU 23/2008

del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2359.

Inoltre, nel sito internet

del Cantone (www.ti.ch) vi sono tutte le informazioni necessarie.

Il ricorrente in presenza

di una pubblicazione su un organo ufficiale non può pertanto far valere di non

aver ottenuto quell’informazione generale ed astratta cui

aveva diritto in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LPGA.

Infatti l’osservanza

dell’obbligo d’assicurazione incombe ai Cantoni (cfr. art. 6 LAMal) e, nel

Canton Ticino, competente per statuire circa l’esonero dall’obbligo

assicurativo era l’UAM (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione;

cfr. art. 12 LCAMal, RL 6.4.6.1).

Spettava semmai

all’insorgente, sulla base dell’informazione ottenuta tramite il Foglio

Ufficiale, rivolgersi alla Cassa per ottenere maggiori ragguagli circa il suo

obbligo assicurativo.

Inoltre, va evidenziato

quanto segue.

L’assicurato, quando nel

2003.

è stato messo al beneficio di un permesso di dimora “L” valido fino al 30

novembre 2003 per svolgere l’attività lavorativa in Svizzera si era affiliato

presso __________ ed era di conseguenza al corrente del sistema assicurativo del

nostro Paese (doc. IX/1, proposta di assicurazione e dichiarazione di adesione

firmata il 28 aprile 2003). Inoltre il 5 maggio 2003 __________ lo aveva

informato che la copertura assicurativa sarebbe stata “mantenuta presso la

nostra cassa malati fino alla data di scadenza del suo permesso”, ossia fino

al 30 novembre 2003 (doc. IX/2). Egli, dopo aver ricevuto il nuovo permesso L

con effetto dal 1° dicembre 2003, avrebbe pertanto dovuto chiedere informazioni

in merito circa la sua situazione assicurativa.

Non va poi dimenticato che

il 22 agosto 2012, dopo aver ricevuto il permesso C, è stato chiamato a

compilare il formulario TI3, emesso dall’amministrazione cantonale per

stabilire la copertura assicurativa dei familiari senza attività lucrativa

residenti all’estero. In quell’occasione l’insorgente aveva indicato quale suo assicuratore

malattie il TERZ 1 (doc. 27; cfr. doc. 4, pag. 4), malgrado non fosse più

assicurato dal dicembre 2003. Nella proposta di assicurazione di TERZ 2 firmata

il 27 novembre 2013 quale “assicuratore precedente in Svizzera o all’estero”

figura: __________ (doc. XIII/1; cfr. anche doc. IX/4: scritto del 2 dicembre

2013.

di TERZ 2 a __________ per informarli dell’affiliazione dal 1.1.2014).

In queste circostanze il

ricorrente non può prevalersi della propria buona fede.

2.10

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto la decisione impugnata va modificata e va ripristinata

l’affiliazione presso TERZ 2 con effetto dal 1° gennaio 2014.

L’affiliazione è tardiva e

l’incarto va trasmesso a TERZ 2 affinché si esprima, nei limiti di cui all’art.

8.

OAMal, circa l’ammontare del supplemento del premio ed il periodo durante il

quale va riscosso (cfr. consid. 2.2 e 2.3).

Infine, nella misura in

cui l’insorgente ritiene di trovarsi in difficoltà economica, è invitato a

chiedere al Comune del suo domicilio il formulario per la richiesta del

sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria il cui

eventuale diritto sarà stabilito tramite decisione della Cassa cantonale di

compensazione, Ufficio delle prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata è modificata

come segue:

1.1. RI 1 è affiliato all’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso TERZ 2 dal 1° gennaio 2014.

1.2. L’affiliazione a TERZ 2 è

tardiva.

1.3. L’incarto è trasmesso a TERZ

2 per i suoi incombenti ai sensi dell’art. 8 OAMal.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale

di compensazione verserà fr. 1'500 (IVA inclusa se dovuta), al ricorrente a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti