Lexipedia

Decisione

36.2015.70

RIPAM 2015. Superamento del reddito massimo. Deduzione degli interessi passivi corretta. Il plafonamento della deduzione è voluto dal legislatore

17 dicembre 2015Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura

dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari

all’AVS/AI.”

La prassi del Tribunale

cantonale delle Assicurazioni (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V.

ed A., consid. 2.12) ricorda che il legislatore ha – tramite la Laps –

accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in

materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta

importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di

trattamento di favore per le modalità di ottenimento della riduzione).

2.6. L’amministrazione

ha correttamente determinato il valore del fabbisogno in applicazione delle

norme transitorie della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali che, all’art. 37 cpv. 5, prevede come, in “deroga

all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014, fanno stato i limiti previsti dalla

legge per gli anni 2011 e 2012” cifrato quindi in CHF 17’368. La norma in

questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20 dicembre 2012

in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94). Alla persona sola senza figli,

in base ai dati espressi va riconosciuto l’aiuto sociale unicamente sino al

conseguimento di un reddito massimo di CHF 29'526.60 (= 3.4. x 17’368/2).

2.7. Dai

lavori preparatori tesi all’adozione delle norme poi divenute effettive il 1°

gennaio 2012, discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima

ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS.

Va sin d’ora osservato che, come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2

febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011,

36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del

10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno

1999 e 36.03.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come: "per costante

giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla

realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di

tassazione. E' possibile scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati.

… l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento

fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni

sociali". Salvo casi eccezionali, che ancora le norme del regolamento

riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal)

ove viene eseguito un nuovo calcolo autonomo indipendente dalla decisione di

tassazione, sia l’amministrazione che il Tribunale cantonale delle

Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal

Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

Costante

prassi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, già adottata sotto

l’egida della normativa in vigore sino a fine 2011, vuole che l’amministrazione

sia tenuta ad applicare la tassazione decisa dall’esecutivo e, quando ciò non

sia possibile, per il difetto dell’attualità dei dati, l’amministrazione deve

accertare i dati relativi alla capacità economica dell’assicurato o degli

assicurati formanti l’unità di riferimento (UR qui di seguito), manualmente e

non può – salvo che per l’accertamento della sostanza (art. 14 cpv. 3 RLCAMal)

– far capo a una tassazione diversa, ance se successiva.

In

altri termini, come rammenta il tenore dell’art. 14 cpv. 1 RLCAMal, la Cassa

deve procedere all’accertamento manuale del reddito quando sia adempiuta una

delle condizioni seguenti:

a) persone

soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione

svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o

dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate

in Svizzera;

b) persone

domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

c) decesso

del coniuge o del partner registrato;

d) divorzio

o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione

domestica registrata;

e) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o

malattia, maternità/paternità;

f) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento

professionale;

g) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione;

h) persone

sole conformemente all’art. 11 cpv. 1 del presente regolamento che hanno

iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione.

La

Cassa procede invece mediante l’accertamento manuale del diritto alla RIPAM, e

quindi stabilisce manualmente i parametri economici al di fuori dei dati

accertati a livello fiscale, quando ne sia richiesta dall’assicurato nelle

seguenti circostanze:

a) cessazione

parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)

del capoverso 1;

b) diminuzione

delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle

assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al

relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c) diminuzione

del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori

oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla

tassazione fiscale determinante;

d) diminuzione

degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione

fiscale determinante;

e) diminuzione

importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale

determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per

necessità primarie proprie.

In

queste due costellazioni comunque la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,

in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e

mobiliare), ne accerta i valori tramite l’ultima tassazione fiscale cresciuta

Considerandi

in giudicato al momento dell’istanza.

In

generale poi va ribadito che, se non sono dati gli elementi per la

determinazione manuale del reddito disponibile, il giudice, e

l’amministrazione, sono vincolati alla tassazione applicabile. Già sotto

l’egida delle norme in vigore sino alla fine del 2011 il Tribunale cantonale

delle Assicurazioni aveva imposto questa prassi mutuata dalla giurisprudenza

federale in tema di determinazione dei contributi in applicazione della LAVS.

Nelle STCA 36.96.79 del 22 maggio 1997; 36.1999.28 del 2 giugno 1999 in re M., 36.2004.91 del 29 marzo 2004 in re S. e nella STCA 36.2004.112 in re E. consid. 2.4.,

questa Corte ha ritenuto:

"

Per prassi di questo TCA ogni

tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata ….

In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA

si è sempre ritenuto che:

"Le casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle

assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente

dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una

tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori

manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si

debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di

assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale

non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali

e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando

particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività

indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale

anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique

VSI 1997 pag. 26 consid. 2b,

1993.

pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF

110.

V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC

1985.

pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a =

RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale

è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

Non

è possibile quindi non applicare una tassazione emanata per il periodo di

riferimento scelto dal Consiglio di Stato ed applicarne altra, anche se più

favorevole all’assicurato. Se in periodo successivo alla tassazione di

riferimento le condizioni economiche dell’assicurato o dell’UR peggiorano ed è

realizzata una delle ipotesi dell’art. 14 cpv. 1 o 2 RLCAMal l’amministrazione

non applica la tassazione ma accerta d’ufficio manualmente i redditi conseguiti

dall’UR. In difetto di tale costellazione, come detto, la tassazione deve

essere applicata.

2.8

Come

evidenziato l’art. 14 cpv. 3 RLCAMal permette invece all’amministrazione di

fare capo ai dati fiscali dell’ultima tassazione divenuta definitiva e

successiva all’anno di computo, esclusivamente per l’accertamento dell’entità

della sostanza e del reddito prodotto dalla stessa e ciò salvo eccezioni che

qui non sussistono. Non così però per i redditi e gli altri dati in genere per

i quali è necessario l’allestimento di un modulo che va trasmesso alla persona

interessata al fine di permettere l’accertamento della situazione più prossima

all’anno per il quale il sussidio è richiesto. L’allestimento di un modulo da

parte della persona o dell’UR interessata ha quale scopo non solo un

accertamento più preciso e puntuale ma anche quello di permettere all’UR

interessata di esercitare il suo diritto di essere sentita (DTF 9C_961/2009 del

17.

gennaio 2011 e STCA 36.2012.73 in re E.S. del 5 novembre 2012).

Per quanto riguarda invece il

periodo temporale per il quale deve avvenire l’accertamento dei redditi

conseguiti per l’accertamento manuale, deve essere qui fatto riferimento alla

giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, che

scaturisce dall’interpretazione dell’art. 65 cpv. 3 LAMal secondo cui

“I Cantoni provvedono

affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su

richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari

più recenti”, già formulata sotto l’egida delle norme ticinesi vigenti sino

a fine 2011. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del

reddito (STCA 11 marzo 2011 inc. 36.2011.1; 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; 27

novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc.

36.2003

; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc.

36.2004

; e 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) in cui ha sempre confermato

che:

“Per l'accertamento autonomo del

reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire

è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi di una

sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione

contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque

tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui

l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i

dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati

dell'anno per il quale il sussidio è chiesto…”.

(STCA 36.2011.1

del 16 marzo 2011 in re F.B., consid. 8)

2.9

Nel

caso in esame non occorre svolgere particolari verifiche d’accertamento

siccome, come evoca la ricorrente stessa, la sua decisione di tassazione (resa

su reclamo) conduce a ritenere un reddito lordo complessivo di CHF 54’841.00

somma dalla quale sono deducibili: l’importo del premio medio di riferimento

cifrato in CHF 4'875.00, le spese professionali per CHF 3’100.00 (debbono

infatti essere considerate le spese effettive, quand’anche si ritenesse

comunque il limite massimo della possibile deduzione, ossia CHF 4'000.00, il

risultato non muterebbe), i contributi AVS AI IPG per complessivi CHF 488.00 e

gli interessi passivi per CHF 3'000.00. L’importo del RD che ne deriva è

superiore al limite di reddito che conferisce il diritto alla riduzione del

premio CHF 43’7378.00, importo decisamente superiore al limite del RDM fissato

in CHF 29'525.60.

2.10

L’assicurata ha prodotto la

tassazione 2013 che, come specificato in precedenza, non può essere utilizzata

per la sua determinazione del diritto alla riduzione del premio. Infatti

nell’ipotesi in cui la tassazione determinata dal Consiglio di Stato non sia

utilizzabile perché mutate le condizioni economiche o personali

dell’assicurata, nei limiti dell’art. 14 RLCAMal citato in precedenza, la

tassazione dei periodi successivi non può essere utilizzata (salvo che per

determinare la sostanza) ma il reddito disponibile deve essere calcolato

manualmente.

2.11

La soluzione non sarebbe

diversa anche volendo ritenere i redditi indicati dall’assicurata stessa come

conseguiti da ultimo con la sua attività lucrativa, ossia CHF 1’349.00 al netto

degli oneri sociali, percepiti 12 volte all’anno, e quindi 16'188.00, importo

inferiore ai CHF19’285.00 ritenuti nella decisione fiscale 2012 resa su reclamo.

In effetti la ricorrente ha acquisito la proprietà dell’immobile in cui vivono

i genitori e la sorella, assumendone gli oneri ipotecari (casa a __________ in

Via __________) ed incassando le relative pigioni. Agli atti la ricorrente ha

prodotto, a dimostrazione delle sue più recenti entrate finanziarie, le copie

delle prime pagine dei contratti di locazione __________ /__________ e __________

nonché RI 1 /__________ da cui si desumono entrate per pigioni per CHF 19'800 +

12'000 = 31’800. A questo importo va aggiunto il reddito da capitali e titoli.

Anche senza il computo di quest’ultima posta il redito complessivo lordo

assomma a valore (CHF 31'800 + 16'188 = CHF 47'988) che, dedotte le spese

professionali e gli interessi passivi massimi (CHF 4'000 + CHF 3'000) ed il PMR

(CHF 4'875), non consentirebbe comunque di concedere l’aiuto sociale siccome

assommante a CHF 36'113.00.

2.12

Alla luce di quanto precede il

ricorso va respinto. Non si percepiscono tassa di giustizia e spese e non si

attribuiscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti