36.2015.65
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
16 novembre 2015Italiano34 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.65
TB
Lugano
16 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 luglio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Residente
a __________ dal 26 aprile 2012 al 30 settembre 2012 (doc. IX/5), dal 1° maggio
2012 (doc. 3) al 18 ottobre 2012 (doc. 5) i Servizi sociali della Città hanno
sostenuto finanziariamente (doc. 16) RI 1, 1981, e si sono assunti il pagamento
del premio mensile netto (Fr. 355,50) della Cassa malati CO 1 presso cui era
affiliato (doc. 1).
Dal 9 settembre 2013 al 14 marzo 2014
(doc. IX/4) l’assicurato è stato domiciliato nel Comune di __________ e successivamente
in quello di __________. Dal mese di gennaio 2014 (doc. V) l’interessa-to
beneficia di prestazioni assistenziali e sin da subito l’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento di __________ si è accollato il pagamento mensile del
premio di Cassa malati.
B. Con
fattura n. __________ del 23 novembre 2012 la Cassa malati ha invitato
l’assicurato a pagare entro il 31 dicembre 2012 i premi LAMal e LCA (per un totale
di Fr. 377,25) per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2013 (doc. 23).
Non ricevendo quanto richiesto, il 18
gennaio 2013 (doc. 24) la Cassa malati ha emesso un richiamo per premi non
pagati, aumentando il debito di Fr. 10.- per spese di richiamo e il 15 febbraio
2013 (doc. 25) ha fatto seguito una diffida di Fr. 407,25, comprensiva di Fr.
30.- di spese di diffida.
Per recuperare il capitale dovuto, l’11
marzo 2014 (doc. 26) l’assicuratore malattia ha avviato una procedura esecutiva
presso l’Ufficio esecuzione di __________, il quale la settimana seguente (doc.
27) ha informato il creditore di non potere fare spiccare il precetto esecutivo
richiesto, dato che dal 30 settembre 2012 il debitore non viveva più
all’indirizzo indicato dall’assicuratore.
Il 9 settembre 2014 (doc. 28) CO 1 ha
quindi chiesto all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ di emanare un
precetto esecutivo per Fr. 377,25 con interessi dal 10 marzo 2014, oltre alle
spese esecutive di Fr. 30.-, alle spese di apertura del dossier di Fr. 60.- e
alle spese della prima notifica di Fr. 48.-. Al PE n. __________ fatto spiccare
il 14 novembre 2014 (doc. 29) RI 1 ha fatto opposizione.
C. Con
decisione del 25 febbraio 2015 (doc. 30), confermata dalla decisione su opposizione
del 31 luglio 2015 (doc. A1), la Cassa malati ha tolto l’opposizione
dell’assicurato per quanto concerne il premio LAMal di Fr. 377,25, a cui si
sono aggiunte le spese per un debito totale di Fr. 463,05.
CO 1 ha fatto presente di non avere ricevuto
alcuna prova della partenza dell’assicurato dal territorio svizzero né nessuna
esenzione all’obbligo assicurativo LAMal. Inoltre, tra novembre 2012 e
settembre 2013 egli ha beneficiato del rimborso di diverse prestazioni mediche,
perciò è tenuto al pagamento del “Premio dal 1° al 30 novembre 2013”.
D. Il
28 agosto 2015 (doc. I) RI 1 si è rivolto a questo Tribunale contestando la decisione
della sua Cassa malati di riscuotere il pagamento dei premi e delle partecipazioni
ai costi per il periodo dal 1° ottobre 2012 al 22 gennaio 2014, ritenuto che
dal 1° ottobre 2012 al 6 settembre 2013 egli non era domiciliato in Svizzera,
mentre dal 7 settembre 2013 al 22 gennaio 2014 era in attesa della concessione
di prestazioni assistenziali.
E. Il
TCA ha accertato pendente causa (doc. V) che il ricorrente beneficia di prestazioni
assistenziali dal mese di gennaio 2014.
L’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento versa così mensilmente il premio dell’assicurazione malattia
alla Cassa malati.
F. Con
risposta di causa del 30 settembre 2015 (doc. VII) CO 1 ha riassunto l’intera
situazione debitoria del ricorrente dal 1° ottobre 2012 al 22 gennaio 2014,
facendo presente di avere emanato quattro precetti esecutivi, ma che il ricorso
si riferirebbe soltanto alla decisione su opposizione allegata del 31 luglio
2015 relativa al PE n. __________. Secondo la resistente, le altre decisioni su
opposizione, una emanata il 30 luglio 2015 con attinenza al precetto esecutivo
n. __________ del 14 novembre 2014 (doc. 13) portante sui premi LAMal di
novembre e dicembre 2012 per un credito di Fr. 711.- oltre a interessi e spese,
l’altra del 31 luglio 2015 (doc. 60) concernente il PE n. __________ del 29
gennaio 2015 (doc. 56) relativa ai premi LAMal e LCA da febbraio a dicembre
2013 per un totale di Fr. 4'132,75 oltre accessori, dovrebbero essere ritenute
come cresciute in giudicato non essendo state impugnate al TCA. Per il precetto
n. __________ del 29 gennaio 2015 (doc. 63) era invece stata emanata soltanto
la decisione formale (doc. 64).
La Cassa malati ha comunque esposto la
natura di ogni singolo precetto esecutivo, concludendo che i premi LAMal
chiesti sono dovuti, giacché l’assicurato, benché non fosse iscritto come tale,
giusta l’art. 24 CC deve essere ritenuto domiciliato a __________ finché non si
è domiciliato nel Comune di __________ e quindi era tenuto ad assicurarsi ex
art. 1 OAMal. Di conseguenza, il suo obbligo di pagare i premi deriva dall’art.
61 LAMal e la procedura adottata per incassare gli importi dovuti è prevista
dall’art. 64a LAMal, perciò è a giusta ragione che CO 1 ha rigettato le
opposizioni che l’assicurato ha interposto ai precetti esecutivi nn. __________,
__________, __________ e __________.
G. Il
7 ottobre 2015 sono pervenuti al TCA alcuni documenti prodotti dall’assicurato (doc.
IX/1-8), sui quali la Cassa malati si è pronunciata confermandosi nella sua risposta.
Con scritto datato 7 ottobre 2015 (doc.
XI) il ricorrente ha spiegato di avere lasciato __________ il 30 settembre 2012
e di avere alloggiato come ospite per 3 mesi (da inizio ottobre 2012 ad inizio
gennaio 2013) a casa di un parente senza registrarsi in Comune. Da lì è partito
per frequentare la scuola alberghiera di __________ fino a fine giugno 2013 e anche
in tal caso non si è registrato presso alcun Comune. Finita la scuola
l’assicurato è rientrato presso il parente che già l’aveva ospitato e da settembre
2013 si è annunciato al Comune di __________, domiciliandosi.
Il ricorrente ha inoltre ribadito di
avere chiesto alla sua Cassa malati di distinguere i due periodi di tempo (dal
1° ottobre 2012 al 6 settembre 2013 e dal 7 settembre 2013 al 22 gennaio 2014)
per la percezione dei premi mancanti e di rivolgersi all’USSI per il recupero
dei premi del secondo periodo.
Infine, l’assicurato ha fatto presente
di avere perso tempo e soldi per recuperare i documenti necessari e che la
Cassa malati ha rifiutato la sua proposta di pagamento rateale.
La Cassa malati non ha formulato nuove
osservazioni (doc. XII).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2. Nella
procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e
giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità
amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con
una decisione (sentenza 8C_16/2010 del 3 maggio 2010). Di conseguenza, se non è
(ancora) stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto
impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag.
164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza
8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
Secondo
costante giurisprudenza, l'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo
formale, da una decisione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti
giuridici in essa regolati (cfr. DTF 125 V 413 consid. 2a pag. 415; 124 V 19
consid. 1 pag. 20 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto
litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base delle
conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale tema
processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 413
consid. 2a pag. 415 con riferimenti).
Stando a tale definizione, l'oggetto
impugnato come pure quello litigioso si riferiscono ad uno (ad es.: diritto
alla rendita) o più rapporti giuridici (ad es.: diritto alla rendita e diritto
all'integrazione). Se pertanto il ricorso è diretto solo contro alcuni dei
rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli altri fanno sì
parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso (in questo senso anche
DTF 118 V 431 consid. 3b pag. 313 seg.; inoltre vedasi DTF 119
V 347 consid. 1b pag. 350 come pure Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 25). L'oggetto della lite viene
quindi definito alla luce delle censure sollevate con il ricorso (Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 482), le quali
vengono considerate validamente presentate se dal tenore o perlomeno dal senso
di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni H 101/85 del 23 ottobre 1985, in RCC 1986 pag. 317 consid. 4a).
Spetta
al giudice stabilire, nel singolo caso, cosa compone l'oggetto litigioso e se,
datene le condizioni, sono soddisfatti i presupposti per una sua estensione, rispettivamente
per un'eventuale estensione dell'oggetto impugnato (DTF 125 V 416 consid. 2a,
122 V 36 consid. 2a con riferimenti).
A questo proposito in DTF 122 V 34
(cfr. anche DTF 110 V 51), l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato
che per economia procedurale il Giudice può estendere l’oggetto impugnato ad
una questione pronta per essere giudicata se vi è un nesso stretto con
l’oggetto del contendere dal punto di vista fattuale e se l’amministrazione si
è espressa in merito nel corso della procedura (DTF 122 V 34 consid. 2a: “Nach der Rechtsprechung des Eidg. Versicherungsgerichts kann
das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf eine
ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Verfügung
bestimmten Rechtsverhältnisses liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden,
wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass
von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die
Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozesserklärung geäussert
hat“).
In concreto, il ricorrente ha prodotto insieme al suo ricorso soltanto
la decisione su opposizione del 31 luglio 2015 portante sul PE n. __________, relativo
al mancato pagamento del premio LAMal del mese di gennaio 2013.
Tuttavia, nel suo scritto
completivo del 3 settembre 2015 (doc. III) il ricorrente ha chiaramente
contestato tutto il periodo a cui si riferiscono i quattro precetti esecutivi
che l’hanno colpito negli anni 2014 e 2015.
Inoltre, questa sua
volontà di contestare tutto il capitale preteso dalla sua Cassa malati
discende anche dalla produzione della dettagliata distinta del suo conto dal 1°
maggio 2012 al 31 agosto 2015 (doc. A2).
Nella sua risposta di causa
l’assicuratore malattia ha ritenuto l’interessato debitore dell'importo
complessivo di Fr. 7'229,98, composto di Fr. 992,30 per il PE n. __________, di
Fr. 564,35 per il PE n. __________, di Fr. 4'462,75 per la procedura sfociata
nel PE n. __________ e di Fr. 1'081,48 per il PE n. __________.
Nella proposta di giudizio la Cassa
malati ha chiesto la conferma della decisione su opposizione relativa al
secondo precetto esecutivo, mentre le decisioni su opposizione concernenti il
primo e il terzo PE, a suo dire non essendo state impugnate dall’assicu-rato,
sarebbero già cresciute in giudicato.
Al di là dell’erroneità degli
importi riportati al punto n. 24 della risposta – visto che non combaciano con
le cifre figuranti nelle decisioni su opposizione emanate così come errata è la
loro somma indicata dalla Cassa stessa -, alla luce della giurisprudenza
esposta si deve ritenere che l’oggetto litigioso va esteso anche alle altre due
decisioni su opposizione del 30 e del 31 luglio 2015 relative ai PE n. __________
e n. __________.
Per contro, il quarto
precetto esecutivo, n. __________, per il quale la Cassa malati ha emanato fino
ad ora soltanto la decisione formale del 12 marzo 2015 (doc. 64) portante sulla
partecipazione ai costi di prestazioni di cui l’assicurato ha beneficiato tra
il mese di giugno 2013 e il mese di marzo 2014, non avendo ancora fatto oggetto
di una decisione su opposizione (art. 52 LPGA) non può essere impugnato davanti
a questo Tribunale (art. 56 LPGA).
nel merito
3. Il
ricorrente contesta di dovere versare i premi richiesti dalla Cassa malati resistente
per il periodo dall’ottobre 2012 al dicembre 2013, giacché dall’ottobre 2012 al
settembre 2013 non sarebbe stato domiciliato in Svizzera.
4. Secondo
l'art. 3 LAMal,
" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare
dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione,
segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni
di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato
ospite.
3Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio
in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale
(art. 13 cpv. 2 LPGA).
b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in
Svizzera.".
Per l’art. 5 cpv. 1 LAMal se
l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio
federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate
nell’articolo 3 capoverso 3.
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LAMal
l’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo
d’assicura-zione.
Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone
domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della
legge.
5. Giusta
l'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni
degli articoli 23-26 del Codice civile (cpv. 1). Una persona ha per contro la
propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche
se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (cpv. 2).
L’art. 23 CC, nella versione in essere
fino al 31 dicembre 2012, definiva la nozione di domicilio come segue:
" 1 Il domicilio di una persona è
nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2
Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in
più luoghi.
3
Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.”.
Dal 1° gennaio 2013, con la modifica
dell’art. 26 CC, al capoverso 1 dell’art. 23 CC è stata aggiunta la seguente
frase:
" La dimora a scopo di
formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione di
cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.”.
Il
tenore dell’art. 24 CC è il seguente:
" b. Cambiamento di domicilio o dimora
1
Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a
sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.
2 Si considera come domicilio di una persona il luogo
dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando
essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un
altro nella Svizzera.”.
Infine, fino al 31 dicembre 2012 l’art.
26 CC prevedeva che la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole
e il collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una
casa di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.
Dal 1° gennaio 2013, l’art. 26 CC
dispone che il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede
dell'autorità di protezione degli adulti.
Giusta l’art. 23 cpv. 1 CC, il
domicilio di una persona è nel luogo in cui essa dimora con l’intenzione di
stabilirvisi durevolmente e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei
suoi interessi (cfr., per la nozione di domicilio in ambito AVS: DTF 130 V 404;
DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).
Perché
possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio,
che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di
residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva,
dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 127 V 237 consid. 1 pag.
238-239; DTF 125 V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi
citata).
Quest'ultima condizione è
tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile.
Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo
si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si
trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente
esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione,
riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza
durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la
possibilità di stabilirvi il domicilio.
Vi
è residenza ai sensi dell’art. 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo
periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti
di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue relazioni
interpersonali.
La
continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di domicilio.
Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in tale luogo è
interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare il luogo di
residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi rapporti
con esso (DTF 41 II 51).
L’intenzione
di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze
- rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa - e dev’essere
riconoscibile per i terzi (cfr. DTF 127 V 237, consid. 1 pag. 238-239; DTF 125
V 76 consid. 2a pag. 77-78 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata).
Secondo
il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono
Fatti
i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia
(DTF 88 III 135).
Per
contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono
pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 1,
consid. 4, pag. 6, DTF 102 IV 162, consid. 2b, pag.164, DTF 90 I 28) possono
unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per sé,
determinanti.
Va,
peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di
rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente
che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza,
delle sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una
certa stabilità (cfr. DTF 85 II 318, consid. 3, pag. 322, DTF 41 II 51).
6. In
concreto, l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha attestato
che il ricorrente ha abitato in quella città dal 26 aprile 2012 fino al 30
settembre 2012 e da ultimo in __________.
Dagli atti risulta, inoltre, che
durante quel soggiorno i servizi sociali cittadini si sono presi a carico le
questioni assicurative dell’assicurato fino al 18 ottobre 2012, dopodiché egli,
benché sempre annunciato al Comune di __________, ma con recapito postale nel
Cantone Ticino, vi avrebbe fatto fronte personalmente dal mese di novembre (doc.
5).
Nel nostro Cantone, però, il ricorrente
si è domiciliato soltanto il 9 settembre 2013 (doc. IX/4), perciò v’è un buco
di un anno durante il quale l’assicurato, come egli stesso ha più volte evidenziato,
non risultava annunciato presso nessun Comune svizzero.
Da una ricerca con l’apposito programma
che monitora i movimenti della popolazione su suolo ticinese (MovPop), risulta
che, nato nel 1981, dal 1982 al 2003 l’interessato, cittadino svizzero, è stato
domiciliato a __________, con una parentesi dal 1999 al 2001 a __________, e
che dall’agosto 2003 è partito per l’__________. Dopodiché, RI 1 si è
domiciliato il 9 settembre 2013 nel Comune di __________ e dal 14 marzo 2014 in
quello di __________.
Dalla documentazione agli atti emerge
inoltre che il ricorrente è arrivato a __________ in provenienza dagli __________
e che i servizi sociali di questa città gli hanno concesso le prestazioni
assistenziali, fra le quali il pagamento del premio di Cassa malati.
Questo Tribunale rileva che ai sensi
del citato art. 24 cpv. 2 CC, si considera come domicilio di una persona il
luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o
quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito
un altro nella Svizzera.
Nell’evenienza concreta, il ricorrente è
giunto a __________ il 26 aprile 2012 in provenienza dagli __________ dopo avere
lasciato il Cantone Ticino nel 2003 per l’__________.
Per voce dello stesso assicurato, che ha
riassunto i suoi spostamenti tra il 2012 e il 2013 sia nell’email del 23 marzo
2015 (doc. A4) indirizzata alla Cassa malati resistente sia nel suo scritto del
7 ottobre 2015 (doc. XI) inviato a questo TCA, risulta che dopo la partenza da __________
egli è stato ospite per tre mesi a casa di un parente a __________; dopodiché
il ricorrente ha frequentato per sei mesi una scuola alberghiera a __________ alloggiando
in tre differenti appartamenti sul campus e poi è rientrato in Ticino dal
precedente parente, finché dopo due mesi e mezzo di soggiorno si è registrato e
quindi domiciliato presso il Comune di __________.
Alla luce di quanto precede, in virtù
dell’art. 24 cpv. 2 CC si deve ritenere che il ricorrente, cittadino svizzero, dall’aprile
2012 era domiciliato a __________.
Infatti, in provenienza dall’estero (__________)
e prima di avere costituito un (primo) domicilio (a __________), egli ha dimorato
a __________ e dai servizi sociali cittadini ha potuto beneficiare di prestazioni
assistenziali.
Ciò è avvenuto sulla scorta dell’art. 4
cpv. 1 LAS, secondo cui la persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente
legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di
stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
Inoltre, secondo l’art. 11 cpv. 1 LAS,
dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone;
questo è denominato Cantone di dimora.
La dimora di tre mesi presso il parente
in Ticino non ha modificato questo stato di cose, tanto che nella dichiarazione
del 18 ottobre 2012 (doc. 5) dei servizi sociali __________ è specificato che RI
1 rimaneva registrato a __________, anche se era raggiungibile ad un altro
indirizzo postale (nel nostro Cantone).
Neppure con la permanenza di sei mesi a
__________ per motivi di studio la situazione è mutata.
Come visto, il nuovo art. 23 cpv. 2 CC,
in essere proprio da quando l’assicurato si è trasferito oltre Gottardo per
studiare - ma comunque il precedente art. 26 CC aveva il medesimo tenore e
quindi nulla sarebbe cambiato -, dispone infatti che la dimora a scopo di
formazione non costituisce di per sé domicilio.
Alla luce di questa norma, l’assicurato
rimaneva pertanto domiciliato a __________ fino al 9 settembre 2013, quando ha
ufficializzato la sua presenza presso il suo parente.
Stanti così le cose va ritenuto, ai
fini dell’obbligo assicurativo ad una Cassa malati (art. 3 LAMal), che il
ricorrente è stato domiciliato a __________ dal 26 aprile 2012 all’8 settembre
2013.
Del resto, agli atti non vi è nessun
indizio circa la creazione di un domicilio altrove, visto che l’intenzione del
ricorrente stesso era proprio quella di non essere domiciliato in Svizzera, non
senza sapere, però, che la sua prima dimora a __________ ha costituito, ex art.
24 cpv. 2 CC, il suo domicilio.
Con il suo peregrinare di
tre mesi in tre mesi di città in città, l’interessato ha reso difficoltoso
l’adempimento dell’obbligo assicurativo voluto con la LAMal per tutte le
persone domiciliate in Svizzera (art. 3 LAMal) al fine di garantire una
solidarietà tra tutti gli assicurati (DTF 125 V 76; STCA 36.2008.91 del 25
maggio 2009 consid. 2.5).
Del resto il ricorrente
ha comunque richiesto ed ottenuto i sussidi per il pagamento dei premi della
Cassa malati sia a suo tempo dal Canton __________, per il periodo durante il
quale è stato ivi affiliato, sia dalle autorità cantonali ticinesi dal gennaio
2014, aiuti ai quali non ha rinunciato, dimostrando in questo modo di sapersi
attivare laddove vi è necessità di ottenere aiuti dallo Stato.
A questo proposito va rammentata una
decisione K 28/02 e K 30/02 del 29 gennaio 2003, dove il Tribunale federale ha
affermato:
"
Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie
obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l'art. 3 al.
1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne
domiciliée en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et les références).
Les assureurs doivent faire valoir
leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré - paiement
des primes selon les art. 61ss LAMal et des participations selon l'art. 64
LAMal, de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations -par
la voie de l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la compensation. (…)
6.
En conséquence, bien qu'il n'ait plus
payé de cotisations à l'assurance-maladie, M.________ n'a pas cessé d'être
soumis à l'obligation d'assurance, de sorte que, contrairement à ce qu'il
semble croire, sa couverture d'assurance n'a pas pris fin (art. 5 al. 3 LAMal).
La caisse était donc en droit de
poursuivre le prénommé pour le montant des primes d'avril, mai et juin 2000,
demeurées impayées, ainsi que pour les frais de rappel causés par le retard de
l'assuré (ATF 125 V 276, not. 277 consid. 2c/cc; RAMA 2001 N° KV 151 p.117 (…)).”
Accertato dunque che, per quanto
concerne l’obbligo assicurativo, l’insorgente è stato domiciliato a __________
dall’aprile 2012 al settembre 2013 ed è pertanto debitore dei premi di Cassa malati
per questo stesso periodo, va ora esaminato a quanto ammonta l’importo rimasto
insoluto.
7. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono
possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).
L'art. 90 OAMal prevede che i premi
devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli
assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione
ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei
costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il
Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale.
Il nuovo art. 64a LAMal,
in vigore dal 1° gennaio 2012, per ciò che qui interessa ha il seguente tenore:
" 1 Se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Considerandi
2.
Se, nonostante la diffida,
l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di
mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.
Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale
competente il nome dei debitori escussi”.
In caso di mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la
diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la
presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b
cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per
propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una
misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
Nella fattispecie, il mancato pagamento
dei premi LAMal dal mese di novembre 2012 al mese di dicembre 2013 ha
comportato l'avvio di tre distinte procedure esecutive nei confronti del ricorrente
da parte della Cassa malati, che ha fatto spiccare i precetti esecutivi n. __________,
n. __________ e n. __________, oggetto del contendere, per un credito in
capitale di complessivi di Fr. 5'221.- (Fr. 711.- + Fr. 377,25 + Fr. 4'132,75),
oltre interessi del 5% e spese.
8.
Nello
specifico, il premio LAMal del mese di novembre 2012 di Fr. 355,50 è stato fatturato
all’assicurato il 24 agosto 2012 (doc. 6) e hanno fatto seguito il 16 novembre
2012.
(doc. 7) un richiamo per Fr. 365,50 e il 14 dicembre 2012 (doc. 9) una
diffida per Fr. 385,50.
Medesima sorte è toccata al premio
LAMal di dicembre 2012.
Un richiamo maggiorato di Fr. 10.- per
spese è stato fatturato il 14 dicembre 2012 (doc. 8) e una diffida aumentata di
Fr. 30.- è stata inviata il 18 gennaio 2013 (doc. 10) all’assicurato.
L’avvio di una procedura esecutiva presso
l’Ufficio esecuzioni di __________ nel marzo 2014 (doc. 11) non è andata a buon
fine, visto che il debitore risultava a quel momento domiciliato a __________.
Un nuovo tentativo è quindi stato
effettuato nel settembre 2014 (doc. 12) e il 14 novembre 2014 (doc. 13) l’UEF
di __________ ha fatto spiccare il PE n. __________ per i premi impagati dei
mesi di novembre e dicembre 2012, per un ammontare di Fr. 711.-, oltre a Fr.
60.
- di spese esecutive, a Fr. 90.- di spese per l’apertura del dossier e a Fr.
78.
- per le spese della notifica del primo precetto.
Con la decisione su opposizione del 30
luglio 2015 (doc. 22) la Cassa malati ha rigettato l’opposizione formulata
dall’assicurato al citato precetto esecutivo e ha confermato di essere
creditrice di un importo in capitale di Fr. 711.-, a cui si aggiungono Fr. 150.-
di spese e il 5% di interesse.
Questo Tribunale rileva che, non
pagando i premi per i mesi di novembre e dicembre 2012, è a giusta ragione che,
conformemente all’art. 64a LAMal, per recuperare il suo credito di Fr. 711.-
la Cassa malati resistente abbia avviato una procedura esecutiva dopo avere
diffidato l’assicurato.
Per quanto concerne l’accollamento di
Fr. 60.- per spese di diffida e di Fr. 90.- per spese di apertura incarto, nella
DTF 125 V 276 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure
sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può
esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa
dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli
assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell’art. 105b cpv. 2 OAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012.
Le Disposizioni d’esecuzione
complementari all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
secondo la LAMal, edizione 1° gennaio 2011 (doc. 2), parte integrante del
contratto assicurativo stipulato dai servizi sociali di __________ per conto
dall'assicurato con CO 1 per l'anno 2012 (doc. 1), prevedono all'art. 3.1 che i
premi, le franchigie o le aliquote devono essere pagati entro la data indicata
sulla fattura.
Trascorso tale termine, l’assicuratore
può percepire un interesse di mora e le spese amministrative generate per solleciti,
ingiunzioni di pagamento o procedure d’esecuzione.
In concreto le spese di diffida di Fr.
60.
-, proporzionate, dovute a colpa dell'insorgente che non ha pagato
quanto richiesto entro i termini e che trovano il loro fondamento negli art.
105b cpv. 2 OAMal e art. 3.1 delle Disposizioni d’esecuzione, vanno dunque
confermate.
Per contro, vanno ridotte a Fr. 50.-
le spese di Fr. 90.- per l’apertura dell’incarto, ritenute eccessive alla luce dell’importo
del debito, del numero delle mensilità escusse e del dispendio di tempo profuso
dalla Cassa malati.
9.
La
fattura del 23 novembre 2012 (doc. 23) si riferisce al premio LAMal del mese di
gennaio 2013 ed è rimasta impagata.
Pertanto, la Cassa malati ha dapprima
richiamato (doc. 24) e poi diffidato (doc. 25) l’assicurato, aggiungendo al premio
totale dovuto, comprensivo di Fr. 4,20 di premio LCA e della deduzione di Fr.
2,95 per le tasse federali, Fr. 10.- per le spese di richiamo e Fr. 30.- per le
spese di diffida.
Anche la domanda di esecuzione inviata
all’UE di __________ non ha portato a nulla (doc. 27), mentre il secondo
tentativo presso l’UEF di __________ ha fatto spiccare il 14 novembre 2014
(doc. 29) il PE n. __________ per Fr. 377,25, oltre a Fr. 30.- per le spese di
diffida, a Fr. 60.- per le spese di apertura del dossier e a Fr. 48.- per la
prima notifica del precetto esecutivo, oltre agli interessi di mora del 5% dal
10.
marzo 2014.
La decisione su opposizione del 31
luglio 2015 (doc. 33) porta invece (soltanto) sul premio LAMal di gennaio 2013
(erroneamente è indicato il mese di novembre 2013), sulle spese di diffida e su
quelle di apertura dell’incarto.
Indubbiamente, anche in tale evenienza
il capitale riferito al solo premio LAMal (Fr. 373,05) per il mese di
gennaio 2013 è dovuto, mentre il premio LCA (Fr. 4,20) non è sub judice.
Quanto alle spese amministrative
fatturate dalla Cassa malati, vanno ammessi Fr. 30.- per le spese di
diffida, mentre le spese di apertura incarto vanno ridotte proporzionalmente a Fr.
30.
-.
10.
In
seguito, i premi mensili da febbraio a giugno 2013 (Fr. 377,25 x 5) sono stati
singolarmente fatturati, richiamati e sollecitati dalla Cassa malati (docc.
34-50).
Quelli da luglio a settembre 2013 (Fr.
1'131,75) sono invece stati sollecitati e richiamati insieme (doc. 51 e 52),
così come i premi, di pari importo, richiesti all’interessato per i mesi da
ottobre a dicembre 2013 (docc. 53 e 54).
Il 29 gennaio 2015 (doc. 56) è stato
fatto spiccare un precetto esecutivo (n. __________) dall’Ufficio esecuzioni e
fallimenti di __________ per un ammontare di Fr. 4'132,75 per premi LAMal e LCA,
composto di Fr. 2'984,40 LAMal + Fr. 33,60 LCA per premi da febbraio a settembre
2013.
e di Fr. 1'119,15 LAMal + Fr. 12,60 LCA da ottobre a dicembre 2013,
dedotti Fr. 17.- già incassati.
A ciò vanno aggiunti Fr. 210.- di spese
di diffida e Fr. 120.- di spese per l’apertura dell’incarto.
Nella decisione su opposizione del 31
luglio 2015 (doc. 60) la Cassa malati ha preteso il pagamento di un importo complessivo
di Fr. 4'412,35, corrispondente al totale dei premi LAMal e LCA a cui sono
stati dedotti Fr. 21,20 di acconti e Fr. 46,20 di premi LCA, mentre sono state
confermate le spese accessorie.
La somma del capitale dovuto (Fr.
4'082,35) è corretta e va confermata, così pure l’ammontare delle spese di
diffida fatturate dall’assicuratore malattia (Fr. 210.-).
Le spese di apertura dell’incarto (Fr.
120.
-), considerato che le pretese creditorie per 11 mesi sono state
vantate in vari momenti con l’emanazione di diversa corrispondenza sull’arco
dell’anno, vanno ammesse come tali.
11.
In
conclusione, i premi LAMal dovuti dall’assicurato dal mese di ottobre 2012 al
mese di dicembre 2013 compresi assommano a Fr. 5'166,40 (Fr. 711.- + Fr. 373,05
+ Fr. 4'082,35).
Le spese amministrative reclamate dalla
Cassa malati vanno invece concesse nella misura di Fr. 300.- a titolo di spese
di diffida e nella misura di Fr. 290.- quali spese amministrative in generale.
12.
L'assicuratore,
nei primi due precetti (n. __________ e n. __________) notificati al
ricorrente, ha chiesto anche degli interessi di mora del 5% sui premi arretrati,
e meglio dal 10 marzo 2014. Per il terzo PE (n. __________), fatto spiccare più
tardi, gli interessi sono stati pretesi dal 13 novembre 2014.
Gli interessi sono dovuti quando
l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno
pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di
contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente
a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni
per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui
premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento
all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,
l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al
beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo
giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in
cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, sui premi di novembre e
dicembre 2012 fatturati il 24 agosto 2012 rispettivamente sui premi trimestrali
da gennaio a marzo 2013 fatturati il 23 novembre 2012 (doc. 23), sui premi
trimestrali da aprile a giugno 2013 chiesti il 22 febbraio 2013 (doc. 36) e sui
successivi trimestri pretesi il 31 luglio 2013 per luglio-settembre 2013 (doc.
39) rispettivamente il 10 febbraio 2014 (doc. 40) per i premi da ottobre a
dicembre 2013, gli interessi del 5% sono dunque dovuti dall'inizio della
decorrenza di ogni singolo trimestre.
Tuttavia, visto come l'assicuratore
abbia richiesto detti interessi unicamente a partire dal 10 marzo 2014 per i
premi da novembre 2012 a gennaio 2013, mentre a decorrere dal 13 novembre 2014
per le mensilità da febbraio a dicembre 2013, la sua pretesa va ammessa così
come esposta, poiché più favorevole al debitore.
13.
Infine,
per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi
e spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle
casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984
pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può
rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si
riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la
procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso
in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata
a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
In queste condizioni, le decisioni
su opposizione vanno parzialmente confermate, nel senso che il debito complessivo
ammonta a Fr. 5'166,40, oltre interessi del 5% dal 10 marzo 2014 sull’ammontare
di Fr. 1'088,25 e sempre del 5% dal 13 novembre 2014 su Fr. 4'082,35, a cui
vanno ad aggiungersi Fr. 590.- per le spese amministrative.
Ne discende, pertanto, che le opposizioni
del ricorrente ai PE n. __________ e n. __________ del 14
novembre 2014 e n. __________ del 29 gennaio 2015, tutti emanati dall'UEF di __________, devono essere rigettate
in via definitiva limitatamente alle cifre esposte.
Il ricorso deve quindi essere
parzialmente accolto e le decisioni impugnate parzialmente confermate.
Malgrado sia parzialmente vincente in
causa, siccome non è patrocinato all'assicurato non vanno attribuite delle
indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Il
ricorrente è riconosciuto debitore di CO 1 dell'importo di Fr. 5'166,40 per i premi LAMal da novembre 2012 a dicembre 2013 compresi, oltre ad
interessi del 5% come al considerando 12, e alle spese di Fr. 590.
1.2. Per
l'importo di cui al punto 1.1 sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte
dall’assicurato ai PE n. __________ e n. __________ emessi il 14 novembre 2014
e al PE n. __________ del 29 gennaio 2015, tutti fatti spiccare dall'UEF di __________.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale
decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti