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Decisione

36.2015.61

Procedura esecutiva per incasso di un premio. Pagamento dell'USSI. Non dimostrato lo specifico credito. Non applicabile, in ogni caso, l'art. 86 CO in concreto

16 dicembre 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione su opposizione del 6 luglio 2015 (doc. A1) CO 1, con sede a __________

(CO 1 qui di seguito), ha respinto la contestazione formulata dall’assicurato

al provvedimento amministrativo con cui gli era stato imposto il pagamento del

premio di aprile 2014 secondo l’assicuratore non soluto.

B. Più

specificatamente, nella decisione su opposizione, l’assicura-tore condanna

l’assicurato a versargli l’importo di CHF 112,85 per il premio del mese di

aprile 2014. CO 1, nelle sue motivazioni, richiama, senza migliore specifica,

l’art. 86 cpv. 2 CO che permette al creditore, in caso di più debiti del

debitore nei suoi confronti, di imputare – se il debitore non ha espresso una

volontà diversa – il versamento sul credito di scelta del creditore stesso

salva l’opposizione del debitore.

CO

1 ricorda poi di avere sollecitato, diffidato ed escusso il debitore, per tale

motivo ritiene giustificato imporre a RI 1 il pagamento delle spese di diffida

e di apertura dell’incarto per complessivi CHF 90.

C. Contro

questo provvedimento l’assicurato si è rivolto al Tribunale cantonale delle

Assicurazioni con semplice ricorso che rammenta il suo stato di difficoltà ed

il beneficio di prestazioni assistenziali. A sostegno di ciò RI 1 produce la

decisione 30 aprile 2014 che attesta il beneficio di prestazioni assistenziali

dal 1 aprile 2014 e conferma l’avvenuto pagamento del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie preteso per l‘importo di CHF 112,85.

D. Con

risposta di causa del 3 settembre 2015 CO 1 ritiene che il gravame sia da

respingere. Dopo avere riepilogato i fatti ed indicato di essere in possesso

della decisione dell’USSI relativa alle prestazioni d’assistenza versate in

favore del ricorrente (doc. III p. 2 in fine punto 8.), CO 1 rammenta di avere emanato

la sua decisione su opposizione “… che conferma la sua decisione formale. (…)

per il mese di aprile 2014 non le è ancora pervenuto (doc. n° 11). (…) Il

26.08.2015, __________ contatta l’ufficio del sostegno sociale ticinese. Si

rileva che il premio di aprile 2014 non è stato pagato. Infatti la referenza

del PVR pagato dall’ufficio del sostegno sociale è il n° __________ che corrisponde

al BVR della fattura n° __________ del 24.03.2014 per il premio di maggio 2014,

con referenza completa __________ (doc. n° 12, 12A, 13). (…) La referenza del

BVR della fattura n° __________ del 17.02.2014 per il premio di aprile 2014 è __________

(doc. n° 3). (…) Risulta anche del conto contabile del sig. RI 1 che la fattura

per aprile 2014 (cfr. prima riga) n° __________ (cfr. la colonna “document

métier”) è in giallo, quindi non pagata. Invece quella per maggio 2014, in

verde (cfr. antepenultima riga) n° __________ è stata incassata il 15.05.2014

(doc. n° 14). (…)” (doc. III, pag.3).

E. Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il 4 settembre 2015, ha invitato l’assicurato ad esprimersi in

merito (doc. IV) mentre in pari data il giudice delegato ha chiesto specifiche

informazioni all'USSI (doc. V), in particolare:

" (…)

Vi

chiedo cortesemente di volermi chiarire:

Da

quando RI 1 beneficia di prestazioni assistenziali?

• Vi viene prodotto il

doc. 9A in fotocopia. Il versamento a “CO 1” per 112.45 si riferisce al premio

di RI 1? Se sì, si tratta del premio di aprile 2014?

• Fino a quando sono state

riconosciute a RI 1 prestazioni assistenziali?

• Durante questo periodo

sono sempre stati pagati dal vostro ufficio i premi dell’assicurazione

obbligatoria delle cure?” (doc. V)

L’assicurato,

con scritto pervenuto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il 21

settembre 2015 (doc. VI), ha trasmesso “12 ricevute della cassa malattia

2014 della CO 1” segnalando incomprensioni e problemi con l’assicuratore.

Le 12 ricevute di pagamento del premio di CHF 112,85, in parte frutto di

pagamenti personali ed in parte operate dall’USSI, attestano in effetti 12

pagamenti di premi riferiti all’anno in discussione.

CO

1 è stata invitata a prendere posizione in merito (doc. VII del 21 settembre

2015) mentre l’USSI ha, il 30 settembre 2015, scritto al Tribunale cantonale

delle Assicurazioni una lettera in cui ha indicato come RI 1 ha beneficiato,

quale membro dell’UR di appartenenza, di prestazioni d’assistenza. In

particolare l’UR ha ottenuto prestazioni dall’aprile 2009 al giugno 2015,

mentre RI 1 è stato “staccato” dall’UR con l’ottobre 2014. L’ufficio competente

ha inoltre specificato di avere effettivamente pagato il premio del mese di

aprile di RI 1, circostanza che comprova mediante l’invio della fattura di data

17 febbraio 2014 (e quindi con 39 giorni di anticipo rispetto alla data di

scadenza del pagamento). A comprova di ciò l’USSI produce la cedola di

pagamento che reca esattamente il numero di BVR che la risposta di causa

dell’assicuratore riporta quale identificativo del pagamento del mese di aprile

2014.

F. Nuovamente

invitata a esprimersi in merito (doc. IX del 1° ottobre 2015) CO 1 ha trasmesso

al Tribunale cantonale delle Assicurazioni una lunga presa di posizione con

cui, per tutti i mesi del 2014, si indica numero di PVR e data del pagamento.

Per aprile è indicato il mancato pagamento del premio mentre per il mese di

ottobre 2014 l’assicuratore da atto di un doppio pagamento mensile.

In

sostanza è comprovato che RI 1 ha eseguito 12 pagamenti di premi per l’anno

2014. L’assicuratore ritiene che “Il premio per ottobre è stato pagato a

doppio” (recte: è stato pagato due volte) e la sorte data al secondo

versamento è la seguente: “… i soldi sono stati assegnati alle spese di

richiamo di Fr. 10.- (cfr. qui sopra cifra 10.), al premio di gennaio 2015 di

Fr. 104.30 e ad un credito di Fr. 8.55 (totale = 122.85.” (doc. X, pag. 3).

G. Invitato

ulteriormente a prendere posizione in merito, l’assicurato ha smentito

l’assicuratore producendo la ricevuta del pagamento del premio di gennaio 2015,

premio che l’assicuratore aveva sollecitato (aggiungendo CHF 10,00 per le spese

di sollecito). Il documento C prodotto dal ricorrente attesta quindi il

versamento del premio del mese di gennaio 2015 (in ritardo rispetto al momento

della sua scadenza e sollecitato) maggiorato delle spese di sollecito. Ancora

una volta CO 1 ha preso posizione indicando quanto, per completezza, si riporta

di seguito:

"

Il documento allegato C

dimostra che il sig. RI 1 ha pagato in data 7 agosto 2015 il premio per gennaio

2015 con il bollettino di richiamo no __________ (premio CHF 104.30 + 10.- di

spese di richiamo).

Tenuto conto del fatto

che col pagamento di CHF 122.85 incassato il 3 luglio 2015, il premio di

gennaio 2015 era già stato saldato, rimanevano aperte solo le spese relative.

Col pagamento del 7 agosto 2015, un importo di CHF 10.- è stato attribuito alle

spese di richiamo (cfr. Estratto conto del 29.09.2015, pagina 3, diffida no. __________.

Sottolineiamo che le spese di diffida di CHF 20.- sono state ammortate).

Il resto, CHF 104.30, è

stato accreditato sulla fattura no. __________ (cfr. idem, pagina 5)

concernente i premi da gennaio a ottobre 2015.

Questo pagamento del 7

agosto 2015 non avrebbe saldato e non è stato fatto per saldare la fattura

oggetto del contendere (CHF 112.85 e spese per aprile 2014), visto che il sig. RI

1 ha sempre contestato di dovere pagarla.” (doc. XVI)

Non

sono state acquisite ulteriori prove.

Considerandi

In

ordine

1.

La

presente vertenza, come recita una formula da anni impiegata singolarmente da

tutti i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni, formula che trova

il suo fondamento nella giurisprudenza dell’Alto Tribunale Federale (citata più

sotto), non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere la procedura nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00

del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

In

un recente giudizio 31 agosto 2015 (9C_699/2014), non destinato a pubblicazione

nonostante sia stato pronunciato dalla II Corte di diritto sociale del Tribunale

Federale nella sua composizione a 5 giudici, sentenza concernente rendita AVS,

l’Alta Corte ha posto in dubbio la comprensibilità della “formulazione regolarmente

utilizzata dal tribunale ticinese” chiedendosi se “il cittadino sia in

grado di capire ove risieda … la competenza del giudice unico”. A tale

quesito, che il giudizio invece della I Corte di diritto pubblico dell’11

novembre 2015 correttamente neppure si pone (DTF 1C_569/2015), può essere data

tranquillante risposta alla luce dei fatti. La semplice scorsa dell’elenco

delle numerose impugnative formulate contro giudizi monocratici dei membri del

Tribunale cantonale delle Assicurazioni, senza sollevazione del problema della

comprensibilità della formula, ricorsi non certo tutti provenienti da avvocati

o persone cognite in materia, avrebbe certamente permesso al TF di accertare,

nel corso dell’ultimo ventennio, la piena comprensione della formula usata.

Sia

come sia l’uso di formule o la ripetizione di frasi contenenti concetti

giuridici è costume dei Tribunali elvetici, e non solo. Il TF stesso non è scevro

da questa abitudine, non solo quando sia confrontato con patrocinatori

professionisti ma anche quando la persona che adisce l’alta Corte non è cognito

in materia; a puro titolo d’esempio si vedano le sentenze della I Corte di

diritto sociale in re M. del 1 marzo 2013 (8C_159/2013) e

del 31 gennaio 2014 (8C_82/2014), con cui l’alta Corte – al medesimo assicurato

non patrocinato, senza conoscenza giuridica alcuna, vivente in una condizione

di difficoltà, due volte di fila ad un anno di distanza (ciò che comprova la

non comprensione della locuzione usata dai Giudici federali) – ha comunicato

l’irricevibilità dei suoi gravami con espressioni di difficile comprensione.

La

formula impiegata da anni dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni, e che

l’Alta Corte mai prima della DTF 31 agosto 2015 (9C_699/2014) aveva posto in

discussione nonostante la specifica contestazione relativa all’emanazione di

giudizio a corte monocratica formulata in taluni casi (per tutte di veda la DTF

18.

febbraio 2011 9C_211/2010) - è comprensibile ampiamente a

tutte le persone che conoscano minimamente il senso delle parole usate in

lingua italiana ed abbiano anche solo semplici capacità cognitive. Il concetto

espresso è elementare: se la procedura non è difficile perché ci sono prove

complesse da acquisire, o se non presenta novità giuridiche, può essere decisa

da un solo giudice e non da tutti i membri della Corte ticinese.

In

concreto il caso in discussione fa riferimento al preteso mancato pagamento del

premio di aprile 2014, materia che non presenta difficoltà giuridiche siccome

oggetto di abbondante giurisprudenza sia federale che cantonale, e che non ha

imposto complicazioni istruttorie o accertamenti complessi. Il semplice fatto

che il giudice delegato abbia interpellato l’USSI non è elemento sufficiente

(basti qui il rinvio alla lettura della DTF 18 febbraio 2011 9C_211/2010

che la II Corte di diritto sociale neppure ha citato nell’ultimo suo giudizio

del 31 agosto, pur scostandosi dalla prassi instaurata in quella sentenza senza

darne adeguata motivazione).

Alla

luce di quanto precede il presente giudizio viene emanato a giudice unico.

Nel

merito

2.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i

premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni.

Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale

stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv.

2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni),

l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati

d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di

assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).

3.

A

norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l'assicurato non paga premi o partecipazioni

ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito

scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e

indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Se, nonostante la diffida,

l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di

mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.

Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale

competente il nome dei debitori escussi (art. 64a cpv. 2 LAMal). Secondo l'art.

105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo

l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno. Per l'art. 105b cpv.

1.

OAMal, in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai

costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi

dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali

altri pagamenti in arretrato. A norma dell’art. 105b cpv. 2 OAMal se l'assicurato

causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato.

4.

In

concreto l’assicuratore ritiene che RI 1 non abbia soluto il premio del mese di

aprile 2014 per CHF 112,85. Nella motivazione della sua decisione su opposizione

CO 1 fa riferimento all’art. 86 CO. In sostanza secondo l’assicuratore è vero

che per il 2014 sono state pagate 12 mensilità, a tratti con ritardo, ma questo

non avrebbe importanza siccome non sarebbe stato usato il PVR riferito al mese

di aprile 2014 ciò che permetterebbe a CO 1 di accreditare l’importo del premio

riferito al mese pagato in doppio (secondo la Cassa ottobre 2014) ad altri

debiti di RI 1 nei suoi confronti, a sua libera scelta, o per usare i termini

della legge (art. 86 CO): “chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto

di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende di

soddisfare”, se non lo fa, “il pagamento si imputerà al debito indicato

dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia

immediatamente opposizione”.

5.

In

concreto occorre anzitutto evidenziare come l’assicuratore non abbia apportato

una convincente prova del fatto che il pagamento del premio del mese di aprile

2014.

non sia stato eseguito correttamente in particolare sulla base del PVR recante

il numero specifico di quel mese, come invece sostiene e comprova adeguatamente

l’assicurato mediante l’attestazione dell’USSI: doc. VIII/1 e VIII/2. In altri

termini il PVR, recante il numero __________ che identifica il mese di aprile,

come attesta l’USSI che pagava i premi per il debitore nel corso del 2014, è

stato correttamente recapitato all’Ufficio di assistenza sociale per quel pagamento.

Il funzionario dello Stato che ha corrisposto con il giudice delegato attesta

di avere eseguito il pagamento del premio del mese di aprile 2014 di RI 1

producendo il conteggio dell’assicuratore stesso.

6.

Non

solo. In una procedura 36.2013.53 del 13 novembre 2013, decisa dal Tribunale

cantonale delle Assicurazioni a giudice unico, dove lo stesso assicuratore qui

in causa aveva sollevato analoghe argomentazioni circa il mancato pagamento di

un premio relativo ad un’assicurata al beneficio di prestazioni d’assistenza,

l’Ufficio cantonale dell’assistenza pubblica del Cantone Ticino aveva ricordato

espressamente quanto occorre riportare di seguito:

"

Le facciamo osservare che

l'USSI effettua i suoi pagamenti con i bollettini referenziati, e ciò ci

obbliga ad attribuire i pagamenti come indicato al momento del versamento,

perciò i pagamenti effettuati da marzo 2013 ad oggi non corrispondono ai premi

da marzo a giugno 2013, ma ai premi da aprile a luglio 2013, come specificato

nel nostro estratto conto."

Si

tratta di prassi amministrativa nota (all’assicuratore) posta in essere da un

ufficio pubblico dell’amministrazione della Repubblica e Cantone del Ticino.

7.

L’assicuratore

asserisce di avere operato le necessarie verifiche presso l’USSI e di avere

acquisito da __________, funzionario pubblico, l’informazione contenuta nel

documento 12 (videata di una comunicazione per cui l’USSI ha pagato il premio

del mese di aprile 2014 di RI 1, apparentemente con il bollettino riferito ad altro

mese). Questa circostanza sarebbe confermata implicitamente dalla lista doc.

14, di cui non è nota la modalità di allestimento e l’autore. In altri termini

per CO 1 il debitore dei premi, in casu l’assicurato e per esso al beneficio di

prestazioni della pubblica assistenza l’USSI, avrebbe utilizzato un bollettino

di pagamento errato non riferito al mese di aprile 2014 e ciò consentirebbe, in

base ad una frettolosa interpretazione dell’art. 86 CO come si vedrà più

avanti, all’assicuratore di imputare l’incasso sul debito di sua scelta.

8.

Soltanto

il 2 ottobre 2015, invitata dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni a

prendere posizione in merito alle acquisizioni probatorie, la Cassa ha ammesso,

nella sostanza, che gli importi dei premi mensili del 2014 sono stati pagati 12

volte e che il mese di ottobre 2014 sarebbe stato pagato in doppio

dall’assicura-to. Come si vedrà più avanti questa attestazione non è precisa.

Ciò dimostra comunque che l’Ufficio cantonale, anche qualora si volesse

ammettere che abbia usato un bollettino di versamento riferito a mese diverso

rispetto al mese di aprile, ha correttamente eseguito i pagamenti.

Come

vedremo oltre l’agire della Cassa non è corretto e migliore attenzione avrebbe

permesso all’assicuratore di evitare inutili solleciti e diffide, decisioni e

decisioni su opposizione ed avrebbe evitato all’assicurato di dovere adire il

Tribunale cantonale delle Assicurazioni.

9.

Il

documento 24, prodotto da CO 1 soltanto con lo scritto 2 ottobre 2015, permette

infatti di evidenziare come il premio del mese di gennaio 2014 di RI 1 è stato

pagato il 17 gennaio del medesimo anno, quello di febbraio è stato soluto il 19

febbraio 2014, il premio di marzo invece è stato pagato il 24 marzo 2014. CO 1

indica il mancato pagamento del premio del mese di aprile 2014 il cui numero di

riferimento è __________. Il premo del mese di maggio è stato soluto il 15

maggio 2014, quello di giugno è stato sollecitato e l’importo del premio,

maggiorato di 10 franchi è stato versato l’8 luglio 2014 in uno con il premio

di luglio, mentre il successivo 18 luglio è stato pagato il premio del mese di

agosto. Sempre dal doc. 24 emerge che il premio di settembre è stato soluto il

17.

del medesimo mese e il 24 novembre 2014 è avvenuto il pagamento del premio

di ottobre. I premi di novembre e dicembre 2014 sono stati pagati il 3 luglio

2015.

In realtà il 3 luglio 2015, ossia 3 giorni prima della decisione resa su

opposizione, l’assicurato ha versato un importo che assomma a CHF 122,85, in

uno con i premi degli ultimi 2 mesi del 2014. Questo importo è stato utilizzato

dalla Cassa per il pagamento del premio del mese di gennaio 2015 (CHF 104,30),

per assorbire e azzerare un importo di CHF 10.-- (verosimilmente da ricondurre

alla diffida del 17 dicembre 2014 relativa all’incasso del premio di ottobre

2014) e per riconoscere in favore di RI 1 un credito residuo di CHF 8,55

portato a diminuzione del debito del premio di aprile 2015 (doc. 24 p. 5).

L’importo corrisponde esattamente alla somma del premio mensile 2014 maggiorato

dell’importo del sollecito di CHF 10.--.

10.

Questo

Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve qui rispondere al quesito a sapere

se CO 1 poteva, o no, alla luce dei debiti di RI 1 nei suoi confronti, usare

questo importo di CHF 122,85 come ha fatto portandolo in deduzione di debiti di

sua scelta. L’importo in questione è stato accreditato in data 3 luglio 2015

per quanto gli atti permettono di accertare (doc. 24).

Dai

documenti prodotti dall’assicurato emerge che il 1° luglio 2015, presso

l’ufficio postale di __________, egli ha eseguito il pagamento dei seguenti importi:

CHF

122,85 con PVR recante l’identificativo __________

CHF

122,85 con PVR recante l’identificativo __________

CHF

122,85 con PVR recante l’identificativo __________

Come

indicato, questi accrediti sono stati ritenuti quali pagamenti dei premi di

novembre e dicembre 2014 nonché destinati ad abbattere crediti per altre spese.

Il

loro numero di riferimento, che secondo l’assicuratore dovrebbe permettere di indentificare

la polizza di versamento utilizzata per il pagamento con il premio di un

preciso mese (come ricorda la risposta di causa [doc. III p. 3] che richiama i

numeri riportati nei PVR successivi al numero costante __________ [laddove le

cifre __________ corrispondono al numero di assicurato come desumibile dal doc.

1, polizza d’assicurazione]) non conducono a nessun premio riferito ad un

preciso mese.

Per

quanto desumibile infatti dal doc. 24 il numero che identifica il premio del

mese di novembre 2014 è il __________; quello del mese di dicembre è il numero __________.

Ebbene questi numeri non si ritrovano sulle polizze di versamento usate dal debitore.

In

altri termini, contrariamente all’assunto della Cassa, non tutti i riferimenti

della fatturazione di specifici premi mensili, hanno riscontro nelle polizze.

Se ciò è corretto ad esempio per il mese di luglio 2014 (v. doc. B6 dove

polizza di versamento e fattura premi riportano il medesimo numero), non

altrettanto ciò sembra valere per novembre e dicembre. Il doc. B1 mostra in

effetti come il premio di dicembre sia identificato sulla cedola usata per il pagamento

da RI 1 con il numero __________, sulla cedola che ne sollecita il pagamento

con il numero è invece __________ mentre sul doc. 24 è riportato il numero __________.

In

questo contesto non può quindi essere seguita la tesi della Cassa per cui il

pagamento richiesto per uno specifico premio di un preciso mese disponga di un

numero identificativo che ne permette la precisa identificazione e quindi

identifichi la volontà del debitore di pagare quello specifico mese e permetta di

conseguenza all’amministrazione di ritenere applicabile l’art. 86 cpv. 2 CO.

11.

In

realtà, in particolare laddove un pagamento di premio venga sollecitato con conseguente

maggiorazione della pretesa creditoria, il numero di PVR muta e muta anche il

numero di riferimento del mese di premio, la polizza di versamento, in quel

caso, non riporta l’indicazione della causale del debito ma unicamente

l’indicazione “Richiamo”. Già per questo fatto il ricorso deve essere accolto,

infatti per l’anno 2014 sono stati pagati 12 mesi di premio, a tratti con

importi maggiorati a seguito dei richiami, per l’intero importo dovuto e senza

possibilità di attribuzione precisa.

12.

Ma

vi è di più. Contrariamente a quanto sostiene l’assicuratore non è stato pagato

in doppio il mese di ottobre (come sostenuto nel doc. X p. 3 punto 11) ma

semmai, come ha sostenuto il ricorrente, il mese di luglio 2014, che è stato

pagato una prima volta con la polizza di versamento recante la specifica “Premi

luglio 2014” il 4 luglio 2014 presso la Posta di __________ (doc. B6, su

cui RI 1 ha indicato che “Luglio pagato 2 volte bonifico x maggio 14”). Il

premio di luglio 2014 risulta ancora pagato dall’USSI. Agli atti è infatti

consegnato anche il doc. B7, fotocopia della decisione 31 luglio 2014 con cui

l’USSI paga complessivamente prestazioni ordinarie in favore del signor RI 1

tra cui “Cassa malati luglio 2014 CO 1”.

13.

La

Cassa non ha specificato quale bollettino di versamento (PVR) l’USSI abbia

usato per questo pagamento e a quale specifico premio questo pagamento si riferisse.

Sia come sia gli atti prodotti dal ricorrente (doc. B1 – B12) comprovano il

versamento, e la volontà chiara di pagare, i premi dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie 2014 da parte del signor RI 1. Vi sono stati 12 pagamenti

per i 12 mesi dell’anno. Se davvero 2 volte è stato pagato il premio con riferimento

al mese di luglio 2014 (secondo l’assicuratore si tratterebbe invece del premio

del mese di ottobre 2014), apparentemente il premio di aprile invece non sarebbe

stato versato; in tale ipotesi il pagamento in doppio andava accreditato al

premio di aprile 2014.

14.

L’assicuratore

richiama l’art. 86 CO applicabile in difetto di specifiche norme che regolino

il medesimo tema contenute nella LAMal rispettivamente nella LPGA, e quindi a

titolo suppletorio. La norma regola il caso di più debiti dello stesso debitore

nei confronti di un medesimo creditore. Deve trattarsi di debiti scaduti (Urs

Leu; Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Helbing & Lichtenhahn 2015, ad

art. 86 n. 3 p. 545). Il debitore può eseguire il pagamento di un debito di

siffatta natura formulando una dichiarazione con cui manifesta la volontà di

soddisfare uno o l’altro debito suo. Questa “Anrechnunserklärung” può

avvenire in maniera esplicita o per atti concludenti (Leu, op. cit., loc. cit.)

purché sia riconoscibile dal creditore. La dottrina (Leu, op.

cit. p. 546) ricorda come “Als Beispiel einer stillschweigenden Anrechnungserklärung

wird die Übereinstimmung der höhe des Zahlungsbetrages mit dem Forderungsbetrag

betrachtet“. Quando una manifestazione di volontà non sia espressa,

esplicitamente o per atti concludenti da parte del debitore, allora il

creditore potrà indicare (“vermerken”) il debito/credito scelto nella

sua quietanza. La norma prevede comunque quello che la dottrina chiama Remonstrationsrecht

(Leu, op. cit. p. 546). In questa ipotesi gli effetti dell’art. 86 CO decadono

e trova applicazione l’art. 87 CO. L’onere della prova incombe al debitore. Nel

Commentaire Romand, 2. Edizione, 2012, Denis Loertscher, ad art. 86 n. 6, ricorda

come l’attribuzione del versamento da parte del creditore possa essere

validamente contrastata dal debitore con una immediata opposizione dello

stesso. Il medesimo autore ricorda poi che con lo sviluppo dei sistemi di

pagamento bancario e postale il meccanismo posto in atto dall’art. 86 cpv. 2 CO

tenda ad essere obsoleto, “Il serait certainement conforme à l’esprit de

cette disposition de reconnaître, pour ce genre de paiements, le droit du

créancier de choisir au moyen d’une déclaration écrit adressée au débiteur”.

15.

In

concreto è impensabile che il signor RI 1 abbia effettivamente inteso pagare

due volte, come ha comunque fatto secondo l’assicuratore, un medesimo mese di

premi. In questa ipotesi l’indicazione di un doppio pagamento del medesimo

debito, come evidenziato in precedenza, non consente di potere applicare l’art.

86.

CO ma impone l’applicazione dell’art. 87 CO.

16.

D’altra

parte, proprio per la dottrina germanofona appena citata, appare indubbio che RI

1.

volesse pagare un premio (alla luce dell’importo preciso del suo valore)

quando, in duplo, ha versato in favore dell’assicuratore la somma destinata ad

un premio mensile in realtà già pagato (che si tratti di luglio o di ottobre a

dipendenza della versione delle parti). Questa circostanza esclude

manifestamente che l’assicurato intendesse pagare, come il creditore poi ha

fatto valere, una moltitudine di pretese frazionate (CHF 10.00 quali spese di sollecito

del 17 dicembre 2014, CHF 104,30 per il premio del mese di gennaio 2015 ed

un’imputazione di CHF 8,55 su altra fattura premi del 31 marzo 2015). Stante

l’ipotesi della Cassa (scritto 2 ottobre 2015) RI 1 manifestamente intendeva

pagare un premio, ma non poteva pagare un premio già soluto (sia esso quello di

luglio o di ottobre 2014).

17.

Come

indicato in questa costellazione torna applicabile l’art. 87 CO per cui ove non

esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione

risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più

debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se

non si procedette, al debito scaduto prima. Ora in concreto l’unico debito

scaduto per il quale il credito ha proceduto è quello relativo al pagamento del

premio del mese di aprile 2014 che risulta pertanto soluto.

18.

Quand’anche

si volesse ritenere applicabile l’art. 86 CO e quindi considerare che, con il

pagamento di un debito già soluto, RI 1 non abbia dichiarato quale debito

effettivamente desiderava soddisfare conferendo così il diritto di scelta al

creditore, va qui ritenuto che la scelta del creditore di imputare l’importo

nel modo descritto è stata immediatamente contestata dall’assicura-to.

L’immediatezza della reazione va infatti valutata secondo le circostanze del

caso concreto, alla luce del momento in cui RI 1 è venuto a conoscenza

dell’operato dell’assicuratore, ossia con la volontà d’incasso del premio per

il mese di aprile 2014 manifestata mediante il PE seguito dalla decisione

formale e della decisione su opposizione del 6 luglio 2015 (successiva al suo

pagamento di pochi giorni). Manifestamente RI 1 ha sistematicamente contestato

l’accredito dell’importo versato così come operato da CO 1 e sempre protestato

il pagamento del premio di aprile 2014.

19.

Da

quanto precede va ritenuto che il credito dell’assicuratore è già stato soluto

dal debitore e che, conseguentemente, lo stesso non può più essere chiamato a

risponderne. Il ricorso deve essere accolto senza carico di tassa di giustizia

e delle spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto e, di conseguenza, la decisione resa su opposizione il

6 luglio 2015 è annullata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti