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Decisione

36.2015.67

Ripam 2016. Obbligo assicurativo in Svizzera ove il marito lavora mentre la moglie è attiva in Italia. Va computato il reddito di entrambe i coniugi qui assicurati. Superamento dei limiti. Nessun suss

21 dicembre 2015Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I

limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura

dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari

all’AVS/AI.”

La prassi del Tribunale

cantonale delle Assicurazioni (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V.

ed A., consid. 2.12) ricorda che il legislatore ha – tramite la Laps –

accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in

materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta

importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di

trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).

Con riferimento al cpv. 3

dell'art. 10 Laps, che impone l’aggiornamento dei valori del fabbisogno, va

ricordato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008

sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG

prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre

l’incremento dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali

non sono altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del

3.1674% e del 1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, “alla luce della

comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla

Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona) che l’aumento

percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che

non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi

delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la

Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto

degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del

4 settembre 2012 riassunta in RtiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71

del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).

Con Ordinanza 13 del 21 settembre

2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG

il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato) dello 0,9% ma che

in realtà assomma allo 0,86209, mentre con Ordinanza 15 sugli adeguamenti

all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15 ottobre 2014

l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di percentuale

arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello 0,42735%.

La Cassa deve rifarsi, in

applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi

della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di

competenza. Nel caso concreto al 2014 trattandosi del sussidio riferito al

2015.

L’importo considerato

dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori

del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione

dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha correttamente determinato il

valore del fabbisogno in applicazione delle norme transitorie della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art.

37 cpv. 5, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014,

fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La

norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20

dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).

In concreto dunque la Cassa

cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno. I

valori limite della prima persona supplementare e del titolare del diritto (per

riprendere i termini dell’art. 10 cpv. 1 Laps) aggiornati al 2011/2012

assommano a CHF 26'052 complessivamente. Ne deriva che il reddito determinante

massimo in concreto è il seguente:

RDM

= 3.4 x reddito limite Laps senza computo della pigione/2

e quindi:

RDM

= 3.4 x 26’052/2 = 44'288,40

2.6. Dai lavori preparatori tesi

all’adozione delle norme poi divenute effettive il 1° gennaio 2012, discende

che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione)

farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di

Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS. Va sin d’ora osservato che,

come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9

settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011,

36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le

ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.03.91 del 29

marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto

TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione

è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa

contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve

innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto

concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi

eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal

del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13

novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo

autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che

il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di

tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

Costante

prassi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, già adottata sotto

l’egida della normativa in vigore sino a fine 2011, vuole che l’amministrazione

sia tenuta ad applicare la tassazione decisa dall’esecutivo e, quando ciò non

sia possibile, per il difetto dell’attualità dei dati, l’amministrazione deve accertare

i dati relativi alla capacità economica dell’assicurato o degli assicurati

formanti l’unità di riferimento (UR qui di seguito), manualmente e non può –

salvo che per l’accertamento della sostanza (art. 14 cpv. 3 RLCAMal) – far capo

a una tassazione diversa, ance se successiva.

In

altri termini, come rammenta il tenore dell’art. 14 cpv. 1 RLCAMal, la Cassa

deve procedere all’accertamento manuale del reddito quando sia adempiuta una

delle condizioni seguenti:

a) persone

soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione

svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o

dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate

in Svizzera;

b) persone

domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

c) decesso

del coniuge o del partner registrato;

d) divorzio

o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione

domestica registrata;

e) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o

malattia, maternità/paternità;

f) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento

professionale;

g) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione;

h) persone

sole conformemente all’art. 11 cpv. 1 del presente regolamento che hanno

iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione.

La

Cassa procede invece mediante l’accertamento manuale del diritto alla RIPAM, e

quindi stabilisce manualmente i parametri economici al di fuori dei dati

accertati a livello fiscale, quando ne sia richiesta dall’assicurato nelle

seguenti circostanze:

a) cessazione

parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)

del capoverso 1;

b) diminuzione

delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle

assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al

relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c) diminuzione

del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori

oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla

tassazione fiscale determinante;

d) diminuzione

degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione

fiscale determinante;

e) diminuzione

importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale

determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per

necessità primarie proprie.

In

queste due costellazioni comunque la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI

IPG, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e

mobiliare), ne accerta i valori tramite l’ultima tassazione fiscale cresciuta

in giudicato al momento dell’istanza.

In

generale poi va ribadito che, se non sono dati gli elementi per la

determinazione manuale del reddito disponibile, il giudice, e

l’amministrazione, sono vincolati alla tassazione applicabile. Già sotto

l’egida delle norme in vigore sino alla fine del 2011 il Tribunale cantonale

delle Assicurazioni aveva imposto questa prassi mutuata dalla giurisprudenza

federale in tema di determinazione dei contributi in applicazione della LAVS.

Nelle STCA 36.96.79 del 22 maggio 1997; 36.1999.28 del 2 giugno 1999 in re M., 36.2004.91 del 29 marzo 2004 in re S. e nella STCA 36.2004.112 in re E. consid. 2.4.,

questa Corte ha ritenuto:

"

Per prassi di questo TCA ogni

tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata ….

In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA

si è sempre ritenuto che:

"Le casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle

assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente

dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori

manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si

debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema

di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione

fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità

fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando

particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività

indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale

anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique

VSI 1997 pag. 26 consid. 2b,

1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF

110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC

1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a =

RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

Non

è possibile quindi non applicare una tassazione emanata per il periodo di

riferimento scelto dal Consiglio di Stato ed applicarne altra, anche se più

favorevole all’assicurato. Se in periodo successivo alla tassazione di

riferimento le condizioni economiche dell’assicurato o dell’UR peggiorano ed è

realizzata una delle ipotesi dell’art. 14 cpv. 1 o 2 RLCAMal l’amministrazione

non applica la tassazione ma accerta d’ufficio manualmente i redditi conseguiti

dall’UR. In difetto di tale costellazione, come detto, la tassazione deve

essere applicata.

2.7. Come

evidenziato l’art. 14 cpv. 3 RLCAMal permette invece all’amministrazione di

fare capo ai dati fiscali dell’ultima tassazione divenuta definitiva e successiva

all’anno di computo, esclusivamente per l’accertamento dell’entità della

sostanza e del reddito prodotto dalla stessa e ciò salvo eccezioni che qui non

sussistono. Non così però per i redditi e gli altri dati in genere per i quali

è necessario l’allestimento di un modulo che va trasmesso alla persona

interessata al fine di permettere l’accertamento della situazione più prossima

all’anno per il quale il sussidio è richiesto. L’allestimento di un modulo da

parte della persona o dell’UR interessata ha quale scopo non solo un

accertamento più preciso e puntuale ma anche quello di permettere all’UR

interessata di esercitare il suo diritto di essere sentita (DTF 9C_961/2009 del

17 gennaio 2011 e STCA 36.2012.73 in re E.S. del 5 novembre 2012).

Per quanto riguarda invece il

periodo temporale per il quale deve avvenire l’accertamento dei redditi

conseguiti per l’accertamento manuale, deve essere qui fatto riferimento alla

giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, che

scaturisce dall’interpretazione dell’art. 65 cpv. 3 LAMal secondo cui

“I Cantoni provvedono

affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su

richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari

più recenti”, già formulata sotto l’egida delle norme ticinesi vigenti sino

a fine 2011. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del

reddito (STCA 11 marzo 2011 inc. 36.2011.1; 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; 27

novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc.

36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc.

36.2004.92; e 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) in cui ha sempre confermato

che:

“ Per l'accertamento autonomo del

reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire

è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi di una

sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione

contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque

tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui

l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da

considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno

per il quale il sussidio è chiesto…”.

(STCA 36.2011.1

del 16 marzo 2011 in re F.B., consid. 8)

2.8. Detto delle norme che

regolano la materia occorre ora verificare se la Cassa cantonale di

compensazione AVS AI IPG abbia correttamente ritenuto i parametri sia per

l’accertamento del reddito disponibile al di fuori della tassazione applicabile

(dell’anno di computo 2012) e se abbia di seguito correttamente determinato il

RDS ritenendo una cifra superiore al reddito disponibile massimo che consente

la riduzione del premio.

2.9. In concreto occorre

verificare se, correttamente, l’amministrazione cantonale ha considerato il

reddito conseguito dai coniugi per determinare il diritto alla riduzione del

premio ancorché la moglie del ricorrente sia attiva professionalmente in Italia

e consegua in quel paese la fonte del sostentamento coniugale in maniera

indipendente.

Il ricorrente ritiene

infatti che non si possa e non si debba far conto sul reddito italiano della

signora _________ anche per il fatto che la stessa non sarebbe astretta

all’obbligo assicurativo in Svizzera.

2.10. Come esposto nelle precedenti

considerazioni i coniugi formano una unità di riferimento, e ciò sino alla loro

separazione, anche se gli stessi convivono solo parzialmente. La ragione di

questa scelta, operata dal legislatore ticinese, trova le sue origini negli

art. 163 e 166 CCS, che – data la professione del ricorrente – gli sono ben noti.

Il diritto delle

assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un

coniuge nei confronti dell'altro, tale aspetto è risolto mediante

l’applicazione per analoga del nel diritto privato, nella misura in cui tale

normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali,

nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85

consid. 2b).

Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,

" 1

I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al

debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo,

segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura

della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione

coniugale e della loro situazione personale."

Secondo l'art. 166 CC,

" 1

Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni

correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta

l'unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;

Considerandi

2.

l'affare non

consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio

consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3.

Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso

e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai

terzi, solidalmente anche l'altro."

A questo proposito, va osservato che il TF (dal 1° gennaio 2007)

ed il TFA (fino al 31 dicembre 2006) hanno già avuto modo di sancire che il

pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito

mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V

430.

consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25

consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster,

Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.

182.

n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria

che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti

parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e

giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce

dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i

premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF

119.

V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

L’allora TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 (K 60/00)

pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza.

In sostanza, i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze

persone nell'interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di

un'assicurazione di base per la

copertura delle malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui

gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché

ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente

rappresentato dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale

per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione

coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti

della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha

modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore

dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge

risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge

indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del

credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per

soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI

2005.

pag. 358, l’allora TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia

la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il

cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti

della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi

rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi

indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid.

2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

Le medesime considerazioni sono state ribadite ancora nella

sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, al consid. 4 ("(…)

Les charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al.

1.

CC, comprennent notamment l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le

cas échéant aussi les assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal

(DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009,

n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des Unterhaltsrechts,

2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 166 al.

1.

et 3 CC, un époux répond solidairement des dettes de cotisations de son

conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations,

ait été créé pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de

la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux

s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en

tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les

tiers, est notamment de simplifier la procédure d'exécution forcée, en

dispensant le créancier de pénibles démarches de recouvrement (voir

HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du 26 juin 2006 consid.

9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les rapports des époux avec

les tiers et est indépendant du régime matrimonial des époux; il ne désigne pas

celui des époux qui, dans les rapports internes, supporte la dette (DESCHENAUX

/ STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376). (…)").

Sulla

scorta di questo principio il legislatore cantonale ha considerato, con la

modifica della LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 2012, l’UR. Il concetto

riprende, come indicato, i parametri del diritto fiscale. I coniugi, siccome

formanti un soggetto fiscale e debitori solidali dei premi LAMal, formano

un’unità unica di riferimento ed i loro redditi sono cumulati. Come rammentano

i lavori preparatori la RIPAM “sarà calcolata per l’intera unità di

riferimento” e “solo successivamente suddivisa fra i suoi membri”.

In sostanza, anche se per

ragioni professionali la moglie del ricorrente risiede in parte all’estero, gli

obblighi di solidarietà derivanti dagli art. 163 e 166 CCS permangono in essere

ed hanno valore. La moglie del ricorrente, pur se domiciliata in Svizzera è

attiva professionalmente in Italia dove paga le imposte sul suo reddito

professionale. Sulla scorta dei disposti dell’ALC la signora ____________ non è

astretta all’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitaria in

svizzera.

Secondo l'art. 3 LAMal:

" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve

assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure

medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita

in Svizzera.

2Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per

le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui

all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3Può estendere

l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in

particolare a quelle che:

a. esercitano

un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13

cpv. 2 LPGA).

b. lavorano

all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4L'obbligo

d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni

consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare

(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."

Per l’art. 5 cpv. 1 LAMal

se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia

dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio

federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate

nell’articolo 3 capoverso 3.

Secondo l’art. 5 cpv. 2

LAMal in casi d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia il giorno

dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il

ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi

indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza

dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento

risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce,

considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del

ritardo.

Ai sensi dell’art. 5 cpv.

3.

LAMal l’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto

all’obbligo d’assicurazione.

Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal

le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice

civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3

della legge.

L’art. 2 cpv. 1 OAMal

prevede che non sono soggetti all’assicurazione, tra l’altro, le persone che, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle

persone e del relativo allegato II, dell'Accordo AELS e del relativo allegato K

e dell'appendice 2 dell'allegato K o di una convenzione di sicurezza sociale,

sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della loro attività

lucrativa in tale Stato (lett. c), le persone che sono incluse

nell’assicurazione malattie estera di una delle persone di cui alle lettere c,

d o e quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza reciproca in materia

di prestazioni o beneficiano di una copertura equivalente per le cure in

Svizzera (lett. f), le persone che sono incluse nell’assicurazione malattie

estera di una persona quali suoi familiari e hanno diritto all’assistenza

reciproca in materia di prestazioni (lett. g).

Va qui rammentato che con

il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS

0.142.112

, di seguito: ALC), che rinvia, per quanto concerne la sicurezza

sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno

1971.

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal regolamento

(CE) n. 118/97, regolamento (CE) n. 1290/97, regolamento (CE) n. 1223/98,

regolamento (CE) n. 1606/98 e regolamento (CE) n. 307/1999 e modificato

dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e

i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.

Giusta l’art. 1 cpv. 1

dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte

integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale

allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in

particolare il regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,

relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), come pure il regolamento (CE)

n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art.

95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.

Una decisione del Comitato

misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto

dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le

Parti applicheranno tra di loro il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013

del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Il regolamento

(CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto

per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392

consid. 4.1.3).

Circa le norme valide

vigente il regolamento (CE) n. 1408/71 va rilevato che il titolo II (art. 13 a

17bis) contiene le regole atte a determinare la legislazione applicabile.

L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della

legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a

17bis, dichiarando determinanti, di principio e salvo eccezioni, le

disposizioni di un solo Stato membro (principio della lex loci laboris;

art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71).

Il regolamento

(CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, in vigore per la Svizzera dal 1° aprile

2012.

prevede norme simili a quelle appena esposte (cfr. art. 11 e seguenti).

Per

l’art. 11 n. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si

applica il regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato

membro.

Secondo

l’art. 11 n. 3 lett. a del regolamento (CE) n. 883/2004, fatti salvi gli art.

12-16, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

2.11

Occorre ora verificare se,

come sostiene il ricorrente, il fatto di computare il reddito conseguito

all’estero dalla moglie del debitore dei premi, non soggetta alla LAMal, violi

l’art. 8 Cost. fed.

L’uguaglianza

giuridica è l’obbligo fatto dal costituente al legislatore, nella promulgazione

delle norme, all’amministrazione ed al giudice che applicano la legge, di

trattare in maniera uguale situazioni assimilabili e diversamente quelle che

non possono essere invece accomunate. Il trattamento diverso di due situazioni

deve avvenire sulla scorta di una differenza oggettiva tra esse, e sufficiente

da giustificarla. Secondo la formula stabilita dal TF nella sua giurisprudenza

promulgata in base alla previgente costituzione, una decisione o una norma

viola il principio dell’uguaglianza di trattamento quando vengono stabilite

delle distinzioni giuridiche che non si giustificano per alcun motivo

ragionevole in rapporto ad una situazione di fatto da regolamentare, o che

omettono di fare quelle distinzioni che si impongono alla luce delle

circostanze (DTF 118 Ia 1; 124 I 297; si veda per un caso ticinese la DTF 114

Ia 395). In sostanza dunque non è ammissibile trattare in maniera identica ciò

che è dissimile e in maniera differente ciò che invece è simile. Il rispetto

della parità di trattamento (uguaglianza giuridica) impone al legislatore, al

giudice e all’amministrazione di comparare tra loro le situazioni di fatto in

causa e di analizzare le differenze che ne scaturiscono al fine di determinare

se le stesse siano tali da giustificare (od imporre) un trattamento diverso o

se invece non siano sufficienti a ciò (in questo senso: Pascal Mahon: Droit constitutionnel. Droits fondamentaux.

Helbing Lichtenhahn editore, 2015, 3a. edizione p. 237 e 238).

Dottrina e giurisprudenza

distinguono allora 3 casi di figura, ossia quello dei criteri distintivi non

pertinenti, quando cioè non sussistano motivi per un trattamento differenziato

di situazioni del tutto simili; quello dei criteri imperativi di

differenziazione nel trattamento, tali cioè da imporre un trattamento diverso

di due situazioni (il contrario conducendo ad una assimilazione insostenibile)

e il criterio intermedio della pertinenza, quando cioè (tra le due situazioni

estreme illustrate) il criterio di differenziazione sia solo pertinente e non

imperativo. In altri termini quando ci si trova confrontati con situazioni

sufficientemente differenti perché una distinzione di trattamento giuridico sia

possibile, ma non s’imponga necessariamente. In quest’ultima costellazione sia

la differenziazione sia l’assimilazione sono possibili. In queste situazioni

all’autorità cui compete la decisione o la promulgazione della norma deve

essere riconosciuta una latitudine di valutazione (Pascal Mahon, ibidem).

La giurisprudenza si è chinata

ad esempio, nella sentenza 9C_383/2013 del 6 dicembre 2013 pubblicata in DTF

140.

I 77, sulla discriminazione provocata dal tetto massimo delle rendite

dell’AVS tra conviventi (concubini) e coniugati o coppie registrate. Il TF

ricorda in particolare che lo svantaggio non deve essere analizzato in maniera

isolata, poiché esistono motivi materiali a giustificazione dello stesso.

L’Alta Corte rammenta ancora come pure la CEDU non vieti agli Stati membri un

trattamento diverso di gruppi di persone per l’eliminazione di disparità di

fatto lasciando un ampio margine di apprezzamento, con il rilievo che, in

un’analisi giuridica complessiva, in tema di assicurazioni sociali, la legge

favorisce i matrimoni e le unioni domestiche registrate (consid. 6 – 9). La

Corte ne ha concluso che neppure alla luce della giurisprudenza della Corte

europea dei diritti dell’uomo l’istituzione di un tetto massimo delle rendite

causa una discriminazione inammissibile.

In una precedente sentenza del

6.

novembre 2002 pubblicata in DTF 129 I 1 e relativa al cantone di San Gallo,

il Tribunale federale ha considerato, nell’ambito del controllo astratto delle

norme relative all’anticipo degli alimenti che impone di considerare la situazione

finanziaria dei concubini, che la norma cantonale per la quale il reddito del

concubino (o della concubina) del genitore che ha in custodia il figlio deve

essere computato per la determinazione dell’anticipo degli alimenti da parte

della mano pubblica, e tale aiuto concesso unicamente quando il reddito totale

dei concubini non ecceda il limite fissato dal diritto cantonale, non

arbitraria (consid. 3.1.) e non tale da violare l’art. 8 cpv. 1 Cost. fed.

Infatti, nella misura in cui è posta in discussione la parità di trattamento

tra patrigno (rispettivamente matrigna) e concubini la norma può essere

interpretata in maniera conforme alla costituzione, non violando in questo modo

l’uguaglianza giuridica (consid. 3.2.).

2.12

In concreto l’amministrazione

ha ritenuto i redditi della signora __________, anch’essa avvocato e attiva in

maniera indipendente in Italia, nel computo dei complessivi redditi su cui l’UR

può e deve contare. Questa scelta non è solo pertinente ma si impone

imperativamente. Il matrimonio, come evidenziato nelle considerazioni del punto

2.10

, crea tra i coniugi una solidarietà che li rende individualmente

responsabili dei complessivi premi della coppia oltre che del debito fiscale.

La LCAMal, dal canto suo

(e come evidenziato nelle considerazioni precedenti), prevede che i componenti

dell’UR siano coloro che costituiscono l’unità riconosciuta a livello fiscale,

senza distinzione relativa al luogo di espletamento dell’attività professionale

e senza rilievo circa l’obbligo assicurativo svizzero (qui non dato per la

moglie del ricorrente come evidenziato in precedenza).

I lavori preparatori

rammentano che “Nel nuovo sistema la riduzione del premio sarà calcolata per

l’intera unità … e solo successivamente verrà suddivisa”.

Il fatto che la moglie del

ricorrente sia sottoposta al sistema sanitario italiano e non paghi i premi (ma

finanzi il sistema universalistico voluto dall’art. 32 Cost. it. con la fiscalità)

non muta le cose. Nell’ipotesi in cui una RIPAM sia dovuta in tale costellazione

la ripartizione avverrebbe solo in favore degli assicurati sottoposti alla

LAMal e l’importo, se non superiore al premio effettivo o al PMR, verrebbe

attribuito ad un solo assicurato o agli assicurati sottoposto alla LAMal. In

questa situazione non si ravvede una violazione dell’art. 8 Cost. fed.

Ne segue il fatto che la

signora __________ non sia astretta all’obbligo assicurativo elvetico non

cambia in nulla a questa soluzione. L’importanza del legame coniugale e dei

suoi effetti economici contrariamente a quanto ritiene il ricorrente non

permette di non considerare la moglie nell’UR.

La scelta del ricorrente

di tornare a vivere ed essere attivo nel suo paese d’origine (Svizzera) ha

comportato per lui una diminuzione del reddito e il passaggio da un’attività

lavorativa indipendente ad una dipendente. Presso lo studio legale __________,

il ricorrente percepisce (dal gennaio 2015) un salario lordo mensile, per

un’attività svolta al 100%, di CHF 1'727,50; cifra che non solo per un

professionista con formazione accademica, ma per qualsiasi lavoratore

dipendente, è decisamente bassa. L’importo del minimo vitale ai sensi dell’art.

93.

LEF (si tratta delle spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria,

igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell'arredamento

domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di elettricità

e/o gas per la luce e la cucina, ecc. che sono in linea di principio

riconosciute come assolutamente necessarie e impignorabili), comprende una base

mensile che per la persona sola assomma a CHF 1'700.-- (cui vanno aggiunte

ulteriori spese quali il canone di locazione, oneri sociali ecc.).

Si può quindi affermare

che il ricorrente RI 1, con il suo lavoro di avvocato a tempo pieno presso uno

studio legale di __________, non potrebbe far fronte alle necessità della vita

senza l’aiuto della consorte. Egli non spiega però perché l’aiuto della moglie

si estenda alla locazione, ad esempio, e non si debba estendere ai premi

dell’assicurazione contro le malattie. Egli non indica poi il motivo per cui

gli altri contribuenti del Cantone dovrebbero sopperire ai suoi premi poiché

sua moglie, al posto di svolgere un’attività in Ticino od all’interno della

Svizzera, è attiva professionalmente a __________ quale associata allo studio

legale __________ come rilevano gli atti.

L’agire della Cassa è

assolutamente corretto. Considerare i redditi dei coniugi che, come da costante

giurisprudenza federale devono concorrere a fronteggiare un debito famigliare

quale il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie, considerate delle spese di base che impongono loro solidarietà, non

viola l’art. 8 Cost. fed. ma addirittura ne permette la corretta applicazione.

Discriminante sarebbe il contrario, ossia non considerare l’unità economica

composta dai coniugi per una tale evenienza, derivando la differenza dal luogo

di lavoro o di conseguimento del reddito. Il vantaggio con cui sarebbe

confrontato l’assicurato ricorrente sarebbe assolutamente ingiustificato.

2.13

L’avv. RI 1 e la moglie avv. __________,

attiva a __________, sono imposti congiuntamente in Ticino, come desumibile

dalla documentazione fiscale chiesta dal Tribunale cantonale delle

Assicurazioni all’UT competente, anche se parte dei redditi conseguiti in

Italia viene considerata unicamente per la determinazione dell’aliquota di

tassazione. Il trattamento fiscale del reddito professionale conseguito da

parte di persona domiciliata in Ticino non costituisce elemento sufficiente per

giustificare un trattamento differenziato in ottica di RIPAM, a livello fiscale

un trattamento particolare dei redditi trova infatti le sue giustificazioni

nella convenzione tra Confederazione e Repubblica italiana per evitare la

doppia imposizione e per regolare talune altre questioni in materia di imposte

sul reddito e sul patrimonio (del 9 marzo 1976; RS 0.672.945.41).

2.14

La norma cantonale parifica il

trattamento dei coniugi nell’ambito delle norme sulla riduzione dei premi

ponendo, come indicato, l’accento sulla solidarietà che esiste tra essi che

impone il reciproco aiuto per fronteggiare spese quali quelle riferite ai

premi, questo elemento prevale sull’aspetto della residenza (in parte) separata

(per ragioni professionali) dei coniugi e sull’attività professionale svolta in

due nazioni diverse.

Ne discende che la

decisione impugnata non viola l’art. 8 Cost. fed., come d’altra parte la norma

applicata (art. 26 cpv. 2 LCAMal) che considera unità di riferimento i coniugi

non separati.

2.15

La Cassa ha correttamente

calcolato il RDM che consente la riduzione del premio in CHF 44'288,40 per una

coppia di coniugi, ed ha correttamente ritenuto il reddito (cumulato dei

coniugi) disponibile, determinato in maniera autonoma al di fuori della

tassazione poiché non applicabile, come d’altra parte il reddito calcolato in

base alla tassazione 2012, nettamente superiore a tale importo. L’ultimo

reddito conseguito dalla moglie del ricorrente (doc. 8) unito a quello del

ricorrente (doc. L) esubera i limiti anche in costanza di deduzione dei PMR di

entrambe i coniugi e delle spese professionali.

Può qui rimanere aperta la

questione a sapere se l’amministrazione abbia correttamente ritenuto l’importo

dei PMR considerati per entrambe i coniugi anche se la moglie del ricorrente

non paga tali importi, siccome l’esito della procedura non muterebbe.

Il ricorso va respinto

senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti