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Decisione

36.2015.63

Restituzione di prestazioni indeb. percepite x comportamento fraudolento ex art.40 LCA (fatture false trasmesse all'assicuratore).Condizione oggettiva e soggettiva non adempiute.Princ.inquisitorio soc

9 agosto 2017Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I cinque giustificativi dei pagamenti confermano la tempistica.

Il TCA rileva, inoltre, che la somma dei trattamenti, prettamente

estetici, di cui la convenuta ha beneficiato in questo lasso di tempo è di Fr.

1'190.-, ma che in calce, a mano, è indicato “Fatt. sett. 05 1'350.-

saldata in ccb 01.11.05”.

In effetti agli atti v’è una fattura, datata 8 settembre 2005

(doc. A10/B2), che si riferisce però al periodo dal 29 luglio all’8 settembre

2005 e che considera 15 massaggi a Fr. 90.- l’uno per un totale di Fr. 1'350.-

che, conteggiando l’IVA, dà un importo di Fr. 1'452,60.

Da parte sua, la convenuta ha comprovato di avere effettuato un

pagamento postale di Fr. 1'452,60 il 29 ottobre 2005 (doc. A10 allegato 3),

riferendolo alla citata fattura dell’8 settembre 2005.

L’interessata è stata interpellata nel 2012 dalla Polizia in

merito a questa discrepanza sugli importi fatturati e la risposta è stata la

seguente:

" R: ripeto

che io non ho mai controllato le fatture. Contesto di aver fatto trattamenti

estetici quali __________ totale e parziale. È vero che in alcuni casi per

stimolare la circolazione veniva utilizzato una specie di aspirapolvere, non so

però dire se questo tipo di trattamento si chiamasse __________ o altro. Ripeto

comunque che l’unico motivo per il quale io frequentavo il __________ era per

alleviare i miei problemi di circolazione. Preciso che l’apparecchiatura “__________”

l’ho provata solo un paio di volte.” (doc. A10 pag. 4/7 riga 34).

Durante quell’interrogatorio, l’inquirente ha fatto osservare alla

interessata che il contenuto delle 25 fatture che le sono state sottoposte per

esame non trovava riscontro con quanto annotato nella sua scheda anamnesi. Al

riguardo, la convenuta ha dichiarato “che non controllavo mai le fatture che

mi dava la signora __________ poiché mi fidavo di lei. Non ho mai tenuto alcun

controllo dei trattamenti che facevo quindi non ero nemmeno in grado di fare

delle verifiche.” (doc. A10 pag. 4/7 riga 22).

Quanto al tipo di trattamenti effettuati, se da un lato dalle

schede anamnesi risultano dei massaggi parziali e/o completi, presi a carico

dalla copertura complementare scelta, dall’altro lato vi sono anche dei

trattamenti prettamente estetici, non riconosciuti dall’assicuratore malattia,

quali __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e __________.

Nella risposta di causa la convenuta ha precisato “Che nelle

fatture vi fossero “mascherati dei trattamenti estetici quali __________

totale e parziale, __________, __________ o __________” è una pura ipotesi

dell’inquirente, che finora non è stata in alcun modo suffragata da elementi

oggettivi.” (doc. III ad 2.4 pag. 3). Essa ha ribadito in quell’occasione

che tutte le prestazioni non assicurate venivano pagate in contanti.

Per quanto concerne il trattamento dimagrante __________, nel

verbale del 2012 l’interessata ha dichiarato che “Mi sono sottoposta ad un

paio di trattamenti poi, visto che non funzionava, ho deciso di interrompere.

Dichiaro comunque di non aver pagato nulla, __________ mi ha specificatamente

detto che trattandosi di una prova non mi avrebbe fatturato niente.” (doc.

A10 pag. 5/7 riga 18).

Quando gli inquirenti le hanno fatto notare che risultava che si

era sottoposta a numerosi trattamenti __________ nel 2006, nel 2008 e nel 2009,

l’interessata ha confermato di avere fatto solo un paio di questi trattamenti

nel 2006 e qualcuno nel 2008 e nel 2009, ma ha ribadito di non avere pagato

nulla, poiché non c’era mai stato un risultato positivo (doc. A10 pag. 5/7 riga

49).

Per quanto concerne il periodo dei trattamenti fatturati, che per

lo più non combacia con le schede anamnesi, la convenuta ha affermato che “Fino

a prova del contrario tutte le prestazioni di cui ai doc. A e B sono state

erogate correttamente e altrettanto correttamente fatturate e poste a carico

dell’attrice.” (doc. III ad 2.3 pag. 3). Pertanto, a suo dire queste

fatture non configurano, come sostiene invece l’assicuratore malattia, dei

documenti falsi.

L’assicurata ha inoltre evidenziato che tutte le prestazioni non

assicurate venivano pagate in contanti (doc. III ad 2.4 pag. 3), perciò le 33

fatture agli atti si riferiscono unicamente a delle prestazioni che sono state

erogate in modo corretto (doc. III ad 2.2 pag. 2).

Infine, parte convenuta ha rilevato che le poche schede anamnesi

presenti agli atti contengono comunque 46 sedute di massaggi, che sono

riconosciuti dalla copertura assicurativa in ragione di Fr. 4'140.- (Fr. 90.- x

46), mentre “Laddove combinati ad altri trattamenti, venivano registrati per

complessivi CHF 100.- e fatturati a CHF 90.-. La differenza era beninteso a

carico dell’assicurata che vi faceva fronte a contanti.” (doc. III ad 2.4

pag. 4). L’assicurata ha inoltre osservato che, come tali, questi trattamenti

costituiscono almeno la metà delle prestazioni figuranti su queste schede

anamnesi e che si era sottoposta anche in precedenza presso terzi a questo

genere di trattamenti (docc. 1 e 2). Di conseguenza, ha concluso l’interessata,

“Questo significa che l’attrice non comprova assolutamente le proprie

pretese.” (doc. III ad 2.4 pag. 4).

2.7. Nella

procedura semplificata applicabile nelle cause derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro

le malattie (art. 243 cpv. 2 lett. f CPC), il giudice accerta d’ufficio i fatti applicando la massima

inquisitoria semplice (art. 247 cpv. 2 lett. a CPC), denominata anche principio

inquisitorio sociale (DTF 142 III 690 consid. 3.1; DTF 141 III 569 consid. 2.3.1).

Il giudice non è quindi vincolato alle

allegazioni delle parti e alle loro offerte di prova (DTF 139 III 457 consid. 4.4.3.2),

ma le parti non sono comunque dispensate dal collaborare attivamente ad

accertare i fatti (STF 4A_360/2015 del 12 novembre 2015 consid. 4.2). Quale

conseguenza del principio inquisitorio, le parti possono addurre nuovi fatti e nuovi

mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza (art. 229 cpv. 3

CPC; DTF 142 III 402 consid. 2.1).

Il principio inquisitorio sociale ha per scopo di proteggere la

parte debole al contratto, di garantire l’uguaglianza tra le parti al

procedimento e di accelerare la procedura (DTF 125 III 231 consid. 4a).

Nella DTF 141 III 569 al considerando 2.3.1 il Tribunale federale

ha al riguardo affermato:

" Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir

l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238).

Selon la volonté du législateur, le tribunal

n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire

de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent

recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en

aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et

les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se

livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont

représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue,

comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (Message du 28 juin 2006

relatif au code de procédure civile suisse [ci-après: Message CPC], FF 2006

6841, 6956 ch. 5.16 ad art. 242 et 243 avec référence à l'arrêt 4C.211/2004 du

7 septembre 2004 consid. 2.1; cf. également sous l'empire de l'art. 274d al. 3

CO, l'arrêt 4A_397/2011 du 11 février 2014 consid. 4.4).”.

In tal caso, le parti devono informare il giudice sui fatti della

causa ed indicargli i mezzi di prova atti a stabilirli. Da parte sua, il

giudice deve informarle del loro dovere di collaborare alla determinazione dei

fatti e all’amministrazione delle prove. Deve interrogarle per assicurarsi che

i fatti e i loro mezzi di prova che hanno allegato sono completi se vi sono

motivi oggettivi per dubitare di ciò. Il ruolo del giudice non va tuttavia

oltre.

Considerandi

Al considerando 2.3.2 della citata DTF

141.

III 569 l’Alta Corte ha inoltre precisato quanto segue:

" C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le "devoir du

juge de rechercher des preuves" évoqué dans l' ATF

139.

III 13 consid. 3.2; si le juge a des motifs objectifs de soupçonner

que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a

connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de

moyens de preuve pertinents, "il n'est pas lié par l'offre de preuve"

de cette partie. Toutefois, lorsque les parties sont représentées par un

avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès

soumis à la procédure ordinaire (Message CPC, loc. cit.). Il n'appartient en

effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de

preuve en faveur d'une partie (arrêt 4A_491/2014 du 30 mars 2015 consid.

2.6

). Si, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une

partie ne collabore pas à l'administration des preuves, celle-ci peut être

close. La maxime inquisitoire simple ne doit pas servir à étendre à volonté la

procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve possibles

(arrêt 4A_491/2014 déjà cité consid. 2.6.1; ATF 125 III 231 consid. 4a).”.

In sostanza, quindi, secondo la volontà del

legislatore il Tribunale deve soltanto invitare le parti a completare le

proprie allegazioni e i mezzi di prova, ma non intraprende alcun accertamento

di propria iniziativa.

Sulla scorta di questi principi giurisprudenziali, nell’evenienza

concreta in sede di udienza il giudice delegato ha invitato le parti ad addurre

nuovi fatti rispettivamente nuovi mezzi di prova e ha concluso che “Parte

convenuta non ha prove, parte attrice ritiene i fatti sufficientemente

accertati per dimostrare la sua pretesa.” (doc. XI pag. 2 in fine).

Inoltre, in quell’occasione, il giudice ha informato le parti che

non avrebbe intrapreso un accertamento diretto e personale ulteriore presso il

Ministero pubblico per recuperare dei verbali non identificati (siccome non

specificatamente indicati e precisati dall’assicuratore) pretesi come

possibilmente esistenti (comunque senza certezza in merito), giacché tale

compito spettava sin da subito all’attrice, che ha avuto sufficientemente tempo

per procurarseli dall’avvio del procedimento penale all’introduzione della

petizione rispettivamente all’udienza di discussione.

AT 1 si è costituita accusatrice privata nella procedura penale,

aveva sin dall’inizio della procedura diritto di partecipare all’assunzione

delle prove (art. 147 CPP), accesso agli atti e poteva estrarne copia come

permettono le norme procedurali penali (art. 101 CPP). Essa ha infatti prodotto

il Rapporto di polizia relativo alla convenuta, ma non ha consegnato agli atti

(forse perché inesistenti) dei verbali in cui __________ dà la sua versione dei

fatti riferibili all’interessata oppure verbali di terzi (operatori o clienti

della struttura, per esempio) che indichino quali terapie siano state praticate

e come le stesse siano state pagate dalla convenuta.

Non va infatti dimenticato che in applicazione del principio

inquisitorio sociale il giudice accerta d’ufficio i fatti, ma le parti non sono comunque dispensate dal collaborare attivamente ad

accertare i fatti e dal produrre nuove prove. Per di più, in presenza, come in

concreto, di una giurista di lingua italiana e di un servizio giuridico, l’assicuratore,

parte attrice, costituitosi accusatore privato nella procedura penale, doveva a

maggior ragione essere in grado di comprovare le sue allegazioni, ad esempio

indicando quali precisi verbali acquisire – semmai domandandoli al MP o

chiedendo l’audizione di testimoni – ciò che non è stato fatto sia con la

petizione che in sede d’udienza. AT 1 non doveva limitarsi a generica richiesta

di acquisire tutti i verbali di un’importante procedura penale contro numerose

persone, come altre procedure – elencate nel consid. 2.8. – hanno permesso di

accertare, senza altra specifica. Il compito del giudice non è quello di

sostituirsi, nelle argomentazioni e nelle indicazioni delle prove, alla parte. AT

1.

non poteva attendersi che il giudice ispezionasse gli atti penali e che

richiamasse i verbali della titolare della struttura e/o degli operatori

sanitari che vi lavoravano, o ancora di altri frequentatori dell’istituto, allestiti

in ambito penale, per supportare la tesi condannatoria di truffa e falsità in

documenti da applicare in sede civile secondo l’art. 40 LCA.

Alla luce delle circostanze esposte, tratte dalla documentazione a

disposizione prodotta dalle parti, d’avviso di questo Tribunale si deve

concludere che non vi sono sufficienti elementi per ritenere che le sedute di

massaggio (102, 103), di cromoterapia (76), di fasciature/impacchi di fango

(205), di idroterapia (220), di idroterapia/fango (95), di tecniche di

massaggio (221) e di linfodrenaggio (112) fatturate all’interessata in 33

occasioni, non le siano state tutte effettivamente prestate, ma siano state (in

parte) sostituite da trattamenti estetici non coperti dall’attrice.

Ne discende che, in queste circostanze, l’elemento oggettivo

di cui all’art. 40 LCA non è qui certamente dato.

Non si può infatti sostenere, contrariamente alla tesi

dell’attrice, che vi siano delle fatture false e che la produzione di tali fatture

sia stata idonea a influenzare l’esistenza o l’estensione dell’obbligo

prestativo dell’assicuratore malattia.

2.8

Quand’anche l’aspetto

oggettivo avesse sostrato, in concreto l’aspetto soggettivo, alla luce

delle dichiarazioni della medesima convenuta rilasciate in sede di interrogatorio

del 30 novembre 2012 e nel suo successivo scritto del 13 dicembre 2012, non è invece

dato.

Questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve concludere che

l’interessata, anche se vi fossero state delle fatturazioni fasulle, non

ha agito con la consapevolezza e la volontà di indurre in errore

l’assicuratore.

Ora, in base alla dottrina e alla

giurisprudenza, l’intenzione fraudolenta può senz’altro essere ammessa già solo

in presenza di dichiarazioni erronee (cfr. consid. 11.2 della sentenza

12.2008.202

della Seconda Camera Civile del Tribunale d’Appello del 17 gennaio

2011, confermata dalla sentenza 4A_131/2011 del 15 settembre 2011, con riferimento a Nef, op. cit., n. 23 ad art. 40), a

meno che le stesse siano state fornite per errore, distrazione o disattenzione

(cfr. consid. 11.2 della citata sentenza 12.2008.202 della Seconda

Camera Civile, confermata dalla sentenza 4A_131/2011 del 15 settembre 2011, con riferimento a Nef, op. cit., n. 23 e n. 64 art. 40

LCA; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002, consid. 3.1 e 5C.2/2007 del 17

ottobre 2007, consid. 4.1). La presenza di documenti falsi costituisce degli

indizi a dimostrazione dell’intenzione di ingannare e quindi dell’agire

intenzionale della persona assicurata (Nef, op. cit., n. 62 ad art. 40 LCA).

La convenuta non ha mai controllato le fatture che la terapista le

consegnava a mano, “poiché mi fidavo di lei. Non ho mai tenuto alcun

controllo dei trattamenti che facevo quindi non ero nemmeno in grado di fare

delle verifiche.” (doc. A10 pag. 4/7 riga 22). Essa verificava soltanto il

totale, che di solito variava da Fr. 1'100.- a Fr. 1'400.- (doc. A10 pag. 5/7

riga 46).

L’assicurata ha in proposito dichiarato che “Contesto di essere

stata d’accordo con __________ di far emettere delle false fatture per poter

ottenere il rimborso da parte della mia cassa malati per trattamenti estetici.”

(doc. A10 pag. 5/7 riga 24) ed a questo proposito non sono stati prodotti dei

verbali con cui la convenuta è stata chiamata in causa dagli imputati o dai

testimoni interpellati dalla Polizia.

Il suo unico scopo era di alleviare i problemi di circolazione,

perciò ha contestato di avere fatto dei trattamenti estetici (doc. A10 pag. 4/7

riga 34), comunque inadatti a tale scopo.

Per quanto concerne i trattamenti estetici, l’interessata ha

precisato che le (poche) sedute del trattamento __________ effettuate erano

comunque gratuite e che l’apparecchiatura per “__________” l’ha provata solo un

paio di volte (doc. A10 pag. 4/7 riga 39).

L’assicurata ha al riguardo dichiarato di essersi personalmente

assunta il costo di queste ultime prestazioni e di essersi a tutti gli effetti

sottoposta alle terapie fatturate, perciò non v’era alcuna anomalia nelle 33

fatture trasmesse all’attrice per il rimborso.

Non è dunque possibile concludere, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante, che parte convenuta abbia trasmesso al suo

assicuratore malattia delle fatture contenenti da una parte delle prestazioni mai

effettuate nei periodi indicati, dall’altra dei trattamenti riconosciuti in

luogo e vece di trattamenti estetici non presi a carico dalla copertura complementare.

Contrariamente ad altri casi giudicati da questo Tribunale (STCA

36.2015.28

del 2 febbraio 2017; STCA 36.2016.32+34 del 3 ottobre 2016; STCA

36.2015.38

del 29 settembre 2016; STCA 36.2015.66 del 31 agosto 2016) in cui il

Ministero pubblico ha emanato decisioni di condanna delle parti convenute

interessate, questo TCA deve concludere che, nel caso di specie, non vi sono

elementi per ritenere che la convenuta fosse consapevole di aver indotto in

errore parte attrice e men che meno che fosse sua intenzione farlo.

2.9

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, d’avviso di questo Tribunale sia le condizioni oggettive

sia quelle soggettive per applicare l’art. 40 LCA non sono

adempiute. Pertanto, la pretesa di rimborso fatta valere da parte attrice non

può essere accolta.

Parimenti, va disattesa la richiesta di rigettare in via

definitiva l’opposizione interposta da CV 1 al precetto esecutivo n. __________

del 4 agosto 2014 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.

Stanti le considerazioni espresse, la petizione deve essere

integralmente respinta e a parte convenuta, vincente in causa e patrocinata da

un legale, vanno attribuite delle ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

AT 1 verserà a CV 1 l’importo di Fr. 2'200.- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione alle parti e

alla FINMA (art. 49 cpv. 2 LSA).

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile (art.

74 cpv. 2 lett. b LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti