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Decisione

36.2015.77

RIPAM 2015. Diminuzione redditi. Calcolo autonomo al di fuori della tassazione. Superamento dei limiti

21 dicembre 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i principi giuridici che reggono la materia, sottolinea la correttezza del

calcolo operato e l’inutilizzabilità della decisione di tassazione 2014 alla

luce della costante prassi amministrativa, fondata sui lavori preparatori e

confermata dalla giurisrpudenza in materia.

Ai ricorrenti è stata

offerta la possibilità di chiedere l’assunzione di ulteriori prove e di

esprimersi sui fatti di causa il 27 novembre 2015 (doc. IV) ciò che i signori __________

hanno fatto il successivo 2 dicembre 2015. Essi hanno ribadito le loro

conclusioni a sostegno delle quali hanno prodotto documenti, per grossa parte già

contenuti agli atti, cui hanno aggiunto la formale decisione

dell’amministrazione relativa alla RIPAM 2016 che respinge la domanda

(decisione del 20 novembre 2015), un estratto __________ dell’anno 2012, ulteriori

atti bancari, documenti comprovanti loro spese in particolare per imposte.

Questi documenti sono stati notificati all’amministrazione interessata per

eventuali osservazioni in merito cui la Cassa ha rinunciato. Non sono state

acquisite ulteriori prove.

Considerandi

In ordine

2.1

A norma dell’art. 76 cpv. 1 e

2.

della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),

contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima

legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento, ciò

nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono

impugnabili al Tribunale cantonale delle Assicurazioni le decisioni emanate su

reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale

delle Assicurazioni è quindi competente ad esaminarlo nel merito.

2.2

I ricorsi introdotti dai

coniugi __________ sono tempestivi, siccome formulati nel termine di 30 giorni

dall’intimazione della decisione su reclamo, presentano una descrizione dei

fatti sufficiente, motivazioni compiute e conclusioni chiare, ponendo in

discussione implicitamente il reddito disponibile calcolato

dall’amministrazione e domandando il riconoscimento dell’aiuto sociale

postulato, essi sono quindi ricevibili in ordine.

Nel merito

2.3

Con l'inizio del 2012 sono

entrate in vigore in Ticino le nuove norme relative al modello di riduzione dei

premi dell’assicurazione contro le malattie. Il legislatore ha infatti voluto

modificare la legge di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 passando dal

precedente sistema di concessione dei sussidi, basato su un modello scalare che

faceva riferimento all’imponibile cantonale, ad un sistema che pone alla base

il reddito complessivo contenuto nella decisione applicabile secondo l’annuale

decreto del Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal), per definire un reddito

disponibile calcolato in maniera semplificata per la successiva determinazione

del diritto alla riduzione del premio (RIPAM qui di seguito). Le nuove norme

tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle

RIPAM alla realtà sociale e vogliono considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il sistema adottato non vuole però solo ad evitare “gli effetti

indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale

situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base …

con l’introduzione del premio medio di riferimento” (PMR qui di seguito) che

sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Le nuove regole tendono

all’adempimento degli obiettivi di politica sociale cantonale dettati dalla

Laps (legge sull’armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali

del 5 giugno 2000) e fanno riferimento specifico a tale legge per la fissazione

del fabbisogno minimo che serve a determinare l’entità dell’aiuto sociale.

Va ribadito che è il

Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il

principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei

beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps

(art. 42 e 43 LCAMal), a fronte della presentazione di un’istanza scritta (art.

25.

LCAMal) accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati

tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la

fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.

Per la determinazione

della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del

premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento (UR qui di seguito).

La stessa è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale

(art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi

sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza

stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per

l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non

coniugate, senza figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei

redditi registrati nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del

fabbisogno esistenziale definito dalla Laps.

Per quanto attiene al

premio riconosciuto l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per ogni assicuratore,

premio che è determinato per ogni possibile categoria di assicurati a norma

dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che non hanno ancora

compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un premio più basso

rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a

fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto i 25 anni

(giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media ponderata dei premi

approvati dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) considerando una

franchigia ordinaria (e quindi minima di legge) e comprensivo del rischio

infortunio ed è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del

numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti

per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il PMR è determinato

annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria di assicurati

prevista dalla LAMal (art. 40 LCAMal).

Alla base del diritto alla

riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai

dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo

anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal). La legge

rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di

accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati

relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene

fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo

annuale decreto. Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla

situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione

in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAMal del 29 maggio

2012, pubblicato sul BU il

1.

giugno successivo,

regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile 2011 entrato in vigore

il 1 gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il previgente regolamento del

13.

novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova evocare), all’art. 16,

prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il

periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano

considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati

nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto

sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è

ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

L’art. 31 LCAMal definisce

il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito

lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la

LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella

tassazione. Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta

franchigia per la sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise

e specifiche deduzioni che vedremo nelle considerazioni successive per giungere

al reddito disponibile semplificato (RDS qui di seguito).

Per determinare quindi il

parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire

il RDS che si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione

per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di

Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i

valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’amministrazione si basa quindi integralmente

sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente accessibilità alla

Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e

ciò senza che sia, di principio, necessario acquisire ulteriori informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 cpv. 2 LCAMal. La legge ha fissato in maniera

esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia

fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della

Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che

riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17). Il legislatore ha ammesso

specifiche spese in deduzione dal reddito omettendone altre seguendo

sostanzialmente il criterio della necessità della spesa e del suo vincolo.

La legge annovera in

deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR, in merito si

veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,

IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali

(secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le spese per

interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un importo

massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi

assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),

imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni

nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione

immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per

doppia economia non sono considerate nel testo legale.

2.4

Determinato quindi il RDS

riferito all’unità di riferimento (UR qui di seguito) istante, e quindi dopo

avere dedotto dal reddito lordo le spese vincolate riconosciute, l’importo va

raffrontato ad un limite determinato dalla legge mediante richiamo dei principi

contenuti nella Laps, cifra variabile a dipendenza della dimensione dell’UR, e

dipendente dalla conformazione stessa dell’unità di riferimento. Dal 2015 è

entrata in vigore infatti una modifica delle norme della legge per cui

l’amministrazione deve determinare il reddito disponibile massimo che consente

una riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie. Questo reddito

disponibile massimo (RDM qui di seguito), per le unità di riferimento senza

figli a carico, come quella dei ricorrenti, è definito come segue:

RDM = costante del 3.4 x

50% del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5

giugno 2000 applicabile all’unità di riferimento.

La

formula adottata dal legislatore è ermetica, fa riferimento ai valori ritenuti

all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritiene un valore costante del

3.4

Nel corso dei lavori

preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della

Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997) l’esecutivo

cantonale ha voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non

dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non

far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei

redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM

interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione

equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni

reddituali”.

(Messaggio citato, p. 13).

Posto il principio di fissare

un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di sostenere

maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari approfondimenti

d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover considerare

maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie monoparentali e

biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza figli”.

(Messaggio citato, p. 13).

Da queste considerazioni è nata

la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi parametri

per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli.

Come indicato per le persone

sole o le coppie senza figli è stata fissata una costante del 3.4. Sempre nel

suo messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei

premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è

calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il

multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

Per la determinazione della

costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p. 14 e 15) specifiche

tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore

delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della

costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce

anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)

illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di

riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3

novembre 2014) ed il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi

massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

In sostanza le costanti scelte

dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a modificare per ogni

anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto di una

valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e composizione

dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la riduzione del

premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al passato e

conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non solo a

chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

Se dal raffronto tra il reddito

disponibile calcolato come indicato nelle considerazioni precedenti, ed il RDM,

quest’ultimo è superiore al valore del primo l’unità di riferimento non ha

diritto alla riduzione del premio. Se, al contrario, ne è inferiore, allora

sarà necessario all’amministrazione calcolare la riduzione determinandone

dapprima il valore normativo (teorico) mediante l’applicazione della seguente

formula:

[PMR - ( PMR/RDM2 x RD2)]

Dove l’acronimo

PMR sta per premio medio di riferimento, e RD sta ad indicare il reddito

disponibile. Calcolato il valore della riduzione con questo calcolo

l’amministrazione dovrà determinare l’importo effettivo della riduzione

applicando al valore normativo determinato il coefficiente di finanziamento

cantonale cifrato nel 73,5%.

2.5

Per l’art. 32a LCAMal la

riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un reddito

disponibile massimo (RDM) per accertare il quale è necessario definire il

fabbisogno, ciò che avviene attraverso l’art. 10 Laps e dipende dalla

composizione dell’UR. Si vedano in merito le STCA 36.2012.71 in re V. del 21

gennaio 2013 e 36.2012.20 in re M. del 13 agosto 2012; la STCA 36.2012.14 del 3

settembre 2012 in re F. pubblicata in RtiD 2013 I pag. 44 e segg. no. 11, la

STCA 36.2014.6 in re N. del 15 maggio 2014 e la STCA 36.2014.78 del 2 febbraio

2015.

in re D.V. ed A., consid. 2.12, dove questa Corte ha ritenuto quanto

segue:

“l’art.

10.

Laps fissa nel seguente modo la soglia di intervento:

a) per il titolare del diritto: importo

corrispondente al limite minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per la persona sola

b) per la prima persona supplementare dell’unità di

riferimento: importo corrispondente alla metà del limite minimo previsto dalla

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

c) per la seconda e la terza persona supplementare

dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto

dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il primo

figlio

d) per la quarta e quinta persona supplementare

dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite minimo previsto

dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il terzo figlio

e) per la sesta e ogni ulteriore persona

supplementare dell’unità di riferimento: importo corrispondente al limite

minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI

per il quinto figlio.

Per

limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI si intende:

a)

fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b)

fr. 8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c)

fr. 8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d)

fr. 5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e)

fr. 2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

I

limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura

dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari

all’AVS/AI.”

La prassi del Tribunale

cantonale delle Assicurazioni (STCA 36.2014.78 del 2 febbraio 2015 in re D.V.

ed A., consid. 2.12) ricorda che il legislatore ha – tramite la Laps –

accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della legislazione in

materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare che una fetta

importante dei beneficiari della riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria

delle cure è parallelamente beneficiario di PC (e gode di trattamento di favore

per le modalità di ottenimento della riduzione).

Con riferimento al cpv. 3

dell'art. 10 Laps, che impone l’aggiornamento dei valori del fabbisogno, va

ricordato che l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008

sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG

prevedeva un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre

l’incremento dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2). Queste percentuali

non sono altro che l’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato del

3.

% e del 1,7543%. La giurisprudenza ha chiarito, “alla luce della

comunicazione acquisita presso l’UFAS (lettera 24 luglio 2012 destinata alla

Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, Bellinzona) che l’aumento

percentuale reale delle rendite non corrisponde al tasso indicato dal CF che

non viene quindi letteralmente applicato dall’amministrazione. Gli importi

delle rendite subiscono infatti un arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la

Cassa ha applicato il tasso percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto

degli importi” delle rendite vecchiaia singole minime (STCA 36.2012.33 del

4.

settembre 2012 riassunta in RtiD 2013 I pag. 63 e 64 no. 12 e STCA 36.2012.71

del 21 gennaio 2013 consid. 2.7.).

Con Ordinanza 13 del 21

settembre 2012 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari

nell’AVS/AI/IPG il Consiglio Federale ha previsto un incremento (arrotondato)

dello 0,9% ma che in realtà assomma allo 0,86209, mentre con Ordinanza 15 sugli

adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG del 15

ottobre 2014 l’adeguamento è dello 0,4%. Anche in questo caso si tratta di

percentuale arrotondata, il calcolo effettivo dell’adeguamento è dello

0,42735%.

La Cassa deve rifarsi, in

applicazione dell’art. 18 RLCAMal, al limite di fabbisogno minimo ai sensi

della Laps corrispondente a quello valido per l’anno precedente all’anno di

competenza. Nel caso concreto al 2014 trattandosi del sussidio riferito al

2015.

L’importo considerato

dall’amministrazione per l’UR composta dai ricorrenti, è aggiornato ai valori

del biennio 2011 e 2012, ma non ai valori del 2013 e 2014 in applicazione

dell’Ordinanza 13 citata. L’amministrazione ha correttamente determinato il

valore del fabbisogno in applicazione delle norme transitorie della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali che, all’art.

37.

cpv. 5, prevede come, in “deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014,

fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012”. La

norma in questione è stata approvata dal Parlamento mediante legge del 20

dicembre 2012 in vigore dal 15 febbraio 2013 (BU 2013 p. 94).

2.6

In concreto dunque la Cassa

cantonale di compensazione AVS AI IPG ha cifrato correttamente il fabbisogno. I

valori limite della prima persona supplementare e del titolare del diritto (per

riprendere i termini dell’art. 10 cpv. 1 Laps) aggiornati al 2011/2012

assommano a CHF 26'052 complessivamente. Ne deriva che il reddito determinante

massimo in concreto è il seguente:

RDM

= 3.4 x reddito limite Laps senza computo della pigione/2

e quindi:

RDM

= 3.4 x 26’052/2 = 44'288,40

2.7

Dai lavori preparatori tesi

all’adozione delle norme poi divenute effettive il 1° gennaio 2012, discende

che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione)

farà capo alla decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di

Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS. Va sin d’ora osservato che,

come rammentato nelle STCA 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9

settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011,

36.2008.163

del 4 febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le

ultime in ordine di tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.03.91 del 29

marzo 2004 fra le prime come: "per costante giurisprudenza di codesto

TCA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione

è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. E' possibile

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa

contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve

innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto

concerne i contributi delle assicurazioni sociali". Salvo casi

eccezionali, che ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal

del 29 maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13

novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal) ove viene eseguito un nuovo calcolo

autonomo indipendente dalla decisione di tassazione, sia l’amministrazione che

il Tribunale cantonale delle Assicurazioni debbono attenersi alla decisione di

tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

Costante prassi di questo

Tribunale cantonale delle Assicurazioni, già adottata sotto l’egida della

normativa in vigore sino a fine 2011, vuole che l’amministrazione sia tenuta ad

applicare la tassazione decisa dall’esecutivo e, quando ciò non sia possibile,

per il difetto dell’attualità dei dati, l’amministrazione deve accertare i dati

relativi alla capacità economica dell’assicurato o degli assicurati formanti

l’unità di riferimento (UR qui di seguito), manualmente e non può – salvo che

per l’accertamento della sostanza (art. 14 cpv. 3 RLCAMal) – far capo a una

tassazione diversa, ance se successiva.

In altri termini, come

rammenta il tenore dell’art. 14 cpv. 1 RLCAMal, la Cassa deve procedere

all’accertamento manuale del reddito quando sia adempiuta una delle condizioni

seguenti:

a) persone

soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione

svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o

dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate

in Svizzera;

b) persone

domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

c)

decesso del coniuge o del partner registrato;

d) divorzio

o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione

domestica registrata;

e) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o

malattia, maternità/paternità;

f) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento

professionale;

g) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione;

h) persone

sole conformemente all’art. 11 cpv. 1 del presente regolamento che hanno

iniziato un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione.

La Cassa procede invece

mediante l’accertamento manuale del diritto alla RIPAM, e quindi stabilisce

manualmente i parametri economici al di fuori dei dati accertati a livello

fiscale, quando ne sia richiesta dall’assicurato nelle seguenti circostanze:

a) cessazione

parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)

del capoverso 1;

b) diminuzione

delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle

assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al

relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c) diminuzione

del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori

oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla

tassazione fiscale determinante;

d) diminuzione

degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione

fiscale determinante;

e) diminuzione

importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale

determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per

necessità primarie proprie.

In queste due

costellazioni comunque la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, in caso

di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), ne

accerta i valori tramite l’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al

momento dell’istanza.

In generale poi va

ribadito che, se non sono dati gli elementi per la determinazione manuale del

reddito disponibile, il giudice, e l’amministrazione, sono vincolati alla

tassazione applicabile. Già sotto l’egida delle norme in vigore sino alla fine

del 2011 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva imposto questa prassi

mutuata dalla giurisprudenza federale in tema di determinazione dei contributi

in applicazione della LAVS. Nelle STCA 36.96.79 del 22 maggio 1997; 36.1999.28

del 2 giugno 1999 in re M., 36.2004.91 del 29 marzo 2004 in re S. e nella STCA 36.2004.112 in re E. consid. 2.4., questa Corte ha ritenuto:

" Per prassi

di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione

ne è vincolata …. In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante

giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:

"Le casse di compensazione

sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità

di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità

giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a

meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti

dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici

dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag.

35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45

consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V

130.

consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per

l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto

attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

Non è possibile quindi non

applicare una tassazione emanata per il periodo di riferimento scelto dal Consiglio

di Stato ed applicarne altra, anche se più favorevole all’assicurato. Se in

periodo successivo alla tassazione di riferimento le condizioni economiche

dell’assicurato o dell’UR peggiorano ed è realizzata una delle ipotesi

dell’art. 14 cpv. 1 o 2 RLCAMal l’amministrazione non applica la tassazione ma

accerta d’ufficio manualmente i redditi conseguiti dall’UR. In difetto di tale

costellazione, come detto, la tassazione deve essere applicata.

2.8

Come evidenziato l’art. 14

cpv. 3 RLCAMal permette invece all’amministrazione di fare capo ai dati fiscali

dell’ultima tassazione divenuta definitiva e successiva all’anno di computo,

esclusivamente per l’accertamento dell’entità della sostanza e del reddito

prodotto dalla stessa e ciò salvo eccezioni che qui non sussistono. Non così

però per i redditi e gli altri dati in genere per i quali è necessario

l’allestimento di un modulo che va trasmesso alla persona interessata al fine

di permettere l’accertamento della situazione più prossima all’anno per il

quale il sussidio è richiesto. L’allestimento di un modulo da parte della

persona o dell’UR interessata ha quale scopo non solo un accertamento più

preciso e puntuale ma anche quello di permettere all’UR interessata di

esercitare il suo diritto di essere sentita (DTF 9C_961/2009 del 17 gennaio

2011.

e STCA 36.2012.73 in re E.S. del 5 novembre 2012).

Per quanto riguarda invece il

periodo temporale per il quale deve avvenire l’accertamento dei redditi

conseguiti per l’accertamento manuale, deve essere qui fatto riferimento alla

giurisprudenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, che

scaturisce dall’interpretazione dell’art. 65 cpv. 3 LAMal secondo cui

“I Cantoni provvedono

affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su

richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari

più recenti”, già formulata sotto l’egida delle norme ticinesi vigenti sino

a fine 2011. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del

reddito (STCA 11 marzo 2011 inc. 36.2011.1; 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; 27

novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc.

36.2003

; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc.

36.2004

; e 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) in cui ha sempre confermato

che:

" Per

l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve

partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più

prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito

lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito

nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso

anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio

concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi di una sovvenzione di carattere

eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur

basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione

economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio

soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da

considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno

per il quale il sussidio è chiesto…”.

(STCA 36.2011.1

del 16 marzo 2011 in re F.B., consid. 8)

2.9

Detto delle norme che

regolano la materia occorre ora verificare se la Cassa cantonale di

compensazione AVS AI IPG abbia correttamente ritenuto i parametri sia per

l’accertamento del reddito disponibile al di fuori della tassazione applicabile

(dell’anno di computo 2012) e se abbia di seguito correttamente determinato il

reddito disponibile ritenendo una cifra superiore al reddito disponibile

massimo che consente la riduzione del premio.

2.10

In concreto è senz’altro

corretta la decisione della Cassa di procedere all’accertamento del reddito al

di fuori dei parametri contenuti nella tassazione 2012. La signora RI 2 non

consegue un reddito, contrariamente al passato, ed il marito ha cambiato posto

di lavoro collaborando da ultimo con __________ con i salari che i ricorrenti

stessi hanno corroborato mediante la produzione degli attestati mensili di

salario da gennaio a giugno 2015. Sono date chiaramente le condizioni del

regolamento che imponevano all’amministrazione di procedere all’accertamento

autonomo del reddito al di fuori della tassazione per la verifica del diritto

alla riduzione del premio.

Ne discende che vanno

ritenuti i redditi conseguiti da RI 1 nel 2015 in base agli atti, riportandoli

su base annua, come correttamente ha fatto l’amministrazione, deducendo poi

dallo stesso gli importi delle spese riconoscibili.

Con i loro ricorsi i signori __________

non hanno prodotto ulteriore documentazione utile alle verifiche e non hanno

indicato ulteriori diminuzioni del reddito del signor RI 1. Gli attestati di

salario del signor RI 1 per i mesi da gennaio a giugno 2015 (doc. 5) permettono

di ritenere uno stipendio netto di CHF 4’211.20 (giugno), 4'387,75 (maggio)

4'664,10 (aprile), 5'012,45 (marzo), 5'360,40 (febbraio) e 4'185,45 (gennaio).

A questo importo, correttamente, va riaggiunta la deduzione per la KTG

(Krankentaggeld) che non costituisce un contributo deducibile. Da rilevare che

il datore di lavoro, per tutti i mesi ha riconosciuto un “Essenanteil” di CHF

600.00

La somma dei salari comprovati

è di CHF 27'888.75 con la ripresa dei contributi per l’IPG (complessivamente

CHF 66.50). Questa cifra vale per i soli primi 6 mesi dell’anno. Raddoppiata

per riportarla su base annua essa diviene CHF 55’777.50. La Cassa ha ritenuto

un importo superiore nella sua decisione su reclamo, poiché, come appare dal

doc. 5, ha considerato un importo mensile errato. Alla somma qui evidenziata va

aggiunta la quota di sostanza ed il suo reddito così come specificati

dall’amministrazione e per le ragioni da essa addotte (l’art. 14 cpv. 3 RLCAMal

rinvia all’ultima tassazione per cifrare la sostanza). L’importo di CHF 2'337.00

della sostanza e di CHF 59.00 afferente al suo reddito sono stati correttamente

considerati. Il RD complessivo ammonta dunque a CHF 58'173.50. Da questo

importo vanno dedotti i PMR (CHF 9'750.00). L’amministrazione ha dedotto

ulteriormente le spese, cifrandole in CHF 4'000.00 (massimo importo

deducibile). In realtà le spese professionali sono rimborsate in maniera

significativa dal datore di lavoro oltre al salario come comprovano gli

attestati contenuti al doc. 5. Ne discende che una tale posta potrebbe non

essere ritenuta o non esserlo pienamente. Questo aspetto non va qui comunque

approfondito. Anche volendo ammettere la deduzione, infatti, i ricorrenti non

potrebbero vantare il diritto alla riduzione del premio.

L’importo di CHF 44'423,50 è in

effetti superiore all’importo del RDM che deriva dal seguente calcolo:

3.4

(costante) x CHF 26'052 (fabbisogno per una coppia) : 2

Ossia CHF 44'288.40.

2.11

Come rilevato l’operato della

Cassa è corretto e va confermato in questa sede. Gli importi considerati non

consentono di concedere ai ricorrenti la riduzione del premio postulata. Il

ricorso va conseguentemente respinto, senza carico di tasse e spese e senza

attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti