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Decisione

36.2015.7

Indennità giornaliera in caso di malattia. Periodo di adattamento prolungato da 3 a 5 mesi. Conferma del calcolo del grado d'incapacità di guadagno

16 marzo 2015Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente

dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3;

DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato la

graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,

dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione prece-dentemente

esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in

settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.

Del resto, deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi

citata).

2.4. In concreto l’insorgente è

stato visitato il 9 maggio 2014 dal dr. med. __________, FMH malattie

reumatiche, fisiatria e riabilitazione il quale, dopo aver descritto l’anamnesi

famigliare, personale remota, sociale ed attuale, la farmacoterapia, lo stato

reumatologico, lo stato neurologico periferico e la radiologia, ha posto la

diagnosi di lombalgia cronica, attualmente con sindrome vertebrale contenuta,

anamnesticamente con probabile componente spondilogena senza segni neurocompressivi

in/con turbe statiche del rachide (ipercifosi toracale parzialmente fissata),

alterazioni degenerative plurisegmentali soprattutto tra L3 e L5

(spondilartrosi e discopatie con stenosi foraminale bilaterale ad entrambi i

livelli), esiti da morbo di Scheuermann (toraco-?)lombare, asma allergico (doc.

20).

Lo specialista ha poi effettuato

una valutazione al termine della quale, dopo aver posto i limiti funzionali, ha

concluso affermando:

" (…)

Per la parte manuale della sua attività di elettricista, il signor

RI 1 rimane inabile nella misura del 50% inteso come riduzione del rendimento

ma con presenza normale. Per le mansioni d’ufficio e quelle direzionali sui

cantieri (25%/25% circa) non vi è invece una significativa riduzione della sua

capacità lavorativa. Secondo le sue dichiarazioni la parte manuale riguarda

circa la metà del suo lavoro. Ne risulta perciò un’inabilità lavorativa

complessiva del 25% (inteso come riduzione del rendimento ma con presenza

normale), valutazione che perdurerà almeno ancora per 3 mesi. La prognosi a

lungo termine resta incerta.

Per attività rispettose alle sue attuali risorse fisiche il signor

RI 1 risulta abile al lavoro al 100% sin d’ora.

Il trattamento attuato è adeguato alla presente patologia. Non vi

è una indicazione chirurgica del caso. Considerando le caratteristiche della

patologia degenerativa potrebbe invece essere preso in considerazione per

esempio un blocco sacrale.” (doc. 20)

Il 4 dicembre 2014 il dr.

med. __________, FMH medicina interna, medico curante dell’insorgente, ha

affermato:

" (…)

Con la presente certifico di aver in cura da numerosi anni per

vari motivi il Signor RI 1 il quale dall’inizio di dicembre dello scorso anno

ha iniziato a presentare dei dolori invalidanti alla schiena motivo per il

quale dopo un periodo iniziale di inabilità lavorativa al 70% dal 03 febbraio

2014 risulta inabile al suo lavoro nella misura del 50%.

Questo grado di inabilità lavorativa gli permette di poter

continuare a lavorare presso la sua Ditta in parte come coordinatore di lavoro,

in parte come impiegato d’ufficio, in parte come operaio stesso.

Dal momento che attualmente non è prevedibile un aumento del suo

grado di attività lavorativa presso un campo simile a quello appreso dal

paziente è stata inoltrata anche domanda di invalidità.

Non è escluso comunque con le misure intraprese (fisioterapia,

medicamenti, ecc) in un futuro a medio termine, il grado di inabilità

lavorativa possa ridursi ulteriormente” (allegato al doc. 36)

Il 19 dicembre 2014 il dr.

med. __________ ha preso posizione sulle valutazioni del dr. med. __________,

affermando:

" (…)

Ho esaminato il signor RI 1 su vostro incarico il 09.05.2014

stabilendo una capacità lavorativa del 75% (100% per attività fisicamente

leggere, 50% per lavori di elettricista), valutazione basata su quanto

affermato dal paziente ossia che svolge metà del suo impiego con attività

d’ufficio e di controllo sui cantieri e l’altra metà con mansioni di

elettricista (posa ecc.). Dal 01.07.2014 il medico curante Dr. __________ ha

certificato un’ulteriore inabilità lavorativa del 50% specificando nel suo

rapporto del 11.09.2014 che ciò è da intendersi come abilità lavorativa normale

per i piccoli lavori d’ufficio (25%) e quale supervisore sui cantieri (25%) con

invece un’inabilità del 100% per le mansioni di elettricista.

In un suo successivo certificato del 04.12 2004 afferma che così

facendo il paziente potrà continuare a lavorare presso il suo datore di lavoro.

Ipotizza inoltre un possibile miglioramento a medio-termine grazie alle misure

terapeutiche intraprese.

Nella sua lettera del 03.12.2014 all’CO 1 il signor RI 1 specifica

che i lavori d’ufficio e di direzione sui cantieri lo occuperebbero solo nella

misura del 25%. Svolge inoltre piccole riparazioni per un altro 25% mentre

sarebbe impossibilitato ad eseguire i normali lavori di elettricista.

Ricordo che la sintomatologia dolorosa all’origine della ridotta

capacità lavorativa (lombalgia cronica) risale ad alcuni anni. La sofferenza è

riconducibile ad alterazioni strutturali di una certa importanza con disturbi

che malgrado un adeguato trattamento riabilitativo e farmacologico lo

impediscono da ormai un anno nello svolgere regolarmente la sua attività. A

questo punto ritengo che il suo stato di salute vada considerato come

consolidato senza la prospettiva di un miglioramento tale da poter riproporre

il lavori di elettricista sui cantieri. Per gli aspetti assicurativi fanno

quindi stato le mie considerazioni nel rapporto del 09.05.2014 con un’abilità

lavorativa all’attuale posto di lavoro del 50% (attività d’ufficio, di

controllo e di piccoli interventi riparativi). Per gli stessi o per analoghi

rispettose alle limitazioni funzionali stabilite il signor RI 1 risulta dal

profilo medico-teorico abile al 100%. Per i lavori prettamente manuali

(elettricista con mansioni sui cantieri, metà del suo impiego) vi è invece un’inabilità

lavorativa completa come certificata dal medico curante e confermata dallo

stesso paziente.

Questa valutazione non prende in considerazione fattori non medici

che possono ostacolare un reinserimento del paziente in un’altra attività.”

(doc. 38)

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventual-mente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle

prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di

rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie,

la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi

imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere

a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Alla luce delle

tavole processuali e della documentazione medica prodotta dalle parti, questo

Tribunale, per i seguenti motivi, non ha alcuna ragione per distanziarsi dalle

conclusioni cui è giunto il dr. med. __________, il quale ha stabilito che

l’insorgente è completamente abile al lavoro in attività adeguate e confacenti

al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte.

Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Il

dr. med. __________, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione, si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato,

ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed

ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalla visita effettuata il 9 maggio 2014 e dal referto del 4

dicembre 2014 del medico curante, dr. med. __________.

Alle valutazioni del

medico fiduciario va attribuita piena forza probante. Il medico curante, non

specialista nella materia che qui interessa, non si è del resto espresso circa

la capacità lavorativa dell’interessato in attività leggere e confacenti allo

stato di salute dell’insorgente, concentrandosi piuttosto sulla capacità al

lavoro nell’attività svolta fino ad ora. Come visto, tuttavia, al ricorrente

incombe l’obbligo di ridurre il danno, mettendo a frutto la sua capacità

lavorativa in quelle attività dove meglio può sfruttare la sua residua capacità

lavorativa. Per cui, nel caso di specie determinante non è il grado di capacità

lavorativa nella professione da ultimo esercitata, bensì la capacità lavorativa

in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, che il dr. med. __________

ha, in maniera approfondita e motivata, valutato nel 100%, tenuto conto delle

limitazioni ivi descritte.

L’insorgente non apporta documentazione

medica atta a sovvertire le convincenti conclusioni dello specialista in

reumatologia, limitandosi a chiedere l’allestimento di una perizia neutra.

Tuttavia, in assenza di qualsiasi referto medico che oggettivi una valutazione

diversa rispetto a quella del medico fiduciario, questo Tribunale non ha alcun

motivo per dar seguito alla richiesta dell’insorgente.

Va del resto qui

evidenziato che in una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha

giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno

fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato

che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia

dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative

che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È pure stato dichiarato in

grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in

mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una

funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a

livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da

risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38 del 3 marzo 2005).

È poi stato ritenuto

completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco

implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di

professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad

entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo

(riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle;

STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

Con un giudizio I 27/06 e

U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In concreto, quindi, alla

luce della giurisprudenza sopra riportata, questo Tribunale ritiene che anche

nel caso di specie sul mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni,

essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i

disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera

completa.

In questo contesto è utile

ricordare che secondo la giurisprudenza se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -

senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di

lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -

che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno

fisico rispetto a quella originariamente esercitata.

Del resto deve essere ricordato che il

principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da

una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e

dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non

realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma

talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione

irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In queste condizioni la

valutazione del dr. med. __________ va confermata senza che sia necessario

l’allestimento di una perizia.

Va a questo

proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01;

DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V

344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.7. Va

ancora rammentato che con sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la

nostra Alta Corte federale ha stabilito che, per il diritto all'indennità ex

art. 12bis LAMI, qualora un cambiamento di professione si imponga, tenuto conto

dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede

l'indennizzazione anche di un'incapa­ci­tà parziale, determinante diventa

l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p. 106ss.; RAMI 1994, p. 113ss.).

In tale ipotesi va, cioè,

considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere realizzato senza

la malattia nella precedente professione e il reddito che, invece, é realizzato

o potrebbe essere ragio­nevolmente esatto nella nuova professione.

Il grado di invalidità

viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in considerazione l'intero

Considerandi

mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque, concesso un periodo di

adattamento la cui durata dipenderà dalle pecu­liarità di ogni caso concreto

(DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss.).

Il TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti

dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca

di un nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V

289.

consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a; Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der

Taggeldversicherung nach KVG, in LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr.

tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente

riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha

tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi

la durata del periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle circostanze

concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato,

le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg.

consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7

agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante

la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123

consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di

transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte

dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti

a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ

2000.

II pag. 440).

Come visto, l'art. 6 LPGA definisce

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività.

Nel caso di specie l’interessato

è ininterrottamente incapace al lavoro nella sua professione, perlomeno

al 50%, dal 9 dicembre 2013.

L’assicuratore, con

decisione formale 7 novembre 2014 (doc. 35), ha imposto al ricorrente un cambio

di professione e gli ha assegnato un termine di tre mesi, scadente il 6 febbraio

2015, per cambiare attività.

A questo proposito la dottrina rammenta che un’incapacità di

lavoro di lunga durata, di regola, va ritenuta se supera i 6 mesi (cfr. Kieser,

ATSG Kommentar, 2a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, n. 20 ad art. 6,

pag. 112). Inoltre, il cambiamento di attività va escluso fin quando non può

essere ragionevolmente richiesto (cfr. Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione,

Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, n. 20 ad art. 6, pag. 112, con riferimento alla

DTF 114 V 283 dove il lasso di tempo di 6 mesi non è stato messo in

discussione).

L’art. 3.4 seconda frase

delle Condizioni generali d’assicurazione, riprendendo in sostanza il contenuto

dell’art. 6 LPGA, prevede che possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività in caso

d’incapacità al lavoro di lunga durata.

A questo proposito nel

rapporto della Commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990

relativo all’iniziativa parlamentare sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, pubblicato nel FF 1991 II pag. 177 seguenti, a pag. 239,

circa l’art. 6 LPGA, figura che:

" La

nozione d'incapacità al lavoro figura in varie leggi delle assicurazioni

sociali, sovente come condizione per l'erogazione di prestazioni pecuniarie, ma

non è stata definita più dettagliatamente. La giurisprudenza le

ha tuttavia dato una definizione precisa, che viene ripresa nella presente

disposizione. È determinante l'incapacità, per motivi di salute, di svolgere il

proprio lavoro nell'attuale professione o settore d'attività oppure, per

periodi più lunghi (in generale oltre 6 mesi), anche in un'altra professione o

campo d'attività.”

Con sentenza K 31/04 del 9

dicembre 2004 l’Alta Corte ha dovuto giudicare il caso di una parrucchiera

incapace al lavoro al 50% dal 5 al 19 marzo 2003 ed al 100% dal 20 marzo 2003.

L’assicuratore, con decisione del 21 maggio 2003, ha imposto all’interessata di cambiare professione ed ha versato le indennità fino al 21

settembre 2003 (consid. A). In seguito all’opposizione presentata

dall’insorgente, l’assicuratore, dopo aver eseguito alcuni accertamenti medici,

ha parzialmente modificato la decisione ed ha prolungato il versamento delle

indennità fino al 31 ottobre 2003 poiché solo da metà giugno 2003 era stato

stabilito che l’interessata non avrebbe più potuto riprendere l’attività di

parrucchiera e il termine d’adattamento di 4 mesi (e mezzo) per cambiare

professione poteva decorrere solo da quel momento.

Il Tribunale cantonale

aveva accolto il ricorso e rinviato la causa alla Cassa. I giudici cantonali

avevano ritenuto che occorreva attendere l’esito della domanda AI circa il

reinserimento professionale prima di decidere. In caso di accoglimento della

richiesta l’assicuratore avrebbe dovuto pagare le indennità fino

all’esaurimento del diritto, in caso di rifiuto della richiesta di

reintegrazione avrebbe potuto limitare il versamento delle indennità

giornaliere fino al termine del periodo di adattamento, che la Cassa avrebbe

nuovamente dovuto esaminare tenuto conto di tutte le circostanze del caso.

Inoltre l’assicuratore avrebbe dovuto effettuare il raffronto dei redditi per

stabilire se, al termine del periodo di adattamento, l’interessata avrebbe

avuto diritto ad ulteriori prestazioni.

Il TF ha parzialmente

accolto il ricorso dell’assicuratore e rinviato gli atti alla Cassa.

L’Alta Corte ha infatti

evidenziato che oggetto del contendere era quello di stabilire il lasso di

tempo necessario per cambiare professione e sapere se al termine del periodo

d’adattamento l’assicuratore sarebbe stato tenuto a versare ulteriori

prestazioni. Il TF, dopo aver escluso che fosse necessario, nel preciso caso di

specie, attendere l’esito della vertenza in ambito AI e dopo aver riassunto le

norme e la giurisprudenza applicabili, che questo TCA ha citato ai consid. da 2.1 a 2.3, ha affermato che da metà giugno 2003 l’interessata non può più, dal punto di vista medico,

esercitare la propria attività di parrucchiera a causa di problemi di allergia

ai prodotti da lei utilizzati e che a partire da quel momento la

sua incapacità di lavoro in questa professione va considerata di lunga durata

ai sensi dell’art. 6 seconda frase LPGA (“3.3 Depuis mi-juin 2003, l'intimée ne peut plus, du point de vue médical, exercer son activité de coiffeuse dans le

salon qu'elle exploite, en raison d'un problème d'allergie aux produits de

coiffure. A partir de ce moment-là, son incapacité

de travail dans cette profession ne pouvait qu'être de longue durée au sens de

l'art. 6 deuxième phrase LPGA (Gebhard Eugster,

ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in RSAS 2003 p.

218.

s.; voir aussi Kieser, op. cit., Art. 6 LPGA, ch. 3 n° 10 p. 87).“). L’Alta Corte ha poi rilevato che il termine

assegnato dalla Cassa per cambiare professione va da metà giugno al 31 ottobre ed

è dunque di 4 mesi e mezzo e lo ha ritenuto, nel preciso caso di specie,

adeguato (“[…] Point n'est besoin d'examiner

plus avant si l'intimée, âgée au moment déterminant de 52 ans, présentait un

âge relativement « avancé » comme le déclarent les premiers juges ou un âge «

moyen » comme l'affirme la recourante. Même si la pratique de l'octroi d'un

temps d'adaptation n'est pas uniforme, cela ne justifie pas en soi l'octroi

d'une période d'adaptation supérieure à quatre mois et demi (ATF 111 V 239 s.

consid. 2b, où il s'agissait précisément d'un coiffeur; voir aussi SVR 2001 KV

Nr. 34 consid. 9, où la juridiction cantonale a considéré comme approprié un

délai de 5 mois et demi environ). Le fait que l'intimée, en parallèle à ses

recherches pour trouver une nouvelle activité professionnelle, doive

entreprendre des démarches pour remettre son exploitation ne joue par ailleurs

aucun rôle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, on peut

raisonnablement exiger de l'intimée, aussi bien objectivement que

subjectivement (ATF 129 V 463 consid. 4.3 et 465 consid. 5.4, 114 V 290 consid.

5b; Kieser, op. cit., Art. 6 LPGA, ch. 5 n° 12 p. 87 s.), qu'elle recherche une

nouvelle activité professionnelle, ce qui ne l'empêche pas de garder son salon

de coiffure si elle entend en continuer l'exploitation, et le temps

d'adaptation de quatre mois et demi qui lui a été imparti par la recourante

apparaît comme étant approprié à sa situation.“).

Il TF ha poi esaminato se il raffronto dei redditi è stato effettuato

correttamente ed ha rinviato la causa all’assicuratore per nuovi accertamenti

su questo punto (cfr. anche sentenza K 56/05 del 31 agosto 2006).

In una

sentenza K 224/05 del 29 marzo 2007 il TF ha giudicato il caso di un assicurato

che dal 4 aprile 2003 ha ricevuto indennità per perdita di guadagno a causa di

malattia e che il 22 agosto 2003 è stato avvisato che, trascorso il periodo di

adattamento, dal 16 dicembre 2003 non avrebbe più ricevuto alcuna indennità

(decisione formale del 15 settembre 2003, decisione su opposizione dell’8

novembre 2004).

L’Alta Corte

ha rammentato che l’indennità per perdita di guadagno interviene laddove vi è

un’incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un rientro nella

precedente attività non è più possibile, questa funzione “ponte” della

prestazione viene meno e occorre esaminare se la persona assicurata può

esercitare, e in che misura, un’altra attività più consona al suo stato di

salute. In tal caso la giurisprudenza riconosce che alla persona assicurata

occorre assegnare un termine di 3-5 mesi per adattarsi alla sua nuova attività (“3.1.2

Die Taggeldversicherung entschädigt demnach nur solange Berufsunfähigkeit, als

nicht eine berufliche Neueingliederung notwendig geworden ist (Gebhard Eugster,

ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in: SZS 2003, S.

218). Die Umstellung ist mit der Natur der

Taggeldversicherung vereinbar, da hier die Bezugnahme auf den vor Eintritt des

Gesundheitsschadens ausgeübten Beruf nicht Wesensmerkmal des versicherten

Risikos darstellt. Taggeldleistungen nach KVG erfolgen (zunächst) unter der

Vorgabe einer bloss vorübergehenden Unfähigkeit, die angestammte Tätigkeit zu

versehen; diese tätigkeitsspezifische Überbrückungsfunktion entfällt, wenn

feststeht, dass eine Rückkehr in die bisherige Arbeit nicht mehr möglich sein

wird. 3.2 Solange noch die Prognose gestellt werden kann, die versicherte

Person werde die Arbeitsfähigkeit im angestammten Beruf mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit soweit zurückgewinnen, dass weitere Leistungen entfallen,

ist die dort gegebene funktionelle Einschränkung massgebend. Die Bezugsgrösse

für die Ermittlung der Arbeitsunfähigkeit wird aber auf alle zumutbaren, das

heisst nach den gesundheitlichen und weiteren persönlichen Verhältnissen in

Frage kommenden Beschäftigungen ausgeweitet, sobald feststeht, dass die

Wiederaufnahme der bisher ausgeübten Tätigkeit aufgrund des - stabilisierten

(RKUV 2000 Nr. U 366 S. 92, U 104/99) - Gesundheitszustandes nicht mehr in

Frage kommt (oder definitiv nur noch in geringerem Umfang als in einer

leidensangepassten Arbeit) und die versicherte Person eingliederungsfähig ist

(BGE 129 V 460 E. 4.2 S. 462; Meyer-Blaser, a.a.O., S. 39 ff.; Andreas Brunner,

Arbeitsunfähigkeit und Schadenminderungspflicht - Zumutbarkeit der

Verweisungstätigkeit, in: Case Management und Arbeitsunfähigkeit, Zürich 2006,

S. 77 ff.). 3.3 Ist ein Berufswechsel angezeigt, so gesteht die Rechtsprechung

der versicherten Person zur Anpassung an die veränderten Verhältnisse und zur

Stellensuche eine Übergangsfrist zu, während welcher das bisherige

Krankentaggeld geschuldet bleibt. In der Regel wird eine Frist von drei bis

fünf Monaten als angemessen betrachtet. Die Anpassungszeit beginnt mit der

Aufforderung des Taggeldversicherers zum Berufswechsel (BGE 114 V 281 E. 5b S.

289; 111 V 235 E. 2a S. 239; RKUV 2005 Nr. KV 342 S. 357 f., K 42/05; 2000 Nr. KV 112 S. 123 E. 3a, K 14/99).“).

L’Alta Corte ha ritenuto che nel preciso caso di specie un lasso di

tempo di 3 mesi fosse conforme alla giurisprudenza.

Alla luce

della suesposta giurisprudenza del TF e della dottrina, questo TCA, con sentenza

36.2013.58

del 29 novembre 2013 ha concluso che alla persona assicurata,

di norma, può essere imposto un cambiamento di professione solo laddove una

ripresa della propria attività non è più possibile. Questo è il caso, di

regola, se l’incapacità lavorativa nella propria professione è durata oltre 6

mesi.

Tuttavia il lasso di tempo

di 6 mesi non va inteso quale termine assoluto. Se prima dello scadere dei 6

mesi è accertato che la persona assicurata non potrà più svolgere la sua

attività ed un cambio di professione può essere imposto, l’assicuratore può

intervenire prima, dando alla persona assicurata un lasso di tempo adeguato (di

norma 3-5 mesi) per conformarsi alla nuova attività ed eseguendo l’abituale

raffronto dei redditi. Per contro se è reso verosimile, anche dopo 6 mesi, che

l’interessato può ancora svolgere, a breve, la sua attività lucrativa, di

principio, non può essergli imposto un cambio di professione e le indennità

devono continuare ad essergli corrisposte fino al reintegro nella sua

precedente attività.

In concreto l’insorgente

non può più svolgere in misura completa la propria precedente attività (cfr. doc.

38, presa di posizione del 19 dicembre 2014 del dr. med. __________: “[…] A

questo punto ritengo che il suo stato di salute vada considerato come

consolidato senza la prospettiva di un miglioramento tale da poter riproporre

il lavori di elettricista sui cantieri […]”), mentre è completamente abile

al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

Ne segue che

la decisione di assegnargli un termine per trovare un’attività adatta alle sue

condizioni di salute va confermata, essendo conforme alla giurisprudenza.

Quanto al

lasso di tempo di 3 mesi per adattarsi al suo stato di salute e trovare una

nuova occupazione, questo TCA evidenzia che, tenuto conto delle circostanze

concrete (cfr. DTF 114 V 289) e meglio l’età dell’assicurato (nato nel febbraio

1959), la difficile collocabilità sul mercato del lavoro, nonché le limitazioni

funzionali descritte dal medico fiduciario della cassa (cfr. doc. 20:

caricabilità fisica ridotta per sollevamento e trasporto di pesi leggeri fino a

10.

kg e da esigua a nulla per pesi medi fino a 25 kg, posizioni di lavoro lievemente ridotte o ridotte, tranne con ginocchia in flessione,

possibilità di mantenere posizioni statiche non oltre ½ senza interruzione,

manipolazione di oggetti e di attrezzi ridotta per quelli medi ed esigua per

quelli pesanti), esso deve essere portato a 5 mesi, ossia fino al 6 aprile

2015.

Su questo

punto la decisione deve essere modificata.

2.8

Va ora

esaminato se l’assicuratore ha calcolato correttamente il raffronto dei redditi.

Va qui

innanzitutto rilevato che l’insorgente ne contesta il principio, ritenendo che

non è compito dell’assicuratore malattie, ma semmai dell’UAI, procedere con il

calcolo dell’incapacità di guadagno poiché il contratto collettivo prevede il

versamento di 720 indennità nel corso di 900 giorni consecutivi. Tuttavia, come

già visto in precedenza (cfr. consid. 2.7), anche nell’ambito

dell’assicurazione malattia vige l’obbligo per l’assicurato di ridurre il danno

ed in particolare di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua in

attività leggere e confacenti al suo stato di salute. Infatti, nell'ambito dell'assicurazione d'indennità

giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare

tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal

danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in

attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla

salute (sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Si tratta dunque ora di esaminare dal profilo economico le conseguenze

del danno alla salute subìto dal ricorrente.

2.9

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel

settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti

collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso in esame

l’assicuratore malattie ha preso in considerazione un reddito da valido, non

contestato, di fr. 69'420 [5’340 + 444.80] X 12; cfr. doc. 5), conseguito nel

2013.

(cfr. doc. 5), che aggiornato con i dati più attuali, riferiti al III°

trimestre 2014, ossia 0.8% (cfr. bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03 /04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html),

raggiunge fr. 69'975.

2.10

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora

pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,

svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la

più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la

Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch;

cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie

économique, 12-2014, p. 94).

Il salario statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x

102,5) nel 2013, ultimo anno disponibile.

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale

di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio

ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).

Nel 2014 esso ammonterebbe a fr. 63’347 (62’844 +

[0,8% di fr. 62’844]; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/ blank/key/lohnentwicklung/quartal.html,

dato relativo al III° trimestre 2014, ultimo disponibile).

Circa la riduzione del

salario da invalido conformemente a quanto stabilito dalla sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, va rilevato che i dati di riferimento vanno adeguati in base

al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che

l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto (cfr. sentenza

9C_21/2014 del 2 aprile 2014, consid. 4.2). Non vi è una presunzione in tal

senso (sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014; sentenza 9C_205/2011 del 10

novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.).

In

concreto l’interessato è attivo presso il medesimo datore di lavoro fin dal

2009.

e non risulta aver messo in atto sforzi particolari, nel corso di questi

anni, per cambiare attività ed ottenere in questo modo un salario superiore.

Questo TCA deve pertanto

ritenere che l’insorgente si è accontentato del salario percepito.

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello

dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla

deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il

diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio

del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno

giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale

federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli

di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza

del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza

precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’assicuratore ha deciso una riduzione complessiva del 10%

In

concreto il TCA non ha motivo per distanziarsi da questo dato, non contestato

dall’insorgente e comunque conforme alla giurisprudenza.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 69’975 con quello da invalido di fr. 63’347,

ridotto del 10% a fr. 57’012, si ottiene un grado d’invalidità del 18,5%, inferiore

a quello del 25% previsto dalle CGA per il pagamento delle prestazioni (cfr.

art. 13.1 CGA, cfr. anche la sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004, consid.

4.

).

Ritenuto che cambiando

attività l’interessato sfrutterebbe al meglio la sua capacità lavorativa

residua è a giusta ragione che, dopo il periodo di adattamento, non vengano più

versate indennità.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata

modificata nel senso che il periodo di adattamento durante il quale versare

indennità al 50% va prolungato di due mesi (complessivamente 5 mesi), fino al 6

aprile 2015.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

modificata nel senso che il periodo di adattamento durante il quale versare

l’indennità giornaliera al 50% scade il 6 aprile 2015. Per il resto la

decisione impugnata è confermata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti