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Decisione

36.2015.65

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 novembre 2015Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia

(DTF 88 III 135).

Per

contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono

pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 1,

consid. 4, pag. 6, DTF 102 IV 162, consid. 2b, pag.164, DTF 90 I 28) possono

unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per sé,

determinanti.

Va,

peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di

rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente

che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza,

delle sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una

certa stabilità (cfr. DTF 85 II 318, consid. 3, pag. 322, DTF 41 II 51).

6. In

concreto, l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha attestato

che il ricorrente ha abitato in quella città dal 26 aprile 2012 fino al 30

settembre 2012 e da ultimo in __________.

Dagli atti risulta, inoltre, che

durante quel soggiorno i servizi sociali cittadini si sono presi a carico le

questioni assicurative dell’assicurato fino al 18 ottobre 2012, dopodiché egli,

benché sempre annunciato al Comune di __________, ma con recapito postale nel

Cantone Ticino, vi avrebbe fatto fronte personalmente dal mese di novembre (doc.

5).

Nel nostro Cantone, però, il ricorrente

si è domiciliato soltanto il 9 settembre 2013 (doc. IX/4), perciò v’è un buco

di un anno durante il quale l’assicurato, come egli stesso ha più volte evidenziato,

non risultava annunciato presso nessun Comune svizzero.

Da una ricerca con l’apposito programma

che monitora i movimenti della popolazione su suolo ticinese (MovPop), risulta

che, nato nel 1981, dal 1982 al 2003 l’interessato, cittadino svizzero, è stato

domiciliato a __________, con una parentesi dal 1999 al 2001 a __________, e

che dall’agosto 2003 è partito per l’__________. Dopodiché, RI 1 si è

domiciliato il 9 settembre 2013 nel Comune di __________ e dal 14 marzo 2014 in

quello di __________.

Dalla documentazione agli atti emerge

inoltre che il ricorrente è arrivato a __________ in provenienza dagli __________

e che i servizi sociali di questa città gli hanno concesso le prestazioni

assistenziali, fra le quali il pagamento del premio di Cassa malati.

Questo Tribunale rileva che ai sensi

del citato art. 24 cpv. 2 CC, si considera come domicilio di una persona il

luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o

quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito

un altro nella Svizzera.

Nell’evenienza concreta, il ricorrente è

giunto a __________ il 26 aprile 2012 in provenienza dagli __________ dopo avere

lasciato il Cantone Ticino nel 2003 per l’__________.

Per voce dello stesso assicurato, che ha

riassunto i suoi spostamenti tra il 2012 e il 2013 sia nell’email del 23 marzo

2015 (doc. A4) indirizzata alla Cassa malati resistente sia nel suo scritto del

7 ottobre 2015 (doc. XI) inviato a questo TCA, risulta che dopo la partenza da __________

egli è stato ospite per tre mesi a casa di un parente a __________; dopodiché

il ricorrente ha frequentato per sei mesi una scuola alberghiera a __________ alloggiando

in tre differenti appartamenti sul campus e poi è rientrato in Ticino dal

precedente parente, finché dopo due mesi e mezzo di soggiorno si è registrato e

quindi domiciliato presso il Comune di __________.

Alla luce di quanto precede, in virtù

dell’art. 24 cpv. 2 CC si deve ritenere che il ricorrente, cittadino svizzero, dall’aprile

2012 era domiciliato a __________.

Infatti, in provenienza dall’estero (__________)

e prima di avere costituito un (primo) domicilio (a __________), egli ha dimorato

a __________ e dai servizi sociali cittadini ha potuto beneficiare di prestazioni

assistenziali.

Ciò è avvenuto sulla scorta dell’art. 4

cpv. 1 LAS, secondo cui la persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente

legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di

stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

Inoltre, secondo l’art. 11 cpv. 1 LAS,

dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone;

questo è denominato Cantone di dimora.

La dimora di tre mesi presso il parente

in Ticino non ha modificato questo stato di cose, tanto che nella dichiarazione

del 18 ottobre 2012 (doc. 5) dei servizi sociali __________ è specificato che RI

1 rimaneva registrato a __________, anche se era raggiungibile ad un altro

indirizzo postale (nel nostro Cantone).

Neppure con la permanenza di sei mesi a

__________ per motivi di studio la situazione è mutata.

Come visto, il nuovo art. 23 cpv. 2 CC,

in essere proprio da quando l’assicurato si è trasferito oltre Gottardo per

studiare - ma comunque il precedente art. 26 CC aveva il medesimo tenore e

quindi nulla sarebbe cambiato -, dispone infatti che la dimora a scopo di

formazione non costituisce di per sé domicilio.

Alla luce di questa norma, l’assicurato

rimaneva pertanto domiciliato a __________ fino al 9 settembre 2013, quando ha

ufficializzato la sua presenza presso il suo parente.

Stanti così le cose va ritenuto, ai

fini dell’obbligo assicurativo ad una Cassa malati (art. 3 LAMal), che il

ricorrente è stato domiciliato a __________ dal 26 aprile 2012 all’8 settembre

2013.

Del resto, agli atti non vi è nessun

indizio circa la creazione di un domicilio altrove, visto che l’intenzione del

ricorrente stesso era proprio quella di non essere domiciliato in Svizzera, non

senza sapere, però, che la sua prima dimora a __________ ha costituito, ex art.

24 cpv. 2 CC, il suo domicilio.

Con il suo peregrinare di

tre mesi in tre mesi di città in città, l’interessato ha reso difficoltoso

l’adempimento dell’obbligo assicurativo voluto con la LAMal per tutte le

persone domiciliate in Svizzera (art. 3 LAMal) al fine di garantire una

solidarietà tra tutti gli assicurati (DTF 125 V 76; STCA 36.2008.91 del 25

maggio 2009 consid. 2.5).

Del resto il ricorrente

ha comunque richiesto ed ottenuto i sussidi per il pagamento dei premi della

Cassa malati sia a suo tempo dal Canton __________, per il periodo durante il

quale è stato ivi affiliato, sia dalle autorità cantonali ticinesi dal gennaio

2014, aiuti ai quali non ha rinunciato, dimostrando in questo modo di sapersi

attivare laddove vi è necessità di ottenere aiuti dallo Stato.

A questo proposito va rammentata una

decisione K 28/02 e K 30/02 del 29 gennaio 2003, dove il Tribunale federale ha

affermato:

"

Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie

obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l'art. 3 al.

1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne

domiciliée en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et les références).

Les assureurs doivent faire valoir

leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré - paiement

des primes selon les art. 61ss LAMal et des participations selon l'art. 64

LAMal, de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations -par

la voie de l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la compensation. (…)

6.

En conséquence, bien qu'il n'ait plus

payé de cotisations à l'assurance-maladie, M.________ n'a pas cessé d'être

soumis à l'obligation d'assurance, de sorte que, contrairement à ce qu'il

semble croire, sa couverture d'assurance n'a pas pris fin (art. 5 al. 3 LAMal).

La caisse était donc en droit de

poursuivre le prénommé pour le montant des primes d'avril, mai et juin 2000,

demeurées impayées, ainsi que pour les frais de rappel causés par le retard de

l'assuré (ATF 125 V 276, not. 277 consid. 2c/cc; RAMA 2001 N° KV 151 p.117 (…)).”

Accertato dunque che, per quanto

concerne l’obbligo assicurativo, l’insorgente è stato domiciliato a __________

dall’aprile 2012 al settembre 2013 ed è pertanto debitore dei premi di Cassa malati

per questo stesso periodo, va ora esaminato a quanto ammonta l’importo rimasto

insoluto.

7. Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore

può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e

le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono

possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

L'art. 90 OAMal prevede che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli

assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione

ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei

costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il

Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale.

Il nuovo art. 64a LAMal,

in vigore dal 1° gennaio 2012, per ciò che qui interessa ha il seguente tenore:

" 1 Se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Considerandi

2.

Se, nonostante la diffida,

l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di

mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.

Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale

competente il nome dei debitori escussi”.

In caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una

misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

Nella fattispecie, il mancato pagamento

dei premi LAMal dal mese di novembre 2012 al mese di dicembre 2013 ha

comportato l'avvio di tre distinte procedure esecutive nei confronti del ricorrente

da parte della Cassa malati, che ha fatto spiccare i precetti esecutivi n. __________,

n. __________ e n. __________, oggetto del contendere, per un credito in

capitale di complessivi di Fr. 5'221.- (Fr. 711.- + Fr. 377,25 + Fr. 4'132,75),

oltre interessi del 5% e spese.

8.

Nello

specifico, il premio LAMal del mese di novembre 2012 di Fr. 355,50 è stato fatturato

all’assicurato il 24 agosto 2012 (doc. 6) e hanno fatto seguito il 16 novembre

2012.

(doc. 7) un richiamo per Fr. 365,50 e il 14 dicembre 2012 (doc. 9) una

diffida per Fr. 385,50.

Medesima sorte è toccata al premio

LAMal di dicembre 2012.

Un richiamo maggiorato di Fr. 10.- per

spese è stato fatturato il 14 dicembre 2012 (doc. 8) e una diffida aumentata di

Fr. 30.- è stata inviata il 18 gennaio 2013 (doc. 10) all’assicurato.

L’avvio di una procedura esecutiva presso

l’Ufficio esecuzioni di __________ nel marzo 2014 (doc. 11) non è andata a buon

fine, visto che il debitore risultava a quel momento domiciliato a __________.

Un nuovo tentativo è quindi stato

effettuato nel settembre 2014 (doc. 12) e il 14 novembre 2014 (doc. 13) l’UEF

di __________ ha fatto spiccare il PE n. __________ per i premi impagati dei

mesi di novembre e dicembre 2012, per un ammontare di Fr. 711.-, oltre a Fr.

60.

- di spese esecutive, a Fr. 90.- di spese per l’apertura del dossier e a Fr.

78.

- per le spese della notifica del primo precetto.

Con la decisione su opposizione del 30

luglio 2015 (doc. 22) la Cassa malati ha rigettato l’opposizione formulata

dall’assicurato al citato precetto esecutivo e ha confermato di essere

creditrice di un importo in capitale di Fr. 711.-, a cui si aggiungono Fr. 150.-

di spese e il 5% di interesse.

Questo Tribunale rileva che, non

pagando i premi per i mesi di novembre e dicembre 2012, è a giusta ragione che,

conformemente all’art. 64a LAMal, per recuperare il suo credito di Fr. 711.-

la Cassa malati resistente abbia avviato una procedura esecutiva dopo avere

diffidato l’assicurato.

Per quanto concerne l’accollamento di

Fr. 60.- per spese di diffida e di Fr. 90.- per spese di apertura incarto, nella

DTF 125 V 276 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure

sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può

esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa

dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli

assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell’art. 105b cpv. 2 OAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012.

Le Disposizioni d’esecuzione

complementari all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

secondo la LAMal, edizione 1° gennaio 2011 (doc. 2), parte integrante del

contratto assicurativo stipulato dai servizi sociali di __________ per conto

dall'assicurato con CO 1 per l'anno 2012 (doc. 1), prevedono all'art. 3.1 che i

premi, le franchigie o le aliquote devono essere pagati entro la data indicata

sulla fattura.

Trascorso tale termine, l’assicuratore

può percepire un interesse di mora e le spese amministrative generate per solleciti,

ingiunzioni di pagamento o procedure d’esecuzione.

In concreto le spese di diffida di Fr.

60.

-, proporzionate, dovute a colpa dell'insorgente che non ha pagato

quanto richiesto entro i termini e che trovano il loro fondamento negli art.

105b cpv. 2 OAMal e art. 3.1 delle Disposizioni d’esecuzione, vanno dunque

confermate.

Per contro, vanno ridotte a Fr. 50.-

le spese di Fr. 90.- per l’apertura dell’incarto, ritenute eccessive alla luce dell’importo

del debito, del numero delle mensilità escusse e del dispendio di tempo profuso

dalla Cassa malati.

9.

La

fattura del 23 novembre 2012 (doc. 23) si riferisce al premio LAMal del mese di

gennaio 2013 ed è rimasta impagata.

Pertanto, la Cassa malati ha dapprima

richiamato (doc. 24) e poi diffidato (doc. 25) l’assicurato, aggiungendo al premio

totale dovuto, comprensivo di Fr. 4,20 di premio LCA e della deduzione di Fr.

2,95 per le tasse federali, Fr. 10.- per le spese di richiamo e Fr. 30.- per le

spese di diffida.

Anche la domanda di esecuzione inviata

all’UE di __________ non ha portato a nulla (doc. 27), mentre il secondo

tentativo presso l’UEF di __________ ha fatto spiccare il 14 novembre 2014

(doc. 29) il PE n. __________ per Fr. 377,25, oltre a Fr. 30.- per le spese di

diffida, a Fr. 60.- per le spese di apertura del dossier e a Fr. 48.- per la

prima notifica del precetto esecutivo, oltre agli interessi di mora del 5% dal

10.

marzo 2014.

La decisione su opposizione del 31

luglio 2015 (doc. 33) porta invece (soltanto) sul premio LAMal di gennaio 2013

(erroneamente è indicato il mese di novembre 2013), sulle spese di diffida e su

quelle di apertura dell’incarto.

Indubbiamente, anche in tale evenienza

il capitale riferito al solo premio LAMal (Fr. 373,05) per il mese di

gennaio 2013 è dovuto, mentre il premio LCA (Fr. 4,20) non è sub judice.

Quanto alle spese amministrative

fatturate dalla Cassa malati, vanno ammessi Fr. 30.- per le spese di

diffida, mentre le spese di apertura incarto vanno ridotte proporzionalmente a Fr.

30.

-.

10.

In

seguito, i premi mensili da febbraio a giugno 2013 (Fr. 377,25 x 5) sono stati

singolarmente fatturati, richiamati e sollecitati dalla Cassa malati (docc.

34-50).

Quelli da luglio a settembre 2013 (Fr.

1'131,75) sono invece stati sollecitati e richiamati insieme (doc. 51 e 52),

così come i premi, di pari importo, richiesti all’interessato per i mesi da

ottobre a dicembre 2013 (docc. 53 e 54).

Il 29 gennaio 2015 (doc. 56) è stato

fatto spiccare un precetto esecutivo (n. __________) dall’Ufficio esecuzioni e

fallimenti di __________ per un ammontare di Fr. 4'132,75 per premi LAMal e LCA,

composto di Fr. 2'984,40 LAMal + Fr. 33,60 LCA per premi da febbraio a settembre

2013.

e di Fr. 1'119,15 LAMal + Fr. 12,60 LCA da ottobre a dicembre 2013,

dedotti Fr. 17.- già incassati.

A ciò vanno aggiunti Fr. 210.- di spese

di diffida e Fr. 120.- di spese per l’apertura dell’incarto.

Nella decisione su opposizione del 31

luglio 2015 (doc. 60) la Cassa malati ha preteso il pagamento di un importo complessivo

di Fr. 4'412,35, corrispondente al totale dei premi LAMal e LCA a cui sono

stati dedotti Fr. 21,20 di acconti e Fr. 46,20 di premi LCA, mentre sono state

confermate le spese accessorie.

La somma del capitale dovuto (Fr.

4'082,35) è corretta e va confermata, così pure l’ammontare delle spese di

diffida fatturate dall’assicuratore malattia (Fr. 210.-).

Le spese di apertura dell’incarto (Fr.

120.

-), considerato che le pretese creditorie per 11 mesi sono state

vantate in vari momenti con l’emanazione di diversa corrispondenza sull’arco

dell’anno, vanno ammesse come tali.

11.

In

conclusione, i premi LAMal dovuti dall’assicurato dal mese di ottobre 2012 al

mese di dicembre 2013 compresi assommano a Fr. 5'166,40 (Fr. 711.- + Fr. 373,05

+ Fr. 4'082,35).

Le spese amministrative reclamate dalla

Cassa malati vanno invece concesse nella misura di Fr. 300.- a titolo di spese

di diffida e nella misura di Fr. 290.- quali spese amministrative in generale.

12.

L'assicuratore,

nei primi due precetti (n. __________ e n. __________) notificati al

ricorrente, ha chiesto anche degli interessi di mora del 5% sui premi arretrati,

e meglio dal 10 marzo 2014. Per il terzo PE (n. __________), fatto spiccare più

tardi, gli interessi sono stati pretesi dal 13 novembre 2014.

Gli interessi sono dovuti quando

l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno

pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di

contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente

a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni

per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui

premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento

all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,

l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al

beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo

giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in

cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, sui premi di novembre e

dicembre 2012 fatturati il 24 agosto 2012 rispettivamente sui premi trimestrali

da gennaio a marzo 2013 fatturati il 23 novembre 2012 (doc. 23), sui premi

trimestrali da aprile a giugno 2013 chiesti il 22 febbraio 2013 (doc. 36) e sui

successivi trimestri pretesi il 31 luglio 2013 per luglio-settembre 2013 (doc.

39) rispettivamente il 10 febbraio 2014 (doc. 40) per i premi da ottobre a

dicembre 2013, gli interessi del 5% sono dunque dovuti dall'inizio della

decorrenza di ogni singolo trimestre.

Tuttavia, visto come l'assicuratore

abbia richiesto detti interessi unicamente a partire dal 10 marzo 2014 per i

premi da novembre 2012 a gennaio 2013, mentre a decorrere dal 13 novembre 2014

per le mensilità da febbraio a dicembre 2013, la sua pretesa va ammessa così

come esposta, poiché più favorevole al debitore.

13.

Infine,

per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi

e spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle

casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984

pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può

rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si

riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la

procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso

in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata

a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

In queste condizioni, le decisioni

su opposizione vanno parzialmente confermate, nel senso che il debito complessivo

ammonta a Fr. 5'166,40, oltre interessi del 5% dal 10 marzo 2014 sull’ammontare

di Fr. 1'088,25 e sempre del 5% dal 13 novembre 2014 su Fr. 4'082,35, a cui

vanno ad aggiungersi Fr. 590.- per le spese amministrative.

Ne discende, pertanto, che le opposizioni

del ricorrente ai PE n. __________ e n. __________ del 14

novembre 2014 e n. __________ del 29 gennaio 2015, tutti emanati dall'UEF di __________, devono essere rigettate

in via definitiva limitatamente alle cifre esposte.

Il ricorso deve quindi essere

parzialmente accolto e le decisioni impugnate parzialmente confermate.

Malgrado sia parzialmente vincente in

causa, siccome non è patrocinato all'assicurato non vanno attribuite delle

indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Il

ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di Fr. 5'166,40 per i premi LAMal da novembre 2012 a dicembre 2013 compresi, oltre ad

interessi del 5% come al considerando 12, e alle spese di Fr. 590.

1.2. Per

l'importo di cui al punto 1.1 sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte

dall’assicurato ai PE n. __________ e n. __________ emessi il 14 novembre 2014

e al PE n. __________ del 29 gennaio 2015, tutti fatti spiccare dall'UEF di __________.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale

decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti