36.2015.67
Ripam 2016. Obbligo assicurativo in Svizzera ove il marito lavora mentre la moglie è attiva in Italia. Va computato il reddito di entrambe i coniugi qui assicurati. Superamento dei limiti. Nessun suss
21 dicembre 2015Italiano51 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.67
IR/sc
Lugano
21 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 2 settembre 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, avvocato, ha chiesto
(doc. 1) la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie per il 2015 con formulario pervenuto all’amministrazione il 23
dicembre 2014.
RI 1, nato nel 1982, è
coniugato con __________, 1984, dal 1° dicembre 2013 egli è salariato mentre la
moglie, dal 1° settembre 2008, è indipendente. La coppia non ha figli.
Il ricorrente, nelle sue
annotazioni inserite sul formulario di richiesta di RIPAM, ha osservato come la
moglie abbia domicilio in Italia (__________) ed è avvocato indipendente in
quella città.
RI 1 ha indicato come il
reddito inserito nella tassazione di riferimento sia prodotto all’estero e non
sia quindi determinante.
1.2. Il 6 febbraio 2015 RI 1 ha
prodotto all’amministrazione la decisione di tassazione 2012 emessa il
precedente 4 febbraio 2015 da cui emerge un totale dei redditi accertati
dall’autorità fiscale di CHF 72'631.-- ed una sostanza netta di CHF 18'879.--
prima delle deduzioni sociali.
1.3. Con decisione 28 febbraio
2015 l’amministrazione ha respinto la domanda siccome il “reddito
disponibile di riferimento … non consente” l’aiuto sociale.
1.4. Con reclamo (doc. 3) RI 1 ha
contestato il provvedimento amministrativo evidenziando l’esercizio di
un’attività all’estero nel 2012 quale indipendente ed il fatto che con la
tassazione 2012, l’UT competente abbia considerato un imponibile di CHF 100.-- “unica
somma determinante per il calcolo e la concessione del sussidio”.
1.5. L’amministrazione ha
accusato, il 23 marzo 2015 (doc. 4), ricevuta del reclamo, ha verificato
(internamente) il calcolo considerando i redditi indicati nella dichiarazione
fiscale (e non l’imponibile) e la quota di sostanza, deducendo gli oneri
sociali obbligatori escludendo l’aiuto sociale all’UR composta dagli avvocati RI
1 e __________.
Con decisione resa su
reclamo il 2 settembre 2015 (doc. 6) la Cassa ha confermato il suo calcolo
considerando i coniugi avvocati, RI 1 e __________ formanti un’unità di
riferimento unica, ritenendo i redditi lordi della tassazione 2012 maggiorati
di 1/15 della sostanza netta prima delle deduzioni sociali deducendo dagli
stessi il premio medio di riferimento (CHF 9'750.--) e gli oneri sociali
versati (CHF 972.--). Il reddito disponibile ritenuto di CHF 63'168.-- risulta
nettamente superiore al reddito massimo che consente ad una coppia di
conseguire la riduzione ossia: costante 3.4. x (50% fabbisogno di CHF 26'052) =
CHF 44'288.40.
1.6. Con atto del 25 settembre
2015 RI 1 ha impugnato il provvedimento amministrativo. A fondamento del suo
ricorso l’assicurato ribadisce di avere svolto, nel 2012, attività lavorativa
all’estero quale indipendente così come la moglie __________. Egli ribadisce
che l’imponibile in Svizzera è di soli CHF 100.-- per un’imposta cantonale di
CHF 3.90.
Il ricorrente rileva di
non comprendere le ragioni per cui l’amministrazione non tenga conto di tale
valore a differenza dell’autorità fiscale:
" (…) In
altri termini, se il reddito prodotto all’estero non è rilevante ai fini del
calcolo dell’imposta cantonale, dovrebbe ricevere lo stesso trattamento per il
calcolo del RDM della UR in merito alla richiesta di RIPAM. (…)” (Doc. I, pag.
4)
lamentando il fatto che la
Cassa non si sia espressa su tale argomento.
In terzo luogo RI 1
evidenzia che i suoi contributi sociali sono stati pagati all’estero ed osserva
di trovarsi nella
“… (scomoda) posizione
di aver pagato i propri contributi sociali all’estero – i quali andavano
altresì a coprire la sua eventuale malattia come l’assicurazione malattie
svizzera – senza però poter ottenere uno sgravio per gli importi pagati in
Svizzera. (…)” (Doc. I, pag. 4) ciò che violerebbe l’art. 8 Cost. fed.
Da ultimo il ricorrente
ricorda il suo trasferimento professionale nel dicembre 2013 in Svizzera con
diminuzione dei redditi:
" (…)
Infatti dal 1 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 egli ha percepito
quale salario mensile la modica somma di CHF 1'000 mensili (lordi), aumentati
grazie a qualche marginale gratifica economica.
Il salario netto da attività lavorativa per il 2013 è pertanto
pari a CHF 926.05 (doc. I) e CHF 17'367 per il 2014 (doc. L), mentre è pari a
CHF 2'000 mensili lordi dal 1 gennaio 2015 (doc. M). (…)”
(Doc. I, pag. 5)
1.7. Con risposta di causa del 14
ottobre 2015 l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa
evidenziando come, viste le argomentazioni sollevate con il ricorso, la
riduzione – anche se calcolata in base al reddito conseguito più recentemente
(art. 65 cpv. 3 LAMal) – non può essere accordata.
La Cassa ha considerato i
seguenti valori:
" (…)
a) Totale dei
redditi dell’unità di riferimento fr. 80'472.-
b) Quota parte
della sostanza fr. 1'412.-
c) Premi medi di
riferimento dell’UR fr. - 9'750.-
d) Contributi
sociali obbligatori fr. - 0.-
e) Pensioni
alimentari pagate (per figli ed ex-coniuge) fr. - 0.-
f) Spese
professionali per salariati fr. - 4'000.-
g) Spese per
interessi passivi fr. - 0.-
Reddito disponibile di riferimento
(RD) fr. 68'134.-
(Doc. III, pag. 5)
ritenendo i salari
comprovati da RI 1 (doc. L e M), il reddito della moglie e la quota di
sostanza, previa deduzione delle spese ammissibili. Il RD di CHF 68'134.-- non
consente la riduzione del premio.
1.8. In sede di replica l’assicurato
rileva di sottostare all’obbligo della LAMal e non la moglie i cui redditi sono
comunque considerati. Ciò sarebbe discriminatorio e violerebbe l’art. 8 Cost.
fed., aggiungendo che:
" (…) Considerata
la differenza di reddito dei due coniugi (docc. C, I, L, M), nel caso di
mancata concessione della riduzione di cui è causa, la Sig.ra __________ si
troverebbe ancora nella (fastidiosa) situazione di dover provvedere a saldare i
premi dell’assicurazione malattia del marito Sig. RI 1, in quanto egli non
riesce a farvi fronte visto il modesto reddito percepito.
(…) Paradossalmente, l’unica soluzione possibile per porre fine a
tale situazione sarebbe quella di chiedere una separazione giudiziale
dei coniugi (sic!), così da rompere la c.d. Unità di Riferimento
considerata dalla Cassa come inscindibile! (…)” (Doc. V, pag. 3)
All’amministrazione è
stato concesso un termine di 10 giorni per esprimersi in merito (doc. VI del 3
novembre 2015) decorso infruttuoso.
1.9. Le parti sono state convocate
per un’udienza di discussione in occasione della quale il ricorrente ha
evidenziato quanto, per completezza, si riporta di seguito:
" …
sottolinea poi come, qualora fossero dati gli estremi della concessione del
sussidio, la moglie non ne potrebbe usufruire e vi sarebbe in tal caso una
violazione della parità di trattamento costituzionalmente protetta.
In quest’ottica, ossia con riferimento al reddito della consorte
non soggetto ad imposta svizzera, egli evidenzia come vengano percepite dalla
moglie, indipendente a __________, le imposte nella Repubblica italiana in base
alla compilazione del modello unico.
Il giudice ha acquisito le dichiarazioni d’imposta degli anni
2012-2013-2014 nei quali sono effettivamente consegnate le copie del modelli
unici riferite ai medesimi periodi fiscali. Lo scopo di questa acquisizione era
la verifica della natura di quei redditi e le loro oscillazioni al fine di
verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti dell’art. 14 RLCAMal. A questo
scopo il ricorrente mostra la copia della decisione di tassazione 2014 ricevuta
di recente e datata 18.11.2015.
Il reddito riportato in quella sede è tale da non adempiere i
presupposti dell’applicazione dell’art. 14 del Regolamento. La Cassa fa osservare
che in quest’ottica erano già intercorsi dei contatti tra le parti per una
verifica puntuale di tali aspetti. (…)” (doc. X)
Non sono state acquisite
ulteriori prove.
In ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale
delle Assicurazioni è quindi competente ad esaminarlo nel merito.
2.2. Il ricorso introdotto da RI 1
è tempestivo, siccome formulato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della
decisione su reclamo. L’impugnativa contiene una ricapitolazione dei fatti
completa, motivazioni compiute e conclusioni chiare, ponendo in discussione il
reddito disponibile calcolato dall’amministrazione e domandando esplicitamente
il riconoscimento dell’aiuto sociale postulato. Il ricorso è ricevibile in
ordine.
Nel
merito
2.3. Con l'inizio del 2012 sono
entrate in vigore in Ticino le nuove norme relative al modello di riduzione dei
premi dell’assicurazione contro le malattie. Il legislatore ha infatti voluto
modificare la legge di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 passando dal
precedente sistema di concessione dei sussidi, basato su un modello scalare che
faceva riferimento all’imponibile cantonale, ad un sistema che pone alla base
il reddito complessivo contenuto nella decisione applicabile secondo l’annuale
decreto del Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal), per definire un reddito
disponibile calcolato in maniera semplificata per la successiva determinazione
del diritto alla riduzione del premio (RIPAM qui di seguito). Le nuove norme
tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle
RIPAM alla realtà sociale e vogliono considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il sistema adottato non vuole però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” (PMR qui di
seguito) che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata
precedentemente ritenuta.
Le
nuove regole tendono all’adempimento degli obiettivi di politica sociale
cantonale dettati dalla Laps (legge sull’armonizzazione ed il coordinamento
delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000) e fanno riferimento specifico a
tale legge per la fissazione del fabbisogno minimo che serve a determinare
l’entità dell’aiuto sociale.
Va
ribadito che è il Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme
mantengono il principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari
situazioni dei beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di
prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal), a fronte della presentazione di
un’istanza scritta (art. 25 LCAMal) accompagnata dalla necessaria
documentazione. Per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve
essere di principio inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il
quale il sussidio è richiesto.
Per
la determinazione della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo
della riduzione del premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento
(UR qui di seguito). La stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta
a livello fiscale (art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli
minorenni conviventi sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi,
se data una convivenza stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR
qui di seguito). Per l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni,
purché non coniugate, senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui
totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai
limiti del fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.
Per
quanto attiene al premio riconosciuto l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per
ogni assicuratore, premio che è determinato per ogni possibile categoria di
assicurati a norma dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che
non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed
è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora
compiuto i 25 anni (giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media
ponderata dei premi approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI)
considerando una franchigia ordinaria (e quindi minima di legge) e comprensivo
del rischio infortunio ed è costituito dalla media ponderata dei premi
riconosciuti e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo
assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2
LAMal). Il PMR è determinato annualmente dal Consiglio di Stato per ogni
singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal (art. 40 LCAMal).
Alla
base del diritto alla riduzione del premio è stato posto il reddito di
riferimento che è dedotto dai dati fiscali riferiti al periodo di tassazione
determinato per ogni singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30
cpv. 1 LCAMal). La legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei
casi e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in
assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al
reddito la sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal
Consiglio di Stato nel suo annuale decreto. Per questa ultima ipotesi occorre
fare riferimento alla situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede
la donazione o cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della
legge (RLCAMal del 29 maggio 2012, pubblicato sul BU il
1
giugno successivo, regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile
2011 entrato in vigore il 1 gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il
previgente regolamento del 13 novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova
evocare), all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione
avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del
reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la
rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o
della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi
e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art.
31 LCAMal definisce il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo
che parte dal reddito lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di
riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta
ritenuta nella tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più
ritenuta franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse
le precise e specifiche deduzioni che vedremo nelle considerazioni successive
per giungere al reddito disponibile semplificato (RDS qui di seguito).
Per
determinare quindi il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM
dell’UR si deve stabilire il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo
riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di
tassazione determinato dal Consiglio di Stato, maggiorato della quota parte
della sostanza computabile, dedotti i valori riconosciuti dalla legge in
deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da
qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati
fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che
sia, di principio, necessario acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato
medesimo o tramite terzi.
Dall’importo
del reddito complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese
specificatamente riconosciute dall’art. 31 cpv. 2 LCAMal. La legge ha fissato
in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove
lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto
della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17). Il legislatore ha ammesso
specifiche spese in deduzione dal reddito omettendone altre seguendo
sostanzialmente il criterio della necessità della spesa e del suo vincolo.
La
legge annovera in deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato
(PMR, in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT
(ossia: AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le
spese professionali (secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00)
nonché le spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma
sino ad un importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto,
altri premi assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC
privata o auto), imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e
partecipazioni nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e
manutenzione immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od
ancora per doppia economia non sono considerate nel testo legale.
2.4. Determinato quindi il RDS
riferito all’unità di riferimento (UR qui di seguito) istante, e quindi dopo
avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va
raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi
contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR, e
dipendente dalla conformazione stessa dell’unità di riferimento. Dal 2015 è
entrata in vigore infatti una modifica delle norme della legge per cui
l’amministrazione deve determinare il reddito disponibile massimo che consente
una riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie. Questo reddito
disponibile massimo (RDM qui di seguito), per le unità di riferimento senza
figli a carico, come quella del ricorrente, è definito come segue:
RDM
= costante del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione,
ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni
sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento.
Per le unità di riferimento che
hanno figli a carico la formula prevede una costante maggiore (3,9) sulla quale
ha comunque incidenza il numero dei figli, sempre moltiplicata per il 50% del
reddito limite del fabbisogno esclusa la pigione. La formula è così espressa
nella legge:
Le
due formule adottate dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento
ai valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono
due valori costanti del 3.4 e del 3,9.
Nel corso dei lavori
preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della
Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo
cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non
dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non
far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei
redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM
interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione
equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni
reddituali”.
(Messaggio citato, p. 13).
Posto il principio di fissare
un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere
maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti
d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare
maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e
biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli”.
(Messaggio citato, p. 13).
Da queste considerazioni è nata
la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri
per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono quindi state
proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie senza figli
computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo messaggio
(p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei premi: “è
una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un
multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta
in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione della
costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14 e 15) specifiche
tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore
delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della
costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce
anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)
illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di
riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3
novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi
massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti scelte
dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a modificare per ogni
anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una
valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione
dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del
premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e
conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a
chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
Se dal raffronto tra il reddito
disponibile calcolato come indicato nelle considerazioni precedenti, ed il RDM,
quest’ultimo è superiore al valore del primo l’unità di riferimento non ha
diritto alla riduzione del premio. Se, al contrario, ne è inferiore, allora
sarà necessario all’amministrazione calcolare la riduzione determinandone
dapprima il valore normativo (teorico) mediante l’applicazione della seguente
formula:
[PMR - ( PMR/RDM2 x RD2)]
Dove l’acronimo
PMR sta per premio medio di riferimento, e RD sta ad indicare il reddito
disponibile. Calcolato il valore della riduzione con questo calcolo
l’amministrazione dovrà determinare l’importo effettivo della riduzione
applicando al valore normativo determinato il coefficiente di finanziamento
cantonale cifrato nel 73,5%.
2.5. Per
l’art. 32a LCAMal la riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di
un reddito disponibile massimo (RDM) che è,
come
detto, calcolato, per le unità di riferimento formate da coppie senza figli,
nel seguente modo:
" costante
del 3.4 x 50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi
della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento.”
Per accertare l’importo
del RDM è quindi necessario definire il fabbisogno, ciò che avviene attraverso
l’art. 10 Laps e dipende dalla composizione dell’UR. Si vedano in merito le
STCA 36.2012.71 in re V. del 21 gennaio 2013 e 36.2012.20 in re M. del 13
agosto 2012; la STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012 in re F. pubblicata in
RtiD 2013 I pag. 44 e segg. no. 11, la STCA 36.2014.6 in re N. del 15 maggio
2014 e la STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V. ed A., consid. 2.12,
dove questa Corte ha ritenuto quanto segue:
" l’art.
10 Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:
a) per il
titolare del diritto: importo corrispondente al limite minimo
previsto dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
b) per la prima persona supplementare dell’unità di
riferimento: importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola
c) per la seconda e la terza persona supplementare
dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto
dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo
figlio
d) per la quarta e quinta persona supplementare
dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto
dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo
figlio
e) per la sesta e ogni ulteriore persona
supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite
minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI
per il quinto figlio.
Per
limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI si intende:
a)
fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b)
fr. 8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c)
fr. 8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d)
fr. 5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e)
fr. 2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
Fatti
I
limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura
dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari
all’AVS/AI.”
La prassi del Tribunale
cantonale delle Assicurazioni (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V.
ed A., consid. 2.12) ricorda che il legislatore ha – tramite la Laps –
accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in
materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta
importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di
trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).
Con riferimento al cpv. 3
dell'art. 10 Laps, che impone l’aggiornamento dei valori del fabbisogno, va
ricordato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008
sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG
prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre
l’incremento dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali
non sono altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del
3.1674% e del 1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, “alla luce della
comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla
Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona) che l’aumento
percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che
non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi
delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la
Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto
degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del
4 settembre 2012 riassunta in RtiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71
del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).
Con Ordinanza 13 del 21 settembre
2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG
il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9% ma che
in realtà assomma allo 0,86209, mentre con Ordinanza 15 sugli adeguamenti
all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014
l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale
arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%.
La Cassa deve rifarsi, in
applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi
della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di
competenza. Nel caso concreto al 2014 trattandosi del sussidio riferito al
2015.
L’importo considerato
dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori
del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione
dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha correttamente determinato il
valore del fabbisogno in applicazione delle norme transitorie della Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art.
37 cpv. 5, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014,
fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La
norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20
dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).
In concreto dunque la Cassa
cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno. I
valori limite della prima persona supplementare e del titolare del diritto (per
riprendere i termini dell’art. 10 cpv. 1 Laps) aggiornati al 2011/2012
assommano a CHF 26'052 complessivamente. Ne deriva che il reddito determinante
massimo in concreto è il seguente:
RDM
= 3.4 x reddito limite Laps senza computo della pigione/2
e quindi:
RDM
= 3.4 x 26’052/2 = 44'288,40
2.6. Dai lavori preparatori tesi
all’adozione delle norme poi divenute effettive il 1° gennaio 2012, discende
che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione)
farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di
Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS. Va sin d’ora osservato che,
come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9
settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011,
36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le
ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.03.91 del 29
marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto
TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione
è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa
contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve
innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi
eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal
del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13
novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo
autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che
il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di
tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
Costante
prassi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, già adottata sotto
l’egida della normativa in vigore sino a fine 2011, vuole che l’amministrazione
sia tenuta ad applicare la tassazione decisa dall’esecutivo e, quando ciò non
sia possibile, per il difetto dell’attualità dei dati, l’amministrazione deve accertare
i dati relativi alla capacità economica dell’assicurato o degli assicurati
formanti l’unità di riferimento (UR qui di seguito), manualmente e non può –
salvo che per l’accertamento della sostanza (art. 14 cpv. 3 RLCAMal) – far capo
a una tassazione diversa, ance se successiva.
In
altri termini, come rammenta il tenore dell’art. 14 cpv. 1 RLCAMal, la Cassa
deve procedere all’accertamento manuale del reddito quando sia adempiuta una
delle condizioni seguenti:
a) persone
soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione
svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate
in Svizzera;
b) persone
domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
c) decesso
del coniuge o del partner registrato;
d) divorzio
o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione
domestica registrata;
e) cessazione
totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o
malattia, maternità/paternità;
f) cessazione
totale dell’attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento
professionale;
g) cessazione
totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione;
h) persone
sole conformemente all’art. 11 cpv. 1 del presente regolamento che hanno
iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione.
La
Cassa procede invece mediante l’accertamento manuale del diritto alla RIPAM, e
quindi stabilisce manualmente i parametri economici al di fuori dei dati
accertati a livello fiscale, quando ne sia richiesta dall’assicurato nelle
seguenti circostanze:
a) cessazione
parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)
del capoverso 1;
b) diminuzione
delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle
assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al
relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
c) diminuzione
del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori
oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla
tassazione fiscale determinante;
d) diminuzione
degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione
fiscale determinante;
e) diminuzione
importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale
determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per
necessità primarie proprie.
In
queste due costellazioni comunque la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI
IPG, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e
mobiliare), ne accerta i valori tramite l’ultima tassazione fiscale cresciuta
in giudicato al momento dell’istanza.
In
generale poi va ribadito che, se non sono dati gli elementi per la
determinazione manuale del reddito disponibile, il giudice, e
l’amministrazione, sono vincolati alla tassazione applicabile. Già sotto
l’egida delle norme in vigore sino alla fine del 2011 il Tribunale cantonale
delle Assicurazioni aveva imposto questa prassi mutuata dalla giurisprudenza
federale in tema di determinazione dei contributi in applicazione della LAVS.
Nelle STCA 36.96.79 del 22 maggio 1997; 36.1999.28 del 2 giugno 1999 in re M., 36.2004.91 del 29 marzo 2004 in re S. e nella STCA 36.2004.112 in re E. consid. 2.4.,
questa Corte ha ritenuto:
"
Per prassi di questo TCA ogni
tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata ….
In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA
si è sempre ritenuto che:
"Le casse di compensazione sono vincolate dalle
comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle
assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente
dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità
fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività
indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale
anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique
VSI 1997 pag. 26 consid. 2b,
1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF
110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC
1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a =
RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."
Non
è possibile quindi non applicare una tassazione emanata per il periodo di
riferimento scelto dal Consiglio di Stato ed applicarne altra, anche se più
favorevole all’assicurato. Se in periodo successivo alla tassazione di
riferimento le condizioni economiche dell’assicurato o dell’UR peggiorano ed è
realizzata una delle ipotesi dell’art. 14 cpv. 1 o 2 RLCAMal l’amministrazione
non applica la tassazione ma accerta d’ufficio manualmente i redditi conseguiti
dall’UR. In difetto di tale costellazione, come detto, la tassazione deve
essere applicata.
2.7. Come
evidenziato l’art. 14 cpv. 3 RLCAMal permette invece all’amministrazione di
fare capo ai dati fiscali dell’ultima tassazione divenuta definitiva e successiva
all’anno di computo, esclusivamente per l’accertamento dell’entità della
sostanza e del reddito prodotto dalla stessa e ciò salvo eccezioni che qui non
sussistono. Non così però per i redditi e gli altri dati in genere per i quali
è necessario l’allestimento di un modulo che va trasmesso alla persona
interessata al fine di permettere l’accertamento della situazione più prossima
all’anno per il quale il sussidio è richiesto. L’allestimento di un modulo da
parte della persona o dell’UR interessata ha quale scopo non solo un
accertamento più preciso e puntuale ma anche quello di permettere all’UR
interessata di esercitare il suo diritto di essere sentita (DTF 9C_961/2009 del
17 gennaio 2011 e STCA 36.2012.73 in re E.S. del 5 novembre 2012).
Per quanto riguarda invece il
periodo temporale per il quale deve avvenire l’accertamento dei redditi
conseguiti per l’accertamento manuale, deve essere qui fatto riferimento alla
giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, che
scaturisce dall’interpretazione dell’art. 65 cpv. 3 LAMal secondo cui
“I Cantoni provvedono
affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su
richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari
più recenti”, già formulata sotto l’egida delle norme ticinesi vigenti sino
a fine 2011. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del
reddito (STCA 11 marzo 2011 inc. 36.2011.1; 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; 27
novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc.
36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc.
36.2004.92; e 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) in cui ha sempre confermato
che:
“ Per l'accertamento autonomo del
reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire
è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una
sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da
considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno
per il quale il sussidio è chiesto…”.
(STCA 36.2011.1
del 16 marzo 2011 in re F.B., consid. 8)
2.8. Detto delle norme che
regolano la materia occorre ora verificare se la Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG abbia correttamente ritenuto i parametri sia per
l’accertamento del reddito disponibile al di fuori della tassazione applicabile
(dell’anno di computo 2012) e se abbia di seguito correttamente determinato il
RDS ritenendo una cifra superiore al reddito disponibile massimo che consente
la riduzione del premio.
2.9. In concreto occorre
verificare se, correttamente, l’amministrazione cantonale ha considerato il
reddito conseguito dai coniugi per determinare il diritto alla riduzione del
premio ancorché la moglie del ricorrente sia attiva professionalmente in Italia
e consegua in quel paese la fonte del sostentamento coniugale in maniera
indipendente.
Il ricorrente ritiene
infatti che non si possa e non si debba far conto sul reddito italiano della
signora _________ anche per il fatto che la stessa non sarebbe astretta
all’obbligo assicurativo in Svizzera.
2.10. Come esposto nelle precedenti
considerazioni i coniugi formano una unità di riferimento, e ciò sino alla loro
separazione, anche se gli stessi convivono solo parzialmente. La ragione di
questa scelta, operata dal legislatore ticinese, trova le sue origini negli
art. 163 e 166 CCS, che – data la professione del ricorrente – gli sono ben noti.
Il diritto delle
assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un
coniuge nei confronti dell'altro, tale aspetto è risolto mediante
l’applicazione per analoga del nel diritto privato, nella misura in cui tale
normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali,
nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85
consid. 2b).
Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,
" 1
I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al
debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo,
segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura
della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione
coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1
Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni
correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta
l'unione coniugale soltanto se:
1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;
Considerandi
2.
l'affare non
consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio
consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3.
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso
e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai
terzi, solidalmente anche l'altro."
A questo proposito, va osservato che il TF (dal 1° gennaio 2007)
ed il TFA (fino al 31 dicembre 2006) hanno già avuto modo di sancire che il
pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito
mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V
430.
consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25
consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,
Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.
182.
n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria
che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti
parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e
giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce
dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i
premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF
119.
V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
L’allora TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 (K 60/00)
pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza.
In sostanza, i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze
persone nell'interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di
un'assicurazione di base per la
copertura delle malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui
gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché
ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente
rappresentato dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale
per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione
coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti
della famiglia.
Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha
modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore
dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge
risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge
indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del
credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per
soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI
2005.
pag. 358, l’allora TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia
la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il
cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti
della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi
rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi
indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.
2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
Le medesime considerazioni sono state ribadite ancora nella
sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, al consid. 4 ("(…)
Les charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al.
1.
CC, comprennent notamment l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le
cas échéant aussi les assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal
(DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009,
n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des Unterhaltsrechts,
2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 166 al.
1.
et 3 CC, un époux répond solidairement des dettes de cotisations de son
conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations,
ait été créé pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de
la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux
s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en
tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les
tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en
dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir
HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches
Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006 consid.
9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des époux avec
les tiers et est indépendant du régime matrimonial des époux; il ne désigne pas
celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette (DESCHENAUX
/ STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376). (…)").
Sulla
scorta di questo principio il legislatore cantonale ha considerato, con la
modifica della LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 2012, l’UR. Il concetto
riprende, come indicato, i parametri del diritto fiscale. I coniugi, siccome
formanti un soggetto fiscale e debitori solidali dei premi LAMal, formano
un’unità unica di riferimento ed i loro redditi sono cumulati. Come rammentano
i lavori preparatori la RIPAM “sarà calcolata per l’intera unità di
riferimento” e “solo successivamente suddivisa fra i suoi membri”.
In sostanza, anche se per
ragioni professionali la moglie del ricorrente risiede in parte all’estero, gli
obblighi di solidarietà derivanti dagli art. 163 e 166 CCS permangono in essere
ed hanno valore. La moglie del ricorrente, pur se domiciliata in Svizzera è
attiva professionalmente in Italia dove paga le imposte sul suo reddito
professionale. Sulla scorta dei disposti dell’ALC la signora ____________ non è
astretta all’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitaria in
svizzera.
Secondo l'art. 3 LAMal:
" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera.
2Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per
le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui
all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
3Può estendere
l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in
particolare a quelle che:
a. esercitano
un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13
cpv. 2 LPGA).
b. lavorano
all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4L'obbligo
d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni
consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare
(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."
Per l’art. 5 cpv. 1 LAMal
se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio
federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate
nell’articolo 3 capoverso 3.
Secondo l’art. 5 cpv. 2
LAMal in casi d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia il giorno
dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il
ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi
indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza
dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento
risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce,
considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del
ritardo.
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
3.
LAMal l’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto
all’obbligo d’assicurazione.
Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal
le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice
civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3
della legge.
L’art. 2 cpv. 1 OAMal
prevede che non sono soggetti all’assicurazione, tra l’altro, le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle
persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del relativo allegato K
e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale,
sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della loro attività
lucrativa in tale Stato (lett. c), le persone che sono incluse
nell’assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c,
d o e quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia
di prestazioni o beneficiano di una copertura equivalente per le cure in
Svizzera (lett. f), le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie
estera di una persona quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza
reciproca in materia di prestazioni (lett. g).
Va qui rammentato che con
il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS
0.142.112
, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza
sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971.
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento
(CE) n. 118/97, regolamento (CE) n. 1290/97, regolamento (CE) n. 1223/98,
regolamento (CE) n. 1606/98 e regolamento (CE) n. 307/1999 e modificato
dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e
i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Giusta l’art. 1 cpv. 1
dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale
allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in
particolare il regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), come pure il regolamento (CE)
n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art.
95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.
Una decisione del Comitato
misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto
dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le
Parti applicheranno tra di loro il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013
del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Il regolamento
(CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto
per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392
consid. 4.1.3).
Circa le norme valide
vigente il regolamento (CE) n. 1408/71 va rilevato che il titolo II (art. 13 a
17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.
L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della
legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a
17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le
disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;
art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71).
Il regolamento
(CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, in vigore per la Svizzera dal 1° aprile
2012.
prevede norme simili a quelle appena esposte (cfr. art. 11 e seguenti).
Per
l’art. 11 n. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si
applica il regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato
membro.
Secondo
l’art. 11 n. 3 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004, fatti salvi gli art.
12-16, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
2.11
Occorre ora verificare se,
come sostiene il ricorrente, il fatto di computare il reddito conseguito
all’estero dalla moglie del debitore dei premi, non soggetta alla LAMal, violi
l’art. 8 Cost. fed.
L’uguaglianza
giuridica è l’obbligo fatto dal costituente al legislatore, nella promulgazione
delle norme, all’amministrazione ed al giudice che applicano la legge, di
trattare in maniera uguale situazioni assimilabili e diversamente quelle che
non possono essere invece accomunate. Il trattamento diverso di due situazioni
deve avvenire sulla scorta di una differenza oggettiva tra esse, e sufficiente
da giustificarla. Secondo la formula stabilita dal TF nella sua giurisprudenza
promulgata in base alla previgente costituzione, una decisione o una norma
viola il principio dell’uguaglianza di trattamento quando vengono stabilite
delle distinzioni giuridiche che non si giustificano per alcun motivo
ragionevole in rapporto ad una situazione di fatto da regolamentare, o che
omettono di fare quelle distinzioni che si impongono alla luce delle
circostanze (DTF 118 Ia 1; 124 I 297; si veda per un caso ticinese la DTF 114
Ia 395). In sostanza dunque non è ammissibile trattare in maniera identica ciò
che è dissimile e in maniera differente ciò che invece è simile. Il rispetto
della parità di trattamento (uguaglianza giuridica) impone al legislatore, al
giudice e all’amministrazione di comparare tra loro le situazioni di fatto in
causa e di analizzare le differenze che ne scaturiscono al fine di determinare
se le stesse siano tali da giustificare (od imporre) un trattamento diverso o
se invece non siano sufficienti a ciò (in questo senso: Pascal Mahon: Droit constitutionnel. Droits fondamentaux.
Helbing Lichtenhahn editore, 2015, 3a. edizione p. 237 e 238).
Dottrina e giurisprudenza
distinguono allora 3 casi di figura, ossia quello dei criteri distintivi non
pertinenti, quando cioè non sussistano motivi per un trattamento differenziato
di situazioni del tutto simili; quello dei criteri imperativi di
differenziazione nel trattamento, tali cioè da imporre un trattamento diverso
di due situazioni (il contrario conducendo ad una assimilazione insostenibile)
e il criterio intermedio della pertinenza, quando cioè (tra le due situazioni
estreme illustrate) il criterio di differenziazione sia solo pertinente e non
imperativo. In altri termini quando ci si trova confrontati con situazioni
sufficientemente differenti perché una distinzione di trattamento giuridico sia
possibile, ma non s’imponga necessariamente. In quest’ultima costellazione sia
la differenziazione sia l’assimilazione sono possibili. In queste situazioni
all’autorità cui compete la decisione o la promulgazione della norma deve
essere riconosciuta una latitudine di valutazione (Pascal Mahon, ibidem).
La giurisprudenza si è chinata
ad esempio, nella sentenza 9C_383/2013 del 6 dicembre 2013 pubblicata in DTF
140.
I 77, sulla discriminazione provocata dal tetto massimo delle rendite
dell’AVS tra conviventi (concubini) e coniugati o coppie registrate. Il TF
ricorda in particolare che lo svantaggio non deve essere analizzato in maniera
isolata, poiché esistono motivi materiali a giustificazione dello stesso.
L’Alta Corte rammenta ancora come pure la CEDU non vieti agli Stati membri un
trattamento diverso di gruppi di persone per l’eliminazione di disparità di
fatto lasciando un ampio margine di apprezzamento, con il rilievo che, in
un’analisi giuridica complessiva, in tema di assicurazioni sociali, la legge
favorisce i matrimoni e le unioni domestiche registrate (consid. 6 – 9). La
Corte ne ha concluso che neppure alla luce della giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo l’istituzione di un tetto massimo delle rendite
causa una discriminazione inammissibile.
In una precedente sentenza del
6.
novembre 2002 pubblicata in DTF 129 I 1 e relativa al cantone di San Gallo,
il Tribunale federale ha considerato, nell’ambito del controllo astratto delle
norme relative all’anticipo degli alimenti che impone di considerare la situazione
finanziaria dei concubini, che la norma cantonale per la quale il reddito del
concubino (o della concubina) del genitore che ha in custodia il figlio deve
essere computato per la determinazione dell’anticipo degli alimenti da parte
della mano pubblica, e tale aiuto concesso unicamente quando il reddito totale
dei concubini non ecceda il limite fissato dal diritto cantonale, non
arbitraria (consid. 3.1.) e non tale da violare l’art. 8 cpv. 1 Cost. fed.
Infatti, nella misura in cui è posta in discussione la parità di trattamento
tra patrigno (rispettivamente matrigna) e concubini la norma può essere
interpretata in maniera conforme alla costituzione, non violando in questo modo
l’uguaglianza giuridica (consid. 3.2.).
2.12
In concreto l’amministrazione
ha ritenuto i redditi della signora __________, anch’essa avvocato e attiva in
maniera indipendente in Italia, nel computo dei complessivi redditi su cui l’UR
può e deve contare. Questa scelta non è solo pertinente ma si impone
imperativamente. Il matrimonio, come evidenziato nelle considerazioni del punto
2.10
, crea tra i coniugi una solidarietà che li rende individualmente
responsabili dei complessivi premi della coppia oltre che del debito fiscale.
La LCAMal, dal canto suo
(e come evidenziato nelle considerazioni precedenti), prevede che i componenti
dell’UR siano coloro che costituiscono l’unità riconosciuta a livello fiscale,
senza distinzione relativa al luogo di espletamento dell’attività professionale
e senza rilievo circa l’obbligo assicurativo svizzero (qui non dato per la
moglie del ricorrente come evidenziato in precedenza).
I lavori preparatori
rammentano che “Nel nuovo sistema la riduzione del premio sarà calcolata per
l’intera unità … e solo successivamente verrà suddivisa”.
Il fatto che la moglie del
ricorrente sia sottoposta al sistema sanitario italiano e non paghi i premi (ma
finanzi il sistema universalistico voluto dall’art. 32 Cost. it. con la fiscalità)
non muta le cose. Nell’ipotesi in cui una RIPAM sia dovuta in tale costellazione
la ripartizione avverrebbe solo in favore degli assicurati sottoposti alla
LAMal e l’importo, se non superiore al premio effettivo o al PMR, verrebbe
attribuito ad un solo assicurato o agli assicurati sottoposto alla LAMal. In
questa situazione non si ravvede una violazione dell’art. 8 Cost. fed.
Ne segue il fatto che la
signora __________ non sia astretta all’obbligo assicurativo elvetico non
cambia in nulla a questa soluzione. L’importanza del legame coniugale e dei
suoi effetti economici contrariamente a quanto ritiene il ricorrente non
permette di non considerare la moglie nell’UR.
La scelta del ricorrente
di tornare a vivere ed essere attivo nel suo paese d’origine (Svizzera) ha
comportato per lui una diminuzione del reddito e il passaggio da un’attività
lavorativa indipendente ad una dipendente. Presso lo studio legale __________,
il ricorrente percepisce (dal gennaio 2015) un salario lordo mensile, per
un’attività svolta al 100%, di CHF 1'727,50; cifra che non solo per un
professionista con formazione accademica, ma per qualsiasi lavoratore
dipendente, è decisamente bassa. L’importo del minimo vitale ai sensi dell’art.
93.
LEF (si tratta delle spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria,
igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell'arredamento
domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di elettricità
e/o gas per la luce e la cucina, ecc. che sono in linea di principio
riconosciute come assolutamente necessarie e impignorabili), comprende una base
mensile che per la persona sola assomma a CHF 1'700.-- (cui vanno aggiunte
ulteriori spese quali il canone di locazione, oneri sociali ecc.).
Si può quindi affermare
che il ricorrente RI 1, con il suo lavoro di avvocato a tempo pieno presso uno
studio legale di __________, non potrebbe far fronte alle necessità della vita
senza l’aiuto della consorte. Egli non spiega però perché l’aiuto della moglie
si estenda alla locazione, ad esempio, e non si debba estendere ai premi
dell’assicurazione contro le malattie. Egli non indica poi il motivo per cui
gli altri contribuenti del Cantone dovrebbero sopperire ai suoi premi poiché
sua moglie, al posto di svolgere un’attività in Ticino od all’interno della
Svizzera, è attiva professionalmente a __________ quale associata allo studio
legale __________ come rilevano gli atti.
L’agire della Cassa è
assolutamente corretto. Considerare i redditi dei coniugi che, come da costante
giurisprudenza federale devono concorrere a fronteggiare un debito famigliare
quale il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie, considerate delle spese di base che impongono loro solidarietà, non
viola l’art. 8 Cost. fed. ma addirittura ne permette la corretta applicazione.
Discriminante sarebbe il contrario, ossia non considerare l’unità economica
composta dai coniugi per una tale evenienza, derivando la differenza dal luogo
di lavoro o di conseguimento del reddito. Il vantaggio con cui sarebbe
confrontato l’assicurato ricorrente sarebbe assolutamente ingiustificato.
2.13
L’avv. RI 1 e la moglie avv. __________,
attiva a __________, sono imposti congiuntamente in Ticino, come desumibile
dalla documentazione fiscale chiesta dal Tribunale cantonale delle
Assicurazioni all’UT competente, anche se parte dei redditi conseguiti in
Italia viene considerata unicamente per la determinazione dell’aliquota di
tassazione. Il trattamento fiscale del reddito professionale conseguito da
parte di persona domiciliata in Ticino non costituisce elemento sufficiente per
giustificare un trattamento differenziato in ottica di RIPAM, a livello fiscale
un trattamento particolare dei redditi trova infatti le sue giustificazioni
nella convenzione tra Confederazione e Repubblica italiana per evitare la
doppia imposizione e per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio (del 9 marzo 1976; RS 0.672.945.41).
2.14
La norma cantonale parifica il
trattamento dei coniugi nell’ambito delle norme sulla riduzione dei premi
ponendo, come indicato, l’accento sulla solidarietà che esiste tra essi che
impone il reciproco aiuto per fronteggiare spese quali quelle riferite ai
premi, questo elemento prevale sull’aspetto della residenza (in parte) separata
(per ragioni professionali) dei coniugi e sull’attività professionale svolta in
due nazioni diverse.
Ne discende che la
decisione impugnata non viola l’art. 8 Cost. fed., come d’altra parte la norma
applicata (art. 26 cpv. 2 LCAMal) che considera unità di riferimento i coniugi
non separati.
2.15
La Cassa ha correttamente
calcolato il RDM che consente la riduzione del premio in CHF 44'288,40 per una
coppia di coniugi, ed ha correttamente ritenuto il reddito (cumulato dei
coniugi) disponibile, determinato in maniera autonoma al di fuori della
tassazione poiché non applicabile, come d’altra parte il reddito calcolato in
base alla tassazione 2012, nettamente superiore a tale importo. L’ultimo
reddito conseguito dalla moglie del ricorrente (doc. 8) unito a quello del
ricorrente (doc. L) esubera i limiti anche in costanza di deduzione dei PMR di
entrambe i coniugi e delle spese professionali.
Può qui rimanere aperta la
questione a sapere se l’amministrazione abbia correttamente ritenuto l’importo
dei PMR considerati per entrambe i coniugi anche se la moglie del ricorrente
non paga tali importi, siccome l’esito della procedura non muterebbe.
Il ricorso va respinto
senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti