36.2015.7
Indennità giornaliera in caso di malattia. Periodo di adattamento prolungato da 3 a 5 mesi. Conferma del calcolo del grado d'incapacità di guadagno
16 marzo 2015Italiano47 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2015.7
cs
Lugano
16 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1959, attivo
presso la __________ di __________ quale montatore elettricista, è assicurato
contro la perdita di guadagno in caso di malattia per il tramite di un
contratto collettivo del proprio datore di lavoro presso CO 1 (di seguito: CO 1).
1.2. Dal 9 dicembre 2013 RI 1 è
stato dichiarato incapace al lavoro nella misura del 70% (doc. 5). CO 1 ha versato
le prestazioni pattuite, poi ridotte al 50%.
1.3. In seguito ad ulteriori
accertamenti, con decisione formale del 7 novembre 2014 (doc. 35),
sostanzialmente confermata dalla decisione su opposizione dell’8 gennaio 2015
(doc. 39), l’assicuratore ha deciso di versare fino al 6 febbraio 2015 un’indennità
giornaliera nella misura del 50%. Dal 7 febbraio 2015 l’assicuratore ha invece
terminato il versamento di qualsiasi prestazione poiché l’incapacità di
guadagno del 17% è inferiore a quella del 25% prevista dalle CGA per continuare
a versare le indennità (doc. 39).
1.4. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione su opposizione (doc. I).
L’insorgente rammenta di
lavorare presso la medesima ditta dal 1° gennaio 2009 quale collaboratore della
succursale di __________ e di essere stato incapace al lavoro dal 9 dicembre 2013 in misura del 70% e dal 3 febbraio 2014 in misura del 50%.
L’interessato evidenzia di
lavorare attualmente al 50%, rileva di aver inoltrato una domanda di
prestazioni AI il 31 luglio 2014, di essere stato convocato l’8 settembre 2014 e
sostiene che CO 1 avrebbe dovuto mantenere il versamento delle prestazioni per
720 giorni, come da contratto.
1.5. Con risposta del 5 febbraio
2015 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.6. Con osservazioni del 20
febbraio 2015 l’insorgente ribadisce le sue richieste (doc. V). RI 1 evidenzia
che il contratto di assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno è
stato stipulato sulla base del CCL per il ramo svizzero dell’installazione
elettrica e delle comunicazioni. In caso di inabilità lavorativa le prestazioni
devono essere versate fino al loro esaurimento. Sulla base delle CGA le
prestazioni vanno erogate per la durata di 720 giorni sull’arco di 900 giorni
consecutivi. L’interessato rileva di essere ancora incapace al lavoro al 50%,
ma che l’assicuratore ha cessato il versamento delle prestazioni e lo ha
invitato a cercare un’altra attività. Ora, a prescindere dalla difficoltà
attuale nel trovare un’occupazione confacente, il ricorrente afferma che non è
compito dell’assicuratore malattie chiedere un cambio dell’attività e calcolare
la perdita di guadagno, ma semmai dell’AI.
Infine, il ricorrente sostiene
che la sua inabilità è stata valutata unicamente dai dr. med. __________
(medico curante) e __________ (medico fiduciario) e chiede di essere sottoposto
ad un’ulteriore perizia/visita da parte di un medico esterno e neutrale che
possa valutare l’attuale stato di salute.
in
diritto
2.1 Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Secondo
l’art. 3 cpv. 2 LPGA sono considerate infermità congenite le malattie presenti
a nascita avvenuta.
L’art. 4 LPGA precisa che è considerato infortunio qualsiasi
influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un
fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o
psichica o provochi la morte.
E’
considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività
abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazio-ne anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività (art. 6 LPGA).
Per l’art. 7
LPGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure
d’integrazione ragionevolmente esigibili.
2.2. Giusta l'art. 72 cpv. 1
LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera
assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione.
A norma dell'art. 72 cpv.
2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità
lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per
quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello
dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere
differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il diritto
all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il
quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può
essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal
prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante
almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67
LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità
lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta
per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per
la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5
LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo
giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da
incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I
termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati
in funzione della riduzione.
2.3. Secondo la giurisprudenza
sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche
all'attuale art. 72 LAMal (RAMI
1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per
motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può
farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale
attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).
Come
indicato l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività.
L'allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza
sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno
2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se
esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293;
RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità
lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da
motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente
richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di
guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa
considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
228).
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche
nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti
Fatti
i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente
dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3;
DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato la
graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,
dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione prece-dentemente
esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in
settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.
Del resto, deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (Peter, Die
Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi
citata).
2.4. In concreto l’insorgente è
stato visitato il 9 maggio 2014 dal dr. med. __________, FMH malattie
reumatiche, fisiatria e riabilitazione il quale, dopo aver descritto l’anamnesi
famigliare, personale remota, sociale ed attuale, la farmacoterapia, lo stato
reumatologico, lo stato neurologico periferico e la radiologia, ha posto la
diagnosi di lombalgia cronica, attualmente con sindrome vertebrale contenuta,
anamnesticamente con probabile componente spondilogena senza segni neurocompressivi
in/con turbe statiche del rachide (ipercifosi toracale parzialmente fissata),
alterazioni degenerative plurisegmentali soprattutto tra L3 e L5
(spondilartrosi e discopatie con stenosi foraminale bilaterale ad entrambi i
livelli), esiti da morbo di Scheuermann (toraco-?)lombare, asma allergico (doc.
20).
Lo specialista ha poi effettuato
una valutazione al termine della quale, dopo aver posto i limiti funzionali, ha
concluso affermando:
" (…)
Per la parte manuale della sua attività di elettricista, il signor
RI 1 rimane inabile nella misura del 50% inteso come riduzione del rendimento
ma con presenza normale. Per le mansioni d’ufficio e quelle direzionali sui
cantieri (25%/25% circa) non vi è invece una significativa riduzione della sua
capacità lavorativa. Secondo le sue dichiarazioni la parte manuale riguarda
circa la metà del suo lavoro. Ne risulta perciò un’inabilità lavorativa
complessiva del 25% (inteso come riduzione del rendimento ma con presenza
normale), valutazione che perdurerà almeno ancora per 3 mesi. La prognosi a
lungo termine resta incerta.
Per attività rispettose alle sue attuali risorse fisiche il signor
RI 1 risulta abile al lavoro al 100% sin d’ora.
Il trattamento attuato è adeguato alla presente patologia. Non vi
è una indicazione chirurgica del caso. Considerando le caratteristiche della
patologia degenerativa potrebbe invece essere preso in considerazione per
esempio un blocco sacrale.” (doc. 20)
Il 4 dicembre 2014 il dr.
med. __________, FMH medicina interna, medico curante dell’insorgente, ha
affermato:
" (…)
Con la presente certifico di aver in cura da numerosi anni per
vari motivi il Signor RI 1 il quale dall’inizio di dicembre dello scorso anno
ha iniziato a presentare dei dolori invalidanti alla schiena motivo per il
quale dopo un periodo iniziale di inabilità lavorativa al 70% dal 03 febbraio
2014 risulta inabile al suo lavoro nella misura del 50%.
Questo grado di inabilità lavorativa gli permette di poter
continuare a lavorare presso la sua Ditta in parte come coordinatore di lavoro,
in parte come impiegato d’ufficio, in parte come operaio stesso.
Dal momento che attualmente non è prevedibile un aumento del suo
grado di attività lavorativa presso un campo simile a quello appreso dal
paziente è stata inoltrata anche domanda di invalidità.
Non è escluso comunque con le misure intraprese (fisioterapia,
medicamenti, ecc) in un futuro a medio termine, il grado di inabilità
lavorativa possa ridursi ulteriormente” (allegato al doc. 36)
Il 19 dicembre 2014 il dr.
med. __________ ha preso posizione sulle valutazioni del dr. med. __________,
affermando:
" (…)
Ho esaminato il signor RI 1 su vostro incarico il 09.05.2014
stabilendo una capacità lavorativa del 75% (100% per attività fisicamente
leggere, 50% per lavori di elettricista), valutazione basata su quanto
affermato dal paziente ossia che svolge metà del suo impiego con attività
d’ufficio e di controllo sui cantieri e l’altra metà con mansioni di
elettricista (posa ecc.). Dal 01.07.2014 il medico curante Dr. __________ ha
certificato un’ulteriore inabilità lavorativa del 50% specificando nel suo
rapporto del 11.09.2014 che ciò è da intendersi come abilità lavorativa normale
per i piccoli lavori d’ufficio (25%) e quale supervisore sui cantieri (25%) con
invece un’inabilità del 100% per le mansioni di elettricista.
In un suo successivo certificato del 04.12 2004 afferma che così
facendo il paziente potrà continuare a lavorare presso il suo datore di lavoro.
Ipotizza inoltre un possibile miglioramento a medio-termine grazie alle misure
terapeutiche intraprese.
Nella sua lettera del 03.12.2014 all’CO 1 il signor RI 1 specifica
che i lavori d’ufficio e di direzione sui cantieri lo occuperebbero solo nella
misura del 25%. Svolge inoltre piccole riparazioni per un altro 25% mentre
sarebbe impossibilitato ad eseguire i normali lavori di elettricista.
Ricordo che la sintomatologia dolorosa all’origine della ridotta
capacità lavorativa (lombalgia cronica) risale ad alcuni anni. La sofferenza è
riconducibile ad alterazioni strutturali di una certa importanza con disturbi
che malgrado un adeguato trattamento riabilitativo e farmacologico lo
impediscono da ormai un anno nello svolgere regolarmente la sua attività. A
questo punto ritengo che il suo stato di salute vada considerato come
consolidato senza la prospettiva di un miglioramento tale da poter riproporre
il lavori di elettricista sui cantieri. Per gli aspetti assicurativi fanno
quindi stato le mie considerazioni nel rapporto del 09.05.2014 con un’abilità
lavorativa all’attuale posto di lavoro del 50% (attività d’ufficio, di
controllo e di piccoli interventi riparativi). Per gli stessi o per analoghi
rispettose alle limitazioni funzionali stabilite il signor RI 1 risulta dal
profilo medico-teorico abile al 100%. Per i lavori prettamente manuali
(elettricista con mansioni sui cantieri, metà del suo impiego) vi è invece un’inabilità
lavorativa completa come certificata dal medico curante e confermata dallo
stesso paziente.
Questa valutazione non prende in considerazione fattori non medici
che possono ostacolare un reinserimento del paziente in un’altra attività.”
(doc. 38)
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio
2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle
prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di
rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,
la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere
a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Alla luce delle
tavole processuali e della documentazione medica prodotta dalle parti, questo
Tribunale, per i seguenti motivi, non ha alcuna ragione per distanziarsi dalle
conclusioni cui è giunto il dr. med. __________, il quale ha stabilito che
l’insorgente è completamente abile al lavoro in attività adeguate e confacenti
al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte.
Tale valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Il
dr. med. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione, si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato,
ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed
ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni
risultanti dalla visita effettuata il 9 maggio 2014 e dal referto del 4
dicembre 2014 del medico curante, dr. med. __________.
Alle valutazioni del
medico fiduciario va attribuita piena forza probante. Il medico curante, non
specialista nella materia che qui interessa, non si è del resto espresso circa
la capacità lavorativa dell’interessato in attività leggere e confacenti allo
stato di salute dell’insorgente, concentrandosi piuttosto sulla capacità al
lavoro nell’attività svolta fino ad ora. Come visto, tuttavia, al ricorrente
incombe l’obbligo di ridurre il danno, mettendo a frutto la sua capacità
lavorativa in quelle attività dove meglio può sfruttare la sua residua capacità
lavorativa. Per cui, nel caso di specie determinante non è il grado di capacità
lavorativa nella professione da ultimo esercitata, bensì la capacità lavorativa
in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, che il dr. med. __________
ha, in maniera approfondita e motivata, valutato nel 100%, tenuto conto delle
limitazioni ivi descritte.
L’insorgente non apporta documentazione
medica atta a sovvertire le convincenti conclusioni dello specialista in
reumatologia, limitandosi a chiedere l’allestimento di una perizia neutra.
Tuttavia, in assenza di qualsiasi referto medico che oggettivi una valutazione
diversa rispetto a quella del medico fiduciario, questo Tribunale non ha alcun
motivo per dar seguito alla richiesta dell’insorgente.
Va del resto qui
evidenziato che in una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha
giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno
fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato
che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia
dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative
che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,
scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È pure stato dichiarato in
grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività
adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in
mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una
funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a
livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da
risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38 del 3 marzo 2005).
È poi stato ritenuto
completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco
implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di
professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad
entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo
(riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle;
STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Con un giudizio I 27/06 e
U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In concreto, quindi, alla
luce della giurisprudenza sopra riportata, questo Tribunale ritiene che anche
nel caso di specie sul mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni,
essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i
disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera
completa.
In questo contesto è utile
ricordare che secondo la giurisprudenza se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296
consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -
senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di
lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata
dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità
(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -
che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità
lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno
fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
Del resto deve essere ricordato che il
principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da
una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti
(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e
dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento
dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per
pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non
realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma
talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la
conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione
irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In queste condizioni la
valutazione del dr. med. __________ va confermata senza che sia necessario
l’allestimento di una perizia.
Va a questo
proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;
DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.7. Va
ancora rammentato che con sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la
nostra Alta Corte federale ha stabilito che, per il diritto all'indennità ex
art. 12bis LAMI, qualora un cambiamento di professione si imponga, tenuto conto
dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede
l'indennizzazione anche di un'incapacità parziale, determinante diventa
l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p. 106ss.; RAMI 1994, p. 113ss.).
In tale ipotesi va, cioè,
considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza
la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato
o potrebbe essere ragionevolmente esatto nella nuova professione.
Il grado di invalidità
viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero
Considerandi
mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un periodo di
adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto
(DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss.).
Il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti
dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca
di un nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V
289.
consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a; Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der
Taggeldversicherung nach KVG, in LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr.
tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente
riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha
tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi
la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle circostanze
concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato,
le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg.
consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7
agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante
la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123
consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di
transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte
dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti
a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ
2000.
II pag. 440).
Come visto, l'art. 6 LPGA definisce
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività.
Nel caso di specie l’interessato
è ininterrottamente incapace al lavoro nella sua professione, perlomeno
al 50%, dal 9 dicembre 2013.
L’assicuratore, con
decisione formale 7 novembre 2014 (doc. 35), ha imposto al ricorrente un cambio
di professione e gli ha assegnato un termine di tre mesi, scadente il 6 febbraio
2015, per cambiare attività.
A questo proposito la dottrina rammenta che un’incapacità di
lavoro di lunga durata, di regola, va ritenuta se supera i 6 mesi (cfr. Kieser,
ATSG Kommentar, 2a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, n. 20 ad art. 6,
pag. 112). Inoltre, il cambiamento di attività va escluso fin quando non può
essere ragionevolmente richiesto (cfr. Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione,
Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, n. 20 ad art. 6, pag. 112, con riferimento alla
DTF 114 V 283 dove il lasso di tempo di 6 mesi non è stato messo in
discussione).
L’art. 3.4 seconda frase
delle Condizioni generali d’assicurazione, riprendendo in sostanza il contenuto
dell’art. 6 LPGA, prevede che possono essere prese in considerazione anche le
mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività in caso
d’incapacità al lavoro di lunga durata.
A questo proposito nel
rapporto della Commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990
relativo all’iniziativa parlamentare sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, pubblicato nel FF 1991 II pag. 177 seguenti, a pag. 239,
circa l’art. 6 LPGA, figura che:
" La
nozione d'incapacità al lavoro figura in varie leggi delle assicurazioni
sociali, sovente come condizione per l'erogazione di prestazioni pecuniarie, ma
non è stata definita più dettagliatamente. La giurisprudenza le
ha tuttavia dato una definizione precisa, che viene ripresa nella presente
disposizione. È determinante l'incapacità, per motivi di salute, di svolgere il
proprio lavoro nell'attuale professione o settore d'attività oppure, per
periodi più lunghi (in generale oltre 6 mesi), anche in un'altra professione o
campo d'attività.”
Con sentenza K 31/04 del 9
dicembre 2004 l’Alta Corte ha dovuto giudicare il caso di una parrucchiera
incapace al lavoro al 50% dal 5 al 19 marzo 2003 ed al 100% dal 20 marzo 2003.
L’assicuratore, con decisione del 21 maggio 2003, ha imposto all’interessata di cambiare professione ed ha versato le indennità fino al 21
settembre 2003 (consid. A). In seguito all’opposizione presentata
dall’insorgente, l’assicuratore, dopo aver eseguito alcuni accertamenti medici,
ha parzialmente modificato la decisione ed ha prolungato il versamento delle
indennità fino al 31 ottobre 2003 poiché solo da metà giugno 2003 era stato
stabilito che l’interessata non avrebbe più potuto riprendere l’attività di
parrucchiera e il termine d’adattamento di 4 mesi (e mezzo) per cambiare
professione poteva decorrere solo da quel momento.
Il Tribunale cantonale
aveva accolto il ricorso e rinviato la causa alla Cassa. I giudici cantonali
avevano ritenuto che occorreva attendere l’esito della domanda AI circa il
reinserimento professionale prima di decidere. In caso di accoglimento della
richiesta l’assicuratore avrebbe dovuto pagare le indennità fino
all’esaurimento del diritto, in caso di rifiuto della richiesta di
reintegrazione avrebbe potuto limitare il versamento delle indennità
giornaliere fino al termine del periodo di adattamento, che la Cassa avrebbe
nuovamente dovuto esaminare tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
Inoltre l’assicuratore avrebbe dovuto effettuare il raffronto dei redditi per
stabilire se, al termine del periodo di adattamento, l’interessata avrebbe
avuto diritto ad ulteriori prestazioni.
Il TF ha parzialmente
accolto il ricorso dell’assicuratore e rinviato gli atti alla Cassa.
L’Alta Corte ha infatti
evidenziato che oggetto del contendere era quello di stabilire il lasso di
tempo necessario per cambiare professione e sapere se al termine del periodo
d’adattamento l’assicuratore sarebbe stato tenuto a versare ulteriori
prestazioni. Il TF, dopo aver escluso che fosse necessario, nel preciso caso di
specie, attendere l’esito della vertenza in ambito AI e dopo aver riassunto le
norme e la giurisprudenza applicabili, che questo TCA ha citato ai consid. da 2.1 a 2.3, ha affermato che da metà giugno 2003 l’interessata non può più, dal punto di vista medico,
esercitare la propria attività di parrucchiera a causa di problemi di allergia
ai prodotti da lei utilizzati e che a partire da quel momento la
sua incapacità di lavoro in questa professione va considerata di lunga durata
ai sensi dell’art. 6 seconda frase LPGA (“3.3 Depuis mi-juin 2003, l'intimée ne peut plus, du point de vue médical, exercer son activité de coiffeuse dans le
salon qu'elle exploite, en raison d'un problème d'allergie aux produits de
coiffure. A partir de ce moment-là, son incapacité
de travail dans cette profession ne pouvait qu'être de longue durée au sens de
l'art. 6 deuxième phrase LPGA (Gebhard Eugster,
ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in RSAS 2003 p.
218.
s.; voir aussi Kieser, op. cit., Art. 6 LPGA, ch. 3 n° 10 p. 87).“). L’Alta Corte ha poi rilevato che il termine
assegnato dalla Cassa per cambiare professione va da metà giugno al 31 ottobre ed
è dunque di 4 mesi e mezzo e lo ha ritenuto, nel preciso caso di specie,
adeguato (“[…] Point n'est besoin d'examiner
plus avant si l'intimée, âgée au moment déterminant de 52 ans, présentait un
âge relativement « avancé » comme le déclarent les premiers juges ou un âge «
moyen » comme l'affirme la recourante. Même si la pratique de l'octroi d'un
temps d'adaptation n'est pas uniforme, cela ne justifie pas en soi l'octroi
d'une période d'adaptation supérieure à quatre mois et demi (ATF 111 V 239 s.
consid. 2b, où il s'agissait précisément d'un coiffeur; voir aussi SVR 2001 KV
Nr. 34 consid. 9, où la juridiction cantonale a considéré comme approprié un
délai de 5 mois et demi environ). Le fait que l'intimée, en parallèle à ses
recherches pour trouver une nouvelle activité professionnelle, doive
entreprendre des démarches pour remettre son exploitation ne joue par ailleurs
aucun rôle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on peut
raisonnablement exiger de l'intimée, aussi bien objectivement que
subjectivement (ATF 129 V 463 consid. 4.3 et 465 consid. 5.4, 114 V 290 consid.
5b; Kieser, op. cit., Art. 6 LPGA, ch. 5 n° 12 p. 87 s.), qu'elle recherche une
nouvelle activité professionnelle, ce qui ne l'empêche pas de garder son salon
de coiffure si elle entend en continuer l'exploitation, et le temps
d'adaptation de quatre mois et demi qui lui a été imparti par la recourante
apparaît comme étant approprié à sa situation.“).
Il TF ha poi esaminato se il raffronto dei redditi è stato effettuato
correttamente ed ha rinviato la causa all’assicuratore per nuovi accertamenti
su questo punto (cfr. anche sentenza K 56/05 del 31 agosto 2006).
In una
sentenza K 224/05 del 29 marzo 2007 il TF ha giudicato il caso di un assicurato
che dal 4 aprile 2003 ha ricevuto indennità per perdita di guadagno a causa di
malattia e che il 22 agosto 2003 è stato avvisato che, trascorso il periodo di
adattamento, dal 16 dicembre 2003 non avrebbe più ricevuto alcuna indennità
(decisione formale del 15 settembre 2003, decisione su opposizione dell’8
novembre 2004).
L’Alta Corte
ha rammentato che l’indennità per perdita di guadagno interviene laddove vi è
un’incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un rientro nella
precedente attività non è più possibile, questa funzione “ponte” della
prestazione viene meno e occorre esaminare se la persona assicurata può
esercitare, e in che misura, un’altra attività più consona al suo stato di
salute. In tal caso la giurisprudenza riconosce che alla persona assicurata
occorre assegnare un termine di 3-5 mesi per adattarsi alla sua nuova attività (“3.1.2
Die Taggeldversicherung entschädigt demnach nur solange Berufsunfähigkeit, als
nicht eine berufliche Neueingliederung notwendig geworden ist (Gebhard Eugster,
ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in: SZS 2003, S.
218). Die Umstellung ist mit der Natur der
Taggeldversicherung vereinbar, da hier die Bezugnahme auf den vor Eintritt des
Gesundheitsschadens ausgeübten Beruf nicht Wesensmerkmal des versicherten
Risikos darstellt. Taggeldleistungen nach KVG erfolgen (zunächst) unter der
Vorgabe einer bloss vorübergehenden Unfähigkeit, die angestammte Tätigkeit zu
versehen; diese tätigkeitsspezifische Überbrückungsfunktion entfällt, wenn
feststeht, dass eine Rückkehr in die bisherige Arbeit nicht mehr möglich sein
wird. 3.2 Solange noch die Prognose gestellt werden kann, die versicherte
Person werde die Arbeitsfähigkeit im angestammten Beruf mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit soweit zurückgewinnen, dass weitere Leistungen entfallen,
ist die dort gegebene funktionelle Einschränkung massgebend. Die Bezugsgrösse
für die Ermittlung der Arbeitsunfähigkeit wird aber auf alle zumutbaren, das
heisst nach den gesundheitlichen und weiteren persönlichen Verhältnissen in
Frage kommenden Beschäftigungen ausgeweitet, sobald feststeht, dass die
Wiederaufnahme der bisher ausgeübten Tätigkeit aufgrund des - stabilisierten
(RKUV 2000 Nr. U 366 S. 92, U 104/99) - Gesundheitszustandes nicht mehr in
Frage kommt (oder definitiv nur noch in geringerem Umfang als in einer
leidensangepassten Arbeit) und die versicherte Person eingliederungsfähig ist
(BGE 129 V 460 E. 4.2 S. 462; Meyer-Blaser, a.a.O., S. 39 ff.; Andreas Brunner,
Arbeitsunfähigkeit und Schadenminderungspflicht - Zumutbarkeit der
Verweisungstätigkeit, in: Case Management und Arbeitsunfähigkeit, Zürich 2006,
S. 77 ff.). 3.3 Ist ein Berufswechsel angezeigt, so gesteht die Rechtsprechung
der versicherten Person zur Anpassung an die veränderten Verhältnisse und zur
Stellensuche eine Übergangsfrist zu, während welcher das bisherige
Krankentaggeld geschuldet bleibt. In der Regel wird eine Frist von drei bis
fünf Monaten als angemessen betrachtet. Die Anpassungszeit beginnt mit der
Aufforderung des Taggeldversicherers zum Berufswechsel (BGE 114 V 281 E. 5b S.
289; 111 V 235 E. 2a S. 239; RKUV 2005 Nr. KV 342 S. 357 f., K 42/05; 2000 Nr. KV 112 S. 123 E. 3a, K 14/99).“).
L’Alta Corte ha ritenuto che nel preciso caso di specie un lasso di
tempo di 3 mesi fosse conforme alla giurisprudenza.
Alla luce
della suesposta giurisprudenza del TF e della dottrina, questo TCA, con sentenza
36.2013.58
del 29 novembre 2013 ha concluso che alla persona assicurata,
di norma, può essere imposto un cambiamento di professione solo laddove una
ripresa della propria attività non è più possibile. Questo è il caso, di
regola, se l’incapacità lavorativa nella propria professione è durata oltre 6
mesi.
Tuttavia il lasso di tempo
di 6 mesi non va inteso quale termine assoluto. Se prima dello scadere dei 6
mesi è accertato che la persona assicurata non potrà più svolgere la sua
attività ed un cambio di professione può essere imposto, l’assicuratore può
intervenire prima, dando alla persona assicurata un lasso di tempo adeguato (di
norma 3-5 mesi) per conformarsi alla nuova attività ed eseguendo l’abituale
raffronto dei redditi. Per contro se è reso verosimile, anche dopo 6 mesi, che
l’interessato può ancora svolgere, a breve, la sua attività lucrativa, di
principio, non può essergli imposto un cambio di professione e le indennità
devono continuare ad essergli corrisposte fino al reintegro nella sua
precedente attività.
In concreto l’insorgente
non può più svolgere in misura completa la propria precedente attività (cfr. doc.
38, presa di posizione del 19 dicembre 2014 del dr. med. __________: “[…] A
questo punto ritengo che il suo stato di salute vada considerato come
consolidato senza la prospettiva di un miglioramento tale da poter riproporre
il lavori di elettricista sui cantieri […]”), mentre è completamente abile
al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
Ne segue che
la decisione di assegnargli un termine per trovare un’attività adatta alle sue
condizioni di salute va confermata, essendo conforme alla giurisprudenza.
Quanto al
lasso di tempo di 3 mesi per adattarsi al suo stato di salute e trovare una
nuova occupazione, questo TCA evidenzia che, tenuto conto delle circostanze
concrete (cfr. DTF 114 V 289) e meglio l’età dell’assicurato (nato nel febbraio
1959), la difficile collocabilità sul mercato del lavoro, nonché le limitazioni
funzionali descritte dal medico fiduciario della cassa (cfr. doc. 20:
caricabilità fisica ridotta per sollevamento e trasporto di pesi leggeri fino a
10.
kg e da esigua a nulla per pesi medi fino a 25 kg, posizioni di lavoro lievemente ridotte o ridotte, tranne con ginocchia in flessione,
possibilità di mantenere posizioni statiche non oltre ½ senza interruzione,
manipolazione di oggetti e di attrezzi ridotta per quelli medi ed esigua per
quelli pesanti), esso deve essere portato a 5 mesi, ossia fino al 6 aprile
2015.
Su questo
punto la decisione deve essere modificata.
2.8
Va ora
esaminato se l’assicuratore ha calcolato correttamente il raffronto dei redditi.
Va qui
innanzitutto rilevato che l’insorgente ne contesta il principio, ritenendo che
non è compito dell’assicuratore malattie, ma semmai dell’UAI, procedere con il
calcolo dell’incapacità di guadagno poiché il contratto collettivo prevede il
versamento di 720 indennità nel corso di 900 giorni consecutivi. Tuttavia, come
già visto in precedenza (cfr. consid. 2.7), anche nell’ambito
dell’assicurazione malattia vige l’obbligo per l’assicurato di ridurre il danno
ed in particolare di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua in
attività leggere e confacenti al suo stato di salute. Infatti, nell'ambito dell'assicurazione d'indennità
giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare
tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal
danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in
attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla
salute (sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
Si tratta dunque ora di esaminare dal profilo economico le conseguenze
del danno alla salute subìto dal ricorrente.
2.9
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel
settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti
collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la
precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel caso in esame
l’assicuratore malattie ha preso in considerazione un reddito da valido, non
contestato, di fr. 69'420 [5’340 + 444.80] X 12; cfr. doc. 5), conseguito nel
2013.
(cfr. doc. 5), che aggiornato con i dati più attuali, riferiti al III°
trimestre 2014, ossia 0.8% (cfr. bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03 /04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html),
raggiunge fr. 69'975.
2.10
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485
consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora
pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la
propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico
riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,
svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U
274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la
più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,
consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la
Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch;
cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie
économique, 12-2014, p. 94).
Il salario statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x
102,5) nel 2013, ultimo anno disponibile.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore
alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale
di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio
ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).
Nel 2014 esso ammonterebbe a fr. 63’347 (62’844 +
[0,8% di fr. 62’844]; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/ blank/key/lohnentwicklung/quartal.html,
dato relativo al III° trimestre 2014, ultimo disponibile).
Circa la riduzione del
salario da invalido conformemente a quanto stabilito dalla sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, va rilevato che i dati di riferimento vanno adeguati in base
al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che
l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto (cfr. sentenza
9C_21/2014 del 2 aprile 2014, consid. 4.2). Non vi è una presunzione in tal
senso (sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014; sentenza 9C_205/2011 del 10
novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.).
In
concreto l’interessato è attivo presso il medesimo datore di lavoro fin dal
2009.
e non risulta aver messo in atto sforzi particolari, nel corso di questi
anni, per cambiare attività ed ottenere in questo modo un salario superiore.
Questo TCA deve pertanto
ritenere che l’insorgente si è accontentato del salario percepito.
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,
sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite
l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4
Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello
dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla
violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della
decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto
l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata
più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità
nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi
generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali
non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli
organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare
apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126
V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla
deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il
diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio
del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno
giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale
federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli
di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza
del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza
precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer
[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.
2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’assicuratore ha deciso una riduzione complessiva del 10%
In
concreto il TCA non ha motivo per distanziarsi da questo dato, non contestato
dall’insorgente e comunque conforme alla giurisprudenza.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 69’975 con quello da invalido di fr. 63’347,
ridotto del 10% a fr. 57’012, si ottiene un grado d’invalidità del 18,5%, inferiore
a quello del 25% previsto dalle CGA per il pagamento delle prestazioni (cfr.
art. 13.1 CGA, cfr. anche la sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004, consid.
4.
).
Ritenuto che cambiando
attività l’interessato sfrutterebbe al meglio la sua capacità lavorativa
residua è a giusta ragione che, dopo il periodo di adattamento, non vengano più
versate indennità.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata
modificata nel senso che il periodo di adattamento durante il quale versare
indennità al 50% va prolungato di due mesi (complessivamente 5 mesi), fino al 6
aprile 2015.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
modificata nel senso che il periodo di adattamento durante il quale versare
l’indennità giornaliera al 50% scade il 6 aprile 2015. Per il resto la
decisione impugnata è confermata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti